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B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

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19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 15▼M15fonti di tali prodotti, purché essi siano di origine naturale o, altrimenti,di sintesi, nella stessa forma dei prodotti naturali.▼B2. Se del caso, per un prodotto che figura nell'allegato II possonoessere precisati gli elementi seguenti:— la descrizione particolareggiata del prodotto;— le condizioni di utilizzazione e i requisiti in materia di composizionee/o di solubilità, per garantire in particolare che lascino la minorquantità possibile di residui nelle parti commestibili delle colture enei prodotti delle colture commestibili e che la loro incidenza sull-'ambiente sia ridotta al minimo;— le prescrizioni particolari di etichettatura per i prodotti di cui all-'articolo 1 quando questi siano ottenuti con l'ausilio di taluni prodottidi cui all'allegato II.3. Le modifiche all'allegato II, sia che si tratti dell'incorporazione odella soppressione di prodotti di cui al paragrafo 1, o dell'incorporazioneo di modifiche delle specifiche di cui al paragrafo 2, sono adottate dallaCommissione secondo la procedura di cui all'articolo 14.4. Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto debba essereinserito nell'allegato II o che occorra apportarvi modifiche, esso provvedeaffinché un fascicolo che giustifichi l'inserimento o la modificasiano trasmessi ufficialmente agli altri Stati membri e alla Commissioneche la sottopone al comitato di cui all'articolo 14.Sistema di controllo▼M28▼BArticolo 81. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importanoda un paese terzo i prodotti di cui all'articolo 1 ai fini della lorocommercializzazione, o che commercializzano tali prodotti devono:a) notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro incui l'attività è esercitata; la notifica comprende i dati di cui all'allegatoIV;b) assoggettare la loro azienda al sistema di controllo di cui all'articolo9.Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente paragrafogli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatoreo utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, liimmagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non liimportano da un paese terzo.L'operatore che subappalti a terzi una delle attività di cui al primocomma è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) ele attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo di cui all-'articolo 9.2. Gli Stati membri designano un'autorità o un organismo per laricezione delle notifiche.Gli Stati membri possono disporre che vengano comunicate eventualiinformazioni complementari da essi ritenute indispensabili ai fini di uncontrollo efficace degli operatori.3. L'autorità competente ha cura che un elenco aggiornato contenentei nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo siareso disponibile agli interessati.

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