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S. Aicardi L. SPALLANZANI P. DEL RIO A. Gambetti M. pelati<br />

prospettive dI<br />

finanza pubblica


© 2010 by <strong>Mondadori</strong> <strong>Education</strong> S.p.A., Milano<br />

Tutti i dir<strong>it</strong>ti riservati<br />

www.mondadorieducation.<strong>it</strong><br />

www.pianetascuola.<strong>it</strong><br />

Nuova edizione: aprile 2010<br />

Edizioni<br />

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1<br />

2014 2013 2012 2011 2010<br />

Questo volume è stampato da:<br />

Grafica Dieci s.n.c. - C<strong>it</strong>tà di Castello (PG)<br />

Stampato in Italia - Printed in Italy<br />

Questo fascicolo è frutto della collaborazione degli autori.<br />

In particolare,<br />

Laura Spallanzani ha curato l’un<strong>it</strong>à 11<br />

Manuela Pelati ha curato le un<strong>it</strong>à 9 e 10<br />

Stefano Aicardi ha coordinato l’organizzazione del modulo<br />

Redazione Edistudio, Amalia Maria Amendola<br />

Impaginazione Maria Rosa Sapor<strong>it</strong>o, Silvia Bianchin<br />

Copertina Convertino & Designers<br />

Aggiornamento 2010 Laura Spallanzani<br />

Per eventuali e comunque non volute omissioni e per gli aventi dir<strong>it</strong>to tutelati dalla legge, l’ed<strong>it</strong>ore dichiara la piena disponibil<strong>it</strong>à.<br />

Per informazioni e segnalazioni:<br />

Servizio Clienti <strong>Mondadori</strong> <strong>Education</strong><br />

e-mail servizioclienti.edu@mondadorieducation.<strong>it</strong><br />

tel. 199122171<br />

(euro 0,12 + Iva al minuto senza scatto alla risposta; per cellulari il costo varia in funzione dell’operatore)<br />

Il Sistema Qual<strong>it</strong>à di <strong>Mondadori</strong> <strong>Education</strong> S.p.A. è certificato da BVQI secondo<br />

la Norma UNI EN ISO 9001:2000 (Vision 2000) per le attiv<strong>it</strong>à di:<br />

progettazione, realizzazione e commercializzazione di testi scolastici e<br />

univers<strong>it</strong>ari, dizionari e supporti.<br />

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei lim<strong>it</strong>i del 15%<br />

di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto<br />

dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni diverse<br />

da quelle sopraindicate (per uso non personale – cioè, a t<strong>it</strong>olo esemplificativo,<br />

commerciale, economico o professionale – e/o oltre il lim<strong>it</strong>e del 15%) potranno avvenire<br />

solo a segu<strong>it</strong>o di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana<br />

108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e s<strong>it</strong>o web www.aidro.org.


Modulo 5<br />

Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

9. Anagrafe tributaria, sanzioni e uffici del fisco 4<br />

Finestre: Il vero miracolo <strong>it</strong>aliano 4<br />

1. L’anagrafe tributaria 5<br />

2. Il sistema delle dichiarazioni tributarie 7<br />

Approfondimento: Il codice fiscale 8<br />

3. La tutela del sistema tributario: controversie<br />

e sanzioni 9<br />

4. Le strutture del sistema tributario 12<br />

Approfondimento: Le ripartizioni funzionali<br />

dell’Amministrazione finanziaria 13<br />

5. Lo statuto del contribuente 14<br />

Lettura: La trasmissione telematica 15<br />

In breve 16<br />

In prova 18<br />

10.<br />

Le imposte dirette 20<br />

Finestre: È equo il riparto del carico fiscale Irpef<br />

tra i diversi redd<strong>it</strong>i? 20<br />

1. Le imposte dirette e il bilancio dello Stato 21<br />

2. Le imposte dirette, le Regioni e le autonomie locali 23<br />

Approfondimento: Il testo originario e il testo riformato<br />

dell’art. 119 della Cost<strong>it</strong>uzione 26<br />

3. L’Irpef: caratteristiche, presupposti e soggetti passivi 27<br />

4. La base imponibile dell’Irpef 29<br />

5. Le aliquote dell’Irpef e il calcolo dell’imposta lorda 30<br />

6. Le detrazioni d’imposta e l’imposta netta 31<br />

Approfondimento: Perché no alla flat tax 35<br />

7. Determinazione dell’imposta dovuta 37<br />

8. I redd<strong>it</strong>i fondiari 39<br />

9. I redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale 40<br />

10. I redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente 41<br />

Indice<br />

11.<br />

11. I redd<strong>it</strong>i di lavoro autonomo 42<br />

12. I redd<strong>it</strong>i d’impresa 42<br />

13. I redd<strong>it</strong>i diversi 44<br />

Lettura: La moral<strong>it</strong>à fiscale da Aristotele a San Tommaso 45<br />

