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Manuale per la tutela dei consumatori - Centro Tutela Consumatori ...

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o prefallimentare, se è un privato oppure<br />

un imprenditore, se è socio di una S.n.c.<br />

o di una S.r.l.: in breve è necessario conoscere<br />

quanto più possibile del<strong>la</strong> situazione<br />

patrimoniale e reddituale del venditore.<br />

Il preliminare d’acquisto<br />

(o compromesso)<br />

Prima di firmarlo, va letto con cura e va<br />

prestata attenzione che non contenga<br />

c<strong>la</strong>usole limitative <strong>dei</strong> diritti od interessi<br />

dell’acquirente (ad es. un impegno uni<strong>la</strong>terale<br />

del potenziale compratore ad acquistare<br />

l’immobile). Attenzione inoltre al<br />

fatto che spesso l’agenzia firma il preliminare<br />

<strong>per</strong> conto del venditore: va accertato<br />

allora se effettivamente esista un mandato<br />

in tal senso fra agenzia e venditore.<br />

È bene infine farsi ri<strong>la</strong>sciare sempre una<br />

copia controfirmata in originale dell’atto<br />

in questione. Prima che venga effettuato<br />

un pagamento di qualsiasi tipo e/o venga<br />

sottoscritto un contratto preliminare è<br />

consigliabile recarsi dal proprio legale di<br />

fiducia o prendere contatto con i consulenti<br />

del <strong>Centro</strong> Tute<strong>la</strong> <strong>dei</strong> <strong>Consumatori</strong><br />

ed Utenti (CTCU) <strong>per</strong> farlo verificare. Con<br />

<strong>la</strong> sottoscrizione di cosiddetti contratti<br />

standard gli acquirenti spesso si ritrovano<br />

in situazioni di svantaggio contrattuale.<br />

L’annotazione del contratto preliminare<br />

nel libro fondiario<br />

Dal primo gennaio 1997 i contratti preliminari<br />

possono essere annotati nel libro<br />

fondiario. L’annotazione comporta un<br />

vantaggio <strong>per</strong> il promettente acquirente<br />

nel caso in cui il promettente venditore<br />

(<strong>per</strong> es. una ditta costruttrice) dichiari fallimento<br />

oppure si abbia a che fare con un<br />

Costruire - abitare - energia<br />

truffatore, il quale è intenzionato a vendere<br />

il medesimo immobile a più compratori.<br />

Chi infatti annota <strong>per</strong> primo il preliminare<br />

diventa proprietario dell’immobile. L’annotazione<br />

del preliminare ha effetto fino<br />

ad un anno dopo <strong>la</strong> scadenza del termine<br />

convenuto tra le parti <strong>per</strong> l’esecuzione del<br />

contratto preliminare stesso e comunque<br />

fino a tre anni dal<strong>la</strong> data di annotazione.<br />

L’acconto<br />

Il venditore o l’agenzia richiedono quasi<br />

sempre il versamento di un acconto o di<br />

una caparra <strong>per</strong> “fermare” <strong>la</strong> casa. Prima<br />

di effettuare qualsiasi pagamento è<br />

opportuno farsi consigliare da soggetti<br />

competenti (<strong>per</strong> es. i consulenti del <strong>Centro</strong><br />

tute<strong>la</strong> <strong>consumatori</strong> ed utenti). Con il<br />

pagamento di una somma di denaro e <strong>la</strong><br />

contemporanea sottoscrizione di un accordo,<br />

nascono infatti diritti e doveri <strong>per</strong><br />

entrambe le parti contraenti. Viene raccomandato<br />

di non versare come caparra<br />

o acconto una somma su<strong>per</strong>iore a 2.500<br />

euro, (anche se di rego<strong>la</strong> viene richiesto<br />

un acconto/una caparra corrispondente<br />

al 20% del prezzo d’acquisto), poiché in<br />

determinate circostanze tale somma potrebbe<br />

andare <strong>per</strong>sa. Qualora non si fosse<br />

assolutamente sicuri dell’acquisto che si<br />

andrà a concludere, è possibile concordare<br />

espressamente nel preliminare di<br />

acquisto una facoltà di recesso, in base<br />

al<strong>la</strong> quale tale versamento avrà funzione<br />

di “caparra penitenziale”. Infatti nel caso<br />

in cui ci si rendesse inadempienti del preliminare<br />

sottoscritto, <strong>la</strong> controparte, oltre<br />

a trattenere legittimamente quanto già<br />

versato, potrebbe richiedere anche un risarcimento<br />

<strong>dei</strong> danni subiti in conseguenza<br />

dell’inadempimento.<br />

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