11.07.2015 Views

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

B REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO ... - EUR-Lex

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

19<strong>91</strong>R<strong>2092</strong> — IT — 01.01.2007 — 027.002 — 47▼M17NomeDescrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso▼M12(*) Cera d'api Protezione potaturaGelatinaInsetticida(*) Proteine idrolizzate Sostanze attrattive;solo in applicazioni autorizzate in combinazione conaltri prodotti adeguati del presente allegato II, parte BLecitinaEstratto (soluzione acquosa) di NicotianatabacumFungicidaInsetticida;solo contro gli afidi in alberi da frutta subtropicali (ades. aranci, limoni) e in colture tropicali (ad es. banani)utilizzabile solo all'inizio del periodo vegetativoNecessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall-'autorità di controlloUtilizzabile soltanto durante un periodo che termina il31 marzo 2002Oli vegetali (ad es., olio di menta, olio dipino, olio di carvi)Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione▼M20Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefoliumInsetticidaNecessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall-'autorità di controllo▼M12Quassia estratta da Quassia amaraRotenone estratto da Derris spp, Lonchocarpus spp e Therphrosia spp.Insetticida, repellenteInsetticidaNecessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall-'autorità di controllo(*) In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e nonsono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.II.Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassitiNomeMicroorganismi (batteri, virus e funghi),ad es. Bacillus thuringensis, Granulosisvirus, ecc.Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'usoSolo prodotti non geneticamente modificati ai sensi delladirettiva 90/220/<strong>CEE</strong> del Consiglio ( 1 )( 1 ) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.III.Sostanze da utilizzare solo in trappole e/o distributori automaticiCondizioni generali:— le trappole e/o i distributori automatici devono impedire lapenetrazione delle sostanze nell'ambiente e il contatto dellestesse con le coltivazioni in atto;— le trappole devono essere raccolte dopo l'utilizzazione erisposte al sicuro.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!