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B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

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19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 23▼BArticolo 15Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno, anteriormente al1 o luglio, delle misure prese durante l'anno precedente ai fini dell'attuazionedel presente regolamento e trasmettono, in particolare:— l'elenco degli operatori che, al 31 dicembre dell'anno precedente,hanno fatto la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)e che sono assoggettati al regime di controllo di cui all'articolo 9;— una relazione concernente la supervisione esercitata a norma dell'articolo9, paragrafo 6.Inoltre gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entroil 31 marzo, l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti al 31dicembre dell'anno precedente, la loro struttura giuridica e funzionale,il loro piano tipo di controllo, il loro sistema di sanzioni ed eventualmenteil loro marchio.La Commissione provvede ogni anno a pubblicare nella serie C dellaGazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi degli organismiriconosciuti che le sono stati comunicati entro il termine previsto nelsecondo comma.▼M15Articolo 15 bisCon riferimento alle misure istituite nel presente regolamento, in particolarequelle che la Commissione deve attuare per raggiungere gliobiettivi fissati agli articoli 9 e 11, e gli allegati tecnici, gli stanziamentinecessari vengono assegnati ogni anno nell'ambito della procedura dibilancio.▼BArticolo 161. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazionenella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.2. Gli Stati membri mettono in applicazione gli articoli 8 e 9 entro iltermine di 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.▼M23. L'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 1diventano applicabili il 1 o gennaio 1993.▼M41 __________▼BPer il rispetto del periodo di conversione di cui all'allegato I, punto 1, siprende in considerazione il periodo trascorso prima dell'entrata in vigoredel presente regolamento, nella misura in cui l'operatore possa dimostrare,con soddisfazione dell'organismo di controllo, che la propria produzione,durante questo periodo, era conforme alle disposizioni nazionaliin vigore o, in mancanza di queste, alle norme internazionali riconosciutein materia di produzione biologica.4. Durante un periodo di dodici mesi che decorre dall'entrata invigore del presente regolamento, gli Stati membri possono, in derogaall'articolo 6, paragrafo 1, autorizzare l'impiego sul proprio territorio diprodotti contenenti sostanze che non sono enumerate nell'allegato II eper cui considerano che siano soddisfatti i requisiti figuranti nell'articolo7, paragrafo 1.5. Durante un periodo che scade dodici mesi dopo la compilazionedell'allegato VI conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, gli Statimembri possono continuare ad autorizzare, conformemente alle rispet-

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