15.11.2014 Views

Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Facoltà di Scienze della Formazione<br />

Insegnamento di<br />

<strong>Medicina</strong> <strong>Preventiva</strong> <strong>Riabilitativa</strong> e <strong>Sociale</strong><br />

<strong>Prof</strong>. <strong>Fabrizio</strong> <strong>Iecher</strong><br />

Materiale didattico relativo ad alcuni argomenti trattati durante le<br />

lezioni, elaborato dalla Dott.ssa Daniela Cerratti, dall’Avv. Francesca<br />

Chiarelli e dalla Dott.ssa Lucia Taddei, cultrici della materia.<br />

Prima edizione


INDICE<br />

INDICE .............................................................................................................................................................................. 2<br />

IL BENE SALUTE E LA SUA TUTELA ....................................................................................................................... 4<br />

PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 4<br />

L’ART. 32 DELLA COSTITUZIONE .................................................................................................................................... 4<br />

a) Il diritto all’integrità psicofisica ....................................................................................................................... 5<br />

b) Il diritto all’assistenza sanitaria ....................................................................................................................... 5<br />

c) Il diritto alla salubrità dell’ambiente ................................................................................................................ 6<br />

d) Il diritto alla salute degli stranieri .................................................................................................................... 6<br />

e) I trattamenti sanitari obbligatori ...................................................................................................................... 8<br />

f) Il consenso informato ...................................................................................................................................... 10<br />

g) Il rifiuto a ricevere trattamenti sanitari .......................................................................................................... 11<br />

IL DANNO ALLA SALUTE ......................................................................................................................................... 13<br />

FONDAMENTO NORMATIVO........................................................................................................................................... 13<br />

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE .............................................................................................................................. 13<br />

LA NOZIONE DI DANNO BIOLOGICO ............................................................................................................................... 14<br />

a) Il Danno alla vita di relazione ........................................................................................................................ 15<br />

b) Il danno alla capacità sessuale ....................................................................................................................... 16<br />

c) Il danno estetico .............................................................................................................................................. 16<br />

PARTICOLARI FATTISPECIE DI DANNO ALLA SALUTE .................................................................................................... 17<br />

a) Il danno da nascita indesiderata ..................................................................................................................... 17<br />

b) Il danno da procurato aborto .......................................................................................................................... 17<br />

c) Danno subito nell’ambiente di lavoro ............................................................................................................. 17<br />

d) Il danno da fumo ............................................................................................................................................. 18<br />

DANNO ESISTENZIALE .................................................................................................................................................. 18<br />

LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO ........................................................................................................................ 19<br />

DANNO PATRIMONIALE ................................................................................................................................................. 20<br />

DANNO MORALE ............................................................................................................................................................ 20<br />

I CONCETTI DI SALUTE GENERALE E MENTALE ............................................................................................ 22<br />

1.1 Evoluzione del concetto di malattia mentale ............................................................................................. 24<br />

2. LEGISLAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE ....................................................................................................... 24<br />

2.1 Legge 36/1904 e 615/1909 ................................................................................................................................ 24<br />

2.2 Legge n.431 del 18 marzo 1968 ........................................................................................................................ 25<br />

2.3 Legge n.180/78 ................................................................................................................................................. 25<br />

2.4 Il progetto obiettivo “tutela della salute” mentale 1994/96 e 1998/2000 ........................................................ 27<br />

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................................... 30<br />

LE COMUNITA’ TERAPEUTICHE ........................................................................................................................... 31<br />

UNA COMUNITÀ ESPLICITAMENTE TERAPEUTICA : IL “PROGETTO UOMO” .................................................................. 33<br />

LA COMUNITÀ DI SAN PATRIGNANO .............................................................................................................................. 34<br />

IL SER.T........................................................................................................................................................................ 35<br />

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................................... 37<br />

L’ALCOL ........................................................................................................................................................................ 38<br />

1. CONTENUTO ED EFFETTI .......................................................................................................................................... 38<br />

2. LA DIPENDENZA ....................................................................................................................................................... 40<br />

2


3. PROBLEMI ALCOLCORRELATI .................................................................................................................................... 42<br />

4. IL CONSUMO DI ALCOL: UN FENOMENO IN CRESCITA TRA GIOVANI E DONNE ........................................................... 44<br />

4.1 L’alcol e i giovani .............................................................................................................................................. 46<br />

4.2 L’alcol e le donne ............................................................................................................................................... 50<br />

5 TRATTAMENTI E CURA ............................................................................................................................................... 52<br />

5.1 L’evoluzione del concetto di alcolismo .............................................................................................................. 52<br />

5.2 Interventi terapeutici .......................................................................................................................................... 53<br />

5.3 Strumenti diagnostici e tecnica del “brief intervention” ................................................................................... 55<br />

5.4 I gruppi di auto-aiuto ......................................................................................................................................... 58<br />

5.5 Gli Alcolisti Anonimi (AA) ................................................................................................................................. 59<br />

5.6 Vladimir Hudolin: le origini dei Club Alcolisti in Trattamento e la Teoria dei Sistemi. .................................. 61<br />

5.7 Club Alcolisti in Trattamento (CAT) ................................................................................................................. 63<br />

6. OBIETTIVI E STRATEGIE........................................................................................................................................... 64<br />

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................................................................... 67<br />

LA TUTELA DEGLI INVALIDI .................................................................................................................................. 70<br />

PREMESSA .................................................................................................................................................................... 70<br />

NOZIONE DI INVALIDO E VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE DELL’INVALIDITÀ CIVILE .................................................... 71<br />

LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ ................................................................................ 72<br />

LE PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI ..................................................................................................... 72<br />

LA LEGGE QUADRO SULL’HANDICAP ............................................................................................................................. 74<br />

LA VALUTAZIONE PENALISTICA DEI “FALSI INVALIDI CIVILI” ...................................................................................... 75<br />

MEZZI DI PROTEZIONE GIURIDICA A TUTELA DEGLI INVALIDI ...................................................................................... 76<br />

INVALIDITÀ E CAUSA DI SERVIZIO: LE PENSIONI PRIVILEGIATE ................................................................................... 78<br />

MATERNITÀ RESPONSABILE ED ABORTO ......................................................................................................... 80<br />

PREMESSA .................................................................................................................................................................... 80<br />

LA DISCIPLINA NORMATIVA PRIMA DEL 1978 ............................................................................................................... 80<br />

VERSO LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ABORTO ............................................................................................................ 81<br />

LA DISCIPLINA NORMATIVA VIGENTE DAL 1978............................................................................................................ 82<br />

a) Principi generali ............................................................................................................................................. 83<br />

b) Interruzione di gravidanza entro i primi novanta giorni................................................................................. 84<br />

c) Interruzione di gravidanza dopo i primi novanta giorni ed interruzione di gravidanza urgente (ovvero<br />

quando ricorre l’imminente pericolo per la vita della donna) ................................................................................. 85<br />

d) Minori di età e donne interdette ...................................................................................................................... 86<br />

e) Dovere del medico ed obiezione di coscienza ................................................................................................. 88<br />

f) Aborto illegale ................................................................................................................................................. 89<br />

BREVI CENNI DI GIURISPRUDENZA ............................................................................................................................... 89<br />

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO ............................................................................................. 92<br />

D. LGS. 81/08 E S.M. ................................................................................................................................................... 92<br />

RISCHI DANNI DA LAVORO ............................................................................................................................................ 93<br />

FATTORI DI RISCHIO ..................................................................................................................................................... 94<br />

RISCHI PSICOFISICI ...................................................................................................................................................... 99<br />

MALATTIE PROFESSIONALI ........................................................................................................................................... 99<br />

APPENDICE LEGISLATIVA .................................................................................................................................... 107<br />

3


IL BENE SALUTE E LA SUA TUTELA<br />

Avv. Francesca Chiarelli<br />

Premessa<br />

Il diritto alla salute trova il suo fondamento normativo nell’art. 32 della Costituzione il cui primo<br />

comma prevede che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e<br />

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.<br />

Prima dell’avvento della Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, non era<br />

presente nell’ordinamento italiano alcuna espressa tutela della salute: lo Statuto Albertino si<br />

limitava infatti a garantire, in via generale, il diritto alla vita e la libertà personale. L’assistenza<br />

sanitaria non rappresentava infatti un diritto per il cittadino, bensì una sorta di atto caritatevole<br />

fornito dalla opere pie.<br />

Con il passaggio allo Stato sociale ed il riconoscimento dei diritti sociali da parte dello Stato<br />

avvenuto con le Costituzioni adottate tra il primo ed il secondo dopoguerra, lo Stato si è assunto<br />

l’impegno di garantire la tutela dei diritti inviolabili, tra i quali viene ricompreso anche il diritto alla<br />

salute. Il diritto alla salute viene ad essere considerato dalla Corte costituzionale “un diritto primario<br />

ed assoluto”, che merita piena ed esaustiva tutela (Sent. nn. 356 del 1991, 202 del 1991, 307 del<br />

1990).<br />

La salute, viene, quindi ad essere riconosciuta come diritto del cittadino a pretendere dallo Stato la<br />

necessaria assistenza sanitaria.<br />

L’art. 32 della Costituzione<br />

Dalla lettura dell’art.32 si evince come il diritto alla salute riceva tutela dall’ordinamento sotto un<br />

duplice profilo: ad essere tutelato è infatti sia il lato individuale e soggettivo (“fondamentale diritto<br />

dell’individuo”), sia il lato sociale ed oggettivo (“interesse della collettività”).<br />

Inoltre, l’art. 32 della Costituzione racchiude una molteplicità di significati e contenuti: il diritto<br />

all’integrità psico-fisica, il diritto all’assistenza sanitaria, il diritto alle cure gratuite per gli indigenti,<br />

il diritto a vivere in un ambiente salubre ed, infine, il diritto a non ricevere trattamenti sanitari se<br />

non quelli di carattere obbligatorio previsti dalla legge.<br />

4


a) Il diritto all’integrità psicofisica<br />

Nella sua accezione tradizionale, il diritto alla salute si configura come diritto alla tutela<br />

dell’integrità psico-fisica di ogni individuo, che può essere fatta valere sia nei confronti dello Stato<br />

che nei rapporti con i privati. Da ciò discende che tutte le lesioni e/o menomazioni dell’integrità<br />

psico-fisica personale fanno sorgere in capo al singolo danneggiato il diritto al risarcimento del<br />

danno, i cui presupposti sono individuati nell’art. 2043 del codice civile.<br />

Nell’interpretazione, alquanto estesa, che ne è stata data dalla Corte costituzionale, per “integrità<br />

psico-fisica” si intende una situazione di benessere completo dell’individuo che si riferisce ad ogni<br />

aspetto della vita ovvero a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica sé<br />

stessa nella propria vita. Ciò che viene preso in considerazione ai fini della tutela costituzionale,<br />

non è solo la sfera patrimoniale-economica dell’individuo, ma anche la sfera culturale, affettiva,<br />

sociale, sportiva, spirituale ovvero ogni ambito nel quale il soggetto svolge la sua personalità.<br />

b) Il diritto all’assistenza sanitaria<br />

Accanto alla nozione fondamentale di salute appena vista, con l’affermarsi dello Stato sociale, il<br />

diritto alla salute viene visto anche come diritto per gli indigenti di vedersi garantiti i trattamenti<br />

sanitari necessari (“ La Repubblica…garantisce cure gratuite agli indigenti”).<br />

Tale accezione, a differenza di quella sopra vista di diritto all’integrità psico-fisica, può essere<br />

vantata dal privato solo nei confronti dello Stato e non nei rapporti con gli altri privati. Tale<br />

previsione costituzionale comporta quindi un preciso dovere in capo allo Stato di acquistare e<br />

destinare risorse per la cura della salute dei cittadini, reclutare il personale che possa garantire tali<br />

cure e costruire le strutture logistiche necessarie.<br />

Sotto questo profilo, una significativa attuazione del precetto costituzionale è rappresentato dalla<br />

riforma sanitaria introdotta con la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 che ha istituito il Servizio<br />

Sanitario Nazionale, estendendo in tal modo l’obbligo dello Stato di assicurare le prestazioni<br />

sanitarie a tutta la popolazione, gratuitamente o dietro il pagamento di un ticket.<br />

Appare evidente che il diritto all’assistenza sanitaria incontra un limite oggettivo rappresentato dalle<br />

limitate risorse finanziarie ed organizzative di cui lo Stato dispone. Ciò comporta che, come tutti gli<br />

altri diritti garantiti in Costituzione, ma che richiedono uno “sforzo” economico da parte dello Stato<br />

(cd. “diritti economicamente condizionati”), quest’ultimo dovrà operare una necessaria opera di<br />

bilanciamento tra la garanzia del nucleo essenziale dei suddetti diritti e le risorse esistenti. Sul punto<br />

ha avuto modo di esprimersi, con diverse pronunce, la Corte costituzionale la quale, pur<br />

riconoscendo che la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso<br />

5


legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, ha tuttavia rilevato come<br />

“le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un<br />

peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto<br />

dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Ed é certamente a quest'ambito<br />

che appartiene il diritto dei cittadini in disagiate condizioni economiche, o indigenti secondo la<br />

terminologia dell'art. 32 della Costituzione, a che siano loro assicurate cure gratuite”(Sent. nn.<br />

309 del 1999, 267 del 1998, 416 del 1995).<br />

c) Il diritto alla salubrità dell’ambiente<br />

In una recente e moderna prospettiva, finalizzata a garantire una piena ed efficace tutela della<br />

persona umana, viene fatto ricomprendere nella tutela del diritto alla salute, il diritto alla salubrità<br />

dell’ambiente. In questa accezione, il diritto alla salute si pone in stretto collegamento con la<br />

previsione dell’art. 9 della Costituzione che prevede la tutela, da parte della Repubblica, del<br />

paesaggio.<br />

Il riconoscimento del diritto individuale all’ambiente, tutelato quale corollario ed espressione del<br />

diritto alla salute deriva dall’ampia accezione che l’ordinamento riconosce al concetto di salute.<br />

Come già precisato nel paragrafo a), infatti, la salute viene intesa come una generale situazione di<br />

benessere dell’individuo che deriva anche dal godimento di un ambiente sano.<br />

Si può pertanto concludere nel ritenere che, seppur il dettato costituzionale non contenga<br />

un’espressa disposizione a tutela del bene “ambiente”, anche la Corte costituzionale ha rilevato che<br />

nell’ambiente vi sia, allo stesso tempo, un diritto fondamentale della persona ed un interesse<br />

dell’intera collettività.<br />

d) Il diritto alla salute degli stranieri<br />

A differenza di molte previsioni costituzionali che, nell’attribuire diritti, si riferiscono<br />

espressamente ai cittadini dello Stato italiano (art. 3: pari dignità sociale di tutti i cittadini ed<br />

eguaglianza davanti alla legge; art. 4: diritto al lavoro; art. 16: diritto di circolazione e soggiorno;<br />

art.17: diritto di riunione; art.18: diritto di associazione; art. 38 diritto all’assistenza sociale), l’art.<br />

32 tutela la salute come diritto dell’individuo. Il riconoscimento del diritto alla salute come diritto<br />

umano, che deve essere attribuito a prescindere dallo status di cittadino, comporta che la tutela<br />

debba essere estesa anche agli stranieri.<br />

Con riferimento alla tutela del diritto di salute degli stranieri, la Corte costituzionale ha avuto modo<br />

di precisare che tale garanzia va accordata qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che<br />

6


egolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato. Pertanto, tale diritto andrà accordato anche ad uno<br />

straniero presente irregolarmente nel nostro Paese.<br />

Tuttavia, se per un verso allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato<br />

sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana e quindi il “nucleo irriducibile” del<br />

diritto alla salute, d’altro canto la Corte costituzionale ha dichiarato legittimo che il legislatore<br />

preveda diverse modalità di esercizio dello stesso (Sent. n. 252 del 2001).<br />

In particolare, con il D.Lgs. n. 286 del 1998, i modi di esercizio del diritto alla salute sono<br />

differenziati a seconda della posizione del soggetto rispetto agli obblighi relativi all’ingresso e al<br />

soggiorno. L’art. 34 infatti prevede che lo straniero regolarmente soggiornante nello Stato ed i suoi<br />

familiari siano in linea di principio obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale, con<br />

piena eguaglianza di diritti e doveri, anche contributivi, coi cittadini italiani.<br />

L’art. 36 del citato decreto prevede la possibilità di ottenere uno specifico visto di ingresso ed un<br />

permesso di soggiorno a favore dello straniero che intende entrare in Italia allo scopo di ricevere<br />

cure mediche.<br />

Da ultimo, l’art. 35 disciplina il caso in cui lo straniero sia presente regolarmente nel territorio dello<br />

Stato ma non sia iscritto al Servizio sanitario nazionale: per gli stranieri presenti sul territorio<br />

nazionale ma non in regola con le norme sull’ingresso ed il soggiorno, la norma in esame dispone<br />

che sono “assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere<br />

urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i<br />

programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”; agli stessi<br />

sono poi, “in particolare”, garantiti la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della<br />

salute del minore, nonché le vaccinazioni e gli interventi di profilassi con particolare riguardo alle<br />

malattie infettive.<br />

Va, infine, rilevato che il comma 5 dello stesso art. 35, proprio allo scopo di tutelare il diritto alla<br />

salute dello straniero comunque presente nel territorio dello Stato, prevede che “l’accesso alle<br />

strutture sanitarie ….. non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in<br />

cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.<br />

In conclusione, la legge prevede un sistema articolato di assistenza sanitaria per gli stranieri, nel<br />

quale viene in ogni caso assicurato a tutti, quindi anche a coloro che sono entrati o soggiornano<br />

senza titolo legittimo sul territorio dello Stato, il “nucleo irriducibile” del diritto alla salute garantito<br />

dall’art. 32 Cost.: a tali soggetti sono infatti erogati non solo gli interventi di assoluta urgenza, ma<br />

tutte le cure necessarie, siano esse ambulatoriali o ospedaliere, comunque essenziali, anche<br />

continuative, per malattia e infortunio.<br />

7


Da ultimo, sempre al fine di garantire una piena tutela del diritto fondamentale allo salute per lo<br />

straniero, il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo<br />

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello<br />

straniero) ha previsto particolari modalità per evitare che, dalla situazione di irregolarità nel<br />

territorio dello Stato, derivi un ostacolo all’erogazione delle prestazioni terapeutiche di cui all’art.<br />

35, comma 3, anche mediante l’attribuzione a fini amministrativi di un apposito codice<br />

identificativo sanitario provvisorio.<br />

e) I trattamenti sanitari obbligatori<br />

Come si è avuto modo di precisare, il diritto alla salute garantito dall’art. 32 viene tutelato non solo<br />

quanto diritto soggettivo individuale, ma anche come interesse della collettività.<br />

Tale aspetto “collettivo” si evince dalla previsione del secondo comma dell’art. 32 che, nel<br />

prevedere i cosiddetti “trattamenti sanitari obbligatori”, così statuisce: “Nessuno può essere<br />

obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non<br />

può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.<br />

Da tale previsione si evince che, se per un verso il diritto alla salute non impone un obbligo di<br />

curarsi in quanto il bene salute è nella disponibilità di ogni persona, d’altro canto incombe<br />

sull’individuo il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute<br />

altrui.<br />

Pertanto, in casi eccezionali, la tutela della salute può essere sottratta alla disponibilità<br />

dell’individuo, al fine di garantire gli interessi essenziali della collettività ovvero la tutela della<br />

salute pubblica. Lo strumento che consente, quindi, di garantire l’interesse del singolo e di<br />

contemperarlo con l’interesse della collettività è rappresentato dai trattamenti sanitari obbligatori,<br />

quali, a titolo esemplificativo, i trattamenti relativi a malattie infettive e contagiose che richiedono<br />

accertamenti medici o vaccinazioni obbligatorie o il ricovero coatto di malati di mente.<br />

In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 32 Cost., l’art. 33 della legge n. 833<br />

del 23.12.1978, con riferimento agli accertamenti ed ai trattamenti sanitari obbligatori, ha previsto<br />

che: “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla<br />

presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti<br />

dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della<br />

Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per<br />

quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.<br />

8


Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco<br />

nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico….Gli accertamenti e i<br />

trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da<br />

iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità<br />

sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori,<br />

sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e<br />

comunità….”<br />

Proprio in quanto rappresentano un’eccezione rispetto al generale principio che rimette<br />

all’individuo la scelta se sottoporsi o meno a cure, i trattamenti sanitari obbligatori sono sottoposti<br />

ad un triplice limite.<br />

La Costituzione prevede infatti, dal punto di vista procedurale, che il trattamento sanitario non<br />

possa essere disposto dall’autorità amministrativa, ma debba essere previsto dalla legge: la garanzia<br />

di legge ovvero il fatto che la previsione del trattamento sia contenuto in un atto normativo<br />

approvato dal Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica si configura come lo<br />

strumento maggiormente garantista dei principi di generalità ed astrattezza.<br />

Una ulteriore garanzia è rappresentata dall’espressa previsione costituzionale che, in ogni caso, i<br />

trattamenti, che si configurano come misure indispensabili per assicurare la tutela della salute della<br />

collettività, trovano un limite non valicabile nel rispetto della dignità della persona “…che<br />

comprende anche il diritto alla riservatezza sul proprio stato di salute ed al mantenimento della<br />

vita lavorativa e di relazione compatibile con tale stato” (Sent. Corte cost. n. 218 del 1994). In<br />

quest'ambito, prosegue la Corte, il rispetto della persona esige l'efficace protezione della<br />

riservatezza, necessaria anche per contrastare il rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di<br />

relazione.<br />

Infine, dal punto di vista sostanziale, un trattamento sanitario può essere imposto solo nella<br />

previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute dell’individuo che vi è<br />

assoggettato. Come insegna la Corte costituzionale (Sent. 307 del 1990), “la legge impositiva di un<br />

trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il trattamento sia<br />

diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a<br />

preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute<br />

come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione<br />

dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma si<br />

desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso<br />

non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle<br />

9


sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni<br />

intervento sanitario, e pertanto tollerabili”.<br />

f) Il consenso informato<br />

Strettamente connessa al diritto alla salute è la tematica relativa al “consenso informato” 1 : il ruolo<br />

del sanitario è infatti quello di spiegare al paziente la sua condizione clinica e le diverse possibilità<br />

di diagnosi o di terapia per consentirgli di scegliere l’iter terapeutico che ritiene adatto. Lo scopo<br />

della richiesta del consenso informato è quindi quello di promuovere l’autonomia dell’individuo<br />

nell’ambito delle scelte sanitarie. 2<br />

L’informazione che il medico deve rendere al paziente deve riguardare la natura della malattia, le<br />

indicazioni e controindicazioni della prestazione sanitaria, i rischi ad essa legati, i risultati<br />

prevedibili, etc… Evidentemente, maggiore è il rischio di danno connesso ad un determinato<br />

trattamento sanitario, più completa dovrà essere l’informazione da rendere. 3<br />

Con riferimento all’obbligo che incombe sul medico di munirsi preventivamente del valido<br />

consenso del paziente o, nei casi di incapacità di quest’ultimo, dell’avente diritto, si registrano<br />

posizioni difformi in giurisprudenza. Secondo un orientamento, infatti, viene escluso che “ …<br />

dall’intervento effettuato in assenza di consenso o con un consenso prestato in modo invalido possa<br />

di norma farsi discendere la responsabilità del medico a titolo di lesioni volontarie ovvero, in caso<br />

di esito letale, a titolo di omicidio preterintenzionale, in quanto il sanitario si trova ad agire,<br />

magari erroneamente, ma pur sempre con una finalità curativa, che è concettualmente<br />

incompatibile con il dolo delle lesioni” (Cass. penale, Sez. IV, n. 37077 del 24.6.2008). Secondo un<br />

altro più rigoroso orientamento, invece, si è ritenuto che l’assenza di consenso del malato determini<br />

l’arbitrarietà del trattamento medico e la sua rilevanza penale: le ipotesi delittuose configurabili<br />

sono quelle di violenza privata (art. 610 c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza (art.<br />

1 Si può rinvenire il fondamento normativo del consenso informato non solo nell’art. 32 Cost, ma anche nell’art. 13<br />

Cost. secondo cui: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o<br />

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità<br />

giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.<br />

2 Tali principi sono stati affermati anche nella Convenzione di Oviedo adottata dal Consiglio d’Europa nel 1997: “Un<br />

intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso<br />

libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura<br />

dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente<br />

ritirare il proprio consenso” (art. 5).<br />

3 Con riferimento alla “qualità” dell’informazione, il documento sul consenso del Comitato Nazionale di Bioetica ha<br />

affermato: “L’informazione non deve essere soltanto una trasmissione di dati e notizie, ma deve indicare al paziente le<br />

alternative, terapeutiche e non, che siano possibili. Infatti, l’informazione è finalizzata … a porre un soggetto (il<br />

paziente) nella condizione di esercitare correttamente i suoi diritti e quindi di formarsi una volontà che sia<br />

effettivamente tale, in altri termini in condizione di scegliere”.<br />

10


613 c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.) e, in caso di trattamento chirurgico, lesione personale<br />

(art. 582 c.p.) (Cass. penale, Sez. IV, n. 1572 dell’11.07.2001).<br />

Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, il medico che “in assenza di necessità ed urgenza<br />

terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello<br />

meno cruento e comunque di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che<br />

solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, irrilevante essendo sotto<br />

il profilo psichico la finalità pur sempre curativa della sua condotta, sicché egli risponde del reato<br />

di omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni derivi la morte“ (Cass. Penale, Sez. IV, n. 5639<br />

del 21.4.1992).<br />

Da ultimo, con riferimento ai requisiti del consenso, si ritiene che, affinché si possa ritenere<br />

validamente espresso, è necessario che il consenso sia richiesto (ovvero ne va prospettata la<br />

necessità al paziente), personale (ovvero deve essere espresso dall’avente diritto), consapevole e<br />

completo (ovvero il paziente deve essere stato edotto in modo esauriente sulla prestazione), libero<br />

(non viziato da indebite interferenze psicologiche), manifesto e attuale (sempre revocabile).<br />

g) Il rifiuto a ricevere trattamenti sanitari<br />

Al di fuori dei casi in cui il trattamento sanitario sia obbligatorio, l’individuo rimane libero di<br />

autodeterminarsi in ordine alle cure, anche nell’ipotesi in cui il rifiuto delle cure implichi una<br />

rinunzia alla vita: tutti i trattamenti sanitari sono volontari e richiedono il libero consenso del<br />

malato.<br />

Infatti, a fronte dell’affermazione del diritto alla salute, non è normativamente previsto “un dovere<br />

di vivere”, né tantomeno un trattamento obbligatorio nel caso in cui il rifiuto dell’individuo alle<br />

cure ne possa provocare la morte.<br />

Da ciò ne discende che l’individuo può rifiutare trattamenti medici e la sua consapevole volontà<br />

deve essere rispettata anche quando il rifiuto riguardi terapie “salva-vita”.<br />

Sebbene, dunque, il personale sanitario sia investito dell’obbligo di attivarsi al fine di garantire la<br />

vita e la salute del paziente, d’altro canto tale obbligo trova un limite nella cosciente, libera ed<br />

informata opposizione del malato.<br />

Con riferimento al caso di rifiuto di un paziente di ricevere cure, la Corte costituzionale ha<br />

osservato che il diritto a non subire trattamenti medici non voluti è un diritto inviolabile, rientrando<br />

“tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo, non diversamente dal<br />

contiguo e connesso diritto alla vita ed alla integrità fisica, con il quale concorre a creare la<br />

matrice prima di ogni altro diritto costituzionale protetto della persona” (Sent. n. 238 del 1996).<br />

11


Occorre, a questo punto, precisare che, in talune circostanze ovvero in caso di stato di necessità 4 , il<br />

medico è legittimato ad agire senza il consenso della persona assistita. Tuttavia, il medico non può<br />

mai agire contro la volontà consapevole ed esplicita del paziente. Qualora, infatti, al momento<br />

dell’intervento, il paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà, saranno prese in<br />

considerazione le volontà espresse precedentemente, in relazione all’intervento stesso: pertanto, se<br />

un soggetto maggiorenne e capace aveva esplicitato il proprio dissenso ad un trattamento sanitario,<br />

il medico non potrà agire contro la sua volontà. Sul punto, sono chiare le previsioni contenute nella<br />

Convenzione di Oviedo summenzionata: l’art. 8 prevede infatti che: “Allorquando in ragione di<br />

una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può essere ottenuto, si potrà procedere<br />

immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute della<br />

persona interessata”. E l’art. 9, con riferimento ai desideri precedentemente espressi, precisa che: “<br />

I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente<br />

che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in<br />

considerazione”.<br />

Maggiori difficoltà si riscontrano nel caso in cui il soggetto che deve essere sottoposto ad una<br />

trattamento medico sia un minore: in caso di rifiuto da parte dei genitori (ad esempio, il problema<br />

del rifiuto al consenso alla trasfusione di sangue si pone per i Testimoni di Geova), i parenti o il<br />

P.M. hanno la facoltà di adire il Tribunale per i Minorenni, il quale potrebbe, se ritiene la condotta<br />

dei genitori pregiudizievole nei confronti dei figli, adottare i provvedimenti necessari ex art. 333<br />

c.c. o, come extrema ratio, dichiarare la decadenza dalla patria potestà, ex art. 330 c.c.. Nel caso in<br />

cui la trasfusione si rivelasse necessaria e di assoluta urgenza (stato di necessità), il medico può,<br />

invece, intervenire anche in caso di rifiuto da parte dei genitori.<br />

Con riferimento alla facoltà di prestare il proprio consenso, al minore sono equiparati i soggetti<br />

privi o con ridotta capacità: pertanto, la volontà dell’interdetto e dell’amministrato saranno espresse<br />

rispettivamente dal tutore e dell’amministratore di sostegno. Viceversa, l’inabilitato può esprimere<br />

direttamente la propria volontà.<br />

4 L’art 54 del codice penale (stato di necessità) così statuisce: “Non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi<br />

stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui<br />

non volontariamente causato, ne’ altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.<br />

12


IL DANNO ALLA SALUTE<br />

Avv. Francesca Chiarelli<br />

Fondamento normativo<br />

L’obbligo di risarcimento del danno alla salute trova un suo fondamento costituzionale nell’art. 32<br />

che tutela la salute come un diritto fondamentale dell’individuo. Pertanto, la lesione alla salute<br />

rappresenta una lesione di un diritto fondamentale: il risarcimento del danno costituisce lo<br />

strumento di tutela approntato dall’ordinamento in caso di lesioni di diritti riconosciuti come<br />

fondamentali.<br />

Ai fini della risarcibilità del danno, il codice civile del 1942 ha previsto, all’art. 2043, il generale<br />

obbligo per chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, con dolo o colpa, di risarcire il danno.<br />

Inoltre si stabilisce all’art. 2059 c.c. che il danno non patrimoniale fosse risarcibile soltanto nei casi<br />

previsti dalla legge, ovvero in caso di reato.<br />

Pertanto, sotto un profilo normativo, si può concludere ritenendo che il danno alla salute è<br />

risarcibile in virtù del combinato disposto dell’art. 32 Cost. che tutela il diritto alla salute e dell’art.<br />

2043 c.c. che regola la responsabilità da fatto illecito.<br />

Evoluzione giurisprudenziale<br />

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha mutato il proprio orientamento in merito ai criteri da<br />

utilizzare per valutare la risarcibilità del danno.<br />

Fino agli anni Settanta, infatti, quello che veniva preso in considerazione, era il “valore economico”<br />

della persona, ovvero la capacità di produrre reddito: si riteneva, pertanto, che una lesione alla<br />

salute fosse risarcibile solo nella misura in cui produceva una riduzione della capacità di produrre<br />

reddito e quindi un danno pecuniario.<br />

Tale criterio ovviamente prestava il fianco a numerose critiche sia perché il danno veniva<br />

commisurato al reddito del danneggiato (quindi se il reddito era elevato anche il risarcimento era<br />

consistente) sia in quanto rendeva difficoltoso il ristoro del danno subito da un soggetto che non<br />

svolgeva attività di lavoro (casalinga, minore, disoccupato, pensionato) o nelle ipotesi in cui la<br />

lesione si era verificata ma non aveva inciso sulla capacità del soggetto di produrre ricchezza.<br />

Tale sistema di liquidazione del danno alla salute non consentiva quindi un risarcimento della<br />

lesione alla salute in quanto tale, ma solo in caso di pregiudizio patrimoniale (sotto forma di<br />

riduzione della capacità lavorativa del soggetto): pertanto, il parametro di base per la liquidazione<br />

13


del danno era il reddito del danneggiato ed, in caso di assenza del reddito (ad esempio perché il<br />

danneggiato era disoccupato, pensionato o minore), si presumeva che la lesione fisica avesse<br />

comunque arrecato un danno patrimoniale, compromettendo la capacità lavorativa generica del<br />

soggetto.<br />

Successivamente, a partire dalla nota sentenza del Tribunale di Genova del 25.05.1974 5 , si è andato<br />

affermando un diverso orientamento che ha sostituito al concetto di “valore economico” della<br />

persona quello di “validità” dell’individuo e, poi, di benessere. In particolare, si è andato<br />

affermando il principio in base al quale il danno alla salute sia risarcibile a prescindere dalla<br />

capacità della persona di produrre reddito: il danno patrimoniale causato dalla soppressione o dalla<br />

contrazione del reddito è infatti solo eventuale, mentre in presenza di una lesione alla salute sarà<br />

sempre presente un danno biologico.<br />

Ovviamente, la giurisprudenza al fine di evitare un’illegittima estensione dell’ambito di risarcibilità<br />

aveva affermato che non ogni menomazione rappresenta un danno risarcibile, ma solo quelle lesioni<br />

che incidono negativamente sul complessivo benessere fisico e psichico del soggetto.<br />

Il nuovo orientamento ha quindi consentito di ricostruire il danno alla salute come danno ingiusto<br />

ex art. 2043 c.c., consistente nella violazione de bene salute, tutelato dall’ art.32 Cost.: a tale nuovo<br />

modello risarcitorio ha aderito, con qualche anno di ritardo rispetto alle pronunce dei giudici di<br />

merito, anche la Corte di Cassazione, che nel 1981 ha affermato: “Il principio al quale ci si deve<br />

attenere è quello per cui il danno c.d. biologico deve essere considerato risarcibile ancorché non<br />

incidente sulla capacità di produrre reddito, ed anzi indipendentemente da quest’ultima, le cui<br />

menomazioni vanno indipendentemente risarcite”. 6<br />

La nozione di danno biologico<br />

Il danno biologico, secondo la definizione che ne viene data dal D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000<br />

(Disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è<br />

qualificabile come una “lesione dell’integrità psico-fisica del soggetto, suscettibile di valutazione<br />

medico-legale della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in<br />

misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.<br />

5 Un’altra importante pronuncia sul punto è quella del Tribunale di Pisa del 10.03.1979 che ha affermato come “non si<br />

possa negare nel nostro ordinamento il progressivo affermarsi di un principio generale di risarcibilità dei danni alla<br />

salute considerati in quanto tali poiché una corretta interprestazione dell’art. 32 co I della costituzione…e gli sviluppi<br />

dottrinari e giurisprudenziali più recenti sottolineano la immediata operatività della norma costituzionale nell’ambito<br />

dei rapporti interprivati ed il riconoscimento del diritto alla salute come un diritto soggettivo che spetta a ciascun<br />

individuo”.<br />

6 Cfr. Sentenza Cass. Civ., Sez. III, n. 3675 del 6.06.1981.<br />

14


Pertanto, i caratteri del danno biologico possono essere così riassunti:<br />

a) è un danno a fondamento medico legale in quanto presuppone la sussistenza di una lesione<br />

fisica o psichica, accertabile clinicamente;<br />

b) è un danno onnicomprensivo: nella liquidazione si tiene conto di tutte le ripercussioni<br />

sfavorevoli che la lesione ha avuto sul soggetto (è comprensiva quindi del danno estetico,<br />

del danno sessuale, del danno da vita di relazione, del danno psichico, …). Infatti, se si<br />

accettasse l’ipotesi di un’autonomia risarcitoria delle singole voci di danno, vi sarebbe il<br />

rischio di una duplicazione risarcitoria;<br />

c) è un danno aredittuale, in quanto viene risarcito a prescindere dalle conseguenze<br />

patrimoniali che le lesioni possono aver prodotto;<br />

d) è un danno risarcito con criterio egualitario in base a parametri comuni per la generalità dei<br />

cittadini.<br />

Dalla definizione di danno biologico, nonché dall’applicazione che ne ha dato la giurisprudenza, si<br />

evince come l’aspetto che viene messo maggiormente in evidenza sia quello dinamico ovvero le<br />

conseguenze negative della menomazione sulla vita quotidiana del danneggiato: a tal fine assumono<br />

una sempre maggiore rilevanza la dimensione “pubblica”, sociale dell’individuo e la rete di<br />

relazioni nella quale la persona opera e si realizza. Ciò spiega perché all’interno della categoria del<br />

danno biologico siano confluite vecchie configurazioni del danno, quali il danno alla vita da<br />

relazione o il danno estetico, che, per alcuni anni, sono stati risarciti in via autonoma.<br />

a) Il Danno alla vita di relazione<br />

Il danno alla vita da relazione comprende tutte le attività non lavorative nelle quali si afferma e si<br />

espande la personalità dell’individuo nel mondo esterno.<br />

Tale categoria di danno è stata configurata dalla giurisprudenza già all’inizio del 1900, al fine di<br />

aggirare la limitazione risarcitoria del danno alla salute solo in caso di danno patrimoniale. Il caso<br />

di specie si riferiva ad una nobildonna torinese che aveva riportato una frattura deturpante della<br />

clavicola. Atteso che la vittima era una benestante che non svolgeva alcuna attività lavorativa,<br />

secondo i principi vigenti all’epoca, non era dovuto alcun risarcimento. Tuttavia, il Tribunale di<br />

Torino 7 accolse la richiesta risarcitoria della donna, “ritenendo che l’alterazione estetica della<br />

spalla, che impedisce il decolletè e quindi la partecipazione ai balli, feste di una signora di elevato<br />

grado sociale, è indennizzabile sotto il riflesso della menomata vita di relazione”.<br />

7 Trib. Torino, sentenza dell’11.12.1934<br />

15


Tuttavia, dal momento in cui il danno alla salute è stato risarcito a prescindere dalla diminuzione<br />

patrimoniale della vittima, il danno alla vita da relazione è stato considerato un pregiudizio<br />

assorbito all’interno della categoria del danno biologico.<br />

b) Il danno alla capacità sessuale<br />

Il danno alla vita sessuale di un soggetto si configura come una lesione della salute che riduca o<br />

precluda le normali funzioni sessuali del danneggiato. Le ripercussioni negative sullo stato di salute<br />

del danneggiato variano a seconda del tipo di menomazione sessuale, la quale può interessare la<br />

capacità coeundi, la capacità generandi o entrambe.<br />

Da un punto di vista generale, il danno alla capacità sessuale si può distinguere in tre diversi tipi di<br />

lesione: la lesione o interruzione della vita sessuale causati da una disfunzione anatomo-patologica<br />

degli organi sessuali; una lesione organica senza conseguenze sulla vita sessuale (si pensi ai casi i<br />

cui il soggetto che subisce una lesione non ha una vita sessuale perché troppo giovane, troppo<br />

anziano, perché già affetto da impotenza: in tal caso il danno alla vita sessuale è rappresentato dalla<br />

lesione della capacità, della potenzialità sessuale); lesione della vita sessuale causata dal danno alla<br />

vita sessuale del coniuge o del convivente.<br />

Il danno alla vita sessuale rappresenta dunque un danno biologico e, pertanto, il giudice ne dovrà<br />

tenere conto all’atto della liquidazione del danno biologico.<br />

c) Il danno estetico<br />

Per danno estetico, si intendono le alterazioni della fisionomia e delle proporzioni armoniche che<br />

vanno ad incidere non su un organo o su una funzione, bensì sull’aspetto esteriore.<br />