14. L’Ires: caratteristiche, presupposti e soggetti passivi 46<br />

15. La base imponibile e l’aliquota dell’Ires 47<br />

16. L’Ici 48<br />

17. L’Irap 50<br />

In breve 54<br />

In prova 57<br />

Le imposte indirette 59<br />

Finestre: Iva, l’imposta del futuro 59<br />

1. La classificazione delle imposte indirette 60<br />

Approfondimento: La ripartizione e il gett<strong>it</strong>o<br />

delle imposte indirette 61<br />

2. La natura dell’Iva e il suo funzionamento 61<br />

3. Il campo di applicazione, i presupposti<br />

e i soggetti passivi dell’Iva 62<br />

4. Il funzionamento dell’Iva 64<br />

5. La base imponibile e le aliquote 66<br />

6. La classificazione delle operazioni Iva<br />

e il volume d’affari 67<br />

7. Gli obblighi dei contribuenti e i regimi contabili 69<br />

8. Le imposte di fabbricazione e di consumo (accise) 72<br />

9. L’imposta di registro 73<br />

10. L’imposta ipotecaria e l’imposta catastale 74<br />

11. L’imposta di bollo 75<br />

12. Le altre imposte indirette minori 76<br />

In breve 78<br />

In prova 80<br />

Verifiche di fine modulo 82<br />

Modulistica 86


MODULO 5<br />

SE TI SENTI SICURO DI SAPERE…<br />

- riconoscere ed esprimere<br />

con parole tue i concetti<br />

elencati qui a fianco<br />

- individuare: le differenze fra<br />

i diversi cr<strong>it</strong>eri di classificazione<br />

delle spese e delle entrate<br />

pubbliche; i principi<br />

dell’imposta; i differenti tipi<br />

di imposte; i documenti che<br />

esprimono i dati e i valori<br />

della contabil<strong>it</strong>à nazionale o<br />

che formano il sistema di bilancio<br />

- discutere: la crisi fiscale<br />

dello Stato; le implicazioni<br />

della scelta fra deb<strong>it</strong>o e imposta;<br />

le relazioni fra l’ent<strong>it</strong>à<br />

delle entrate e la pressione<br />

fiscale; le teorie per un sistema<br />

fiscale efficiente ed equo<br />

… ALLORA LO STUDIO DI QUESTO MODULO PUÒ AVVIARTI A<br />

◆ riconoscere e spiegare i termini:<br />

sistema tributario, anagrafe tributaria,<br />

codice fiscale, numero di part<strong>it</strong>a Iva,<br />

dichiarazioni tributarie, accertamento<br />

anal<strong>it</strong>ico, accertamento sintetico o<br />

induttivo, contenzioso tributario,<br />

commissioni tributarie, sanzioni,<br />

oblazione, condoni tributari,<br />

Amministrazione finanziaria, Irpef,<br />

deduzioni, detrazioni, cred<strong>it</strong>o<br />

d’imposta, r<strong>it</strong>enuta d’acconto, Ires, Ici,<br />

Irap, Iva, rivalsa, accisa, imposta di<br />

registro, imposta ipotecaria, imposta<br />

catastale, imposta di bollo<br />

contabil<strong>it</strong>à nazionale<br />

spese ed entrate<br />

pubbliche<br />

patrimonio pubblico<br />

deb<strong>it</strong>o pubblico<br />

tributi<br />

evasione<br />

elusione<br />

bilancio dello Stato<br />

sistema di bilancio<br />

Legge finanziaria<br />

collegato<br />

parametri<br />

di convergenza<br />

di Maastricht<br />

patto di stabil<strong>it</strong>à<br />

e cresc<strong>it</strong>a<br />

◆ distinguere e illustrare: diverse funzioni<br />

delle fasi di accertamento sulle<br />

dichiarazioni; categorie di controversie<br />

tributarie; struttura dell’organizzazione<br />

centrale e decentrata<br />

dell’Amministrazione finanziaria;<br />

distinte categorie e singoli tipi di<br />

imposte; strutture e caratteristiche di<br />

ciascuna imposta; categorie di redd<strong>it</strong>o;<br />

neutral<strong>it</strong>à e trasparenza dell’imposta<br />

◆ comprendere e discutere:<br />

danni provocati dalla lunghezza dei<br />

tempi delle controversie; effetti dei<br />

condoni tributari


Il sistema<br />

tributario <strong>it</strong>aliano<br />

Come funziona il sistema che preleva<br />

i nostri soldi per coprire le spese<br />

che la Pubblica amministrazione deve sostenere?<br />

È davvero così complicato?<br />

E, soprattutto, quanto è equo?


Finestre<br />

Homepage Pol<strong>it</strong>ica Cronaca Economia Esteri Sport Scienza & Tecnologia<br />

Il vero miracolo <strong>it</strong>aliano<br />

Un sistema fiscale moderno teso alla cresc<strong>it</strong>a deve<br />

consentire ai contribuenti (e soprattutto alle<br />

imprese) di compiere il proprio dovere fiscale<br />

con semplic<strong>it</strong>à. L’impatto del sistema fiscale<br />

sulle imprese <strong>it</strong>aliane, stando a un report redatto nel<br />

novembre 2006 dalla World Bank, sarebbe sconfortante.<br />

Perché è importante che un sistema fiscale semplifichi<br />

l’adempimento tributario? Immaginiamo una s<strong>it</strong>uazione<br />

in cui il c<strong>it</strong>tadino e l’impresa si trovino di<br />

fronte a 20 imposte diverse, ciascuna con base imponibile<br />

e cr<strong>it</strong>eri di esenzione diversi, con un gran numero<br />

di pagamenti da effettuare con diversa cadenza<br />

periodica e magari a un diverso sportello. Che cosa<br />

accadrebbe? Prima di tutto, sarebbe necessario dedicare<br />

molto tempo al calcolo e al pagamento delle imposte<br />

sottraendolo ad attiv<strong>it</strong>à più produttive, a scap<strong>it</strong>o<br />

dell’efficienza. In secondo luogo, l’impresa<br />

dovrebbe valersi di tributaristi: è impossibile per l’imprend<strong>it</strong>ore<br />

conoscere tutta la normativa e tenersi aggiornato.<br />

Ciò implica un incremento dei costi.<br />

Inoltre la compless<strong>it</strong>à del sistema facil<strong>it</strong>a l’elusione e<br />

incentiva l’evasione. Infatti, se i costi totali del pagamento<br />

delle imposte (importo del tributo, parcelle<br />

dei tributaristi e tempo perso agli sportelli delle agenzie<br />

esattrici) sono eccessivi, potrebbe essere conveniente<br />

non pagare e rischiare la multa. E c’è di più: in<br />

caso di controllo fiscale, per l’impresa è difficile trovarsi<br />

in regola con tutti gli adempimenti richiesti. Il<br />

adempimento<br />

tributario<br />

liberamente tratto da ANTONIO MELE, Il vero miracolo <strong>it</strong>aliano, apparso il 16 gennaio 2007 su un s<strong>it</strong>o Internet<br />

