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B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

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19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 18▼M15▼Bb) Per gli altri prodotti animali diversi dalle carni,nell'allegato III verranno stabilite altre disposizioni per assicurarnela rintracciabilità, per quanto tecnicamente possibile.c) Ad ogni modo, le misure adottate in virtù dell'articolo 9assicurano che i consumatori ricevano garanzie che il prodottoè ottenuto in conformità alle disposizioni del presenteregolamento.Indicazione di conformitá al regime di controllo▼M10▼M41▼C4▼M10▼BArticolo 101. L'indicazione e/o il logo figuranti nell'allegato V secondo cui iprodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionatisull'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 unicamente se:a) sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 3;b) sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all’articolo 9 o sonostati importati a norma dell’articolo 11;tuttavia, nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 11, paragrafo6, l'attuazione del regime di controllo soddisfa requisiti equivalentia quelli di cui all'articolo 9 e in particolare al paragrafo 4dello stesso.;c) sono venduti direttamente in imballaggi sigillati dal produttore opreparatore al consumatore finale o sono immessi nel mercatocome prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati; in caso divendita diretta dal produttore o preparatore al consumatore finalenon è prescritto un imballaggio sigillato se l'etichetta consente diidentificare chiaramente e senza ambiguità il prodotto interessatoda questa indicazione;d) recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore,preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell-'autorità di controllo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioniai sensi della normativa in materia di etichettatura dei prodottialimentari, conformemente alla legislazione comunitaria.2. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenuteaffermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione di cui all-'allegato V costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva osanitaria superiore.3. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo di cui all'articolo9, paragrafo 1, devono:a) ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni►M10 degli articoli 5 e 6 ◄ o nell'applicazione delle misure dicui all'allegato III, far sopprimere l'indicazione per l'intera partita oper l'intera produzione interessata dall'irregolarità;b) qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effettoprolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazionedi cui all'allegato V per un periodo da convenirsi con l'autoritàcompetente dello Stato membro.4. Possono essere definite, secondo la procedura di cui all'articolo 14,le modalità del ritiro dell'indicazione di cui all'allegato V in caso diaccertamento di talune infrazioni alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7o alle disposizioni dell'allegato III.

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