dicembre 2011 - Pubblicazioni Ufficiali dello Stato - Istituto ...
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182 Notiziario / 92-97<br />
La novella del 2009 ha anche chiarito che i termini per la conclusione del<br />
procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento<br />
della domanda della parte interessata e che tali termini possono<br />
essere sospesi una sola volta e per non più di trenta giorni qualora si renda<br />
necessaria l’acquisizione di informazione e documentazione.<br />
Da ultimo si ricorda che la mancata emanazione nei termini prescritti<br />
di un provvedimento amministrativo costituisce elemento di valutazione<br />
della responsabilità dirigenziale (articolo 2, comma 9) e che, altresì,<br />
il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti costituisce un<br />
elemento di valutazione dei dirigenti e di esso si tiene conto ai fini della<br />
corresponsione della retribuzione di risultato 4 ; inoltre, ai sensi dell’articolo<br />
2-bis, le amministrazioni sono tenute “al risarcimento del danno ingiusto<br />
cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine<br />
di conclusione del procedimento” 5 .<br />
Ai fini della predisposizione degli schemi di regolamenti per la rideterminazione<br />
dei termini procedimentali, il Ministro per la pubblica amministrazione<br />
e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione<br />
normativa, ha dettato apposite Linee di indirizzo rivolte alle<br />
amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali 6 . Sono qui definiti i<br />
principali criteri generali, ossia:<br />
- il termine del procedimento deve essere riferito all’intero iter procedimentale<br />
e non sono ammesse suddivisioni in varie e distinte fasi endoprocedimentali;<br />
- i termini, anche se inferiori ai novanta giorni, non possono essere incrementati,<br />
salvo che si tratti di accorpamenti di più procedimenti;<br />
- in caso di termini proposti superiori a novanta giorni (ma, si rammenta,<br />
compresi nei centottanta) le amministrazioni devono fornire puntuali ed<br />
esaustive motivazioni;<br />
- la rideterminazione deve tendere ad una congrua riduzione dei termini<br />
medi dei procedimenti.<br />
Sulla base del dettato normativo fin qui esposto ed in coerenza con le citate<br />
Linee di indirizzo, il Ministero ha avviato una capillare ricognizione delle<br />
diverse tipologie di procedimenti di competenza e della relativa tempistica<br />
di conclusione; le strutture coinvolte sono state l’Ufficio legislativo, le Direzioni<br />
generali centrali ed alcuni Uffici periferici.<br />
In primo luogo sono stati individuati i procedimenti i cui termini sono<br />
espressamente previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e da<br />
altre disposizioni di legge speciale e, pertanto, esclusi dall’inserimento nei<br />
nuovi regolamenti.<br />
Per i restanti procedimenti si è provveduto ad una analisi delle varie fasi e<br />
delle strutture interne/esterne coinvolte al fine sia di individuare, e quindi<br />
rimuovere, eventuali duplicazioni e “appesantimenti” procedurali, sia di<br />
verificare la sostenibilità di termini di conclusione nell’ambito dei trenta<br />
giorni previsti in via generale oppure la necessità di termini superiori.<br />
che l’applicazione del termine ordinario di trenta giorni riguarda soltanto i procedimenti<br />
amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio 2010 (mentre per i<br />
procedimenti già in corso il termine di conclusione rimane quello originariamente previsto)<br />
e che le amministrazioni nell’ambito dei nuovi regolamenti possono contemplare, se<br />
ritenuto opportuno, anche una disciplina transitoria circa l’applicazione dei nuovi termini<br />
di conclusione ai procedimenti avviati dopo la medesima data.<br />
4<br />
Per la responsabilità dirigenziale, che è prioritariamente connessa al mancato raggiungimento<br />
degli obiettivi assegnati e all’inosservanza delle direttive, si veda l’articolo 21 del decreto<br />
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Costituisce una nuova forma<br />
di responsabilità la grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini<br />
fissati per ciascun procedimento, che riguarda la valutazione dei risultati complessivi conseguiti<br />
dalla struttura organizzativa cui il dirigente è preposto ed incide sulla corresponsione<br />
della retribuzione di risultato. La citata inosservanza, inoltre, configura responsabilità disciplinare,<br />
riguardante anche i lavoratori di livello non dirigenziale (e, quindi, i responsabili dei<br />
procedimenti), ai sensi dell’articolo 55-sexies del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.<br />
5<br />
Si evidenzia brevemente in questa sede che è ancora dibattuta la questione circa l’ambito<br />
applicativo di questa norma e la tipologia di danno risarcibile (danno conseguente a<br />
provvedimento tardivo favorevole, a provvedimento tardivo sfavorevole o al perdurare del<br />
silenzio dell’amministrazione; danno da ritardo qualificato o da mero ritardo).<br />
6<br />
