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le esternalizzazioni “relazionali” - Fondazione Prof. Massimo D'Antona

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Integrazione contrattua<strong>le</strong> tra imprese: ricognizione dei modelli<br />

D’altro canto, all’ampliamento del<strong>le</strong> determinazioni imprenditoriali nell’atto genetico e<br />

fondativo della contractual integration – con il suo precipitato in termini di riconoscimento di<br />

poteri e attribuzioni in favore del principal – ha fatto da pendant una simmetrica e<br />

proporziona<strong>le</strong> modulazione del<strong>le</strong> tute<strong>le</strong>, sia in favore del<strong>le</strong> imprese decentrate sia a<br />

beneficio dei lavoratori da queste impiegati nell’esecuzione dell’opus o servizio.<br />

5.1. Tecniche di imputazione del rapporto di lavoro a confronto: canone lavoristico<br />

e prospettiva commercialistica nel vigore della L. n. 1369/’60<br />

Lo snodo fondamenta<strong>le</strong> consisteva nell’accertare quando poteva ritenersi sussistente<br />

l’il<strong>le</strong>cito affidamento «in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società<br />

cooperative, (del)l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di<br />

manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario […]» (v. art. 1, comma<br />

1). Da subito furono avanzate molteplici interpretazioni, tutte quante convergenti verso<br />

una prospettiva commercialistica oppure verso una antitetica prospettiva lavoristica. Nell’uno e<br />

nell’altro caso, si provò a rinvenire il significato autentico del divieto di interposizione di cui<br />

all’art. 1, comma 1 in altre disposizioni del medesimo articolo di <strong>le</strong>gge.<br />

Talora, si preferì assumere la centralità della disposizione ex art. 1, comma 3, la qua<strong>le</strong><br />

inferiva una interposizione il<strong>le</strong>cita ove fosse emersa l’utilizzazione da parte dell’appaltatore<br />

di capitali, macchinari e attrezzature rientranti nella proprietà e/o disponibilità del<br />

committente. L’accentuazione del carattere dirimente di una simi<strong>le</strong> disposizione convogliò<br />

taluni interpreti verso la identificazione tout court della fattispecie interpositoria il<strong>le</strong>cita con<br />

l’assenza di imprenditorialità dell’appaltatore, a sua volta scandita dall’impiego di dotazioni<br />

strumentali ascrivibili alla titolarità dell’impresa committente 129 .<br />

Le critiche rivolte alla prospettiva commercialistica si sono appuntate sul fatto che,<br />

anche dando per presupposta l’effettiva consistenza imprenditoria<strong>le</strong> dell’appaltatore, resta<br />

nondimeno impregiudicata l’eventualità che nella fase dell’esecuzione del contratto<br />

commercia<strong>le</strong> l’interponente utilizzi irregolarmente lavoratori imputabili alla titolarità<br />

dell’altra impresa, esercitando su di essi poteri tipicamente datoriali di direzione ed<br />

lavoratore, v. per tutti SIMITIS S., Il diritto del lavoro e la riscoperta dell’individuo, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1990,<br />

p. 87 ss.<br />

129 Parlano della fattispecie di cui all’art. 1, comma 3, L. n. 1369 come di un ennesimo e più ri<strong>le</strong>vante divieto<br />

normativo rispetto alla generica formulazione della fattispecie interpositoria contenuta nel 1° comma,<br />

CATALANO F., Divieto di intermediazione e di interposizione nel<strong>le</strong> prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di<br />

manodopera nell’appalto di opere e servizi, cit., p. 413; NAPOLETANO D., Divieto di intermediazione e interposizione nel<strong>le</strong><br />

prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego negli appalti e nei servizi, in Riv. Giur. Lav., 1961, I, p. 17 ss.;<br />

NICOLINI G., Il divieto di intermediazione ed interposizione nel<strong>le</strong> prestazioni di lavoro e la nuova disciplina dell’impiego di<br />

mano d’opera negli appalti di opere e servizi: (osservazioni sulla <strong>le</strong>gge 29 ottobre 1960 n. 1369), cit., p. 178. In<br />

giurisprudenza, insistono per la massima accentuazione del dispositivo di cui al 3° comma Pret. Torino 5<br />

luglio 1973, in Foro It., 1974, I, c. 2236; Trib. Torino 30 dicembre 1974, in Riv. Giur. Lav., 1975, II, p. 705;<br />

App. Milano 13 settembre 1974, ibidem, 1975, II, p. 669.<br />

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