le esternalizzazioni “relazionali” - Fondazione Prof. Massimo D'Antona
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Integrazione contrattua<strong>le</strong> tra imprese: ricognizione dei modelli<br />
opportune differenziazioni soltanto in ordine al quantum di tutela destinabi<strong>le</strong> di volta in<br />
volta ai lavoratori coinvolti 70 .<br />
In altri casi, sulla scorta del combinato disposto dei commi 1 e 3, art. 1, L. n. 1369/’60<br />
(ormai abrogata) ri<strong>le</strong>tti alla luce della Direttiva n. 91/533/CE che pone in capo al datore<br />
l’obbligo di informare <strong>le</strong> maestranze sul<strong>le</strong> condizioni applicabili al rapporto di lavoro, la<br />
dottrina ha ricavato un genera<strong>le</strong> principio di trasparenza idoneo a plasmare l’interpretazione<br />
giuridica del<strong>le</strong> <strong>esternalizzazioni</strong> <strong>“relazionali”</strong>. Principio di trasparenza da declinare nel senso<br />
della necessaria coincidenza tra assuntore di manodopera e utilizzatore fina<strong>le</strong> di prestazioni<br />
lavorative altrui 71 . Altre teoriche, modificando lievemente l’impostazione indicata, hanno<br />
tratto un analogo principio di trasparenza facendo affidamento a sistemi normativi estranei<br />
all’assetto <strong>le</strong>gislativo naziona<strong>le</strong> come la normativa comunitaria in tema di appalti pubblici,<br />
nonché la disciplina apprestata dal<strong>le</strong> istituzioni europee in merito a salute e sicurezza nei<br />
luoghi di lavoro 72 .<br />
Non sono mancate impostazioni volte a rintracciare il principium individuationis circa<br />
l’antinomia appalto genuino/interposizione il<strong>le</strong>cita in base alla categoria penalistica<br />
dell’il<strong>le</strong>cito di pericolo concreto (o principio di offensività). Ciò, con la finalità di<br />
subordinare l’eventua<strong>le</strong> giudizio di illiceità e non meritevo<strong>le</strong>zza dell’operazione di<br />
esternalizzazione ad un parametro di non equivoca applicazione capace di risolvere <strong>le</strong><br />
incertezze della giurisprudenza 73 . È in questa cornice che è maturata l’idea per cui la<br />
configurazione della fattispecie interpositoria dipenda dalla ricorrenza in concreto di un<br />
pericolo, anche solo potenzia<strong>le</strong>, per <strong>le</strong> condizioni di lavoro dei dipendenti coinvolti<br />
nell’outsourcing 74 . Nell’ambito di una simi<strong>le</strong> prospettazione, esulano dal campo della illiceità<br />
tutte quel<strong>le</strong> situazioni che, pur concretizzando uno schema interpositorio contraddistinto<br />
dalla “utilizzazione confusa” di lavoro 75 , nondimeno non espongono il prestatore di opere<br />
al rischio che siano pregiudicati i suoi diritti o sia messa a repentaglio la sua incolumità 76 . Le<br />
70 Cfr. ICHINO P., Il diritto del lavoro e i confini dell’impresa, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1999, p. 220.<br />
71 V. DE SIMONE G., Titolarità dei rapporti di lavoro e rego<strong>le</strong> di trasparenza. Interposizione, imprese di gruppo, lavoro<br />
interina<strong>le</strong>, Milano, 1995.<br />
72 Cfr. BONARDI O., L’utilizzazione indiretta dei lavoratori, cit., spec. pp. 362-365.<br />
73 Cfr. soprattutto CARINCI M.T., La fornitura di lavoro altrui. Interposizione, comando, lavoro temporaneo, lavoro negli<br />
appalti, in SCHLESINGER P. (diretto da), Il Codice Civi<strong>le</strong>. Commentario, Milano, 2000.<br />
74 V. Cass. 18 ottobre 1983, n. 6093, in Giust. civ. Mass., 1983.<br />
75 V. BONARDI O., L’utilizzazione indiretta dei lavoratori, cit., p. 343.<br />
76 Cfr. CARINCI M.T., La fornitura di lavoro altrui, cit., spec. pp. 576-592. In senso analogo, DEL PUNTA R., La<br />
scomposizione del datore di lavoro. A proposito del libro di M.T. Carinci, La fornitura di lavoro altrui, in Riv. It. Dir. Lav.,<br />
2001, III, p. 79; ESPOSITO M., Prob<strong>le</strong>mi ricostruttivi e prospettive in tema di interposizione nel rapporto di lavoro, in Lav.<br />
Dir., 1993, p. 377; contra, DE SIMONE G., Titolarità dei rapporti di lavoro e rego<strong>le</strong> di trasparenza., cit., p. 54 ss.;<br />
MAZZOTTA O., Rapporti interpositori e contratto di lavoro, Milano, 1979. In giurisprudenza cfr. Cass. SU, 21 marzo<br />
1997, n. 2517, in Mass. Giur. Lav., 1997, p. 851, con nota di CAMMALLERI C.M.: “Quand’anche non si<br />
verifichino i fenomeni, di per sé il<strong>le</strong>citi, del<strong>le</strong> retribuzioni inferiori al minimo o dell’evasione degli obblighi<br />
previdenziali, la norma è posta per evitare che l’imprenditore (interponente) si sottragga al<strong>le</strong> conseguenze<br />
dell’assunzione diretta, ricorrendo all’espediente di farli assumere da un soggetto interposto”.<br />
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