11.07.2015 Views

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 56▼M34concrete di cui al punto 3 e delle misure del controllo iniziale previste dalleparti A, B, C, D ed E delle disposizioni specifiche del presente allegato.5. Visite di controlloL’organismo o l’autorità di controllo effettuano almeno una volta all’anno uncontrollo fisico completo di tutti gli operatori. L'organismo o l'autorità dicontrollo può prelevare campioni per la ricerca di prodotti non autorizzatiin virtù del presente regolamento o per individuare tecniche di produzionenon conformi al presente regolamento. Possono essere inoltre prelevati eanalizzati campioni per scoprire eventuali contaminazioni da parte di prodottinon autorizzati. Tuttavia tali analisi sono obbligatorie qualora si sospettil'utilizzazione di prodotti non autorizzati. Dopo ogni visita è compilata unarelazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta alcontrollo o dal suo rappresentante.Inoltre, l'organismo o l'autorità di controllo eseguono visite di controllo acampione, con o senza preavviso, sulla base di una valutazione generaledel rischio di inosservanza del presente regolamento e del regolamento(CE) n. 223/2003, tenendo conto almeno dei risultati dei precedenti controlli,della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti.6. Documenti contabiliL'unità o gli stabilimenti di produzione devono tenere una contabilità dimagazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore e all-'organismo o all'autorità di controllo di identificare:— il fornitore o, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti,— la natura e la quantità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1, che sonostati loro consegnati e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, indicandola destinazione data a tali materiali e, se del caso, la formulazione deimangimi composti per animali,— la natura e la quantità dei prodotti di cui all’articolo 1, immagazzinatinegli stabilimenti,— la natura, la quantità, i destinatari e, se differenti da questi ultimi, gliacquirenti, diversi dai consumatori finali, dei prodotti di cui all'articolo 1che hanno lasciato l'unità o gli stabilimenti o i magazzini del primodestinatario,— nel caso di operatori che non si occupano del magazzinaggio o dellamovimentazione fisica di tali prodotti, la natura e la quantità dei prodottidi cui all’articolo 1 acquistati o venduti e i fornitori o, se diversi, ivenditori o gli esportatori e gli acquirenti o, se diversi da questi ultimi,i destinatari.La documentazione contabile deve includere anche i risultati della verifica almomento del ricevimento dei prodotti e qualsiasi altra informazione richiestadall’organismo o dall’autorità di controllo ai fini di un corretto controllo delleoperazioni.I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportunigiustificativi.Nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e inuscita.▼M217. Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unitàGli operatori garantiscono che i prodotti di cui all'articolo 1 possano esseretrasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi,contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa esseresostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che siaapposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previstedalla legge, indichi:a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, delproprietario o venditore del prodotto;b) ►M23 il nome del prodotto o, per i mangimi composti per animali, laloro descrizione, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico,in base a quanto disposto, a seconda del caso, dall'articolo 5 delpresente regolamento o dall'articolo 3 del regolamento (CE) n.223/2003; ◄

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!