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Manuale per la tutela dei consumatori - Centro Tutela Consumatori ...

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30<br />

Diritti del consumatore in generale<br />

Agenzie matrimoniali<br />

Le agenzie matrimoniali non garantiscono<br />

alcuna “garanzia di successo”, nel<br />

senso che offrono solo delle possibilità di<br />

incontro. Il contenuto <strong>dei</strong> contratti con<br />

queste agenzie, che spesso o<strong>per</strong>ano anche<br />

a livello internazionale, non è rego<strong>la</strong>to da<br />

leggi speciali; le condizioni sono soggette<br />

al normale diritto delle obbligazioni, variano<br />

da contratto a contratto e sono di<br />

fatto predisposte uni<strong>la</strong>teralmente dagli<br />

stessi istituti, vale a dire su misura rispetto<br />

agli obiettivi <strong>per</strong>seguiti. Si tratta in genere<br />

di vincoli contrattuali di durata compresa<br />

tra uno e due anni. Se <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona interessata<br />

dovesse giudicare troppo lungo questo<br />

<strong>per</strong>iodo o comunque i costi connessi alle<br />

prestazioni richieste, può sempre tentare<br />

di concordare con l’istituto in questione<br />

un <strong>per</strong>iodo di prova (da tre a sei mesi), durante<br />

il quale saggiare <strong>la</strong> bontà <strong>dei</strong> servizi<br />

offerti in cambio di un corrispettivo contenuto.<br />

Allo scadere di tale <strong>per</strong>iodo si può<br />

sempre valutare se sottoscrivere o meno<br />

un contratto di più lunga durata. Si tratta<br />

di precauzioni ben fondate, <strong>per</strong>ché una<br />

volta firmato non c’è praticamente alcuna<br />

via d’uscita, anche in presenza di prestazioni<br />

insoddisfacenti da parte dell’istituto.<br />

Al momento del<strong>la</strong> sottoscrizione del contratto<br />

è bene farsi ri<strong>la</strong>sciare una copia del<br />

contratto stesso e una copia delle indicazioni<br />

<strong>per</strong>sonali circa le caratteristiche<br />

del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona cercata. In tal modo è sempre<br />

possibile accertarsi se i contatti procurati<br />

dall’istituto corrispondano o meno<br />

al profilo contrattualmente richiesto.<br />

Già al momento del<strong>la</strong> firma viene <strong>per</strong>lopiù<br />

richiesto un anticipo, sebbene in<br />

quel momento non sia stata resa prestazione<br />

alcuna. In nessun caso va <strong>per</strong>ò<br />

corrisposto l’intero importo, e tantomeno<br />

è consigliabile pagare con cambiali!<br />

Da evitare anche i pagamenti a rate,<br />

spesso accompagnati da tassi di interesse<br />

proibitivi! Se proprio non esiste altra<br />

possibilità, sarebbe da verificare se sui<br />

moduli contrattuali è riportato il numero<br />

e l’ammontare esatto delle rate, nonché il<br />

tasso annuo di interesse effettivo globale<br />

(T.A.E.G.). Si sconsiglia assolutamente di<br />

sottoscrivere un altro contratto, collegato<br />

con il primo, che prevede un finanziamento<br />

attraverso una società finanziaria.<br />

Per i contratti sottoscritti all’esterno di un<br />

locale commerciale è comunque consentita<br />

<strong>la</strong> possibilità del diritto di recesso, ovvero<br />

di un ripensamento nei sette giorni<br />

successivi (vedi al<strong>la</strong> voce “Contratti conclusi<br />

al di fuori <strong>dei</strong> locali commerciali”).<br />

Entro questo termine si può recedere dagli<br />

obblighi contrattuali senza costi o condizioni<br />

di sorta. Sarebbe bene potersene<br />

avvalere anche <strong>per</strong> i contratti sottoscritti<br />

presso <strong>la</strong> sede di un istituto matrimoniale,

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