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Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni<br />

intervento sanitario, e pertanto tollerabili”.<br />

f) Il consenso informato<br />

Strettamente connessa al diritto alla salute è la tematica relativa al “consenso informato” 1 : il ruolo<br />

del sanitario è infatti quello di spiegare al paziente la sua condizione clinica e le diverse possibilità<br />

di diagnosi o di terapia per consentirgli di scegliere l’iter terapeutico che ritiene adatto. Lo scopo<br />

della richiesta del consenso informato è quindi quello di promuovere l’autonomia dell’individuo<br />

nell’ambito delle scelte sanitarie. 2<br />

L’informazione che il medico deve rendere al paziente deve riguardare la natura della malattia, le<br />

indicazioni e controindicazioni della prestazione sanitaria, i rischi ad essa legati, i risultati<br />

prevedibili, etc… Evidentemente, maggiore è il rischio di danno connesso ad un determinato<br />

trattamento sanitario, più completa dovrà essere l’informazione da rendere. 3<br />

Con riferimento all’obbligo che incombe sul medico di munirsi preventivamente del valido<br />

consenso del paziente o, nei casi di incapacità di quest’ultimo, dell’avente diritto, si registrano<br />

posizioni difformi in giurisprudenza. Secondo un orientamento, infatti, viene escluso che “ …<br />

dall’intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido possa<br />

di norma farsi discendere la responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarie ovvero, in caso<br />

di esito letale, a titolo di omicidio preterintenzionale, in quanto il sanitario si trova ad agire,<br />

magari erroneamente, ma pur sempre con una finalità curativa, che è concettualmente<br />

incompatibile con il dolo delle lesioni” (Cass. penale, Sez. IV, n. 37077 del 24.6.2008). Secondo un<br />

altro più rigoroso orientamento, invece, si è ritenuto che l’assenza di consenso del malato determini<br />

l’arbitrarietà del trattamento medico e la sua rilevanza penale: le ipotesi delittuose configurabili<br />

sono quelle di violenza privata (art. 610 c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza (art.<br />

1 Si può rinvenire il fondamento normativo del consenso informato non solo nell’art. 32 Cost, ma anche nell’art. 13<br />

Cost. secondo cui: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o<br />

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità<br />

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.<br />

2 Tali principi sono stati affermati anche nella Convenzione di Oviedo adottata dal Consiglio d’Europa nel 1997: “Un<br />

intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso<br />

libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura<br />

dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente<br />

ritirare il proprio consenso” (art. 5).<br />

3 Con riferimento alla “qualità” dell’informazione, il documento sul consenso del Comitato Nazionale di Bioetica ha<br />

affermato: “L’informazione non deve essere soltanto una trasmissione di dati e notizie, ma deve indicare al paziente le<br />

alternative, terapeutiche e non, che siano possibili. Infatti, l’informazione è finalizzata … a porre un soggetto (il<br />

paziente) nella condizione di esercitare correttamente i suoi diritti e quindi di formarsi una volontà che sia<br />

effettivamente tale, in altri termini in condizione di scegliere”.<br />

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