DM 12 gennaio 2010, “Approvazione delle linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo<br />
7 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.<br />
A seguito di alcuni chiarimenti circa l’ambito applicativo della norma,<br />
forniti dal settore legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione<br />
e l’innovazione, sono stati esclusi gli atti ed i procedimenti relativi alla<br />
gestione dei rapporti di pubblico impiego “privatizzati” ed i procedimenti<br />
di carattere generale comuni a più Dicasteri. Parimenti, non è stato previsto<br />
l’inserimento di procedimenti di carattere contabile e di gestione<br />
economico-finanziaria.<br />
La ricognizione si è dimostrata comunque assai complessa, in considerazione<br />
sia del mutato quadro normativo riferito alle competenze istituzionali,<br />
rispetto ai regolamenti del 1993 e del 1994, allora ancora vigenti, sia<br />
dei differenti assetti organizzativi dell’amministrazione succedutisi negli<br />
anni, che hanno condotto sempre più ad una allocazione presso le strutture<br />
territoriali di molte delle attribuzioni prima esercitate a livello centrale.<br />
Nella rideterminazione dei termini si è tenuto conto dell’esigenza di operare<br />
comunque una complessiva riduzione dei termini medi di conclusione<br />
dei procedimenti, secondo quanto richiesto dalle citate Linee di indirizzo,<br />
e, al contempo, di garantire adeguati approfondimenti istruttori a<br />
salvaguardia del patrimonio culturale tutelato.<br />
A tal fine sono state acquisite e vagliate le motivate proposte pervenute dalle<br />
Direzioni generali per le materie di rispettiva competenza, e sono stati<br />
presi a riferimento, quali criteri prioritari, per la definizione della nuova<br />
tempistica, l’articolazione e la complessità dei procedimenti, nonché<br />
l’analogia con altri procedimenti in materia di tutela dei beni con iter<br />
similare e termini previsti da disposizione di legge.<br />
Sono stati quindi predisposti due distinti elenchi, allegati agli schemi di<br />
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’uno relativo ai procedimenti<br />
con tempistica di conclusione fino a novanta giorni (più esattamente<br />
compresa tra i trentuno ed i novanta giorni), l’altro con termini<br />
procedimentali superiori a novanta giorni ma non eccedenti i centottanta.<br />
Per l’esame e le valutazioni delle amministrazioni concertanti/coproponenti<br />
e del Consiglio di <strong>Stato</strong> si è provveduto inoltre a creare tabelle di<br />
comparazione tra i termini di conclusione dei procedimenti individuati e<br />
quelli previsti nei precedenti regolamenti. In relazione ai termini superiori<br />
ai novanta giorni sono state altresì indicate le motivazioni circa la sussistenza<br />
delle specifiche cause giustificative richieste dal legislatore.<br />
Ottenuti gli avvisi favorevoli delle amministrazioni di cui sopra, gli schemi<br />
regolamentari hanno poi seguito un iter in parte diversificato. Il regolamento<br />
relativo ai procedimenti con termini non superiori a novanta<br />
giorni è stato sottoposto direttamente all’esame del Consiglio di <strong>Stato</strong> che,<br />
nell’Adunanza del 25 ottobre 2010, ha espresso parere favorevole (numero<br />
affare 04254/2010); il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<br />
è stato adottato in data 22 <strong>dicembre</strong> 2010 7 . Il regolamento relativo ai<br />
procedimenti con termini superiori a novanta giorni è stato sottoposto<br />
all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2010 e quindi<br />
del Consiglio di <strong>Stato</strong> che, nella medesima Adunanza del 25 ottobre 2010,<br />
si è espresso favorevolmente (numero affare 04396/2010); il provvedimento<br />
è stato infine approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella<br />
riunione del 18 novembre 2010 ed adottato in pari data 8 .<br />
Per quanto riguarda nello specifico i contenuti dei regolamenti, entrambi<br />
presentano lo stesso impianto. L’articolo 1 riguarda il campo di applicazione,<br />
ossia tutti i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza<br />
del Ministero per i beni e le attività culturali che conseguano obbligatoriamente<br />
ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio,<br />
e dispone che ciascun procedimento si concluda entro il termine indicato<br />
nella tabella allegata.<br />
7<br />
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 <strong>dicembre</strong> 2010, n. 271, “Regolamento<br />
di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei<br />
procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata<br />
non superiore a novanta giorni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio <strong>2011</strong>, n. 46.<br />
8<br />
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2010, n. 231, “Regolamento<br />
di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei<br />
procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata<br />
superiore a novanta giorni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio <strong>2011</strong>, n. 2.<br />
Trasparenza, efficienza, valutazione della performance