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dicembre 2011 - Pubblicazioni Ufficiali dello Stato - Istituto ...

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Notiziario / 92-97 181<br />

Nuovi termini di conclusione dei procedimenti amministrativi<br />

del Ministero per i beni e le attività culturali<br />

Simonetta Bombardi<br />

Nel corso del 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali ha provveduto<br />

all’individuazione dei nuovi termini dei procedimenti amministrativi<br />

di propria competenza, in attuazione dell’articolo 2 della legge n. 241 del<br />

1990, come novellato dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 69 del 2009 1 .<br />

Al riguardo è opportuno ricordare preliminarmente che la legge n. 241 del<br />

1990, nel dettare regole generali in materia di azione della Pubblica Amministrazione<br />

e di rapporti tra questa ed i cittadini, ha disposto all’articolo<br />

2 l’obbligatorietà per le amministrazioni di concludere il procedimento<br />

- avviato d’ufficio o a seguito di istanza di parte - con un provvedimento<br />

espresso nel rispetto di precisi termini temporali.<br />

Tale previsione è stata oggetto negli anni di alcune modifiche sostanziali.<br />

Originariamente, infatti, l’articolo 2 della legge in questione disponeva<br />

che ogni pubblica amministrazione determinasse per ciascun tipo di procedimento<br />

il termine di conclusione, qualora detto termine non fosse già<br />

direttamente previsto da legge o da regolamento; in assenza di una determinazione<br />

da parte dell’amministrazione, il termine generale era fissato<br />

in trenta giorni.<br />

In attuazione di quanto sopra, sono stati adottati i regolamenti di cui al<br />

decreto del Ministro del turismo e <strong>dello</strong> spettacolo 26 aprile 1993, n. 82,<br />

contenente i procedimenti relativi alle materie di cinema e spettacolo (a<br />

quella data non ancora di competenza di questo Ministero), ed al decreto<br />

del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.<br />

Con il decreto-legge n. 35 del 2005 2 il termine fissato in via generale per<br />

la durata dei procedimenti veniva portato da trenta a novanta giorni e le<br />

amministrazioni erano chiamate nuovamente ad individuare i termini dei<br />

procedimenti che le riguardano, ove non già previsti per legge, attraverso<br />

l’adozione di regolamenti non più ministeriali, ma governativi (decreti<br />

del Presidente della Repubblica), su proposta del Ministro competente, di<br />

concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministero per i beni e<br />

le attività culturali aveva pertanto proceduto ad un’opera di revisione dei<br />

procedimenti contemplati nei regolamenti degli anni ‘90, tenendo conto<br />

sia del mutato assetto funzionale ed organizzativo dell’amministrazione,<br />

quindi delle strutture cui i diversi procedimenti erano imputati, sia del<br />

diffuso ricorso a sistemi informatizzati che hanno determinato in molti<br />

casi un notevole snellimento procedurale ed una riduzione della tempistica.<br />

Gli esiti di questo lavoro non hanno però trovato concretizzazione nel<br />

prescritto regolamento.<br />

La legge n. 69 del 2009, nello specifico l’articolo 7, ha riscritto integralmente<br />

l’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, dettando disposizioni puntuali<br />

in relazione a diverse tipologie di procedimenti e definendo una sorta<br />

di “graduazione” dei termini degli stessi.<br />

Innanzitutto viene stabilito che, nei casi in cui disposizioni di legge non<br />

prevedano diversamente, i procedimenti devono concludersi entro trenta<br />

giorni. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su<br />

proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica<br />

amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa,<br />

possono comunque essere individuati termini, non superiori a novanta<br />

giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti delle amministrazioni<br />

statali. Qualora i predetti termini non risultino sufficienti, in considerazione<br />

«della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizza-<br />

1<br />

Rispettivamente legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento<br />

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e legge 18 giugno 2009,<br />

n. 69, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché<br />

in materia di processo civile”.<br />

2<br />

Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione<br />

per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />

14 maggio 2005, n. 80.<br />

zione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della<br />

particolare complessità del procedimento», possono essere stabiliti termini<br />

superiori a novanta giorni ma non eccedenti i centottanta; in tal caso i<br />

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono adottati su proposta<br />

anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per<br />

la semplificazione normativa.<br />

L’articolo 7 della legge n. 69 del 2009 prevede inoltre che, in sede di prima<br />

attuazione, i suddetti decreti devono essere adottati entro un anno dalla<br />

data di entrata in vigore della legge stessa, ossia entro il 4 luglio 2010; oltre<br />

tale data cessano di avere effetto le disposizioni regolamentari che prevedono<br />

termini di conclusione dei procedimenti superiori a novanta giorni,<br />

mentre continuano ad applicarsi quelle relative a termini non superiori a<br />

novanta giorni.<br />

Il comma 4 del medesimo articolo 7 prevede poi che per i procedimenti di<br />

verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali,<br />

archeologici, artistici e paesaggistici restano comunque fermi i termini<br />

stabiliti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto<br />

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.<br />

Da questo complesso di disposizioni è utile evidenziare le novità più rilevanti:<br />

- il termine per la conclusione dei procedimenti torna ad essere fissato, in<br />

via generale, in trenta giorni come originariamente previsto dalla L. 241;<br />

- sono fatti salvi i diversi termini espressamente stabiliti nell’ambito di<br />

leggi (ossia di fonti di rango primario, con l’esclusione quindi di regolamenti,<br />

decreti ministeriali, ecc.) oppure, in relazione alle competenze del<br />

Ministero, contemplati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio; a<br />

titolo esemplificativo possono essere menzionati i termini previsti per il<br />

procedimento di verifica dell’interesse culturale ex art. 12 del Codice e per<br />

il procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice medesimo,<br />

nonché per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale<br />

strategica ex artt. 12 e 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;<br />

- sono altresì fatti salvi i termini superiori a trenta giorni individuati dalle<br />

amministrazioni con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;<br />

tale individuazione deve avvenire distintamente e con diversa modalità<br />

d’intesa tra i Dicasteri competenti, essendo infatti previsto esclusivamente il<br />

concerto per i termini procedimentali fino a novanta giorni, mentre sono<br />

richieste la coproponenza e la preventiva deliberazione del Consiglio dei<br />

Ministri per i procedimenti con termini oltre i novanta giorni ma compresi<br />

nei centottanta, la cui giustificazione si fonda su specifiche esigenze di<br />

carattere eccezionale (sostenibilità dell’organizzazione amministrativa,<br />

interessi pubblici tutelati, complessità del procedimento). È da notare che,<br />

rispetto alle precedenti versioni dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990,<br />

viene stabilito per la prima volta che i regolamenti relativi ai procedimenti<br />

delle amministrazioni non possano contemplare termini eccedenti il limite<br />

massimo dei centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di<br />

acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione;<br />

- per la prima volta è anche previsto un termine (4 luglio 2010) entro<br />

il quale devono essere adottati i decreti sopra richiamati; oltre tale data<br />

possono continuare ad applicarsi solo le disposizioni regolamentari che<br />

prevedono termini procedimentali non superiori a novanta giorni, ma non<br />

quelle che contemplano termini superiori ai novanta, per cui i relativi procedimenti<br />

- fino all’adozione dei decreti stessi - devono concludersi entro<br />

gli ordinari trenta giorni. 3<br />

3<br />

Tale disposizione è stata in parte “mitigata” dai chiarimenti forniti in via interpretativa<br />

con circolare in data 4 luglio 2010 del Ministro per la pubblica amministrazione e<br />

l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa. In tale sede si è precisato<br />

Nuovi termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

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