Come per il danno da vita da relazione, anche la categoria del danno estetico è nata per ovviare alle<br />

“storture” causate dalla teoria della risarcibilità della lesione della salute solo in caso di riduzione<br />

della capacità di lavoro. Risultava infatti particolarmente difficoltoso, per un tribunale, negare<br />

l’esistenza di un danno in presenza di una cicatrice sul volto, visibile e di grandi dimensioni.<br />

Pertanto, la giurisprudenza ha ritenuto che lo sfregio estetico, rendendo più difficile le relazioni<br />

interpersonali, può incidere anche sulla capacità del soggetto leso di fare carriera e, quindi, di<br />

incrementare i propri guadagni.<br />

Con l’affermarsi della nozione di danno biologico, il danno estetico è stato ricondotto all’interno<br />

della nuova nozione: un pregiudizio estetico costituisce, infatti, una lesione alla salute.<br />

Soltanto nell’ipotesi in cui la compromissione dell’integrità fisiognomica possa comportare la<br />

perdita di opportunità lavorativa (si pensi ad esempio ai casi della cicatrice visibile o della zoppia<br />

16


per un attore o una modella, in cui la bellezza diviene “uno strumento di lavoro”), al risarcimento<br />

del danno alla salute si aggiungerà, se provato, il danno patrimoniale conseguente alla perdita del<br />

reddito.<br />

Il risarcimento della lesione dell’aspetto esteriore spetta a prescindere dalla bellezza del<br />

danneggiato prima dell’infortunio: sarebbe infatti iniquo negare o ridurre l’ammontare del<br />

risarcimento sul presupposto che il danneggiato non fosse di aspetto particolarmente gradevole!<br />

Particolari fattispecie di danno alla salute<br />

a) Il danno da nascita indesiderata<br />

Tale fattispecie ricomprende l’ipotesi in cui la nascita del figlio avviene contro la volontà del<br />

genitore, come nell’ipotesi di insuccesso di un intervento abortivo o quando la nascita avviene oltre<br />

la volontà del genitore, come nell’ipotesi di omessa informazione circa le malformazione del feto.<br />

Nel primo caso viene leso il diritto del genitore a non avere figli, mente nel secondo caso il diritto<br />

del genitore di interrompere la gravidanza.<br />

Il danno risulta risarcibile per entrambi i genitori, mentre la “nascita indesiderata” non può essere<br />

risarcita come danno in favore della persona nata con malformazioni.<br />

b) Il danno da procurato aborto<br />

Tale fattispecie ricorre quando il fatto illecito del terzo provochi ad una donna in stato di gravidanza<br />

la forzosa interruzione della stessa.<br />

La liquidazione del danno, in favore sia della madre che del padre del concepito, sarà determinata in<br />

via equitativa dal giudice, che terrà conto sia della sofferenza patita sia della perduta possibilità di<br />

programmare ed attuare lo sviluppo della propria famiglia.<br />

c) Danno subito nell’ambiente di lavoro<br />

Il lavoratore può subire, nello svolgimento della propria prestazione, lesioni di varia natura e varia<br />

entità nella dignità o nella professionalità. Ad esempio, alcune fattispecie di danno che, se accertate,<br />

hanno dato diritto in favore del lavoratore al risarcimento sono il demansionamento ovvero<br />

l’illegittima assegnazione del lavoratore a mansioni diverse ed inferiori rispetto a quelle per le quali<br />

era stato assunto (in tal caso, accanto al danno patrimoniale, che potrebbe sorgere in quanto<br />

l’allontanamento dalle mansioni che gli spettano può comportare un arretramento rispetto ai<br />

colleghi ed una obsolescenza delle sue competenze, potrebbe verificarsi anche un danno alla salute);<br />

il danno da molestie sessuali; il danno da riposo o ferie non godute; il danno da licenziamento<br />

illegittimo; il danno da mobbing;…).<br />

17


d) Il danno da fumo<br />

Tale fattispecie ricomprende il danno alla salute causato dall’uso eccessivo di sigarette o altri<br />

prodotti consimili. Sul punto, si registrano diffuse condanne del datore di lavoro per il danno alla<br />

salute patito dal lavoratore costretto a lavorare in un ambiente in cui veniva tollerato il fumo di<br />

sigaretta.<br />

Danno esistenziale<br />

La categoria del danno esistenziale si è affermata, per la prima volta, nella giurisprudenza degli anni<br />

novanta: con tale termine si faceva riferimento, in modo del tutto generico, all’alterazione della vita<br />

di relazione, patita dai genitori di un bimbo nato con gravissime patologie, in conseguenza di un<br />

errore medico. La ragione dell’ “invenzione” di tale categoria di danno è rappresentata dal fatto che<br />

il danno morale poteva essere liquidato ex art. 2059 c.c. soltanto nei casi espressamente previsti<br />

dalla legge (ovvero nelle ipotesi di reato).<br />

Successivamente, in particolare negli ultimi quindici anni, all’intero della categoria del danno<br />

esistenziale sono state fatte rientrare le fattispecie più disparate: ad esempio, nel liquidare il danno<br />

patito per la morte di un congiunto, in aggiunta al danno biologico e morale, il Giudice ha<br />

espressamente precisato il proprio intento di elevare il quantum del risarcimento (“…Anche se non<br />

si volesse riconoscere la figura del danno esistenziale, il risultato pratico di liquidazione del danno<br />

alla persona con riguardo alle parti attrici non differirebbe: ciò in quanto data la gravità delle<br />

lesioni di cui si discute, le indubbie ripercussioni negative nella sfera esistenziale del soggetto,<br />

dovrebbero comunque trovare la loro valutazione” 8 ).<br />

In altri casi, il danno esistenziale è stato riconosciuto nel pregiudizio patito dal lavoratore in casi di<br />

illegittimo licenziamento, illegittimo demansionamento o mobbing o ancora in favore della<br />

lavoratrice per il mancato godimento dell’indennità di maternità.<br />

Infine, in altre fattispecie, è stato riconosciuto il danno esistenziale come forma di ristoro per<br />

semplici situazioni di disagio, fastidio o contrattempo che si incontrano nel vivere quotidiano (ad<br />

esempio, in favore del passeggero in caso di ritardo dell’aereo, dell’abbonato di un canale televisivo<br />

a pagamento per il mancato funzionamento dell’impianto, a carico della pubblica amministrazione<br />

per non aver eliminato le barriere architettoniche, impedendo l’accesso ai propri uffici da parte di<br />

un disabile ed, addirittura, in favore di un tifoso in danno alla federazione sportiva per avere<br />

illegittimamente retrocesso di serie la squadra del cuore).<br />

8 Trib. Firenze, 30.09.2007<br />

18


A partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972 dell’11.11.2008, il danno<br />

esistenziale non è più risarcibile; secondo la Suprema Corte, infatti, il risarcimento del danno non<br />

patrimoniale è ammissibile nei soli casi previsti dalla legge (ovvero in conseguenza di ipotesi di<br />

reato) o in caso di lesioni di specifici diritti inviolabili della persona. Pertanto, la Corte così<br />

conclude: “..di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere”.<br />

Liquidazione del danno biologico<br />

Come già precisato, nella liquidazione del danno biologico il Giudice dovrà ricomprendervi le altre<br />

voci (danno alla vita da reazione, danno estetico, danno alla vita sessuale, …) che un tempo erano<br />

valutate e risarcite in via autonoma.<br />

Il metodo di liquidazione del danno biologico oggi utilizzato dai Tribunali si fonda su un sistema<br />

tabellare. Vengono stabiliti, in sede giudiziale, di norma da un consulente tecnico nominato dal<br />

Giudice, i punti di invalidità derivati dalla lesione subita, a seguito di visita medico legale a cui<br />

viene sottoposto il danneggiato.<br />

Ad ogni punto di invalidità viene attribuito un valore monetario crescente, originariamente fissato<br />

dalla legge ed aggiornato annualmente con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Le<br />

oscillazioni dell’importo dipendono da due diversi parametri ovvero la percentuale di invalidità che<br />

fa aumentare il valore punto e l’età del danneggiato che lo fa decrescere in proporzione<br />

all’anzianità.<br />

Oltre al danno biologico (invalidità permanente), spesso il danneggiato subisce un’invalidità<br />

temporanea che si identifica con il periodo di tempo in cui le ordinarie attività dell’esistenza del<br />

leso sono state impedite in tutto (invalidità assoluta) o in parte (invalidità parziale, che può avere<br />

una diversa intensità). In caso di accertamento dell’invalidità temporanea, la liquidazione avverrà<br />

attraverso un calcolo matematico (ovvero moltiplicando i giorni di invalidità assoluta per un certo<br />

importo ed i giorni di invalidità parziale, per un altro importo, evidentemente minore).<br />

Da ultimo, si rileva che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, deve essere esercitato<br />

entro il termine di cinque anni e, nel caso in cui il danno derivi dalla circolazione dei veicoli, il<br />

termine prescrizionale si riduce a due anni.<br />

Nel caso in cui il fatto illecito che ha causato il danno alla salute costituisca un reato, il termine<br />

previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato di applica anche al diritto al risarcimento del<br />

danno.<br />

Il termine decorre da quando si è verificato l’evento dannoso, mentre nel caso di invalidità<br />

permanente dal momento in cui è cessata l’invalidità temporanea.<br />

19


Danno patrimoniale<br />

Oltre al danno biologico, una lesione del diritto alla salute può determinare un danno di natura<br />

patrimoniale. Tale voce (eventuale) di danno fa riferimento alla capacità lucrativa del soggetto leso<br />

ovvero alla sua capacità di produrre reddito. Il danno patrimoniale può essere distinto in:<br />

- danno emergente, rappresentato dalla perdita economica sofferta dal danneggiato. Va a<br />

ricomprendere ogni diminuzione patrimoniale determinata dalla lesione subita (ad esempio,<br />

le spese occorse per le cure mediche);<br />

- lucro cessante, ovvero la riduzione o la perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Il<br />

danno da lucro cessante è una conseguenza della riduzione dell’integrità: l’invalidità può<br />

infatti ripercuotersi sulla capacità del soggetto di svolgere l’attività lavorativa già esercitata<br />

in precedenza e, quindi, una riduzione della capacità di guadagno.<br />

Danno morale<br />

Accanto al danno biologico ed al danno di natura patrimoniale, l’ordinamento prevede all’art. 2059<br />

c.c. il risarcimento del danno morale subito. Il danno morale consiste nella sofferenza, nel dolore e<br />

nel turbamento d’animo patiti dalla vittima a causa del danno.<br />

Con un’importante pronuncia delle Sezioni Unite 9 , la Cassazione ha chiarito che il danno non<br />

patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. è una categoria comprensiva di qualsiasi pregiudizio alla<br />

persona che non sia suscettibile di valutazione economica; se il fatto illecito ha causato una lesione<br />

dell’integrità psico-fisica, ne discende il diritto della vittima al risarcimento integrale delle<br />

conseguenze non patrimoniali che ne sono derivate; tra le conseguenze risarcibili rientrano anche il<br />

dolore ed il turbamento causati dalla lesione, che potranno essere sia permanenti che transitori.<br />

Accertata dunque la risarcibilità del danno morale (ovviamente nel caso in cui la parte offesa ne dia<br />

prova), il problema che si è posto è di individuare un criterio ai fini della liquidazione, attesa la<br />

difficoltà di attribuire un valore monetario alla sofferenza morale. Il criterio utilizzato in prevalenza<br />

dalla giurisprudenza ai fini della liquidazione del danno morale è quello della “frazione” del danno<br />

biologico: il danno morale viene liquidato in misura corrispondente ad una quota (di solito, da un<br />

quarto alla metà, deciso in via equitativa dal giudice) dell’importo liquidato a titolo di risarcimento<br />

del danno biologico. Tale criterio di liquidazione presenta diversi vantaggi, in quanto era di facile e<br />

pronta applicazione e garantiva una certa uniformità di trattamento. Tuttavia, da un punto di vista<br />

prettamente giuridico, la liquidazione della sofferenza morale in misura pari ad una frazione del<br />

9 Cass.civ., Sez. Unite, n. 26972 dell’11.11.2008.<br />

20


danno biologico presupponeva che a postumi di pari grado corrispondessero sempre sofferenze di<br />

pari grado.<br />

Da ultimo, con riferimento alla risarcibilità del danno morale, la Cassazione ha riconosciuto la<br />

risarcibilità del pregiudizio patito da un congiunto nel vedere sofferente un proprio caro. Secondo la<br />

Suprema Corte 10 , infatti, vedere un proprio caro menomato e sofferente costituisce per qualsiasi<br />

persona di normale sensibilità fonte di grave afflizione. Tale sofferenza costituisce un danno<br />

immediato e diretto, perciò risarcibile.<br />

10 Cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n. 9556 dell’1.07.2002.<br />

21


I CONCETTI DI SALUTE GENERALE E MENTALE<br />

Dott.ssa Lucia Taddei<br />

Parlando della componente prettamente somatica o corporea si può affermare che ciò che si<br />

desidera è una lunga vita, capacità di riproduzione, capacità di rendimento, forza, poca esauribilità,<br />

assenza di dolori, uno stato nel quale si senta sempre il meno possibile del corpo, a prescindere da<br />

un sentimento piacevole di esistere. Tutto ciò è desiderato con tanta comune naturalezza che il<br />

concetto di malattia nel corporeo, ha una notevole costanza. Il lavoro del medico consiste nel<br />

constatare che cosa si rileva in uno stato e in un evento, entrambi determinati e concreti, da cosa<br />

dipendano, quale sia il loro decorso ulteriore, che cosa agisce su essi. Invece di un concetto di<br />

malattia generale, che è un semplice concetto di valore, egli crea una quantità di concetti di essere e<br />

di eventi (per es. lesioni, infezioni, tumori, mancanza o aumento di secrezioni endocrine, etc.). La<br />

malattia è intesa come un qualcosa di dannoso, di indesiderabile, di scadente. Per trovare un<br />

concetto empirico di ciò che è malattia si può utilizzare “il concetto del termine medio”: ciò che è<br />

proprio della maggioranza, che è comune, è sano. Ciò che è raro, ciò che differisce, che è al di là di<br />

una certa misura, è malato. L’individuo si “sente male”, “sa” la propria malattia e “prende<br />

posizione” verso di essa. Il sentirsi male sta in un circolo più ampio in coincidenza con un reperto<br />

oggettivo somatico: Che in ciò ci sia una presa di posizione del malato, che ci sia un salto dalla<br />

semplice osservazione di qualche disturbo, che considera indifferente, al giudizio “io sono malato”,<br />

e che questo giudizio a sua volta si riferisca a particolari mancanze locali della salute in generale,<br />

oppure possa essere l’espressione di una coscienza della malattia in generale, questi sono fatti<br />

importanti per la storia della vita, Solo i casi “limite” portano al conflitto: o il reperto senza<br />

“coscienza” oppure senza coscienza adeguata “della malattia” (per esempio carcinoma gastrico<br />

iniziale) nel qual caso solo con la cooperazione del giudizio medico, il malato può giungere alla<br />

visione medica, senza averne ragione sufficiente nel sentimento, nello stato generale e nelle proprie<br />

percezioni. Oppure il “il senso di malattia senza reperto” e allora dal medico arrivano perso ne che<br />

si sentono gravemente malate; il medico non trova nulla e le invia al n neurologo o allo psichiatra.<br />

In tutti questi casi limite, nei quali il medico somatico, trova che non vi sia coincidenza fra tipo e<br />

grado del reperto e tipo e grado del senso di malattia, il problema di giungere ad adeguarsi alla<br />

coscienza di malattia in teoria, è risolvibile mediante la cooperazione del giudizio medico. In modo<br />

completamente diverso e veramente problematico stanno le cose nelle malattie mentali. O manca un<br />

reperto somatico, oppure la inadeguatezza della presa di posizione fa parte della natura della<br />

malattia, oppure perfino la volontà di essere malati crea sintomi specifici. Anche nei confronti della<br />

22


vita psichica si può pensare al termine medio. Ma nel campo psichico la media non si conosce<br />

effettivamente. Quando si deve giudicare se vi sia qualcosa di malato, nel campo psichico<br />

effettivamente si parte dalla media meno che nel campo somatico. Ma quando si formulano i<br />

concetti di “norma”, si tiene conto oltre che dell’ambiente biologico della conservazione della vita e<br />

della specie, della libertà dal dolore anche dell’utilità sociale (utilità, la capacità di adattamento,<br />

l’inseribilità); della attitudine alla felicità ed alla soddisfazione; dell’uniformità della personalità,<br />

del completo sviluppo di tutte le disposizioni, tendenze ed istinti umani in gradazione armonica. La<br />

multiformità di tali concetti di valore portò che il limite di ciò che era considerato come<br />

“psichicamente malato” subì oscillazioni molto più ampie del limite del patologico corporeo.<br />

L’impiego del concetto di malattia nello psichico in generale èn mancato per molto più tempo di<br />

quello relativo al corpo. Si considerarono malati dapprima solo gli idioti ed i pazzi furiosi, poi<br />

anche i melanconici, e solo nel corso degli ultimi secoli si estese il cerchio sempre di più<br />

decisamente nell’ambito dell’utilità sociale. Questo punto di vista esteriore unito a quello della<br />

sicurezza della società nei confronti delle tendenze asociali degli individui, sono decisivi per la<br />

delimitazione del patologico. Sotto il concetto di “malato” si trovano così riunite realtà psichiche<br />

eterogenee.<br />

La salute mentale, attualmente, corrisponde alla condizione di benessere in cui ci si trova quando si<br />

raggiunge un equilibrio personale soddisfacente. Ciò significa che essa è determinata da numerosi e<br />

diversi fattori:<br />

- concreti e reali come le condizioni economiche, abitative, scolastiche, lavorative;<br />

- relazionali, in particolare legati alla famiglia;<br />

- sociali, come le amicizie, il gruppo dei pari, l’uso del tempo libero;<br />

- personali, come la serenità, l’equilibrio interiore, l’accettazione di sé e delle proprie sensazioni ed<br />

emozioni.<br />

La salute mentale è quindi una condizione soggettiva, che non è uguale e non è sempre la stessa per<br />

tutti, ma cambia in conseguenza delle vicende di vita di ciascuno di noi. Anche il disagio mentale<br />

può essere considerato parte integrante della vita di ciascuno di noi e viene oggi definito come una<br />

condizione che porta la persona, che ne è affetta, a relazionarsi con il mondo esterno con perdita<br />

dell’autonomia personale e adottando dei modelli comportamentali che non sono condivisi dalla<br />

società. Il soggetto perde quelle capacità di svolgere in modo adeguato tutte quelle attività che<br />

fanno parte del quotidiano. Il disagio mentale è la condizione in cui si avverte uno stato di<br />

sofferenza che può avere diversi nomi: paura, perdita di fiducia in sé e negli altri, incapacità di<br />

amare e lavorare, tristezza, frustrazione, aggressività, solitudine. Quando lo stato di sofferenza è<br />

23


intenso e prolungato nel tempo può determinare condizioni di disagio o vera e propria malattia, con<br />

sintomi psichiatrici specifici. A tale scopo l’Igiene Mentale è una disciplina che tende a creare le<br />

condizioni più appropriate per la realizzazione dell’equilibrio tra l’essere umano e il suo ambiente.<br />

1.1 Evoluzione del concetto di malattia mentale<br />

Per comprendere come nella storia il concetto della malattia mentale si sia evoluto fino ad arrivare<br />

ai giorni nostri, in cui si parla si salute mentale, è utile ripercorrere le tappe più importanti. Nella<br />

storia passata la patologia mentale ha subito alti e bassi: agli albori della civiltà umana, la follia<br />

venne interpretata, nelle varie culture e società che si sono succedute nel tempo, come una presenza<br />

divina o demoniaca. In particolare nel Medioevo, a causa della diffusa credenza che si credeva<br />

legasse le manifestazioni di pazzia all’impossessamento del corpo da parte di spiriti malvagi,<br />

demoni o all’intervento di maghi e streghe, i malati psichici non erano considerati bisognosi di cure<br />

e assistenza ma andavano puniti. Venivano sottoposti prima a torture, allo scopo di far uscire il<br />

demonio dal corpo di cui si era impossessato, per poi essere portati al rogo. E’ celebre a tale<br />

proposito il Codice degli Inquisitori, che seminò il terrore, “per la gloria della Chiesa e a confusione<br />

degli eretici e del demonio”. Verso la metà del 500, la Chiesa doveva recuperare la sua immagine e<br />

il suo potere, ragione per cui diventa il centro dell’assistenza, fondando asili e ricoveri. Viene<br />

emanata una bolla papale, nella quale, il concetto di carità cristiana e d’amore verso il prossimo e<br />

soprattutto per chi ha perso l’uso della ragione costituisce il codice comportamentale dell’assistenza<br />

e cura per gli infermi. A partire dal 1600, si ha una mutazione di tendenza e vengono promosse<br />

regole che mirano alla contenzione e alla segregazione dei soggetti affetti da malattia mentale, in<br />

luoghi lontani dal vivere comune. Gli interventi non sono indirizzati alla cura ma solo alla custodia<br />

dei soggetti, tanto che gli strumenti che facevano parte dell’assistenza erano catene, bastoni e<br />

punizioni varie allo scopo di sedare i più agitati. Per tutto il 1700 l’assistenza ai malati è ancora<br />

orientata alla custodia anche se si comincia a delinearsi una nuova concezione della follia: si inizia a<br />

delineare una distinzione tra il soggetto affetto da malattia mentale e il criminale. Occorrerà<br />

attendere ancora molti anni prima che si affronti in modo più sistematico questo aspetto, ed avverrà<br />

alcuni anni dopo l’Unità d’Italia, nel 1904 con la prima legge.<br />

2. LEGISLAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE<br />

2.1 Legge 36/1904 e 615/1909<br />

La legge 36 del 14 febbraio 1904 definiva le “disposizioni sui manicomi e sugli alienati”, fu<br />

integrata dalla legge 615 del 16 agosto 1909 riguardante il regolamento del manicomio. Queste<br />

24


leggi permettevano forme di segregazione che non riguardavano soltanto i soggetti con disturbi<br />

mentali, ma annoveravano tra di essi anche handicappati psicofisici e sensoriali, anziani e non<br />

autosufficienti. I degenti di questi istituti venivano privati dei diritti civili e politici (diritto di voto),<br />

coloro che vi erano internati, praticamente a vita, avevano cure limitatissime. Nella metà del 1900.,<br />

con la teoria psicoanalitica di Sigmund Freud e la scoperta degli psicofarmaci, si crearono le<br />

condizioni per un passo avanti nella cura dei soggetti psichiatrici. Questi due elementi<br />

rappresentarono un’alternativa alle vecchie cure repressive e di custodia. Anche il riconoscimento<br />

dell’influenza della società nell’evoluzione dei disturbi psichici, contribuì alla nascita della moderna<br />

psichiatria. Mezzo secolo più tardi venne abrogata la vecchia norma (1904/36).<br />

2.2 Legge n.431 del 18 marzo 1968<br />

Con questa legge, a indicazione dell’evoluzione del concetto di salute anche in tema psichiatrico,<br />

cambia la denominazione da manicomio a ospedale psichiatrico ovvero luogo dove si effettua la<br />

cura. Determina anche una nuova organizzazione riguardo alla riduzione di posti di degenza e<br />

riconosce nel trattamento di cura la necessità di altre professioni come lo psicologo. Cade anche<br />

l’ultimo baluardo inerente l’obbligo a trascrivere i soggetti con disturbi psichiatrici (soggetti affetti<br />

da malattia mentale) al casellario giudiziale.<br />

2.3 Legge n.180/78<br />

Il Parlamento italiano accogliendo le proposte di un vasto movimento di opinione introduce<br />

un’innovazione nella legislazione sui ricoveri e il trattamento dei malati di mente. I principi<br />

riformatori della nuova Legge sono contenuti in parte nel titolo della legge stessa “trattamento<br />

sanitario volontario ed obbligatorio” ovvero:<br />

- la volontarietà del trattamento , il cittadino deve diventare un soggetto attivo e partecipe del<br />

proprio progetto di cura , per cui tutti gli interventi devono essere utilizzati a facilitare la fattiva<br />

partecipazione del soggetto,<br />

- la cura dei malati psichiatrici deve esser effettuata come norma sul territorio e come condizione<br />

estrema, pericolo per sé e per gli altri, in un ospedale pubblico (servizio psichiatrico di diagnosi e<br />

cura); nessun paziente può essere ricoverato nelle ex-strutture manicomiali;<br />

il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) è ammesso solo se sussistono alterazioni psichiche tali<br />

da richiedere urgenti interventi terapeutici , se tali interventi non sono accettati dal soggetto e se non<br />

vi siano le condizioni per adottare idonee misure sanitarie extra-ospedaliere.<br />

25


Il TSO può essere richiesto con ordinanza del sindaco, quale autorità sanitaria locale, su proposta di<br />

un medico e previa convalida sull’esistenza delle condizioni sopra elencate da parte di un medico<br />

specialista della struttura pubblica. A questo punto il paziente è obbligatoriamente ricoverato e<br />

scatta l’insieme delle misure di salvaguardia per il degente. Pertanto:<br />

- il TSO può essere richiesto o proposto da un medico dei vari servizi territoriali (CSM o 118)<br />

quando le condizioni psichiche sono tali da non permettere alternative;<br />

- il soggetto viene inviato presso una struttura sanitaria pubblica, appositamente individuata a<br />

prestare tale trattamento;<br />

- il medico specialista della struttura che convalida ed effettua il TSO comunica la motivazione al<br />

ricovero, al sindaco; il sindaco a sua volta, quale autorità sanitaria locale, deve dare notizia della sua<br />

ordinanza di ricovero al giudice tutelare entro le 48 ore dal ricovero;<br />

- il giudice tutelare entro le 48 ore successive assunte le informazioni ed eventuali accertamenti,<br />

provvede a convalidare o meno con decreto motivato, il provvedimento del sindaco. In caso di<br />

mancata convalida il sindaco dispone l’immediata cessazione del ricovero ospedaliero;<br />

- l’ordinanza ha valore per un ricovero non superiore ai sette giorni.<br />

Nel caso si renda necessario un prolungamento del ricovero, il sanitario responsabile del servizio<br />

psichiatrico ospedaliero, deve formulare, prima della scadenza una proposta motivata di<br />

prolungamento al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale a sua volta ne da comunicazione al<br />

giudice tutelare. La legge 180 precisa che i trattamenti di prevenzione, cura e riabilitazione delle<br />

malattie mentali sono attuati di norma presso le strutture extra-ospedaliere. A tale scopo le Regioni<br />

devono individuare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli ospedali generali nei quali<br />

devono essere istituiti i servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC). Tali servizi non devono avere<br />

più di 15 posti letto e al fine di assicurare una continuità dell’intervento socio-sanitario intra ed<br />

extra ospedaliero, devono essere organicamente collegati in forma dipartimentale, con gli altri<br />

servizi psichiatrici del territorio. L’esiguità delle disponibilità di ricovero del SPDC riconfermano il<br />

principio e la finalità della legge secondo cui il ricovero coattivo in ospedale deve essere<br />

eccezionale e breve. La stessa legge abroga le parole “alienato di mente e infermo di mente” dal<br />

codice penale e porta modificazioni al codice civile e al testo unico delle leggi recanti norme per la<br />

disciplina dell’elettorato attivo. Gli OP devono effettuare una trasformazione in “strutture di<br />

riabilitazione e ospitalità” nelle quali possono essere ancora assistiti, anche se transitoriamente, i<br />

ricoverati preesistenti. La legge 180 si propone il superamento degli OP, il reinserimento sociale dei<br />

pazienti psichiatrici ed evitare il ripetersi di situazioni emarginanti. A tale scopo le ASL (legge<br />

26


833/1978) predispongono progetti per assicurare spazi idonei a coloro che hanno esigenza di<br />

residenze collettive oppure assistenza socio-sanitaria sul territorio.<br />

2.4 Il progetto obiettivo “tutela della salute” mentale 1994/96 e 1998/2000<br />

Solo con il Progetto Obiettivo del 1994/96 sono stati definiti a livello nazionale le tipologie e gli<br />

standard dei servizi per l’assistenza psichiatrica, che sono stati completati dalle linee di intervento<br />

nel Progetto Obiettivo 1998/2000. I servizi ora, devono intervenie attivamente e direttamente sul<br />

territorio, in tutti quei luoghi del vivere civile del cittadino con problematiche mentali, nella scuola,<br />

nel lavoro, nel tempo libero, nella famiglia. Lavorando, favorendo l’integrazione e la collaborazione<br />

delle associazioni di volontariato, di familiari, con il medico di base e tutti gli altri servizi sanitari e<br />

sociali, che costituiscono la rete sociale del disagio psichico. A tale scopo è rilevante l’attivazione<br />

di programmi specifici indirizzati al recupero di quei cittadini che non si presentano agli<br />

appuntamenti o che abbandonano il servizio. Ogni singolo piano di trattamento è personalizzato e<br />

mirato alla problematica che deve essere affrontata, vengono individuati anche i responsabili del<br />

progetto e dell’intervento e fissate precise scadenze di verifica dello stesso. Anche le famiglie sono<br />

coinvolte nel programma terapeutico, anche se in forma volontaria, ma la responsabilità rimane al<br />

servizio.Proprio perché in questi anni sono emersi nella società comportamenti e situazioni<br />

pregiudizievoli attribuibili alla carente informazione , nel progetto obiettivo, si sottolinea la<br />

necessità di effettuare iniziative informative rivolte alla solidarietà. I DSM devono adottare linee<br />

guida e procedure per la buona pratica clinica, definendo i criteri per la presa in carico dell’utente,<br />

la definizione e la verifica dei piani terapeutici e riabilitativi e assicurare gli interventi di urgenza 24<br />

ore al giorno per tutto l’anno. Questi progetti obiettivi non sono leggi per cui mancano del carattere<br />

di obbligatorietà ma progetti del Ministero della Salute in cui si constata la situazione dei pazienti<br />

psichiatrici, delle loro famiglie e la carenza delle strutture e dei servizi. Evidenzia e indica le<br />

strategie di intervento che devono essere attuate a livello regionale.<br />

****************<br />

Ad integrazione di quanto sopra, si riporta il testo del disegno di legge attualmente in discussione<br />

in Parlamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.<br />

Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e per la<br />

razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale e<br />

dell'Amministrazione penitenziaria<br />

27


Onorevoli Senatori - Il presente disegno di legge è volto a garantire la tutela della dignità e della<br />

salute dei malati di mente autori di reato, nonché una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse del<br />

Servizio sanitario nazionale e dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso il definitivo<br />

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Si tratta di un intervento legislativo quanto mai<br />

necessario e urgente. Lo dimostrano, tra l'altro, le risultanze della Relazione sulle condizioni di vita<br />

e di cura all’interno degli Ospedali psichiatrici giudiziari, approvata in maniera unanime, lo scorso<br />

20 luglio, dalla Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale<br />

(Doc. XXII-bis, n. 4). Occorre rammentare che, proprio alla luce dei risultati dell'inchiesta<br />

parlamentare, il Capo dello Stato ha stigmatizzato "l'estremo orrore dei residui ospedali psichiatrici<br />

giudiziari", ritenendolo "inconcepibile in qualsiasi paese appena appena civile". Va altresì ricordato<br />

che, ancor prima dell'autorevole intervento del Presidente della Repubblica e dello stesso<br />

svolgimento dell'inchiesta parlamentare, la Corte costituzionale aveva rivolto al legislatore il<br />

pressante invito a rivedere la normativa per gli infermi di mente autori di reato, ritenendola<br />

caratterizzata da "scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce dei principi costituzionali e<br />

delle acquisizioni scientifiche", e auspicando in particolare una "riorganizzazione delle strutture"<br />

(sentenza n. 253 del 2003, punto 3. della parte in diritto). Giova soggiungere, a tale riguardo, che le<br />

"acquisizioni scientifiche", cui la Consulta non a caso fa riferimento, sono univoche nell'indicare il<br />

manicomio - sia esso civile o giudiziario - come "luogo generatore di malattia".<br />

Emerge pertanto in maniera incontrovertibile il potere-dovere del Parlamento di porre mano, con<br />

somma urgenza, a una situazione del tutto incompatibile con i dettami della Costituzione<br />

repubblicana. Un potere-dovere che trova radicamento anche alla luce del riparto di competenze<br />

delineato dal novellato articolo 117 della Costituzione, trattandosi di un intervento legislativo<br />

riconducibile, nei suoi vari aspetti, alle materie: "sicurezza", "ordinamento penale", "determinazione<br />

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti<br />

su tutto il territorio nazionale", "tutela della salute".<br />

E' in altri termini possibile e necessario che - qui e ora - il Parlamento si riappropri della sua<br />

centralità, dando la spinta decisiva per l'eliminazione dell'istituzione psichiatrica totale; così come<br />

del resto fece, in relazione ai manicomi civili, con l'approvazione dell'articolo 3, comma 5 della<br />

legge 23 dicembre 1994, n. 724,<br />

Il testo proposto, modellato sulla falsariga del precedente legislativo testé menzionato, consta di un<br />

unico articolo, suddiviso in sei commi.<br />

Il comma 1 fissa in maniera cogente, con norma di rango primario, il termine entro il quale devono<br />

essere completati gli interventi propedeutici al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.<br />

28


Il comma 2 demanda ad accordi tra Regioni e Amministrazione penitenziaria l'individuazione di<br />

idonee strutture per la sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, prefigurando un modello di<br />

struttura completamente sanitarizzato, che intende rappresentare la proiezione, sul piano<br />

organizzativo, della prevalenza, o per lo meno della non subalternità, delle esigenze di cura rispetto<br />

a quelle securitarie e di mero contenimento della pericolosità sociale.<br />

I commi 3 e 4 dispongono in ordine alla destinazione degli istituti penitenziari già sede di ospedale<br />

psichiatrico giudiziario, prevedendo alternativamente: la chiusura e successiva vendita degli<br />

immobili, con proventi vincolati a investimenti strutturali nel settore della salute mentale; la<br />

riconversione a diversa funzione penitenziaria.<br />

Il comma 5 chiede alle Autonomie a statuto speciale di conformarsi alla grande riforma sociale<br />

sottesa al presente disegno di legge, sia pure in armonia con i propri ordinamenti differenziati.<br />

Il comma 6 pone il dies a quo per il nuovo regime di esecuzione delle misure di sicurezza per gli<br />

infermi di mente; e reca una clausola di salvaguardia che rende doveroso l'intervento del Governo,<br />

ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, a fronte di situazioni di inerzia che possano<br />

eventualmente ostacolare il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e l'operatività della<br />

nuova disciplina.<br />

Art. 1<br />

1. Al fine di garantire certezza e compiutezza al processo di superamento degli ospedali psichiatrici<br />

giudiziari, il termine per il completamento degli interventi previsti dall'allegato C del D.P.C.M. 1°<br />

aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126, è fissato al 1° febbraio<br />

2012.<br />

2. Entro il termine di cui al comma 1, in ciascuna Regione deve comunque essere concluso uno<br />

specifico accordo tra l'Amministrazione penitenziaria e la Regione, con il quale:<br />

a) sono individuate una o più strutture sanitarie, tra quelle in possesso dei requisiti minimi per le<br />

strutture residenziali psichiatriche, di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42, da destinare alla sostituzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario<br />

di riferimento della Regione;<br />

b) sono definite le rispettive competenze nella gestione delle strutture sanitarie sostitutive di cui alla<br />

lettera a), individuando le funzioni proprie del Servizio sanitario regionale e le funzioni di<br />

competenza dell'Amministrazione penitenziaria;<br />

c) sono istituiti presidi di sicurezza e vigilanza, ubicati lungo il perimetro delle strutture sanitarie<br />

sostitutive di cui alla lettera a), o comunque all'esterno dei reparti in cui le stesse si articolano.<br />

29


3. Entro il 31 marzo 2012 gli istituti penitenziari già sede di ospedale psichiatrico giudiziario sono<br />

definitivamente chiusi, o in alternativa riconvertiti ad altra funzione penitenziaria.<br />

4. A seguito della eventuale chiusura di cui al comma 3, i beni immobili degli ex ospedali<br />

psichiatrici sono venduti, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre<br />

2004, n. 311. I proventi delle vendite sono utilizzati per la realizzazione di strutture territoriali<br />

residenziali e di centri diurni con attività riabilitative, destinati ai malati mentali. A tale fine, previa<br />

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province<br />

autonome di Trento e Bolzano, i proventi delle vendite sono ripartiti tra le Regioni con decreto del<br />

Ministro dell'economia, adottato di concerto con i Ministri della salute e della giustizia.<br />

5. Alle disposizioni recate dal comma 2 si conformano anche le Regioni a statuto speciale e le<br />

Province autonome di Trento e Bolzano, in armonia con i rispettivi statuti e le correlate norme di<br />

attuazione.<br />

6. A decorrere dal 31 marzo 2012 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico<br />

giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno<br />

delle strutture sanitarie di cui al comma 2. In caso di mancato rispetto, in una o più Regioni, del<br />

termine previsto dal comma 2, il Governo provvede in via sostitutiva, in conformità all'articolo 8<br />

della legge 5 giugno 2003, n. 131.<br />

Sen. Ignazio MARINO<br />

Sen. Michele SACCOMANNO<br />

Sen. Daniele BOSONE<br />

Sen. Maria ANTEZZA<br />

Sen. Giuseppe ASTORE<br />

Sen. Laura BIANCONI<br />

Sen. Franca BIONDELLI<br />

Sen. Raffaele CALABRO'<br />

Sen. Carlo CHIURAZZI<br />

Sen. Lionello COSENTINO<br />

Sen. Luigi D'AMBROSIO LETTIERI<br />

Sen. Stefano DE LILLO<br />

Sen. Vincenzo GALIOTO<br />

Sen. Domenico GRAMAZIO<br />

Sen. Alfonso MASCITELLI<br />

Sen. Piergiorgio MASSIDDA<br />

Sen. Salvatore MAZZARACCHIO<br />

Sen. Adriana POLI BORTONE<br />

Sen. Donatella PORETTI<br />

Sen. Fabio RIZZI<br />

Sen. Albertina SOLIANI<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

- Ey Henry, Bernard, Brisset, Manuale di Psichiatria, Masson Italia Editori, 1981<br />

- Jaspers Karl, Psicopatologia Generale, Il Pensiero Scientifico Editore, 1965<br />

- Panizzi Romano, Manuale dell’operatore socio sanitario, Piccin, 2010<br />

30


LE COMUNITA’ TERAPEUTICHE<br />

Dott.ssa Lucia Taddei<br />

Il primo tipo di comunità terapeutica si sviluppa in ambito psichiatrico nella prima metà dell’800.<br />

