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Rifiuti SpA - Il tacco d'Italia

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SENTENZA DEL TAR: “LA GEOTEC È ANCORA A RISCHIO INFILTRAZIONI MAFIOSE”<br />

Alcuni stralci della sentenza del 20/1/09 n.78/09 del Tar di Lecce, terza sezione.<br />

Con questa sentenza si rigetta nel merito il ricorso della Geotec spiegando ampiamente come la sostituzione degli amministratori e l’entrata<br />

in scena di nuovi soggetti nella compagine societaria non escluda il rischio di infiltrazioni mafiose, perché da verifiche svolte non si<br />

può risalire all’origine dei capitali cui hanno attinto per acquistare le quote societarie. Infatti tali soggetti risultano o disoccupati o ex dipendenti<br />

della Geotec.<br />

- avvalendosi della facoltà di cui all’art. 10, comma 8, del D.P.R. n. 252/1998, GEOTEC aveva chiesto alla Prefettura di<br />

rivedere l’informativa antimafia, adducendo di avere posto in essere una serie di misure tese a recidere i supposti legami con la<br />

malavita organizzata. In particolare, considerato che la sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa era stata desunta principalmente<br />

dalla presenza nell’organico aziendale di un soggetto (il sig. Rosafio Gianluigi, al quale l’amministratore pro tempore di<br />

GEOTEC aveva rilasciato una procura speciale, implicante un ampio potere gestionale) sospettato, sia per ragioni di parentela, sia<br />

perché rinviato a giudizio per reati ambientali (ma con l’aggravante di aver agito per agevolare l’organizzazione mafiosa) di essere<br />

contiguo ad un noto esponente della Sacra Corona Unita, la società aveva dapprima revocato la procura speciale e in seguito licenziato<br />

il dipendente, la di lui moglie e la di lui sorella (vietando loro l’ingresso nei locali aziendali, inibendo agli altri dipendenti di<br />

avere contatti con tali soggetti e comunicando la revoca della procura agli istituti di credito con cui la società intratteneva rapporti<br />

negoziali) e aveva altresì trasferito la sede in altro Comune. Poiché la Prefettura non aveva ritenuto sufficienti tali misure, confermando<br />

l’interdittiva, la società aveva adottato ulteriori e rilevanti modifiche all’assetto aziendale (era stata revocata la carica di<br />

amministratore al sig. Alessandro Strafino ed era stato nominato un nuovo amministratore unico; i soci, signori Strafino e Ponzetta,<br />

avevano ceduto il proprio pacchetto azionario, uscendo definitivamente dalla società).<br />

4.4. Ora, nel caso di specie, si è verificato proprio un evento del genere. In effetti, il provvedimento impugnato è stato formato<br />

in un momento storico in cui la Prefettura di Lecce e le Forze di Polizia che hanno preso parte al procedimento erano a conoscenza<br />

dell’avvenuta trasformazione della compagine sociale di Geotec, tanto da avere avviato accertamenti patrimoniali a carico<br />

dei nuovi soci; gli esiti di tali accertamenti iniziali, cristallizzati negli atti di cui il Tribunale ha tenuto conto in sede cautelare (nonché,<br />

si deve presumere, in altri atti che non sono stati messi a disposizione dell’Avvocatura erariale in quanto coperti dal segreto<br />

istruttorio), sono stati ritenuti sufficienti dalla Prefettura a far presumere ancora sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa.<br />

Peraltro, come è logico che accada, gli accertamenti patrimoniali non sono stati mai interrotti e ciò proprio perché le indagini sulla<br />

criminalità organizzata sono in continua evoluzione, dovendo le Forze di Polizia scovare anche e soprattutto i “prestanome” dei soggetti<br />

che fanno parte dei sodalizi criminali (ossia coloro che consentono ai mafiosi di intestare i beni a persone incensurate, in modo<br />

da sottrarli ai sequestri e alle confische disposti dall’Autorità giudiziaria).<br />

Per cui, per un verso gli atti relativi a queste indagini patrimoniali sono continuamente aggiornati, per altro verso può accadere<br />

che i documenti rappresentativi di questi accertamenti vengano formati in un momento successivo a quello in cui il giudice<br />

amministrativo è chiamato a delibare in sede cautelare la legittimità di un’interdittiva antimafia.<br />

4.5. Nel presente giudizio, è accaduto che alla camera di consiglio del 30 gennaio 2008 la Prefettura ha sostenuto che GEO-<br />

TEC era ancora soggetta al tentativo di infiltrazione mafiosa, e ciò sul presupposto della fittizietà della cessione delle quote azionarie<br />

da parte dei signori Strafino e Ponzetta; la fittizietà è stata desunta da vari elementi riferiti a ciascuno dei nuovi soci, ma, in<br />

quel momento, non sono stati forniti sufficienti elementi probatori che confermassero le suddette asserzioni (sul punto vedasi la<br />

motivazione della citata ordinanza cautelare n. 72/2008).<br />

Successivamente, però, la difesa erariale ha depositato gli atti relativi agli accertamenti patrimoniali effettuati soprattutto<br />

sul conto del sig. Negro, i quali erano stati avviati sin dalla fine del 2007. I dati contenuti nella documentazione suppletiva si riferiscono<br />

tra l’altro ad anni ormai trascorsi ed essi riguardano il reddito complessivo dichiarato dai componenti il nucleo familiare del<br />

sig. Negro nel periodo in questione.<br />

Pertanto, quella che all’epoca della pronuncia cautelare era una mera illazione della Prefettura, si è successivamente rivelata<br />

un’affermazione del tutto verosimile, corredata di elementi fattuali indiscutibili (almeno ai fini del raggiungimento della soglia<br />

di rilevanza di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998).<br />

In effetti, il reddito del sig. Negro e della di lui consorte (quale risulta dagli atti de quibus, ed in particolare dalle note della<br />

D.I.A. di Lecce prot. n. 125/LE/H44/ 1216 e della Questura di Lecce prot. n. Q2.2./08 del l’1.4.2008) è del tutto sproporzionato<br />

rispetto all’impegno che lo stesso sig. Negro aveva assunto in sede di acquisto delle quote societarie di GEOTEC.<br />

Ugualmente non adeguato alla situazione personale dell’interessato appare l’impegno economico sostenuto per l’acquisto<br />

delle quote di GEOTEC da parte del sig. De Filippis, il quale, dalla citata nota della D.I.A. di Lecce, risulta essere stato:<br />

- dipendente della società dal 1999 al 2001 e poi dall’1.6.2002 al 19.12.2003;<br />

- dipendente della società GEOTEC Costruzioni S.r.l. dal 4.1.2005 al 7.3.2005;<br />

- ufficialmente disoccupato nei restanti periodi presi in esame.<br />

Né gli altri componenti il nucleo familiare del citato sig. De Filippis appaiono in possesso di adeguata capacità finanziaria<br />

(i dati di cui alla nota della D.I.A. non sono stati contestati dalle ricorrenti, per cui di essi il Tribunale può tenere conto ai fini della<br />

decisione).<br />

4.6. Pertanto, il Tribunale ritiene che la fittizietà della cessione delle quote societarie della ricorrente GEOTEC sia correttamente<br />

desumibile dalla situazione patrimoniale del sig. Negro e del sig. De Filippis, il che è di per sé sufficiente a sorreggere il<br />

provvedimento impugnato.<br />

il <strong>tacco</strong> d’Italia 28 Marzo 2009

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