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BRIXIA SACRA<br />
rio e gli altri «rilasciati oralmente o mediante documenti», nonché il diritto dei<br />
monaci, sanzionato dal padre, di scegliersi il loro abate 15 . Questo documento e<br />
le deperdite immunità e concessioni (come furono definite) di Carlo Magno,<br />
Ludovico I, Lotario I, Berengario I, Ugo e Lotario II furono ricordate nel diploma<br />
rilasciato a Leno nel 958 dai sovrani Berengario II e Adalberto, il quale si<br />
riferì all’abate come «eletto dagli stessi [i monaci]», confermò un lungo elenco<br />
di possedimenti, garantì ai monaci «tutte le decime dei beni abbaziali per le<br />
necessità dei poveri e degli ospiti» e ribadì la proibizione per gli ufficiali regi di<br />
entrare nelle terre del monastero 16 . Tali disposizioni vennero ribadite alla lettera<br />
nei documenti di Ottone I del 962 e di Ottone II del 981 17 . Altri sette privilegi<br />
imperiali furono emanati per Leno durante la prima metà dell’XI secolo, quando<br />
il cenobio godette ampiamente del favore dei sovrani. Non è necessario esaminarli<br />
in dettaglio, ma ciascuno confermò o concesse taluni specifici diritti.<br />
Ottone III, nel 1001, tra le altre cose, pose i servi di San Benedetto e le loro proprietà<br />
«sotto la difesa ed il mundiburdium imperiale» 18 . Nel 1014, Enrico II<br />
garantì ai monaci il diritto di scegliersi il loro avvocato e di rivendicare una proprietà<br />
per la quale non vi era documentazione scritta mediante tre testimoni e,<br />
nel 1019, riconobbe la dipendenza del monastero dal papa e che i figli dei suoi<br />
servi sarebbero rimasti in stato di servaggio anche se il padre o la madre avessero<br />
acquisito la libertà 19 . Corrado II, nel 1026 e nel 1036, confermò il privilegio<br />
del 1014 e nel 1027 donò al cenobio la metà del castello di Milzano, il quale<br />
venne trasferito a Leno nella sua interezza da Enrico III nel 1043 20 .<br />
Parallelamente, nel primo documento papale noto per Leno, datato al 999<br />
ed esemplato su una bolla del 992 per Sant’Antimo, Silvestro II stabilì che il<br />
monastero sarebbe stato soggetto solo all’abate per la giurisdizione, l’esercizio<br />
del potere, l’autorità e l’ordinazione, che esso aveva la giurisdizione (districtum)<br />
sui servi e sui liberi ed il possesso delle decime e delle primizie, e che<br />
qualsiasi vescovo poteva consacrare il suo crisma e gli altari, liberandolo così in<br />
un importante aspetto dal controllo dell’ordinario diocesano 21 . La riserva<br />
papale della consacrazione o della benedizione dell’abate, concessa da Benedetto<br />
VIII nel 1019 e confermata in seguito, durante quell’anno, da Enrico II,<br />
fu un’altra tappa significativa nella direzione dell’esenzione 22 , la quale venne<br />
riassunta e completata nel 1078 da Gregorio VII, che vietò a qualsivoglia laico<br />
il controllo del monastero, il possesso di qualsiasi sua corte senza il permesso<br />
dell’abate e la provvisione obbligatoria del foraggio per gli animali (fodrum),<br />
dell’alloggio (mansionaticum), dei diritti di navigazione (ripaticum), del cibo<br />
(paratas) e di altri diritti pubblici (alias publicas functiones). L’abate poteva<br />
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