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B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

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19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 32▼M15Dette percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanzasecca dei mangimi di origine agricola. La percentuale massimaautorizzata di mangimi convenzionali nella razione giornaliera, fattaeccezione per i periodi di transumanza, è pari al 25 %, calcolata inpercentuale di sostanza secca. ◄▼M39▼M26▼M154.9. ►M22 In deroga al paragrafo 4.8, nei casi di perdita della produzioneforaggiera, di focolai di malattie infettive, di contaminazione ad operadi sostanze tossiche o in seguito a incendi, le autorità competenti degliStati membri possono autorizzare, per un periodo di tempo limitato eper una zona determinata, una percentuale più alta di mangimi convenzionalisempreché tale autorizzazione sia giustificata. Previa approvazionedell'autorità competente, l'autorità o l'organismo di controlloapplica la presente deroga a singoli operatori. Gli Stati membri siinformano reciprocamente e informano la Commissione in meritoalle deroghe concesse. ◄4.10. Fatto salvo il punto 4.13, nei periodi di transumanza gli animalipossono pascolare su terreni convenzionali quando vengono condottida un’area di pascolo all’altra. I foraggi convenzionali, costituiti daerba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante isuddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annuacomplessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanzasecca dei mangimi di origine agricola.__________4.11. I foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razionegiornaliera di suini e pollame.4.12. Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.5 e 3.1possono essere usati rispettivamente come additivi e come ausiliaridi fabbricazione di insilati.4.13. Le materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali possonoessere usate per l'alimentazione degli animali solo se elencatenell'allegato II, parte C, sezione C.1 (materie prime di origine vegetaleper mangimi), fatte salve le restrizioni quantitative previste dal presenteallegato, e solo se sono prodotte o preparate senza uso di solventichimici.4.14. Le materie prime di origine animale per mangimi (convenzionali,prodotte biologicamente) elencate nell'allegato II, parte C,sezione C.2 possono essere usate solo nel rispetto delle restrizioniquantitative previste dal presente allegato.4.15. Al più tardi il 24 agosto 2003, la parte C, sezioni 1, 2, 3 e la parte Ddell'allegato II sono rivedute allo scopo di ritirarne in particolare lematerie prime convenzionali di mangimi di origine agricola prodotti inquantità sufficiente nella comunità secondo il metodo di produzionebiologico.4.16. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essereusati per l'alimentazione animale solo i prodotti elencatinell'allegato II, parte C, sezione 3 (materie prime di origine mineraleper mangimi), e la parte D, sezioni 1.1 (elementi in tracce) e 1.2(vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamenteben definite).4.17. ►M26 Solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte D, sezioni 1.3(enzimi), 1.4 (microrganismi), 1.5 (conservanti), 1.6 (agenti leganti,antiagglomeranti e coagulanti), 1.7 (sostanze antiossidanti), 1.8 (additiviper insilati), 2 (alcuni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale)e 3 (ausiliari di fabbricazione dei mangimi) possono essere usatinell'alimentazione degli animali per gli scopi indicati per le suddettecategorie. Antibiotici, coccidiostatici, medicinali, stimolanti della crescitao altre sostanze intese a stimolare la crescita o la produzione nondevono essere utilizzati nell'alimentazione degli animali. ◄4.18. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi permangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usatinell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiegodi organismi geneticamente modificati o di prodotti da essiderivati.

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