specializzato in studi economici e pol<strong>it</strong>ici<br />

elusione, evasione,<br />

economia sommersa<br />

9 UNITÀ<br />

Anagrafe tributaria,<br />

sanzioni e uffici del fisco<br />

Spettacoli & Cultura<br />

che incoraggia pratiche di corruzione e concussione<br />

dei pubblici ufficiali preposti ai controlli. Infine, da<br />

parte dello Stato, il problema della riscossione del<br />

gett<strong>it</strong>o risulta particolarmente oneroso: un maggior<br />

numero di tasse e di pagamenti implica maggiori costi<br />

amministrativi per la raccolta a livello sia locale sia<br />

centrale.<br />

Secondo il report, l’economia sommersa diminuisce<br />

quando è più facile pagare le imposte, come dimostra<br />

la storia recente delle riforme fiscali nei Paesi dell’Est<br />

europeo dove lo snellimento del sistema ha portato a<br />

una notevole riduzione dell’evasione fiscale e a un aumento<br />

del gett<strong>it</strong>o (anche con aliquote fortemente ridotte).<br />

Il report mostra inoltre come, in Paesi in cui<br />

la difficoltà nel pagare le imposte è maggiore, il rischio<br />

per le imprese di essere coinvolte in pratiche di<br />

corruzione o concussione sia doppio rispetto a quello<br />

di Paesi classificati migliori dal punto di vista della<br />

semplic<strong>it</strong>à degli adempimenti tributari.<br />

Per quanto concerne il carico fiscale complessivo, un<br />

livello contenuto di tassazione è importante per garantire<br />

i giusti incentivi verso lo sviluppo economico;<br />

una bassa tassazione dei prof<strong>it</strong>ti incoraggia le imprese<br />

a investire, mentre elevati livelli di tassazione del lavoro<br />

e di contribuzione sociale aumentano il cuneo<br />

fiscale, rendendo poco conveniente per l’impresa assumere<br />

nuovi lavoratori. Forse è questo il vero miracolo<br />

<strong>it</strong>aliano: che ci siano ancora imprese attive, nonostante<br />

questo sistema fiscale.<br />

controllo fiscale cuneo fiscale


9. Anagrafe tributaria, sanzioni e uffici del fisco<br />

1. L’anagrafe tributaria<br />

IL SISTEMA TRIBUTARIO<br />

L’ANAGRAFE TRIBUTARIA<br />

Un sistema tributario è un complesso di regole e di strumenti organizzativi finalizzati alla determinazione<br />

e alla riscossione dei tributi, presenti in uno Stato in un preciso momento.<br />

Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano è composto da un numero elevato di tributi e da<br />

complicate procedure, mentre dovrebbe ispirarsi ad alcuni principi generali contenuti<br />

nella nostra Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

I principi cost<strong>it</strong>uzionali trovarono parziale applicazione con la riforma Vanoni del 1951,<br />

che ist<strong>it</strong>uiva la dichiarazione dei redd<strong>it</strong>i annuale, riduceva le aliquote e introduceva il minimo<br />

imponibile e le detrazioni per i familiari a carico. Il sistema tributario si rivelava<br />

però ancora inefficace, scarsamente flessibile e poco equo.<br />

Nel 1962 venne ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a una commissione di studio presso il Ministero delle Finanze per elaborare<br />

la riforma poi avviata nel 1971. Si doveva ottenere una maggiore equ<strong>it</strong>à anche con l’adozione<br />

di nuove tecniche e mezzi, come l’ist<strong>it</strong>uzione di un centro elettronico di raccolta di<br />

tutti i dati fiscali dei contribuenti. Le numerose imposte vennero raggruppate in pochi grandi<br />

tributi, fra cui i più noti sono l’imposta diretta Irpef e quella indiretta Iva.<br />

Ancora una volta la riforma ha ottenuto risultati parziali sia per lo scarso funzionamento<br />

delle amministrazioni, sia per la cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à del rapporto fra il fisco e i contribuenti. L’eccessiva<br />

cresc<strong>it</strong>a del numero dei tributi, la frequenza e la frammentarietà delle modifiche<br />

compromettono tanto l’organic<strong>it</strong>à del sistema quanto la sua chiarezza.<br />

L’efficienza del sistema e l’equ<strong>it</strong>à della ripartizione effettiva dell’onere dei tributi dipendono<br />

da un’ampia e complessa serie di atti, che vanno dalla produzione di norme<br />

chiare alle indagini per stabilire se ogni contribuente ha effettivamente pagato il dovuto.<br />

In sintesi, l’accertamento non è altro che la determinazione dell’imposta dovuta<br />

dal soggetto passivo. L’esatto pagamento dell’imposta è ottenuto soltanto quando<br />

sono accertati sia la base imponibile sia il contribuente che ne dispone.<br />

Per determinare l’imposta è quindi indispensabile appurare l’esistenza e l’ammontare<br />

dell’imponibile, come pure l’esistenza e le condizioni del contribuente.<br />

Può sembrare curioso affermare che è necessario “appurare l’esistenza del contribuente”.<br />

Di regola tutte le nasc<strong>it</strong>e vengono spontaneamente denunciate agli uffici dei Comuni: è noto<br />

che l’iscrizione all’anagrafe è indispensabile per poter condurre una v<strong>it</strong>a normale. Non è<br />

altrettanto indispensabile avere rapporti col fisco... tanto che i mezzi d’informazione riportano<br />

con una certa frequenza che sono stati trovati evasori totali, ovvero soggetti che non<br />

hanno versato una sola imposta, e risultano quindi sconosciuti all’erario.<br />

È vero, peraltro, che in alcuni casi l’accertamento richiede indagini complesse e delicate,<br />

che possono coinvolgere anche amb<strong>it</strong>i protetti da dir<strong>it</strong>ti fondamentali della persona, come<br />

quello alla riservatezza. Nel contrasto fra questi dir<strong>it</strong>ti e l’esigenza di accertare il rispetto<br />

del dovere tributario, sembra prevalere la salvaguardia dell’interesse della collettiv<strong>it</strong>à,<br />

tanto che, grazie a una sentenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale (n. 51 del 1992), gli<br />

accertamenti non sono più bloccati dal segreto bancario, ma è autorizzata l’acquisizione<br />

dalle banche di informazioni sulla s<strong>it</strong>uazione finanziaria dei contribuenti.<br />

È soltanto dal 1973 (D.P.R. 605, Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al<br />

codice fiscale dei contribuenti) che in Italia è previsto uno strumento per censire i<br />

soggetti passivi e organizzare le informazioni raccolte.<br />

L’anagrafe tributaria è defin<strong>it</strong>a dal primo comma dell’art. 1 del D.P.R. 605/1973.<br />

L’anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni<br />

e dalle denunce presentate agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti,<br />

nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.<br />

5


6 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

IL CODICE FISCALE<br />

IL NUMERO DI PARTITA IVA<br />

Passarono poi più di tre anni prima che il Governo emanasse le norme necessarie<br />

a far funzionare il nuovo strumento: l’art. 2 del D.P.R. 605/1973 prevedeva infatti<br />

che l’iscrizione all’anagrafe tributaria avvenisse «secondo un sistema di codificazione<br />

stabil<strong>it</strong>o con decreto del Ministro per le Finanze». Soltanto con il decreto ministeriale<br />

sulle Modal<strong>it</strong>à per l’attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale<br />

(23 dicembre 1976) veniva stabil<strong>it</strong>o come dovesse essere strutturato l’elemento fondamentale<br />

dell’anagrafe tributaria: il codice fiscale.<br />

Il codice fiscale è un’espressione alfanumerica di sedici caratteri o un’espressione numerica<br />

di undici cifre che identificano, rispettivamente, una persona fisica o un soggetto diverso<br />

(società, enti, ecc.).<br />

Va ricordato che nel 1973 era entrata in vigore l’imposta sul valore aggiunto e tutti i<br />

soggetti passivi di questo tributo avevano dovuto acquisire il numero di part<strong>it</strong>a Iva.<br />

