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B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

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19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 9▼M10▼M15b) tutti gli altri ingredienti di origine agricola del prodotto sono indicatinell'allegato VI, parte C o sono stati provvisoriamente autorizzati dauno Stato membro conformemente a misure d'applicazione adottatese del caso ai sensi del paragrafo 7;c) il prodotto contiene soltanto sostanze elencate nell'allegato VI, parteA, come ingredienti di origine non agricola;d) il prodotto o i suoi ingredienti di origine agricola di cui alla lettera a)non sono stati sottoposti a trattamenti comportanti l'utilizzazione disostanze non elencate nell'allegato VI, parte B;e) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenticomportanti radiazioni ionizzanti;f) il prodotto è stato preparato o importato da un operatore assoggettatoalle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;g) per i prodotti preparati dopo il 1 o gennaio 1997, l'etichettatura comportala menzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità odell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che haeffettuato l'ultima operazione di preparazione. La scelta della menzionedel nome e/o del numero di codice spetta allo Stato membroche notifica la sua decisione alla Commissione.Le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica devonospecificare chiaramente che esse riguardano un metodo di produzioneagricola e devono essere corredate di un riferimento agli ingredientidi origine agricola in questione, a meno che tale riferimentovenga indicato chiaramente nell'elenco degli ingredienti;h) il prodotto è stato ottenuto senza l'impiego di organismi geneticamentemodificati e/o prodotti derivati da tali organismi.3 bis. ►A2 In deroga ai paragrafi da 1 a 3, i marchi che portanoun'indicazione di cui all'articolo 2 possono continuare ad essere utilizzatifino al 1 o luglio 2006 per l'etichettatura e la pubblicità di prodotti chenon soddisfano il presente regolamento, a condizione che:— la domanda di registrazione del marchio sia stata presentata primadel 22 luglio 19<strong>91</strong> — salvo l'applicazione del secondo comma — esia conforme alla prima direttiva 89/104/<strong>CEE</strong> del Consiglio, del 21dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Statimembri in materia di marchi d'impresa ( 1 ), e— il marchio sia sempre riprodotto con un'indicazione chiara, evidentee facilmente leggibile che i prodotti non sono conformi al metodo diproduzione biologico prescritto dal presente regolamento.La data di applicazione di cui al primo trattino del primo comma è, perla Finlandia, l'Austria e la Svezia, il 1 o gennaio 1995 e, per la Repubblicaceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, laPolonia, la Slovenia e la Slovacchia, il 1 o maggio 2004. ◄▼M10▼M155.4. Nell'allegato VI, parte C, possono essere inclusi ingredienti diorigine agricola solo se sia stato dimostrato che si tratta di ingredientidi origine agricola e che non sono prodotti in quantità sufficiente nelleComunità secondo le norme di cui all'articolo 6, o che non possonoessere importati da paesi terzi conformemente alle norme di cui all-'articolo 11.I prodotti agricoli etichettati o pubblicizzati in conformità del paragrafo1 o 3 possono recare indicazioni concernenti la conversioneall'agricoltura biologica purché:( 1 ) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 92/10/<strong>CEE</strong> (GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35).

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