11.07.2015 Views

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 63▼M21paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (<strong>CEE</strong>) n. <strong>2092</strong>/<strong>91</strong>del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodottiagricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sullederrate alimentari ( 1 ), l'importatore deve informare l'organismo o l'autoritàdi controllo riguardo a ciascuna partita importata nella Comunità,indicando:— il nome e l'indirizzo del primo destinatario,— qualsiasi informazione richiesta dall'organismo o dall'autorità dicontrollo, come ad esempio una copia del certificato d'ispezioneper i prodotti importati ottenuti con metodo di produzione biologico.Su richiesta dell'organismo o dell'autorità di controllo da cuidipende l'importatore, quest'ultimo deve trasmettere le informazioniall'organismo o all'autorità di controllo da cui dipende ilprimo destinatario.4. Importatori e primi destinatari che trattano anche prodotti nonottenuti con metodi di produzione biologiciQualora i prodotti di cui all'articolo 1 vengano immagazzinati inimpianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli oalimentari:— i prodotti di cui all'articolo 1 vanno tenuti separati dagli altriprodotti agricoli e/o alimentari,— devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazionedelle consegne e per evitare mescolanze o scambi conprodotti non ottenuti conformemente alle norme previste dal presenteregolamento.▼M41▼C4▼M215. Visite di controlloL'organismo o l'autorità di controllo deve controllare la contabilità dimagazzino e la contabilità finanziaria di cui alla parte C, punto 2, e ilcertificato d'ispezione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), oall'articolo 11, paragrafo 6, ed il documento giustificativo di cui all-'articolo 11, paragrafo 1.L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverseunità e impianti deve fornire, su richiesta, le relazioni di cui ai punti3 e 5 delle disposizioni generali del presente allegato per ognuno degliimpianti.6. Ricevimento di prodotti da un paese terzoI prodotti di cui all'articolo 1 devono essere importati dai paesi terzi inimballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzionedel contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore edi qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificarela partita con riferimento ai dati del certificato di controllo per l'importazioneda paesi terzi.Una volta ricevuto il prodotto di cui all'articolo 1, importato da unpaese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggioo del contenitore, nonché la corrispondenza dell'identificazione dellapartita con il certificato di cui al regolamento (CE) n. 1788/2001.L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilità dicui al punto 2 della parte C.D. Unità coinvolte nella produzione, nella preparazione o nell'importazionedi prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che hanno parzialmente ointeramente subappaltato tali operazioni a terziControllo inizialePer le operazioni date in subappalto a terzi, la descrizione completa di cuial punto 3 delle disposizioni generali deve contenere:— un elenco dei subappaltatori con una descrizione delle loro attività el'indicazione degli organismi o delle autorità di controllo da cui dipendono;tali subappaltatori devono avere accettato che le loro( 1 ) GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!