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Dossier - Consulenti del Lavoro

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ensì deve concretamente portare a indagare la<br />

reale volontà <strong>del</strong>la donna dimissionaria.<br />

Questo tipo di indagine viene ora richiesto anche<br />

per le dimissioni <strong>del</strong>la lavoratrice madre e/o <strong>del</strong><br />

lavoratore padre e, come evidenziato dal Ministero,<br />

“la spontaneità di tale atto non può considerarsi<br />

accertata automaticamente in base al semplice<br />

esame <strong>del</strong> documento in sé (che, peraltro, si<br />

presta a frequenti elusioni – ad es. dimissioni c.d.<br />

in bianco), ma deve emergere necessariamente da<br />

un colloquio diretto con il lavoratore o la lavoratrice<br />

interessata. In tal modo, l’indagine potrà essere<br />

concretamente rivolta al riscontro di una<br />

manifesta volontà, da parte di questi ultimi, di risolvere<br />

unilateralmente il rapporto di lavoro, ed<br />

alla verifica che gli stessi non siano stati a ciò indotti,<br />

direttamente o indirettamente, dal datore<br />

di lavoro. Alla luce di quanto sopra, si invitano<br />

gli uffici in indirizzo a voler predisporre, nel momento<br />

in cui ricevono la<br />

comunicazione <strong>del</strong>le dimissioni<br />

nei casi richia-<br />

mati nell’art. 55 T.U.<br />

151/01 (indifferentemente<br />

che tale comunicazione<br />

avvenga a cura<br />

<strong>del</strong> datore di lavoro, <strong>del</strong>la<br />

lavoratrice o <strong>del</strong> lavoratore interessato), gli<br />

strumenti più idonei per la suddetta verifica,<br />

provvedendo sempre e comunque a convocare<br />

personalmente la lavoratrice o il lavoratore al fine<br />

di verificare l’effettiva e consapevole volontà<br />

di rassegnare le dimissioni”.<br />

Da quanto sopra si evince pertanto che il servizio<br />

ispettivo <strong>del</strong> lavoro deve attenersi a una procedura<br />

ben precisa per la convalida <strong>del</strong>le dimissioni,<br />

che non vanno più acquisite tramite una semplice<br />

conferma scritta.<br />

La previsione <strong>del</strong>la convalida <strong>del</strong>le dimissioni<br />

(art. 55 <strong>del</strong> D.lgs. 151/2001) tuttavia risponde<br />

unicamente a finalità di tutela <strong>del</strong> rapporto di lavoro<br />

<strong>del</strong>la lavoratrice madre o <strong>del</strong> lavoratore padre.<br />

L’inosservanza di tale obbligo non rileva ai<br />

fini <strong>del</strong>l’indennità economica di maternità e/o paternità,<br />

alla cui corresponsione si potrà procedere<br />

indipendentemente dalla verifica <strong>del</strong>la convalida<br />

suddetta, o <strong>del</strong>l’indennità di disoccupazione<br />

che spetta in caso di dimissioni intervenute durante<br />

il periodo in cui opera il divieto di licenziamento<br />

o entro un anno dall’ingresso in famiglia<br />

“Prevista una procedura rigorosa per<br />

la convalida <strong>del</strong>le dimissioni”<br />

<strong>del</strong> minore adottato o affidato (circ. INPS n. 8, 17<br />

gennaio 2003).<br />

Si evidenzia che nel caso di dimissioni volontarie presentate<br />

durante il periodo per cui è previsto il divieto<br />

di licenziamento, la lavoratrice e/o il lavoratore ha diritto<br />

alle indennità previste da disposizioni di legge e<br />

contrattuali per il caso di licenziamento e quindi anche<br />

all’indennità sostitutiva <strong>del</strong> preavviso. Tale previsione<br />

è fondata sulla presunzione di non completa<br />

spontaneità <strong>del</strong>le dimissioni, dovute alla necessità di<br />

occuparsi esclusivamente <strong>del</strong> bambino o, comunque,<br />

con una dedizione tale da poter ostacolare la migliore<br />

esecuzione <strong>del</strong>la prestazione lavorativa. La Corte di<br />

Cassazione con sentenza n. 10.994 <strong>del</strong> 12.04.2000 ha<br />

tuttavia stabilito che l’indennità non è dovuta quando<br />

il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia, senza<br />

intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo<br />

le dimissioni e la medesima, a sua volta, non provi che<br />

il nuovo lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano<br />

sia patrimoniale che<br />

non patrimoniale (ad<br />

esempio per gravosità <strong>del</strong>-<br />

le mansioni o per maggiore<br />

distanza <strong>del</strong>la sede<br />

di lavoro dall’abitazione<br />

etc…).<br />

Da tenere presente che la<br />

convalida <strong>del</strong>la DPL conferisce alle dimissioni non<br />

solo il requisito <strong>del</strong>la validità, ma quello fondamentale<br />

<strong>del</strong>l’efficacia, in quanto è dalla data di<br />

conferma <strong>del</strong>le dimissioni che decorre la risoluzione<br />

<strong>del</strong> rapporto di lavoro e decorrono i termini<br />

per procedere alla comunicazione <strong>del</strong>la cessazione<br />

<strong>del</strong> rapporto lavorativo al Centro per l’impiego<br />

competente.<br />

Giova ricordare inoltre che, nei casi previsti dall’art.<br />

55 d.lgs. 151/2001, gli effetti <strong>del</strong> mancato accertamento<br />

<strong>del</strong>la spontaneità <strong>del</strong>l’atto unilaterale<br />

recettizio <strong>del</strong>le dimissioni mediante la convalida,<br />

si verificano oggettivamente, indipendentemente<br />

dalla conoscenza o meno, da parte <strong>del</strong> datore di lavoro,<br />

<strong>del</strong>la situazione protetta al momento <strong>del</strong>le<br />

dimissioni. Di conseguenza la lavoratrice presentando<br />

al datore di lavoro idonea certificazione,<br />

dalla quale risulti lo stato interessante al momento<br />

<strong>del</strong> licenziamento, può ottenere il ripristino <strong>del</strong><br />

rapporto di lavoro. ■<br />

Anna Maria Ermacora è Consulente <strong>del</strong> <strong>Lavoro</strong> in<br />

Tavagnacco (UD)<br />

LLavvoro<br />

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