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le esternalizzazioni “relazionali” - Fondazione Prof. Massimo D'Antona

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Integrazione contrattua<strong>le</strong> tra imprese: ricognizione dei modelli<br />

utili alla ricostruzione del profilo causa<strong>le</strong> del contratto, come ad esempio l’indeterminatezza<br />

dell’oggetto all’atto della conclusione del negozio. A ben vedere, già <strong>le</strong> teorizzazioni sui<br />

rapporti di durata alludevano espressamente alla indefinitezza ed imprecisione del<br />

contenuto negozia<strong>le</strong> al momento della stipula. Nella piena consapevo<strong>le</strong>zza di un simi<strong>le</strong><br />

presupposto, si argomentava infatti come la mancata previsione ex ante di ogni termine<br />

contrattua<strong>le</strong> non inficiasse la validità dell’obbligazione, «data l’elasticità dei requisiti richiesti<br />

dalla <strong>le</strong>gge per la determinazione della prestazione stessa […]. Quando […] il contratto<br />

inizia<strong>le</strong> prevede direttamente l’obbligo di entrambe <strong>le</strong> parti di addivenire all’esecuzione di<br />

una pluralità di prestazioni successive, la necessità o possibilità di una ulteriore<br />

determinazione quantitativa o qualitativa del<strong>le</strong> prestazioni […] non nuoce all’affermazione<br />

dell’unità del negozio» 38 .<br />

È possibi<strong>le</strong> apprezzare ulteriori motivi di convergenza tra <strong>le</strong> teoriche sui contratti di<br />

durata e <strong>le</strong> più recenti impostazioni incentrate sul paradigma del contratto relaziona<strong>le</strong>. Ad<br />

esempio, Oppo avvertiva che sul terreno dei rapporti di durata, ovvero in corrispondenza<br />

di obbligazioni connotate dalla soddisfazione continuativa o ripetuta di un bisogno<br />

durevo<strong>le</strong> del creditor praestationis, a quest’ultimo competesse la facoltà di determinare il<br />

momento della richiesta del singolo adempimento alla controparte atteso il «difetto di<br />

determinazione preventiva del<strong>le</strong> epoche in cui <strong>le</strong> prestazioni devono effettuarsi». È la stessa<br />

struttura della transaction, infatti, ad esigere che vengano a delinearsi apposite «zone di<br />

accettazione» all’interno del<strong>le</strong> quali la parte debo<strong>le</strong> dello scambio relaziona<strong>le</strong> si conforma ai<br />

termini del<strong>le</strong> direttive impartite dal soggetto più forte 39 . D’altronde, la richiesta del<br />

committente <strong>le</strong>gata al singolo adempimento non è configurabi<strong>le</strong> come proposta di<br />

contratto, bensì qua<strong>le</strong> «dichiarazione non negozia<strong>le</strong> di volontà», cioè semplice pretesa ad<br />

eseguire termini obbligatori già concordati ab initio, seppure soltanto nel<strong>le</strong> loro più<br />

generiche e incompiute declinazioni 40 . All’opposto, non sono persuasive quel<strong>le</strong> diverse e<br />

più datate prospettazioni che, per provare a ricomporre la cesura tra stipula contrattua<strong>le</strong> e<br />

svolgimento del rapporto di durata, distinguevano tra una durevo<strong>le</strong> obbligazione principa<strong>le</strong><br />

o fondamenta<strong>le</strong> (Stammverpflichtung) ed una pluralità di obbligazioni singo<strong>le</strong> o semplici<br />

38 OPPO G., op. ult. cit., p. 308.<br />

39 Cfr. PERULLI A., Il potere direttivo dell’imprenditore, Milano, 1992, p. 52. Qui l’Autore, citando alcuni passaggi<br />

del ragionamento di Macneil in tema di contratto relaziona<strong>le</strong> (MACNEIL I., Contracts: Adjustments of Long-term<br />

Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract Law, in Northwestern University Law Rewiew,<br />

1978, p. 862), afferma che “nel caso di contratti a lungo termine eseguiti in condizioni di incertezza […], un<br />

modello contrattua<strong>le</strong> c.d. relaziona<strong>le</strong> […] è costituito «dalla intera relazione così come si è venuta evolvendo<br />

nel tempo», senza che di questa relazione faccia necessariamente parte un «accordo originario» da rispettare<br />

rigorosamente. In tal guisa il rapporto contrattua<strong>le</strong> assume <strong>le</strong> caratteristiche di una «minisocietà con un vasto<br />

apparato di norme che vanno al di là di quel<strong>le</strong> concentrate sullo scambio e sui processi immediati»”.<br />

40 V. PANNUCCIO V., Le dichiarazioni non negoziali di volontà, Milano, 1960.<br />

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