B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex
B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex
B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 62▼M23▼M21▼M41▼C4▼M21C. Importazione di vegetali, prodotti vegetali, animali, prodotti animali ederrate alimentari composte di prodotti vegetali e/o animali, mangimi,mangimi composti per animali e materie prime per mangimi in provenienzada paesi terziLa presente sezione si applica a tutti gli operatori coinvolti, come importatorie/o primi destinatari, nella importazione e/o nel ricevimento deiprodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto proprio o per contodi un altro operatore. Ai fini della presente parte, si intende per:— «importatore»: la persona fisica o giuridica, all'interno della Comunitàeuropea, che presenta una partita ai fini della sua immissione in liberapratica nella Comunità, per conto proprio o tramite un rappresentante,— «primo destinatario»: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo11, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 11, paragrafo 6, a cui èconsegnata la partita e che si incarica di effettuare una preparazionesupplementare o di immetterla sul mercato comunitario.1. Controllo inizialeImportatori— La descrizione completa dell'unità, di cui al punto 3 delle disposizionigenerali del presente allegato, deve riguardare gli stabilimentidell'importatore e le sue attività di importazione, indicare ipunti di entrata dei prodotti nella Comunità e le eventuali altrestrutture che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare iprodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.— Inoltre, la dichiarazione di cui al punto 3 delle disposizioni generalideve comprendere un impegno dell'importatore di fare inmodo che le eventuali strutture che utilizzerà per immagazzinarei prodotti siano sottoposte ai controlli effettuati o dall'organismo oautorità di controllo oppure, se situati in un'altra regione o in unaltro Stato membro, da un'autorità o organismo di controllo chetale Stato membro o regione ha designato per il controllo stesso.Primo destinatario— La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizionigenerali deve indicare gli impianti utilizzati per il ricevimentoe il magazzinaggio. Laddove vengano effettuate anche altreattività come trasformazione, condizionamento, etichettatura e magazzinaggiodei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni relativea tali prodotti e alle procedure di trasporto degli stessi, siapplicano le pertinenti disposizioni della parte B.Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridicae operano in una sola unità, le relazioni di cui al punto 3 delledisposizioni generali possono essere unite in una sola relazione.2. Documenti contabiliSe l'importatore e il primo destinatario non operano nella stessa unità,hanno entrambi l'obbligo di tenere una contabilità finanziaria e dimagazzino.A richiesta dell'autorità o organismo di controllo, devono essere fornitidettagli relativi agli accordi di trasporto intervenuti tra il trasportatoredel paese terzo e il primo destinatario e tra gli impianti del primodestinatario o dai suoi magazzini fino al destinatario all'interno dellaComunità europea.3. Informazioni sulle partite importateEntro la data in cui il certificato è presentato all'autorità competentedello Stato membro conformemente all'articolo 4, punto 1, del regolamento(CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001,che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti ilcertificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da