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Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...

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Danno patrimoniale<br />

Oltre al danno biologico, una lesione del diritto alla salute può determinare un danno di natura<br />

patrimoniale. Tale voce (eventuale) di danno fa riferimento alla capacità lucrativa del soggetto leso<br />

ovvero alla sua capacità di produrre reddito. Il danno patrimoniale può essere distinto in:<br />

- danno emergente, rappresentato dalla perdita economica sofferta dal danneggiato. Va a<br />

ricomprendere ogni diminuzione patrimoniale determinata dalla lesione subita (ad esempio,<br />

le spese occorse per le cure mediche);<br />

- lucro cessante, ovvero la riduzione o la perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Il<br />

danno da lucro cessante è una conseguenza della riduzione dell’integrità: l’invalidità può<br />

infatti ripercuotersi sulla capacità del soggetto di svolgere l’attività lavorativa già esercitata<br />

in precedenza e, quindi, una riduzione della capacità di guadagno.<br />

Danno morale<br />

Accanto al danno biologico ed al danno di natura patrimoniale, l’ordinamento prevede all’art. 2059<br />

c.c. il risarcimento del danno morale subito. Il danno morale consiste nella sofferenza, nel dolore e<br />

nel turbamento d’animo patiti dalla vittima a causa del danno.<br />

Con un’importante pronuncia delle Sezioni Unite 9 , la Cassazione ha chiarito che il danno non<br />

patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. è una categoria comprensiva di qualsiasi pregiudizio alla<br />

persona che non sia suscettibile di valutazione economica; se il fatto illecito ha causato una lesione<br />

dell’integrità psico-fisica, ne discende il diritto della vittima al risarcimento integrale delle<br />

conseguenze non patrimoniali che ne sono derivate; tra le conseguenze risarcibili rientrano anche il<br />

dolore ed il turbamento causati dalla lesione, che potranno essere sia permanenti che transitori.<br />

Accertata dunque la risarcibilità del danno morale (ovviamente nel caso in cui la parte offesa ne dia<br />

prova), il problema che si è posto è di individuare un criterio ai fini della liquidazione, attesa la<br />

difficoltà di attribuire un valore monetario alla sofferenza morale. Il criterio utilizzato in prevalenza<br />

dalla giurisprudenza ai fini della liquidazione del danno morale è quello della “frazione” del danno<br />

biologico: il danno morale viene liquidato in misura corrispondente ad una quota (di solito, da un<br />

quarto alla metà, deciso in via equitativa dal giudice) dell’importo liquidato a titolo di risarcimento<br />

del danno biologico. Tale criterio di liquidazione presenta diversi vantaggi, in quanto era di facile e<br />

pronta applicazione e garantiva una certa uniformità di trattamento. Tuttavia, da un punto di vista<br />

prettamente giuridico, la liquidazione della sofferenza morale in misura pari ad una frazione del<br />

9 Cass.civ., Sez. Unite, n. 26972 dell’11.11.2008.<br />

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