Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
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Danno patrimoniale<br />
Oltre al danno biologico, una lesione del diritto alla salute può determinare un danno di natura<br />
patrimoniale. Tale voce (eventuale) di danno fa riferimento alla capacità lucrativa del soggetto leso<br />
ovvero alla sua capacità di produrre reddito. Il danno patrimoniale può essere distinto in:<br />
- danno emergente, rappresentato dalla perdita economica sofferta dal danneggiato. Va a<br />
ricomprendere ogni diminuzione patrimoniale determinata dalla lesione subita (ad esempio,<br />
le spese occorse per le cure mediche);<br />
- lucro cessante, ovvero la riduzione o la perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Il<br />
danno da lucro cessante è una conseguenza della riduzione dell’integrità: l’invalidità può<br />
infatti ripercuotersi sulla capacità del soggetto di svolgere l’attività lavorativa già esercitata<br />
in precedenza e, quindi, una riduzione della capacità di guadagno.<br />
Danno morale<br />
Accanto al danno biologico ed al danno di natura patrimoniale, l’ordinamento prevede all’art. 2059<br />
c.c. il risarcimento del danno morale subito. Il danno morale consiste nella sofferenza, nel dolore e<br />
nel turbamento d’animo patiti dalla vittima a causa del danno.<br />
Con un’importante pronuncia delle Sezioni Unite 9 , la Cassazione ha chiarito che il danno non<br />
patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. è una categoria comprensiva di qualsiasi pregiudizio alla<br />
persona che non sia suscettibile di valutazione economica; se il fatto illecito ha causato una lesione<br />
dell’integrità psico-fisica, ne discende il diritto della vittima al risarcimento integrale delle<br />
conseguenze non patrimoniali che ne sono derivate; tra le conseguenze risarcibili rientrano anche il<br />
dolore ed il turbamento causati dalla lesione, che potranno essere sia permanenti che transitori.<br />
Accertata dunque la risarcibilità del danno morale (ovviamente nel caso in cui la parte offesa ne dia<br />
prova), il problema che si è posto è di individuare un criterio ai fini della liquidazione, attesa la<br />
difficoltà di attribuire un valore monetario alla sofferenza morale. Il criterio utilizzato in prevalenza<br />
dalla giurisprudenza ai fini della liquidazione del danno morale è quello della “frazione” del danno<br />
biologico: il danno morale viene liquidato in misura corrispondente ad una quota (di solito, da un<br />
quarto alla metà, deciso in via equitativa dal giudice) dell’importo liquidato a titolo di risarcimento<br />
del danno biologico. Tale criterio di liquidazione presenta diversi vantaggi, in quanto era di facile e<br />
pronta applicazione e garantiva una certa uniformità di trattamento. Tuttavia, da un punto di vista<br />
prettamente giuridico, la liquidazione della sofferenza morale in misura pari ad una frazione del<br />
9 Cass.civ., Sez. Unite, n. 26972 dell’11.11.2008.<br />
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