le esternalizzazioni “relazionali” - Fondazione Prof. Massimo D'Antona
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Integrazione contrattua<strong>le</strong> tra imprese: ricognizione dei modelli<br />
e rapporti umani» 113 , che trae motivo dal<strong>le</strong> insufficienze ed inadeguatezze del<strong>le</strong> strutture<br />
tassonomiche e degli assetti regolativi passati.<br />
Senza addentrasi in una analitica esposizione, per la qua<strong>le</strong> si rimanda al successivo<br />
capitolo, è già possibi<strong>le</strong> passare velocemente in rassegna alcune soluzioni attuali, pur<br />
declinate nel<strong>le</strong> loro più generiche caratteristiche, congegnate dal <strong>le</strong>gislatore e dall’interprete<br />
per fare fronte alla diversa incidenza del potere nel<strong>le</strong> varie fattispecie di outsourcing<br />
“relaziona<strong>le</strong>”. In linea genera<strong>le</strong>, può dirsi che l’ordinamento riconosce il ruolo crucia<strong>le</strong> che<br />
il potere assume nel rapporto tra impresa decentrante e soggetti decentrati canonizzando <strong>le</strong><br />
innumerevoli ipotesi di outsourcing che traggono origine dalla realtà economica.<br />
Simmetricamente, il diritto appronta in favore del<strong>le</strong> imprese esternalizzate e dei loro<br />
dipendenti impegnati nell’esecuzione della commessa un sistema di protezione incardinato<br />
su tute<strong>le</strong> progressivamente crescenti in relazione all’incremento del<strong>le</strong> forme di<br />
condizionamento esercitate dalla committente.<br />
In tempi non lontani, alcune teoriche avevano insistentemente auspicato, in un’ottica de<br />
iure condendo, il definitivo superamento dello steccato divisorio appalto<br />
genuino/interposizione il<strong>le</strong>cita ritenendo inadeguati i canoni consuetamente impiegati per<br />
operare <strong>le</strong> opportune demarcazioni tra il terreno del <strong>le</strong>cito e quello dell’il<strong>le</strong>cito 114 . Sulla<br />
falsariga di un simi<strong>le</strong> impianto, si era argomentato che «<strong>le</strong> prestazioni lavorative rese dai<br />
dipendenti della software house o della ditta di pulizie titolare di un <strong>le</strong>gittimo appalto di servizi<br />
[…], sono effettivamente utilizzate dall’impresa committente non meno di quanto accada<br />
per <strong>le</strong> prestazioni lavorative rese dai dipendenti di un mero interposto, non va<strong>le</strong>ndo a<br />
cambiare la cifra economica dell’operazione la sussistenza di un potere direttivo<br />
dell’appaltatore interposto» 115 . Tanto più che in simili contesti l’esercizio di potere direttivo<br />
ad opera del datore di lavoro-fornitore si traduce spesso «nella presenza puramente forma<strong>le</strong><br />
di un responsabi<strong>le</strong> e nell’affissione di un avviso recante l’indicazione dei turni di lavoro» 116 .<br />
Né appare necessariamente adeguata la funzione scriminante dell’organizzazione dei<br />
mezzi, soprattutto se si considera che anche un soggetto autenticamente imprenditoria<strong>le</strong>,<br />
nella singola relazione posta in essere con l’interponente, può comportarsi da mero<br />
somministratore di prestazioni di lavoro. E l’idea, che pure è stata avanzata sia in dottrina<br />
che in giurisprudenza, per cui l’imprenditorialità possa esaurirsi nel know how generico<br />
dell’impresa fornitrice, finirebbe col sorreggere qualsiasi operazione interpositoria, anche se<br />
113 CORAZZA L., op. ult. cit., p. 250.<br />
114 Cfr. ICHINO P., Il diritto del lavoro e i confini dell’impresa, cit., p. 248.<br />
115 LO FARO A., Processi di outsourcing e rapporti di lavoro, cit., p. 135.<br />
116 DEL PUNTA R., Prob<strong>le</strong>mi attuali e prospettive in tema di interposizione di manodopera, in Arg. Dir. Lav., 2002, p.<br />
297. Sempre sulla scorta di un’analoga impostazione, un altro Autore (ESPOSITO M., La mobilità del lavoratore a<br />
favore del terzo, cit., p. 32) suggerisce come “la semplice ricerca dell’«effettivo utilizzatore» – alla stregua dei<br />
canoni tradizionali di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato – potrebbe condurre a risultati<br />
incoerenti ed ultronei rispetto [...] alla coscienza col<strong>le</strong>ttiva della concreta pericolosità socia<strong>le</strong> di quei rapporti”.<br />
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