dicembre 2011 - Pubblicazioni Ufficiali dello Stato - Istituto ...
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108 Notiziario / 92-97<br />
- il monte ore complessivo dei corsi deve essere articolato in modo da garantire<br />
che una percentuale fra il 50% e il 65% dell’insegnamento complessivo<br />
sia riservata alle attività tecnico-pratiche, svolte in laboratorio e in<br />
cantiere, su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici;<br />
- il rapporto tra docenti restauratori ed allievi non deve essere superiore a 1/5<br />
- una percentuale non inferiore all’80% delle attività tecnico-didattiche<br />
deve essere svolta su manufatti che siano ‘beni culturali’ ai sensi del Codice<br />
per i beni culturali ed il paesaggio.<br />
Da essi emerge chiaramente la linea di rigore che si è inteso seguire, sia nel<br />
fissare a numero programmato l’accesso ai Corsi di Restauro, sia, soprattutto,<br />
nell’indicare la necessaria preponderanza delle ore di insegnamento<br />
dedicate all’attività pratica di laboratorio e di cantiere, sia ancora nello<br />
stabilire un rapporto preciso tra insegnante e numero degli allievi, non<br />
meno che nell’indicare come imprescindibile per gli interventi la scelta<br />
di manufatti che, per la loro natura, siano stati dichiarati beni culturali,<br />
dunque siano opere originali e di riconosciuto valore perché appartenenti<br />
a pubbliche collezioni o soggette a dichiarazione di rilevante interesse.<br />
I successivi articoli 3, 4 e 5 <strong>dello</strong> stesso decreto, dedicati alle caratteristiche<br />
del corpo docente, ai requisiti che le istituzioni formative devono dimostrare<br />
di possedere per ottenere l’accreditamento, all’attività di verifica<br />
di tali requisiti e di vigilanza sulla sussistenza dei requisiti stessi che la<br />
Commissione dovrà svolgere nel tempo, definiscono una ben organizzata<br />
architettura normativa con finalità e obiettivi molto chiari:<br />
a) accertata qualificazione dei docenti restauratori a cui è affidata la formazione<br />
degli allievi;<br />
b) esistenza presso le Istituzioni formative di spazi e attrezzature idonei, aule,<br />
laboratori scientifici, laboratori di restauro per l’attività didattica, oltre alle<br />
risorse economiche almeno per una programmazione quinquennale;<br />
c) definizione di percorsi formativi secondo criteri il più possibile unitari<br />
in tutto il territorio nazionale, sia in riferimento alle discipline impartite,<br />
sia in relazione al sistema dei crediti formativi attribuiti ai singoli insegnamenti<br />
e articolati negli anni di corso;<br />
d) piano di programmazione territoriale delle agenzie formative.<br />
L’individuazione di una Commissione da istituire con decreto congiunto<br />
del MiBAC e del MIUR, sancita all’art. 5 del DI 87, si configura dunque<br />
come fondamentale per garantire la tenuta del sistema, attraverso la rigorosa<br />
verifica dei requisiti richiesti alle agenzie proponenti l’istituzione e<br />
l’attivazione di Corsi di laurea o di diploma di secondo livello in ‘Restauro<br />
e conservazione dei beni culturali’, ma anche mediante la successiva attività<br />
di vigilanza, con cadenza almeno annuale e per tutta la durata dei<br />
corsi, “sulla permanenza dei presupposti individuati e sul rispetto delle<br />
condizioni stabilite all’atto dell’accreditamento”. Sarà proprio questa attività,<br />
cui si darà inizio in una fase successiva a quella che ha visto fino<br />
ad oggi l’accreditamento e il riconoscimento della conformità per i Corsi<br />
delle Scuole di Alta formazione del MiBAC, per quelli delle Università e<br />
delle Accademie di belle Arti, che garantirà il controllo della effettiva corrispondenza<br />
dei corsi a quanto dichiarato in fase di esame e, in alcuni casi,<br />
il progressivo adeguamento ai livelli richiesti.<br />