Il numero di part<strong>it</strong>a Iva è un codice identificativo, formato di soli numeri, da riportare sui<br />

documenti resi obbligatori ai fini dell’imposta.<br />

Con l’adozione del codice fiscale i soggetti passivi Iva dovevano utilizzare due<br />

codici, che tuttora risultano diversi per le persone fisiche, ma coincidenti, almeno<br />

all’inizio dell’attiv<strong>it</strong>à, per le società e gli enti commerciali.<br />

Dal 1976, dunque, il codice fiscale permette di inserire nell’anagrafe tributaria «i<br />

dati e le notizie», collegandoli al soggetto o ai soggetti ai quali si riferiscono. Introdotte<br />

in questo modo, le informazioni possono essere elaborate in verifiche di genere e<br />

ampiezza diversi, fino a ricostruire il complesso dei redd<strong>it</strong>i e la s<strong>it</strong>uazione patrimoniale<br />

di ogni soggetto (o, come dice la legge, valutare «la complessiva capac<strong>it</strong>à contributiva»).<br />

Il codice fiscale consente all’anagrafe tributaria di individuare i contribuenti in maniera<br />

univoca, e pertanto deve essere indicato in tutti gli atti e contratti soggetti a pubblica registrazione,<br />

oltre che, ovviamente, nella dichiarazione fiscale dei redd<strong>it</strong>i.<br />

Il numero di part<strong>it</strong>a Iva, invece, deve essere riportato sui documenti che attestano la cessione<br />

di un bene oppure la prestazione di un servizio, quali la fattura, la ricevuta fiscale o lo<br />

scontrino fiscale.<br />

La fattura viene obbligatoriamente emessa quando ambedue le parti sono imprend<strong>it</strong>ori,<br />

lavoratori autonomi o enti commerciali o pubblici, oppure è rilasciata su richiesta se il ricevente<br />

non appartiene a queste categorie. La fattura deve riportare i dati identificativi<br />

sia del soggetto em<strong>it</strong>tente, sia del ricevente; natura, qual<strong>it</strong>à e quant<strong>it</strong>à dei beni ceduti e<br />

dei servizi prestati; corrispettivi e altri elementi di determinazione della base imponibile;<br />

aliquota e ammontare dell’imposta.<br />

La ricevuta fiscale deve essere rilasciata per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi<br />

previste dalle norme vigenti per le quali non sia stata emessa fattura. È prevista per le<br />

cessioni e le prestazioni verso i consumatori, quindi la ricevuta fiscale è semplificata rispetto<br />

alla fattura: non è obbligatorio riportare i dati identificativi del ricevente e il corrispettivo<br />

totale va indicato senza evidenziare l’aliquota e l’ammontare dell’Iva.<br />

In concreto esistono stampati che, adeguatamente compilati, possono essere utilizzati<br />

tanto come fatture, quanto come ricevute fiscali.<br />

Lo scontrino fiscale viene rilasciato al momento della consegna di beni, effettuata in locali<br />

aperti al pubblico o in spacci interni, per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura,<br />

e al momento del pagamento del corrispettivo per le somministrazioni in pubblici esercizi<br />

di alimenti e bevande non soggetti all’obbligo della ricevuta fiscale.<br />

Le norme a cui si è fatto riferimento non prevedono che i tre tipi di documenti coprano tutte<br />

le possibili operazioni. Il motivo è facilmente intuibile, se si considera che fatture, ricevute<br />

e scontrini sono utili per accertare il redd<strong>it</strong>o attraverso le cessioni di quei beni che non sono<br />

sottoposti ad altri obblighi o controlli.


9. Anagrafe tributaria, sanzioni e uffici del fisco<br />

Altro documento fiscalmente rilevante è il Documento di trasporto (D.d.t.), che viene<br />

emesso per giustificare il trasferimento di merce da cedente a cessionario. Il Documento di<br />

trasporto è stato introdotto in sost<strong>it</strong>uzione della bolla di accompagnamento, la cui obbligatorietà<br />

è stata abrogata con il D.P.R. 472/1996 per la quasi total<strong>it</strong>à delle merci (è rimasta<br />

obbligatoria solo per vino, olio, lubrificanti).<br />

2. Il sistema delle dichiarazioni tributarie<br />

LE DICHIARAZIONI<br />

TRIBUTARIE<br />

LE FASI<br />

DELL’ACCERTAMENTO<br />

L’ACCERTAMENTO<br />

ANALITICO<br />

Il codice fiscale è ovviamente utilizzato anche per contrassegnare tutte le informazioni<br />

che ogni soggetto passivo deve trasmettere ogni anno, o ogni volta che compie<br />

atti rilevanti per la propria ricchezza (acquisto o cessione di immobili, acquisizione<br />

di ered<strong>it</strong>à, ecc.).<br />

Questo metodo, che è parte integrante del sistema tributario <strong>it</strong>aliano, è detto delle<br />

dichiarazioni tributarie.<br />

Le dichiarazioni tributarie sono atti scr<strong>it</strong>ti con cui il contribuente deve comunicare all’Amministrazione<br />

finanziaria i dati relativi a un rapporto giuridico d’imposta.<br />

Un elemento che contribuisce a rendere cr<strong>it</strong>ico il sistema tributario <strong>it</strong>aliano e che<br />

appesantisce famiglie e imprese di considerevoli costi è che l’esecuzione degli obblighi<br />

che gravano sui contribuenti comporta in molti casi il possesso di conoscenze<br />

e competenze proprie di esperti. Pertanto è sempre stato abbastanza comune il ricorso<br />

a professionisti o ad associazioni che svolgono consulenza e assistenza.<br />

Una legge del 1991, con effetto dal 1993, ha ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o i Centri autorizzati di assistenza fiscale<br />

(Caaf), che sono società di cap<strong>it</strong>ali a cui i contribuenti possono rivolgersi in mer<strong>it</strong>o<br />

alla tenuta e conservazione delle scr<strong>it</strong>ture contabili e alla predisposizione delle dichiarazioni<br />

annuali e della relativa documentazione.<br />

I Caaf devono essere autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, perché, anche se sono<br />

strutture private, possono certificare la conform<strong>it</strong>à formale dei dati riportati nelle dichiarazioni<br />

con la documentazione presentata dai contribuenti che si sono avvalsi dei loro servizi.<br />

L’Amministrazione finanziaria, ricevute le dichiarazioni, provvede a due fasi di<br />

accertamento.<br />

Le due fasi di accertamento sulle dichiarazioni svolgono differenti e specifiche funzioni; segnatamente:<br />