J.Connolly considerò l’importanza dei rapporti interpersonali e della dimensione psicologica nella<br />

vita di un ospedale. Tuttavia il mono scientifico non era ancora pronto a valutare il senso di queste<br />

osservazioni, teso alla localizzazione dei danni cerebrali come la paralisi progressiva e alle ricerche<br />

delle cause fisiche del disturbo psichico. Un secolo più tardi Maxwell Jones, sentì la necessità di<br />

ovviare alle gravi conseguenze dell’istituzionalizzazione. La Comunità Terapeutica (CT) nasceva<br />

sulla spinta di una critica di carattere sociologico del potere esercitato sui malati di mente,<br />

attraverso il loro internamento e la loro esclusione dalla società. Si evidenziava pertanto una<br />

tenenza a trasformare l’ospedale psichiatrico in senso più democratico e umano, considerando la<br />

riabilitazione sociale alla stregua di un processo educativo. Ciò poteva essere attuato eliminando gli<br />

squilibri di potere tra staff dei medici e paziente. Si cercava di introdurre un processo educativo<br />

capace di utilizzare il potenziale terapeutico dello staff e dei pazienti. Gli strumenti utilizzati<br />

furono:<br />

1. Vita di comunità<br />

2. Atmosfera terapeutica<br />

3. Interscambiabilità dei ruoli<br />

4. Confronto quotidiano che stimola l’apprendimento di nuovi modi di rapporto con gli altri.<br />

Vengono pertanto messi a confronto il decorso della malattia con il tipo di trattamento e<br />

l’istituzionalizzazione con la cronicità dei pazienti psichiatrici. Le CT hanno in linea di massima,<br />

accettato il ruolo di terapia accessoria alle terapie più direttamente collegate alla pratica del medico<br />

psichiatra: un ruolo negato in forma chiara e conseguente, neglia anni Sessanta, dalla pratica antiistituzionale<br />

portata avanti a Gorizia da Franco Basaglia:<br />

“La nostra azione attuale, egli scriveva, non può essere che una negazione che, nata come<br />

rovesciamento istituzionale e scientifico, giunge al rifiuto dell’atto terapeutico come risoluzione di<br />

conflitti sociali che non possono essere superati attraverso l’adattamento di chi li subisce. I primi<br />

passi di questo rovesciamento si sono, quindi, attuati attraverso la proposta di una nuova<br />

dimensione istituzionale che abbiamo definito una comunità terapeutica, prendendo a modello<br />

quella anglosassone” (F. Basaglia, Le Comunità terapeutiche, in Scritti, Einaudi, Torino 1981)<br />

Negli USA Dederich mise a punto un tipo di organizzazione comunitaria utilizzando il m odello<br />

dell’Anonima Alcolisti che si basava sul principio di stimolare negli individui le giuste<br />

31


esponsabilità nel determinare il comportamento quotidiano: Questo modello parte dal presupposto<br />

che le persone che chiedono aiuto siano irresponsabili e incapaci di prendere decisioni produttive:<br />

esse devono dunque adattarsi ad un sistema rigido, di regole e punizioni, che facilitino la loro<br />

rieducazione e socializzazione nei termini di una crescita progressiva. I membri della CT possono<br />

salire i gradini della scala gerarchica, fino a diventare membri dello staff. La differenza<br />

fondamentale tra le CT e gli istituzionalizzati psichiatrici è data dalla possibilità di affidarsi<br />

volontariamente alla Comunità Terapeutica. Una prima differenza rilevante tra le due impostazioni<br />

sta nella diversità delle condizioni in cui si trovano i soggetti ai quali si rivolgono le due esperienze<br />

comunitarie: nel primo caso si trattava di persone rinchiuse in ospedale psichiatrico in maniera<br />

coatta e la CT si presentava come un’ alternativa umana all’isolamento e alla mortificazione<br />

caratteristica della vita istituzionale. Nel secondo caso le persone (alcoolisti, tossicodipendenti)<br />

facevano una scelta e si affidavano volontariamente alla CT per essere aiutati in un luogo protetto.<br />

Si evidenziano delle differenze tra il modello Anglosassone e il modello USA:<br />

MODELLO ANGLOSASSONE<br />

MODELLO USA<br />

- tutti gli individui sono ugualmente responsabili - la responsabilità va conquistata<br />

- l’individuo è accettato nei suoi termini personali - è accettato nel momento che si adegua<br />

alle regole della Comunità<br />

- si realizza in quanto paziente - se si impegna farà parte dello staff<br />

Entrambe gli approcci realizzano una micro-società dove la vita e le conseguenti dinamiche di<br />

gruppo vengono utilizzate per l’analisi del comportamento individuale e per l’impostazione di un<br />

lavoro, basato sulla forza del gruppo che si propone di modificarlo.<br />

Non tutte le Comunità si definiscono “esplicitamente terapeutiche” (ET). Quelle ET si propongono<br />

come struttura che in tempi rigidamente stabili, all’interno di un programma terapeutico, preparano<br />

il rientro nella società circostante. Le Comunità non “esplicitamente terapeutiche” non prevedono<br />

programmi o fasi. Si propongono come modelli di vita alternativi a quella società che il tossico<br />

rifiuta; entrare in esse vuol dire aderire ad una scelta di vita: venire a farne parte significa accettare<br />

l’idea di vivere e lavorare insieme, all’interno di una microsocietà che contrappone i suoi valori a<br />

quelli prevalenti all’esterno e che non programma (in coerenza con questa filosofia) rientri vissuti<br />

come scopo del lavoro comunitario. Ciò può portare ad un’analisi critica della società circostante.<br />

Nelle Comunità ET c’è un’ammissione mediante selezione iniziale, allo scopo di valutare le<br />

motivazioni del tossicodipendente e nello stesso tempo stabilire un vero e proprio contratto<br />

32


terapeutico. In questo tipo di Ct tutta la vita comunitaria è funzionale ai programmi terapeutici<br />

adottati, di conseguenza ciò che più differenzia e caratterizza le singole CT sono proprio i diversi<br />

approcci terapeutici e teorici. La persona è messa al corrente dei programmi e della loro durata (da<br />

2° 4 anni). Chi entra deve operare una scelta consapevole e prendere l’impegno di portare a termine<br />

il lavoro che intraprende. Le procedure della scelta tendono a garantire che il programma venga<br />

completato utilmente. Pertanto sono presenti dei programmi terapeutici come per esempio nella<br />

Comunità “Progetto Uomo”. Nelle Comunità non ET l’ingresso dipende dalla disponibilità del<br />

momento. Il principio è che ognuno ha i propri tempi. Ciò che il tossicodipendente deve accettare<br />

non sono delle regole quanto una vera e propria filosofia di vita che determina l’organizzazione<br />

comunitaria. In linea teorica tutti possono entrare ed andar via in qualsiasi momento lo decidano.<br />

Differenze analoghe a queste si hanno nel momento della dimissione. Considerato come colui che<br />

ha compiuto un ciclo di esperienza, colui che esce dalla comunità ET lo fa con una cerimonia che<br />

sancisce ufficialmente i risultati raggiunti. Vissuto come colui che vuole ancora cambiare, chi esce<br />

dalla CT implicitamente terapeutica si pone come persona destinata a fondare e riproporre altrove la<br />

stessa esperienza vissuta all’interno della comunità.<br />

Una comunità esplicitamente terapeutica : il “Progetto Uomo”<br />

La persona che chiede aiuto viene accolta ma non subitaneamente: dovrà tornare in un giorno e ad<br />

un’ora precisa. E’ abituato a ottenere molte cose attraverso il suo sintomo e le sue promesse. Se<br />

tornerà sarà già iniziato un cambiamento. Il perno fondamentale è il concetto pedagogico della<br />

responsabilità. Si lavora sull’ipotesi che il tossicomane è stato fino a quel momento sottoposto a<br />

risposte eccessivamente comprensive (giustificazioniste) o eccessivamente chiuse (repressive).<br />

L’idea è di ridargli la convinzione che quanto ha fatto, fa o farà, dipende essenzialmente da lui. Il<br />

programma si sviluppa nei seguenti punti:<br />

1. Il riconoscimento dell’impotenza di fronte alla droga e al conseguente riconoscimento del<br />

bisogno di aiuto;<br />

2. Imparare a rapportarsi agli altri non mediante la debolezza, l’incapacità e la paura ma<br />

confrontandosi con i propri errori e con le loro conseguenze; si collegano le promozioni e i<br />

premi con il riconoscimento del comportamento responsabile: se per esempio una persona<br />

non svolge un compito (per esempio preparare il caffè dopo il pranzo) non gli si da la<br />

possibilità di recuperare nel qui ed ora della situazione, in quanto questo la farebbe sentire<br />

con “la coscienza a posto” e non capirebbe che una sua mancanza (preparare il caffè) può<br />

provocare disagio negli altri (mancanza di responsabilità);<br />

33


3. Avere fiducia nella capacità di ascolto dell’altro, potendo riconoscere vissuti di rabbia e<br />

aggressività anche a livello di incidenti banali senza mettere in atto atteggiamenti<br />

giustificatori e deresponsabilizzanti (“non è colpa mia è colpa degli altri”); il non prendersi le<br />

responsabilità equivale a comportarsi “da bambino” arrivando a “bucarsi” per non doversi<br />

prendere le proprie responsabilità;<br />

4. Sviluppo di una capacità di definire i confini della propria persona, dei propri desideri e dei<br />

propri diritti attraverso il rispetto di una gerarchia in cui si occupa inizialmente l’ultimo posto<br />

e lungo la quale si può risalire, attraverso l’adozione di comportamenti responsabili. Una<br />

regola fondamentale è quella di gestire i sentimenti e le emozioni durante la vita comunitaria.<br />

E’ il gruppo il momento dedicato all’emozionalità, il resto è dedicato ad imparare a tenere<br />

ogni cosa sotto controllo.<br />

Il clima in cui si lavora è caratterizzato dalla consapevolezza che si è deciso di stare i quel posto.<br />

“IL tossicomane si trova di fronte a lampi, per brevi ma intensi periodi, alla ricostruzione di<br />

un’immagine del sé che coincide, all’interno di un vissuto fusionale, con il gruppo: un unico<br />

immenso corpo umano, le cui parti sono così coese da rendere indistinto il luogo in cui si<br />

localizzano le difficoltà e la sofferenza; un corpo che vive tante vite e tante possibilità di morte<br />

quanti sono i membri che la compongono; un corpo che diventa (prendendo il posto che era stato<br />

dell’eroina) sorgente di vita e di benessere, necessità assoluta di un lungo e decisivo momento della<br />

propria vita; un corpo che condiziona la continuità della propria presenza tuttavia, (come la madre<br />

nel processo normale della crescita), allo sviluppo di una capacità (progressiva) di autonomia”.<br />

(Luigi Cancrini “Quei temerari sulle macchine volanti” NIS pag, 179)<br />

Il gruppo e il piacere dell’incontro fusionale, consentono di vincere il confronto con “la memoria<br />

del piacere” legata all’assunzione dell’eroina. Fondamentale è il lavoro con le “famiglie” finalizzato<br />

alla ricerca di un controllo del comportamento e al recupero della piena dignità di ruolo dei genitori.<br />

La comunità di San Patrignano<br />

(prime fasi dello sviluppo della comunità 1975/85 non esplicitamente terapeutica)<br />

E’una cooperativa prima ancora che una comunità, questo per dare rilievo al fatto che la principale<br />

finalità è quella di un’organizzazione del lavoro basato sulla cooperazione e sull’autogestione. Le<br />

persone vengono accolte in base alla disponibilità e prima della crisi di astinenza, questo per<br />

rafforzare il clima di fiducia. Il tossicomane è assistito da chi, come lui, ha superato l’astinenza, con<br />

l’aiuto di prodotti omeopatici. Vengono utilizzati anche metodi coercitivi. Dopo questa fase il<br />

ragazzo segue una dieta e trascorre un periodo di riposo e di riflessione per circa due mesi. Ogni<br />

34


allontanamento viene considerato una “fuga” ed ogni contatto con l’esterno (lettere, telefonate,<br />

visite) deve essere concordato. E’ il fondatore della comunità ad occuparsi personalmente di ogni<br />

singolo ragazzo. E’ aiutato da persone che hanno lasciato la loro città per vivere in comunità,<br />

trasferendo anche le loro attività lavorative e da ragazzi che dopo un lungo periodo di permanenza,<br />

hanno dimostrato di essere responsabili. L’organizzazione della giornata si basa su un sistema di<br />

regole preciso e che riguarda il rispetto degli orari e dei tempi di lavoro (8/13 e 17/20). Il lavoro è lo<br />

strumento principale per il cambiamento della personalità del tossicodipendente. Non esistono<br />

attività terapeutiche specifiche, tutto è lasciato alla spontaneità. Le famiglie vengono convocate<br />

quando il responsabile lo ritiene opportuno. Non è previsto un “rientro” e ognuno può scegliere di<br />

rimanere quanto vuole. Questa comunità è caratterizzata dalla presenza di un capo carismatico,<br />

considerato da tutti come il padre di una grande famiglia e come maestro di vita. L’identificazione<br />

avviene con lui e secondariamente con il gruppo. Negli anni la comunità di San Patrignano si è<br />

sviluppata arricchendosi di tematiche innovative fino ad essere, a tutt’oggi riconosciuta come<br />

il primo Centro Anti droga Europeo.<br />

Il Ser.T<br />

La normativa che riguarda gli interventi per la tossicodipendenza è la legge n. 165/75 modificata<br />

con il D.P.R. n.309/90. I Ser.t, Servizi Territoriali per le Tossicodipendenze, hanno dovuto negli<br />

ultimi anni riorganizzarsi a causa di mutamenti sia rispetto alle sostanze utilizzate sia rispetto al<br />

bacino di utenza, caratterizzato da un abbassamento dell’età dei consumatori. I Ser.T nati<br />

inizialmente come risposta del Servizio Nazionale Sanitario per i tossicodipendenti da eroina, oggi<br />

si trovano a dover fronteggiare altre sostanze eccitanti e psichedeliche (cocaina, ecstasy, LSD).<br />

Nella seconda metà degli anni ‘80 la diffusione dell’AIDS ha portato all’introduzione di un nuovo<br />

concetto, quello della riduzione del danno, sancito dal D.P.R. n. 309/90.<br />

Nella pianta organica dei Ser.t sono previste varie figure professionali, come il medico, lo<br />

psicologo e l’assistente sociale. Purtroppo attualmente si sta verificando una carenza di figure<br />

professionali a causa del mancato inserimento di nuove unità che dovrebbero subentrare al posto di<br />

coloro che hanno raggiunto l’anzianità di servizio. L’uso della terapia metadonica a scalare è stata<br />

inizialmente sostituita con l’utilizzo del Subutex (Buprenorfina) ma la dipendenza con conseguente<br />

crisi di astinenza che comportava ne ha sospeso l’erogazione. Attualmente è utilizzato il Subuxone<br />

(Subutex + Naloxone) che assunto sotto la lingua entra immediatamente in circolo, neutralizzando<br />

l’eventuale uso di eroina. Sono possibili interventi di sostegno psicologico sia individuali che<br />

familiari, a seconda dell’indirizzo dello psicoterapeuta. Attualmente i Ser.T gestiscono anche le<br />

35


“dipendenze relative al gioco”. Notevoli spazi e iniziative sono dedicate alla prevenzione nelle<br />

scuole. Studi recenti hanno dimostrato che l’informazione portata nelle Scuole ad opera di<br />

professionisti esterni è molto meno incisiva di quella effettuata dagli insegnanti. Il dare<br />

informazioni sulle sostanze sembra stimolare la curiosità ad un loro utilizzo; maggiore prevenzione<br />

risulta essere correlata alla possibilità di discutere sulle modalità, convinzioni e vissuti degli<br />

adolescenti rispetto al significato e al perché dell’utilizzo di una sostanza.<br />

Le nuove sostanze in uso tra i giovani: Ecstasy, Ketamina, Ket, Vitamina K o LSD (acido lisergico<br />

chiamato in gergo “acido”), sono tutte eccitanti e spesso vengono integrate da alcol ed hascisc e<br />

consumate per lo più da giovani compresi tra i 15 e i 25 anni, in luoghi “rituali”come le discoteche,<br />

sale giochi e “rave” con musica techno. Per molti giovani la sostanza stupefacente è a carattere<br />

prestazionale, non può mancare, pena la caduta del divertimento. Il tempo libero è basato<br />

sull’intensità, del tutto e subito, sull’esagerazione. Nella problematica della dipendenza esiste un<br />

disagio sommerso, ovvero coloro che pur vivendo situazioni problematiche non accedono ad alcun<br />

servizio pubblico o privato, come per esempio gli emarginati o i giovani consumatori di nuove<br />

sostanze, integrati nella società, raggiungibili solo nei luoghi di consumo e di divertimento.<br />

La prevenzione è mirata a tre livelli:<br />

- primaria – informazioni corrette ed adeguate sulle sostanze che circolano negli ambienti<br />

sottolineando il pericolo di uso e abuso;<br />

- secondaria – diffusione tra i gruppi di consumatori saltuari ed abituali, delle norme di riduzione<br />

dei rischi e delle modalità di soccorso;<br />

- terziaria – individuazione di strategie di intervento e di accoglienza rivolte al disagio legato<br />

all’abuso di MDMA e delle altre sostanze psicoattive.<br />

Il DSM-IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali dell’American Psychiatric<br />

Association) definisce i termini di abuso e dipendenza che si manifestano in una o più delle<br />

seguenti condizioni (abuso):<br />

1. incapacità di adempiere ai principali compiti connessi con il lavoro, la scuola e la casa;<br />

2. ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose;<br />

3. ricorrenti problemi legali, sociali e interpersonali correlati alla sostanza.<br />

La dipendenza è caratterizzata da:<br />

- Tolleranza (bisogno di dosi sempre più elevate);<br />

- astinenza<br />

- la sostanza è assunta per periodi prolungati;<br />

- desiderio persistente di ridurre o controllare l’uso della sostanza;<br />

36


- dispendio di tempo e denaro per procurarsi la sostanza;<br />

- riduzione dell’attività sociali, lavorative e ricreative;<br />

- uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di avere un problema persistente, di<br />

natura fisica o psicologica, verosimilmente causato o esacerbato dalla sosstanza.<br />

L’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti rappresentano anche la causa diretta o indiretta delle tre<br />

principali cause di morte degli adolescenti: incidenti stradali, omicidio e suicidio. Producono inoltre<br />

fallimento scolastico, carcerazione e perdita del posto di lavoro. L’assunzione di sostanze sembra<br />

essere correlata alla limitata tolleranza che il soggetto ha alle frustrazioni.<br />

*********<br />

Per quanto riguarda le strutture deputate alla riabilitazione (Dipartimento di Salute Mentale –<br />

DSM–, Centro di Salute Mentale –CSM–, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura –SPDC–,<br />

Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Day Hospital, Ambulatori, Centro Diurno –CD–, Strutture<br />

Residenziali –SR–, Gruppi di lavoro), le figure sanitarie e sociali incaricate dell’assistenza alle<br />

persone con disturbi psichici (psichiatra, neuropsichiatra infantile, pedagogista, educatore,<br />

animatore, infermiere, assistente sociale, operatore socio-sanitario), nonché per quanto riguarda<br />

gli interventi socio-assistenziali e sanitari a favore delle persone con problematiche psichiche e la<br />

presa in carico del servizio sociale anche ai fini del reinserimento, si rinvia per eventuali<br />

approfondimenti alla letteratura specializzata.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

- Alderighi M., I luoghi della salute mentale, in “I quaderni Psichiatria il ruolo dell’infermiere<br />

nell’area della salute mentale”, IPASVI, 2002<br />

- American Psychiatric Association, DSM- IV-TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi<br />

mentali, IV Edizione<br />

- Cancrini L., Quei temerari sulle macchine volanti, ED. NIS, 1986<br />

- Ciambrello C., Cantelmi T., Pasini A., Infermieristica clinica in igiene mentale, Ed. Ambrosiana,<br />

2001<br />

- Cozza M., La malattia mentale, in “I quaderni Psichiatria il ruolo dell’infermiere nell’area della<br />

salute mentale”, IPASVI, 2002<br />

- Panizzi R, Manuale dell’operatore socio-sanitario, II Ed., Piccin<br />

37


L’ALCOL<br />

(la Dr.ssa Monica Valli, autrice della ricerca, ha autorizzato la Dott.ssa Lucia Taddei alla<br />

diffusione del presente capitolo)<br />

1. Contenuto ed Effetti<br />

L’alcol etilico, o etanolo, è una sostanza liquida che deriva da processi di fermentazione di<br />

alcuni zuccheri semplici o per distillazione del mosto fermentato. Questa sostanza, oltre all’acqua, è<br />

il principale componente delle bevande alcoliche, si trova infatti sotto forma di: vino, birra,<br />

distillati, liquori, spumanti che hanno al loro interno una concentrazione di principio attivo (etanolo)<br />

variabile e che vediamo espressa sul prodotto in gradi (%). Altri principi nutritivi (vitamine, sali<br />

minerali, proteine, zuccheri) sono presenti solo in tracce, per tale motivo la bevanda alcolica non<br />

può considerarsi un alimento. L’alcol, dunque, non è una sostanza nutriente o utile all’organismo<br />

ma al contrario provoca danni diretti alle cellule di molti organi tra i quali il fegato e il Sistema<br />

Nervoso Centrale. Pur essendo una sostanza ad alto tasso energetico (1g=7kcal, inferiore solo ai<br />

grassi) non è utilizzabile dall’organismo per il lavoro muscolare, ma solo per il metabolismo di<br />

base, risparmiando su l’uso di altri principi nutritivi quali grassi e zuccheri (motivo per cui si<br />

aumento di peso). L’alcol ingerito deve essere anzitutto assorbito affinché possa esercitare un<br />

qualche effetto sull’organismo. L’assorbimento in parte avviene da parte dello stomaco e in parte<br />

dall’intestino, e se lo stomaco è vuoto l’assorbimento è più rapido. Subito dopo l’assorbimento nel<br />

circolo sanguigno, oltre l’85% dell’alcol circolante viene metabolizzato a livello epatico. Finché il<br />

fegato non ha completato la digestione, l’etanolo continua a circolare diffondendosi nei vari organi.<br />

Può facilmente oltrepassare le membrane cellulari e provocare lesioni fino alla distruzione delle<br />

cellule, confermandosi come una sostanza tra le più tossiche. Nello stato di intossicazione alcolica<br />

acuta, generalmente definito come stato di ubriachezza, l’alcol nel sangue raggiunge tutti gli organi,<br />

compreso il cervello su cui può causare danni irreversibili (encefalopatia, demenza). Le<br />

caratteristiche di intossicazione alcolica presentano uno o più dei seguenti segni: pronuncia<br />

indistinta; incoordinazione; marcia instabile; movimenti involontari e ritmici degli organi mobili<br />

(nistagmo); deficit di attenzione o di memoria; stupor o coma. Possono, inoltre, verificarsi<br />

modificazioni psicologiche durante o poco dopo l’ingestione di alcolici come ad esempio:<br />

38


comportamento sessuale o aggressivo inappropriato; deficit delle capacità critiche; labilità di<br />

umore 11 .<br />

La velocità con la quale il fegato riesce ad eliminare l’alcol dal sangue, varia da individuo ad<br />

individuo; in media per smaltire un bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica l’organismo impiega<br />

due ore. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha stabilito quali sono le quantità<br />

massime di alcol tollerate dal nostro organismo, superate le quali possono sorgere numerose<br />

patologie alcol-correlate (PAC). L’OMS ha fissato nella misura di 40 gr/die per l’uomo e di 25<br />

gr/die per la donna le quantità massime di alcol tollerate (rispettivamente 2-3 bicchieri e 1-2<br />

bicchieri, di una qualsiasi bevanda alcolica), quantità da ripartire nei due pasti principali preferendo<br />

le bevande a minor concentrazione alcolica. Accanto a queste linee generali ( gender oriented),<br />

sono ben definiti anche alcuni limiti massimi, specifici per età, da non superare per non incorrere in<br />

un maggior rischio. Tali limiti riguardano i consumi degli ultra 65enni e dei giovani.<br />

Al di sotto dei 15 anni qualunque livello di consumo alcolico è da considerarsi a rischio; tra i 16 ed i<br />

18 ( meno di 20) anni, 1 bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica è il livello massimo di consumo<br />

alcolico consentito, e sono da considerarsi consumatori a rischio gli ultra 65enni di entrambi i sessi<br />

che consumano più di un bicchiere di una qualsiasi bevanda alcolica al giorno (cfr. Anderson P.,<br />

Gual A., Colom J., 2006).<br />

Il consumo dannoso viene definito come “una modalità di consumo alcolico che causa danno alla<br />

salute, a livello fisico o mentale”. Mentre il consumo eccessivo episodico ( binge drinking), può<br />

essere definito come consumo di almeno 60 grammi di alcol puro in un’ unica occasione ( 6 o più<br />

bicchieri di una qualsiasi bevanda alcolica) (cfr. Anderson P., Gual A., Colom J., 2006).<br />

Se si consuma molto alcol in poco tempo, lo smaltimento è più lungo e difficile e gli effetti più<br />

gravi. L’assunzione 12 prolungata di alcol nel tempo può aumentare il rischio di sviluppare varie<br />

patologie più o meno gravi, e anche a basse dosi l’alcol accresce il rischio per alcune malattie.<br />

Secondo dati forniti dall’OMS, il consumo di 20 grammi di alcol al giorno (pari a due bicchieri di<br />

vino) determina un aumento percentuale di rischio:<br />

• del 100% per la cirrosi epatica<br />

• del 20-30% per i tumori del cavo orale, faringe e laringe;<br />

• del 10% per i tumori dell’esofago;<br />

• del 14% per i tumori al fegato;<br />

• del 10-20% per i tumori della mammella;<br />

11 DSM- IV. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Masson, 1996.<br />

12 http://www.lazio.dronet.org/sostanze/sos.php?codice=1&titolo=Amfetamine&paragrafo_ordine=3<br />

39


• del 20% per l’ictus celebrale.<br />

Ovviamente, se si aumenta la quantità di alcol aumenta anche la percentuale di rischio (cfr.<br />

Anderson P., 2003).<br />

2. La Dipendenza<br />

L’alcol è riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come droga in quanto in<br />

grado di produrre dipendenza; come tutte le droghe anche l’alcol ha un potere psicoattivo e il suo<br />

uso protratto nel tempo induce assuefazione. La dipendenza da sostanze alcoliche consiste in un<br />

estensione ed incremento dei comportamenti d’abuso caratterizzati dalla presenza di quattro fattori<br />

fondamentali:<br />

• tolleranza: fenomeno biologico che consiste nel bisogno di dosi sempre più elevate di alcol<br />

per raggiungere l’effetto desiderato (assuefazione), mentre l’uso continuativo della stessa<br />

quantità di alcol assunta produce un effetto sempre minore. In questo modo l’organismo ha<br />

la possibilità di tollerare dosi sempre più elevate oltre le normali dosi tossiche e persino<br />

letali;<br />

• astinenza: consiste nella manifestazione di due o più sintomi in un periodo variabile da<br />

alcune ore ad alcuni giorni dalla sospensione del consumo di alcolici: iperattività del<br />

Sistema Nervoso Autonomo (per es. sudorazione o frequenza del polso maggiore di 100),<br />

aumento tremore delle mani, insonnia, nausea e vomito, allucinazioni visive, tattili o uditive<br />

transitorie, agitazione psicomotoria, ansia, crisi epilettiche.<br />

• incremento di consumo di bevande alcoliche in quantità sempre maggiori o per periodi più<br />

prolungati rispetto a quanto previsto dalla persona.<br />

• desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre le bevande alcoliche.<br />

Può nel tempo stabilirsi un legame specifico che condiziona negativamente lo stile di vita della<br />

persona che ne fa uso mettendone a rischio la salute fisica, psichica, familiare e sociale. L’essere<br />

umano è infatti da considerarsi nella sua armonica specificità psico-biologica inserito nel suo<br />

contesto familiare e sociale. L’alcoldipendenza è un insieme di fenomeni fisiologici,<br />

comportamentali e cognitivi in cui l’uso di alcol costituisce per l’individuo una priorità sempre<br />

maggiore rispetto ad abitudini che prima rivestivano ruoli principali. E’ errato, infatti, imputare<br />

esclusivamente alla sostanza e ai suoi effetti fisiopatologici la capacità di indurre la<br />

tossicodipendenza dal momento che processi psicologici controllano lo stato di intossicazione<br />

impedendo la dipendenza. Nella dipendenza vi è, infatti, la comparsa del desiderio compulsivo di<br />

bere anche in assenza di intossicazione: “La dipendenza psichica è più simile al desiderio di un<br />

40


esperienza positiva fino a diventare craving, voglia incontenibile di un piacere assoluto che ottunde<br />

la ragione…” (Malizia E., Borgo S., 2006, p.16). L’uso delle sostanze alcoliche può essere<br />

associato all’incapacità di gestire le difficoltà della vita quotidiana. In condizioni di sofferenza e<br />

problematicità umana (un trauma esterno improvviso o un calo delle capacità di risoluzione dei<br />

problemi) l’alcol, agendo sulle vie del piacere, può apparire un aiuto. Questo inganno della<br />

coscienza conduce in modo subdolo alla dipendenza che può dunque comparire inaspettatamente,<br />

senza che la persona ne sia consapevole. Probabilmente alla base si può riscontrare anche una certa<br />

vulnerabilità della persona, magari imputabile a sentimenti di bassa autostima e di inadeguatezza<br />

che la rendono incapace di stabilire relazioni soddisfacenti con gli altri e di comunicare<br />

adeguatamente il proprio disagio. Va comunque considerato che esistono diverse condizioni sociali<br />

ed economiche più o meno gravi o situazioni apparentemente banali che possono avere un ruolo<br />

essenziale nel consumo nocivo e pericoloso di alcol e svolgere un ruolo determinante nello<br />

scatenare la dipendenza da questa sostanza quali ad esempio: stress sul lavoro; onere eccessivo di<br />

lavoro; perdita del lavoro; disoccupazione; precarietà; perdita della casa; perdita di una persona<br />

cara; separazione coniugale o divorzio; frustrazioni legate alla condizione di casalinga; difficoltà<br />

scolastiche ecc. Si capisce, dunque, come non sia così semplice individuare una linea di netta<br />

demarcazione tra l’uso e l’abuso di alcolici. Non va dimenticato, infatti, che nel tentativo di<br />

superare le difficoltà che si incontrano nel formulare una diagnosi precoce di “abuso” di alcol,<br />

l’Associazione Americana di Psichiatria nella terza edizione e in quelle successive del Manuale<br />

Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM-III, DSM-III r, DSM- IV) ha raccolto in un<br />

unico capitolo i Disturbi da Uso di Sostanze, dove è possibile valutare e classificare ogni singolo<br />

caso in relazione a vari assi, ognuno dei quali di riferisce ad una classe diversa di informazioni. Ciò<br />

consente al medico di fare una valutazione multiassiale ovvero di non concentrarsi solo sul singolo<br />

problema ma di indirizzare l’attenzione oltre che sui disturbi, anche sugli aspetti ambientali e aree<br />

di funzionamento altrimenti trascurati (cfr. Ceccanti M.,, Calducci G, 2006).<br />

In associazione agli stili di vita possono, dunque, agire altri determinanti di salute quali:<br />

caratteristiche genetiche e fattori di rischio individuali, ambiente, disponibilità di accesso ed<br />

efficacia dei servizi socio-sanitari nonché fattori socio-economici. E’, infatti, piuttosto noto come il<br />

livello socio-economico a cui l’individuo appartiene, sia in grado di influire sullo sviluppo del bere<br />

problematico. Bassi livelli socio-economici possono essere associati ad una minore speranza di vita,<br />

alta mortalità infantile, una maggiore probabilità di contrarre malattie infettive, un maggiore<br />

consumo di tabacco, alcol e sostanze stupefacenti, una maggiore prevalenza di malattie cronicodegenerative,<br />

depressione, suicidi, comportamenti anti-sociali e violenza, ed un maggiore rischio di<br />

41


esposizione ai fattori ambientali. Nel nostro Paese la prevalenza dei consumatori di bevande<br />

alcoliche aumenta al diminuire del titolo di studio; in Gran Bretagna la prevalenza del bere<br />

problematico in uomini e donne poveri sotto i 30 anni risulta doppia rispetto alla prevalenza<br />

riscontrata nelle classi più abbienti. A livello europeo il consumo alcolico è prevalente tra i<br />

disoccupati, i senza fissa dimora e tra le persone anziane istituzionalizzate. Inoltre, le morti<br />

alcolcorrelate, comprese quelle accidentali, sono maggiore nelle classi più disagiate (cfr. Scafato E.,<br />

Russo R., 2004).<br />

Il consumo di alcol, i danni alcolcorrelati e la dipendenza da alcol, fanno, dunque, parte di un<br />

continuum; non sono entità fisse e gli individui possono, nel corso della loro vita, spostarsi avanti o<br />

indietro all’interno di questo continuum. Come afferma l’OMS, “La salute è uno stato di completo<br />

benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattia o infermità” .<br />

3. Problemi alcolcorrelati<br />

Nonostante sia molto tossica per la cellula epatica, più di molte droghe illegali, e provochi un<br />

grado di dipendenza superiore rispetto alle droghe più conosciute, l’alcol è una sostanza<br />

giuridicamente legale. Il rapporto tra l’uomo e l’alcol è stato sempre difficile e conflittuale.<br />

Probabilmente non esiste nessun individuo, che ne faccia uso saltuario o abituale, nel quale non sia<br />

presente, esplicito o nascosto, il desiderio di sottrarsi alla vita di tutti i giorni per dirigersi verso un’<br />

altra vita dove non si sentano né le costrizioni del vivere quotidiano, nè impressioni tristi o<br />

sgradevoli di ogni tipo; e, come affermò lo stesso Freud , consente a chi lo assume di aiutarsi ad<br />

affrontare una vita troppo dura per essere affrontata senza un aiuto chimico, rozzo quanto si vuole<br />

ma pur sempre un aiuto (cfr. Galimberti L., 2005).<br />

Per la maggioranza degli individui consumare una bevanda alcolica costituisce parte<br />

integrante e normale della vita sociale. Nel corso della giovinezza è molto probabilmente la prima<br />

sostanza psicoattiva che l’individuo sperimentata. L’alcol è entrato a far parte della nostra<br />

alimentazione quotidiana da tempo immemore. La sua è una storia antica e radicalmente ancorata<br />

nella cultura di vari popoli: accompagna la vita religiosa, sia pagana che cristiana, è partecipe e<br />

protagonista della vita sociale e culturale dell’uomo. Da quando fu scoperto il fenomeno della<br />

fermentazione sono iniziati i consumi alcolici e già nel neolitico si fabbricava birra; dalla comune<br />

distillazione naturale si è poi passati a quella artificiale nel XIV sec., fino ad arrivare al XIX sec. in<br />

cui la distillazione diventò di tipo industriale portando con sé una crescita enorme della sua<br />

distribuzione e quindi del suo consumo. Negli USA agli inizi del XX secolo il fenomeno<br />

antiproibizionista portò ad una illegalizzazione della fabbricazione e vendita dell’alcol con<br />

42


l’esclusione di vino, sidro e aceto destinati ad un uso culinario. L’evidente inefficacia e i fenomeni<br />

criminali derivati da questa proibizione frenarono l’Europa dal seguirne l’esempio.<br />

Nella cultura mediterranea e nel nostro paese, proibire l’uso delle droghe in generale, rispetto al<br />

proibire il consumo degli alcolici, può essere relativamente semplice perché le droghe non hanno<br />

mai avuto un ruolo così rilevante come lo ha avuto per secoli la produzione di alcol. Non<br />

dimentichiamo, infatti, che il “valore” attribuito dalla cultura popolare costituisce un potente fattore<br />

correlato al consumo di alcol. Nella cultura islamica, ad esempio, l’alcol è bandito dalle sostanze<br />

comunemente utilizzate nell’alimentazione e non è previsto in rituali civili e religiosi, per cui<br />

rinunciare al bere per gli islamici non comporterebbe un grosso sforzo dal momento che per secoli<br />

la maggior parte di essi non ha consumato questa sostanza. Sarebbe invece vissuta come una<br />

violenza e una coercizione inaccettabili imporre per legge, per motivi di prevenzione, l’astinenza<br />

dall’alcol in quelle popolazioni che da secoli considerano quest’ultimo “un antenato comune” e una<br />

parte integrante della dieta al pari di pane, olio e latte (cfr. Galimberti L., 2005).<br />

Attualmente la popolazione europea è quella con la più alta proporzione di consumatori di bevande<br />

alcoliche e con i più alti livelli di consumo. L’alcol è il terzo più importante fattore di rischio per<br />

malattia e morte prematura dopo il fumo e l’ipertensione. L’Alcol comporta più rischi del<br />

colesterolo alto e del sovrappeso, tre volte più rischioso del diabete, e cinque volte più dell’asma.<br />

L’OMS stima che nelle realtà economiche quali quelle dell’Unione Europea i prodotti alcolici siano<br />

responsabili del 9% circa del carico totale di malattia dell’individuo. Tuttavia, tenendo conto degli<br />

anni di vita persi a causa di morte prematura e degli anni di vita trascorsi in stato di disabilità, il<br />

peso dei problemi alcolcorrelati è ancora maggiore, rappresentando il 10.8% del carico di malattia<br />

nella Regione. Il danno provocato dall’alcol impone un carico economico sull’individuo, le<br />

famiglie, la società, con costi sanitari e sociali, perdita di produttività, morbilità, invalidità,<br />

mortalità precoce che complessivamente sono stimabili pari al 2-5% del Prodotto Interno Lordo. Il<br />

consumo di alcol e il bere eccessivo nella popolazione sono responsabili di diffusi danni sociali,<br />

mentali ed emotivi compresi criminalità e violenza in ambito familiare 13 . L’alcol non danneggia<br />

solo chi beve, ma provoca danni anche a coloro che lo circondano: il feto, i figli, i familiari, le<br />

persone vittime degli incidenti stradali, della criminalità e della violenza. Il rapporto tra uso di alcol<br />

e violenza è dovuto agli effetti di disinibizione, alterazione dei meccanismi di elaborazione delle<br />

informazioni, riduzione dell’attenzione. Ma, sempre a causa di queste alterazioni, l’assunzione di<br />

alcol aumenta anche il rischio di subire atti di violenza, perché incapaci di interpretare<br />

correttamente le situazioni.<br />

13 World Health Organization. World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. http://www.who.int/<br />

43


E’ ormai unanimemente condiviso (cfr. Scafato E., et al, 2001; Scafato E., 2000), oltre che<br />

sostenuto da una qualificata evidenza statistica, che l’alcoldipendenza, i problemi e le patologie<br />

alcolcorrelate rappresentano uno dei più urgenti problemi di sanità pubblica:<br />

• l’alcol è la causa di circa la metà degli 8000 decessi conseguenti agli incidenti stradali,<br />

che rappresentano la prima causa di morte per gli uomini al di sotto dei 40 anni. La<br />

guida sotto stato di ebbrezza ha causato nel 2005 ben 4.107 incidenti stradali e le<br />

infrazioni accertate dalla Polizia Stradale nel 2006 per guida sotto l’influenza di alcolici<br />

sono state 24.803. Tra i guidatori in stato psico-fisico alterato, chi è sotto l’effetto di<br />

alcol rappresenta il 70,2%. L’abuso di alcol è la causa della crescente mortalità giovanile<br />

per incidente stradale, per più del 40% dei casi, e del 46% dei morti di età compresa fra i<br />

15-24 anni.<br />

• Secondo dati forniti dall’OMS, ogni anno nella Regione Europea circa 73 mila morti e<br />

più di 2 milioni di ricoveri o visite ospedaliere, sono dovuti ad atti di violenza<br />

interpersonale. L’alcol appare come fattore determinante almeno nel 40% dei casi. Negli<br />

Stati Uniti le statistiche indicano come l’86% dei casi di omicidio, il 37% delle<br />

aggressioni e il 60% delle violenze sessuali avvengono sotto l’effetto dell’alcol.<br />

