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Dossier - Consulenti del Lavoro

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la sezione “Redditi Irap” presente nel quadro<br />

AR riepilogo. Nel caso in specie chi deciderà<br />

di omettere tali indicazioni, dovrà indicare nel<br />

solo rigo AR 42 (totale maggiori imposte redditi/irap)<br />

gli importi che per effetto <strong>del</strong>la maggiore<br />

Iva detratta sono dovuti a titolo di maggiori<br />

imposte sul reddito. Anche l’Agenzia riconosce<br />

che il calcolo <strong>del</strong>l’Iva spettante, così<br />

come stabilito, ha la sua naturale complessità<br />

e per esigenze di economicità, nelle successive<br />

azioni di controllo, stabilisce che gli Uffici territoriali<br />

intensificheranno i loro controlli sui<br />

soggetti che nel rigo AR 42, quello riepilogativo<br />

già citato in precedenza, dichiarino maggiori<br />

imposte sul reddito e irap per un importo<br />

inferiore al 10% rispetto all’Iva spettante.<br />

Cerchiamo di fare un esempio in modo da<br />

chiarici il concetto. Un contribuente, nel nostro<br />

caso imprenditore, ha sostenuto spese per<br />

acquisto veicoli, e relative<br />

spese accessorie,<br />

nel triennio considerato<br />

pari a Euro 30.000,00<br />

imponibili (con Iva pagata<br />

pari a Euro<br />

6.000,00) e che dovendo<br />

ora richiedere il rimborso, in virtù <strong>del</strong>le detrazioni<br />

aritmetiche in base all’Iva già detratta (generalmente<br />

10 %) si troverebbe ora a dover richiedere<br />

un rimborso pari a Euro 1.800,00<br />

(derivanti dall’applicazione <strong>del</strong> 40% sull’Iva<br />

assolta pari a 6.000,00 euro detratti gli importi<br />

già scontati applicando il 10% di detraibilità,<br />

ovvero Euro 600,00). In questo caso il nostro<br />

contribuente andrà a calcolarsi le maggiori<br />

imposte “risparmiate” in virtù dei costi portati<br />

a bilancio <strong>del</strong>l’Iva all’epoca indetraibile<br />

(diciamo per convenzione nel nostro caso in<br />

esempio Euro 200,00), mettendole in relazione<br />

con l’Iva spettante e detraendoli dalla stessa.<br />

Risulterà che l’Iva ottenibile ammonterà a<br />

Euro 1.600,00 (ovvero 1.800 meno 150) e non<br />

sarà soggetto a controllo in quanto le maggiori<br />

imposte determinate, e sottratte dall’Iva richiedibile,<br />

non risultato inferiori al 10 per<br />

cento <strong>del</strong> totale spettante. Un vero e proprio<br />

“rompicapo” quello che attende i professionisti<br />

che entro il 20 settembre dovranno presentare<br />

le richieste di rimborso per i propri clienti<br />

ma che in un certo senso vengono attenuati<br />

dall’utilizzo dei software predisposti dalle<br />

aziende commerciali o scaricabili direttamente<br />

dal sito <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate per chi decide<br />

di utilizzare il software ministeriale. In entrambi<br />

i casi il risultato a cui si giunge è identico<br />

ma rispetto al passato, e cioè fino a quando<br />

veniva ritenuto obbligatorio indicare analiticamente<br />

le maggiori imposte derivanti dall’utilizzo<br />

<strong>del</strong>l’Iva indetraibile, l’Agenzia ha fatto<br />

un grosso passo in avanti cercando di semplificare,<br />

nei limiti <strong>del</strong> possibile, le istanze <strong>del</strong>le<br />

aziende contribuenti. E se non ci saranno<br />

altre modifiche sarà questa la strada da seguire<br />

per richiedere il rimborso <strong>del</strong>l’Iva, ove spettante,<br />

in modalità forfetaria. Per le aziende, o<br />

professionisti, i quali ritengono che l’utilizzo<br />

<strong>del</strong>l’autoveicolo non risenta <strong>del</strong>le percentuali<br />

medie di utilizzo, e quindi ritenga di non adeguarsi<br />

alle percentuali forfetarie stabilite dal<br />

decreto legge poi convertito,<br />

potrà seguire<br />

la strada <strong>del</strong> rimborso<br />

“Le richieste di rimborso analitico<br />

analitico e cioè chiede-<br />

saranno oggetto di controllo”<br />

re l’intero importo <strong>del</strong>l’Iva<br />

rimasta indetraibile,<br />

senza l’applicazione<br />

<strong>del</strong>le percentuali a forfait. In questo caso,<br />

però, l’Agenzia è stata altrettanto chiara<br />

precisando che tutte le richieste analitiche saranno<br />

oggetto di controllo da parte degli Uffici<br />

periferici che, in primis, andranno ad accertare<br />

e valutare quel nesso di esclusività e indispensabilità<br />

<strong>del</strong>l’autoveicolo nell’attività esercitata.<br />

Anche perché l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate, in<br />

ogni propria interpretazione, ha sempre disconosciuto<br />

l’utilizzo <strong>del</strong>l’autovettura, al di fuori<br />

<strong>del</strong>le attività degli agenti e rappresentanti <strong>del</strong><br />

commercio, indispensabile all’esercizio di<br />

un’attività imprenditoriale o di una professione<br />

nonostante, di contro, alcune sentenze giurisprudenziali<br />

interpretino in materia completamente<br />

difforme. E non saremmo pessimi<br />

profeti se, ad oggi, immaginassimo una mole<br />

di contenziosi per le richieste di rimborso per<br />

via analitica e una corsia “preferenziale” per<br />

quelle richieste con metodo forfetario e con<br />

maggiori imposte che non vadano al di sotto<br />

<strong>del</strong> 10% <strong>del</strong> totale richiedibile. ■<br />

Enzo Summa è Consulente <strong>del</strong> <strong>Lavoro</strong> in Potenza<br />

Fisco<br />

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