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le esternalizzazioni “relazionali” - Fondazione Prof. Massimo D'Antona

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Integrazione contrattua<strong>le</strong> tra imprese: ricognizione dei modelli<br />

nell’impresa) 117 ritiene di poter utilizzare per riempire di contenuti normativi la (astratta)<br />

nozione di “subordinazione”» 118 .<br />

Oggi appare arduo aspettarsi i medesimi risultati da una simi<strong>le</strong> prospettiva ermeneutica.<br />

Per un verso, soprattutto in corrispondenza dei settori dematerializzati in cui risulta<br />

preva<strong>le</strong>nte o esclusivo l’apporto di lavoro umano, emerge la difficoltà di radicare il discrimen<br />

tra esternalizzazione <strong>le</strong>cita ed interposizione il<strong>le</strong>cita sull’esercizio di potere direttivo ed<br />

organizzativo 119 . Per l’altro, l’odierna configurazione del<strong>le</strong> <strong>esternalizzazioni</strong> <strong>“relazionali”</strong><br />

rivela immancabilmente sul piano empirico una qualche “utilizzazione confusa” di<br />

prestazioni di lavoro, la qua<strong>le</strong> mette in crisi il modello regolativo tradiziona<strong>le</strong> imperniato<br />

sulla prospettiva antinomica appalto genuino/interposizione il<strong>le</strong>cita.<br />

Di conseguenza, l’ordinamento attua<strong>le</strong>, nonostante il tributo “di facciata” ai tradizionali<br />

criteri discretivi tra il <strong>le</strong>cito e l’il<strong>le</strong>cito (organizzazione dei mezzi, potere direttivo, etc.)<br />

ormai svuotati di parte della loro originaria funzionalità, pare essersi definitivamente<br />

orientato verso una sostanzia<strong>le</strong> <strong>le</strong>gittimazione del<strong>le</strong> varie ipotesi di triangolazione che<br />

hanno mostrato di attecchire nella realtà economica (appalto labour intensive,<br />

somministrazione di lavoro, distacco, terziarizzazione intra moenia, gruppi di imprese,<br />

subfornitura, etc.). A ciò si è paral<strong>le</strong>lamente accompagnata l’articolazione di tute<strong>le</strong> modulate<br />

in base al<strong>le</strong> precipue esigenze dei loro destinatari.<br />

La risa<strong>le</strong>nte vocazione repressiva del diritto verso la fenomenologia triangolare è stata<br />

definitivamente soppiantata da un comp<strong>le</strong>ssivo atteggiamento di tol<strong>le</strong>ranza (melius,<br />

promozione) dei modelli economicamente preva<strong>le</strong>nti di organizzazione integrata.<br />

D’altronde, in casi di “utilizzazione confusa” di lavoro tali da sfociare nel fenomeno<br />

interpositorio, l’azionamento del meccanismo circa l’imputazione del rapporto di lavoro in<br />

capo all’interponente non si rivela necessariamente in linea con <strong>le</strong> esigenze di tutela dei<br />

lavoratori coinvolti in operazioni di decentramento: detti lavoratori potrebbero non essere<br />

interessati a giovarsi di una simi<strong>le</strong> tecnica rimedia<strong>le</strong> preferendo restare al<strong>le</strong> dipendenze e<br />

sotto la direzione dell’impresa interposta. La posta in gioco consiste molto spesso<br />

nell’ovvio interesse a conservare il trattamento economico e normativo garantito<br />

dall’impresa datrice di lavoro, anche quando essa ponga in essere comportamenti analoghi<br />

o corrispondenti alla irregolare somministrazione di prestazioni lavorative.<br />

117 Ma si potrebbero aggiungere i parametri dell’alienità dei mezzi di produzione e dell’estraneità al risultato<br />

dell’attività dedotta in contratto, nonché quello – già in precedenza evocato – circa la dipendenza-socioeconomica.<br />

118 Così MAZZOTTA O., Rapporti interpositori e contratto di lavoro, cit., p. 282.<br />

119 V. SCARPELLI F., Interposizione ed appalto nel settore dei servizi informatici, cit., p. 77. Sul punto, l’Autore specifica<br />

altresì (p. 78, nota 69) che “quando […] il potere di organizzazione dell’attività dei prestatori da parte<br />

dell’appaltatore, nell’aspetto specifico del potere direttivo dell’esecuzione dell’opera, si affievolisca in concreto<br />

in rapporto alla maggiore autonomia del prestatore di livello e<strong>le</strong>vato, potrebbe divenire diffici<strong>le</strong> distinguerlo<br />

dagli interventi di <strong>le</strong>cita ingerenza del committente”.<br />

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