◆ nella prima si verifica la regolar<strong>it</strong>à formale delle dichiarazioni e si procede all’eliminazione<br />

degli errori di calcolo dell’imposta;<br />

◆ nella seconda si compie il controllo dell’esattezza e della rispondenza al vero degli importi<br />

dichiarati.<br />

Questa seconda fase richiede tempi notevolmente più lunghi e operazioni molto più<br />

complesse; pertanto viene attuata soltanto su categorie di soggetti scelte in base a cr<strong>it</strong>eri<br />

defin<strong>it</strong>i ogni anno dal Ministero.<br />

Naturalmente, al termine sia della prima sia della seconda fase, l’Amministrazione<br />

può avviare una procedura per riscuotere i tributi eventualmente non versati.<br />

Sono stati tentati diversi modi per rendere più rapida la seconda fase, conosciuta<br />

anche come accertamento anal<strong>it</strong>ico.<br />

L’accertamento anal<strong>it</strong>ico consiste nella ricostruzione dettagliata e motivata del deb<strong>it</strong>o d’imposta.<br />

7


8 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

L’ACCERTAMENTO<br />

SINTETICO O INDUTTIVO<br />

APPROFONDIMENTO<br />

In particolare si è stabil<strong>it</strong>o che l’Amministrazione non deve dimostrare gli importi<br />

attribu<strong>it</strong>i al soggetto passivo, ma può decidere d’ufficio che il contribuente deve<br />

versare un certo importo semplicemente perché si trova in determinate condizioni.<br />

In questo caso si parla però di accertamento sintetico o induttivo.<br />

L’accertamento sintetico o induttivo è fondato su presunzioni rifer<strong>it</strong>e a parametri ricavati<br />

dall’attiv<strong>it</strong>à o dal tenore di v<strong>it</strong>a del soggetto passivo, o dalla natura e dalle condizioni del<br />

presupposto.<br />

Nel tempo sono stati utilizzati diversi parametri per l’accertamento induttivo; quelli più<br />

comunemente ricordati sono:<br />

◆ il redd<strong>it</strong>ometro, un indicatore che fissa la corrispondenza fra il possesso di particolari<br />

beni o certi comportamenti e determinati livelli di redd<strong>it</strong>o;<br />

◆ i coefficienti presuntivi, rifer<strong>it</strong>i al settore di attiv<strong>it</strong>à e al suo andamento economico, alla localizzazione<br />

geografica, ai fattori produttivi impiegati e ad altri indicatori economici specifici;<br />

◆ la minimum tax, che in pratica determina un livello minimo di redd<strong>it</strong>o per ogni attiv<strong>it</strong>à;<br />

◆ gli studi di settore, rilevazioni statistiche compiute dagli uffici finanziari con la collaborazione<br />

delle associazioni professionali e di categoria.<br />

Il codice fiscale<br />

All’atto della nasc<strong>it</strong>a ogni persona fisica residente in Italia entra in possesso del codice fiscale: qui<br />

di segu<strong>it</strong>o descriviamo come è formato questo indispensabile strumento di identificazione.<br />

Il modo in cui il codice fiscale è strutturato permette<br />

di identificare con certezza uno e un solo<br />

soggetto.<br />

Per identificare con sicurezza una sola persona<br />

fisica, il codice fiscale è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da sedici caratteri<br />

di cui i primi quindici indicano i dati anagrafici<br />

del soggetto, mentre l’ultima lettera è<br />

ottenuta con un complesso sistema di operazioni<br />

destinate ad assicurare il controllo dell’esatta<br />

trascrizione dei precedenti caratteri.<br />

Ai dati anagrafici sono riservati:<br />

◆ tre caratteri alfabetici per il cognome;<br />

◆ tre caratteri alfabetici per il nome;<br />

◆ due caratteri numerici per l’anno di nasc<strong>it</strong>a;<br />

◆ un carattere alfabetico per il mese di nasc<strong>it</strong>a;<br />

◆ due caratteri numerici per il giorno di nasc<strong>it</strong>a<br />

e il sesso;<br />

◆ quattro caratteri (uno alfabetico e tre numerici)<br />

per il Comune <strong>it</strong>aliano o per lo Stato<br />

estero di nasc<strong>it</strong>a.<br />

Le lettere che identificano il cognome e il nome<br />

sono estratte, secondo le indicazioni del decreto<br />

ministeriale, dal cognome e dal nome effettivi<br />

del soggetto.<br />

Il sesso è indicato utilizzando i numeri del giorno<br />

di nasc<strong>it</strong>a, che vanno ovviamente da 1 a 31:<br />

si aggiunge 40 al giorno di nasc<strong>it</strong>a per identificare<br />

i soggetti femminili. I quattro caratteri de-<br />


→<br />

9. Anagrafe tributaria, sanzioni e uffici del fisco<br />

dicati al luogo di nasc<strong>it</strong>a vanno ricavati da appos<strong>it</strong>i<br />

elenchi.<br />

Anche le persone giuridiche, gli enti…, insomma<br />

tutti i soggetti collettivi, riconosciuti o non<br />

riconosciuti come persone giuridiche, devono<br />

dotarsi, alla cost<strong>it</strong>uzione, di un codice fiscale<br />

(che normalmente coincide col numero di part<strong>it</strong>a<br />

Iva) formato da undici cifre:<br />

◆ sette rappresentano il numero di matricola<br />

del soggetto nell’amb<strong>it</strong>o della provincia in<br />

cui è stato distribu<strong>it</strong>o il codice fiscale;<br />

◆ tre contraddistinguono la provincia;<br />

◆ una ha funzioni di controllo dell’esatta trascrizione<br />

delle prime dieci.<br />

La legge 326/2003 ha previsto la generazione e<br />

la progressiva consegna, da parte del Ministero<br />

dell’Economia e delle Finanze, della Tessera San<strong>it</strong>aria<br />

(TS) a tutti i soggetti aventi dir<strong>it</strong>to all’assistenza<br />

san<strong>it</strong>aria.<br />

Tale tessera, che contiene il codice fiscale sia<br />

in formato alfanumerico che in formato “codice<br />

a barre” (bar-code) sost<strong>it</strong>uisce il tesserino<br />

plastificato di codice fiscale e assume<br />

quindi una duplice veste: quella appunto di<br />

codice fiscale, da utilizzare in tutti i casi nei<br />

quali occorra produrlo, e quella di strumento<br />

di accesso alle prestazioni del Servizio San<strong>it</strong>ario<br />

Nazionale.<br />

3. La tutela del sistema tributario: controversie e sanzioni<br />

IL CONTENZIOSO<br />

TRIBUTARIO<br />

CODICE FISCALE<br />

01935030351<br />

DENOMINAZIONE<br />

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DELLE ENTRATE COMPETENTE<br />

