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B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

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19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 29▼M15— 6 mesi per gli animali da latte; tuttavia per un periodo transitorioche scade il 24 agosto 2003, il periodo è di 3 mesi;— 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età edestinato alla produzione di carne;— 6 settimane per le ovaiole.2.2.2. In deroga al paragrafo 2.2.1 e per la costituzione del patrimonio, ivitelli e i piccoli ruminanti che sono destinati alla produzione di carnepossono essere venduti con la denominazione biologica per un periodotransitorio che scade il 31 dicembre 2003, purché:— provengano da un allevamento estensivo;— siano stati allevati nell'unità biologica fino al momento della venditao della macellazione per un periodo minimo di 6 mesi per ivitelli e di 2 mesi per i piccoli ruminanti;— l'origine degli animali sia conforme alle condizioni di cui al quartoe quinto trattino del paragrafo 3.4.2.3. Conversione simultanea2.3.1. In deroga ai punti 2.2.1, 4.2 e 4.4 nel caso di conversione simultaneadell'intera unità di produzione — compresi animali, pascoli e/o areautilizzata per il foraggio — il periodo totale di conversione combinatoper tutti questi elementi è ridotto a 24 mesi, fatte salve le condizioniseguenti:a) la deroga si applica soltanto agli animali esistenti e alla loro progeniee nel contempo anche all'area utilizzata per foraggio/pascoloprima dell'inizio della conversione;b) gli animali sono nutriti principalmente con prodotti dell'unità diproduzione.3. Origine degli animali3.1. Nella scelta delle razze o delle varietà si deve tener conto della capacitàdegli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della lorovitalità e resistenza alle malattie. Inoltre le razze e le varietà devonoessere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemisanitari connessi con alcune razze e varietà utilizzate nella produzioneintensiva (ad es. sindrome da stress dei suini, PME, morte improvvisa,aborto spontaneo, nascita difficoltosa con taglio cesareo, ecc.), dandola preferenza a razze e varietà autoctone.3.2. Gli animali devono provenire da unità di produzione che osservino lenorme di produzione di cui all'articolo 6 e al presente allegato edessere mantenuti per tutta la loro vita in questo sistema di produzione.3.3. Come prima deroga e previa autorizzazione dell'organismo o dell'autoritàdi controllo, il bestiame esistente nell'unità di produzione chenon è conforme alle norme del presente regolamento può essere convertito.3.4. ►M26 Come seconda deroga, in caso di prima costituzione del patrimonioe in mancanza di un numero sufficiente di animali allevaticon metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzionebiologiche animali allevati con metodi non biologici alle seguenticondizioni:▼M31▼M15— pollastrelle destinate alla produzione di uova e pollame destinatoalla produzione di carne di meno di tre giorni di età,— giovani bufali destinati alla riproduzione di meno di 6 mesi di età,— vitelli e puledri destinati alla riproduzione, allevati secondo lenorme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e inogni caso di meno di 6 mesi di età,— agnelli e capretti destinati alla riproduzione, allevati secondo lenorme del presente regolamento subito dopo lo svezzamento e inogni caso di meno di 60 giorni di età,

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