Manuale per la tutela dei consumatori - Centro Tutela Consumatori ...
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o prefallimentare, se è un privato oppure<br />
un imprenditore, se è socio di una S.n.c.<br />
o di una S.r.l.: in breve è necessario conoscere<br />
quanto più possibile del<strong>la</strong> situazione<br />
patrimoniale e reddituale del venditore.<br />
Il preliminare d’acquisto<br />
(o compromesso)<br />
Prima di firmarlo, va letto con cura e va<br />
prestata attenzione che non contenga<br />
c<strong>la</strong>usole limitative <strong>dei</strong> diritti od interessi<br />
dell’acquirente (ad es. un impegno uni<strong>la</strong>terale<br />
del potenziale compratore ad acquistare<br />
l’immobile). Attenzione inoltre al<br />
fatto che spesso l’agenzia firma il preliminare<br />
<strong>per</strong> conto del venditore: va accertato<br />
allora se effettivamente esista un mandato<br />
in tal senso fra agenzia e venditore.<br />
È bene infine farsi ri<strong>la</strong>sciare sempre una<br />
copia controfirmata in originale dell’atto<br />
in questione. Prima che venga effettuato<br />
un pagamento di qualsiasi tipo e/o venga<br />
sottoscritto un contratto preliminare è<br />
consigliabile recarsi dal proprio legale di<br />
fiducia o prendere contatto con i consulenti<br />
del <strong>Centro</strong> Tute<strong>la</strong> <strong>dei</strong> <strong>Consumatori</strong><br />
ed Utenti (CTCU) <strong>per</strong> farlo verificare. Con<br />
<strong>la</strong> sottoscrizione di cosiddetti contratti<br />
standard gli acquirenti spesso si ritrovano<br />
in situazioni di svantaggio contrattuale.<br />
L’annotazione del contratto preliminare<br />
nel libro fondiario<br />
Dal primo gennaio 1997 i contratti preliminari<br />
possono essere annotati nel libro<br />
fondiario. L’annotazione comporta un<br />
vantaggio <strong>per</strong> il promettente acquirente<br />
nel caso in cui il promettente venditore<br />
(<strong>per</strong> es. una ditta costruttrice) dichiari fallimento<br />
oppure si abbia a che fare con un<br />
Costruire - abitare - energia<br />
truffatore, il quale è intenzionato a vendere<br />
il medesimo immobile a più compratori.<br />
Chi infatti annota <strong>per</strong> primo il preliminare<br />
diventa proprietario dell’immobile. L’annotazione<br />
del preliminare ha effetto fino<br />
ad un anno dopo <strong>la</strong> scadenza del termine<br />
convenuto tra le parti <strong>per</strong> l’esecuzione del<br />
contratto preliminare stesso e comunque<br />
fino a tre anni dal<strong>la</strong> data di annotazione.<br />
L’acconto<br />
Il venditore o l’agenzia richiedono quasi<br />
sempre il versamento di un acconto o di<br />
una caparra <strong>per</strong> “fermare” <strong>la</strong> casa. Prima<br />
di effettuare qualsiasi pagamento è<br />
opportuno farsi consigliare da soggetti<br />
competenti (<strong>per</strong> es. i consulenti del <strong>Centro</strong><br />
tute<strong>la</strong> <strong>consumatori</strong> ed utenti). Con il<br />
pagamento di una somma di denaro e <strong>la</strong><br />
contemporanea sottoscrizione di un accordo,<br />
nascono infatti diritti e doveri <strong>per</strong><br />
entrambe le parti contraenti. Viene raccomandato<br />
di non versare come caparra<br />
o acconto una somma su<strong>per</strong>iore a 2.500<br />
euro, (anche se di rego<strong>la</strong> viene richiesto<br />
un acconto/una caparra corrispondente<br />
al 20% del prezzo d’acquisto), poiché in<br />
determinate circostanze tale somma potrebbe<br />
andare <strong>per</strong>sa. Qualora non si fosse<br />
assolutamente sicuri dell’acquisto che si<br />
andrà a concludere, è possibile concordare<br />
espressamente nel preliminare di<br />
acquisto una facoltà di recesso, in base<br />
al<strong>la</strong> quale tale versamento avrà funzione<br />
di “caparra penitenziale”. Infatti nel caso<br />
in cui ci si rendesse inadempienti del preliminare<br />
sottoscritto, <strong>la</strong> controparte, oltre<br />
a trattenere legittimamente quanto già<br />
versato, potrebbe richiedere anche un risarcimento<br />
<strong>dei</strong> danni subiti in conseguenza<br />
dell’inadempimento.<br />
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