11.07.2015 Views

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 65▼M23da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separatiin modo efficace;b) gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi compostidisciplinati dal presente regolamento siano completamente separatidagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinatidal presente regolamento.In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, lettera b) e fino al31 dicembre 2007, le operazioni possono essere svolte negli stessiimpianti, purché:— venga operata una separazione temporale e che prima di avviare laproduzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento siastata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllatal'efficacia; l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni,— l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misura necessaria,in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni dicui al punto 1 e, se del caso, assicuri che i prodotti non conforminon possano trovarsi sul mercato con un'indicazione riferita all-'agricoltura biologica.La deroga di cui al secondo comma è subordinata all'autorizzazionepreventiva dell'organismo o dell'autorità di controllo. Tale autorizzazionepuò riguardare unicamente una o più operazioni di preparazione.Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione avvierà l'esame delle disposizionipreviste al primo comma, lettera b). Al termine di taleesame, la data del 31 dicembre 2007 potrà, se del caso, essere riconsiderata.4. IspezioniOltre al sopralluogo completo annuale, l'organismo o l'autorità di controllodeve procedere ad un sopralluogo mirato fondato su una valutazionegenerale dei rischi potenziali di non conformità con il presenteregolamento; l'organismo o l'autorità di controllo rivolge particolareattenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatoreal fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica sisvolgono come prescritto; tutti i locali utilizzati dall'operatore nell'ambitodella sua attività possono essere ispezionati con cadenza correlataai rischi connessi.5. Trasporto dei prodotti in altre unità di produzione/preparazione oaltri locali di magazzinaggioL'operatore deve assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzionebiologico o da essi derivati, i mangimi in conversioneall'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionalisiano fisicamente separati in modo efficace;b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non disciplinatidal presente regolamento possono essere utilizzati per iltrasporto di prodotti disciplinati dal presente regolamento a condizioneche:— sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllatal'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodottidisciplinati dal presente regolamento; l'operatore sia obbligato adocumentare tali operazioni,— l'operatore si adoperi affinché sia messa in atto ogni misuranecessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizionidi cui al punto 1 e, se del caso, assicuri che i prodotti nonconformi non possano trovarsi sul mercato con un'indicazioneriferita all'agricoltura biologica,— l'organismo o l'autorità di controllo dell'operatore siano statiinformati di tali operazioni di trasporto e abbiano dato il loroconsenso. Tale consenso può riguardare unicamente una o piùoperazioni di trasporto;c) i prodotti finiti disciplinati dal presente regolamento siano trasportatiseparatamente, fisicamente o temporalmente, dagli altri prodottifiniti;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!