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Dossier - Consulenti del Lavoro

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DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA<br />

Cosa debba accadere a regime, sembra assodato,<br />

quindi. I minori di sedici anni, che non vantino<br />

una frequenza scolastica decennale non potranno<br />

accedere all’attività lavorativa. La principale questione<br />

in cui ancora oggi ci si dibatte concerne invece<br />

il tempo in cui avrà decorrenza il nuovo assetto<br />

<strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong> lavoro minorile.<br />

Al riguardo si può dire che, in difetto di puntuali<br />

orientamenti ufficiali, si contendono il campo diverse<br />

ipotesi ermeneutiche. Innanzitutto quella<br />

che meglio trova appiglio nel dato letterale <strong>del</strong>la<br />

disposizione legislativa, ossia che il limite minimo<br />

dei sedici anni di età sarebbe entrato in vigore negli<br />

stessi tempi <strong>del</strong>la Finanziaria 2007, cioè dal 1°<br />

gennaio 2007. Con l’anno nuovo, perciò, già non<br />

potrebbero lavorare i quindicenni, mentre per i<br />

sedicenni, il maggiore requisito scolastico verrebbe<br />

preteso solo con l’inizio <strong>del</strong>le lezioni <strong>del</strong>l’anno<br />

2007/2008.<br />

Tale soluzione, ovviamente, rischia di ingenerare<br />

ben più di un problema per quei datori di lavoro<br />

che, non consapevoli <strong>del</strong>le nuove limitazioni, abbiano<br />

fatto o facciano ricorso al lavoro di chi non<br />

è ancora sedicenne. Tuttavia, il comma 622, proprio<br />

per la non univocità di taluni passaggi, lascia<br />

spazio anche a ulteriori interpretazioni, di tutt’altro<br />

segno. Per esempio, una tendenza invalsa nel<br />

Veneto suppone che il compimento dei sedici anni<br />

– oltre che <strong>del</strong>la frequenza scolastica - sarà richiesto<br />

solo a partire dal 1° settembre prossimo,<br />

giorno corrispondente all’avvio <strong>del</strong>l’anno scolastico<br />

secondo le previsioni <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’istruzione.<br />

Perciò, fino a tale data, dovrebbero potere<br />

ancora continuare a lavorare i quindicenni, mentre<br />

successivamente al 31 agosto i rapporti di lavoro<br />

con i predetti dovranno senz’altro cessare,<br />

qualunque sia stato all’origine il termine contrattuale<br />

prefissato.<br />

CESSAZIONE DEI RAPPORTI IN ESSERE<br />

In effetti notevole, se non per alcuni versi ancora<br />

maggiore di maggiore momento, è il problema<br />

che si pone con riferimento alla circostanza di<br />

dovere interrompere o di potere proseguire rapporti<br />

lavorativi già in essere, con soggetti di età<br />

pari o inferiore ai sedici anni. Si pensi al caso di<br />

contratti di apprendistato, magari iniziati già nel<br />

corso <strong>del</strong> 2006. Anzi, la questione si complica<br />

ulteriormente sotto questo profilo, in quanto lo<br />

stesso tempo in cui le parti sono venute a concludere<br />

il contratto potrebbe sottendere una precisa<br />

volontà elusiva.<br />

Va innanzitutto osservato che la legge n. 296 <strong>del</strong><br />

2006 non ha stabilito un regime transitorio per<br />

quanto concerne rapporti “incolpevolmente” già<br />

in essere. Per cui, “decisa” – come si diceva - la<br />

data di decorrenza <strong>del</strong>la nuova disciplina, non ne<br />

potrà che conseguire una istantanea “cesura” tra<br />

regime precedente e quello successivo. Non appaiono<br />

pertanto condivisibili quelle interpretazioni,<br />

che pure si sono affacciate, per cui i contratti<br />

già intrapresi proseguirebbero senz’altro,<br />

mentre la nuova disciplina assorbirebbe solo le<br />

ipotesi future. Cioè successive all’ entrata in vigore<br />

dei nuovi parametri <strong>del</strong>la norma. Sebbene il<br />

comma 622 al riguardo possa apparire criticabile,<br />

nulla nel suo disposto sembra possa però fare<br />

ritenere plausibile un siffatto orientamento.<br />

Se tanto è vero (come evidentemente lo è), dall’avvio<br />

<strong>del</strong>la disciplina cadranno di diritto tutti i<br />

rapporti lavorativi già in essere, a qualunque titolo,<br />

non solo con lavoratori quindicenni, ma anche<br />

con quei sedicenni che non possano vantare una<br />

frequenza scolastica decennale. Al riguardo, <strong>del</strong><br />

resto, non conterà la volontà risolutiva mostrata<br />

dalle parti, quanto, piuttosto, la stessa previsione<br />

ostativa <strong>del</strong>la legge, che renderà invalido (e penalmente<br />

sanzionabile) la relazione negoziale che ancora<br />

proseguisse.<br />

Appare quindi evidente l’allarme che non possono<br />

che ingenerare su datori di lavoro e quanti li<br />

assistono - anche data l’estensione <strong>del</strong> fenomeno<br />

- con simili effetti preclusivi. Del resto, la disposizione<br />

di legge risulta patente e senza eccezioni.<br />

Così, tra le ulteriori conseguenze che si potranno<br />

registrare, è prevedibile l’imputabilità ai datori di<br />

lavoro di condotte colpevoli riferite a quei contratti<br />

di apprendistato posti in essere con soggetti<br />

con cui era noto all’origine che, al più tardi a settembre,<br />

il rapporto non sarebbe potuto comunque<br />

proseguire. In tali ipotesi, non dovrebbe essere<br />

difficile la dimostrazione di una indebito approfittamento<br />

di agevolazioni contributive garantite sì<br />

dalla legge, ma in un quadro formativo non altrettanto<br />

limitato nel tempo. ■<br />

* Mauro Parisi è Avvocato e Responsabile ispettivo <strong>del</strong><br />

Ministero <strong>del</strong> lavoro<br />

<strong>Lavoro</strong><br />

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