Dossier - Consulenti del Lavoro
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fici <strong>del</strong>la liquidazione ordinaria, liquidazione<br />
coatta amministrativa o fallimentare;<br />
• hanno cessato l’attività.<br />
In tutti gli altri casi di esclusione dalla disciplina<br />
degli studi di settore senza obbligo di compilazione<br />
<strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo studi, i contribuenti sono tenuti alla<br />
compilazione dei cosiddetti mo<strong>del</strong>li INE (indicatori<br />
di normalità economica) previsti dal comma 19<br />
articolo 1 <strong>del</strong>la legge n. 296/06 (finanziaria 2007).<br />
Quanto tali eventi si verificano in un contribuente<br />
tenuto all’annotazione separata si tratta di capire<br />
quali mo<strong>del</strong>li debbano essere compilati. Un primo<br />
chiarimento sul punto è intervenuto con la circolare<br />
n. 31/E/2007 che al par. 7 ha precisato che “Se il<br />
contribuente esercita due o più attività d’impresa ed è<br />
tenuto alla compilazione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo M (composizione<br />
dei ricavi), dei dati rilevanti ai fini <strong>del</strong>l’applicazione<br />
<strong>del</strong>l’annotazione separata dei ricavi, non dovrà<br />
compilare né il mo<strong>del</strong>lo INE, né tantomeno i tradizionali<br />
mo<strong>del</strong>li dei dati rilevanti ai fini <strong>del</strong>l’applicazione<br />
degli studi di settore, nei casi previsti dal comma 19,<br />
secondo periodo, <strong>del</strong>la legge finanziaria per il 2007”.<br />
Nei due casi sopra citati (periodo non normale e<br />
cessazione), quindi, l’obbligo di presentazione <strong>del</strong><br />
mo<strong>del</strong>lo studi è assolto mediante la mera compilazione<br />
<strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo M (annotazione separata dei ricavi),<br />
che nella sua struttura si presenta modificato<br />
proprio per tenere conto di tali novità. (Figura 1)<br />
In proposito è intervenuta nuovamente l’Agenzia <strong>del</strong>le<br />
Entrate con la circolare n. 38/E/2007 e in particolare,<br />
al par. 4.1, per chiarire che “la compilazione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo<br />
M, con l’indicazione nel campo “Esclusione” dei<br />
predetti codici, sostituisce l’adempimento relativo alla<br />
compilazione dei mo<strong>del</strong>li per la comunicazione dei dati<br />
rilevanti per l’applicazione degli studi di settore previsto<br />
dall’art. 1, comma 19 <strong>del</strong>la legge 296/2006 (legge finanziaria<br />
2007)”. Altro chiarimento <strong>del</strong>la CM 38/E da segnalare<br />
riguarda i contribuenti con ricavi compresi tra<br />
(Figura 1)<br />
5.164.169 e 7.500.000 euro i<br />
quali - se esercitano due o più attività<br />
di impresa, ovvero una o<br />
più attività, in diverse unità di<br />
produzione o di vendita – sono<br />
anch’essi esonerati dalla compilazione<br />
dei suddetti mo<strong>del</strong>li, in<br />
deroga a quanto ordinariamente<br />
previsto nelle istruzioni comuni<br />
ai quadri RE, RF e RG dei mo<strong>del</strong>li<br />
Unico 2007.<br />
I nuovi indicatori di normalità economica<br />
Già a partire dal periodo d’imposta 2006 la legge<br />
Finanziaria per il 2007 ha previsto che si debba<br />
tener conto anche di specifici indicatori di normalità<br />
economica di significativa rilevanza, idonei<br />
alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi<br />
fondatamente attribuibili al contribuente<br />
in relazione alle caratteristiche e alle condizioni<br />
di esercizio <strong>del</strong>la specifica attività svolta. Tali<br />
indicatori di normalità economica, approvati con<br />
decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>l’Economia e <strong>del</strong>le Finanze<br />
<strong>del</strong> 20 marzo 2007, incidono direttamente anche<br />
sul risultato derivante dall’applicazione degli<br />
studi di settore effettuato da Gerico Annotazione<br />
Separata, nel senso che una eventuale “incoerenza”<br />
ad uno o più indicatori comporterà una maggiore<br />
stima <strong>del</strong> ricavo o compenso (sempre nel<br />
contesto <strong>del</strong>la ricordata “sperimentalità” degli<br />
studi nei casi di annotazione separata). Gli indicatori<br />
approvati con riferimento a coloro che applicano<br />
Gerico Annotazione Separata sono due e<br />
più precisamente:<br />
• il valore aggiunto per addetto<br />
• la redditività dei beni mobili strumentali<br />
A chiarire il funzionamento di tali indicatori è intervenuta<br />
l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate con la circolare n.<br />
31/E/2007 e più precisamente al par. 2.3.5 laddove<br />
viene chiarito che “l’analisi di normalità economica<br />
può essere applicata solo sull’intera struttura aziendale,<br />
a valle <strong>del</strong>l’applicazione degli studi di settore ai<br />
singoli punti o segmenti <strong>del</strong>l’impresa” e, quindi, che<br />
“Le soglie minime di coerenza dei due indicatori sopra<br />
elencati sono state determinate ponderando le soglie<br />
minime di coerenza, individuate per singolo studio o<br />
segmento <strong>del</strong>l’impresa, per la relativa percentuale di<br />
ricavi dichiarati”. ■<br />
* Studio MENEGHETTI – Mantova<br />
Fiscco<br />
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