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dicembre 2011 - Pubblicazioni Ufficiali dello Stato - Istituto ...

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Notiziario / 92-97 65<br />

Le fonti rinnovabili e il piano paesaggistico:<br />

occasioni per nuovi paesaggi<br />

Piero Aebischer<br />

Nel corso del 2010 sono state pubblicate, dopo un lungo periodo di preparazione,<br />

le nuove “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati<br />

da fonti rinnovabili” 1 . Le stesse erano state previste fin dal 2003<br />

dal decreto legislativo n. 387 2 .<br />

Si deve sottolineare come le Linee Guida non si applichino agli impianti<br />

off-shore (Allegato - Parte I - punto 2.2) in quanto per questi la relativa<br />

autorizzazione compete allo <strong>Stato</strong>, al contrario di quelle in terraferma di<br />

competenza regionale, e saranno quindi oggetto di ulteriori linee in fase di<br />

elaborazione con il coordinamento della Direzione generale per i porti del<br />

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<br />

Da lungo tempo si era invocata a livello regionale l’approvazione delle<br />

linee guida nazionali stante la necessità di fornire un chiaro quadro giuridico<br />

per le procedure di autorizzazione, in considerazione del fatto che<br />

diverse regioni in mancanza di indicazioni nazionali avevano proceduto<br />

in via autonoma ad approvarne di proprie, che però furono oggetto di sentenze<br />

di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale 3 .<br />

I continui cambiamenti dei riferimenti per le procedure autorizzative da<br />

un lato non avevano contribuito allo sviluppo degli impianti alimentati da<br />

fonti rinnovabili, dall’altro avevano favorito il proliferare degli stessi senza<br />

un quadro di programmazione definito, tale da salvaguardare ambiti di<br />

territorio di indubbio valore anche culturale e paesaggistico.<br />

La difficoltà di pervenire all’approvazione delle linee guida nazionali,<br />

spinse il Ministero e in particolare l’ex Direzione generale per i beni architettonici<br />

e paesaggistici a pubblicare nel 2006 un primo documento<br />

destinato a fornire un contributo culturale alla loro redazione 4 .<br />

Le nuove linee guida nazionali, entrate pienamente in vigore a partire<br />

dall’inizio del <strong>2011</strong>, stanno adesso producendo i benefici risultati che si<br />

auspicavano, in particolare per quanto attiene agli impianti eolici a cui è<br />

dedicato l’Allegato 4 (Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento<br />

nel paesaggio e sul territorio), in quanto le previsioni ivi contenute<br />

risultano di particolare incisività nella richiesta di progetti adeguatamente<br />

definiti e motivati nelle scelte operate, non da ultimo sulla necessità della<br />

preventiva indicazione delle modalità di dismissione.<br />

Proprio l’abnorme proliferare degli impianti eolici in terraferma in regioni<br />

quali il Molise, la Puglia e la Campania, aveva imposto al Ministero e<br />

quindi alla competente Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,<br />

l’architettura e l’arte contemporanee la necessità di promuovere l’urgente<br />

pubblicazione delle linee guida nazionali al fine di contemperare nelle<br />

relative valutazioni di impatto ambientale e autorizzazioni uniche le imprescindibili<br />

esigenze di tutela del patrimonio culturale.<br />

Il nostro Ufficio Legislativo ebbe modo di intervenire nella questione<br />

dell’obbligatorietà della partecipazione ministeriale nelle procedure di<br />

1<br />

Ministero <strong>dello</strong> sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela<br />

del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali, D.M. 10 settembre<br />

2010, in G.U. 18 settembre 2010, n. 219.<br />

2<br />

Decreto legislativo 29 <strong>dicembre</strong> 2003, n. 387, di attuazione della Direttiva 2001/77/CE<br />

relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.<br />

3<br />

La Corte Costituzionale si è espressa più volte sulla incostituzionalità delle Linee guida<br />

regionali approvate prima di quelle nazionali. Nella sentenza 18 maggio 2009, n. 166, ha<br />

stabilito che quelle nazionali hanno lo scopo di fornire un necessario e obbligatorio riferimento<br />

per l’attività programmatica delle Regioni, le quali in assenza delle medesime non<br />

possono procedere ad imporre limitazioni generalizzate alla installazione di impianti utilizzanti<br />

fonti rinnovabili, in quanto limitative dell’iniziativa privata, che deve essere intesa<br />

libera. Uguale principio è stato applicato dalla Corte nella sentenza 24 marzo 2010, n. 124,<br />

per le Linee guida della Regione Puglia.<br />

4<br />

A. Di Bene e L. Scazzosi (a cura di), Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione<br />

e la valutazione paesaggistica, Roma 2006, Ministero per i beni e le attività culturali,<br />

Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, Servizio II - Paesaggio, Gangemi<br />

Editore, Roma 2006.<br />

valutazione di impatto ambientale di competenza regionale per gli impianti<br />

eolici con il parere n. 10655 del 19 giugno 2008, a seguito di richiesta<br />

inoltrata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio<br />

e del mare 5 . La conferma dell’obbligatorietà di tale partecipazione e la<br />

successiva determinazione nel 2009 del legislatore di attribuire allo <strong>Stato</strong><br />

la competenza della VIA per gli impianti eolici in mare aperto, costituirono<br />

due importanti momenti per rafforzare ulteriormente il ruolo e la competenza<br />

dell’Amministrazione per i beni e le attività culturali nei riguardi<br />

degli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonte<br />

rinnovabile a fronte della necessaria tutela del patrimonio culturale e dei<br />

paesaggi quali quelli italiani di forte valore identitario.<br />

La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte<br />

contemporanee e in particolare il Servizio IV - Tutela e qualità del paesaggio,<br />

è competente per l’istruttoria delle VIA attribuite allo <strong>Stato</strong> e pertanto nel caso<br />

degli impianti eolici rivolge la propria ordinaria attività a quelli off-shore<br />

e near-shore, mentre per gli impianti localizzati in terraferma la propria<br />

competenza è limitata ai soli progetti che interessino più ambiti regionali.<br />

Nel contempo la stessa Direzione generale ha però la possibilità di osservare<br />

come le medesime procedure siano oggetto a livello delle varie regioni<br />

di altrettante diverse forme di istruttorie, metodiche e approfondimenti<br />

valutativi tecnici. Le osservazioni in materia nascono dallo studio delle<br />

procedure e istruttorie attuate in conferenza dei servizi a livello periferico<br />

per la relativa autorizzazione unica e conclusesi con un parere ministeriale<br />

negativo e pertanto inoltrate al Consiglio dei Ministri per l’eventuale<br />

determinazione sostitutiva.<br />

Proprio tali esperienze hanno indotto la Direzione generale PaBAAAC a<br />

contribuire in modo determinante alla definitiva stesura e approvazione<br />

delle linee guida nazionali al fine di definire inequivocabilmente i contenuti<br />

minimi e i riferimenti metodologici per una corretta istruttoria dei<br />

progetti per tali impianti, che ad oggi trovano una puntuale definizione<br />

per i soli impianti eolici on-shore 6 . L’emergenza nazionale determinata<br />

dalla loro proliferazione incontrollata è oggi ugualmente raggiunta anche<br />

dagli impianti fotovoltaici a terra, le cui dimensioni territoriali hanno<br />

raggiunto livelli di tale estensione da mettere in pericolo anche terreni<br />

agricoli di pregio stante la possibilità offerta di procedere a cambi di destinazione<br />

urbanistica in forme relativamente semplici.<br />

Anche per le regioni la loro veloce espansione è stata motivo di allarme,<br />

tanto da indurre un’importante regione quale il Piemonte a vietarne l’installazione<br />

a terra a danno dei terreni agricoli 7 . Sulla stessa linea d’onda<br />

si è orientata la Regione Marche che ha deciso di limitare la collocazione<br />

degli stessi impianti così da evitare l’ulteriore consumo di suolo e l’incidenza<br />

negativa su territori ancora pregevoli e produttivi dal punto di vista<br />

agricolo o di economia turistica 8 .<br />

5<br />

Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio Legislativo, parere 19 giugno 2008,<br />

n. 10655, Impianti eolici (consultabile nel sito istituzionale del Ministero nella sezione<br />

“Normativa e Pareri => Pareri => Paesaggio”).<br />

6<br />

DM 10 settembre 2010, Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati<br />

da fonti rinnovabili, Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5), Impianti eolici: elementi per il<br />

corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio.<br />

7<br />

Regione Piemonte, Deliberazione della Giunta regionale 14 <strong>dicembre</strong> 2010, n. 3-1183,<br />

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici<br />

a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti<br />

alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale del 10 settembre<br />

2010 (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, Supplemento 16 <strong>dicembre</strong> 2010, n. 1 al<br />

n. 50 del medesimo giorno).<br />

8<br />

Regione Marche, Deliberazione amministrativa Assemblea legislativa regionale 30 settembre<br />

2010, n. 13, Individuazione delle aree non idonee di cui alle Linee guida previste<br />

dall’articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 per l’installazione di impianti<br />

fotovoltaici a terra.<br />

Le fonti rinnovabili e il piano paesaggistico: occasioni per nuovi paesaggi

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