Il decreto istitutivo del 7 febbraio <strong>2011</strong>, dopo aver indicato nominalmente i<br />
membri della Commissione, secondo quanto disposto dal DI 87 rispetto alle<br />
modalità di designazione: 5 componenti in rappresentanza del MiBAC, 3 dei<br />
quali designati dalle Scuole di Alta Formazione (SAF); 2 componenti in rappresentanza<br />
del MIUR, dei quali 1 componente designato dal Consiglio universitario<br />
nazionale (CUN) e 1 componente designato dal Consiglio nazionale<br />
per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM); 1 componente designato<br />
dal Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario (ANVUR),<br />
pur nel riprodurre fedelmente quanto disposto dal DI 87, inserisce però all’art.<br />
3 una significativa variante: dispone infatti che, come esito della sua valutazione,<br />
la Commissione in ordine all’istituzione e all’attivazione di un corso di<br />
formazione in Restauro e conservazione dei beni culturali, nel caso l’istituzione<br />
proponente sia una delle SAF del MiBAC, o un’ Università o un’ Accademia<br />
di belle arti, si limiti ad esprimere parere di conformità anziché avviare il<br />
processo di accreditamento. La volontà di differenziare tali strutture formative<br />
rispetto ad agenzie di altra natura (corsi a carattere regionale, o di iniziativa<br />
privata) è legittimata dal loro già avvenuto riconoscimento sul piano istituzionale,<br />
effettuato in via preliminare dal CUN o dall’AFAM. Al parere di conformità<br />
espresso positivamente dalla Commissione non fa seguito quindi nessun altro<br />
atto amministrativo da parte dei due Ministeri di riferimento, ma soltanto<br />
l’inserimento dopo trenta giorni dalla formale comunicazione in un Elenco<br />
pubblicato nei siti ufficiali del MiBAC e del MIUR; viceversa al parere positivo di<br />
accreditamento per tutte le altre agenzie formative fa seguito l’emissione di un<br />
decreto congiunto di istituzione da parte dei due Ministeri.<br />
Criticità emerse nel corso dei lavori<br />
Il primo problema che la Commissione ha dovuto affrontare è consistito<br />
nell’esame delle domande di accreditamento o di parere di conformità che<br />
sono state presentate non per nuovi Corsi da istituire e attivare, ma per<br />
corsi già avviati precedentemente. In tal senso la Commissione ha dovuto<br />
subito chiarire, anche attraverso Avviso pubblicato nei due siti istituzionali<br />
del MiBAC e del MIUR, che il suo esame sarebbe stato effettuato e la sua<br />
valutazione sarebbe stata formulata solo su proposta di Corsi di nuova istituzione.<br />
In caso contrario si è richiesto alle Istituzioni proponenti di individuare<br />
e dichiarare le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già<br />
acquisiti dagli allievi, per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.<br />
Il problema della qualificazione dei docenti di Restauro è stato tra quelli di<br />
più difficile risposta per la Commissione. Mancando infatti a tutt’oggi una<br />
ridefinizione del processo di qualificazione previsto dall’art. 182 del Codice<br />
per i beni culturali e per il paesaggio ed essendo stata interrotta la procedura<br />
di verifica prevista, già avviata con bando pubblico attraverso il DM<br />
30 marzo 2009, n. 53, pur potendo considerare in via transitoria idonee le<br />
Istituzioni che, richiedendo l’accreditamento, alleghino la dichiarazione<br />
di volersi conformare nei futuri bandi di selezione dei docenti ai criteri e<br />
requisiti definiti dalla normativa vigente, la Commissione ha prefigurato<br />
le difficoltà che potranno insorgere all’atto del riscontro della sussistenza,<br />
o meno, di tali requisiti al momento della futura azione di vigilanza, da<br />
effettuarsi annualmente. Ha comunque accettato le dichiarazioni dei Direttori<br />
delle strutture formative - SAF, corsi universitari e accademici - re-<br />
Conservazione e Restauro