Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
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del danno era il reddito del danneggiato ed, in caso di assenza del reddito (ad esempio perché il<br />
danneggiato era disoccupato, pensionato o minore), si presumeva che la lesione fisica avesse<br />
comunque arrecato un danno patrimoniale, compromettendo la capacità lavorativa generica del<br />
soggetto.<br />
Successivamente, a partire dalla nota sentenza del Tribunale di Genova del 25.05.1974 5 , si è andato<br />
affermando un diverso orientamento che ha sostituito al concetto di “valore economico” della<br />
persona quello di “validità” dell’individuo e, poi, di benessere. In particolare, si è andato<br />
affermando il principio in base al quale il danno alla salute sia risarcibile a prescindere dalla<br />
capacità della persona di produrre reddito: il danno patrimoniale causato dalla soppressione o dalla<br />
contrazione del reddito è infatti solo eventuale, mentre in presenza di una lesione alla salute sarà<br />
sempre presente un danno biologico.<br />
Ovviamente, la giurisprudenza al fine di evitare un’illegittima estensione dell’ambito di risarcibilità<br />
aveva affermato che non ogni menomazione rappresenta un danno risarcibile, ma solo quelle lesioni<br />
che incidono negativamente sul complessivo benessere fisico e psichico del soggetto.<br />
Il nuovo orientamento ha quindi consentito di ricostruire il danno alla salute come danno ingiusto<br />
ex art. 2043 c.c., consistente nella violazione de bene salute, tutelato dall’ art.32 Cost.: a tale nuovo<br />
modello risarcitorio ha aderito, con qualche anno di ritardo rispetto alle pronunce dei giudici di<br />
merito, anche la Corte di Cassazione, che nel 1981 ha affermato: “Il principio al quale ci si deve<br />
attenere è quello per cui il danno c.d. biologico deve essere considerato risarcibile ancorché non<br />
incidente sulla capacità di produrre reddito, ed anzi indipendentemente da quest’ultima, le cui<br />
menomazioni vanno indipendentemente risarcite”. 6<br />
La nozione di danno biologico<br />
Il danno biologico, secondo la definizione che ne viene data dal D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000<br />
(Disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è<br />
qualificabile come una “lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto, suscettibile di valutazione<br />
medico-legale della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in<br />
misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.<br />
5 Un’altra importante pronuncia sul punto è quella del Tribunale di Pisa del 10.03.1979 che ha affermato come “non si<br />
possa negare nel nostro ordinamento il progressivo affermarsi di un principio generale di risarcibilità dei danni alla<br />
salute considerati in quanto tali poiché una corretta interprestazione dell’art. 32 co I della costituzione…e gli sviluppi<br />
dottrinari e giurisprudenziali più recenti sottolineano la immediata operatività della norma costituzionale nell’ambito<br />
dei rapporti interprivati ed il riconoscimento del diritto alla salute come un diritto soggettivo che spetta a ciascun<br />
individuo”.<br />
6 Cfr. Sentenza Cass. Civ., Sez. III, n. 3675 del 6.06.1981.<br />
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