• Il 6,8% di tutte le disabilità che vengono registrate in un anno è attribuibile all’alcol e<br />

complessivamente il 10% dei ricoveri è legato all’abuso di alcol. Ogni anno in Italia<br />

circa 40.000 individui muoiono a causa dell’alcol per cirrosi epatica, tumori, infarto<br />

emorragico, suicidi, aborti, incidenti in ambiente lavorativo, domestico e incidenti<br />

stradali 14 .<br />

4. Il consumo di alcol: un fenomeno in crescita tra giovani e donne<br />

Nel nostro Paese si è verificata nel periodo 1981-2001 una riduzione del 37% del consumo<br />

medio pro-capite di alcol. Più precisamente c’è stata una riduzione del 42% del consumo di vino,<br />

del 68,6% di super alcolici, mentre si registra un aumento del 61,5% nel consumo di birra che<br />

prevale maggiormente nelle fasce di età più giovani. Il consumo pro-capite non consente, tuttavia,<br />

di fare alcuna valutazione sulla reale distribuzione del consumo di bevande alcoliche nella<br />

popolazione, sostanzialmente per due motivi: viene ritenuto molto più rappresentativo delle vendite<br />

che del consumo individuale di alcol (benché sia correlato a livello medio di problemi alcolcorrelati<br />

nella popolazione); non permette di conoscere la reale distribuzione del consumo di alcol<br />

tra gli individui né le caratteristiche del consumo (sesso, età, distribuzione geografica, ecc.).<br />

14 http://www.lazio.dronet.org/sostanze/sos.php?codice=1&titolo=Amfetamine&paragrafo_ordine=3<br />

44


Volendo esaminare in maniera più dettagliata il consumo alcolico nella popolazione, una delle fonti<br />

a disposizione è rappresentata dalle indagini campionarie dell’ Istituto Nazionale di Statistica<br />

(ISTAT) definita Multiscopo, che annualmente a livello nazionale, conduce una rilevazione sugli<br />

stili di vita e sulle condizioni di salute per i vari gruppi di popolazione esaminati.<br />

Da tale indagini emergono, infatti, informazioni statistiche utili anche in relazione alla valutazione<br />

dei principali obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 che, in linea con il programma<br />

dell’Unione Europea 2003-2008, prevedono la promozione di stili di vita salutari e di prevenzione,<br />

la riduzione dei danni sanitari e sociali causati dall’alcol.<br />

Va detto, inoltre, che a partire dall’indagine condotta alla fine del 2003, l’ISTAT presenta le<br />

informazioni sulle quantità di alcol consumate quotidianamente dalla popolazione di 11 anni e più<br />

ed anche il consumo di alcol dei ragazzi tra 11-13 anni, mentre per gli anni precedenti tali<br />

informazioni sono disponibili solo per la popolazione di 14 anni e più.<br />

In generale ciò che emerge da tali indagini è che la diffusione del consumo di alcol mostra un trend<br />

sostanzialmente stabile negli ultimi 9 anni, con un lieve aumento nel 2001, ed incrementi<br />

significativi tra i giovani, in particolare tra le donne. Una prima annotazione riguarda il numero di<br />

consumatori di bevande alcoliche; solo dal 1998 è possibile desumere con reale approssimazione il<br />

numero dei consumatori di bevande alcoliche poiché negli anni precedenti veniva rilevata solo la<br />

prevalenza di consumatori di vino e birra e non quella di altre bevande alcoliche. Tra il 1998 e il<br />

2006, la quota di consumatori di alcol tra le persone di 14 anni e più è stabile (intorno al 70%),<br />

mentre tra le donne di 20-24 anni si osserva un incremento dal 57,6% al 59%.<br />

Preoccupa, inoltre, la maggiore diffusione in Italia del consumo di alcolici tra i ragazzi di 11-15<br />

anni, con il 18,6% che dichiara di aver consumato bevande alcoliche nell’anno. Non va inoltre<br />

sottovalutata la forte crescita del consumo di alcol fuori pasto per gli adolescenti, che può essere<br />

misurata tra i 14 e i 17 anni non esistendo prima l’informazione sugli 11-13 anni: tra il 1998 e il<br />

2006 il consumo di alcol passa dal 12,6% al 20,5%. Il consumo di alcol fuori pasto cresce<br />

maggiormente per le ragazze (dal 9,7% al 16,8%), ma rimane più diffuso tra i maschi e passa dal<br />

15,2% al 24,2%.<br />

Tuttavia la maggior presenza di consumatori risulta un fenomeno diffuso a tutte l’età: nelle fasce<br />

centrali aumentano in particolare i consumatori di superalcolici, in quelle più avanzate i<br />

“tradizionali” consumatori di vino. In pratica bevono più italiani ma, almeno in media, bevono di<br />

meno (Galimberti L., 2005).<br />

Nonostante la riduzione sostanziale del consumo di alcol registrato dagli indicatori di consumo procapite<br />

permangono, infatti, alcuni preoccupanti fenomeni:<br />

45


1. aumento della popolazione complessiva dei consumatori e conseguente maggiore esposizione<br />

del numero di individui esposti ai possibili effetti dannosi, sociali e sanitari, collegati all’uso/abuso<br />

di bevande alcoliche in particolare dei consumatori appartenenti a categorie socio-demografiche<br />

particolarmente a rischio di danno alcol-correlato quali le donne, i giovani e gli anziani;<br />

2. ad una sostanziale stabilità nel numero di consumatori di vino si affianca un emergente<br />

incremento di individui che si orienta a consumare la birra (molto probabilmente a sostituirla al<br />

consumo di vino);<br />

3. le modalità di consumo di tali bevande sembra essere differenziato per età; in particolare il<br />

numero di consumatori di quantità superiori al ½ litro di vino o birra appare incrementato in<br />

particolare per i giovani specie se di sesso femminile;<br />

4. aumento dei comportamenti di consumo a rischio, quali i consumi fuori pasto, consumi<br />

eccedentari e ubriacature, in particolare nell’ambito della popolazione giovanile di entrambi i sessi e<br />

nella popolazione femminile. Mentre un tempo donne, bambini e giovani bevevano solitamente in<br />

situazioni sociali ben definite e culturalmente accettate, oggi invece l’abitudine al bere si sta<br />

diffondendo tra persone appartenenti a tutte le classi di età: dai ragazzi agli anziani sia maschi che<br />

femmine. In particolare il consumo di alcol appare sempre più orientato verso un modello<br />

“culturale” che considera le bevande alcoliche non come parte integrante del pasto, ma - con<br />

l’innesto nella cultura latina dello stile del bere nord-europeo (non a tavola, ma concentrato nel<br />

dopo pasto serale e nel week-end) - come elemento separato, da consumare, verosimilmente, in<br />

contesti non più legati alla tradizione “mediterranea” (cfr. Scafato E., Russo R.,2004).<br />

4.1 L’alcol e i giovani<br />

Per dare un senso compiuto ai dati su “quanto” si beve, è necessario osservare “come si beve”.<br />

La quantità di alcol assunta non fornisce, infatti, alcuna informazione utile se svincolata dal<br />

contesto clinico o sociale nel quale tale consumo avviene. E’ ben noto che in certi contesti<br />

geografici e culturali esistono diverse modalità di assunzione degli alcolici così, come di idee ed<br />

opinioni, che condizionano i comportamenti relativi al bere stesso. Come è stato già detto, bere<br />

alcolici ha profonde radici nella cultura mediterranea, basti pensare che durante la celebrazione<br />

della messa bere alcol è divenuto il simbolo del sangue di cristo. Nei Paesi mediterranei bere e<br />

produrre vino equivale da sempre a produrre cibo. Nello stesso tempo, però, dovendo tutelarsi dal<br />

troppo bere e da comportamenti di dipendenza, l’uomo ha tentato di controllare il consumo<br />

dell’alcol creando ferree norme sociali prima che legislative, diverse per gli uomini, le donne, i<br />

ragazzi e le ragazze nonché i bambini. Queste regole tendono a “saltare” nei momenti di<br />

46


trasformazione sociale, o quando la “pressione” della produzione diventa eccessiva come accadde<br />

in Inghilterra nell’800 con la “epidemia del gin” e come forse sta accadendo attualmente con la<br />

globalizzazione dei consumi ed il cambiamento, specie tra i giovani, dei modelli del bere<br />

tradizionali (cfr Cibin M., 2000). D’altra parte le opportunità di consumo per i giovani sono<br />

aumentate sia in termini di prodotti (designer drinks, alcolpops, ready to drink) sia di opportunità<br />

(Happy Hour, Free Drink, Wine Bar, etc.). L’aggressività delle case produttrici di alcolici, infatti,<br />

nel tentativo di conquistare ulteriori fasce di mercato - immissione di nuovi prodotti particolarmente<br />

sedutivi, campagne pubblicitarie che mirano ad associare l’alcol ai modelli di vita desiderati - ha<br />

notevolmente contribuito a far sì che l’uso problematico si estenda in particolare tra i giovani.<br />

Nella Dichiarazione sui Giovani e Alcol adottata a Stoccolma nel 2001 si afferma: “La<br />

globalizzazione dei mezzi di comunicazione e dei mercati sta delineando in maniera sempre più<br />

crescente le percezioni, le scelte e i comportamenti dei giovani. Attualmente, molti giovani<br />

dispongono di maggiori opportunità e mezzi di commercializzazione, divenuti maggiormente<br />

aggressivi riguardo i prodotti di consumo e le sostanze stupefacenti”. Negli ultimi anni il consumo<br />

di alcol tra i giovani si è così allontanato dal cosiddetto “modello mediterraneo” del bere,<br />

improntato alla moderazione e all’associazione del consumo di vino ai pasti, assumendo sempre di<br />

più le vesti di binge drinking, bere per ubriacarsi, tipico dei Paesi del Nord Europa, aumentando<br />

notevolmente i rischi di problemi alcolcorrelati. Nel modello mediterraneo essendo i livelli di<br />

intossicazione continuativi ma relativamente contenuti, prevalgono i disturbi organici cronici e le<br />

problematiche familiari e lavorative, mentre sono più rari i casi problemi di conclamata<br />

antisocialità, rissosità, e le loro conseguenze giudiziarie in maggiore evidenza nei Paesi Nordici. Se<br />

si considera il modo di bere in relazione all’età i dati nel nostro paese mettono in luce una<br />

compresenza dei due modelli ovvero il bere tradizionale è affiancato da episodi di intossicazione<br />

acuta periodica ed “isolata” e l’alcol diventa sempre più frequentemente la sostanza di<br />

“iniziazione”, facendo spesso da sostanza “ponte” per la diffusione degli stupefacenti illegali tra gli<br />

adolescenti.<br />

Da un punto di vista epidemiologico e di analisi del fenomeno 15 , dallo studio European School<br />

Survey Project on Alcohol and other Drugs ( ESPAD) 16 condotto nel 2003, si estrapola che<br />

nonostante i giovani italiani (15-16enni) siano tra quelli che in Europa presentano le più basse<br />

prevalenze di episodi di ubriachezza, tale tendenza mostra un incremento nel corso degli ultimi<br />

15 http://www.solidarietasociale.gov.it/NR/rdonlyres/C66E1369-891C-4B9D-9A45-<br />

1C99487DE156/0/Monitoraggioevalutazionedelledocumentazioninazionali.doc<br />

16 http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/The_2003_ESPAD_report.pdf<br />

47


quattro anni di indagine (1999-2003) così come peraltro confermato dall’Health Behaviours in<br />

School-aged Children (HBSC) del WHO (11-15 enni) riportato nell’ambito del report di<br />

accompagnamento della Framework Alcohol Policy for the European Region. Secondo tale studio<br />

la prevalenza 2001/2002 di giovani che dichiarano di essersi ubriacati due o più volte è risultata pari<br />

al 5,1 % e all’1 % per i maschi e le femmine, rispettivamente, di 11 anni di età. Le prevalenze si<br />

incrementano per i 13enni (7,4 % e 5,2 % rispettivamente per i due sessi) e per i 15enni (22,8 % e<br />

16,8 %) con un trend evidente correlato all’età che, comunque, è al di sotto dell’età legale italiana<br />

(16 anni).<br />

Per quanto riguarda, invece, lo studio Eurobarometer 17 2004 della Commissione Europea, risulta tra<br />

i giovani europei che gli italiani sono quelli che più precocemente incominciano a bere (intorno ai<br />

12 anni in media). Gli europei che dichiarano di non ritenere pericoloso il consumo di alcol sono il<br />

62%; in Italia la prevalenza sale al 66%.<br />

Secondo l’ISTAT, nel 2006 la quota di minori che consuma alcol risulta essere molto alta: in Italia<br />

i ragazzi di 11-15 anni che dichiarano di aver bevuto almeno una volta negli ultimi 12 mesi sono il<br />

18,6%, nonostante abbiano un’età inferiore a quella prevista dalla legge per la somministrazione di<br />

alcolici (16 anni). Le differenze di genere sono più contenute rispetto alle altre classi di età (20,7%<br />

tra i maschi e 16,2% tra le femmine). Tra i ragazzi di 11-15 anni l’1,4% consuma alcolici fuori<br />

pasto almeno una volta a settimana. Tra i ragazzi di 16-17 anni emerge un quadro ancora più critico:<br />

uno su due ha consumato alcolici nell’anno e la quota di maschi è superiore a quella delle femmine<br />

(61,3% contro 47,6%). Le differenze di genere, anche in questo caso, sono inferiori rispetto alle<br />

fasce di età degli adulti. Il 7,8% dei maschi consuma alcolici tutti i giorni (contro il 3,3% delle<br />

ragazze), il 9,4% beve alcolici fuori pasto almeno una volta a settimana (contro il 5,6% delle<br />

ragazze).<br />

Per quanto riguarda, invece, il fenomeno del binge drinking si rileva che nel 2006 l’8,4% della<br />

popolazione di 11 anni e più ha dichiarato di aver consumato alcol in eccesso in una sola occasione<br />

almeno una volta negli ultimi 12 mesi; quota tra l’altro in aumento rispetto a quanto rilevato alla<br />

fine del 2003 (7,1%), anno in cui l’ISTAT ha rilevato per la prima volta il fenomeno.<br />

Come già accennato si tratta di un modello di consumo che caratterizza prevalentemente i giovani:<br />

l’andamento per età è fortemente asimmetrico con un picco nelle fasce 20-24 anni (15,6%) e 25-29<br />

anni (16,1%). Le differenze di genere sono rilevanti, con una netta prevalenza maschile (13,9% dei<br />

maschi e 3,3% delle femmine) per tutte le fasce d’età, in particolare gli uomini che si ubriacano<br />

sono in media quattro volte le donne, ma tale prevalenza è minore nelle età giovanili.<br />

17 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl158_en.pdf<br />

48


Tra i minori dichiarano di essersi ubriacati almeno una volta nell’anno il 2,1% dei ragazzi di 11-15<br />

anni (2,6% dei maschi e 1,5% delle femmine); tra i 16-17 anni la quota è del 12,1% (16% dei<br />

maschi e 8,2% delle femmine); tra i 18-19 anni la quota raggiunge il 15,3% (22,1% dei maschi e<br />

8% delle femmine). Dopo i 25 anni il fenomeno ha poi un andamento gradualmente discendente con<br />

l’età e si accentuano le differenze di genere.<br />

Analizzando la frequenza nell’abitudine al binge drinking si rileva che oltre la metà di quanti hanno<br />

dichiarato di essersi ubriacati negli ultimi 12 mesi lo ha fatto da 1 a 3 volte (51,4%), ma ben il<br />

17,3% da 4 a 6 volte mentre la quota di persone che si sono ubriacate più di 12 volte nell’anno è<br />

pari al 6,7%. L’abitudine al binge drinking risulta essere, inoltre, più diffusa nell’Italia<br />

settentrionale (10,2% Nord-est e 9,6% Nordovest) dove il fenomeno si verifica anche con maggiore<br />

frequenza. .<br />

E’ frequente, inoltre, nelle fasce giovanili, l’abuso contemporaneo di alcol e altre sostanze<br />

psicoattive sia legali che illegali. L’alcol si configura sempre di più come la sostanza “inebriante”<br />

legale, reperibile ovunque, a basso prezzo che spesso si associa ad altri comportamenti a rischio tra<br />

cui appunto l’uso di sostanze diverse (ecstasy, tabacco, cannabis, “popper”, Ketamina, LSD,<br />

Benzodiazepine, cocaina), comportamenti sessuali, ricerca di sensazioni “forti”(guida ad alta<br />

velocità, musica a tutto volume, alterazione dei ritmi cicardiani, sport estremi ecc.) frequentazione<br />

di locali quali “open bar” e discoteche, basate sullo stile “happy hour”. Da ciò l’elevata incidenza di<br />

incidenti stradali, di comportamenti violenti individuali e collettivi, di comportamenti sessuali a<br />

“rischio”.(cfr Cibin M.,et al, 1999).<br />

Sulla base di quanto detto finora, emerge forse il dato più inquietante di una aumentata diffusione<br />

del consumo di alcol tra i giovani e di un costante abbassamento dell’età media di primo contatto<br />

con questa sostanza. Si sottolinea, a tal proposito, il rischio maggiore a cui sopratutto i più giovani<br />

sono esposti, in quanto un metabolismo maturo in grado di eliminare adeguatamente l’alcol lo si<br />

raggiunge non prima dei 16 anni . Uno degli obiettivi dell’OMS per il 2010 è infatti ridurre a zero la<br />

quota di ragazzi fino ai 15 anni che consumano alcol. Diversi studi scientifici (cfr. Galimberti L.,<br />

2005) rilevano che un più precoce inizio di assunzione di alcol si traduce in una maggiore<br />

probabilità di sviluppare dipendenza da questa e da altre sostanze e in un conseguente aumento di<br />

rischi alcolcorrelati: incidenti, psicopatologie, danni organici, invalidazione relazionale e sociale.<br />

Va, infine, ricordato che modelli comportamentali caratterizzati dal bere eccessivo vengono spesso<br />

acquisiti in famiglia. In Italia, ad esempio, alcune indagini epidemiologiche hanno dimostrato come<br />

l’abitudine al bere dei genitori, del capofamiglia in particolare, influisca fortemente sul modello di<br />

consumo alcolico dei componenti il nucleo familiare, rilevando una presenza maggiore di<br />

49


consumatori eccessivi nei nuclei familiari in cui il capofamiglia beve inadeguatamente (cfr. Scafato<br />

E., 2004).<br />

4.2 L’alcol e le donne<br />

La recente adesione da parte di differenti generazioni di donne, giovani, ma anche meno<br />

giovani, a modelli di consumo che sembrano sempre più orientati a identificare il consumo alcolico<br />

femminile come uno “status symbol” o come un segno di distinzione, spesso di omologazione<br />

culturale, non è stato però accompagnato da un incremento dei livelli di conoscenza e<br />

consapevolezza della maggiore vulnerabilità all’alcol dell’organismo femminile da parte delle<br />

consumatrici. Le abitudini delle donne sono profondamente cambiate nei confronti dell’alcol, al<br />

punto che tra il genere femminile questa sostanza viene regolarmente assunta, e negli ultimi anni si<br />

è rilevato che il tasso di donne alcoliste è notevolmente aumentato.<br />

Le norme sociali cambiano di pari passo con i mutamenti che avvengono nella società stessa, e<br />

comportamenti che in passato venivano giudicati “sconvenienti” per il sesso femminile, come bere<br />

o fumare in pubblico, oggi sono accettati e probabilmente rappresentano per le donne una qualche<br />

forma di emancipazione e manifestazione di adeguatezza ad un rinnovato ruolo femminile nella<br />

società. I dati ISTAT sul consumo di alcol nella popolazione italiana, del 2006, rilevano che<br />

all’aumentare del titolo di studio aumenta la tendenza a consumare alcol, e ciò avviene soprattutto<br />

per le donne: tra le meno istruite (con al massimo la licenza elementare) il 49% consuma alcol,<br />

mentre per le laureate la quota raggiunge il 70,9%. Tali differenze emergono anche a parità di età,<br />

ma sono più evidenti tra le donne di 25-44 anni (dal 46,1% al 72,2%).<br />

Il ruolo, i compiti e dunque anche la nuova immagine femminile dei nostri giorni, espone la donna<br />

all’alcol esattamente come l’uomo. Appare evidente come l’effetto di tali comportamenti si traduca,<br />

così come avviene nei maschi, in un incremento delle patologie alcolcorrelate, anche in strati<br />

sempre più ampi della popolazione femminile. Per l’alcol però, a qualunque livello di consumo<br />

alcolico, le donne mostrano un maggior rischio rispetto agli uomini, e l’entità del rischio varia in<br />

relazione alle differenti patologie. In particolare, si è visto che consumando quantità minori di alcol<br />

le donne vanno incontro a intossicazioni più gravi rispetto agli uomini, sviluppano patologie più<br />

severe in tempi più brevi (telescoping), dimostrano danni più rilevanti nei processi cognitivi e nella<br />

prestazione psicomotoria con un maggior rischio di rimanere vittime di incidenti e di abusi. I motivi<br />

di questa maggiore vulnerabilità sono legati a meccanismi, solo in parte chiariti, della fisiologia<br />

femminile che differisce da quella maschile per struttura fisica, corredo enzimatico ed ormonale.<br />

Purtroppo gli studi di genere sono a tutt’oggi non numerosi e ancora insufficienti a spiegare il danno<br />

50


maggiore che si rileva nell’osservazione clinica (cfr., Mancinelli R.,Guiducci M.S., 2004). In effetti<br />

il problema dell’alcolismo in ambito femminile non è stato sufficientemente approfondito anche<br />

perché fino a non molti anni fa si pensava che nelle donne ci fossero meno problemi a fronte di<br />

minori consumi, e a fronte di una netta preponderanza di uomini alcoldipendenti.<br />

Le donne sono sicuramente più esposte ai rischi di violenze psicologiche, relazionali e<br />

sessuali causate dall’abuso alcolico o dall’alcoldipendenza altrui, ma, ormai, anche sempre più<br />

frequentemente vittime del personale abuso di alcol spesso misconosciuto o sottovalutato. A questo<br />

proposito si riscontra che, mentre le modalità del bere delle adolescenti sono più facilmente<br />

assimilabili a quelle dei loro coetanei maschi, le donne più mature e sopratutto le anziane seguono<br />

un modello comportamentale nei confronti del bere ancora parzialmente relegato al contesto<br />

privato e spesso dissimulato per timori di riprovazione sociale. Questo rende più difficile<br />

l’identificazione precoce di possibili problematiche alcolcorrelate e, forse, giustificherebbe in parte<br />

il più elevato riscontro di alcoldipendenza tra casalinghe e pensionate (cfr. Scafato E., Russo R.,<br />

2004).<br />

Diventa così sicuramente prioritaria la necessità di dedicare un’ attenzione specifica al mondo<br />

femminile nell’ambito delle campagne di informazione, prevenzione e promozione alla salute<br />

rivolte, all’interno di strategie di più ampio respiro, all’intera popolazione. Si rendono, inoltre,<br />

necessari, ai fini di una maggiore consapevolezza dei rischi del bere in gravidanza, interventi di<br />

informazione, educazione e formazione diretti non solo alle donne in gravidanza e alle donne in età<br />

fertile, ma anche agli operatori socio-sanitari. Sono ormai noti, infatti, gli effetti diretti dell’alcol sul<br />

feto: i livelli di alcolemia riscontrabili nei tessuti fetali sono simili a quelli materni, anche se non è<br />

stata stabilita con certezza una dose minima tossica. Attualmente è poco chiaro quali siano le<br />

quantità di alcol da potersi ritenere sicure, né se prodotti alcolici diversi, quali vino, birra,<br />

superalcolici, possano determinare effetti nocivi diversi. Allo stato attuale è difficile, infatti,<br />

individuare la dose minima di alcol sufficiente a non danneggiare l’embrione poiché sono<br />

documentati segni sfumati, identificabili solo tardivamente, e poiché esistono fattori individuali che<br />

aumentano la vulnerabilità del feto. Tuttavia, un gran numero di evidenze cliniche e sperimentali<br />

hanno definitivamente dimostrato che l’esposizione prenatale all’alcol può causare alterazioni di<br />

sviluppo nel feto determinando ciò che è noto a livello clinico come disturbo da Fetopatia Alcolica<br />

(FASD). Queste alterazioni possono comprendere anomalie fisiche, alterazioni mentali,<br />

comportamentali e/o deficit dell’apprendimento generalmente a carattere permanente. Si tratta di un<br />

problema grave ma totalmente prevenibile raccomandando, specialmente da parte degli operatori<br />

51


del settore socio-sanitario, la sospensione del consumo di bevande alcoliche durante la gravidanza<br />

(cfr Ceccanti M., Spagnolo P. A., Calducci G., 2007)<br />

5 Trattamenti e Cura<br />

5.1 L’evoluzione del concetto di alcolismo<br />

Sin dagli albori delle sue origini l’uomo si è sforzato sempre di capire e controllare il proprio<br />

comportamento e quello degli altri: prescrisse regole e sistemi di valori in base ai quali si<br />

comportava nella società, spiegò i fenomeni circostanti in modo a lui accessibile. Inizialmente ogni<br />

aspetto o fenomeno della vita a lui sconosciuto, così come ogni incognita nel comportamento,<br />

veniva spiegata attraverso forze o modelli soprannaturali, sostituiti successivamente con modelli<br />

moralistici, medici, ecc. Il più vecchio modello, quello ancora profondamente radicato nella società,<br />

che ha regolato per lungo tempo il consumo di alcol e i comportamenti ad esso legati, è stato quello<br />

moralistico. All’inizio, infatti, i problemi alcolcorrelati erano noti come problemi morali, una<br />

debolezza di carattere, un vizio, una perversione. Secondo il modello moralistico ogni consumo di<br />

alcol al di fuori di quelle che sono le norme del “bere accettabile socialmente” è da considerarsi<br />

infatti una deviazione, un fatto proibito e le persone che bevono non rispettando tali norme<br />

socialmente condivise sono sottoposte a sanzioni sociali. In queste persone nasce così un sentimento<br />

di colpa che le porta a logorarsi nel disperato tentativo di nascondere il fatto che bevono più del<br />

“normale”accettabile; si innesca così un circolo vizioso che porta queste persone a persistere nel<br />

bere nonostante le sanzioni; per questo modello non esistono cure se non l’astinenza. L’evoluzione<br />

sociale e lo sviluppo di alcuni rami scientifici della medicina hanno portato alla creazione di altri<br />

modelli come quelli medici che trattano l’alcolismo come malattia e i primi a difendere tale<br />

concetto furono gli Alcolisti Anonimi. Solamente dopo la seconda guerra mondiale il concetto di<br />

alcolismo venne gradualmente accettato come malattia grazie anche all’americano E.M. Jellinek<br />

che nel 1960 destò vivo interesse nel mondo scientifico internazionale con la pubblicazione del<br />

libro “The disease concept of alcoholism”(Jellinek E., 1960) in cui per la prima volta considerò<br />

l’alcolismo una malattia cronica scatenata da fattori predisponenti: costituzionali, psicologici e<br />

sociali. Il concetto medico dell’alcolismo mutò la relazione con l’alcolista e la sua famiglia, che in<br />

tal modo venivano accettati come gli altri malati; anche a loro si estese più o meno la protezione<br />

sociale e sanitaria. Tuttavia, se da una parte l’introduzione di tale concetto diede un grosso impulso<br />

allo sviluppo dell’alcologia nello stesso tempo, però, si rivelò uno ostacolo poichè medicalizzando e<br />

psichiatrizzando il problema dell’alcodipendenza si finiva per interessarsi solo delle sue<br />

52


complicanze somatiche e psichiatriche e non veniva offerta né al paziente né alla sua famiglia una<br />

terapia efficace (cfr. Hudolin V., Corlito G., 1997).<br />

In Italia fino agli anni ’80 l’alcodipendenza era un problema fortemente sottovalutato se non<br />

addirittura negato. L’umile lavoro degli Alcolisti Anonimi (A.A.), la progressiva diffusione dei<br />

Club Alcolisti in Trattamento (CAT) a seguito del forte impulso di Vladimir Hudolin e della sua<br />

scuola, così come il lavoro di molte altre associazioni, ha consentito il varo della prima legge<br />

sull’alcol in Italia e la creazione di vari servizi pubblici, con la nascita, in particolare, di molte unità<br />

di algologia all’interno dei Ser.T (Servizi pubblici per le tossicodipendenze) o degli stessi reparti<br />

ospedalieri 18 .<br />

5.2 Interventi terapeutici<br />

Nel trattare i problemi connessi all’uso di alcol è sempre opportuno distinguere tra<br />

comportamenti a rischio, problemi alcol-correlati e alcolismo in senso stretto. Nel primo caso<br />

prevalgono infatti interventi di informazione e prevenzione, improntati allo stile del counselling o<br />

del “brief intervention”, nel secondo a tali strumenti possono unirsi programmi di “riduzione del<br />

danno”, in particolare rivolte a specifiche tematiche, quali alcol e guida, alcol e lavoro, e via<br />

dicendo. Là dove invece si riscontra una situazione francamente patologica sono necessari strumenti<br />

terapeutici specifici che possono essere: terapia farmacologica (se e quando necessaria),<br />

psicoterapia, gruppi di auto-mutuo-aiuto.<br />

Nell’ambito dell’assistenza sanitaria primaria l’identificazione e l’intervento breve rappresentano<br />

un importante strumento per informare i pazienti sui rischi di un uso dannoso di alcol.<br />

L’individuazione dei soggetti che abusano di sostanze alcoliche è piuttosto difficile se non c’è<br />

ovviamente una valida collaborazione da parte dell’individuo e questo è ancor più vero nel caso<br />

degli alcolisti. Per questo motivo è necessario disporre di una metodologia diagnostica affidabile<br />

che permetta una diagnosi precoce di abuso e/o dipendenza da alcol e consenta una rapida e agevole<br />

identificazione delle patologie ad essa correlate.<br />

A livello europeo, sia l’Unione Europea, sia l’OMS hanno sottolineato, attraverso risoluzioni<br />

ufficiali adottate dagli Stati membri, la necessità di attività di promozione della salute per la<br />

popolazione generale e di prevenzione basata sulla diagnosi precoce di problemi alcolcorrelati<br />

indirizzate a quella categoria di individui definibili come “bevitori problematici”, soggetti non<br />

ancora dipendenti e che risultano suscettibili ad una riduzione delle abitudini di abuso a fronte di un<br />

breve colloquio (l’intervento breve) con il Medico di <strong>Medicina</strong> Generale ( MMG). Tale approccio è<br />

18 http://www.gruppoabele.org<br />

53


ideale per operatori generici, non specialisti, come i MMG, che incontrano i soggetti con uso di<br />

sostanze in contesti aspecifici (cfr. Rollnick S., Bell A., 1994).<br />

La raccolta di informazioni da parte del medico curante sui livelli e sulla frequenza dei consumi<br />

alcolici può influire, ad esempio, sulla diagnosi delle attuali condizioni del paziente, inducendo il<br />

medico ad intervenire nei confronti di coloro che dichiarino consumi alcolici in grado di influire<br />

negativamente sull’azione di farmaci utilizzati o su altre terapie in atto. L’attuazione di programmi<br />

finalizzati all’identificazione dell’abuso alcolico e all’intervento breve consentono, infatti, a coloro<br />

che non hanno ancora sviluppato una dipendenza da alcol, di ridurre o smettere di bere ricevendo un<br />

adeguata assistenza ed un idoneo supporto psicologico.<br />

L’esigenza di un approccio molto più strutturato ai problemi e ai disagi alcolcorrelati insieme alla<br />

opportunità di includere la diagnosi precoce dell’abuso di alcol nel lavoro quotidiano dei medici di<br />

base attraverso strumenti convalidati, sta diventando una priorità nell’ambito di strategie di salute<br />

pubblica. Tuttavia esistono ancora molti ostacoli e pregiudizi da superare e tanti sforzi da fare<br />

affinché si affermi l’idea che la pratica comune non sarà, comunque, appesantita da procedure e test<br />

di screening e che il rapporto costi/benefici sarà più alto rispetto ad oggi.<br />

L’intervento pubblico appare ancora estremamente disomogeneo, andando da Regioni che hanno<br />

strutturato dei Progetti Alcolici articolati, a Regioni che tuttavia promuovono esperienze pilota o<br />

sperimentali, a situazioni in cui l’intervento alcologico è prevalentemente lasciato alla buona<br />

volontà dei singoli operatori (cfr Cibin M.,2000). Nello stesso recente Piano Sanitario Nazionale si<br />

sottolinea come nonostante i progressi rilevabili nel sistema dei servizi e interventi del Sistema<br />

Sanitario Nazionale, continuino comunque a permanere, soprattutto in alcuni territori, difficoltà a<br />

garantire percorsi terapeutici adeguati ai bisogni dell’utenza con problemi di alcoldipendenza<br />

conclamata. Motivo per il quale tra gli obiettivi da raggiungere troviamo, infatti, la necessità di<br />

“accrescere la disponibilità e l’accessibilità di efficaci trattamenti, nei servizi pubblici o accreditati,<br />

per i soggetti con consumi dannosi e per gli alcoldipendenti conclamati, nonché sorvegliare<br />

l’efficacia e l’efficienza degli interventi” (PSN 2006-2008 p.75).<br />

L’introduzione di interventi socio riabilitativi in un ricovero “tradizionale” dell’alcolista è<br />

profondamente legata alla presenza di una serie di strutture e professionalità che concorrano a<br />

creare una “rete” che intervenga sulla molteplicità dei problemi di questi utenti e delle loro famiglie.<br />

Tra i possibili attori presenti nella “rete alcologica” si possono individuare, anche in base alle<br />

diverse realtà territoriali, le seguenti componenti:<br />

• Medici di <strong>Medicina</strong> Generale.<br />

54


• Gruppi di Auto-mutuo-aiuto e volontariato: i principali in Italia sono gli Alcolisti Anonimi<br />

e i Club Alcolisti in Trattamento.<br />

• I Ser.T, ai quali sono stati attribuiti compiti di intervento alcologico attraverso l’attivazione<br />

di almeno una unità alcologica e l’individuazione di operatori di diversa professionalità. In<br />

ogni Azienda ULSS è inoltre presente un reparto ospedaliero dove è possibile, in<br />

collaborazione con il Ser.T, poter ricoverare i pazienti alcolisti.<br />

Tutti queste componenti insieme rappresenterebbero il 1° livello di intervento.<br />

E’ possibile infine individuare:<br />

• Centri Alcologici Multimodali (costituiti presso Ser.T, reparti Ospedalieri e Cliniche<br />

Universitarie) di 2° livello, caratterizzati da risorse e interventi di 1° livello e da uno o più<br />

programmi specializzati realizzati anche con il coinvolgimento del privato sociale e del<br />

privato accreditato. Per programmi specializzati si intendono:<br />

- interventi non previsti dal primo ambito di intervento della rete alcologica, ad es.: supporto<br />

psichiatrico, trattamento di particolari patologie alcolcorrelate, interventi psicoterapici<br />

specifici, centri diurni, comunità terapeutica, ricovero "alcologico" (che comprende diagnosi<br />

e riabilitazione fisica, psichica e sociale con programmi specifici per alcolisti);<br />

- programmi per popolazioni particolari ad esempio alcolisti poliabusatori, psichiatrici, con<br />

particolari problematiche sociali (immigrati, senza fissa dimora, ecc.).<br />

Nonostante la rete alcologica si presenti diffusa abbastanza capillarmente necessita di essere<br />

ulteriormente rafforzata, in particolare in alcuni collegamenti: tra medici di medicina generale e<br />

unità operative di alcologia, tra reparti ospedalieri, case di cura e territorio.<br />

5.3 Strumenti diagnostici e tecnica del “brief intervention”<br />

Esistono degli elementi indispensabili per arrivare ad una diagnosi corretta di abuso e/o<br />

dipendenza alcolica. Uno di questi è rappresentato dalll’anamnesi alcologica per la valutazione dei<br />

consumi giornalieri di alcolici, che consiste in una serie di domande molto semplici sui livelli di<br />

consumo, sul tipo di bevanda alcolica e sul suo grado alcolico, sulla frequenza dell’assunzione e<br />

della durata complessiva dei consumi nonchè su eventuali significativi cambiamenti nelle abitudini<br />

al bere attuali e pregresse, su tentativi di disassuefazione e/o eventuali ricadute dopo un periodo di<br />

astinenza alcolica. Tenendo presente le dosi di alcol giornaliere che oggi la comunità scientifica<br />

raccomanda di non superare (40 gr/die nell’uomo e 25 gr/die nella donna) si comprende la grande<br />

importanza che le informazioni raccolte attraverso l’anamnesi alcologica assumono da un punto di<br />

vista diagnostico. Altro elemento indispensabile consiste nella somministrazione di specifici<br />

55


questionari sui comportamenti alcolici. Dopo un colloquio strutturato con il paziente, l’utilizzo dei<br />

test risulta essere, infatti, un valido aiuto per la diagnosi del consumo di alcol a rischio e/o dannoso.<br />

I test più conosciuti sono il CAGE, ed il Michigan Alcoholism Screening Test (MAST), e negli<br />

ultimi anni ne sono stati prodotti altri tra cui il Munich Alcoholism Test (MALT), e l’Alcohol Use<br />

Disorders Identification Test (AUDIT).<br />

CAGE è una sigla che sta per: Cut down (tentativi di smettere di bere), Annoyed (infastidito dai<br />

discorsi sull’alcol), Guilty (sentirsi colpevole), Eye opener ( al mattino aprire gli occhi con l’alcol).<br />

La validità di questo test è dubbia dal momento che in numerosi studi clinici i risultati del CAGE<br />

per sensibilità e specificità sono molto discordanti, dal 45% al 95%. Può dare, inoltre, risultati<br />

errati, poiché il test indaga anche sul senso di colpa (terza domanda), spesso presente negli<br />

alcolisti, una persona pur assumendo quantità non pericolose di alcolici potrebbe risultare<br />

comunque positiva. Ciò è vero per esempio per persone che hanno forti credenze religiose come i<br />

musulmani o persone a cui per motivi di salute è vietato bere.<br />

Il MAST consiste di 25 domande è infatti più complesso e richiede più tempo per la compilazione.<br />

Uno studio ha indicato una sensibilità e specificità dell’85% ma altri hanno dato invece risultai<br />

molto inferiori per cui ci sono riserve sulla sua validità clinica.<br />

Il MALT è un test di 31 items ed è suddiviso in due parti. La prima parte viene compilata dal<br />

medico sulla base dell’indagine anamnestica, dell’esame obiettivo, degli esami di laboratorio e di<br />

eventuali colloqui con familiari e/o amici della persona esaminata. La seconda parte rappresenta il<br />

questionario di auto-valutazione vero e proprio e comprende 24 quesiti. L’importanza di tale test<br />

consiste nella coesistenza di un parametro di giudizio obiettivo (il medico) e uno di valutazione<br />

soggettiva. Negli ultimi anni è stato proposto l’Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)<br />

dell’OMS studiato per l’identificazione in ambito di assistenza primaria del consumo di alcol a<br />

rischio o dannoso, e consiste in 10 items. Le prime tre domande (AUDIT-C o short–AUDIT),<br />

altamente testate e validate 19 , riguardano rispettivamente la frequenza del consumo alcolico, la<br />

quantità di alcol assunto in media giornalmente e la frequenza dell’abuso episodico isolato, e<br />

ciascuna di queste domande prevede 5 risposte. Gli individui di sesso maschile con punteggio<br />

complessivo uguale o superiore a 5 all’AUDIT-C , oppure le donne con punteggio complessivo<br />

uguale o superiore a 4 all’AUDIT-C, devono essere invitati a completare tutti e dieci gli items<br />

dell’AUDIT, per una valutazione più approfondita in quanto indicati come probabili consumatori a<br />

rischio. Punteggi invece uguali o superiori a 20 all’AUDIT sono indicativi di alcol-dipendenza e si<br />

può rendere necessario un intervento specialistico per la valutazione diagnostica ed il trattamento<br />

