le esternalizzazioni “relazionali” - Fondazione Prof. Massimo D'Antona
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Integrazione contrattua<strong>le</strong> tra imprese: ricognizione dei modelli<br />
incorporando questi ultimi nella propria struttura 43 . Simili contrassegni empirici sono stati<br />
per lungo tempo in grado di modellare la fattispecie “appalto”, sì da attrarla nell’orbita<br />
esclusiva dell’art. 1655 cod. civ. La locatio operis sotto forma di appalto che aveva in mente<br />
Oppo non presupponeva una organizzazione integrata ta<strong>le</strong> da comportare <strong>le</strong>gami stabili e<br />
duraturi tra appaltante ed appaltatore. Si faceva piuttosto riferimento alla vicenda di<br />
un’impresa appaltatrice qua<strong>le</strong> unico soggetto responsabi<strong>le</strong> della realizzazione dell’opus<br />
concordato con il committente, senza che il tempo dell’adempimento assumesse carattere<br />
decisivo sotto il profilo della funzione economico-socia<strong>le</strong> sottostante al negozio.<br />
Sennonché un’analoga fenomenologia, che rappresentava la situazione tipica e<br />
statisticamente preponderante del tempo in cui si inserisce la costruzione di Oppo, trova<br />
riscontro anche nella realtà economica dei nostri tempi. Viene in rilievo un’ampia casistica<br />
di <strong>esternalizzazioni</strong> “primarie” o “perfette” in cui l’e<strong>le</strong>mento autenticamente connotativo<br />
del rapporto commercia<strong>le</strong> è dato dallo scambio dell’opus verso il pagamento del<br />
corrispettivo in danaro: si tratta della locatio operis non evocativa di alcun rapporto di durata,<br />
attratta unicamente dalla figura descritta dall’art. 1655 cod. civ. In tal caso, il contratto<br />
commercia<strong>le</strong> è in grado di governare efficacemente la relazione tra appaltante ed<br />
appaltatore, poiché la finalizzazione del negozio verso il compimento di un opus perfectum<br />
consente di prevedere ogni singola vicenda relativa allo svolgimento concreto dell’iter<br />
negozia<strong>le</strong>. Talché, la preventiva identificazione del<strong>le</strong> rispettive prestazioni nel momento<br />
genetico e fondativo del rapporto obbligatorio è garanzia del primato del contratto e<br />
dell’assoluta marginalità di e<strong>le</strong>menti extranegoziali.<br />
Ciò, in contrasto con quanto accade nell’ipotesi di un rapporto di durata, laddove la<br />
continuatività dell’adempimento impedisce al<strong>le</strong> parti di prevedere all’atto della stipula ogni<br />
specifica evenienza che potrà insorgere durante l’esecuzione del vincolo contrattua<strong>le</strong>.<br />
Dunque, è <strong>le</strong>cito pensare a forme di interazione tra imprese, diverse dal<strong>le</strong> <strong>esternalizzazioni</strong><br />
“primarie” o “perfette”, che presuppongono la continuatività dell’adempimento al fine di<br />
soddisfare un bisogno duraturo del creditore. Solo in quest’ultima ipotesi si richiede al<br />
debitore una solutio continuativa, o meglio, «una attività continuativa […] prestata come<br />
ta<strong>le</strong>, e non come mezzo […] per pervenire all’adempimento di una prestazione fina<strong>le</strong> […].<br />
Qui è nella stessa attività ripetuta o continuativa che consiste la solutio, l’adempimento: l’atto<br />
43 Definiscono l’appalto non continuativo un contratto “ad esecuzione prolungata” RUBINO D., IUDICA G.,<br />
Dell’appalto, in GALGANO F. (diretto da), Commentario del Codice Civi<strong>le</strong> Scialoja-Branca, Bologna-Roma, IV ed.,<br />
2007, p. 198 ss.; GIANNATTASIO C., L’Appalto, in Trattato di Diritto Civi<strong>le</strong> e Commercia<strong>le</strong>, già diretto da CICU A.,<br />
MESSINEO F. e continuato da MENGONI L., Milano, 1967, I, XXIV, tomo 2, p. 14. In giurisprudenza cfr.<br />
Trib. Bari 13 luglio 2006, in Foro It., 2006, I, c. 2934.<br />
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