11.07.2015 Views

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 62▼M23▼M21▼M41▼C4▼M21C. Importazione di vegetali, prodotti vegetali, animali, prodotti animali ederrate alimentari composte di prodotti vegetali e/o animali, mangimi,mangimi composti per animali e materie prime per mangimi in provenienzada paesi terziLa presente sezione si applica a tutti gli operatori coinvolti, come importatorie/o primi destinatari, nella importazione e/o nel ricevimento deiprodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per conto proprio o per contodi un altro operatore. Ai fini della presente parte, si intende per:— «importatore»: la persona fisica o giuridica, all'interno della Comunitàeuropea, che presenta una partita ai fini della sua immissione in liberapratica nella Comunità, per conto proprio o tramite un rappresentante,— «primo destinatario»: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo11, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 11, paragrafo 6, a cui èconsegnata la partita e che si incarica di effettuare una preparazionesupplementare o di immetterla sul mercato comunitario.1. Controllo inizialeImportatori— La descrizione completa dell'unità, di cui al punto 3 delle disposizionigenerali del presente allegato, deve riguardare gli stabilimentidell'importatore e le sue attività di importazione, indicare ipunti di entrata dei prodotti nella Comunità e le eventuali altrestrutture che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare iprodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.— Inoltre, la dichiarazione di cui al punto 3 delle disposizioni generalideve comprendere un impegno dell'importatore di fare inmodo che le eventuali strutture che utilizzerà per immagazzinarei prodotti siano sottoposte ai controlli effettuati o dall'organismo oautorità di controllo oppure, se situati in un'altra regione o in unaltro Stato membro, da un'autorità o organismo di controllo chetale Stato membro o regione ha designato per il controllo stesso.Primo destinatario— La descrizione completa dell'unità di cui al punto 3 delle disposizionigenerali deve indicare gli impianti utilizzati per il ricevimentoe il magazzinaggio. Laddove vengano effettuate anche altreattività come trasformazione, condizionamento, etichettatura e magazzinaggiodei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni relativea tali prodotti e alle procedure di trasporto degli stessi, siapplicano le pertinenti disposizioni della parte B.Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridicae operano in una sola unità, le relazioni di cui al punto 3 delledisposizioni generali possono essere unite in una sola relazione.2. Documenti contabiliSe l'importatore e il primo destinatario non operano nella stessa unità,hanno entrambi l'obbligo di tenere una contabilità finanziaria e dimagazzino.A richiesta dell'autorità o organismo di controllo, devono essere fornitidettagli relativi agli accordi di trasporto intervenuti tra il trasportatoredel paese terzo e il primo destinatario e tra gli impianti del primodestinatario o dai suoi magazzini fino al destinatario all'interno dellaComunità europea.3. Informazioni sulle partite importateEntro la data in cui il certificato è presentato all'autorità competentedello Stato membro conformemente all'articolo 4, punto 1, del regolamento(CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001,che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti ilcertificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!