19 http://www.unicri.it/wwk/publications/dacp/journal/2006_12.php<br />

56


del paziente. Il livello di dipendenza da alcol può essere testato tramite il modulo di dipendenza<br />

alcolica Composite International Diagnostic Interview (Intervista diagnostica internazionale<br />

composita) che consiste in 7 quesiti e la risposta affermativa a 4 o più di essi porta ad una diagnosi<br />

di alcoldipendenza.<br />

Abbiamo poi un ulteriore elemento, utile sempre a fini diagnostici, che è la valutazione dei livelli<br />

ematici e/o urinari di alcuni indici biochimici. Questi facilitano il compito di inquadramento<br />

diagnostico sulla base dei criteri diagnostici, espressi dal DSM IV, ma sono poco utili allo<br />

screening poiché valori ematici elevati hanno una scarsa sensibilità ed identificano solo una piccola<br />

porzione di pazienti con consumo alcolico a rischio o dannoso.<br />

Nell’ambito delle modalità di approccio utili ed efficaci nel setting del MMG , è, dunque, possibile<br />

identificare l’intervento brevissimo “very brief intervention” costituito da counselling semplice di 5-<br />

10 minuti in una sola seduta, associato o meno a materiale esplicativo, e l’intervento breve “brief<br />

intervention”, colloquio fondato sostanzialmente su tecniche di terapia cognitivo-comportamentale,<br />

uso di manuali di auto-aiuto associato a visite di controllo periodiche (follow-up). Il counselling<br />

semplice o che utilizza tecniche tipiche del colloquio motivazionale può essere utile anche nel<br />

trattamento di soggetti che bevono in modo dannoso o sono alcoldipendenti. In tal senso l’utilizzo<br />

dell’intervento breve può essere estremamente utile per motivare al cambiamento soggetti arrivati<br />

all’osservazione soprattutto se in precontemplazione-contemplazione 20 .<br />

In particolare, l’intervento breve di avvertimento o di allerta/educazione può essere articolato in<br />

questo modo: fornire spiegazioni di base sul fatto che il consumo alcolico del paziente rientra nella<br />

categoria a rischio; fornire informazioni sui pericoli legati alla prosecuzione di un consumo alcolico<br />

a livelli di rischio; indurre il paziente ad individuare un obiettivo da perseguire al fine di modificare<br />

le proprie abitudini; fornire consigli per ridurre la quantità di alcol; incoraggiare i pazienti<br />

spiegando loro che consumo a rischio non significa dipendenza dall’alcol e che le proprie abitudini<br />

alcoliche possono ancora cambiare. L’intervento breve di supporto tramite il counselling<br />

psicologico può strutturarsi come segue: attuare un intervento breve del tipo descritto sopra;<br />

valutare e adattare i consigli allo stadio di cambiamento, di conseguenza, nel caso in cui il paziente<br />

sia nello stadio di precontemplazione, l’intervento dovrebbe essere maggiormente focalizzato sulle<br />

spiegazioni in modo da motivarlo all’azione. Nel caso in cui il paziente sia nello stadio di<br />

contemplazione, ovvero abbia già preso in considerazione la possibilità di prendere provvedimenti,<br />

20 Precontemplazione: fase in cui si ha un’assenza completa di motivazione a smettere ed un disinteresse per le<br />

conseguenze della salute. Contemplazione: fase caratterizzata dalla consapevolezza del problema e dal desiderio di<br />

smettere, ma anche dalla convinzione di una difficoltà personale.<br />

57


vanno enfatizzati i vantaggi che si avrebbero nel prendere tali provvedimenti, i rischi che si<br />

correrebbero nel ritardare questa decisione ed il modo in cui fare il primo passo. Infine, se il<br />

paziente è già pronto all’azione, si deve cercare di indurre lo stesso a fissarsi degli obiettivi e ad<br />

assumersi l’impegno di smettere di bere. L’ultimo elemento su cui basare l’intervento breve di<br />

supporto psicologico è la programmazione di un follow-up, in cui le strategie per fornire sostegno,<br />

spiegazioni ed assistenza, volte a stabilire, raggiungere e mantenere obiettivi specifici, debbono<br />

essere fissate fin dall’inizio, tenendo presente che, se il paziente continua per diversi mesi ad avere<br />

difficoltà nel raggiungere e mantenere i risultati prefissati, il monitoraggio deve includere funzioni<br />

di invio alle altre strutture specialistiche o territoriali (Gruppi di auto-aiuto).<br />

Relativamente all’astinenza, che può insorgere nelle 6 - 24 ore successive all’ultima assunzione,<br />

sono possibili trattamenti di disintossicazione - ambulatoriali o in casa su supervisione, tramite<br />

semplici presidi farmacologici - di soggetti con astinenze non complicate e con buone risorse<br />

personali e relazionali (cfr.,Bennie C., 1998). Il regime terapeutico standard dell’astinenza può<br />

consistere nella somministrazione di dosi regolari di diazepam (farmaco di provata efficacia ed<br />

emività relativamente lunga) per 2-6 giorni senza proseguire oltre per evitare il rischi di<br />

assuefazione (cfr. Anderson P., Gual A., Colom J., 2006).<br />

Le finalità del trattamento ospedaliero, della durata media di tre settimane circa, sono la<br />

disintossicazione e l’avvio di un programma terapeutico-riabilitativo per quelle situazioni che<br />

presentano gravi conseguenze fisiche legate all’assunzione di alcol e di altre sostanze psicoattive o<br />

problematiche alcolcorrelate complesse. Si ricorda, inoltre, come l’alcol possa mimare pressoché<br />

qualsiasi disturbo psichiatrico, con insorgenza sia in intossicazione che durante l’astinenza e come<br />

la doppia diagnosi sia frequente in soggetti con disturbi legati all’alcol (Kessler R.C., et al, 1997).<br />

Difatti i disturbi indotti da alcol, secondo il DSM IV, oltre alla intossicazione, all’astinenza, alla<br />

demenza ed al disturbo amnestico persistente, sono classificabili in delirium e delirium tremens,<br />

disturbi psicotici con allucinazioni/deliri, disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, disturbi del sonno,<br />

disturbi della funzione sessuale. E’ perciò importante disintossicare il soggetto, e non solo dall’alcol<br />

se presente una polidipendenza, ed attendere un minimo periodo di tempo (in genere qualche<br />

settimana) prima di procedere ad una diagnostica di comorbilità.<br />

Una volta terminato il periodo di ospedalizzazione ai pazienti viene data la possibilità di proseguire<br />

il periodo riabilitativo attraverso l’inserimento in gruppi di auto-aiuto.<br />

5.4 I gruppi di auto-aiuto<br />

58


L’auto-aiuto nasce dall’intrinseca necessità umana di sostegno, supporto e aiuto nelle<br />

difficoltà della vita quotidiana le cui origine risalgono a tempi lontanissimi. Il primo storico<br />

dell’auto-aiuto P. Kroptkin, individua già nelle società preistoriche forme di mutuo aiuto e di<br />

cooperazione all’interno di clan e tribù per difendersi e attaccare altre tribù, ed attribuisce allo<br />

sviluppo di tali forme di cooperazione sociale la sopravivenza dell’uomo e il successivo passaggio<br />

dell’organizzazione sociale in unità familiari (cfr. Katz A.H., Bender E., 1976). Storicamente,<br />

quindi, l’auto-aiuto nasce soprattutto per far fronte a bisogni materiali, di sopravvivenza economica<br />

e sociale, e solo in un secondo momento risponde anche ad esigenze di cambiamento individuale, di<br />

auto-sviluppo e superamento di condizioni di powerlessness, mancanza cioè di potere individuale e<br />

collettivo.<br />

Un gruppo di auto-aiuto nasce quando due o più individui decidono di unire le loro risorse per far<br />

fronte ad uno specifico problema. Si possono, quindi, definire come piccole strutture gruppali<br />

volontarie, per il mutuo-aiuto ed il raggiungimento di obiettivi particolari. L’elemento fondante che<br />

porta i partecipanti a sostenersi reciprocamente è rappresentato dalla condivisione del medesimo<br />

disagio, dal superamento di comuni handicap o problemi inabilitanti e dal raggiungimento di un<br />

cambiamento personale e/o sociale desiderato. Le esperienze di vita diventano una risorsa, le<br />

difficoltà una opportunità di crescita. Coloro che partecipano attivamente ad un gruppo di auto-aiuto<br />

acquisiscono competenze per la gestione della propria sofferenza abbandonando la cultura della<br />

delega del proprio benessere ai professionisti. L’auto-aiuto è ormai ritenuto un patrimonio culturale<br />

che mette al centro delle sue azioni l’assunzione di responsabilità sulla salute degli individui e delle<br />

famiglie promuovendo benessere e senso di responsabilità delle persone in condizioni di difficoltà<br />

fisica, psichica e sociale.<br />

In Italia sono presenti oltre 3000 gruppi 21 , e in questi anni si sono attivate tante esperienze di self<br />

help in molti settori: famiglie affidatarie e adottive, dipendenze da sostanze, malattie croniche e<br />

rare, HIV, trapianti d’organo, disabilità, disturbi affettivi e del comportamento alimentare, identità<br />

di genere, marginalità, depressione, disagio mentale, disturbi tramatici da stress, ecc.<br />

All’interno della rete alcologica i gruppi di auto-aiuto e volontariato costituiscono una componente<br />

significativa del percorso terapeutico, soprattutto nella fase socio-riabilitativa. I principali gruppi di<br />

auto-aiuto comprendono gli Alcolisti Anonimi (con i gruppi familiari di Al-Anon/ Alanteen) e i<br />

Club Alcolisti in Trattamento (CAT).<br />

5.5 Gli Alcolisti Anonimi (AA)<br />

21 http://www.autoaiutotoscana.org/IMG/pdf/briciole.pdf<br />

59


Alcolisti Anonimi è una associazione di volontariato nata nel 1935 ad Akron negli Stati Uniti<br />

dall'incontro di Bill Willson, un alcolista divenuto astinente, con Bob Smith, alcolista inveterato a<br />

cui il primo offrì un aiuto. Si resero conto che il legame che si instaurava tra un alcolista astinente e<br />

i bevitori, attraverso la condivisione dell’esperienza, rappresentava un valido aiuto per rimanere<br />

sobri. Dopo qualche anno gli AA dagli Stati Uniti si diffusero in tutto il mondo. In Italia il primo<br />

gruppo si costituì nel 1972, ed oggi i gruppi sono circa 450. Secondo gli AA l’alcolismo è una<br />

malattia incurabile, il suo decorso può, infatti, essere arrestato ma non risolto. All’interno<br />

dell’organismo dell’alcolista l’alcol fa scattare una compulsione sia fisica che psichica<br />

caratterizzata dall’”ossessione” del bere, per cui ad un primo bicchiere ne seguiranno certamente<br />

altri fino alla perdita completa del controllo. I problemi vengono affrontati attraverso un gruppo<br />

auto-gestito che organizza riunioni con frequenza libera, dove ci si scambia esperienze e si mette in<br />

pratica il programma di recupero, noto col nome di “metodo dei dodici passi” ovvero le tappe<br />

fondamentali verso la sobrietà. Per essere membri degli AA l’unica condizione richiesta è il<br />

desiderio di smettere di bere. Non ci sono altre restrizioni di nessun tipo, né sociali, né di “razza” o<br />

sessuali o religiose. L’organizzazione è fondamentalmente un gruppo di autosostegno, né politico e<br />

né religioso. Come dice il nome stesso l'associazione garantisce l'anonimato, perciò in caso lo si<br />

voglia si può evitare di rivelare la propria identità. L’esperienza dei gruppi AA ha portato negli anni<br />

alla nascita di un’altra associazione per i familiari e gli amici degli alcolisti, gruppi di persone<br />

accomunate non dalla dipendenza dall’alcol ma dai continui tentativi o dall’ossessione di<br />

controllare il comportamento alcolico del proprio familiare o amico/a; essi trovano attraverso<br />

l’associazione denominata Al-Anon/Alateen la possibilità di condividere le proprie esperienze e<br />

sofferenze, nonchè il sostegno, la forza e la speranza necessari ad affrontare un’esistenza divenuta<br />

insopportabile a causa del bere di una persona cara, indipendentemente dal fatto che quest’ultima<br />

frequenti gli AA o abbia o meno intrapreso un qualsivoglia trattamento terapeutico. Durante la<br />

frequentazioni di questi gruppi ai partecipanti viene suggerita una maggiore attenzione verso se<br />

stessi che abbia come conseguenza il minore investimento affettivo verso l’alcolista. In tal modo<br />

l’alcolista potrà essere indirettamente influenzato dal comportamento del familiare divenuto meno<br />

reattivo o conflittuale nei confronti del bere. In alcuni ospedali l’amministrazione sanitaria crea le<br />

condizioni affinché i degenti affetti da alcolismo possano incontrare i membri di AA, anche<br />

attraverso riunioni aperte al personale sanitario, creando il giusto aggancio che permetterà ai<br />

pazienti, una volta dimessi, di continuare la frequentazione dei gruppi. Anche i servizi territoriali<br />

inviano ad AA pazienti che essi continuano comunque a seguire, a volte invitando gli stessi membri<br />

60


di AA a contattare quest’ultimi direttamente all’interno del servizio. I medici di medicina generale,<br />

assistenti sociali, psicoterapeuti o altri professionisti possono inviare l’alcolista ai gruppi di AA.<br />

5.6 Vladimir Hudolin: le origini dei Club Alcolisti in Trattamento e la Teoria dei Sistemi.<br />

I Club degli Alcolisti in Trattamento si fondano sui principi di aiuto ispirati da Vladimir<br />

Hudolin, professore emerito di psichiatria dell’Università di Zagabria, membro esperto per<br />

l’alcologia e le dipendenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, scomparso nel 1996. Furono<br />

fondati a Zagabria nel 1964 in seguito allo sviluppo del concetto ecologico-sociale (a quel tempo<br />

definito psico-medico-sociale), per comparire poi in Italia a Trieste nel 1979. Secondo l’approccio<br />

ecologico-sociale introdotto da Hudolin, l’alcolismo fu definito un comportamento, uno stile di vita<br />

e, di conseguenza, al termine alcolismo si preferì quello di “problemi alcolcorrelati”. In tale ottica il<br />

problema alcolcorrelato viene considerato un disturbo nei sistemi ecologico-sociali e prima di tutto<br />

nella famiglia. Il trattamento deve quindi includere la famiglia ed eventualmente altri sistemi nella<br />

quale quest’ultima è inserita quali gli ambiti di vita e ambiti lavorativi. Fu così che negli anni ‘50 e<br />

‘60 a Zagabria il <strong>Prof</strong>essor Hudolin e i suoi collaboratori decisero di introdurre, per la cura degli<br />

alcolisti, una modalità più efficace, duratura e accettabile per una società più vasta. Fino ad allora<br />

quest’ultimi venivano ricoverati con gravi lesioni fisiche e psichiche ed erano rari i casi di coloro<br />

che ne uscivano con risultati soddisfacenti e con l’astinenza dall’alcol. Hudolin intravide la<br />

possibilità di un programma basato sulla Teoria dei Sistemi che doveva produrre cambiamenti nel<br />

comportamento dell’alcolista e nel ruolo della sua famiglia, nonché nelle istituzioni e nella società,<br />

ovvero nella cultura sociale e sanitaria dominante. La pratica ospedaliera venne così integrata nel<br />

programma generico sociale il cui obiettivo è la cura e la riabilitazione mentale dell’alcolista, ma<br />

anche la prevenzione e la promozione della salute nel senso più ampio.<br />

Per coloro che si occupavano delle persone e del loro comportamento fu possibile, dunque, trovare<br />

nella Teoria dei Sistemi i modelli necessari per studiare la biologia organismica, la psicologia<br />

nonché i sistemi sociali. La Teoria dei Sistemi si configura, infatti, come una branca della scienza e<br />

della filosofia contemporanea che, soprattutto attraverso gli sviluppi della biologia e della<br />

cibernetica, ha proposto un modello di spiegazione dei fenomeni umani, sociali e tecnologici che<br />

mette in evidenza le vastissime e complesse influenze reciproche rispetto al modello classico che<br />

individua rapporti semplici di causa ed effetto. Il termine “teoria generale dei sistemi” fu introdotto<br />

dal biologo Ludwig von Bertalanffy nel 1937 che concepì tale teoria come una disciplina di tipo<br />

logico-matematico: essa si configura come una teoria puramente formale, applicabile però alle<br />

diverse scienze empiriche (come ad esempio la biologia, la medicina, la sociologia, la psicologia e<br />

61


la scienza politica, la fisica e le diverse scienze umane). Il punto di partenza di tale approccio è la<br />

definizione di sistema, inteso come un'entità concettuale, fisica o sociale, che consiste di parti<br />

interdipendenti. E’ essenziale comprendere l'organizzazione, il controllo e la struttura dei rapporti<br />

tra fenomeni, piuttosto che descrivere questi ultimi come entità astratte e isolate. La<br />

contrapposizione fra spiegazioni “lineari” - il fenomeno A causa il fenomeno B - e spiegazioni<br />

“circolari” - il fenomeno A e il fenomeno B costituiscono un insieme organizzato, all'interno del<br />

quale sia l’uno sia l’altro sono, di volta in volta e reciprocamente, causa di qualche effetto- è<br />

peculiare della teoria dei sistemi. Nozione fondamentale di questa teoria è la distinzione fra sistemi<br />

“aperti” - quelli in cui si realizzano scambi di energie, di materiali, di persone e di informazioni con<br />

l'ambiente esterno ed in cui tali scambi si configurano come essenziali alla sopravvivenza del<br />

sistema stesso - e “chiusi”, come le entità descritte dalla fisica classica. Partendo da queste<br />

definizioni, è possibile quindi affermare che tutti i soggetti viventi (animali, uomini, gruppi,<br />

organizzazioni, società) possono essere concepiti come sistemi aperti e come tali essi hanno dunque<br />

un “interno” ed un “esterno”, divisi da un “confine”. La sopravvivenza e lo sviluppo di ogni sistema<br />

aperto dipendono da un adeguato controllo e dalla regolazione degli scambi con l'ambiente. Lo stato<br />

di dipendenza dall’alcol si può definire come “lo stato equifinale di un sistema aperto che rimane a<br />

livello d’impoverimento, psicopatologico e omeostatico” (Lazic N., 1978, pp.13-18). L’unità di<br />

comportamento è un sistema inscindibile che comprende la personalità, il luogo di svolgimento e le<br />

norme sociali. Se nella società il “bere moderatamente” è un comportamento socialmente accettato,<br />

l’astinenza da parte dell’alcolista, nonostante le cure “mediche”, diventa estremamente difficile se<br />

non impossibile. Non si dimentichi che bere alcolici è una antica abitudine alimentare oltre che<br />

culturale, legata a riti religiosi e pagani e alle tradizioni di molti paesi soprattutto mediterranei.<br />

Spesso risulta essere una modalità tipicamente conviviale legata alle pressioni del gruppo, a<br />

cominciare da quello familiare. Nelle feste e nelle cerimonie il rito del brindare come augurio deve<br />

avvenire solo ed esclusivamente con l’alcol, bevanda di vita e di immortalità, per la sua forte<br />

simbologia con il sangue universalmente considerato il primario veicolo della vita. Da considerare,<br />

inoltre, che le bevande alcoliche sono di fatto dei beni di consumo e in quanto tali destinati ad un<br />

mercato economico governato da imprese le quali, attraverso mirate strategie di marketing,<br />

esercitano forti pressioni al consumo.<br />

La stessa scienza e la ricerca medica hanno molto spesso cercato di individuare una linea di netta<br />

demarcazione tra uso e abuso attraverso l’individuazione di una dose non dannosa di alcol e<br />

addirittura in qualche modo utile: un bicchiere un giorno sì ed uno no, dà tutta la protezione che<br />

l’alcol può dare nel ridurre il rischio di attacco cardiaco (cfr. Corrao G., et al, 2000). Hudolin ha<br />

62


sempre contrastato tali impostazioni perché le riteneva poco scientifiche e moralistiche. Il pensiero<br />

di Hudolin si capisce molto bene se anziché parlare di alcol parliamo di piccole dosi di eroina o<br />

cocaina, in questo caso nessuno farà più distinzione tra uso e abuso. Le modalità e gli stili del<br />

consumo (moderato, occasionale, eccessivo) non vengono infatti distinti nel caso di queste sostanze<br />

illecite.<br />

Lo stile di vita, il legame che esiste tra l’individuo e la famiglia o la comunità con il bere alcolici,<br />

nasce, dunque, dalla cultura che accetta il bere sotto un gran numero di influssi interni, esterni o<br />

ambientali. E’ in tale prospettiva che il sistema dei club e le famiglie in esso incluse, rappresentano<br />

una garanzia per le condizioni di astinenza. L’individuo in quanto membro del club può astenersi<br />

dal bere perché per lui ora è valida una nuova norma, assente nei suoi sistemi precedenti, cioè la<br />

norma di gruppo “non bere”. Egli, sin dall’inizio ed accettando tale norma, produce così l’unico<br />

cambiamento significativo nello stato equifinale della sua dipendenza. Successivamente altri<br />

cambiamenti potranno realizzarsi nel sistema della personalità e in quello familiare. Un nuovo<br />

ambiente, la famiglia come gruppo terapeutico, un nuovo sistema di valori sono le condizioni che<br />

consentiranno un nuovo stile di vita nell’astinenza. La prevenzione primaria ed il miglioramento del<br />

comportamento dell’individuo o della famiglia possono essere realizzati solo esclusivamente se si<br />

cambia la cultura sanitaria generale nella comunità locale in cui sono radicati i comportamenti, le<br />

comunicazioni e le interazioni fra le persone. Il sistema-ecologico sociale entra nel territorio a<br />

difesa della qualità della vita umana e della comunità per metterla in grado di assicurare al cittadino<br />

i suoi diritti fondamentali, quali la corretta conoscenza e la libertà di scegliere di non bere.<br />

5.7 Club Alcolisti in Trattamento (CAT)<br />

I CAT sono territorialmente autonomi e possono riferirsi a livello piramidale alle<br />

associazioni locali (ACAT), provinciali (APCAT), regionali (ARCAT), nazionali (AICAT). I Club<br />

degli Alcolisti in Trattamento si fondano sull’auto-mutuo-aiuto, sulla solidarietà, sulla<br />

comunicazione empatica e sul cambiamento dello stile di vita. Il Club può essere definito come una<br />

comunità multifamiliare nella quale sono inserite al massimo 12 famiglie e dove un operatore<br />

(servitore-insegnante) svolge il ruolo di catalizzatore, facilitatore del processo di cambiamento,<br />

della crescita e della maturazione. Questi deve essere adeguatamente formato e aggiornato in modo<br />

da stimolare la disponibilità personale, stabilire un rapporto umano con le famiglie ed essere in<br />

grado di sviluppare empatia. Dove empatia significa introdurre una atmosfera emozionale positiva,<br />

che crei la possibilità di comunicare ed interagire tra tutti i presenti. Ciò rappresenta una<br />

precondizione della crescita, dell'amicizia e dell'amore, di una armoniosa convivenza nei club. I<br />

63


club formano una rete territoriale dei punti d'appoggio nella protezione e promozione della salute, e<br />

ciò richiede una coordinazione di tutto il lavoro territoriale. Per aiutare il lavoro dei Club sono<br />

infatti necessari i centri alcologici funzionali sul territorio, che dovrebbe servire al coordinamento<br />

dei programmi alcolcorrelati e particolarmente alla collaborazione tra le iniziative pubbliche e<br />

private. Questi, infatti, benché autonomi, cooperano con altri centri alcologici presenti sul territorio<br />

e con tutte le istituzioni e le organizzazioni che si occupano di problemi alcol-correlati e complessi.<br />

L’approccio ecologico-sociale, poiché è applicabile a tutti i problemi comportamentali, ha portato i<br />

Club, che su tale approccio si fondano, ad aprirsi alla multidimensionalità della sofferenza umana,<br />

con l’inserimento di famiglie che, assieme ai problemi alcolcorrelati, presentano anche altri disagi<br />

fra i quali: l’uso di altre sostanze psicoattive, i disturbi psichiatrici, comportamenti a rischio, skid<br />

row alcolisti o alcolisti senza fissa dimora, gravi lesioni somatiche croniche ecc.<br />

I programmi ecologici territoriali per il controllo dei problemi alcolcorrelati sono principalmente<br />

caratterizzati da elasticità e dinamica continua, senza le quali lo sviluppo di tali programmi si<br />

arresterebbe. Questi ultimi, infatti, si adattano continuamente alla realtà circostante, in seguito<br />

all’influenza dei risultati delle ricerche, delle esperienze del lavoro pratico, del cambiamento<br />

sociale, culturale e politico della comunità e dei programmi delle istituzioni pubbliche e private. In<br />

questo modo i programmi con le famiglie inserite nei club di alcolisti in trattamento e con gli<br />

operatori crescono e maturano. Al contempo ci si attende che, attraverso tale crescita, la comunità<br />

locale cambi gradualmente la cultura sanitaria e generale, premessa necessaria affinché si possa<br />

influire sul comportamento dell'alcolista, della sua famiglia e della comunità; e dare così inizio ad<br />

una nuova e migliore qualità di vita, un nuovo stile di vita e definire un miglior controllo dell'uso<br />

degli alcolici (cfr. Hudolin V., et al, 1994).<br />

6. Obiettivi e Strategie<br />

In conclusione di quanto finora affermato, e in un’ ottica di strategie di intervento, si possono<br />

individuare le seguenti azioni prioritarie:<br />

• promuovere campagne di prevenzione, informazione ed educazione (a livello sia nazionale<br />

che regionale) sui danni prodotti dall'alcol alla salute (anche per specifici gruppi di<br />

popolazioni come giovani e donne), su particolari comportamenti a rischio (uso di alcol<br />

durante la guida, in gravidanza, nel lavoro) e per promuovere il sostegno pubblico alle<br />

politiche che contrastano il danno correlato all’alcol;<br />

64


• collaborare con il mondo della scuola per un programma di promozione della salute, la<br />

prevenzione del danno alcolcorrelato e l’insegnamento delle abilità volte a fronteggiare le<br />

pressioni sociali al bere;<br />

• coinvolgere e formare i MMG, per l’identificazione precoce dei soggetti a rischio e<br />

l'intervento breve nei confronti del consumo alcolico nocivo;<br />

• coinvolgere e formare ginecologi, operatori sociosanitari dei reparti di ostetricia nonché di<br />

cliniche prenatali al fine di individuare quanto prima i casi potenziali di consumo nocivo e<br />

pericoloso di alcol da parte delle donne in gravidanza e al fine di incoraggiare quest’ultime<br />

ad astenersi completamente dall’alcol per tutto tale periodo;<br />

• assicurare ai bevitori problematici risposte e trattamenti accessibili, efficaci, flessibili,<br />

basati su evidenze scientifiche e su una adeguata valutazione dei bisogni;<br />

• Modificare i Servizi (in particolare i Ser.T) nella direzione di una loro de-medicalizzazione<br />

e di una loro caratterizzazione aperta ad un’ampia gamma di dipendenze (anche di tipo<br />

legale), perdendo la centralità di solo alcune sostanze a vantaggio di un approccio più<br />

globale e olistico alla persona;<br />

• favorire un approccio integrato che coinvolga, oltre ai servizi sanitari, i MMG, i servizi<br />

sociali, i gruppi di auto-aiuto, le istituzioni scolastiche, giudiziarie, il mondo del lavoro e le<br />

altre istituzioni interessate;<br />

• Prevedere la possibilità di introdurre l’alcologia nei curricula formativi di varie facoltà<br />

(mediche, sociali);<br />

• promuovere programmi socio-sanitari che rafforzino la mobilitazione della comunità, lo<br />

sviluppo e l'azione di una leadership nella prevenzione dei problemi collegati all'alcol;<br />

• sostenere le organizzazioni non governative nella riduzione del danno provocato dall'alcol<br />

e nell’informazione e la mobilitazione della società civile per lo sviluppo di politiche<br />

efficaci in campo alcologico;<br />

• introdurre avvertenze sanitarie per i prodotti alcolici facendo sì che le etichette delle<br />

confezioni contengano avvertenze ben visibili relative al fatto che l’alcol può provocare<br />

gravi problemi di salute fisica e mentale, che l’alcol genera dipendenza, che il consumo di<br />

alcol in gravidanza può essere altamente nocivo per il feto e che invitino chiaramente ad<br />

astenersi dal bere prima di guidare;<br />

• ampliare i settori lavorativi in cui vietare la diffusione e il consumo di alcolici;<br />

65


• stabilire una regolamentazione molto restrittiva sulle sponsorizzazione di eventi sportivi o<br />

musicali da parte dei produttori di alcolici e relativamente a quegli eventi pensati per<br />

promuovere il consumo di alcol come festival o sagre di prodotti alcolici;<br />

• ridurre al minimo le pressioni esercitate sui giovani per incitarli al consumo, specialmente<br />

quelle derivanti dalle promozioni, distribuzioni gratuite, pubblicità, sponsorizzazioni e<br />

disponibilità relative all’alcol, con particolare attenzione alle manifestazioni di grande<br />

richiamo sociale, ribadendo l’inopportunità di utilizzare tecniche indirizzate al target e alla<br />

cultura giovanile;<br />

• modificare la norma relativa al divieto di vendita di superalcolici sulle autostrade nelle ore<br />

notturne (art. 14 comma 1 leg. N.125 30/03/2001) sostituendola con un divieto di vendita<br />

di tutte le bevande alcoliche;<br />

• monitorare l' impatto dell’alcol sulla salute e valutazione dei costi e dell’affidabilità delle<br />

politiche sociali ed economiche relative all'industria degli alcolici.<br />

In particolare, riguardo a quest’ultimo punto, si ricorda come sia ormai chiaramente dimostrato (cfr.<br />

Galimberti L., 2005), grazie al confronto fatto nel tempo tra legislazione nazionale di Paesi diversi,<br />

che la riduzione del costo dell’alcol tende a favorire l’aumento del consumo globale di tale sostanza<br />

nella popolazione generale. Mentre, invece, interventi che agiscono frenando l’offerta, come ad<br />

esempio l’aumento delle tasse sugli alcolici, legislazioni restrittive sulle licenze di vendita, accordi<br />

commerciali che regolamentano il consumo ecc., producono una riduzione dei consumi e, di<br />

conseguenza, anche dei problemi e delle patologie alcolcorrelate. Finora, un significativo passo<br />

avanti è stato fatto con l’entrata in vigore, in Italia, della Legge Quadro N.125 del 30 marzo 2001<br />

(GU N. 90 del 18/04/2001) che, in linea con una serie di atti dell'Unione Europea e internazionali,<br />

ha adottato una disciplina complessiva in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. In particolare<br />

tra le finalità di tale legge - in piena adesione ai principi del Piano d’azione europeo sull’alcol<br />

dell’OMS e della Carta europea sull’alcol (1995) - all'art. 2 si fa riferimento alla tutela del diritto<br />

delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare e lavorativa<br />

protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e super alcoliche.<br />

La legge predispone, inoltre, una nuova articolazione dei compiti dello Stato e delle Regioni, che<br />

dovranno definire: “i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi dei servizi sanitari per attività di<br />

prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti aventi problemi e patologie<br />

alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi” (art. 3,<br />

comma 1, lett. a); le azioni di monitoraggio dei dati relativi all'uso di alcool (comma 1, lettera c);<br />

66


“le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle<br />

accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile”<br />

(comma 1, lettera d).<br />

Continuando a rappresentare un importante strumento di rafforzamento delle politiche alcologiche,<br />

in questi ultimi anni tale legge ha permesso di realizzare interventi e strumenti sia in ambiti di<br />

competenze specifiche del Ministero della Salute e delle Regioni, sia in ambiti di competenze di<br />

altre amministrazioni centrali. Un esempio significativo è rappresentato dal Decreto<br />

Interministeriale, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute, che,<br />

in attuazione dell’art. 15 della succitata legge, si pone come obiettivo l’individuazione dei luoghi di<br />

lavoro in cui apporre il divieto totale di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche.<br />

Mentre, in base a quanto previsto dall’art.4 e in linea con la Carta europea sull’alcol, nel 2001 è<br />

stata istituita la Consulta nazionale alcol per promuovere e sviluppare un programma d’azione<br />

basato sulle strategie del Piano d’azione europeo sull’alcol dell’OMS (EAAP). La Consulta<br />

nazionale alcol, divenuta operativa a tutti gli effetti e insediatasi presso il Ministero della Solidarietà<br />

<strong>Sociale</strong>, include: rappresentanti dei vari Ministeri – Salute, Lavoro, Industria, Educazione;<br />

rappresentanti delle Regioni; Istituto Superiore di Sanità; esperti e rappresentanti delle varie<br />

associazione di auto e mutuo-aiuto.<br />

In ambito sempre di strategie e politiche di intervento, si ricorda, infine, l’avvio di due importanti<br />

piani d’azione da parte del Ministero della Salute: il Piano Nazionale Alcol e Salute (PNAS) e il<br />

programma alcologico del Programma Governativo Nazionale “Guadagnare Salute”.<br />

Se il primo costituisce un strumento di promozione delle politiche rivolto più specificamente alle<br />

istituzioni sanitarie, con il secondo il Ministero della Salute intende sensibilizzare e coinvolgere<br />

altre amministrazioni che, pur non appartenenti all’ambito sanitario, giocano un ruolo importante<br />

riguardo alle possibilità di contenimento del danno alcolcorrelato; nonché si rivolge ad altri<br />

soggetti, enti ed istituzioni con analoghe responsabilità, compresi il mondo della produzione e<br />

distribuzione.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

- Anderson P., 1993, Management of alcohol problems: the role of the general practitioner, Alcohol and Alcoholism, 28, 3, 263-72.<br />

- Anderson P., Gual A., Colom J., 2006, Linee guida cliniche. La formazione e l’aggiornamento<br />

per l’identificazione ed il trattamento dei pazienti a rischio, una Strategia Nazionale, Alcohol and primary health care: linee guida, Salute e<br />

Territorio, Marzo-Aprile, N.155, pp.77-84, ETS, Pisa.<br />

- Bartoli G., Patussi V., Rossi A., Scafato E., 2001, Abuso di alcol e prevenzione: la ricerca<br />

“Drinkless”, Rivista SIMG, N. 4. http://www.simg.it/ servizi/servizi_riviste2001/numero4/3.htm<br />

- Bellotti G.G., Bellini M.L., De Mei B., Greco D. (a cura di), 1995, Il counselling nell’infezione e nella malattia da HIV, ISTISAN 95/28, Istituto<br />

Superiore di Sanità, Roma.<br />

67


- Bennie C., 1998, A comparison of home detoxification and minimal intervention strategies for problem drinkers, Alcohol and Alcoholism, vol.33, n.<br />

2, pp. 157-63.<br />

- Bertalanffy von L., 1968, General System Theory, Georg Braziller, New York; Tr. It. Bellone E., Teoria generale dei sistemi. Fondamenti,<br />

sviluppo, applicazioni, Milano, Mondadori, 2004.<br />

- Besson C., 1993, L’intervento di rete nel servizio sociale, NIS, Roma.<br />

- Bronfenbrenner U., 1996, Ecologia dello sviluppo umano, Il Mulino, Bologna.<br />

- Ceccanti M., Calducci G.(a cura di), 2006, Alcol, Edizioni SITAC, Roma.<br />

- Ceccanti M., Romeo M., Fiorentino D., 2004, Alcol e donna: aspetti clinici, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, vol.40, n.1, pp.5-10.<br />

- Ceccanti M., Spagnolo P.A., Calducci G., 2007, FASD - Linee Guida per una corretta diagnosi della Fetopatia alcolica, Società Editrice Universo,<br />

Roma.<br />

- Cibin M., Zavan V., Capuani M., 1999, Elementi ricorrenti nella storia delle droghe: quale insegnamento per un intervento preventivo. In “Strade<br />

Facendo”, a cura di A. Bertinaria, M. Cibin. P. Selle, G. Tonellato, emme&erre libri, Padova.<br />

- Corrao G., Rubbiatai L., Bagnardi V., et al., 2000, Alcohol and coronary heart disease Addiction, N.94, pp. 649-663.<br />

- Di Clemente C.C., Hughes S.L. 1990, Stage of change in outpatient alcohol treatment,<br />

Journal of Substance Abuse, N.2, pp.217-35.<br />

- FeDerSerD, 2004, Manuale delle urgenze ed emergenze nelle discoteche e nei luoghi di aggregazione giovanile, Clinica delle dipendenze e dei<br />

Comportamenti di Abuso/Manuali, Franco Angeli, Milano.<br />

- Folgheraiter F., 2002, Lavoro di rete e valorizzazione delle risorse personali, in “L’intervento di rete”, Edizioni Gruppo Abele, Torino.<br />

- Frezza M.; Di Padova C.; Pozzato G.; et al., 1990, High blood alcohol levels in women: The role of decreased gastric alcohol dehydrogenase<br />

activity and first-pass metabolism, N Engl J Med, vol. 322, n.2, pp.95-99.<br />

- Galimberti L., 2005, Il bere oscuro, viaggio nei misteri dell’alcolismo, BUR, Milano.<br />

- Hudolin V., Ciullini A., Corlito G., Dellavia M., Dimauro P.E., Guidoni G., Scali L.(a cura di) 1994, L’approccio ecologico-sociale ai problemi<br />

alcolcorrelati e complessi. I programmi alcologici territoriali in Toscana, Erickson, Trento.<br />

- Hudolin V., Corlito G. (a cura di), 1997, Psichiatria algologia Riabilitazione, Erickson, Trento.<br />

- Jellinek E., 1960, The disease concept of alcoholism, Hillhouse Press, New Haven.<br />

- Katz A.H., Bender E., 1976, The strength in Us: Self-Help Groups in the Modern World, Franklin Watts, New York.<br />

- Kessler R.C., Crum R.M., Lynn A.W., et al., 1997, Lifetime co-occorrence of DSM-III R Alcohol Abuse and Dependence with other psychiatric<br />

disorders in the National Comorbidity Survey, Archives of General Psychiatry, N.54, pp. 313-321.<br />

- Kwo P.Y., Ramchandani V.A., O’Connor S., et al, 1998, Gender differences in alcohol metabolism: Relationship to liver volume and effect of<br />

adjusting for body mass. Gastroenterology, vol. 115, n.6, pp.1552-1557.<br />

- Lazic N.,1978, General Sistem Theory and treatment of alcoholism, in Alcoholism, N.14, pp.13-18.<br />

- Legge Quadro N.125 del 30/03/2001 pubb. Sulla G.U. N.90 del 18 aprile 2001<br />

- L’opera di Vladimir Hudolin, l’approccio ecologico-sociale all’alcolismo, Università di Siena 5 novembre 1997, Abstract.<br />

- Malizia E., Borgo S., 2006, Le droghe, Newton Compton editori, Roma.<br />

- Macchia T., Donna e dipendenza crociata, 2004, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, vol.40, n.1, pp.35-40.<br />

http://www.iss.it/binary/publ/publi/40135.1107854946.pdf<br />

- Mancinelli R., Guiducci M.S., 2004, La donna e l’alcol: vulnerabilità biologica? Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, vol.40, n.1, pp.19-23.<br />

