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Dossier - Consulenti del Lavoro

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fici <strong>del</strong>la liquidazione ordinaria, liquidazione<br />

coatta amministrativa o fallimentare;<br />

• hanno cessato l’attività.<br />

In tutti gli altri casi di esclusione dalla disciplina<br />

degli studi di settore senza obbligo di compilazione<br />

<strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo studi, i contribuenti sono tenuti alla<br />

compilazione dei cosiddetti mo<strong>del</strong>li INE (indicatori<br />

di normalità economica) previsti dal comma 19<br />

articolo 1 <strong>del</strong>la legge n. 296/06 (finanziaria 2007).<br />

Quanto tali eventi si verificano in un contribuente<br />

tenuto all’annotazione separata si tratta di capire<br />

quali mo<strong>del</strong>li debbano essere compilati. Un primo<br />

chiarimento sul punto è intervenuto con la circolare<br />

n. 31/E/2007 che al par. 7 ha precisato che “Se il<br />

contribuente esercita due o più attività d’impresa ed è<br />

tenuto alla compilazione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo M (composizione<br />

dei ricavi), dei dati rilevanti ai fini <strong>del</strong>l’applicazione<br />

<strong>del</strong>l’annotazione separata dei ricavi, non dovrà<br />

compilare né il mo<strong>del</strong>lo INE, né tantomeno i tradizionali<br />

mo<strong>del</strong>li dei dati rilevanti ai fini <strong>del</strong>l’applicazione<br />

degli studi di settore, nei casi previsti dal comma 19,<br />

secondo periodo, <strong>del</strong>la legge finanziaria per il 2007”.<br />

Nei due casi sopra citati (periodo non normale e<br />

cessazione), quindi, l’obbligo di presentazione <strong>del</strong><br />

mo<strong>del</strong>lo studi è assolto mediante la mera compilazione<br />

<strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo M (annotazione separata dei ricavi),<br />

che nella sua struttura si presenta modificato<br />

proprio per tenere conto di tali novità. (Figura 1)<br />

In proposito è intervenuta nuovamente l’Agenzia <strong>del</strong>le<br />

Entrate con la circolare n. 38/E/2007 e in particolare,<br />

al par. 4.1, per chiarire che “la compilazione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo<br />

M, con l’indicazione nel campo “Esclusione” dei<br />

predetti codici, sostituisce l’adempimento relativo alla<br />

compilazione dei mo<strong>del</strong>li per la comunicazione dei dati<br />

rilevanti per l’applicazione degli studi di settore previsto<br />

dall’art. 1, comma 19 <strong>del</strong>la legge 296/2006 (legge finanziaria<br />

2007)”. Altro chiarimento <strong>del</strong>la CM 38/E da segnalare<br />

riguarda i contribuenti con ricavi compresi tra<br />

(Figura 1)<br />

5.164.169 e 7.500.000 euro i<br />

quali - se esercitano due o più attività<br />

di impresa, ovvero una o<br />

più attività, in diverse unità di<br />

produzione o di vendita – sono<br />

anch’essi esonerati dalla compilazione<br />

dei suddetti mo<strong>del</strong>li, in<br />

deroga a quanto ordinariamente<br />

previsto nelle istruzioni comuni<br />

ai quadri RE, RF e RG dei mo<strong>del</strong>li<br />

Unico 2007.<br />

I nuovi indicatori di normalità economica<br />

Già a partire dal periodo d’imposta 2006 la legge<br />

Finanziaria per il 2007 ha previsto che si debba<br />

tener conto anche di specifici indicatori di normalità<br />

economica di significativa rilevanza, idonei<br />

alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi<br />

fondatamente attribuibili al contribuente<br />

in relazione alle caratteristiche e alle condizioni<br />

di esercizio <strong>del</strong>la specifica attività svolta. Tali<br />

indicatori di normalità economica, approvati con<br />

decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>l’Economia e <strong>del</strong>le Finanze<br />

<strong>del</strong> 20 marzo 2007, incidono direttamente anche<br />

sul risultato derivante dall’applicazione degli<br />

studi di settore effettuato da Gerico Annotazione<br />

Separata, nel senso che una eventuale “incoerenza”<br />

ad uno o più indicatori comporterà una maggiore<br />

stima <strong>del</strong> ricavo o compenso (sempre nel<br />

contesto <strong>del</strong>la ricordata “sperimentalità” degli<br />

studi nei casi di annotazione separata). Gli indicatori<br />

approvati con riferimento a coloro che applicano<br />

Gerico Annotazione Separata sono due e<br />

più precisamente:<br />

• il valore aggiunto per addetto<br />

• la redditività dei beni mobili strumentali<br />

A chiarire il funzionamento di tali indicatori è intervenuta<br />

l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate con la circolare n.<br />

31/E/2007 e più precisamente al par. 2.3.5 laddove<br />

viene chiarito che “l’analisi di normalità economica<br />

può essere applicata solo sull’intera struttura aziendale,<br />

a valle <strong>del</strong>l’applicazione degli studi di settore ai<br />

singoli punti o segmenti <strong>del</strong>l’impresa” e, quindi, che<br />

“Le soglie minime di coerenza dei due indicatori sopra<br />

elencati sono state determinate ponderando le soglie<br />

minime di coerenza, individuate per singolo studio o<br />

segmento <strong>del</strong>l’impresa, per la relativa percentuale di<br />

ricavi dichiarati”. ■<br />

* Studio MENEGHETTI – Mantova<br />

Fiscco<br />

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