Dossier - Consulenti del Lavoro
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la sezione “Redditi Irap” presente nel quadro<br />
AR riepilogo. Nel caso in specie chi deciderà<br />
di omettere tali indicazioni, dovrà indicare nel<br />
solo rigo AR 42 (totale maggiori imposte redditi/irap)<br />
gli importi che per effetto <strong>del</strong>la maggiore<br />
Iva detratta sono dovuti a titolo di maggiori<br />
imposte sul reddito. Anche l’Agenzia riconosce<br />
che il calcolo <strong>del</strong>l’Iva spettante, così<br />
come stabilito, ha la sua naturale complessità<br />
e per esigenze di economicità, nelle successive<br />
azioni di controllo, stabilisce che gli Uffici territoriali<br />
intensificheranno i loro controlli sui<br />
soggetti che nel rigo AR 42, quello riepilogativo<br />
già citato in precedenza, dichiarino maggiori<br />
imposte sul reddito e irap per un importo<br />
inferiore al 10% rispetto all’Iva spettante.<br />
Cerchiamo di fare un esempio in modo da<br />
chiarici il concetto. Un contribuente, nel nostro<br />
caso imprenditore, ha sostenuto spese per<br />
acquisto veicoli, e relative<br />
spese accessorie,<br />
nel triennio considerato<br />
pari a Euro 30.000,00<br />
imponibili (con Iva pagata<br />
pari a Euro<br />
6.000,00) e che dovendo<br />
ora richiedere il rimborso, in virtù <strong>del</strong>le detrazioni<br />
aritmetiche in base all’Iva già detratta (generalmente<br />
10 %) si troverebbe ora a dover richiedere<br />
un rimborso pari a Euro 1.800,00<br />
(derivanti dall’applicazione <strong>del</strong> 40% sull’Iva<br />
assolta pari a 6.000,00 euro detratti gli importi<br />
già scontati applicando il 10% di detraibilità,<br />
ovvero Euro 600,00). In questo caso il nostro<br />
contribuente andrà a calcolarsi le maggiori<br />
imposte “risparmiate” in virtù dei costi portati<br />
a bilancio <strong>del</strong>l’Iva all’epoca indetraibile<br />
(diciamo per convenzione nel nostro caso in<br />
esempio Euro 200,00), mettendole in relazione<br />
con l’Iva spettante e detraendoli dalla stessa.<br />
Risulterà che l’Iva ottenibile ammonterà a<br />
Euro 1.600,00 (ovvero 1.800 meno 150) e non<br />
sarà soggetto a controllo in quanto le maggiori<br />
imposte determinate, e sottratte dall’Iva richiedibile,<br />
non risultato inferiori al 10 per<br />
cento <strong>del</strong> totale spettante. Un vero e proprio<br />
“rompicapo” quello che attende i professionisti<br />
che entro il 20 settembre dovranno presentare<br />
le richieste di rimborso per i propri clienti<br />
ma che in un certo senso vengono attenuati<br />
dall’utilizzo dei software predisposti dalle<br />
aziende commerciali o scaricabili direttamente<br />
dal sito <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate per chi decide<br />
di utilizzare il software ministeriale. In entrambi<br />
i casi il risultato a cui si giunge è identico<br />
ma rispetto al passato, e cioè fino a quando<br />
veniva ritenuto obbligatorio indicare analiticamente<br />
le maggiori imposte derivanti dall’utilizzo<br />
<strong>del</strong>l’Iva indetraibile, l’Agenzia ha fatto<br />
un grosso passo in avanti cercando di semplificare,<br />
nei limiti <strong>del</strong> possibile, le istanze <strong>del</strong>le<br />
aziende contribuenti. E se non ci saranno<br />
altre modifiche sarà questa la strada da seguire<br />
per richiedere il rimborso <strong>del</strong>l’Iva, ove spettante,<br />
in modalità forfetaria. Per le aziende, o<br />
professionisti, i quali ritengono che l’utilizzo<br />
<strong>del</strong>l’autoveicolo non risenta <strong>del</strong>le percentuali<br />
medie di utilizzo, e quindi ritenga di non adeguarsi<br />
alle percentuali forfetarie stabilite dal<br />
decreto legge poi convertito,<br />
potrà seguire<br />
la strada <strong>del</strong> rimborso<br />
“Le richieste di rimborso analitico<br />
analitico e cioè chiede-<br />
saranno oggetto di controllo”<br />
re l’intero importo <strong>del</strong>l’Iva<br />
rimasta indetraibile,<br />
senza l’applicazione<br />
<strong>del</strong>le percentuali a forfait. In questo caso,<br />
però, l’Agenzia è stata altrettanto chiara<br />
precisando che tutte le richieste analitiche saranno<br />
oggetto di controllo da parte degli Uffici<br />
periferici che, in primis, andranno ad accertare<br />
e valutare quel nesso di esclusività e indispensabilità<br />
<strong>del</strong>l’autoveicolo nell’attività esercitata.<br />
Anche perché l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate, in<br />
ogni propria interpretazione, ha sempre disconosciuto<br />
l’utilizzo <strong>del</strong>l’autovettura, al di fuori<br />
<strong>del</strong>le attività degli agenti e rappresentanti <strong>del</strong><br />
commercio, indispensabile all’esercizio di<br />
un’attività imprenditoriale o di una professione<br />
nonostante, di contro, alcune sentenze giurisprudenziali<br />
interpretino in materia completamente<br />
difforme. E non saremmo pessimi<br />
profeti se, ad oggi, immaginassimo una mole<br />
di contenziosi per le richieste di rimborso per<br />
via analitica e una corsia “preferenziale” per<br />
quelle richieste con metodo forfetario e con<br />
maggiori imposte che non vadano al di sotto<br />
<strong>del</strong> 10% <strong>del</strong> totale richiedibile. ■<br />
Enzo Summa è Consulente <strong>del</strong> <strong>Lavoro</strong> in Potenza<br />
Fisco<br />
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