- May R., 1991, L’arte del counselling, Astrolabio, Roma.<br />

- Miller W.R., Rollnick S., 1994, Il colloquio di motivazione. Tecniche di counselling per problemi di alcol, droga e altre dipendenze, Erickson,<br />

Trento.<br />

- Moyer A., Finney J., Swearingen C., 2002, Brief intervention s for alcohol problems: a meta-analytic review of controlled investigations in<br />

treatment seeking and non treatment seeking populations, Addiction, N.97, pp. 279-92<br />

- Murgatroyd S., 1995, Il counselling nella relazione d’aiuto, Sovera Multimedia, Roma.<br />

- Organizzazione Mondiale della Sanità, 1996, Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-10), Masson, Milano.<br />

- OMS, Carta Europea sull’Alcol, Organizzazione Mondiale della Sanità, 12-14 dicembre 1995, Parigi. Traduzione e diffusione a cura del Comitato di<br />

Coordinamento del Piano per la riduzione del 25% entro il 2000.<br />

- Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 pubblicato GU N. 139 del 17/06/’06.<br />

- Piccone Stella S., 2002, Droghe e tossicodipendenza, il Mulino, Bologna.<br />

- Quaderni di Animazione e Formazione, 1996, I gruppi di autoaiuto. Un percorso dentro le dipendenze e la sieropositività, Collana a cura di<br />

Animazione <strong>Sociale</strong> Università della Strada, Edizioni Gruppo Abele, Torino.<br />

68


- Rampazzo L., Agostinetti A., 2000, La regione del veneto e i problemi alcocorrelati: realizzazione e progettualità, in “Alcologia, Prevenzione,<br />

Progettualità Regionale” , a cura di Cibin M., Orlandini D., Rampazzo L., Regione del Veneto, Assessorato alle Politiche Sociali, Venezia.<br />

- Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati ai sensi della legge 30/03/2001 N.125 “Legge Quadro in Materia di<br />

Alcol e Problemi Alcorrelati” anni 2005-2006. Roma, 30/05/2007.<br />

- Rigliano P., 1998, Indipendenze.Alcol e cibo, farmaci e droghe, comportamenti di rischio e azzardo: le relazioni di dipendenza, Gruppo Abele<br />

Edizioni .<br />

- Rollnick S., Bell A., 1994, Interventi brevi a uso dei non specialisti, in Miller W. R., Rollnick S., Il colloquio di motivazione.Tecniche di counselling<br />

per problemi di alcol, droga e altre dipendenze, pp.245-257, Erickson, Trento.<br />

- Salvagnini M., Zavan V., 1998, Alcol: quanto, come, i modelli del bere, in “Alcol e Medico di Famiglia, a cura di Brignoli O., Cibin M., Gentile<br />

N., Vantini I., Centro Scientifico Editore, Torino.<br />

- Scafato E., Russo R., 2004, La donna e l’alcol. Tendenze nei consumi e strategie di intervento. Annali dell'Istituto Superiore di Sanità, Vol. 40, N. 1.<br />

- Scafato E., 2004, Epidemiologia dell’alcol e mondo femminile, Annali dell’ Istituto Superiore di Sanità, vol. 40, n.1, pp.25-33.<br />

- Scafato E., 2006, Presentazione, una Strategia Nazionale, Alcohol and primary health care: linee guida in Salute e Territorio, rivista bimestrale<br />

politica-socio-sanitaria, Marzo-Aprile, N.155, pp. 74-76, ETS, Pisa.<br />

- Scafato E., 2001, Alcohol as a part of regional, Italian and European healthcare plans. The rationale behind the goal-oriented evidence-based<br />

preventive approach, Alcologia, European Journal on Alcohol Studies, vol.13, n.1, pp. 3 – 10.<br />

- Scafato E. , Zuccaro P. , Russo R. , Bartoli G., 2001, Alcohol, Health and policy: the Italian perspective.Alcologia, European Journal on Alcohol<br />

studies, vol.13, n.2, pp. 61-65.<br />

- Scafato E., 2000, Setting new health targets and policies to prevent alcohol-related risks in<br />

young people, Alcologia, European Journal on Alcohol Studies, N.1, pp. 3 - 12.<br />

- Scafato E., Allamani A., Codenotti T., Marcomini F., Patussi V., Rossi A., Struzzo P., Russo R. e il Gruppo nazionale italiano PHEPA, 2006,<br />

L’implementazione e l’integrazione di diagnosi precoce e intervento breve nell’attività quotidiana dei medici generici, Una strategia nazionale,<br />

Alcohol and primary health care: linee guida, Salute e Territorio, marzo-aprile 2006 N.155, pp. 85-119, ETS Pisa.<br />

- Zancaner S., Frison G., Giorgetti R. Snenghi R., et al, 2000, Alcol e Sicurezza stradale, in “Alcologia, Prevenzione, Progettualità Regionale”, a cura<br />

di Cibin M., Orlandini D., Rampazzo L., Regione del Veneto, Assessorato alle Politiche Sociali, Venezia.<br />

Riferimenti in rete e siti consultati<br />

Anderson P., 2003, The Risk of alcohol, PhD Thesis, Nijmegen University, The Netherlands<br />

http://webdoc.ubn.kun.nl/mono/a/anderson_p/riskofal.pdf<br />

Cibin M., 2000, http://sia.dfc.unifi.it/genova/cibin.pdf<br />

Macchia T., Donna e dipendenza crociata, 2004, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, vol.40, n.1, pp.35-40.<br />

http://www.iss.it/binary/publ/publi/40135.1107854946.pdf<br />

Mancinelli R., Guiducci M.S., 2004, La donna e l’alcol: vulnerabilità biologica? Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, vol.40, n.1, pp.19-23.<br />

http://www.iss.it/binary/publ/publi/40119.1107854946.pdf<br />

http://www.who.int/<br />

http://www.who.int/whr/2002/chapter4/en/index6.html<br />

www.dronet.org<br />

http://www.fondazioneandreadevoto.it<br />

http://www.autoaiutotoscana.org<br />

http://www.europarl.europa.eu<br />

http://www.retecedro.net<br />

http://www.gruppoabele.org<br />

http://www.salute.toscana.it/saluter/docs/2006/art155.pdf<br />

Risoluzione del parlamento europeo del 5 settembre 2007 su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli stati membri nei loro sforzi per<br />

ridurre i danni derivati dal consumo di alcol (2007/2005(INI)). Testi approvati dal Parlamento, Mercoledì 5 settembre 2007 – Strasburgo<br />

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0377+0+DOC+XML+V0//IT<br />

"Teoria dei sistemi," Microsoft® Encarta® Enciclopedia Online 2007<br />

http://it.encarta.msn.com<br />

69


LA TUTELA DEGLI INVALIDI<br />

Avv. Francesca Chiarelli<br />

Premessa<br />

Già a partire dal 1811 venne istituito a Venezia, con il Decreto Italico del 5 giugno, un “Fondo per<br />

gli invalidi”: il fine che lo Stato si preoccupava di realizzare era il sostentamento per gli invalidi,<br />

non solo di guerra, ma di tutte le categorie e per le loro famiglie.<br />

Con l’avvento della Costituzione repubblicana, l’intervento dello Stato a tutela degli invalidi trova<br />

un importante fondamento normativo con la previsione dell’art. 38 che così statuisce: “Ogni<br />

cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e<br />

all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati<br />

alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione<br />

involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.<br />

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo<br />

Stato.L'assistenza privata è libera”.<br />

Come di evince dalla lettura di tale disposizione e come evidenziato anche dalla giurisprudenza<br />

costituzionale 22 , l’art. 38 presenta due diverse fattispecie, al primo ed al secondo comma, una di<br />

tipo assistenziale e l’altra di natura previdenziale, su cui si articola il sistema di sicurezza sociale<br />

italiano.<br />

Al primo comma, infatti, la tutela degli invalidi da parte dello Stato viene riconosciuta solo in<br />

favore dei cittadini italiani: pertanto, degli istituti previsti dall’ordinamento a tutela di tali categorie<br />

disagiate non potranno avvantaggiarsene gli stranieri. Inoltre il rapporto assistenziale con lo Stato<br />

trova il suo presupposto nella condizione di inabilità al lavoro e di assenza dei mezzi necessari per<br />

vivere da parte del cittadino.<br />

Nel secondo comma, invece, vengono qualificati come meritevoli di maggiore tutela giuridica<br />

soggetti qualificati ovvero i lavoratori. In tale ipotesi, il sorgere dal rapporto giuridico previdenziale<br />

è determinato da specifiche situazioni ovvero l’infortunio, la malattia, l’invalidità e la vecchiaia, la<br />

disoccupazione involontaria.<br />

Tale disposizione costituzionale ha trovato attuazione in una ricca legislazione ordinaria soprattutto<br />

negli Settanta ed Ottanta: tra la normativa di maggiore interesse si segnala la legge 118/1977 che,<br />

22 Cfr. Corte cost., n. 31 del 5.02.1986; Corte cost. n. 156 del 12.04.1991 e n Corte cost. n. 196 del 27.04.1993.<br />

70


anche se modificata ed integrata da numerose norme successive, ha previsto per gli invalidi civili<br />

l’erogazione di prestazioni economiche, la legge 18/1980 che ha introdotto il riconoscimento di una<br />

prestazione economica per i soggetti che avessero perso la capacità di lavoro e fossero privi di<br />

autonomia e la legge 104/1992 a tutela dei portatori di handicap.<br />

Nozione di invalido e valutazione medico-legale dell’invalidità civile<br />

La nozione di invalido, che si configura come una categoria non unitaria, è presente nella legge<br />

118/1971 il cui art. 2 così precisa: “Sono mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni<br />

congenite o acquisite, anche a carattere progressivo…che abbiano subito una riduzione<br />

permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3 o se minori di anni 18 che abbiano<br />

difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età…”.<br />

A seconda del grado di invalidità, determinato dalla predette minorazioni, si distinguono gli invalidi<br />

civili parziali (se il soggetto ha riduzione della capacità lavorativa dal 33,33% al 99%) da quelli<br />

totali (100%).<br />

Da tale definizione sono altresì esclusi gli invalidi del lavoro e gli invalidi per causa di servizio: in<br />

tali casi, vi è infatti uno stretto legame tra la causa ovvero l’infortunio sul lavoro e la riconoscibilità<br />

della prestazione. Nel caso dell’invalidità civile, invece, si prescinde completamente da ogni<br />

valutazione sulla causa della menomazione.<br />

Per stabilire il grado di invalidità, le legge si riferisce all’incidenza della menomazione sulla<br />

capacità lavorativa del soggetto. Pertanto, la valutazione medico-legale dell’invalidità si articola su<br />

tre parametri: 1. la valutazione del danno funzionale permanente ovvero gli esiti permanenti delle<br />

infermità fisiche o psichiche, con ripercussione negativa sulla capacità lavorativa; 2. la valutazione<br />

della riduzione della capacità lavorativa: il medico legale dovrà verificare caso per caso in che<br />

misura le infermità o le menomazioni accertate si ripercuotono sulla capacità lavorativa del<br />

soggetto; 3. un sistema tabellare ovvero una tabella che conta 426 voci che elenca specificatamente<br />

le infermità a cui è attribuita una determinata percentuale fissa (ad esempio, alla perdita delle due<br />

mani è attribuita la percentuale di invalidità del 100%) e le infermità in cui danno funzionale<br />

permanente viene riferito a fasce percentuali di perdita della capacità lavorativa.<br />

Nel caso di soggetti ultrasessantacinquenni o di minori di anni diciotto che, si presume, non<br />

svolgono alcuna attività lavorativa, non è possibile ancorare la valutazione dell’invalidità alla<br />

ridotta capacità lavorativa: per tale ragione, al fine di valutare il grado di invalidità, si dovrà avere<br />

riguardo alle “difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età considerata”.<br />

71


La procedura di accertamento dello stato di invalidità<br />

La domanda per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile va presentata alla Commissione<br />

medica presso la A.S.L. competente per territorio. Sino al 31.12.2004, vi erano tre commissioni<br />

medico-legali preposte all’accertamento dello stato invalidante: la Commissione medica di prima<br />

istanzapresso la ASL alla quale va inoltrata la domanda, la Commissione medica periferica che<br />

effettua un controllo sugli accertamenti della Commissione di prima istanza e la Commissione<br />

medica superiore e di invalidità civile che funge da organo di appello avverso gli accertamenti<br />

effettuati dalla Commissione presso la ASL e dalla Commissione medica periferica. 23<br />

La Commissione medica di prima istanza è sempre composta da tre membri, da un medico<br />

specialista in <strong>Medicina</strong> Legale che svolge le funzioni di Presidente ed altri due medici (di cui uno<br />

specialista in <strong>Medicina</strong> del lavoro).<br />

L’invalido, in sede di visita medica, può farsi assistere da un medico di sua fiducia; la visita medica<br />

deve intervenire entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. A seguito della visita<br />

viene redatto apposito verbale nel quale deve risultare la riduzione della capacità lavorativa.<br />

Nel caso in cui la Commissione medica periferica condivida il parere espresso dalla Commissione<br />

di prima istanza, procederà a rinviare alla stessa il verbale di visita timbrato, che diverrà quindi<br />

definitivo.<br />

Le prestazioni in favore degli invalidi civili<br />

La normativa prevede un articolato insieme di benefici in favore del soggetto dichiarato invalido,<br />

per la maggior parte di natura economica.<br />

a) Assegno mensile di invalidità<br />

Si tratta di una provvidenza economica che viene concessa gli invalidi civili di età compresa tra i 18<br />

e i 65 anni che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.<br />

L’erogazione di questo assegno è subordinata ad un limite di reddito annuo che viene annualmente<br />

stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno 2011, tale limite reddituale è<br />

pari ad € 4.470,70. Inoltre, per poter beneficiare di tale assegno, il soggetto non deve svolgere<br />

alcuna attività lavorativa (incollocabilità al lavoro). Tale assegno è incompatibile con la pensione<br />

d’invalidità INPS. L’importo mensile viene stabilito annualmente con D.M.: per l’anno 2011 è pari<br />

ad € 260,27.<br />

23 Sino all’approvazione della Legge n. 248 del 2005 e del successivo D.P.C.M. del 30.03.2007, la Commissione<br />

medica periferica era un organo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. A seguito di tale intervento normativo, a<br />

decorrere dal 1.04.2007, la competenza esclusiva nel campo dell’invalidità civile è stata trasferita all’INPS, al quale<br />

andrà proposta la domanda.<br />

72


) Pensione di inabilità<br />

Si tratta di una provvidenza economica erogata in favore degli invalidi di età superiore ai 18 anni<br />

nei cui confronti sia stata accertata, in sede di visita medico-sanitaria, un’inabilità al lavoro del<br />

100%: il beneficiario si deve quindi trovare nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere<br />

qualsiasi attività lavorativa. L’erogazione di questo assegno è subordinata ad un limite di reddito<br />

annuo che viene annualmente stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno<br />

2011 tale limite reddituale è pari ad € 15.305,79. L’importo mensile viene stabilito annualmente con<br />

D.M.: per l’anno 2011 è pari ad € 260,27.<br />

c) Indennità di accompagnamento<br />

Si tratta di un beneficio economico concesso ai cittadini inabili al 100% (nonché ai minori di anni<br />

18 ed agli ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni<br />

proprie della loro età), che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di<br />

un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di<br />

assistenza continua. Tali ultimi due requisiti (impossibilità a deambulare senza l’aiuto di un<br />

accompagnatoree assistenza continua) sono tra loro alternativi. 24<br />

Tale indennità non è ancorata a limiti reddituali e non è incompatibile con l’espletamento di attività<br />

lavorativa; non spetta se l’invalido è ricoverato presso un istituto di cura, con pagamento della retta<br />

a carico dello Stato.<br />

d) Indennità di frequenza<br />

E’ una provvidenza economica che viene concessa agli invalidi di età inferiore ai 18 anni, ai quali<br />

siano state riconosciute, dall’apposita commissione medica, persistenti difficoltà a svolgere i<br />

compiti e le funzioni della propria età, nonché ai sordi parziali quando si riconosce che essi abbiano<br />

necessità di frequentare scuole e centri di formazione professionale e di riabilitazione.<br />

L’erogazione di questa indennità è subordinata ad un limite di reddito annuo che viene annualmente<br />

stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Interno. Per l’anno 2011 tale limite reddituale è<br />

pari ad € 4.470,70. Inoltre, per poter beneficiare di tale assegno, il soggetto non deve svolgere<br />

alcuna attività lavorativa (incollocabilità al lavoro). Tale assegno è incompatibile con l’indennità di<br />

accompagnamento. L’importo mensile viene stabilito annualmente con D.M.: per l’anno 2011 è pari<br />

ad € 260,27.<br />

24 Con sentenza della Corte costituzionale n. 467 del 22.11.2002, l’erogazione dell’assegno di accompagnamento è stata<br />

estesa anche ai bambini disabili che frequentano l’asilo nido in quanto un bambino disabile per i primi anni di crescita<br />

richiede una maggiore attenzione rispetto ad un bambino ano di pari età.<br />

73


e) Sono previste apposite forme di tutela nei confronti delle persone affette da cecità totale o<br />

parziale e da sordomutismo.<br />

f) Altri benefici<br />

Sono, altresì, previsti altre forme di provvidenza in favore degli invalidi, come, ad esempio, le cure<br />

fisioterapiche e riabilitative (se riconducibili all’infermità invalidante riconosciuta), le cure termali,<br />

le agevolazioni per disabili non deambulanti erogati dalle Ferrovie dello Stato (posti riservati,<br />

agevolazioni nella prenotazione, …), agevolazioni per la tessera dei mezzi pubblici, trasporto<br />

scolastico gratuito, esenzione dalle tasse scolastiche (per invalidi con invalidità maggiore del 66%),<br />

elevazione del limite massimo per l’accesso ai pubblici concorsi, concessione di indulto (sconto di<br />

pena pari a 3 anni per i soggetti con invalidità permanente di almeno al 71%), contrassegno speciale<br />

per il parcheggio, abbattimento delle barriere architettoniche.<br />

g) collocamento al lavoro<br />

Infine, in attuazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 35, commi 1 e 2 (“La Repubblica<br />

tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale<br />

dei lavoratori…”) e 38, comma 3 (“Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e<br />

all'avviamento professionale”), è prevista dalla legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei<br />

disabili) una particolare disciplina per l’avviamento al lavoro per coloro che presentano un certo<br />

grado di invalidità. In particolare, il “collocamento mirato” è un metodo di avviamento al lavoro dei<br />

disabili che, partendo dalla valutazione delle capacità residue, progetta un percorso personalizzato e<br />

predispone gli strumenti per acquisire la formazione professionale che permetta di giungere a un<br />

inserimento lavorativo. Ciò impone ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, esercenti qualsiasi<br />

attività, che abbiano alle loro dipendenze più di 15 operai o impiegati di assumere una certa<br />

percentuale di invalidi (c.d. “quota di riserva”)<br />

La legge quadro sull’handicap<br />

In taluni casi, l’invalidità può tradursi in una condizione di handicap. Secondo la definizione che ne<br />

viene data dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione<br />

sociale e i diritti delle persone handicappate”, la persona handicappata è chi presenta una<br />

minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di<br />

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di<br />

svantaggio sociale o di emarginazione<br />

74


Pertanto, l’ordinamento offre a tali soggetti in difficoltà mezzi, servizi, sussidi e personale tecnico<br />

al fine di agevolare il raggiungimento di una condizione di libertà personale ed un’effettiva<br />

integrazione della persona con handicap nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro.<br />

La normativa che ha consentito un riordino dell’intera materia è la già citata legge 104 del 1992: di<br />

particolare rilevanza è la previsione che, a differenza dei benefici in materia di invalidità, le<br />

garanzie previste dal legislatore in favore del persone con handicap siano estese anche agli stranieri<br />

ed agli apolidi residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio italiano.<br />

Al fine di ottenere i benefici previsti, è previsto l’accertamento dello stato di handicap che viene<br />

effettuato, previa domanda dell’interessato, dalla Commissione medica della ASL che è composta<br />

oltre che da personale medico, anche da un operatore sociale (psicologo, sociologo o assistente<br />

sociale), il cui compito è quello di analizzare il quadro di riferimento socio-culturale.<br />

La valutazione dell’handicap non è commisurata a tabelle, come avviene per l’invalidità, in quanto<br />

nel caso dell’handicap è necessario valutare la natura e l’entità dello svantaggio sociale al fine di<br />

suggerire gli interventi necessari per eliminarlo.<br />

Le principali prestazioni assistenziali cui ha diritto il portatore di handicap sono: il diritto<br />

all’integrazione scolastica e lavorativa; il diritto alla piena integrazione nella vita sociale; il diritto<br />

ad avere un aiuto personale per lo svolgimento delle attività quotidiane se non autosufficiente; il<br />

diritto a risiedere in particolari comunità-alloggio e centri sociali riabilitativi; diritto all’assistenza<br />

specialistica, il diritto alla riserva di alloggi da parte dei Comuni; il diritto di ottenere dal Comune<br />

appositi spazi per parcheggiare la propria auto o permessi speciali per accedere in zone a traffico<br />

limitato; diritto di portare in detrazione dal reddito complessivo le spese mediche e di assistenza.<br />

Da ultimo, il codice penale prevede sanzioni più severe nel caso di delitti riguardanti la libertà<br />

sessuale che siano commessi nei confronti dei soggetti portatori di handicap.<br />

La valutazione penalistica dei “falsi invalidi civili”<br />

Nel corso degli anni, anche a causa di una certa elasticità delle norme che regolano la materia<br />

dell’invalidità civile, che lascia un ampio margine di discrezionalità al valutatore, si sono verificate<br />

delle “storture valutative” che hanno dato origine ad un fenomeno, oggi ridimensionato, dei c.d.<br />

falsi invalidi. Tale fenomeno è stato oggetto di numerose indagini giudiziarie e processi penali,<br />

nonché oggetto di studio da parte di un’apposita Commissione ministeriale.<br />

Tale fenomeno, oltre a destare allarme nell’opinione pubblica, ha prodotto gravi conseguenze<br />

economiche e sociali, tra cui l’avviamento al lavoro di un gran numero di disoccupati spesso affetti<br />

75


da modeste o modestissime infermità a scapito della ratio della norma sul collocamento<br />

obbligatorio.<br />

In ambito penale, l’accertamento giudiziario dei “falsi invalidi” ha coinvolto prevalentemente i<br />

soggetti che prendono parte alle commissioni preposte all’accertamento degli stati di invalidità<br />

civile e di handicap. I reati generalmente contestati sono: abuso in atti d’ufficio ex art. 323 c.p.;<br />

falso ideologico ex art. 479 c.p. (quando vengono intenzionalmente attestate infermità inesistente o<br />

di entità maggiore rispetto alla menomazione); falso materiale ex art. 476 c.p. (in caso di creazione,<br />

alterazione, sostituzione di documenti); corruzione ex artt. 318 e 319 c.p.c; concussione ex art. 317<br />

c.p.,; truffa ex art. 640 c.p.<br />

Mezzi di protezione giuridica a tutela degli invalidi<br />

Accanto ai benefici, prevalentemente di natura economica, in favore degli invalidi privi o con<br />

limitata capacità di agire, sono previsti istituti di natura giuridica quale la tutela, la curatela e<br />

l’amministrazione di sostegno, che consentono al minore ed al maggiorenne non capace di<br />

provvedere ai propri interessi di essere supportato per la cura e la gestione del proprio patrimonio.<br />

A differenza della capacità giuridica (ovvero l’idoneità a divenire titolare di diritti e doveri, ex art. 1<br />

c.c.) che si acquista al momento della nascita, la capacità di agire, regolata dall’art. 2 del codice<br />

civile, si acquista al compimento del 18° anno: per capacità di agire si intende l’idoneità<br />

consapevole del soggetto a porre in essere validamente atti idonei ad incidere sulle situazioni<br />

giuridiche di cui è titolare.<br />

Tuttavia, è possibile che il soggetto al raggiungimento del 18° anno non abbia raggiunto la maturità<br />

mentale che gli consente di acquisire la piena capacità di agire oppure tale capacità può venire<br />

meno, in tutto o in parte, nel corso della vita. Il Legislatore ha pertanto previsto l’istituito<br />

dell’interdizione, disciplinato dall’art. 414 c.c., che così dispone: “Il maggiore di età e il minore<br />

emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di<br />

provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro<br />

adeguata protezione”.<br />

I presupposti dell’interdizione sono pertanto tre: a) l’infermità di mente; b) l’abitualità<br />

dell’infermità mentale; c) la gravità della stessa che non consente al soggetto di provvedere ai<br />

propri interessi.<br />

L’istituto dell’interdizione ha lo scopo di tutelare la sfera degli interessi dell’interdicendo: a tal fine<br />

viene nominato dal Giudice tutelare un tutore al fine di rappresentare gli interessi dell’interdetto, sia<br />

con riferimento agli atti di ordinaria amministrazione (ad es. acquisto di beni mobili necessari alla<br />

76


cura della persona, …) che agli atti di straordinaria amministrazione (ad es. riscossione di capitali,<br />

accettazione o rinuncia di eredità, …).<br />

Nel caso in cui l’infermità non sia talmente grave da far luogo all’interdizione, il maggiore di età<br />

infermo di mente, può essere inabilitato (art. 415 c.c.). Possono anche essere inabilitati coloro che,<br />

per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro<br />

famiglia a gravi pregiudizi economici. A differenza della tutela che comporta l’annullabilità di tutti<br />

gli atti compiuti direttamente dall’interdetto, in caso di inabilitazione possono essere svolti<br />

direttamente dall’inabilitato tutti gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione; soltanto gli<br />

atti di straordinaria amministrazione dovranno essere svolti da un soggetto a tale fine nominato che<br />

prende il nome di curatore.<br />

La nomina del tutore e del curatore da parte del Giudice tutelare può avvenire anche in favore di<br />

minori, in caso di assenza di genitori adeguati ad esercitare le funzioni parentali (tutela) o per<br />

assistere il minore per il compimento di determinati atti, in assenza di valide figure genitoriali<br />

(curatela).<br />

Soltanto per i maggiori di età, il codice civile ha introdotto nel 2004, la nuova figura<br />

dell’Amministratore di sostegno (artt. 404 ss c.c.): si tratta di un nuovo strumento finalizzato a<br />

tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in<br />

parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di<br />

sostegno temporaneo o permanente. 25 Vi possono infatti essere situazioni in cui il soggetto, pur<br />

incapace di provvedere a sé stesso, non versa in uno stato di infermità mentale talmente grave da<br />

essere dichiarato interdetto o inabilitato (ad es. i carcerati, i malati terminali, …).<br />

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva, infatti, la capacità di agire per tutti gli atti<br />

che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore.<br />

È, infatti, il giudice tutelare che all’atto della nomina dell’amministratore (che dovrà essere scelto,<br />

per quanto possibile, assecondando la volontà del beneficiario) provvederà ad indicare la durata<br />

dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l’oggetto dell'incarico e degli atti che<br />

l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti<br />

che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; i limiti, anche<br />

periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui<br />

il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l'amministratore di sostegno<br />

25 Il legislatore italiano, con un certo ritardo rispetto ad altri Paesi europei, ha preso coscienza del fatto che soltanto una<br />

minima parte dei disabili versa in condizioni talmente gravi da richiedere la nomina di un tutore; la maggiorparte dei<br />

disabili, anche se affetti da infermità o menomazioni, possono così conservare la capacità di agire, seppur con l’ausilio<br />

ed il sostegno di una persona esterna.<br />

77


deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del<br />

beneficiario.<br />

A tale nuovo istituto, oltre al merito di aver qualificato il destinatario del provvedimento come<br />

“beneficiario”, anziché come infermo di mente, va riconosciuto il pregio di aver ridotto al minimo<br />

l’emarginazione del soggetto.<br />

Da ultimo, dalla prassi applicativa dei primi anni di vita dell’istituto, è emersa una generale<br />

tendenza dei giudici alla nomina dell’amministratore di sostegno. Soltanto allorquando<br />

l’amministrazione non è sembrata idonea, per la gravità dell’infermità, a tutelare il soggetto, il<br />

giudice è ricorso alle più invasive misure dell’interdizione e dell’inabilitazione.<br />

Invalidità e causa di servizio: le pensioni privilegiate<br />

Accanto agli istituti previdenziali in favore dei soggetti invalidi sopra richiamati, l’ordinamento<br />

prevedeva l’assegno privilegiato di invalidità quando l’invalidità dipende da causa di servizio, la<br />

pensione privilegiata di inabilità quando l’inabilità dipende da causa di servizio, nonché la pensione<br />

privilegiata in favore dei superstiti se la morte dell’assicurato dipende da causa di servizio.<br />

In particolare, era previsto il riconoscimento da parte dello Stato del diritto alla pensione<br />

privilegiata in favore del dipendente pubblico che avesse riportato lesioni o infermità o<br />

aggravamenti di lesioni o infermità preesistenti, per causa o concausa di servizio, dalla quale sia<br />

derivata la morte o l’inabilità permanente, assoluta o parziale.<br />

Pertanto, i presupposti per usufruire della pensione privilegiata erano: a) il rapporto di pubblico<br />

impiego; b) l’accertamento di una malattia, infermità o lesione; c) il rapporto di causalità tra la<br />

lesione o l’infermità ed il servizio prestato dal dipendente; d) l’assenza di dolo o colpa grave del<br />

dipendente.<br />

Per causa o concausa (se concorre con altre cause) di servizio, si intendono i fatti connessi<br />

all’adempimento degli obblighi di servizio. Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha<br />

precisato che, ai fini dell’ammissione del rapporto causale, è necessario verificare<br />

approfonditamente la mansioni effettivamente svolte dal soggetto, nonché le particolari condizioni<br />

fisiche o psichiche dello stesso: una particolare condizione del soggetto può infatti rendere<br />

casualmente efficiente e determinante un fatto di servizio, di per sé non dotato di valore lesivo per<br />

altro soggetto.<br />

Dopo che sia stato accertato il nesso causale tra l’infermità e la causa di servizio, per stabilire la<br />

diversa misura del beneficio economico, il medico legale procedeva alla valutazione del danno,<br />

78


asandosi su un sistema tabellare: la misura della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo era,<br />

infatti, in rapporto alla diversa natura e gravità delle infermità accertate.<br />

La pensione privilegiata, a differenza della pensione ordinaria, competeva a prescindere dall’età del<br />

soggetto e dalla durata effettiva del servizio prestato.<br />

L’iter per il riconoscimento della pensione privilegiata veniva attivato su iniziativa del soggetto<br />

interessato entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui si è<br />

avuta conoscenza della infermità o lesione. Nella domanda doveva essere specificata la natura<br />

dell’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e le conseguenze sull’integrità<br />

psico-fisica. La domanda di trattamento privilegiato non era ammessa se il dipendente avesse<br />

lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della<br />

dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte.<br />

Un ulteriore beneficio, che poteva coesistere con la pensione privilegiato, era rappresentato<br />

dall’equo indennizzo, ovvero una prestazione riconosciuta una tantum al pubblico dipendente nel<br />

caso in cui dalla causa di servizio fosse derivata la morte o una compromissione dell’integrità psicofisica<br />

o sensoriale. La richiesta di equo indennizzo doveva essere presentata non oltre il termine di<br />

sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della<br />

dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione ovvero da quando si è verificata la<br />

menomazione in conseguenza dell'infermità.<br />

Tali forme privilegiate sono state abrogate, con alcune eccezioni, dalla manovra finanziaria<br />

proposta dal Governo Monti con d.l. n. 201 del 6.12.2011 convertito dalla Legge n. 214 del<br />

22.12.2011, il cui art. 6 così statuisce: “Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria<br />

contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della<br />

dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di<br />

servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo<br />

del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza,<br />

difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente<br />

comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto, nonche’ ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine<br />

di presentazione della domanda, nonche’ ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi<br />

prima della predetta data”.<br />

79


MATERNITÀ RESPONSABILE ED ABORTO<br />

Avv. Francesca Chiarelli<br />

Premessa<br />

L’ammissibilità dell’interruzione volontaria di gravidanza e, nei Paesi in cui la stessa è consentita,<br />

la sua disciplina, risentono in grande misura delle convinzioni etico-morali, nonché degli<br />

orientamenti religiosi prevalenti. Ciò consente di meglio comprendere le ragioni per le quali in<br />

Italia, in cui per ragioni di ordine storico, territoriale e culturale vi è una massiccia presenza della<br />

componente cattolica sia nella società civile che in Parlamento, la disciplina normativa dell’aborto<br />

si sia affermata soltanto sul finire degli anni Settanta, dopo un iter travagliato e laborioso e, tuttora,<br />

sembrerebbe non trovare una completa attuazione. 26<br />

La disciplina normativa prima del 1978<br />

Prima dell’introduzione della normativa sull’interruzione di gravidanza, intervenuta con la Legge n.<br />

194 del 1978, l’interruzione intenzionale del processo fisiologico della gravidanza con la<br />

conseguente morte del concepito, costituiva un reato, sanzionato dal Codice penale con la<br />

reclusione.<br />

In particolare, nel codice penale del 1930 era ricompreso un capo rubricato “Delitti contro<br />

l’integrità e la sanità della stirpe” che prevedeva cinque diverse ipotesi di reato 27 :<br />

a) art. 545 c.p.: causare l’aborto di una donna non consenziente (alla quale veniva equiparata la<br />

donna consenziente ma minore di quattordici anni) era punito con la reclusione da sette a dodici<br />

anni;<br />

b) art. 546 c.p.: causare l’aborto di una donna consenziente era punito con la reclusione da due a<br />

cinque anni (in tal caso la pena era comminata sia all’esecutore dell’aborto che alla donna stessa);<br />

26 Nel corso delle Comunicazioni sugli indirizzi programmatici del Governo in materia di sanità alla XII^ Commissione<br />

permanente (Igiene e sanità) del Senato, il 5 e 24 giungo 2008 (XVI legislatura), l’On. Sacconi, Ministro del lavoro,<br />

della salute e delle politiche sociali si è così espresso: “Per quanto riguarda la legge n. 194 del 1978, sull’interruzione<br />

volontaria di gravidanza, al nostra intenzione è quella, attraverso un rafforzamento dello strumento di monitoraggio di<br />

cui disponiamo, di sollecitare la piena applicazione di una legge che ci sembra non essere stata compiutamente<br />

applicata. Prima di ipotizzare modifiche alla stessa, credo sia doveroso adoperarci per la sua completa affermazione”.<br />

27 Il codice penale vigente (c.d. Codice Rocco, dal nome del Ministro della Giustizia del tempo) approvato nel 1930,<br />

risente, perlomeno con riferimento alla disciplina dell’aborto ed alla sua collocazione nel capo dei “Delitti contro la<br />

integrità e sanità della stirpe”, delle concezioni politiche dominanti nel momento della sua compilazione e, nello<br />

specifico, dell’ideologia fascista.<br />

80


c) art. 547 c.p.: procurarsi l’aborto era punito con la reclusione da uno a quattro anni;<br />

d) art. 548 c.p.: istigare all’aborto o fornire i mezzi per procedere ad esso era punito con la<br />

reclusione da sei mesi a due anni;<br />

e) art. 550 c.p.: compiere atti diretti a procurare l’aborto su una donna creduta incinta, era punito<br />

con una pena da tre mesi a tre anni se dal fatto deriva una lesione personale della donna e da dieci a<br />

diciotto anni se il fatto lesivo cagiona la morte della donna.<br />

Le pene erano inasprite nel caso in cui dall’aborto fossero derivate lesioni o la morte della donna.<br />

Era altresì prevista una pena aggravata nel caso in cui il colpevole di uno dei delitti sopra<br />

specificatati avesse esercitato la professione medica (art. 555 c.p.); mentre, la pena era diminuita se<br />

l’aborto fosse stato commesso per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto (art. 551 c.p.).<br />

Dalla suddetta disciplina ed, in particolare, dalla molteplicità delle condotte punite, dalle<br />

circostanze aggravanti previste nonché dall’entità delle pene, si evince un eccezionale rigore<br />

sanzionatorio da parte del Legislatore. Ciò che, infatti, trovava piena ed incondizionata tutela era il<br />

diritto alla vita del concepito, inteso come diritto del feto di vivere e quindi di nascere: il diritto<br />

all’esistenza individuale veniva rappresentato dal Legislatore come un valore assoluto che non<br />

ammette alcuna eccezione, un diritto fondamentale ed inalienabile che trova il suo fondamento<br />

nell’art. 2 della Costituzione.<br />

Verso la regolamentazione dell’aborto<br />

Sono molteplici le premesse politiche, giuridiche e sociali che hanno determinato l’approvazione<br />

della legislazione in materia di aborto.<br />

In particolare, già dalla fine degli anni Sessanta, la tematica della regolamentazione normativa<br />

dell’aborto ha ricevuto un’accresciuta attenzione da parte dell’opinione pubblica e dei mezzi di<br />

comunicazione. Nella prima metà degli anni Settanta, la problematica relativa all’interruzione di<br />

gravidanza è stata infatti portata al centro del dibattito politico, soprattutto attraverso le campagne<br />

di comunicazione da parte del piccolo (numericamente) ma battagliero Partito Radicale. 28<br />

Un ulteriore impulso all’approvazione di una legge sull’aborto è venuto dal referendum abrogativo,<br />

promosso nel 1975 dal partito radicale e da altri partiti di estrema sinistra, degli articoli del codice<br />

penale, richiamati nel precedente paragrafo, relativi ai reati d’aborto. Dopo la raccolta di oltre<br />

700.000 firme e la dichiarazione di ammissibilità dei quesiti referendari da parte della Corte<br />

28 Nel 1975, la militante radicale Emma Bonino, assieme ad altri membri del Partito Radicale, si autodenunciarono alle<br />

autorità di polizia per aver praticato aborti a donne consenzienti.<br />

81


Costituzionale, il Presidente della Repubblica aveva fissato con D.P.R. la consultazione referendaria<br />

che, tuttavia, non si tenne per l’anticipato scioglimento delle Camere.<br />

Tuttavia, seppure il corpo elettorale non ebbe modo di pronunciarsi al riguardo, il “terreno” per la<br />

regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza è stato preparato dalla Legge n. 405<br />

del 29.07.1975 con cui sono stati istituiti i consultori familiari. In particolare, l’art. 1 di tale legge<br />

individua e riassume le finalità per cui i consultori sono stati istituiti ovvero: a) l’assistenza<br />

psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i<br />

problemi della coppia e della famiglia; b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le<br />

finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel<br />

rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica; c) la tutela della salute della donna e del<br />

prodotto del concepimento; d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a<br />

prevenire la gravidanza, consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso.<br />

Da ultimo, un’importante “spinta” ad una modifica della normativa in materia di aborto, è<br />

rappresentata dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 18 febbraio 1975. Con tale<br />

pronuncia, il Giudice di legittimità delle leggi, se per un verso ha rilevato che la tutela del concepito<br />

trova un proprio fondamento costituzionale, d’altro canto ha ammesso il ricorso all’interruzione di<br />

gravidanza nel caso in cui, dalla prosecuzione della stessa, possa derivarne un grave danno alla<br />

salute della donna. In particolare, con la richiamata Sentenza, la Corte costituzionale aveva<br />

