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dicembre 2011 - Pubblicazioni Ufficiali dello Stato - Istituto ...

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182 Notiziario / 92-97<br />

La novella del 2009 ha anche chiarito che i termini per la conclusione del<br />

procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento<br />

della domanda della parte interessata e che tali termini possono<br />

essere sospesi una sola volta e per non più di trenta giorni qualora si renda<br />

necessaria l’acquisizione di informazione e documentazione.<br />

Da ultimo si ricorda che la mancata emanazione nei termini prescritti<br />

di un provvedimento amministrativo costituisce elemento di valutazione<br />

della responsabilità dirigenziale (articolo 2, comma 9) e che, altresì,<br />

il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituisce un<br />

elemento di valutazione dei dirigenti e di esso si tiene conto ai fini della<br />

corresponsione della retribuzione di risultato 4 ; inoltre, ai sensi dell’articolo<br />

2-bis, le amministrazioni sono tenute “al risarcimento del danno ingiusto<br />

cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine<br />

di conclusione del procedimento” 5 .<br />

Ai fini della predisposizione degli schemi di regolamenti per la rideterminazione<br />

dei termini procedimentali, il Ministro per la pubblica amministrazione<br />

e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione<br />

normativa, ha dettato apposite Linee di indirizzo rivolte alle<br />

amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali 6 . Sono qui definiti i<br />

principali criteri generali, ossia:<br />

- il termine del procedimento deve essere riferito all’intero iter procedimentale<br />

e non sono ammesse suddivisioni in varie e distinte fasi endoprocedimentali;<br />

- i termini, anche se inferiori ai novanta giorni, non possono essere incrementati,<br />

salvo che si tratti di accorpamenti di più procedimenti;<br />

- in caso di termini proposti superiori a novanta giorni (ma, si rammenta,<br />

compresi nei centottanta) le amministrazioni devono fornire puntuali ed<br />

esaustive motivazioni;<br />

- la rideterminazione deve tendere ad una congrua riduzione dei termini<br />

medi dei procedimenti.<br />

Sulla base del dettato normativo fin qui esposto ed in coerenza con le citate<br />

Linee di indirizzo, il Ministero ha avviato una capillare ricognizione delle<br />

diverse tipologie di procedimenti di competenza e della relativa tempistica<br />

di conclusione; le strutture coinvolte sono state l’Ufficio legislativo, le Direzioni<br />

generali centrali ed alcuni Uffici periferici.<br />

In primo luogo sono stati individuati i procedimenti i cui termini sono<br />

espressamente previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e da<br />

altre disposizioni di legge speciale e, pertanto, esclusi dall’inserimento nei<br />

nuovi regolamenti.<br />

Per i restanti procedimenti si è provveduto ad una analisi delle varie fasi e<br />

delle strutture interne/esterne coinvolte al fine sia di individuare, e quindi<br />

rimuovere, eventuali duplicazioni e “appesantimenti” procedurali, sia di<br />

verificare la sostenibilità di termini di conclusione nell’ambito dei trenta<br />

giorni previsti in via generale oppure la necessità di termini superiori.<br />

che l’applicazione del termine ordinario di trenta giorni riguarda soltanto i procedimenti<br />

amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010 (mentre per i<br />

procedimenti già in corso il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto)<br />

e che le amministrazioni nell’ambito dei nuovi regolamenti possono contemplare, se<br />

ritenuto opportuno, anche una disciplina transitoria circa l’applicazione dei nuovi termini<br />

di conclusione ai procedimenti avviati dopo la medesima data.<br />

4<br />

Per la responsabilità dirigenziale, che è prioritariamente connessa al mancato raggiungimento<br />

degli obiettivi assegnati e all’inosservanza delle direttive, si veda l’articolo 21 del decreto<br />

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Costituisce una nuova forma<br />

di responsabilità la grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini<br />

fissati per ciascun procedimento, che riguarda la valutazione dei risultati complessivi conseguiti<br />

dalla struttura organizzativa cui il dirigente è preposto ed incide sulla corresponsione<br />

della retribuzione di risultato. La citata inosservanza, inoltre, configura responsabilità disciplinare,<br />

riguardante anche i lavoratori di livello non dirigenziale (e, quindi, i responsabili dei<br />

procedimenti), ai sensi dell’articolo 55-sexies del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.<br />

5<br />

Si evidenzia brevemente in questa sede che è ancora dibattuta la questione circa l’ambito<br />

applicativo di questa norma e la tipologia di danno risarcibile (danno conseguente a<br />

provvedimento tardivo favorevole, a provvedimento tardivo sfavorevole o al perdurare del<br />

silenzio dell’amministrazione; danno da ritardo qualificato o da mero ritardo).<br />

