Manuale per la tutela dei consumatori - Centro Tutela Consumatori ...
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Diritti del consumatore in generale<br />
Agenzie matrimoniali<br />
Le agenzie matrimoniali non garantiscono<br />
alcuna “garanzia di successo”, nel<br />
senso che offrono solo delle possibilità di<br />
incontro. Il contenuto <strong>dei</strong> contratti con<br />
queste agenzie, che spesso o<strong>per</strong>ano anche<br />
a livello internazionale, non è rego<strong>la</strong>to da<br />
leggi speciali; le condizioni sono soggette<br />
al normale diritto delle obbligazioni, variano<br />
da contratto a contratto e sono di<br />
fatto predisposte uni<strong>la</strong>teralmente dagli<br />
stessi istituti, vale a dire su misura rispetto<br />
agli obiettivi <strong>per</strong>seguiti. Si tratta in genere<br />
di vincoli contrattuali di durata compresa<br />
tra uno e due anni. Se <strong>la</strong> <strong>per</strong>sona interessata<br />
dovesse giudicare troppo lungo questo<br />
<strong>per</strong>iodo o comunque i costi connessi alle<br />
prestazioni richieste, può sempre tentare<br />
di concordare con l’istituto in questione<br />
un <strong>per</strong>iodo di prova (da tre a sei mesi), durante<br />
il quale saggiare <strong>la</strong> bontà <strong>dei</strong> servizi<br />
offerti in cambio di un corrispettivo contenuto.<br />
Allo scadere di tale <strong>per</strong>iodo si può<br />
sempre valutare se sottoscrivere o meno<br />
un contratto di più lunga durata. Si tratta<br />
di precauzioni ben fondate, <strong>per</strong>ché una<br />
volta firmato non c’è praticamente alcuna<br />
via d’uscita, anche in presenza di prestazioni<br />
insoddisfacenti da parte dell’istituto.<br />
Al momento del<strong>la</strong> sottoscrizione del contratto<br />
è bene farsi ri<strong>la</strong>sciare una copia del<br />
contratto stesso e una copia delle indicazioni<br />
<strong>per</strong>sonali circa le caratteristiche<br />
del<strong>la</strong> <strong>per</strong>sona cercata. In tal modo è sempre<br />
possibile accertarsi se i contatti procurati<br />
dall’istituto corrispondano o meno<br />
al profilo contrattualmente richiesto.<br />
Già al momento del<strong>la</strong> firma viene <strong>per</strong>lopiù<br />
richiesto un anticipo, sebbene in<br />
quel momento non sia stata resa prestazione<br />
alcuna. In nessun caso va <strong>per</strong>ò<br />
corrisposto l’intero importo, e tantomeno<br />
è consigliabile pagare con cambiali!<br />
Da evitare anche i pagamenti a rate,<br />
spesso accompagnati da tassi di interesse<br />
proibitivi! Se proprio non esiste altra<br />
possibilità, sarebbe da verificare se sui<br />
moduli contrattuali è riportato il numero<br />
e l’ammontare esatto delle rate, nonché il<br />
tasso annuo di interesse effettivo globale<br />
(T.A.E.G.). Si sconsiglia assolutamente di<br />
sottoscrivere un altro contratto, collegato<br />
con il primo, che prevede un finanziamento<br />
attraverso una società finanziaria.<br />
Per i contratti sottoscritti all’esterno di un<br />
locale commerciale è comunque consentita<br />
<strong>la</strong> possibilità del diritto di recesso, ovvero<br />
di un ripensamento nei sette giorni<br />
successivi (vedi al<strong>la</strong> voce “Contratti conclusi<br />
al di fuori <strong>dei</strong> locali commerciali”).<br />
Entro questo termine si può recedere dagli<br />
obblighi contrattuali senza costi o condizioni<br />
di sorta. Sarebbe bene potersene<br />
avvalere anche <strong>per</strong> i contratti sottoscritti<br />
presso <strong>la</strong> sede di un istituto matrimoniale,