Medicina Preventiva Riabilitativa e Sociale Prof. Fabrizio Iecher ...
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d) Il danno da fumo<br />
Tale fattispecie ricomprende il danno alla salute causato dall’uso eccessivo di sigarette o altri<br />
prodotti consimili. Sul punto, si registrano diffuse condanne del datore di lavoro per il danno alla<br />
salute patito dal lavoratore costretto a lavorare in un ambiente in cui veniva tollerato il fumo di<br />
sigaretta.<br />
Danno esistenziale<br />
La categoria del danno esistenziale si è affermata, per la prima volta, nella giurisprudenza degli anni<br />
novanta: con tale termine si faceva riferimento, in modo del tutto generico, all’alterazione della vita<br />
di relazione, patita dai genitori di un bimbo nato con gravissime patologie, in conseguenza di un<br />
errore medico. La ragione dell’ “invenzione” di tale categoria di danno è rappresentata dal fatto che<br />
il danno morale poteva essere liquidato ex art. 2059 c.c. soltanto nei casi espressamente previsti<br />
dalla legge (ovvero nelle ipotesi di reato).<br />
Successivamente, in particolare negli ultimi quindici anni, all’intero della categoria del danno<br />
esistenziale sono state fatte rientrare le fattispecie più disparate: ad esempio, nel liquidare il danno<br />
patito per la morte di un congiunto, in aggiunta al danno biologico e morale, il Giudice ha<br />
espressamente precisato il proprio intento di elevare il quantum del risarcimento (“…Anche se non<br />
si volesse riconoscere la figura del danno esistenziale, il risultato pratico di liquidazione del danno<br />
alla persona con riguardo alle parti attrici non differirebbe: ciò in quanto data la gravità delle<br />
lesioni di cui si discute, le indubbie ripercussioni negative nella sfera esistenziale del soggetto,<br />
dovrebbero comunque trovare la loro valutazione” 8 ).<br />
In altri casi, il danno esistenziale è stato riconosciuto nel pregiudizio patito dal lavoratore in casi di<br />
illegittimo licenziamento, illegittimo demansionamento o mobbing o ancora in favore della<br />
lavoratrice per il mancato godimento dell’indennità di maternità.<br />
Infine, in altre fattispecie, è stato riconosciuto il danno esistenziale come forma di ristoro per<br />
semplici situazioni di disagio, fastidio o contrattempo che si incontrano nel vivere quotidiano (ad<br />
esempio, in favore del passeggero in caso di ritardo dell’aereo, dell’abbonato di un canale televisivo<br />
a pagamento per il mancato funzionamento dell’impianto, a carico della pubblica amministrazione<br />
per non aver eliminato le barriere architettoniche, impedendo l’accesso ai propri uffici da parte di<br />
un disabile ed, addirittura, in favore di un tifoso in danno alla federazione sportiva per avere<br />
illegittimamente retrocesso di serie la squadra del cuore).<br />
8 Trib. Firenze, 30.09.2007<br />
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