GUASTALLA<br />

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL<br />

NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA<br />

AGENZIA COMMERCIALE ATLANTIDE SRL<br />

COMUNE<br />

NOVELLARA<br />

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D’IMPOSTA<br />

NUMERO PARTITA<br />

TIPO SOGGETTO<br />

01935030351<br />

TIPO ATTIVITÀ<br />

51140 INTERMEDIARI COMMERCIO MACCHINARI, IMPIANTI INDUSTRIALI, NAVI<br />

PROV.<br />

RE<br />

INDIRIZZO<br />

02 - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA<br />

VIA PROVINCIALE NORD 102<br />

È – o dovrebbe essere – riconosciuto in modo universale e unanime che le norme<br />

giuridiche vincolano tutti.<br />

Lo stesso principio è enunciato, da un altro punto di vista, affermando che si<br />

presume che nessuno ignori il dir<strong>it</strong>to.<br />

Tuttavia con una sentenza del 1988 la Corte cost<strong>it</strong>uzionale ha dovuto affermare<br />

che l’ignoranza della legge va ammessa quando è resa inev<strong>it</strong>abile da circostanze oggettive,<br />

lasciando così ai giudici il comp<strong>it</strong>o non facile di decidere caso per caso quali<br />

circostanze possano portare in concreto a non conoscere o a non comprendere<br />

correttamente il senso di una certa norma.<br />

L’intervento della Corte assume particolare importanza nel dir<strong>it</strong>to tributario, che<br />

include un numero eccessivo di norme e presenta spesso disposizioni di difficile interpretazione.<br />

Sono peraltro assai frequenti i casi in cui gli interessi dei contribuenti entrano in<br />

confl<strong>it</strong>to con quelli dell’Amministrazione, originando il contenzioso tributario.<br />

Il contenzioso tributario è il complesso degli atti con cui si regolano le controversie fra i<br />

contribuenti e l’Amministrazione finanziaria.<br />

9


10 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

LA GIUSTIZIA<br />

AMMINISTRATIVA<br />

LE COMMISSIONI<br />

TRIBUTARIE<br />

LE CONTROVERSIE<br />

TRIBUTARIE<br />

La decisione delle controversie è parte della funzione giurisdizionale (o giudiziaria)<br />

ed è affidata alla magistratura. L’art. 25 della Cost<strong>it</strong>uzione definisce, al primo<br />

comma, un principio fondamentale: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale<br />

precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per legge».<br />

Secondo alcune interpretazioni, questo principio è rafforzato dall’affermazione<br />

dell’un<strong>it</strong>arietà dell’esercizio della giurisdizione. Il secondo comma dell’art. 102 sancisce<br />

che «Non possono essere ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i giudici straordinari o giudici speciali».<br />

Già nell’assemblea cost<strong>it</strong>uente si registrava la tendenza a seguire anche l’opposto<br />

cr<strong>it</strong>erio della specializzazione della giurisdizione, che infatti ha trovato espressione<br />

nel primo comma dell’art. 103 per la giustizia amministrativa:<br />

«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la<br />

tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi leg<strong>it</strong>timi e, in particolari<br />

materie indicate dalla legge, anche dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi».<br />

Fra «gli altri organi di giustizia amministrativa» vanno comprese le commissioni<br />

tributarie.<br />

Le commissioni tributarie sono organi giurisdizionali competenti per le controversie riguardanti<br />

la quasi total<strong>it</strong>à dei tributi.<br />

Più precisamente, queste commissioni con funzioni giudiziarie possono esaminare<br />

le controversie tributarie.<br />

Le controversie tributarie possono essere:<br />

◆ controversie di tassabil<strong>it</strong>à (o di dir<strong>it</strong>to), se si tratta di stabilire se l’imposta è dovuta, ovvero<br />

se esiste l’obbligazione tributaria;<br />

◆ controversie di estimazione (o di fatto), quando la controversia riguarda la definizione<br />

dell’ammontare dell’imponibile.<br />

Come nella giustizia ordinaria, a garanzia del c<strong>it</strong>tadino esistono tre gradi di giurisdizione<br />

tributaria. Il contribuente deve avviare il contenzioso presso le commissioni<br />

provinciali; se r<strong>it</strong>iene che il verdetto debba essere ridiscusso, una delle parti<br />

può rivolgersi alle commissioni regionali. Contro le decisioni di queste ultime è<br />

possibile ricorrere alla Corte di cassazione per contestare la correttezza dell’interpretazione<br />

delle norme, ma non più la valutazione di elementi di fatto.<br />

In alcuni casi il contribuente, prima di avviare il contenzioso presso la commissione<br />

tributaria o la magistratura, deve presentare un ricorso amministrativo ordinario,<br />

che consiste in un atto, rivolto ai competenti uffici della Pubblica amministrazione,<br />

con cui il c<strong>it</strong>tadino può opporsi o chiedere la revisione di un provvedimento della<br />

stessa Pubblica amministrazione.<br />

Questi ricorsi non offrono al contribuente le stesse garanzie del contenzioso giurisdizionale:<br />

le commissioni tributarie e la magistratura ordinaria sono infatti indipendenti<br />

rispetto all’Amministrazione finanziaria, mentre, nel ricorso amministrativo,<br />

l’Amministrazione è contemporaneamente parte e giudice.<br />

L’evasione e l’elusione illec<strong>it</strong>a, come pure le irregolar<strong>it</strong>à nelle procedure sono<br />

sottoposte a sanzioni negative (nello specifico, sanzioni fiscali), ovvero conseguenze<br />

pun<strong>it</strong>ive previste dal dir<strong>it</strong>to per chi vìola una norma.<br />

Le leggi rifer<strong>it</strong>e ai singoli tributi stabiliscono sanzioni di maggiore o minore intens<strong>it</strong>à,<br />

in relazione alla grav<strong>it</strong>à che è assegnata dalla stessa norma alle irregolar<strong>it</strong>à<br />

formali, al comportamento doloso o colposo, all’ent<strong>it</strong>à economica del danno.


