Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
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sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni<br />
intervento sanitario, e pertanto tollerabili”.<br />
f) Il consenso informato<br />
Strettamente connessa al diritto alla salute è la tematica relativa al “consenso informato” 1 : il ruolo<br />
del sanitario è infatti quello di spiegare al paziente la sua condizione clinica e le diverse possibilità<br />
di diagnosi o di terapia per consentirgli di scegliere l’iter terapeutico che ritiene adatto. Lo scopo<br />
della richiesta del consenso informato è quindi quello di promuovere l’autonomia dell’individuo<br />
nell’ambito delle scelte sanitarie. 2<br />
L’informazione che il medico deve rendere al paziente deve riguardare la natura della malattia, le<br />
indicazioni e controindicazioni della prestazione sanitaria, i rischi ad essa legati, i risultati<br />
prevedibili, etc… Evidentemente, maggiore è il rischio di danno connesso ad un determinato<br />
trattamento sanitario, più completa dovrà essere l’informazione da rendere. 3<br />
Con riferimento all’obbligo che incombe sul medico di munirsi preventivamente del valido<br />
consenso del paziente o, nei casi di incapacità di quest’ultimo, dell’avente diritto, si registrano<br />
posizioni difformi in giurisprudenza. Secondo un orientamento, infatti, viene escluso che “ …<br />
dall’intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido possa<br />
di norma farsi discendere la responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarie ovvero, in caso<br />
di esito letale, a titolo di omicidio preterintenzionale, in quanto il sanitario si trova ad agire,<br />
magari erroneamente, ma pur sempre con una finalità curativa, che è concettualmente<br />
incompatibile con il dolo delle lesioni” (Cass. penale, Sez. IV, n. 37077 del 24.6.2008). Secondo un<br />
altro più rigoroso orientamento, invece, si è ritenuto che l’assenza di consenso del malato determini<br />
l’arbitrarietà del trattamento medico e la sua rilevanza penale: le ipotesi delittuose configurabili<br />
sono quelle di violenza privata (art. 610 c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza (art.<br />
1 Si può rinvenire il fondamento normativo del consenso informato non solo nell’art. 32 Cost, ma anche nell’art. 13<br />
Cost. secondo cui: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o<br />
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità<br />
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.<br />
2 Tali principi sono stati affermati anche nella Convenzione di Oviedo adottata dal Consiglio d’Europa nel 1997: “Un<br />
intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso<br />
libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura<br />
dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente<br />
ritirare il proprio consenso” (art. 5).<br />
3 Con riferimento alla “qualità” dell’informazione, il documento sul consenso del Comitato Nazionale di Bioetica ha<br />
affermato: “L’informazione non deve essere soltanto una trasmissione di dati e notizie, ma deve indicare al paziente le<br />
alternative, terapeutiche e non, che siano possibili. Infatti, l’informazione è finalizzata … a porre un soggetto (il<br />
paziente) nella condizione di esercitare correttamente i suoi diritti e quindi di formarsi una volontà che sia<br />
effettivamente tale, in altri termini in condizione di scegliere”.<br />
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