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B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

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19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 19▼M10Misure generali d'applicazioneArticolo 10 bis1. Qualora uno Stato membro constati, su un prodotto proveniente daun altro Stato membro e recante indicazioni di cui all'articolo 2 e/oall'allegato V, irregolarità o infrazioni circa l'applicazione del presenteregolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha nominato l'autoritàdi controllo o riconosciuto l'organismo di controllo e la Commissione.2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare l'usofraudolento delle indicazioni di cui all'articolo 2 e/o all'allegato V.▼B▼M41▼C4Importazione da paesi terziArticolo 111. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sulmercato comunitario etichettato come prodotto recante indicazioni sulmetodo di produzione biologico nei seguenti casi:a) il prodotto in questione è conforme alle disposizioni di cui agliarticoli 5 e 6 del presente regolamento;b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, hanno sottoposto le loroattività ad un organismo o a un'autorità di controllo riconosciuticonformemente al paragrafo 2; ec) gli operatori interessati sono in grado di fornire in ogni momentoagli importatori o alle autorità nazionali un documento giustificativo,che consenta di identificare l'operatore che ha eseguito l'ultima operazionee il tipo o la serie di prodotti soggetti al suo controllo e checonsenta altresì di verificare la conformità da parte dell'operatore allelettere a) e b) e il periodo di validità.2. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all'articolo14, paragrafo 2, che gli organismi e le autorità di controllo di cui alparagrafo 1, lettera b), compresi gli organismi e le autorità di controllodi cui all'articolo 9, sono competenti a effettuare controlli e a rilasciare ildocumento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), nei paesi terzi ecompila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la pertinente normaeuropea EN 45011 o la guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agliorganismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti», nellaversione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,serie C. Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente avalutazione, controllo e rivalutazione pluriennale in loco delle loro attivitàda parte dell'organismo di accreditamento.All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissioneinvita l'organismo o l'autorità di controllo a fornire tutte le informazioninecessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminarein loco le norme di produzione e le attività di controllo espletatenel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazionidi valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, seopportuno, dall'autorità competente in materia di valutazione, sorveglianzae rivalutazione pluriennale regolari in loco delle loro attività.

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