LE SANZIONI<br />

AMMINISTRATIVE<br />

LE SANZIONI PENALI<br />

L’OBLAZIONE<br />

9. Anagrafe tributaria, sanzioni e uffici del fisco<br />

Si ricorda che le violazioni più gravi sono defin<strong>it</strong>e reati, e vengono distinte in contravvenzioni,<br />

a cui corrispondono ammenda e arresto, e del<strong>it</strong>ti, sanzionabili con multa, reclusione<br />

ed ergastolo.<br />

In particolare si distinguono sanzioni amministrative e sanzioni penali (o pene).<br />

Le sanzioni amministrative colpiscono i comportamenti che arrecano danni non gravi alla<br />

Pubblica amministrazione.<br />

Si tratta di sanzioni pecuniarie, distinte in:<br />

◆ soprattasse, ovvero obbligazioni pecuniarie che sono aggiunte al tributo, in percentuale<br />

fissa rispetto al suo ammontare;<br />

◆ interessi di mora, ugualmente obbligazioni pecuniarie aggiuntive, che sono però calcolate<br />

in relazione all’importo del tributo e al tempo trascorso;<br />

◆ pene pecuniarie in senso stretto, che consistono in somme determinate dalla legge entro<br />

un minimo e un massimo.<br />

Le sanzioni penali (o pene), colpiscono i reati, e comprendono:<br />

◆ pene pecuniarie, che, similmente alle sanzioni amministrative, creano l’obbligo di pagare<br />

una somma di denaro;<br />

◆ pene detentive, che comportano la restrizione della libertà del soggetto.<br />

Sono pene pecuniarie:<br />

◆ l’ammenda, che consiste nel pagamento allo Stato di una somma stabil<strong>it</strong>a dal giudice fra<br />

un minimo e un massimo previsti dalla legge;<br />

◆ la multa: la somma, compresa fra un minimo e un massimo, è stabil<strong>it</strong>a per i reati più<br />

gravi, ossia per i del<strong>it</strong>ti.<br />

Sono pene detentive:<br />

◆ l’arresto: comporta la perd<strong>it</strong>a della libertà per un minimo di 5 giorni fino a un massimo<br />

di 3 anni, da scontarsi in stabilimenti o sezioni speciali, con l’obbligo del lavoro diurno<br />

e l’isolamento notturno;<br />

◆ la reclusione: prevista per i del<strong>it</strong>ti, va dai 15 giorni ai 24 anni o a 30 in casi gravissimi;<br />

◆ l’ergastolo, cioè la privazione della libertà per tutta la v<strong>it</strong>a del condannato, con l’obbligo<br />

del lavoro diurno e l’isolamento notturno; come è intuibile, l’ergastolo, la pena più<br />

grave in assoluto, non è applicabile ai reati fiscali.<br />

Il dir<strong>it</strong>to penale e quello tributario prevedono un particolare ist<strong>it</strong>uto, creato per<br />

permettere di dedicare più tempo e attenzione ai casi più gravi e per alleviare le<br />

conseguenze personali di reati commessi una sola volta e di cui non rimangano effetti<br />

dannosi o pericolosi.<br />

Nei casi in cui la legge dispone la pena alternativa dell’ammenda o dell’arresto,<br />

chi ha commesso la contravvenzione può chiedere, prima dell’avvio della discussione<br />

di fronte al giudice, l’oblazione.<br />

Con oblazione si intende il pagamento di una somma commisurata a una percentuale del<br />

massimo della pena prevista, pagamento che estingue il reato.<br />

Mer<strong>it</strong>a ricordare che, in campo fiscale, le sanzioni penali non potevano essere applicate<br />

prima dell’esaurimento del contenzioso tributario.<br />

Soltanto con una legge del 1982 è stato abol<strong>it</strong>o questo principio, detto pregiudiziale<br />

tributaria, che aveva provocato enormi r<strong>it</strong>ardi nella riscossione delle somme<br />

dovute all’erario e, non di rado, aveva portato perfino alla prescrizione dei deb<strong>it</strong>i.<br />

11


12 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

I CONDONI TRIBUTARI<br />

I tempi di decisione delle controversie sono comunque estremamente lunghi e<br />

provocano un duplice danno:<br />

◆ ai contribuenti in buona fede, che rimangono nell’incertezza sul loro deb<strong>it</strong>o o sul<br />

loro cred<strong>it</strong>o nei riguardi del fisco;<br />

◆ allo Stato, che, fondamentalmente per i medesimi motivi, non può disporre di<br />

entrate certe, ma soprattutto, vista la frequenza dei casi di elusione ed evasione,<br />

resta per lunghi periodi cred<strong>it</strong>ore di somme molto ingenti.<br />

Inoltre alcuni Governi hanno r<strong>it</strong>enuto di poter frenare la cresc<strong>it</strong>a del deb<strong>it</strong>o pubblico<br />

con provvedimenti molto discussi.<br />

In sostanza, non di rado si è offerta ai contribuenti la possibil<strong>it</strong>à di pagare somme,<br />

variamente determinate, ma stabil<strong>it</strong>e in modo defin<strong>it</strong>ivo, a saldo del loro deb<strong>it</strong>o<br />

fiscale, certo o incerto che fosse, e in genere prescindendo dal suo importo effettivo<br />

o stimato. Si tratta dei cosiddetti condoni tributari.<br />

Con l’espressione condoni tributari si indicano provvedimenti non omogenei, perché riguardano<br />

irregolar<strong>it</strong>à di vario genere, che hanno in comune la possibil<strong>it</strong>à di effettuare un versamento<br />

di denaro per estinguere la contravvenzione.<br />

È facilmente intuibile che i condoni rivestono maggiore interesse per i contribuenti<br />

dolosi, che stimano con sufficiente precisione l’importo dei tributi che hanno<br />

sottratto allo Stato e alla comun<strong>it</strong>à. Tuttavia cap<strong>it</strong>a sovente che anche i contribuenti<br />

più onesti aderiscano ai condoni: in un sistema tributario come il nostro,<br />

particolarmente articolato, in cui spesso le norme fiscali si presentano complesse e<br />

di difficile interpretazione e non di rado in contrasto tra loro, il condono è spesso<br />

visto come un’operazione di “pulizia tributaria”.<br />

La rilevazione statistica degli effetti dei condoni ha dimostrato che:<br />

◆ realizzano gett<strong>it</strong>i decrescenti, perché incoraggiano l’evasione e vengono interpretati<br />

come una dichiarazione di incapac<strong>it</strong>à dei Governi di identificare e perseguire<br />

i comportamenti illegali;<br />

◆ provocano nell’opinione pubblica reazioni che portano a una diminuzione delle<br />

entrate tributarie, perché favoriscono i disonesti e fanno pensare a una diminuzione<br />

dell’interesse delle maggioranze di Governo per la lotta all’evasione;<br />

◆ comportano danni, sia materiali sia morali, che potranno essere corretti soltanto<br />

con l’impiego di risorse più consistenti e quindi solo tram<strong>it</strong>e un futuro aumento<br />

della spesa pubblica.<br />

4. Le strutture del sistema tributario<br />

Come ogni ramo della Pubblica amministrazione diretta statale, l’Amministrazione<br />

finanziaria fa capo a un Ministero (o Dicastero), il cui t<strong>it</strong>olare è ovviamente un<br />

componente del Consiglio dei ministri e partecipa alla formazione delle scelte del<br />

