11.07.2015 Views

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 8▼M1520) «additivi per mangimi»: i prodotti definiti all'articolo 2, lettera a),della direttiva 70/524/<strong>CEE</strong>, del Consiglio, del 23 novembre 1970,relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ( 1 );21) «taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali»: prodottinutrizionali ai sensi della direttiva 82/4717<strong>CEE</strong> del Consiglio, del30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazionedegli animali;22) «unità/azienda/azienda di allevamento con metodo di produzionebiologico»: l'unità o l'azienda o l'azienda di allevamento conformealle norme del presente regolamento;23) «mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzionebiologico»: i mangimi/le materie prime per mangimi prodotticonformemente alle norme di produzione di cui all'articolo 6;24) «mangimi/materie prime per mangimi di conversione»: i mangimi/le materie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzionedi cui all'articolo 6, eccetto per il periodo di conversione incui dette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta;25) «mangimi/materie prime per mangimi convenzionali»: i mangimi/lematerie prime per mangimi che non rientrano nelle categorie di cuiai punti 23 e 24.▼BEtichettaturaArticolo 51. Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 1,paragrafo 1, lettera a), si può fare riferimento al metodo di produzionebiologico unicamente se:a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo diproduzione agricolo;b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme di cui ►M10 all-'articolo 6 ◄o è stato importato da paesi terzi nell'ambito del regimedi cui all'articolo 11;c) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettatoalle misure di controllo di cui agli articoli 8 e 9;▼M10d) per i prodotti preparati dopo il 1 o gennaio 1997, l'etichettatura recamenzione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismodi controllo cui il produttore è assoggettato. La scelta dellamenzione del nome e/o del numero di codice spetta allo Statomembro che notifica la sua decisione alla Commissione.__________3. Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo1, paragrafo 1, lettera b), possono essere riportate, nella descrizione delprodotto, indicazioni relative ai metodi di produzione biologica unicamentese:a) almeno il 95 % degli ingredienti di origine agricola del prodotto è oproviene da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'articolo 6 oimportati da paesi terzi secondo le modalità specificate all'articolo11;( 1 ) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento(CE) n. 45/1999 della Commissione (GU L 6 del 21.1.1999, pag. 3).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!