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 546 c.p. (aborto di donna consenziente)<br />

nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta qualora l’ulteriore<br />

gestazione “implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato … e non altrimenti evitabile,<br />

per la salute della madre”.<br />

Per la prima volta, dunque, viene introdotta, per il tramite dell’intervento della Corte, una eccezione<br />

al diritto alla vita del concepito: tale diritto può trovare infatti un limite allorché sia messa a<br />

repentaglio la vita o la salute della madre.<br />

La disciplina normativa vigente dal 1978<br />

In questo contesto sociale e politico ed al fine di addivenire ad un equilibrato bilanciamento dei<br />

diversi e primari interessi che si confrontano (diritto ala vita del concepito e tutela della salute e<br />

della vita della donna) il Parlamento ha approvato le Legge contenente “Norme per la tutela sociale<br />

della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza” (Legge n. 194 del 22 maggio 1978).<br />

Tale normativa, che ha abrogato l’intero titolo X del libro II del codice penale (ovvero la normativa<br />

relativa ai reati d’aborto sopra specificati), ha il merito di aver tentato, attraverso una non facile<br />

82


mediazione, la contestuale garanzia di due diritti in conflitto: da una parte il diritto del concepito a<br />

vedere la luce e, dall’altro, il diritto della madre alla vita ed alla salute, nonché il diritto di<br />

quest’ultima di autogestire la propria vita. Tuttavia, quest’ultima tutela (autogestione della donna),<br />

seppur rappresentasse uno dei motivi principali che hanno spinto il Parlamento alla<br />

regolamentazione dell’aborto, nel testo normativo approvato non viene mai richiamata<br />

espressamente. Come verrà messo in luce, infatti, la suddetta normativa è stata strutturata in modo<br />

che l’interruzione di gravidanza rappresenti uno strumento a tutela della salute della donna e non<br />

una libera scelta della stessa determinata da ragioni di diverso ordine (quali motivi di natura<br />

economica, familiare, …).<br />

Verranno di seguito messi in luce i profili principali della normativa in esame (principi generali;<br />

interruzione di gravidanza entro i primi novanta giorni; interruzione di gravidanza dopo i primi<br />

novanta giorni ed interruzione di gravidanza “urgente”; minori di età ed interdette; dovere del<br />

medico ed obiezione di coscienza; aborto illegale).<br />

a) Principi generali<br />

Già dalla lettura degli artt. 1 e 2 si comprende, infatti, come particolare attenzione venga posta dal<br />

Legislatore alla tutela della maternità.<br />

La legge 194/1978 si apre infatti con una sorta di “prologo” che riassume i principi ispiratori della<br />

disciplina. In particolare, l’art. 1 precisa che “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione<br />

cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la via umana sin dal<br />

suo inizio”. Viene inoltre affermata la contrarietà giuridica all’aborto come mezzo di controllo delle<br />

nascite (“L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il<br />

controllo delle nascite”).<br />

Viene altresì richiamata all’art. 2 la disciplina in materia di consultori, approvata qualche anno<br />

prima con la legge n. 405/1975. Ai consultori, nati come servizio di assistenza alla famiglia ed alla<br />

maternità, viene infatti affidata dalla legge 194 una particolare funzione di assistenza della donna in<br />

stato di gravidanza. Tale assistenza si esplica sotto due forme: in primis, attraverso la fornitura alla<br />

donna delle informazioni relative ai diritti a lei spettanti, ai servizi sociali e sanitari offerti dalle<br />

strutture che operano nel territorio, nonché alle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme<br />

in materia di legislazione sul lavoro a tutela della gestante. Inoltre, compito del consultorio è anche<br />

quello di contribuire “…a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione<br />

della gravidanza”.<br />

83


) Interruzione di gravidanza entro i primi novanta giorni<br />

Da un punto di vista giuridico-legale, la legge 194 distingue l’interruzione di gravidanza a seconda<br />

che la richiesta di interruzione da parte della donna intervenga nei primi novanta giorni di<br />

gravidanza o successivamente. Viene quindi prevista una sorta di “regolazione temporale” ovvero<br />

una diversa procedura a seconda del diverso stadio di gravidanza, a cui corrispondono limiti via via<br />

crescenti.<br />

Nel caso in cui la richiesta sia esternata nei primi novanta giorni, l’art. 4 prevede che la donna<br />

debba rivolgersi ad un consultorio pubblico, ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata oppure ad<br />

un medico di sua fiducia. Pertanto, nei primi novanta giorni, la decisione di interrompere la<br />

gravidanza spetta esclusivamente alla donna, la quale decide, in via esclusiva, della vita del<br />

concepito.<br />

Il Legislatore si è preoccupato di specificare i casi che consentono alla donna di ricorrere, entro i<br />

primi tre mesi, all’interruzione di gravidanza: la presenza di “…circostanze per le quali la<br />

prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbe un serio pericolo per la sua<br />

salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche o sociali<br />

o familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o<br />

malformazioni del concepito”.<br />

Come si evince dalla previsione di cui all’art. 4, la varietà delle motivazioni che possono legittimare<br />

la richiesta di interruzione consente alla donna piena libertà ed, in pratica, l’interruzione potrà<br />

essere ottenuta ogniqualvolta la prosecuzione della gravidanza possa nuocere al benessere non solo<br />

fisico, ma anche semplicemente psichico della donna.<br />

L’art. 5 stabilisce la procedura che la donna ed il personale medico debbono seguire, al fine di<br />

rendere la donna partecipe del procedimento abortivo. Il consultorio o la struttura medica a cui la<br />

donna si è rivolta, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno, per espressa<br />

previsione normativa, un importante dovere di informazione. In particolare, il medico, prima di<br />

rilasciare l’apposito certificato, ha il compito “…di esaminare con la donna e con il padre del<br />

concepito, ove la donna lo consenta,…le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a<br />

rimuovere le cause che la porterebbero all’interruzione della gravidanza, di metterla in grado di<br />

far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a<br />

sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto”.<br />

Il medico, quindi, non dovrà limitarsi ad una mera “registrazione” delle dichiarazioni della donna:<br />

la legge, infatti, attesa l’ampiezza delle ragioni alla base della richiesta interruttiva nei primi<br />

novanta giorni, attribuisce al medico il delicato ruolo di valutare ed approfondire con la donna le<br />

84


circostanze e le ragioni che la inducono a richiedere l’interruzione, dovendo quindi entrare nel<br />

merito dell’autenticità della decisione di aborto: il medico dovrà quindi accertarsi che il consenso<br />

della donna all’interruzione sia libero ed informato. Inoltre, il medico, nell’informare la donna sui<br />

diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può far ricorso, viene a svolgere una<br />

funzione dissuasiva.<br />

Da ultimo, il medico ha il compito di attestare l’età della donna in quanto, come si vedrà nel<br />

paragrafo d), nel caso di minori di età, la legge prevede una diversa procedura.<br />

A seguito di questo percorso di approfondimento delle ragioni interruttive, il medico rilascia alla<br />

donna copia di un documento, firmato anche da quest’ultima, attestante lo stato di gravidanza e<br />

l’avvenuta richiesta di interruzione. Dopo sette giorni dal rilascio del certificato, la donna può<br />

ottenere l’interruzione di gravidanza presso una delle sedi autorizzate. Il lasso temporale di almeno<br />

sette giorni tra il rilascio del certificato e l’evento interruttivo dovrebbe garantire alla donna uno<br />

spatium deliberandi al fine di evitare scelte affrettate.<br />

Tuttavia, nel caso in cui il medico che rilascia il certificato riscontrasse l’esistenza di condizioni che<br />

rendono l’intervento urgente, la donna potrà recarsi in una delle sedi autorizzate al fine di praticare<br />

l’interruzione di gravidanza, senza dover attendere sette giorni.<br />

Dalla normativa in esame, emerge come non siano attribuite facoltà di scelta in merito<br />

all’interruzione della gravidanza alla figura paterna: nel corso dell’incontro tra la donna ed il<br />

medico, infatti, il padre del concepito ha la possibilità di intervenire solo ove la donna consenta.<br />

Non è invece richiesto alcun consenso da parte del padre nel caso in cui la madre decida di<br />

interrompere la gravidanza.<br />

Le legge garantisce altresì, all’art. 21, il diritto all’anonimato per la donna che richiede<br />

l’interruzione di gravidanza (sia nei primi novanta giorni che successivamente): in nessun caso<br />

quindi potranno essere divulgate le generalità della donna che abbia effettuato l’interruzione di<br />

gravidanza. Anche il certificato medico che la donna potrà presentare al proprio datore di lavoro per<br />

giustificare eventuali giorni di malattia, non conterrà alcuna indicazione delle ragioni della stessa.<br />

In caso di divulgazione dell’identità della donna o, comunque, di notizie idonee a rivelarla, il<br />

responsabile è imputato del delitto di rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.) o di<br />

segreto d’ufficio (art. 326 c.p.).<br />

c) Interruzione di gravidanza dopo i primi novanta giorni ed interruzione di gravidanza<br />

urgente (ovvero quando ricorre l’imminente pericolo per la vita della donna)<br />

85


Decisamente più rigorosa è la normativa nel caso in cui la richiesta di interruzione intervenga dopo i<br />

primi tre mesi.<br />

L’art. 6 della Legge 194 stabilisce che l’interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi novanta<br />

giorni dal concepimento, può essere praticata se ricorre uno dei seguenti casi: a) quando la<br />

gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati<br />

i processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che<br />

determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.<br />

Le ipotesi di aborto, dopo il primo trimestre (c.d. “aborto terapeutico”), hanno il fine di tutelare la<br />

donna dal rischio di un grave pericolo per la vita stessa della donna (mentre, si ricorda, l’aborto<br />

entro i primi novanta giorni è ammesso a tutela dello stato di benessere fisico e psichico della<br />

donna). Inoltre, con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b) ovvero l’esistenza di processi<br />

patologici relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, non è sufficiente la semplice<br />

previsione di malformazione (come invece richiesto dall’interruzione entro i primi novanta giorni),<br />

ma è necessario un accertamento rigoroso e attuale della malformazione. In ogni caso il fondamento<br />

normativo per l’evento interruttivo dopo i primi tre mesi è rappresentato da un pericolo patologico<br />

alla salute della donna.<br />

Dalla citata normativa, si evince come sia consentito il sacrificio del concepito, al fine di tutelare il<br />

preminente interesse della salute della donna.<br />

Ciò spiega la ragione per cui l’art. 7 della Legge 194 consenta l’interruzione della gravidanza anche<br />

senza lo svolgimento delle procedure previste ed al di fuori delle sedi autorizzate, nel caso in cui vi<br />

sia un imminente pericolo per la vita della donna.<br />

d) Minori di età e donne interdette<br />

Come già precisato, nel corso dell’incontro con la donna, il medico dovrà accertarne la maggiore<br />

età. In caso contrario, infatti, atteso che l’interruzione volontaria di gravidanza rappresenta un atto<br />

di disposizione del proprio corpo (ex art. 5 del codice civile) per il quale è quindi richiesta la<br />

maggiore età, il Legislatore, prevede un’apposita procedura.<br />

In particolare, l’art. 12 della Legge 194 prevede che se la donna che richiede l’interruzione di<br />

gravidanza è minore di diciotto anni, sia richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna la potestà o la<br />

tutela: non è sufficiente l’assenso di uno solo dei due genitori, ma è necessario quello di entrambi.<br />

Per tale ragione, al fine di evitare che un eventuale disaccordo dei genitori e tra i genitori possa<br />

“paralizzare” la possibilità per la minore di ricorrere all’aborto, o, ancora, se la stessa minore ritiene<br />

di non volerne informare i genitori per motivate ragioni, è previsto che, nei primi novanta giorni,<br />

86


“qualora vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone<br />

esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano<br />

pareri difformi”, il medico, dopo aver incontrato la donna, rimette entro sette giorni dalla richiesta<br />

della minore, al Giudice tutelare competente per territorio, una relazione corredata da un proprio<br />

parere nel quale dà atto dell’opera di persuasione espletata e del rifiuto della donna di proseguire la<br />

gravidanza. Il Giudice, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle<br />

ragioni che adduce, nonché della relazione trasmessagli dal medico, può autorizzare la donna a<br />

decidere l’interruzione di gravidanza. Nel caso in cui il Giudice tutelare neghi la propria<br />

autorizzazione, la minore può fare ricorso al Tribunale per i minorenni.<br />

Pertanto, la funzione del giudice tutelare è quella di “integrare” la volontà della minore tutte quelle<br />

volte in cui la stessa non sia supportata da una decisione conforme da parte di entrambi i genitori.<br />

Parte della dottrina, ritiene, invece, che la funzione che il giudice tutelare è chiamato a svolgere non<br />

sia solo quella di “autorizzare” la minore all’interruzione, bensì lo stesso dovrebbe entrare nel<br />

merito della scelta e valutare con la minore se vi siano o meno i presupposti per l’interruzione.<br />

Nel caso in cui il medico ravvisi l’esistenza di ragioni di urgenza dell’intervento determinate da un<br />

grave pericolo per la salute della minore, indipendentemente dall’assenso dei genitori e senza adire<br />

il giudice tutelare, potrà rilasciare subito la certificazione che autorizza l’interruzione.<br />

L’interruzione di gravidanza per una donna minore, dopo i novanta giorni, segue invece la<br />

medesima procedura prevista per le donne di maggiore età (cfr. lettera c)).<br />

Una disciplina particolare, è altresì prevista dall’art. 13 in caso di donna interdetta per infermità<br />

mentale. In tale circostanza, la richiesta di interruzione può provenire oltre che dalla donna<br />

personalmente, anche dal tutore o dal marito da cui non sia legalmente separata. Nel caso in cui la<br />

richiesta non venga avanzata direttamente dalla donna, la scelta dovrà essere confermata dalla<br />

stessa: ciò sta a significare che anche una pronuncia di interdizione non priva la donna del diritto di<br />

confermare una richiesta avanzata dal marito o dal tutore. Tuttavia, non può non segnalarsi che<br />

parte della giurisprudenza, pur ribadendo l’importanza dell’atto di volontà della donna interdetta, ha<br />

ritenuto che il giudice tutelare possa accogliere la richiesta di interruzione della gravidanza avanzata<br />

dal tutore, in assenza di conferma da parte della donna, nel caso in cui la prosecuzione della<br />

gravidanza possa minacciare la già labile salute fisica o psichica della donna.<br />

A prescindere dal soggetto che abbia richiesto l’interruzione (donna, tutore, marito della donna),<br />

l’autorizzazione all’interruzione potrà essere rilasciata solo dal Giudice tutelare, al quale il medico<br />

avrà trasmesso nel termine di sette giorni dalla richiesta, una relazione con la quale il magistrato<br />

viene messo nella condizione di operare una scelta, entro cinque giorni e sentiti, se lo ritiene<br />

87


opportuno, gli interessati. Nella relazione dovranno essere forniti ragguagli sulla domanda di<br />

interruzione e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento assunto dalla donna, sul suo stato di<br />

infermità mentale, nonché in merito al parere del tutore, se espresso.<br />

e) Dovere del medico ed obiezione di coscienza<br />

L’art. 9 della Legge 194 prevede per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie<br />

all’interruzione, la possibilità, per ragioni etiche e di coscienza, di sottrarsi all’adempimento<br />

dell’obbligo di svolgere le proprie funzioni. La dichiarazione di sollevare obiezione di coscienza<br />

ovvero di non voler prendere parte alle procedure preliminari all’interruzione ed agli interventi,<br />

deve essere comunicata preventivamente al medico provinciale ed al direttore sanitario, in caso di<br />

personale dipendente dell’ospedale o della casa di cura.<br />

La dichiarazione di obiezione deve essere preventiva in quanto, per ragioni organizzative ed al fine<br />

di assicurare alle donne che lo richiedano l’esercizio di un diritto quale è quello di interrompere la<br />

gravidanza, la struttura sanitaria deve avere contezza del personale che non intende prendere parte<br />

alle procedure previste dalla Legge 194. Tale dichiarazione va espressa una sola volta, entro un<br />

mese dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione e può essere sempre revocata. In ogni<br />

caso, la legge stabilisce che l’obiezione esonera il personale sanitario ed esercente le attività<br />

ausiliarie “… dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente<br />

dirette a determinare l’interruzione della gravidanza”, ma non dall’ “assistenza antecedente e<br />

conseguente all’intervento”.<br />

Al fine di punire severamente le condotte del personale sanitario che, dichiaratosi obiettore, pratichi<br />

dietro compenso interruzioni gravidanza in strutture privare o per conto proprio, l’art. 20 prevede un<br />

aumento della pena rispetto alle sanzioni previste per chi pratica l’aborto illegale, come verrà<br />

evidenziato nel successivo paragrafo.<br />

Secondo i dati contenuti nella Relazione del Ministero della Salute del 2008 in merito all’attuazione<br />

della Legge 194, a livello nazionale, l’obiezione di coscienza viene dichiarata dal 69,2% dei<br />

ginecologi, dal 50,4% degli anestetisti e dal 42,6% del personale non medico.<br />

A seguito di un puntuale intervento della Corte costituzionale, l’obiezione di coscienza non può<br />

estendersi al giudice tutelare che, come abbiamo precisato, svolge un’importante funzione in caso di<br />

richiesta di interruzione di gravidanza di una minorenne o di una donna interdetta. Secondo la<br />

Corte, infatti, l’autorizzazione all’interruzione data dal Giudice tutelare riveste il solo scopo di<br />

integrare la volontà della minorenne e, pertanto, l’autorizzazione da parte del magistrato non potrà<br />

essere negata per motivi di coscienza (Sentenza Corte cost. n. 196/1987).<br />

88


f) Aborto illegale<br />

Come già rilevato, con l’entrata in vigore della legge 194 è stato abrogato il titolo del codice penale<br />

che prevedeva la normativa relativa ai reati d’aborto sopra specificati. Sono state inoltre introdotte<br />

dagli artt. 17, 18 e 19 particolari ipotesi di reato nel caso in cui l’aborto venga effettuato senza tener<br />

conto della procedura prevista dalla legge.<br />

In particolare, l’art. 19 prevede che chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza<br />

senza l’osservanza delle modalità e dei limiti imposti dalla legge o al di fuori delle sedi autorizzate<br />

è punito con la reclusione sino a tre anni (la pena è da uno a quattro anni se l’interruzione avviene<br />

oltre il novantesimo giorno). Minori sono, invece, le pene previste per la donna consenziente, per la<br />

quale è prevista solo una multa, nel caso in cui l’interruzione avvenga entro i primi tre mesi e la<br />

reclusione sino a sei mesi nel caso in cui siano trascorsi i primi novanta giorni.<br />

Nel caso in cui l’interruzione al di fuori delle modalità previste intervenga su una donna minore o<br />

interdetta sono previste pene maggiorate ed, in ogni caso, la donna non è punibile.<br />

Sono altresì previste pene più severe nel caso in cui dall’interruzione di gravidanza intervenuta al di<br />

fuori del dettato normativo siano derivate alla donna lesioni personali o la morte della stessa.<br />

Da ultimo, l’art. 17 punisce chiunque cagioni ad una donna con colpa (ovvero senza dolo)<br />

l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro, mentre l’art. 18 prevede che chiunque cagioni<br />

l’interruzione di gravidanza senza il consenso della donna (o estorcendo il consenso con violenza,<br />

minaccia o inganno) o l’interruzione della gravidanza sia conseguenza delle lesioni dolose o<br />

colpose è punto con pene severissime (sino a 12 anni di reclusione o sino a 16 anni se si verifica la<br />

morte della donna).<br />

Brevi cenni di giurisprudenza<br />

Come si evince dalla normativa appena richiamata, la normativa sull’interruzione di gravidanza ha<br />

gravato il medico di notevoli responsabilità, in particolare, con riferimento alla fase preliminare in<br />

cui raccoglie la volontà della donna e valuta con la stessa i presupposti e le conseguenze dell’atto<br />

interruttivo.<br />

In tale fase, infatti, incombe sul medico uno specifico dovere di informazione al fine di rendere la<br />

gestante partecipe del procedimento interruttivo. A tale riguardo, la giurisprudenza della Corte di<br />

Cassazione ha affermato che l’omessa informazione della gestante circa i rischi alla sua salute<br />

conseguenti ad una mancata interruzione di gravidanza rappresentino una lesione del diritto della<br />

donna di abortire e, perciò, determinino in capo al medico una responsabilità civile, che obbliga lo<br />

89


stesso al risarcimento del danno. Sul punto, di recente la Cassazione, con riferimento alla vicenda di<br />

una donna che aveva dato alla luce una bimba gravemente malformata nonostante una diagnosi di<br />

normalità del feto, e che, nel caso in cui fosse stata messa al corrente di tali malformazioni, avrebbe<br />

richiesto l’interruzione, ha evidenziato la “mancata informazione rivelatasi impeditiva della<br />

facoltà, per la gestante, di interrompere la propria gravidanza”, e, pertanto, l’obbligo in capo al<br />

medico di provvedere al risarcimento del danno lamentato e provato subito dai genitori per la<br />

“nascita indesiderata della figlia” (Cass. Civ, Sez.III, n. 15386 del 13 luglio 2011).<br />

Inoltre, sempre con riferimento all’omesso dovere informativo, la Cassazione ha ritenuto che il<br />

danno alla salute subito dalla donna derivato dalla mancata informazione sia risarcibile anche nei<br />

confronti del marito: se, infatti, è certo che il padre non abbia alcun titolo per intervenire nella<br />

decisione della gestante di interrompere o meno la gravidanza, d’altro canto, il padre del nascituro<br />

ha diritto a vedere risarcito il danno subito a causa del danno alla salute riportato dalla moglie per la<br />

mancata interruzione (cd. “danno riflesso”) (“Se per il mancato legittimo esercizio del diritto di<br />

interruzione della gravidanza da parte della donna, la stessa abbia subito un danno grave alla<br />

salute, è ipotizzabile un danno anche biologico, sotto il profilo del danno riflesso, del marito”,<br />

Cass.civ., Sez. III, n. 12195 dell’1 dicembre 1998).<br />

Una ipotesi peculiare di risarcimento in favore dei genitori è stata prevista dalla giurisprudenza, con<br />

riguardo alla nascita indesiderata di un figlio sano. In tali fattispecie, la donna si sottoponeva ad un<br />

intervento interruttivo di gravidanza; tuttavia, successivamente accertava di essere in stato di<br />

gravidanza e partoriva una bambina perfettamente sana.<br />

La donna adiva in giudizio l’Azienda Ospedaliera rilevando che la gravidanza indesiderata le aveva<br />

causato un grave pregiudizio alla salute psico-fisica ed un danno economico, assumendo essere<br />

stato violato il diritto ad autodeterminarsi in ordine all’interruzione di gravidanza. In tali ipotesi, i<br />

giudici di merito hanno fatto propri orientamenti giurisprudenziali diversi.<br />

Mentre il Tribunale di Bari (cfr. Sentenza n. 3032 del 13.10.2009) ha ritenuto che l’unico danno<br />

risarcibile fosse il danno alla salute patito dalla donna e provato in conseguenza della nascita del<br />

figlio, la Corte di Appello di Venezia (Sentenza del 23 luglio 1990) ha evidenziato come una<br />

maternità indesiderata comporti, tenuto conto della situazione economica della donna, un’oggettiva<br />

difficoltà economica e che pertanto vada risarcito anche il danno patrimoniale rappresentato<br />

dall’onere del mantenimento del figlio sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica. Tale<br />

ultima interpretazione sembrerebbe essere più aderente allo spirito della Legge 194, atteso che l’art.<br />

4 di tale legge, al fine di autorizzare l’interruzione di gravidanza, prende in considerazione anche le<br />

condizioni economiche della donna, come possibile causa determinante il pericolo alla sua salute<br />

90


fisica e psichica, con la conseguenza che la mancata interruzione della gravidanza potrebbe<br />

costituire un pregiudizio economico.<br />

Da ultimo, la giurisprudenza ha escluso che al nascituro spetti un “diritto a non nascere” rivendicato<br />

da un nato con gravi malformazioni. Infatti, se è vero che il nostro ordinamento tutela l’embrione<br />

fin dal concepimento e che può riconoscersi “un diritto a nascere sani”, d’altra parte ciò ha una<br />

valenza solo positiva e non negativa. Ciò significa che nessuno può provocare al nascituro lesioni o<br />

malattie e che l’ordinamento deve predisporre le necessarie strutture di tutela, di cura e di assistenza<br />

della maternità al fine di garantire una nascita sana. Non significa, invece, che il feto che presenti<br />

gravi anomalie “non deve essere lasciato nascere” (Cass.civile, Sez. III, n. 14488 del 24 giugno<br />

2004).<br />

91


SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO<br />

Dott.ssa Daniela Cerratti<br />

D. LGS. 81/08 e S.M.<br />

Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività pubblici e privati, e a tutte le tipologie di rischio.<br />

Con il termine di lavoratore si intende una persona che indipendentemente dalla tipologia<br />

contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro<br />

pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere o un’arte<br />

o una professione. In questo concetto sono compresi i lavoratori a tempo indeterminato, i lavoratori<br />

a tempo determinato, i lavoratori a progetto, a prestazione occasionale ecc.<br />

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il<br />

soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta<br />

attività, ha la responsabilità dell’organizzazione della stessa o dell’unità produttiva in quanto<br />

esercita i poteri decisionali e di spesa.<br />

Gli obbighi non delegabili del datore di lavoro sono i seguenti:<br />

• Valutare i rischi per l’elaborazione del DVR (documento di valutazione dei rischi)<br />

• Valutare i rischi interferenti<br />

• Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).<br />

Il dirigente è la figura che all’interno di un’azienda attua le direttive generali del datore di lavoro,<br />

con alto livello di discrezionalità ed autonomia decisionale.<br />

Il preposto è una persona incaricata di svolgere attività di carattere esecutivo, per l’attuazione delle<br />

direttive e degli ordini a lui impartiti dal datore di lavoro o dal dirigente.<br />

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (responsabile – RSPP – e addetti –ASPP) è l’insieme di<br />

persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e<br />

protezione dai rischi professionali dell’azienda. I compiti sono:<br />

• Individuare i fattori di rischio ed effettuarne la valutazione<br />

• Elaborare, per quanto di competenza, le misure protettive e preventive<br />

• Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali<br />

• Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori<br />

92


• Collaborare alla stesura delle procedure del primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione<br />

dei lavoratori fornendo ai lavoratori le informazioni sulle procedure di emergenza ed i<br />

nominati degli addetti formati.<br />

• Ecc.<br />

Il Medico Competente è un medico con specializzazione in medicina del lavoro o medicina<br />

preventiva dei lavoratori, o titolo equipollente, ecc.<br />

I suoi compiti sono:<br />

• Collaborare con il datore di lavoro e RSPP<br />

• Effettuare gli accertamenti sanitari esprimendo ilo giudizio di idoneità alla mansione<br />

• Fornire ai lavoratori tutte le informazioni circa il significato degli esami a cui sono<br />

sottoposti<br />

• Predisporre il servizio di primo soccorso e l’eventuale integrazione dei presidi di soccorso.<br />

• Istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore<br />

sottoposto a sorveglianza sanitaria<br />

• Comunicare per iscritto al datore di lavoro e all’RSPP, nel corso della riunione periodica, i<br />

risultati anonimi collettivi (RAC) della sorveglianza sanitaria effettuata.<br />

Il Rappresentante del lavoratori per la sicurezza (RLS) è un dipendente dell’azienda, eletto o<br />

designato, per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza<br />

durante il lavoro.<br />

• Accede in tutti gli ambiente dove vengono svolte attività lavorative<br />

• È consultato preventivamente e tempestivamente per la valutazione dei rischi, la<br />

prevenzione in azienda<br />

• È consultato preventivamente e tempestivamente per la nomina del RSPP, MC; addetti<br />

antincendio, primo soccorso ecc.<br />

Rischi danni da lavoro<br />

I danni derivanti dal lavoro scaturiscono dall’esposizione ai rischi da parte dei lavoratori. Gli eventi<br />

dannosi e i relativi effetti sono così classificati:<br />

• Malattie professionali<br />

• Infortuni sul lavoro<br />

L’infortunio sul lavoro è un evento violento, accidentale che si verifica in un arco di tempo molto<br />

breve.<br />

93


La malattia professionale si distingue dal precedente per il tempo di esposizione molto lungo.<br />

Gli infortuni sul lavoro costituiscono una vera e propria piaga sociale in quanto causa di numerosi<br />

casi di invalidità permanente ed a volte di morte. Sono la conseguenza di una scarsa diffusione della<br />

cultura della prevenzione e di in insufficiente rispetto delle norme anti-infortunistica.<br />

Fattori di rischio<br />

Il rischio è la possibilità che un individuo o una popolazione vada incontro ad una alterazione dello<br />

stato di salute in seguito all’interazione con uno o più fattori ambientali potenzialmente nocivi. I<br />

principali sono rappresentati da:<br />

• Ambiente di lavoro<br />

• Movimentazione manuale dei carichi<br />

• Videoterminale<br />

• Agenti chimici<br />

• Agenti cancerogeni e mutageni<br />

• Agenti fisici<br />

• Agenti biologici<br />

• Agenti psico-sociali<br />

Ambienti di lavoro<br />

Ossia luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro (dall’ufficio al cantiere). Un edificio può essere<br />

fonte di rischio se non rispetta regole di igiene ambientale dettate dalla normativa, se gli impianti<br />

non sono realizzati a norma, e se presenta caratteristiche insalubri causate da una cattiva<br />

sanificazione e da carenze strutturali.<br />

Movimentazione manuale dei carichi (MMC)<br />

Si intendono le operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori,<br />

comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico. Nella<br />

determinazione della MMC è importante conoscere le caratteristiche del carico (peso, ingombro,<br />

ecc), il tipo di attività ad esso correlata (sostenerlo spostarlo, ecc), la frequenza e la modalità con cui<br />

è movimentato, l’ambiente nel quale tali operazioni sono svolte.<br />

In conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, o del peso eccessivo dei carichi spostati<br />

o trainati, si possono avere delle patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare lesioni<br />

dorso-lombari.<br />

94


Lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nervovascolari a livello<br />

dorsale e lombare.<br />

Patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e<br />

nervovascolari.<br />

Videoterminali (VDT)<br />

Con VDT si intende qualunque schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di<br />

procedimento utilizzato (visual display terminal).<br />

Il lavoratore esposto è colui che usa un’attrezzatura munita di VDT in modo sistematico o abituale<br />

per almeno 20 ore a settimana dedotte le pause previste (15 minuti di pausa ogni 120 minuti di<br />

lavoro continuativo). Ne derivano:<br />

• Rischi per la vista<br />

• Problemi legati alla postura<br />

Agenti chimici<br />

Tutti gli elementi e i loro composti, sia da soli che in miscela, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati<br />

e smaltiti, anche come rifiuti.<br />

La loro manipolazione può determinare l’emissione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori che<br />

possono penetrare nell’organismo umano per inalazione, contatto e ingestione.<br />

Il lavoratore deve essere in grado di riconoscere i prodotti pericolosi e sapere le precauzioni ed i<br />

comportamenti da adottare per lavorare in sicurezza (simboli, etichette e schede di sicurezza).<br />

Agenti cancerogeni e mutageni<br />

L’ag. Cancerogeno è una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie<br />

cancerogene 1 o 2 stabiliti ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio n. 52 e s.m.; preparato contenente una o<br />

più sostanze di cui al punto sopra, quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze<br />

risponde ai requisiti minimi di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie<br />

1 o 2 in base ai criteri stabiliti dal D. Lgs. 3 febbraio n. 52 e n. 65 del 2003.<br />

Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo; esistono prove sufficienti per<br />

stabilire un nesso causale tra esposizione e sviluppo di tumore.<br />

Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo; esistono elementi<br />

sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione possa provocare lo sviluppo di tumore sulla<br />

base di studi scientifici ecc.<br />

95


Gli agenti mutageni sono sostanze o preparati capaci di determinare l’alterazione permanente di un<br />

tratto o della struttura del materiale genetico di un organismo che provoca un mutamento delle<br />

caratteristiche fenotipiche dello stesso.<br />

Amianto<br />

Amianto o asbesto indica una famiglia di composti silicati a struttura fibrosa, ma a differente<br />

composizione chimica e morfologica (crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, antofillite ecc). E’<br />

molto diffuso in natura, può essere filato e tessuto, con eccezionali caratteristiche di<br />

incombustibilità, coibenza e fonoassorbenza. Queste qualità unite al basso costo ne hanno portato<br />

un’ampia utilizzazione (es. eternit).<br />

La potenziale pericolosità dei materiali dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre<br />

aerodisperse che possono essere inalate con insorgenza di asbestosi, ka polmonare e mesotelioma<br />

pleurico.<br />

Agenti fisici<br />

I rischi fisici sono classificati in rischi da onde meccaniche e da onde elettromagnetiche.<br />

I rischi da onde meccaniche comprendono: rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, atmosfere<br />

iperbariche.<br />

I rischi da onde elettromagnetiche comprendono; radiazioni ionizzanti (IR) e non ionizzanti (NIR),<br />

rad. Ottiche, campi elettromagnetici.<br />

Il microclima è l’insieme di parametri che caratterizzano l’ambiente in cui è immerso il corpo<br />

umano (velocità dell’aria, umidità dell’aria, temperatura dell’aria e temperatura radiante).<br />

Vibrazioni meccaniche<br />

Sono prodotte dal movimento oscillatorio di un corpo intorno ad una posizione di equilibrio.<br />

Esistono due tipi di vibrazioni: quelle che coinvolgono tutto il corpo (V. a corpo intero) e quelle che<br />

coinvolgono determinati settori di esso (es. V. segmento mano/braccio).<br />

Le vibrazioni a corpo intero sono definite scuotimenti e sono caratterizzate da movimenti oscillatori<br />

di bassa frequenza (0-100 Hz) e grande ampiezza. L’organismo umano di oppone mediante la<br />

proprio forza di inerzia, con la contrazione muscolare e l’irrigidimento del sistema locomotore,<br />

stimolati in modo riflesso dal sistema dell’equilibrio.<br />

96


Le conseguenze sono soprattutto una stimolazione della funzione vestibolare (nausea, vomito,<br />

sudorazione ecc), turbe gastrointestinali, neuropsichiche e disturbi visivi in corrispondenza della<br />

risonanza dei bulbi oculari.<br />

Le vibrazioni mano/braccio sono legate all’uso di strumenti vibranti (trapani, frullini, seghe, ecc).<br />

Per valutare i danno prodotti è necessario considerare le caratteristiche fisiche delle vibrazioni, le<br />

frequenze naturali del sistema mano-braccio, la distribuzione della pressione all’interfaccia uomoutensile,<br />

le tensioni muscolari della mano e avambraccio, la posizione dell’operatore,ecc.<br />

Le vibrazioni a bassa frequenza determinano spesso lesioni osteoarticolari, quelle a media<br />

frequenza disturbi della regolazione nervosa della parete dei vasi sanguigni (sdr di Raynaud o<br />

fenomeno del dito bianco).<br />

Rumore<br />

Si tratta di una vibrazione di origine meccanica che si propaga nell’aria e giunge all’apparato<br />

uditivo producendo una sensazione uditiva. Affinché le onde sonore siano udibili dall’orecchio<br />

umano devono essere comprese nello spettro 20 Hz e 20 KHz. Il fenomeno sonoro è stimato con un<br />

descrittore detto livello equivalente sonoro espresso in decibel, ponderati in frequenza con un filtro<br />

(A) che riproduce le diverse sensibilità dell’orecchio umano alle varie frequenze dello spettro. Il<br />

rumore inteso come suono influenza negativamente il benessere psico-fisico ed è uno dei fattori di<br />

nocività più diffusi nell’ambiente di lavoro e di vita.<br />

Effetti uditivi del rumore: l’esposizione a rumore di elevata intensità è causa del’abbassamento,<br />

dapprima reversibile, poi irreversibile della soglia uditiva. Nel tempo tale abbassamento diviene<br />

irreversibile a seguito della degenerazione delle cellule nervose della coclea deputate alla ricezione<br />

del segnale sonoro soprattutto nell’area dei 3-4 mila Hz. Prolungando ulteriormente l’esposizione i<br />

fenomeni degenerativi si estendono con la compromissione della sensazione sonora anche per la<br />

normale vita di relazione (difficoltà all’ascolto, al parlato ecc). Il danno uditivo inizia già a livello di<br />

77-80 db(A).<br />

Effetti extrauditivi del rumore: il rumore già a livelli modesti contribuisce, come causa di stress, a<br />

disturbi psicologici e somatici attraverso una mediazione soggettiva che sfugge tuttora a ogni<br />

classificazione. Questi effetti extrauditivi del rumore non causano di norma un danno irreversibile,<br />

ma rappresentano in genere un’azione di disturbo che può riflettersi sul soggetto e sui suoi rapporti<br />

con la collettività.<br />

97


Agenti biologici<br />

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura<br />

cellulare ed endoparassita umano, in grado di provocare infezioni, allergie e intossicazioni.<br />

Gli a.b. sono classificati in base alla loro pericolosità per l’uomo, considerando le loro<br />

caratteristiche di infettività, patogenicità, trasmissibilità, neutralizzabilità.<br />

L’infettività è la capacità di un agente di penetrare e moltiplicarsi nell’organismo ospite.<br />

La patogenicità è la capacità di provocare malattie in seguito a infezione.<br />

La trasmissibilità è la capacità dell’agente di trasmettersi da soggetti infetti a quelli sani, attraverso<br />

aria, acqua, materiali biologici, alimenti, terreno, superfici ed attrezzature, vettori come insetti e<br />

vettori.<br />

La neutralizzabilità è la disponibilità di misure preventive, terapeutiche come i vaccini, i farmaci,<br />

ecc.<br />

Gli agenti biologici penetrano nell’organismo attraverso il contatto diretto con cute e mucose, per<br />

inalazione, per inoculazione. Sono classificati in base alla pericolosità crescente in 4 gruppi.<br />

Le attività a rischio di esposizione ad agenti biologici sono molteplici: possono prevedere l’uso<br />

deliberato (es. laboratori sperimentali) o possono rappresentare una presenza involontaria<br />

nell’ambiente di lavoro (es. tetano sul terreno).<br />

Gruppo 1<br />

Gruppo 2<br />

Gruppo 3<br />

Gruppo 4<br />

a. che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti<br />

umani.<br />

a. che possono causare malattie e costituire un rischio per i<br />

lavoratori; è poco probabile che si propaghino nelle comunità e sono<br />

di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es.<br />

Legionella, Colera, Morbillo, epatite A, influenza).<br />

a. che possono causare malattie gravi e costituire seri rischi per i<br />

lavoratori: si possono propagare nelle comunità, ma sono di norma<br />

disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (tbc,<br />

salmonella, HIV, epatite B e C).<br />

a. che possono creare malattie gravi e costituire seri rischi per i<br />

lavoratori; possono presentare elevati rischi di propagazione nelle<br />

comunità e non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche<br />

e terapeutiche (EBOLA, febbre emorragica di Crimea/Congo)<br />

98


Rischi Psicofisici<br />

Comprendono stress lavoro-correlato, mobbing e burnout.<br />

Stress lavoro-correlato:<br />

Il termine stress identifica lo sforzo (tensione) a cui è soggetta una materia nel momento della sua<br />

massima pressione, o sollecitazione massima. Seyle (1936) definisce lo stress come una risposta<br />

aspecifica dell’organismo per ogni richiesta effettuata su di esso dall’ambiente esterno.<br />

Ogni azione che compiamo nella nostra giornata richiede un dispendio di energia, tale re-azione<br />

attivata in modo costante è al risposta che il nostro organismo è chiamato a fornire nei riguardi degli<br />

input che gli vengono dal mondo esterno, determinando un continuo impiego di energia.<br />

L’affaticamento pertanto insorge non dal verificarsi degli stimoli, ma dalla possibilità o meno di<br />

poter, in un arco di tempo utile, recuperare energie per far fronte a nuove richieste con risposte<br />

adeguate. Fortemente a rischio quindi il prolungarsi della fase di stimolo e di richiesta di re-azione,<br />

con una conseguente esposizione prolungata alla tensione e alla richiesta di energia continua.<br />