6<br />

DM 12 gennaio 2010, “Approvazione delle linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo<br />

7 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.<br />

A seguito di alcuni chiarimenti circa l’ambito applicativo della norma,<br />

forniti dal settore legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione<br />

e l’innovazione, sono stati esclusi gli atti ed i procedimenti relativi alla<br />

gestione dei rapporti di pubblico impiego “privatizzati” ed i procedimenti<br />

di carattere generale comuni a più Dicasteri. Parimenti, non è stato previsto<br />

l’inserimento di procedimenti di carattere contabile e di gestione<br />

economico-finanziaria.<br />

La ricognizione si è dimostrata comunque assai complessa, in considerazione<br />

sia del mutato quadro normativo riferito alle competenze istituzionali,<br />

rispetto ai regolamenti del 1993 e del 1994, allora ancora vigenti, sia<br />

dei differenti assetti organizzativi dell’amministrazione succedutisi negli<br />

anni, che hanno condotto sempre più ad una allocazione presso le strutture<br />

territoriali di molte delle attribuzioni prima esercitate a livello centrale.<br />

Nella rideterminazione dei termini si è tenuto conto dell’esigenza di operare<br />

comunque una complessiva riduzione dei termini medi di conclusione<br />

dei procedimenti, secondo quanto richiesto dalle citate Linee di indirizzo,<br />

e, al contempo, di garantire adeguati approfondimenti istruttori a<br />

salvaguardia del patrimonio culturale tutelato.<br />

A tal fine sono state acquisite e vagliate le motivate proposte pervenute dalle<br />

Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, e sono stati<br />

presi a riferimento, quali criteri prioritari, per la definizione della nuova<br />

tempistica, l’articolazione e la complessità dei procedimenti, nonché<br />

l’analogia con altri procedimenti in materia di tutela dei beni con iter<br />

similare e termini previsti da disposizione di legge.<br />

Sono stati quindi predisposti due distinti elenchi, allegati agli schemi di<br />

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’uno relativo ai procedimenti<br />

con tempistica di conclusione fino a novanta giorni (più esattamente<br />

compresa tra i trentuno ed i novanta giorni), l’altro con termini<br />

procedimentali superiori a novanta giorni ma non eccedenti i centottanta.<br />

Per l’esame e le valutazioni delle amministrazioni concertanti/coproponenti<br />

e del Consiglio di <strong>Stato</strong> si è provveduto inoltre a creare tabelle di<br />

comparazione tra i termini di conclusione dei procedimenti individuati e<br />

quelli previsti nei precedenti regolamenti. In relazione ai termini superiori<br />

ai novanta giorni sono state altresì indicate le motivazioni circa la sussistenza<br />

delle specifiche cause giustificative richieste dal legislatore.<br />

Ottenuti gli avvisi favorevoli delle amministrazioni di cui sopra, gli schemi<br />

regolamentari hanno poi seguito un iter in parte diversificato. Il regolamento<br />

relativo ai procedimenti con termini non superiori a novanta<br />

giorni è stato sottoposto direttamente all’esame del Consiglio di <strong>Stato</strong> che,<br />

nell’Adunanza del 25 ottobre 2010, ha espresso parere favorevole (numero<br />

affare 04254/2010); il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<br />

è stato adottato in data 22 <strong>dicembre</strong> 2010 7 . Il regolamento relativo ai<br />

procedimenti con termini superiori a novanta giorni è stato sottoposto<br />

all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2010 e quindi<br />

del Consiglio di <strong>Stato</strong> che, nella medesima Adunanza del 25 ottobre 2010,<br />

si è espresso favorevolmente (numero affare 04396/2010); il provvedimento<br />

è stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella<br />

riunione del 18 novembre 2010 ed adottato in pari data 8 .<br />

Per quanto riguarda nello specifico i contenuti dei regolamenti, entrambi<br />

presentano lo stesso impianto. L’articolo 1 riguarda il campo di applicazione,<br />

ossia tutti i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza<br />

del Ministero per i beni e le attività culturali che conseguano obbligatoriamente<br />

ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio,<br />

e dispone che ciascun procedimento si concluda entro il termine indicato<br />

nella tabella allegata.<br />

7<br />

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 <strong>dicembre</strong> 2010, n. 271, “Regolamento<br />

di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei<br />

procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata<br />

non superiore a novanta giorni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 46.<br />

8<br />

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2010, n. 231, “Regolamento<br />

di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei<br />

procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata<br />

superiore a novanta giorni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio <strong>2011</strong>, n. 2.<br />

Trasparenza, efficienza, valutazione della performance

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