le esternalizzazioni “relazionali” - Fondazione Prof. Massimo D'Antona
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Integrazione contrattua<strong>le</strong> tra imprese: ricognizione dei modelli<br />
integration. Esemplare è il riferimento al potere di variazione dei termini della commessa in<br />
corso di svolgimento del rapporto (art. 1661 cod. civ.) e al potere di conformazione-<br />
coordinamento in vista di un adeguamento del<strong>le</strong> attività dell’impresa esternalizzata all’uti<strong>le</strong><br />
perseguito dall’organizzazione committente (art. 1662 cod. civ.). In materia di appalti<br />
continuativi labour intensive, poi, la dimensione del potere assurge oggi ad un ruolo di vera e<br />
propria qualificazione giuridica della fattispecie, non soltanto per il committente ma anche<br />
per l’impresa appaltatrice. Ciò, nella misura in cui l’organizzazione dei mezzi necessari –<br />
e<strong>le</strong>mento denotativo della genuinità dell’appalto a stregua dell’art. 1655 cod. civ. – si<br />
sostanzia nel potere direttivo ed organizzativo dell’appaltatore nei confronti dei propri<br />
lavoratori impegnati nell’esecuzione della commessa (art. 29, comma 1 del D.Lgs. n.<br />
276/’03). Considerazioni analoghe possono essere compiute sul terreno dei gruppi di<br />
imprese, in quanto l’ordinamento riconosce e definisce i poteri dell’impresa capogruppo (o<br />
del gruppo unitariamente inteso) sul<strong>le</strong> imprese col<strong>le</strong>gate o controllate. Così come<br />
l’intervento regolativo in tema di subfornitura industria<strong>le</strong> apprestato dalla L. 18 giugno<br />
1998, n. 192 dimostra di trattare la dipendenza del subfornitore e la supremazia economica<br />
e progettual-tecnologica del committente quali facce inverse della stessa medaglia.<br />
In sintonia con l’analisi che si è fin qui proposta, una parte della dottrina insiste con<br />
l’idea per cui i rapporti sottostanti ai contratti relazionali «comportano flussi contemporanei<br />
di scambi, talvolta secondo modalità comp<strong>le</strong>sse» 68 . In tali ambiti, «il “potere”, quando è<br />
squilibrato a favore di una parte del rapporto negozia<strong>le</strong>, non consente che quest’ultimo sia<br />
informato a criteri di “mutualità”» 69 . Silvana Sciarra descrive efficacemente <strong>le</strong> due<br />
alternative che possono concretizzarsi nel novero del<strong>le</strong> relazioni durature tra imprese<br />
informate alla logica dello scambio relaziona<strong>le</strong>. Secondo una prima opzione, è possibi<strong>le</strong> che<br />
<strong>le</strong> parti manifestino disponibilità a cooperare al fine di conseguire <strong>le</strong> loro rispettive utilità in<br />
sede di svolgimento del programma contrattua<strong>le</strong>. In questo quadro, la “solidarietà<br />
organica” descritta da Macneil diviene l’idea guida nell’interpretazione del contratto<br />
relaziona<strong>le</strong>; essa è sentire comune e proiezione verso una futura, inevitabi<strong>le</strong><br />
interdipendenza del<strong>le</strong> parti, corrispondendo ad una nozione psicologica più che giuridica.<br />
All’opposto il contratto relaziona<strong>le</strong> può essere governato da dinamiche estranee alla<br />
solidarietà, più vicine all’esercizio di poteri di fatto e a forme di condizionamento e<br />
influenza atte a superare il piano della forma<strong>le</strong> uguaglianza tra <strong>le</strong> parti.<br />
68 SCIARRA S., Franchising e contratto di lavoro, cit., p. 498.<br />
69 MACNEIL I., Economic Analysis Of Contractual Relations: Its Shortfalls and the Need for a «Rich Classificatory<br />
Apparatus», citato in SCIARRA S., op. ult. cit., p. 498.<br />
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