Le risorse a cui l’individuo può attingere per elaborare una risposta in grado di soddisfare le<br />

richieste provenienti dal mondo esterno, si possono dividere tra quelle di natura cognitiva e quelle<br />

di natura comportamentale. Tale insieme di elementi prende il nome di COPING (dare una risposta<br />

adeguata).<br />

Nell’ambito dello stress lavoro-correlato non viene considerata la condizione di stress a carattere<br />

positivo (eustress) che si determina come primo stadio di re-azione ad un input esterno, ma l’unica<br />

dimensione di stress da considerare è quella a carattere negativo (distress), ritenendola il segnale di<br />

una condizione inadeguata nella quale far operare i lavoratori.<br />

Lo stress lavoro-correlato “è quindi una condizione che può essere accompagnata da disturbi o<br />

disfunzioni di natura fisica, psicologica e sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non<br />

si sentono in grado di rispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro” (Accordo europeo<br />

sullo stress lavoro-correlato, art. 3).<br />

Malattie professionali<br />

Le malattie professionali o tecnopatie sono malattie contratte nell’esercizio e a causa del lavoro,<br />

rivestono particolare importanza per la loro frequenza, per i problemi patogenetici e diagnostici che<br />

sollevano e per le loro conseguenze economiche e sociali. Per fare diagnosi di malattia<br />

professionale è necessario che sia presente uno stato patologico e che sia presente e dimostrabile u<br />

nesso di causalità tra quello stato ed il tipo di lavoro svolto dal soggetto.<br />

99


Malattie professionali della pelle<br />

Si intendono le affezioni cutanee in cui agenti o circostanze proprie dell’ambiente di lavoro<br />

costituiscono in tutto o in parte il fattore determinante per l’insorgenza e l’evoluzione del quadro<br />

patologico. Nell’80% dei casi si tratta di ECZEMI DA CONTATTO su base irritativa o allergica.<br />

Dopo che la cute è venuta a contatto con una sostanza lesiva si possono avere diversi tipi di<br />

risposta:<br />

• Dermatite eczematosa<br />

• Dermatite irritativa<br />

• Altre lesioni: ulcere, melanosi, ipercheratosi, tumori.<br />

La dermatite eczematosa o allergica (reazione ipersensibilità di IV tipo o ritardata) si manifesta con<br />

eritema, edema, vescicolazione, essudazione sierosa per rottura vescicole, formazione di croste e<br />

desquamazione; i sintomi comprendono: prurito e lesioni da grattamento. Le sedi più colpite sono:<br />

dorso delle mani-piedi, superficie flessoria dell’avambraccio, palmo, palpebre e possono estendersi<br />

perché non limitate alla superficie di contatto dell’agente lesivo. Più colpiti sono: parrucchieri,<br />

agricoltori, conciatori, operai edili, addetti lavorazione materie plastiche, operai chimici e<br />

farmaceutici, metallurgici, cromatori, addetti lavorazione nichel ecc.<br />

Le dermatosi acneiformi o follicolitiche (irritanti e non allergiche) sono lesioni che interessano<br />

l’apparato pilosebaceo e sono dovute all’azione di alcune sostanze che occludono i follicoli piliferi.<br />

Le sedi più colpite sono quelle venute a contatto con l’agente patogeno (dorso delle mani,<br />

avambraccio, volto, faccia anteriore delle cosce). Si manifesta con comedoni, papule, pustole,<br />

ipercheratosi del pelo, noduli follicolari e perifollicolari. I sintomi consistono in bruciore, dolore<br />

localizzato. Le cause più frequenti sono erbicidi, cloronaftaline (isolanti termici), oli minerali da<br />

taglio, oli della nafta e del petrolio.<br />

Tumori della pelle<br />

In molte attività lavorative la cute può essere esposta all’azione di agenti cancerogeni o<br />

cocangerogeni di natura chimica e fisica. Si tratta di neoplasie di origine epiteliale e comprendono:<br />

cheratosi, epiteliomi spino e basocellulari.<br />

Tumori professionali<br />

Si intendono le neoplasie indotte dall’esposizione lavorativa ad a genti chimici e/o fisici con potere<br />

oncogeno. Le neoplasie dovute a noxae professionali sono pari all’1-20% della totalità dei tumori e<br />

100


tale variabilità numerica è riconducibile alla disparità che esistono tra i diversi paesi e diverse zone<br />

di uno stesso paese.<br />

Meccanismo patogenetico: l’ipotesi più valida è quella multifattoriale. La prima fase di Induzione è<br />

quella in cui gli agenti chimici, fisici vanno ad alterare irreversibilmente il DNA cellulare con<br />

possibile sviluppo di un clone cellulare neoplastico. Segue una fase di Promozione caratterizzata<br />

dall’espansione successiva del clone cellulare, ed una terza fase di Progressione con cambiamenti<br />

del cariotipo che conferiscono caratteri tipici alla neoplasia come l’aumento del tasso di crescita, la<br />

capacità invasiva dei tessuti circostanti e la metastatizzazione.<br />

I tumori per essere considerati di origine professionale devono presentare delle caratteristiche<br />

fondamentali: evidenza statistica (cioè la frequenza della loro comparsa deve essere superiore in<br />

modo statisticamente significativo negli esposti per cause lavorative rispetto ai non esposti); periodo<br />

di latenza compatibile (tempo che intercorre tra inizio dell’esposizione lavorativa ed il manifestarsi<br />

della neoplasia).<br />

Non è nota al momento la soglia al di sotto della quale non si ha sicuramente insorgenza di<br />

neoplasia.<br />

L’app. RESPIRATORIO risente dell’influenza di molti fattori extralavorativi, indiscussa è l’azione<br />

del fumo di sigaretta. I fattori responsabili sono: amianto, radiazioni ionizzanti (miniere di uranio),<br />

cromati, biscromati, raffinazione del nochel, IPA (idrocarburi policiclici aromatici, come il benzo<br />

3,4 pirene, tipico del catrame, gas carbone), polveri di legno (legno duro con Ka seni nasali e<br />

paranasali tipico dei falegnami).<br />

Alla base dei Tumori <strong>Prof</strong>essionali delle VIE URINARIE è l’esposizione alle amine aromatiche<br />

(beta e afta naftilammina) presenti nelle vernice e assorbite per via inalatoria e soprattutto per via<br />

cutanea. Provocano tumori delle vie urinarie, in particolar modo della vescica.<br />

Alla base delle LEUCEMIE PROFESSIONALI sono imputati il benzene e le radiazioni ionizzanti.<br />

Le radiazioni ionizzanti agiscono direttamente sul midollo osseo e possono causare leucemia<br />

mieloide acuta e cronica. Il benzene (idrocarburo aromatico della benzina, prodotto base di materie<br />

plastiche, coloranti ecc) può causare ipoplasia e aplasia midollare e a volte leucemia acuta e<br />

cronica.<br />

Alla base dei TUMORI PROFESSIONALI DEL FEGATO si annoverano l’arsenico e il cloruro di<br />

vinile monomero. I più tipici sono gli angiosarcomi epatici, molto rari invece nella popolazione<br />

generale. Il Cloruro di vinile monomero è cancerogeno tramite i suoi metaboliti (epossidi) che<br />

hanno un’azionen mutagena diretta.<br />

101


Esposizione professionale ad agenti biologici<br />

In Italia le infezioni di origine professionale sono riconosciute come infortuni sul lavoro. L’INAIL<br />

interviene con il riconoscimento del danno quando sussiste un dimostrato rapporto di causalità tra<br />

malattia ed esposizione lavorativa.<br />

Si ricorda che per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo anche geneticamente<br />

modificato, coltura cellulare, endoparassita che potrebbe causare infezioni, allergie e intossicazioni.<br />

Attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici sono le seguenti:<br />

• Attività in industria alimentare (macellatori)<br />

• Attività in agricoltura (allevatori, contadini)<br />

• Attività che comportano contatti con animali e loro prodotti (addetti allevamenti,<br />

veterinari,), addetti al commercio e trasporto di animali vivi e carni, addetti ali macelli,<br />

addetti ai servizi come depositi di rifiuti della macellazione, addetti alle grandi cucine,<br />

addetti industria dei derivati animali (concerie).<br />

• Attività nei laboratori<br />

• Attività nei servizi sanitari<br />

• Attività in impianti di smaltimento rifiuti e raccolta rifiuti potenzialmente infetti<br />

• Attività in impianti di depurazione acque di scarico<br />

• Attività di manovalanza e metallurgia (es. tetano).<br />

Le principali malattie infettive di origine professionali sono le seguenti:<br />

• Batteriche: tetano, carbonchio, leptospirosi, brucellosi, tbc, rickettiosi<br />

• Virali. Epatiti virali, rabbia, ornitosi, afta epizootica<br />

• Da artropodi: inf.da pulce, zecca, rogna<br />

• Da micosi: criptococcosi, candidosi, aspergillosi, nocardiosi ecc<br />

• Da aracnidi: acariasi<br />

• Da metazoi: idatitosi, anchilostomiasi ecc.<br />

Il lavoro al videoterminale<br />

L’introduzione del VDT ha permesso di ottimizzare aspetti produttivi e gestionali, ma ha imposto<br />

importanti mutamenti nell’organizzazione del lavoro con riprogettazione ed adeguamento<br />

strutturale dell’ambiente e del posto di lavoro.<br />

I rischi del lavoro al VDT fanno riferimento a disturbi a carico dell’apparato visivo e muscoloscheletrico.<br />

Gli effetti sulla salute sono in relazione alla durata del lavoro al VDT, alle<br />

102


caratteristiche del lavoro svolto, alle caratteristiche dell’hardware e software, ai requisiti ergonomici<br />

dell’ambiente e della postazione di lavoro.<br />

App. visivo: alterazione delle proprietà funzionali (accomodazione, convergenza, adattamento) che<br />

insorgono durante il lavoro con disturbo temporaneo della funzione visiva, in genere alla fine del<br />

turno lavorativo (astenopia).<br />

Disturbi muscolo-scheletrici: legati alla postura e conseguenza delle posizioni obbligate prolungate<br />

che comportano atteggiamenti rigidi della testa, tronco e mani, alla contrattura di gruppi muscolari,<br />

alla scarsa attività motoria. I sintomi in genere sono funzionali e reversibili.<br />

Patologia da rumore<br />

Ipoacusia da rumore: il rumore lavorativo è il fattore di rischio più diffuso nei luoghi di lavoro e<br />

quello responsabile del maggior numero di indennizzi per inabilità permanente parziale.<br />

Si tratta di una vibrazione di origine meccanica che si propaga nell’aria e giunge all’apparato<br />

uditivo producendo una sensazione uditiva. Affinché le onde sonore siano udibili dall’orecchio<br />

umano devono essere comprese nello spettro 20 Hz e 20 KHz. Il fenomeno sonoro è stimato con un<br />

descrittore detto livello equivalente sonoro espresso in decibel, ponderati in frequenza con un filtro<br />

(A) che riproduce le diverse sensibilità dell’orecchio umano alle varie frequenze dello spettro. Il<br />

rumore inteso come suono influenza negativamente il benessere psico-fisico ed è uno dei fattori di<br />

nocività più diffusi nell’ambiente di lavoro e di vita.<br />

Effetti uditivi del rumore: l’esposizione a rumore di elevata intensità è causa del’abbassamento,<br />

dapprima reversibile, poi irreversibile della soglia uditiva. Nel tempo tale abbassamento diviene<br />

irreversibile a seguito della degenerazione delle cellule nervose della coclea deputate alla ricezione<br />

del segnale sonoro soprattutto nell’area dei 3-4 mila Hz. Prolungando ulteriormente l’esposizione i<br />

fenomeni degenerativi si estendono con la compromissione della sensazione sonora anche per la<br />

normale vita di relazione (difficoltà all’ascolto, al parlato ecc). Il danno uditivo inizia già a livello di<br />

77-80 db(A).<br />

Patologie da polveri<br />

Le polveri aerodisperse in ambiente di lavoro sono suddivise in base al profilo chimico in:<br />

Inorganiche (minerali)<br />

Organiche, animali e vegetali<br />

Tali polveri se costituite da particelle “respirabili” (5 micron o meno) possono raggiungere<br />

la zona degli scambi gassosi, causando PNEUMOCONIOSI o ALVEOLITI. Se hanno una<br />

103


geometria maggiore invece non raggiungono il polmone profondo e minacciano l’integrità delle vie<br />

aeree causando ASMA BRONCHIALE o favorendo lo sviluppo di BRONCHITE CRONICA<br />

SEMPLICE E OSTRUTTIVA.<br />

Asma professionale<br />

L’A.P. è una delle m.p. più frequenti. E’ considerato affetto da A.P. il soggetto che si sensibilizza<br />

ad un allergene o noxa professionale e comincia a manifestare dopo mesi ed anni crisi asmatiche. In<br />

Italia sono chiamati in causa soprattutto gli isocianati presenti nelle vernici poliuretaniche, anidride<br />

trimetallica (industria materie plastiche), ecc.<br />

La broncocostrizione è promossa da vari meccanismi spesso associati: immunologico<br />

(reazioni IgE mediate), paraimmunologico (attivazione non immunologica del complemento),<br />

farmacologico (liberazione diretta di istamina), irritativo riflesso (stimolazione recettori<br />

tracheobronchiali)<br />

PNEUMOCONIOSI<br />

L’A.P. è una delle m.p. più frequenti. E’ considerato affetto da A.P. il soggetto che si sensibilizza<br />

ad un allergene o noxa professionale e comincia a manifestare dopo mesi ed anni crisi asmatiche. In<br />

Italia sono chiamati in causa soprattutto gli isocianati presenti nelle vernici poliuretaniche, anidride<br />

trimetallica (industria materie plastiche), ecc.<br />

La broncocostrizione è promossa da vari meccanismi spesso associati: immunologico<br />

(reazioni IgE mediate), paraimmunologico (attivazione non immunologica del complemento),<br />

farmacologico (liberazione diretta di istamina), irritativo riflesso (stimolazione recettori<br />

tracheobronchiali)<br />

Caratteristiche della PN COLLAGENE:<br />

Alterazione permanente o distruzione dell’architettura alveolare, reazione stromale con<br />

deposizione di fibre collagene: stato cicatriziale del polmone.<br />

Caratteristiche della PN NON COLLAGENE: rispetto dell’architettura alveolare, reazione stromale<br />

modesta.<br />

Dal punto di vista anatomo-istologico la fibrosi da polvere sclerogene può essere:<br />

FIBROSI NODULARE (tipica della silicosi), con lesione elementare rappresentata da<br />

ammasso fibro-coniotico.<br />

FIBROSI INTERSTIZIALE DIFFUSA causata da minerali fibrosi come l’asbesto ecc.<br />

104


Silicosi<br />

La S. è la PN tempo e dose dipendente causata dall’inalazione di polveri minerali ricche di silice<br />

libera soprattutto cristallina sottoforma di quarzo.<br />

La S. iniziale è spesso asintomatica. Forme gravi e/o associate a bronchite cronica ed enfisema si<br />

esprimono con dispnea da sforzo, tosse ed escreato.<br />

Patologia da amianto<br />

o ASBESTO indica una famiglia di composti silicati a struttura fibrosa, ma a differente<br />

composizione chimica e morfologica (CRISOTILO, CROCIDOLITE, AMOSITE, TREMOLITE,<br />

ANTOFILLITE ecc).<br />

È molto diffuso in natura, può essere filato e tessuto, con eccezionalità caratteristiche di<br />

incombustibilità, coibenza e fonoassorbenza. Queste qualità unite al basso costo ne hanno portato<br />

ad un’ampia utilizzazione (es. ETERNIT).<br />

La potenziale pericolosità dei materiali dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre<br />

aerodisperse che posso essere inalate con insorgenza di asbestosi, Ka polmonare e mesotelioma<br />

pleurico.<br />

Con il termine di A. (incombusto) o amianto si intende una famiglia di silicati fibrosi resistenti al<br />

calore appartenenti ai gruppi mineralogici principali del serpentino (crisotilo) e dell’anfibolo come<br />

crocidolite, amosite, antofillite.<br />

E’ ammesso un rapporto dose-effetto tra l’A. inalato e incidenza delle manifestazioni<br />

patologiche.<br />

Manifestazioni patologiche principali:<br />

Fibrosi interstiziale diffusa del polmone o ASBESTOSI<br />

Patologia pleurica non neoplastica: fibrosi pleurica sottoforma di placche fibroialine o<br />

calcificate o di fibrosi estesa o atelettasie rotonde pseudotumorali, nonché versamenti<br />

pleurici benigni.<br />

Patologia neoplastica: costituita dal mesotelioma pleurico e cancro del polmone.<br />

Il fumo di sigaretta favorisce tra gli operai esposti l’incidenza e la progressione<br />

dell’asbestosi e la mortalità per cancro del polmone, ma non per mesotelioma.<br />

La fibrosi asbestosica appare ascrivibile allo stesso meccanismo patogenetico prospettato<br />

per le PN in genere.<br />

105


La genesi del mesotelioma è stata attribuita alla capacità delle cellule mesoteliali di rilasciare<br />

sostanze chemiotattiche per i neutrofili. Cmq la patologia neoplastica viene riferita alla facoltà<br />

propria dell’A. di agire come iniziatore e promotore, quindi come cancerogeno completo.<br />

106


APPENDICE LEGISLATIVA<br />

***********<br />

Costituzione della Repubblica Italiana<br />

(…)<br />

Art. 32.<br />

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto<br />

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite<br />

agli indigenti.<br />

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario<br />

se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso<br />

violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.<br />

Art. 35.<br />

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.<br />

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.<br />

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali<br />

intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.<br />

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla<br />

legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.<br />

Art. 38.<br />

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per<br />

vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.<br />

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi<br />

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,<br />

invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.<br />

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento<br />

professionale.<br />

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti<br />

predisposti o integrati dallo Stato.<br />

L'assistenza privata è libera.<br />

***********<br />

Codice Civile<br />

Art. 1<br />

Capacità giuridica<br />

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.<br />

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono<br />

subordinati all'evento della nascita.<br />

Art. 2<br />

Maggiore età. Capacità di agire<br />

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con<br />

la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i<br />

quali non sia stabilita una età diversa.<br />

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in<br />

materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è<br />

abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal<br />

contratto di lavoro.<br />

(…)<br />

Titolo XII<br />

Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte<br />

di autonomia<br />

Capo I<br />

Dell’amministrazione di sostegno<br />

Art. 404.<br />

Amministrazione di sostegno.<br />

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una<br />

menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche<br />

parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere<br />

assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice<br />

tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.<br />

Art. 405.<br />

Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata<br />

dell'incarico e relativa pubblicità.<br />

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di<br />

presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di<br />

sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso<br />

di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.<br />

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso<br />

solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a<br />

decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.<br />

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo<br />

dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o<br />

dell'inabilitazione.<br />

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche<br />

d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata<br />

e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può<br />

procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio<br />

indicando gli atti che è autorizzato a compiere.<br />

107


Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere<br />

l'indicazione:<br />

1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di<br />

sostegno;<br />

2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo<br />

indeterminato;<br />

3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di<br />

sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del<br />

beneficiario;<br />

4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza<br />

dell'amministratore di sostegno;<br />

5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di<br />

sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario<br />

ha o può avere la disponibilità;<br />

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire<br />

al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e<br />

sociale del beneficiario.<br />

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare<br />

può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio<br />

prima della scadenza del termine.<br />

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di<br />

chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel<br />

corso dell'amministrazione di sostegno devono essere<br />

immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.<br />

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di<br />

chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale<br />

dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del<br />

beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le<br />

annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine<br />

indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.<br />

Art. 406.<br />

Soggetti.<br />

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere<br />

proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore,<br />

interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati<br />

nell'articolo 417.<br />

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è<br />

presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o<br />

dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.<br />

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati<br />

nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da<br />

rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di<br />

sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui<br />

all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.<br />

Art. 407.<br />

Procedimento.<br />

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve<br />

indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le<br />

ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno,<br />

il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del<br />

coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei<br />

conviventi del beneficiario.<br />

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il<br />

procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui<br />

questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e<br />

le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste<br />

di questa.<br />

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e<br />

sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata<br />

comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche<br />

d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi<br />

istruttori utili ai fini della decisione.<br />

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche<br />

d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina<br />

dell'amministratore di sostegno.<br />

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di<br />

sostegno interviene il pubblico ministero.<br />

Art. 408.<br />

Scelta dell'amministratore di sostegno.<br />

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo<br />

riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.<br />

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso<br />

interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità,<br />

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza,<br />

ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare<br />

con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella<br />

scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non<br />

sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre,<br />

la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto<br />

grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con<br />

testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.<br />

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate<br />

dall'autore con le stesse forme.<br />

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli<br />

operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il<br />

beneficiario.<br />

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di<br />

designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può<br />

chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra<br />

persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale<br />

rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare<br />

con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono<br />

tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.<br />

Art. 409.<br />

Effetti dell'amministrazione di sostegno.<br />

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non<br />

richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria<br />

dell'amministratore di sostegno.<br />

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso<br />

compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita<br />

quotidiana.<br />

Art. 410.<br />

Doveri dell'amministratore di sostegno.<br />

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve<br />

tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.<br />

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il<br />

beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in<br />

caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di<br />

scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse<br />

o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il<br />

pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono<br />

ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli<br />

opportuni provvedimenti.<br />

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello<br />

svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in<br />

cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente<br />

convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.<br />

Art. 411.<br />

Norme applicabili all'amministrazione di sostegno.<br />

108


Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le<br />

disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I<br />

provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice<br />

tutelare.<br />

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto<br />

compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.<br />

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le<br />

convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente<br />

entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o<br />

persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui<br />

stabilmente convivente.<br />

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina<br />

l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che<br />

determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni<br />

di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario<br />

dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del<br />

medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il<br />

provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso<br />

che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.<br />

Art. 412.<br />

Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno<br />

in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice.<br />

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di<br />

disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o<br />

ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza<br />

dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del<br />

beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.<br />

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di<br />

sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti<br />

compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle<br />

disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce<br />

l'amministrazione di sostegno.<br />

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il<br />

termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di<br />

sottoposizione all'amministrazione di sostegno.<br />

Art. 413.<br />

Revoca dell'amministrazione di sostegno.<br />

Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico<br />

ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si<br />

siano determinati i presupposti per la cessazione<br />

dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione<br />

dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.<br />

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di<br />

sostegno.<br />

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le<br />

necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.<br />

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione<br />

di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia<br />

rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale<br />

ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o<br />

di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi<br />

provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la<br />

nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419,<br />

ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.<br />

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in<br />

condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di<br />

provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario<br />

per assicurare la loro adeguata protezione.<br />

Art. 415.<br />

Persone che possono essere inabilitate.<br />

Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente<br />

grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.<br />

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per<br />

abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o<br />

la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.<br />

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o<br />

dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione<br />

sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che<br />

essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.<br />

Art. 416.<br />

Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età.<br />

Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato<br />

nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione<br />

ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore.<br />

Art. 417.<br />

Istanza d'interdizione o di inabilitazione.<br />

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle<br />

persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona<br />

stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini<br />

entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico<br />

ministero.<br />

Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori<br />

o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non<br />

può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del<br />

pubblico ministero.<br />

Art. 418.<br />

Poteri dell'autorità giudiziaria.<br />

Promosso il giudizio di interdizione, può essere dichiarata anche<br />

d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.<br />

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle<br />

condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza<br />

al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello<br />

stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.<br />

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare<br />

opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice,<br />

d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del<br />

procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per<br />

l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti<br />

urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.<br />

Art. 419.<br />

Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.<br />

Capo II<br />

Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale<br />

Art. 414.<br />

Persone che possono essere interdette.<br />

Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si<br />

sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.<br />

Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente<br />

tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del<br />

giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o<br />

inabilitando e assumere le necessarie informazioni.<br />

109


Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato<br />

un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio<br />

all'inabilitando.<br />

Art. 420. (1)<br />

[Internamento definitivo in manicomio.<br />

La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta dal<br />

tribunale con lo stesso provvedimento col quale autorizza in via<br />

definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un<br />

manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata. In tal<br />

caso, se l'istanza d'interdizione non è stata proposta dalle altre<br />

persone indicate nell'articolo 417, è proposta dal pubblico<br />

ministero.]<br />

(1) Articolo abrogato dalla Legge 13 maggio 1978, n. 180.<br />

Art. 421.<br />

Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.<br />

L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno<br />

della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'articolo<br />

416.<br />

Art. 422.<br />

Cessazione del tutore e del curatore provvisorio.<br />

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione,<br />

può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio<br />

fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.<br />

Art. 423.<br />

Pubblicità.<br />

Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la<br />

sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere<br />

immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro<br />

e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le<br />

annotazioni in margine all'atto di nascita.<br />

Art. 424.<br />

Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato.<br />

Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei<br />

minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli<br />

interdetti e alla curatela degli inabilitati.<br />

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di<br />

nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore<br />

provvisorio dell'inabilitando a norma dell'articolo 419. Per<br />

l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.<br />

Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il<br />

giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea<br />

all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408.<br />

Art. 425.<br />

Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.<br />

L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale<br />

soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare.<br />

L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.<br />

Durata dell'ufficio.<br />

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella<br />

curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge,<br />

della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei<br />

discendenti<br />

Art. 427.<br />

Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.<br />

Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in<br />

successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che<br />

taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti<br />

dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o<br />

che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere<br />

compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.<br />

Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione<br />

possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei<br />

suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti<br />

dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla<br />

nomina segua la sentenza di interdizione.<br />

Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o<br />

aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti<br />

dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la<br />

sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio,<br />

qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.<br />

Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza<br />

d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si<br />

applicano le disposizioni dell'articolo seguente.<br />

Art. 428.<br />

Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.<br />

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi<br />

essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace<br />

d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti<br />

possono essere annullati su istanza della<br />

persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un<br />

grave pregiudizio all'autore.<br />

L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non<br />

quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla<br />

persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto<br />

o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente.<br />

L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui<br />

l'atto o il contratto è stato compiuto.<br />

Resta salva ogni diversa disposizione di legge.<br />

Art. 429.<br />

Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.<br />

Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste<br />

possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il<br />

quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore<br />

dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico<br />

ministero.<br />

Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa<br />

dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia<br />

venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.<br />

Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o<br />

dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla<br />

revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il<br />

tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli<br />

atti al giudice tutelare<br />

Art. 426.<br />

Art. 430.<br />

110


Pubblicità.<br />

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si<br />

applica l'articolo 423.<br />

Art. 431.<br />

Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca.<br />

La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi<br />

effetti appena passata in giudicato.<br />

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di<br />

revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è<br />

esclusa con sentenza passata in giudicato.<br />

Art. 432.<br />

Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione.<br />

L'autorità giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza di<br />

revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la<br />

piena capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato<br />

l'infermo medesimo.<br />

Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo<br />

precedente.<br />

Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti<br />

dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca<br />

l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è<br />

esclusa con sentenza passata in giudicato.<br />

(…)<br />

Art. 2043<br />

Risarcimento per fatto illecito<br />

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno<br />

ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.<br />

Art. 2059<br />

Danni non patrimoniali<br />

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi<br />

determinati dalla legge.<br />

***********<br />

L. 22 maggio 1978, n. 194<br />

Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.<br />

1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e<br />

responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la<br />

vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza,<br />

di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.<br />

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni<br />

e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari,<br />

nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai<br />

fini della limitazione delle nascite.<br />

2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 ,<br />

fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna<br />

in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in<br />

base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari<br />

e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel<br />

territorio; b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto<br />

delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante; c)<br />

attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o<br />

alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando<br />

la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali<br />

risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a); d)<br />

contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna<br />

all'interruzione della gravidanza. I consultori sulla base di appositi<br />

regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla<br />

legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di<br />

base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la<br />

maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su<br />

prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei<br />

mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine<br />

alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.<br />

3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla<br />

presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5<br />

della legge 29 luglio 1975, n. 405 , è aumentato con uno<br />

stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni<br />

in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura<br />

dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si<br />

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento<br />

iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del<br />

Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro<br />

è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni<br />

di bilancio.<br />

4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta<br />

giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione<br />

della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio<br />

pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato<br />

di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o<br />

alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di<br />

anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio<br />

pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29<br />

luglio 1975 numero 405 , o a una struttura socio-sanitaria a ciò<br />

abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.<br />

5. Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i<br />

necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e<br />

specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia<br />

motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o<br />

familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con<br />

il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della<br />

dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come<br />

padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di<br />

aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione<br />

della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di<br />

lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto<br />

a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la<br />

gravidanza sia dopo il parto. Quando la donna si rivolge al medico di<br />

sua fiducia questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel<br />

rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta con la donna<br />

stessa e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel<br />

rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona<br />

indicata come padre del concepito, anche sulla base dell'esito degli<br />

accertamenti di cui sopra, le circostanze che la determinano a<br />

chiedere l'interruzione della gravidanza; la informa sui diritti a lei<br />

spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso,<br />

nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie. Quando il medico<br />

del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia,<br />

riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento,<br />

rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza.<br />

Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi<br />

111


autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene<br />

riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del<br />

consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di<br />

fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla<br />

base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un<br />

documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di<br />

gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette<br />

giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere<br />

la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole<br />

ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.<br />

6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta<br />

giorni, può essere praticata:<br />

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per<br />

la vita della donna;<br />

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a<br />

rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un<br />

grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.<br />

7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo<br />

precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetricoginecologico<br />

dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento,<br />

che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della<br />

collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la<br />

documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al<br />

direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi<br />

immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda<br />

necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento<br />

può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure<br />

previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui<br />

all'articolo 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne<br />

comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità<br />

di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere<br />

praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico<br />

che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a<br />

salvaguardare la vita del feto.<br />

8. L'interruzione della gravidanza è praticata da un medico del<br />

servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli<br />

indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 , il<br />

quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli<br />

interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici<br />

specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo<br />

comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni di cui<br />

alla legge 26 novembre 1973, numero 817, ed al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i<br />

rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta. Nei primi novanta<br />

giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche<br />

presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti<br />

igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il<br />

Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di<br />

cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della<br />

gravidanza, stabilendo: 1) la percentuale degli interventi di<br />

interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto<br />

al totale degli interventi operatori eseguiti nell'anno precedente<br />

presso la stessa casa di cura; 2) la percentuale dei giorni di degenza<br />

consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto<br />

al totale dei giorni di degenza che nell'anno precedente si sono avuti<br />

in relazione alle convenzioni con la regione. Le percentuali di cui ai<br />

punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali<br />

per tutte le case di cura. Le case di cura potranno scegliere il criterio<br />

al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta giorni gli<br />

interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter<br />

essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie<br />

locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati,<br />

funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. Il<br />

certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 e, alla<br />

scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai<br />

sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per<br />

ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.<br />

9. Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto<br />

a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli<br />

interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi<br />

obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La<br />

dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico<br />

provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla<br />

casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in<br />

vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o<br />

dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla<br />

interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione<br />

con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.<br />

L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di<br />

fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la<br />

dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione<br />

al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale<br />

sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle<br />

procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a<br />

determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza<br />

antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case<br />

di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo<br />

espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione<br />

degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le<br />

modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e<br />

garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.<br />

L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale<br />

sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la<br />

particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è<br />

indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.<br />

L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato,<br />

se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per<br />

l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di<br />

fuori dei casi di cui al comma precedente.<br />

10. L'accertamento, l'intervento, la cura e la eventuale degenza<br />

relativi alla interruzione della gravidanza nelle circostanze previste<br />

dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni sanitarie di cui<br />

all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere trasferite alle<br />

regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 . Sono a carico della<br />

regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze<br />

necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto,<br />

riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.<br />

Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti<br />

commi e gli accertamenti effettuati secondo quanto previsto dal<br />

secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7 da<br />

medici dipendenti pubblici, o che esercitino la loro attività<br />

nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate con la regione,<br />

sono a carico degli enti mutualistici, sino a che non sarà istituito il<br />

servizio sanitario nazionale.<br />

11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali<br />

l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico<br />

provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il<br />

medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della<br />

documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare<br />

menzione dell'identità della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103<br />

del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27<br />

luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.<br />

12. La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure<br />

della presente legge è fatta personalmente dalla donna. Se la donna è<br />

di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è<br />

richiesto lo assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la<br />

tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi<br />

che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone<br />

esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il<br />

loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la<br />

struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le<br />

procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla<br />

richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice<br />

tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque<br />

giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni<br />

che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna,<br />

con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della<br />

gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a<br />

causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni,<br />

indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e<br />

senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni<br />

che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione<br />

costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se<br />

112


necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo<br />

i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni<br />

le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di<br />

chi esercita la potestà o la tutela.<br />

13. Se la donna è interdetta per infermità di mente, la richiesta di cui<br />

agli articoli 4 e 6 può essere presentata, oltre che da lei<br />

personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia<br />

legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o<br />

dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta<br />

presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna.<br />

Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico<br />

di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni<br />

dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente<br />

ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento<br />

comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie<br />

dell'infermità mentale di essa nonché il parere del tutore, se espresso.<br />

Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati,<br />

decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto<br />

non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli<br />

effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.<br />

14. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza è tenuto a<br />

fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione<br />

delle nascite, nonché a renderla partecipe dei procedimenti abortivi,<br />

che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignità<br />

personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui<br />

quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico<br />

che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i<br />

ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi.<br />

15. Le regioni, d'intesa con le università e con gli enti ospedalieri,<br />

promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le<br />

arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e<br />

responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della<br />

gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche più moderne, più<br />

rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose<br />

per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre<br />

corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario<br />

ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad<br />

approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso<br />

della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche<br />

per l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto<br />

disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma<br />

annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale<br />

e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel<br />

territorio regionale.<br />

16. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello<br />

dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanità<br />

presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa<br />

e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.<br />

Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il<br />

mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti<br />

dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e<br />

giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del<br />

suo Dicastero.<br />

17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della<br />

gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.<br />

Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è<br />

punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino<br />

alla metà. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto è<br />

commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la<br />

pena è aumentata.<br />

18. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il<br />

consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto<br />

anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza<br />

o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a<br />

chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a<br />

provocare lesioni alla donna. Detta pena è diminuita fino alla metà se<br />

da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti<br />

dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si<br />

applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione<br />

personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se<br />

la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene<br />

stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore<br />

degli anni diciotto.<br />

19. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza<br />

l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con<br />

la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a<br />

lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene<br />

senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b)<br />

dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste<br />

dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a<br />

quattro anni. La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.<br />

Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna<br />

minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza<br />

l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la<br />

cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi<br />

precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile. Se dai<br />

fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si<br />

applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione<br />

personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se<br />

la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita. Le pene<br />

stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la<br />

lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.<br />

20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura<br />

l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato è<br />

commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi<br />

dell'articolo 9.<br />

21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice<br />

penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o<br />

di ufficio, rivela l'identità - o comunque divulga notizie idonee a<br />

rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi<br />

previsti dalla presente legge, è punito a norma dell'articolo 622 del<br />

codice penale.<br />

22. Il titolo X del libro II del codice penale è abrogato. Sono altresì<br />

abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma<br />

dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata<br />

sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di<br />

aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto<br />

prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta<br />

che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.<br />

**********<br />

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286<br />

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla<br />

condizione dello straniero"<br />

CAPO I<br />

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA<br />

(…)<br />

Art. 34<br />

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario<br />

nazionale)<br />

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)<br />

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e<br />

hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri<br />

rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo,<br />

113


all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla<br />

sua validita' temporale:<br />

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso<br />

regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano<br />

iscritti nelle liste di collocamento;<br />

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il<br />

rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro<br />

autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo<br />

umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per<br />

affidamento, per acquisto della cittadinanza.<br />

2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico<br />

regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio<br />

sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio<br />

sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo<br />

trattamento dei minori iscritti.<br />

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le<br />

categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il<br />

rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di<br />

apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o<br />

straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione<br />

al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico.<br />

Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto<br />

a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo<br />

percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito<br />

complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.<br />

L'ammontare del contributo e' determinato con decreto del Ministro<br />

della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e<br />

della programmazione economica e non puo' essere inferiore al<br />

contributo minimo previsto dalle norme vigenti.<br />

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo' essere<br />

altresi' richiesta:<br />

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di<br />

soggiorno per motivi di studio;<br />

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai<br />

sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a<br />

Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi<br />

della legge 18 maggio 1973 n. 304.<br />

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per<br />

l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione<br />

alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo<br />

le modalita' previsti dal decreto di cui al comma 3.<br />

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b)<br />

non e' valido per i familiari a carico.<br />

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e' iscritto<br />

nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le<br />

modalita' previste dal regolamento di attuazione.<br />

Art. 35<br />

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio<br />

sanitario nazionale)<br />

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)<br />

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti<br />

al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti<br />

tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle<br />

regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del<br />

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive<br />

modificazioni.<br />

2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai<br />

cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali<br />

bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia.<br />

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola<br />

con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate,<br />

nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed<br />

ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative,<br />

per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina<br />

preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono,<br />

in particolare, garantiti:<br />

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita', a parita' di<br />

trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio<br />

1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro<br />

della sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87<br />

del 13 aprile 1995, a parita' di trattamento con i cittadini italiani;<br />

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione<br />

sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa<br />

esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;<br />

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di<br />

campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;<br />

d) gli interventi di profilassi internazionale;<br />

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed<br />

eventuale bonifica dei relativi focolai.<br />

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico<br />

dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte<br />

salve le quote di partecipazione alla spesa a parita' con i cittadini<br />

italiani.<br />

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in<br />

regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di<br />

segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto,<br />

a parita' di condizioni con il cittadino italiano.<br />

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere<br />

urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli<br />

oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei<br />

confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si<br />

provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario<br />

nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli<br />

interventi di emergenza.<br />

Art. 36<br />

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)<br />

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)<br />

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e<br />

l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di<br />

ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli<br />

interessati devono presentare una dichiarazione della struttura<br />

sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio<br />

della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono<br />

attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale,<br />

tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie<br />

richieste, secondo modalita' stabilite dal regolamento di attuazione,<br />

nonche' documentare la disponibilita' in Italia di vitto e alloggio per<br />

l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato.<br />

La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso<br />

puo' anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi<br />

abbia interesse.<br />

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di<br />

soggiorno per cure mediche e' altresi' consentito nell'ambito di<br />

programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2,<br />

lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come<br />

modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa<br />

autorizzazione del Ministero della sanita', d'intesa con il ministero<br />

degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere,<br />

tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno<br />

carico al fondo sanitario nazionale.<br />

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla<br />

durata presunta del trattamento terapeutico ed e' rinnovabile finche'<br />

durano le necessita' terapeutiche documentate.<br />

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi<br />

internazionale.<br />

114

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!