19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 28▼M151.6. Tuttavia è ammessa nell'azienda la presenza di animali che non sonoallevati secondo le disposizioni del presente regolamento purché l'allevamentodi questi animali abbia luogo in un'unità distinta, provvistadi stalle e pascoli nettamente separati da quelli adibiti alla produzioneconforme alle norme del presente regolamento, e a condizione che sitratti di animali di specie diversa.1.7. In deroga a questo principio, gli animali che non sono allevati secondole disposizioni del presente regolamento possono utilizzare, ogni annoper un periodo limitato di tempo, il pascolo di unità conformi alregolamento stesso, purché; tali animali provengano da allevamentiestensivi [come definito all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento(CE) n. 950/97 ( 1 ) e, ove si tratti di specie non menzionate in taleregolamento, il numero di animali per ettaro sia equivalente a 170 kgdi azoto per ettaro all'anno come definito nell'allegato VII del presenteregolamento] e nessun altro animale soggetto alle prescrizioni delpresente regolamento sia presente sullo stesso pascolo nello stessotempo. Questa deroga è subordinata all'autorizzazione preventiva dell-'organismo o dell'autorità di controllo.1.8. In forza di una seconda deroga a questo principio, gli animali allevatisecondo le prescrizioni del presente regolamento possono utilizzareun'area di pascolo comune purché:a) l'area non sia stata trattata con prodotti diversi da quelli previstiall'allegato II del presente regolamento per un periodo di almenotre anni;b) qualsiasi animale che utilizzi il pascolo in questione e non siasoggetto alle prescrizioni del presente regolamento provenga daallevamenti estensivi, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 5, delregolamento (CE) n. 950/97; oppure, ove si tratti di specie nonmenzionate in tale regolamento, il numero di animali per ettaro siaequivalente a 170 kg di azoto per ettaro all'anno come definitonell'allegato VII del presente regolamento;c) i prodotti animali derivanti da animali allevati secondo le disposizionidel presente regolamento, nel periodo in cui utilizzavano ilpascolo comune, non siano considerati di origine biologica, a menoche si dimostri in modo soddisfacente all'organismo o all'autorità dicontrollo che essi sono stati nettamente separati da altri animalinon rispondenti ai requisiti del presente regolamento.2. Conversione2.1. Conversione di aree associate a produzioni animali biologiche2.1.1. In caso di conversione di un'unità di produzione, l'intera superficiedell'unità utilizzata per l'alimentazione degli animali deve risponderealle norme di produzione dell'agricoltura biologica, utilizzando i periodidi conversione stabiliti nella parte A del presente allegato «Vegetalie prodotti vegetali».2.1.2. In deroga a questo principio, il periodo di conversione può essereridotto di 1 anno per i pascoli, i parchetti all'aperto e gli spiazzi liberiutilizzati da specie non erbivore. Detto periodo può essere ridotto a 6mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, in anni recenti, atrattamenti con prodotti diversi da quelli previsti nell'allegato II delpresente regolamento. Questa deroga deve essere autorizzata dall'organismoo dall'autorità di controllo.2.2. Conversione di animali e prodotti animali2.2.1. I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologicasoltanto se gli animali sono stati allevati secondo le norme delpresente regolamento per un periodo di almeno:— 12 mesi per gli equini ed i bovini (comprese le specie Bubalus eBison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso peralmeno tre quarti della loro vita;— 6 mesi per i piccoli ruminanti ed i suini; tuttavia, per un periodotransitorio che scade il 24 agosto 2003, il periodo per i suini è di4 mesi;( 1 ) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE)n. 2331/98 (GU L 2<strong>91</strong> del 30.10.1998, pag. 10).
19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 29▼M15— 6 mesi per gli animali da latte; tuttavia per un periodo transitorioche scade il 24 agosto 2003, il periodo è di 3 mesi;— 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età edestinato alla produzione di carne;— 6 settimane per le ovaiole.2.2.2. In deroga al paragrafo 2.2.1 e per la costituzione del patrimonio, ivitelli e i piccoli ruminanti che sono destinati alla produzione di carnepossono essere venduti con la denominazione biologica per un periodotransitorio che scade il 31 dicembre 2003, purché:— provengano da un allevamento estensivo;— siano stati allevati nell'unità biologica fino al momento della venditao della macellazione per un periodo minimo di 6 mesi per ivitelli e di 2 mesi per i piccoli ruminanti;— l'origine degli animali sia conforme alle condizioni di cui al quartoe quinto trattino del paragrafo 3.4.2.3. Conversione simultanea2.3.1. In deroga ai punti 2.2.1, 4.2 e 4.4 nel caso di conversione simultaneadell'intera unità di produzione — compresi animali, pascoli e/o areautilizzata per il foraggio — il periodo totale di conversione combinatoper tutti questi elementi è ridotto a 24 mesi, fatte salve le condizioniseguenti:a) la deroga si applica soltanto agli animali esistenti e alla loro progeniee nel contempo anche all'area utilizzata per foraggio/pascoloprima dell'inizio della conversione;b) gli animali sono nutriti principalmente con prodotti dell'unità diproduzione.3. Origine degli animali3.1. Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener conto della capacitàdegli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della lorovitalità e resistenza alle malattie. Inoltre le razze e le varietà devonoessere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemisanitari connessi con alcune razze e varietà utilizzate nella produzioneintensiva (ad es. sindrome da stress dei suini, PME, morte improvvisa,aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dandola preferenza a razze e varietà autoctone.3.2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservino lenorme di produzione di cui all'articolo 6 e al presente allegato edessere mantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione.3.3. Come prima deroga e previa autorizzazione dell'organismo o dell'autoritàdi controllo, il bestiame esistente nell'unità di produzione chenon è conforme alle norme del presente regolamento può essere convertito.3.4. ►M26 Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del patrimonioe in mancanza di un numero sufficiente di animali allevaticon metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzionebiologiche animali allevati con metodi non biologici alle seguenticondizioni:▼M31▼M15— pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinatoalla produzione di carne di meno di tre giorni di età,— giovani bufali destinati alla riproduzione di meno di 6 mesi di età,— vitelli e puledri destinati alla riproduzione, allevati secondo lenorme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e inogni caso di meno di 6 mesi di età,— agnelli e capretti destinati alla riproduzione, allevati secondo lenorme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e inogni caso di meno di 60 giorni di età,