11.07.2015 Views

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 27▼M4▼M13— la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e laconservazione delle specie nella zona di raccolta.5. Per la produzione di funghi, possono essere utilizzati substrati compostiesclusivamente dei seguenti materiali:5.1. concime animale e deiezioni animali (compresi i prodotti di cui all-'allegato II, parte A, primo, secondo, terzo e quarto trattino del regolamento(<strong>CEE</strong>) n. <strong>2092</strong>/<strong>91</strong>):a) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico,oppureb) rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato II, parte A, primo,secondo, terzo e quarto trattino del regolamento (<strong>CEE</strong>) n.<strong>2092</strong>/<strong>91</strong>, entro il limite massimo del 25 % ( 1 ), e unicamente qualorail prodotto di cui al punto 5.1 a) non sia disponibile;5.2. prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati al punto 5.1(per esempio paglia), provenienti da aziende che applicano il metododi produzione biologico;5.3. torba non trattata chimicamente;5.4. legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;5.5. minerali di cui all'allegato II, parte A del regolamento (<strong>CEE</strong>) n.<strong>2092</strong>/<strong>91</strong>, acqua e terra.▼M15 __________B. ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI <strong>DEL</strong>LE SEGUENTI SPECIE: BOVINI(COMPRESE LE SPECIE BUBALUS E BISON), SUINI, OVINI, CAP-RINI, EQUIDI E POLLAME1. Principi generali1.1. Le produzioni animali rappresentano una componente dell'attività dinumerose aziende agricole operanti nel settore dell'agricoltura biologica.1.2. Le produzioni animali devono contribuire all'equilibrio dei sistemi diproduzione agricola rispondendo alle esigenze di elementi nutritividelle colture e migliorando la sostanza organica del suolo. Esse contribuisconoin tal modo a creare e a mantenere rapporti di complementaritàfra terra e vegetale, vegetale e animali, animale e terra.Quale parte di questo concetto, la produzione senza terra non è conformealle norme del presente regolamento.1.3. Impiegando risorse naturali rinnovabili (deiezioni zootecniche, colturedi leguminose, colture foraggere), il binomio coltura-allevamento e isistemi di pascolo consentono la salvaguardia e il miglioramento dellafertilità del suolo a lungo termine e contribuiscono allo sviluppo diun'agricoltura sostenibile.1.4. L'allevamento praticato nel quadro dell'agricoltura biologica è unaproduzione legata alla terra. Tranne qualora esista un'autorizzazioneeccezionale del presente allegato, gli animali devono disporre di un'areadi pascolo. Il numero di capi per unità di superficie sarà limitato inmisura tale da consentire una gestione integrata delle produzioni animalie vegetali a livello di unità di produzione e in modo da ridurre alminimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delleacque superficiali e sotterranee. La consistenza del patrimonio zootecnicosarà essenzialmente connessa alla superficie disponibile al fine dievitare i problemi del sovrappascolo e dell'erosione e di consentire lospargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'ambiente.Nel capitolo 7 figurano norme dettagliate per l'uso di deiezioni organiche.1.5. Nell'agricoltura biologica, tutti gli animali appartenenti ad una stessaunità di produzione devono essere allevati nel rispetto delle normecontenute nel presente regolamento.( 1 ) Questa percentuale è calcolata sul peso totale dell'insieme dei componenti del substrato— escluso il materiale di copertura — prima del compostaggio e senza aggiunta diacqua.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!