Dossier - Consulenti del Lavoro
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ensì deve concretamente portare a indagare la<br />
reale volontà <strong>del</strong>la donna dimissionaria.<br />
Questo tipo di indagine viene ora richiesto anche<br />
per le dimissioni <strong>del</strong>la lavoratrice madre e/o <strong>del</strong><br />
lavoratore padre e, come evidenziato dal Ministero,<br />
“la spontaneità di tale atto non può considerarsi<br />
accertata automaticamente in base al semplice<br />
esame <strong>del</strong> documento in sé (che, peraltro, si<br />
presta a frequenti elusioni – ad es. dimissioni c.d.<br />
in bianco), ma deve emergere necessariamente da<br />
un colloquio diretto con il lavoratore o la lavoratrice<br />
interessata. In tal modo, l’indagine potrà essere<br />
concretamente rivolta al riscontro di una<br />
manifesta volontà, da parte di questi ultimi, di risolvere<br />
unilateralmente il rapporto di lavoro, ed<br />
alla verifica che gli stessi non siano stati a ciò indotti,<br />
direttamente o indirettamente, dal datore<br />
di lavoro. Alla luce di quanto sopra, si invitano<br />
gli uffici in indirizzo a voler predisporre, nel momento<br />
in cui ricevono la<br />
comunicazione <strong>del</strong>le dimissioni<br />
nei casi richia-<br />
mati nell’art. 55 T.U.<br />
151/01 (indifferentemente<br />
che tale comunicazione<br />
avvenga a cura<br />
<strong>del</strong> datore di lavoro, <strong>del</strong>la<br />
lavoratrice o <strong>del</strong> lavoratore interessato), gli<br />
strumenti più idonei per la suddetta verifica,<br />
provvedendo sempre e comunque a convocare<br />
personalmente la lavoratrice o il lavoratore al fine<br />
di verificare l’effettiva e consapevole volontà<br />
di rassegnare le dimissioni”.<br />
Da quanto sopra si evince pertanto che il servizio<br />
ispettivo <strong>del</strong> lavoro deve attenersi a una procedura<br />
ben precisa per la convalida <strong>del</strong>le dimissioni,<br />
che non vanno più acquisite tramite una semplice<br />
conferma scritta.<br />
La previsione <strong>del</strong>la convalida <strong>del</strong>le dimissioni<br />
(art. 55 <strong>del</strong> D.lgs. 151/2001) tuttavia risponde<br />
unicamente a finalità di tutela <strong>del</strong> rapporto di lavoro<br />
<strong>del</strong>la lavoratrice madre o <strong>del</strong> lavoratore padre.<br />
L’inosservanza di tale obbligo non rileva ai<br />
fini <strong>del</strong>l’indennità economica di maternità e/o paternità,<br />
alla cui corresponsione si potrà procedere<br />
indipendentemente dalla verifica <strong>del</strong>la convalida<br />
suddetta, o <strong>del</strong>l’indennità di disoccupazione<br />
che spetta in caso di dimissioni intervenute durante<br />
il periodo in cui opera il divieto di licenziamento<br />
o entro un anno dall’ingresso in famiglia<br />
“Prevista una procedura rigorosa per<br />
la convalida <strong>del</strong>le dimissioni”<br />
<strong>del</strong> minore adottato o affidato (circ. INPS n. 8, 17<br />
gennaio 2003).<br />
Si evidenzia che nel caso di dimissioni volontarie presentate<br />
durante il periodo per cui è previsto il divieto<br />
di licenziamento, la lavoratrice e/o il lavoratore ha diritto<br />
alle indennità previste da disposizioni di legge e<br />
contrattuali per il caso di licenziamento e quindi anche<br />
all’indennità sostitutiva <strong>del</strong> preavviso. Tale previsione<br />
è fondata sulla presunzione di non completa<br />
spontaneità <strong>del</strong>le dimissioni, dovute alla necessità di<br />
occuparsi esclusivamente <strong>del</strong> bambino o, comunque,<br />
con una dedizione tale da poter ostacolare la migliore<br />
esecuzione <strong>del</strong>la prestazione lavorativa. La Corte di<br />
Cassazione con sentenza n. 10.994 <strong>del</strong> 12.04.2000 ha<br />
tuttavia stabilito che l’indennità non è dovuta quando<br />
il datore di lavoro provi che la lavoratrice abbia, senza<br />
intervallo di tempo, iniziato un nuovo lavoro dopo<br />
le dimissioni e la medesima, a sua volta, non provi che<br />
il nuovo lavoro sia per lei meno vantaggioso sul piano<br />
sia patrimoniale che<br />
non patrimoniale (ad<br />
esempio per gravosità <strong>del</strong>-<br />
le mansioni o per maggiore<br />
distanza <strong>del</strong>la sede<br />
di lavoro dall’abitazione<br />
etc…).<br />
Da tenere presente che la<br />
convalida <strong>del</strong>la DPL conferisce alle dimissioni non<br />
solo il requisito <strong>del</strong>la validità, ma quello fondamentale<br />
<strong>del</strong>l’efficacia, in quanto è dalla data di<br />
conferma <strong>del</strong>le dimissioni che decorre la risoluzione<br />
<strong>del</strong> rapporto di lavoro e decorrono i termini<br />
per procedere alla comunicazione <strong>del</strong>la cessazione<br />
<strong>del</strong> rapporto lavorativo al Centro per l’impiego<br />
competente.<br />
Giova ricordare inoltre che, nei casi previsti dall’art.<br />
55 d.lgs. 151/2001, gli effetti <strong>del</strong> mancato accertamento<br />
<strong>del</strong>la spontaneità <strong>del</strong>l’atto unilaterale<br />
recettizio <strong>del</strong>le dimissioni mediante la convalida,<br />
si verificano oggettivamente, indipendentemente<br />
dalla conoscenza o meno, da parte <strong>del</strong> datore di lavoro,<br />
<strong>del</strong>la situazione protetta al momento <strong>del</strong>le<br />
dimissioni. Di conseguenza la lavoratrice presentando<br />
al datore di lavoro idonea certificazione,<br />
dalla quale risulti lo stato interessante al momento<br />
<strong>del</strong> licenziamento, può ottenere il ripristino <strong>del</strong><br />
rapporto di lavoro. ■<br />
Anna Maria Ermacora è Consulente <strong>del</strong> <strong>Lavoro</strong> in<br />
Tavagnacco (UD)<br />
LLavvoro<br />
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