Dossier - Consulenti del Lavoro
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DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA<br />
Cosa debba accadere a regime, sembra assodato,<br />
quindi. I minori di sedici anni, che non vantino<br />
una frequenza scolastica decennale non potranno<br />
accedere all’attività lavorativa. La principale questione<br />
in cui ancora oggi ci si dibatte concerne invece<br />
il tempo in cui avrà decorrenza il nuovo assetto<br />
<strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong> lavoro minorile.<br />
Al riguardo si può dire che, in difetto di puntuali<br />
orientamenti ufficiali, si contendono il campo diverse<br />
ipotesi ermeneutiche. Innanzitutto quella<br />
che meglio trova appiglio nel dato letterale <strong>del</strong>la<br />
disposizione legislativa, ossia che il limite minimo<br />
dei sedici anni di età sarebbe entrato in vigore negli<br />
stessi tempi <strong>del</strong>la Finanziaria 2007, cioè dal 1°<br />
gennaio 2007. Con l’anno nuovo, perciò, già non<br />
potrebbero lavorare i quindicenni, mentre per i<br />
sedicenni, il maggiore requisito scolastico verrebbe<br />
preteso solo con l’inizio <strong>del</strong>le lezioni <strong>del</strong>l’anno<br />
2007/2008.<br />
Tale soluzione, ovviamente, rischia di ingenerare<br />
ben più di un problema per quei datori di lavoro<br />
che, non consapevoli <strong>del</strong>le nuove limitazioni, abbiano<br />
fatto o facciano ricorso al lavoro di chi non<br />
è ancora sedicenne. Tuttavia, il comma 622, proprio<br />
per la non univocità di taluni passaggi, lascia<br />
spazio anche a ulteriori interpretazioni, di tutt’altro<br />
segno. Per esempio, una tendenza invalsa nel<br />
Veneto suppone che il compimento dei sedici anni<br />
– oltre che <strong>del</strong>la frequenza scolastica - sarà richiesto<br />
solo a partire dal 1° settembre prossimo,<br />
giorno corrispondente all’avvio <strong>del</strong>l’anno scolastico<br />
secondo le previsioni <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’istruzione.<br />
Perciò, fino a tale data, dovrebbero potere<br />
ancora continuare a lavorare i quindicenni, mentre<br />
successivamente al 31 agosto i rapporti di lavoro<br />
con i predetti dovranno senz’altro cessare,<br />
qualunque sia stato all’origine il termine contrattuale<br />
prefissato.<br />
CESSAZIONE DEI RAPPORTI IN ESSERE<br />
In effetti notevole, se non per alcuni versi ancora<br />
maggiore di maggiore momento, è il problema<br />
che si pone con riferimento alla circostanza di<br />
dovere interrompere o di potere proseguire rapporti<br />
lavorativi già in essere, con soggetti di età<br />
pari o inferiore ai sedici anni. Si pensi al caso di<br />
contratti di apprendistato, magari iniziati già nel<br />
corso <strong>del</strong> 2006. Anzi, la questione si complica<br />
ulteriormente sotto questo profilo, in quanto lo<br />
stesso tempo in cui le parti sono venute a concludere<br />
il contratto potrebbe sottendere una precisa<br />
volontà elusiva.<br />
Va innanzitutto osservato che la legge n. 296 <strong>del</strong><br />
2006 non ha stabilito un regime transitorio per<br />
quanto concerne rapporti “incolpevolmente” già<br />
in essere. Per cui, “decisa” – come si diceva - la<br />
data di decorrenza <strong>del</strong>la nuova disciplina, non ne<br />
potrà che conseguire una istantanea “cesura” tra<br />
regime precedente e quello successivo. Non appaiono<br />
pertanto condivisibili quelle interpretazioni,<br />
che pure si sono affacciate, per cui i contratti<br />
già intrapresi proseguirebbero senz’altro,<br />
mentre la nuova disciplina assorbirebbe solo le<br />
ipotesi future. Cioè successive all’ entrata in vigore<br />
dei nuovi parametri <strong>del</strong>la norma. Sebbene il<br />
comma 622 al riguardo possa apparire criticabile,<br />
nulla nel suo disposto sembra possa però fare<br />
ritenere plausibile un siffatto orientamento.<br />
Se tanto è vero (come evidentemente lo è), dall’avvio<br />
<strong>del</strong>la disciplina cadranno di diritto tutti i<br />
rapporti lavorativi già in essere, a qualunque titolo,<br />
non solo con lavoratori quindicenni, ma anche<br />
con quei sedicenni che non possano vantare una<br />
frequenza scolastica decennale. Al riguardo, <strong>del</strong><br />
resto, non conterà la volontà risolutiva mostrata<br />
dalle parti, quanto, piuttosto, la stessa previsione<br />
ostativa <strong>del</strong>la legge, che renderà invalido (e penalmente<br />
sanzionabile) la relazione negoziale che ancora<br />
proseguisse.<br />
Appare quindi evidente l’allarme che non possono<br />
che ingenerare su datori di lavoro e quanti li<br />
assistono - anche data l’estensione <strong>del</strong> fenomeno<br />
- con simili effetti preclusivi. Del resto, la disposizione<br />
di legge risulta patente e senza eccezioni.<br />
Così, tra le ulteriori conseguenze che si potranno<br />
registrare, è prevedibile l’imputabilità ai datori di<br />
lavoro di condotte colpevoli riferite a quei contratti<br />
di apprendistato posti in essere con soggetti<br />
con cui era noto all’origine che, al più tardi a settembre,<br />
il rapporto non sarebbe potuto comunque<br />
proseguire. In tali ipotesi, non dovrebbe essere<br />
difficile la dimostrazione di una indebito approfittamento<br />
di agevolazioni contributive garantite sì<br />
dalla legge, ma in un quadro formativo non altrettanto<br />
limitato nel tempo. ■<br />
* Mauro Parisi è Avvocato e Responsabile ispettivo <strong>del</strong><br />
Ministero <strong>del</strong> lavoro<br />
<strong>Lavoro</strong><br />
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