dicembre 2011 - Pubblicazioni Ufficiali dello Stato - Istituto ...
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Notiziario / 92-97 117<br />
Riconoscimento e conseguimento della qualifica di restauratore:<br />
lo stato dell’arte<br />
Biancamaria Testarmata<br />
Premesse<br />
Il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del<br />
paesaggio”, ha dettato, tra altro, la disciplina dei restauratori di beni culturali<br />
al fine di dare un assetto giuridico efficace ad un settore professionale<br />
che rappresenta una delle eccellenze del Paese e che è cruciale per la conservazione<br />
del patrimonio culturale.<br />
In particolare l’art. 29 ha definito l’attività di restauro con riferimento al<br />
patrimonio culturale, prevedendo, al comma 6, una precisa riserva professionale<br />
per gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali<br />
mobili e superfici decorate di beni architettonici in favore di “coloro che<br />
sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia” .<br />
L’obiettivo perseguito dal legislatore è stato quello di prevedere che l’attività<br />
venga svolta esclusivamente da operatori con adeguata professionalità e<br />
competenze scientifiche, umanistiche, storico-artistiche, tecniche e operative<br />
di elevata qualità, in considerazione dell’interesse pubblico prevalente<br />
rivestito dai beni culturali sui quali incidere.<br />
L’attuazione della disciplina del conseguimento delle qualifiche professionali<br />
ha richiesto una complessa attività normativa e amministrativa<br />
orientata ad assicurare requisiti di qualità negli interventi di restauro sui<br />
beni culturali, a prevedere i profili di competenza degli operatori, a definire<br />
i livelli di qualità dell’insegnamento, e a salvaguardare le esperienze e<br />
le capacità professionali degli operatori che da anni lavorano nel settore.<br />
In particolare, l’art. 29 del Codice ha previsto una disciplina regolamentare,<br />
applicabile a regime, delle competenze professionali e della formazione<br />
degli operatori del restauro che è stata adottata con due Decreti Ministeriali:<br />
il D.M. 26 maggio 2009, n. 86 recante il “Regolamento concernente la<br />
definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori<br />
che svolgono attività complementari al restauro o altre attività dei beni<br />
culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi<br />
dell’art. 29, c.7,del Dlgs 42/2004 e il D.I. 26 maggio 2009, n. 87” (Decreto<br />
del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con Ministro dell’istruzione,<br />
dell’università e della ricerca) con cui è stato adottato il “Regolamento<br />
concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si<br />
adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento,<br />
dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti<br />
che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo<br />
svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico<br />
rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell’articolo<br />
29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”.<br />
Inoltre, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all’articolo 182, ha disciplinato<br />
anche la fase transitoria o di prima applicazione per il conseguimento<br />
delle qualifiche professionali da parte dei soggetti che, al momento<br />
dell’entrata della disposizione, hanno già compiuto un percorso formativo<br />
e/o un’attività di restauro di beni culturali.<br />
L’articolo 182 ha contemplato che il conseguimento della qualifica di restauratore<br />
possa avvenire:<br />
- direttamente per coloro che siano in possesso dei requisiti previsti al<br />
comma 1;<br />
- mediante superamento di una prova di idoneità per coloro che abbiamo<br />
i requisiti di cui al comma 1-bis.<br />
La norma ha poi regolamentato il conseguimento della qualifica di collaboratore<br />
restauratore per coloro che abbiano i requisiti indicati al comma 1-quinquies<br />
o, non risultando idonei in sede di prova di idoneità a conseguire la qualifica<br />
di restauratore, siano giudicati idonei ad acquisire quella di collaboratore.<br />
Come previsto dall’articolo 182, comma 1-bis, con D.I. 30 marzo 2009, n. 53<br />
(Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con Ministro<br />
dell’istruzione, dell’università e della ricerca) è stato adottato il Regolamento<br />
recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità<br />
utile all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché<br />
della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione<br />
dell’articolo 182, comma 1 quinquies del Codice.<br />
Ai sensi dell’art. 182, comma 1 quater, una volta verificato il possesso dei<br />
requisiti o superata la prova di idoneità, la qualifica viene attribuita con<br />
provvedimenti del Ministero per i beni e le attività culturali che danno luogo<br />
all’inserimento in appositi elenchi e serviranno a dimostrare il possesso<br />
della qualifica ad ogni effetto di legge 1 .<br />
L’applicazione delle disposizioni transitorie<br />
Solo dopo l’adozione degli indicati provvedimenti è stato possibile per il Ministero<br />
procedere all’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo<br />
182 ed è seguita un’intensa attività amministrativa e organizzativa.<br />
Per assicurare il supporto nelle attività finalizzate all’attuazione di detta<br />
disciplina, il 6 agosto 2009 è stata formalizzata, da parte del Segretariato<br />
Generale, la costituzione di un ufficio straordinario trasversale a carattere<br />
temporaneo denominato Unità operativa Restauratori art. 182<br />
“UOR/182” con il compito di curare:<br />
- gli adempimenti propedeutici, amministrativi e tecnici, necessari a dare<br />
attuazione alla disciplina transitoria degli operatori del restauro (art. 182<br />
commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies del Codice dei beni culturali e<br />
del paesaggio) anche agli effetti dell’articolo 29, comma 9 bis, del Codice<br />
dei beni culturali e del paesaggio;<br />
- l’istruttoria per i conseguimenti diretti delle qualifiche ai sensi dell’art.<br />
182, comma 1;<br />
- l’adozione dei provvedimenti ministeriali;<br />
- la predisposizione degli elenchi ai sensi dell’art. 182, comma 1 quater.<br />
In riferimento all’art. 182 “Disposizioni transitorie” il Ministero ha predisposto<br />
le “Linee guida” con l’indicazione dettagliata delle procedure da<br />
seguire a cui è seguita la pubblicazione con Circolare del Segretario Generale<br />
n. 35 del 12 agosto 2009.<br />
A seguito delle osservazioni pervenute, con Circolare del Segretario Generale<br />
n. 36 del 21 settembre 2009 è stato pubblicato il “I Addendum alle<br />
Linee guida”, contenente precisazioni in ordine ai seguenti punti:<br />
- organi ministeriali competenti ad attestare lo svolgimento dell’attività di<br />
restauro qualificata;<br />
- numero delle ore dei corsi di restauro (da 1.600 a 1.200);<br />
- attestazione della durata dell’attività di restauro.<br />
Dopo una complessa istruttoria, il Segretario Generale ha indetto il Bando<br />
di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali<br />
di restauratore di beni culturali, ai sensi dell’art. 182, commi 1 ed 1 bis,<br />
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nonché di collaboratore restauratore<br />
di beni culturali, ai sensi dell’art. 182, comma 1 quinquies, del<br />
medesimo Codice (in G.U. n. 74 del 25 settembre 2009 e nella G.U. n. 75<br />
del 29 settembre 2009 - serie Concorsi ) il cui svolgimento è regolamentato<br />
con il Decreto del 30 marzo 2009 n. 53.<br />
Per la presentazione della domanda è stata adottata una procedura completamente<br />
informatizzata risultante da un lavoro specifico che ha portato alla<br />
predisposizione di modulo estremamente complesso sia per quanto riguarda<br />
la sua articolazione, sia per consentire ai richiedenti l’inserimento in forma<br />
digitale di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.<br />
1<br />
Sulla materia si vedano anche gli articoli di P. Ungari, La disciplina dei restauratori di<br />
beni culturali e di C. Bon Valsassina, Dietro le quinte. Il percorso del gruppo di lavoro<br />
MiBAC-MiUR-Regioni nella Newsletter dell’Ufficio Studi 1/2009 dedicata a Le figure abilitate<br />
al restauro dei beni culturali (sito www.ufficiostudi.beniculturali.it).<br />
Riconoscimento e conseguimento della qualifica di restauratore