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Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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Occorre, a questo punto, precisare che, in talune circostanze ovvero in caso di stato di necessità 4 , il<br />

medico è legittimato ad agire senza il consenso della persona assistita. Tuttavia, il medico non può<br />

mai agire contro la volontà consapevole ed esplicita del paziente. Qualora, infatti, al momento<br />

dell’intervento, il paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà, saranno prese in<br />

considerazione le volontà espresse precedentemente, in relazione all’intervento stesso: pertanto, se<br />

un soggetto maggiorenne e capace aveva esplicitato il proprio dissenso ad un trattamento sanitario,<br />

il medico non potrà agire contro la sua volontà. Sul punto, sono chiare le previsioni contenute nella<br />

Convenzione di Oviedo summenzionata: l’art. 8 prevede infatti che: “Allorquando in ragione di<br />

una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere<br />

immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della<br />

persona interessata”. E l’art. 9, con riferimento ai desideri precedentemente espressi, precisa che: “<br />

I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente<br />

che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in<br />

considerazione”.<br />

Maggiori difficoltà si riscontrano nel caso in cui il soggetto che deve essere sottoposto ad una<br />

trattamento medico sia un minore: in caso di rifiuto da parte dei genitori (ad esempio, il problema<br />

del rifiuto al consenso alla trasfusione di sangue si pone per i Testimoni di Geova), i parenti o il<br />

P.M. hanno la facoltà di adire il Tribunale per i Minorenni, il quale potrebbe, se ritiene la condotta<br />

dei genitori pregiudizievole nei confronti dei figli, adottare i provvedimenti necessari ex art. 333<br />

c.c. o, come extrema ratio, dichiarare la decadenza dalla patria potestà, ex art. 330 c.c.. Nel caso in<br />

cui la trasfusione si rivelasse necessaria e di assoluta urgenza (stato di necessità), il medico può,<br />

invece, intervenire anche in caso di rifiuto da parte dei genitori.<br />

Con riferimento alla facoltà di prestare il proprio consenso, al minore sono equiparati i soggetti<br />

privi o con ridotta capacità: pertanto, la volontà dell’interdetto e dell’amministrato saranno espresse<br />

rispettivamente dal tutore e dell’amministratore di sostegno. Viceversa, l’inabilitato può esprimere<br />

direttamente la propria volontà.<br />

4 L’art 54 del codice penale (stato di necessità) così statuisce: “Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi<br />

stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui<br />

non volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.<br />

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