Governo. Come ogni altro ministro gode di una certa autonomia nelle materie di<br />

sua competenza. L’art. 95 della Cost<strong>it</strong>uzione prevede un delicato equilibrio fra i poteri<br />

del Governo nel suo complesso e quelli dei singoli ministri.<br />

Per oltre mezzo secolo di storia della Repubblica, il vertice dell’Amministrazione finanziaria<br />

è stato un Dicastero autonomo, il Ministero delle Finanze, spesso chiamato a collaborare<br />

strettamente con il Tesoro e il Bilancio e programmazione economica. Già negli<br />

anni Novanta questi ultimi due Dicasteri erano stati affidati a un unico ministro e, successivamente,<br />

si sono attribu<strong>it</strong>e a un solo t<strong>it</strong>olare tutte le competenze in materia di gestione<br />

della spesa pubblica, di entrate e di bilancio.


L’ORGANIZZAZIONE<br />

CENTRALE<br />

L’ORGANIZZAZIONE<br />

DECENTRATA<br />

LA LOTTA ALLA<br />

CORRUZIONE E<br />

L’ISTITUZIONE DEL<br />

SE.C.I.T.<br />

APPROFONDIMENTO<br />

9. Anagrafe tributaria, sanzioni e uffici del fisco<br />

Dal ministro dipendono direttamente i più alti funzionari dell’Amministrazione,<br />

come i segretari generali, che collaborano nel coordinamento degli uffici centrali e<br />

nella gestione delle pol<strong>it</strong>iche impostate dal Governo e dal singolo Dicastero.<br />

L’organizzazione centrale, che si occupa dell’Amministrazione finanziaria e dipende<br />

direttamente dal Ministero, comprende: il dipartimento delle entrate, il dipartimento<br />

delle dogane e delle imposte indirette, il dipartimento del terr<strong>it</strong>orio, la<br />

direzione generale degli affari generali e del personale, l’Amministrazione autonoma<br />

dei monopoli di Stato S.p.A., il Servizio centrale degli ispettori tributari<br />

(Se.C.I.T.), la Guardia di Finanza.<br />

L’organizzazione decentrata dell’Amministrazione finanziaria è principalmente<br />

fondata sulle direzioni regionali delle entrate e, a livello provinciale, sulle agenzie<br />

provinciali delle entrate (nelle province maggiori sono di sol<strong>it</strong>o presenti più agenzie).<br />

Queste ultime hanno riun<strong>it</strong>o in un’unica agenzia tutti gli uffici fiscali precedentemente<br />

dislocati sul terr<strong>it</strong>orio (ufficio Iva, ufficio del registro, ufficio delle imposte<br />

dirette). Altri uffici svolgono poi altre funzioni, come i centri di servizi delle<br />

imposte; ad esempio, il centro di servizi di Pescara che effettua, per l’intero terr<strong>it</strong>orio<br />

nazionale, i controlli di conform<strong>it</strong>à e regolar<strong>it</strong>à delle domande per la richiesta<br />

della detrazione sui lavori di ristrutturazione dei fabbricati.<br />

Le vicende di corruzione e malcostume – portate alla luce già negli anni Ottanta<br />

e inequivocabilmente accertate dalla magistratura a partire dal 1992 – non hanno<br />

lasciato indenne l’Amministrazione finanziaria.<br />

Si è pertanto avvert<strong>it</strong>a l’esigenza di un organismo di controllo, che è stato realizzato<br />

con il Se.C.I.T. Per un ventennio, dalla sua ist<strong>it</strong>uzione avvenuta nel 1980 fino<br />

Le ripartizioni funzionali dell’Amministrazione finanziaria<br />

◆ Il dipartimento delle entrate svolge i servizi<br />

per la gestione e la riscossione dei tributi diretti<br />

e indiretti (ad esclusione di quelli di competenza<br />

del dipartimento delle dogane e delle<br />

imposte indirette), oltre a seguire le eventuali<br />

controversie fra l’Amministrazione e i contribuenti.<br />

◆ Il dipartimento delle dogane e delle imposte<br />

indirette è competente soltanto per i tributi<br />

doganali, le imposte indirette di fabbricazione<br />

e l’Iva sulle importazioni.<br />

◆ Il dipartimento del terr<strong>it</strong>orio, a cui fanno capo<br />

diversi servizi relativi essenzialmente al<br />

censimento degli immobili, come:<br />

– il catasto, che consiste nell’elencazione generale<br />

dei beni immobili cens<strong>it</strong>i nello Stato,<br />

per accertarne la proprietà e le caratteristiche;<br />

gli uffici del catasto sono competenti a<br />

stabilire un valore ufficiale dei fabbricati e dei<br />

terreni, di cui si dovrà tener conto per il calcolo<br />

dei tributi previsti per il possesso o la<br />

cessione di immobili;<br />

– la conservazione dei registri immobiliari,<br />

ovvero la tenuta di registri nei quali sono annotati<br />

gli atti e i dir<strong>it</strong>ti relativi ai beni immobili,<br />

allo scopo di garantire la certezza dei dir<strong>it</strong>ti<br />

stessi e la facoltà di ottenere informazioni<br />

sicure da parte degli interessati: chi è inte-<br />

ressato all’acquisto di un appartamento, ad<br />

esempio, ha un evidente interesse a sapere<br />

con assoluta certezza se il vend<strong>it</strong>ore dispone<br />

della piena proprietà del fabbricato.<br />

◆ La direzione generale degli affari generali<br />

e del personale svolge attiv<strong>it</strong>à interne all’Amministrazione.<br />

◆ L’Amministrazione autonoma dei monopoli<br />

di Stato S.p.A. è competente, fra l’altro, per<br />

la gestione, appunto in regime di monopolio,<br />

del lotto, delle lotterie nazionali e delle lotterie<br />

istantanee.<br />

◆ Il Servizio centrale degli ispettori tributari<br />

(Se.C.I.T.) elabora studi di pol<strong>it</strong>ica economica<br />

e tributaria e di analisi fiscale in conform<strong>it</strong>à<br />

agli indirizzi stabil<strong>it</strong>i dal ministro per la<br />

definizione degli obiettivi e dei programmi ed<br />

effettua valutazioni sulle modal<strong>it</strong>à complessive<br />

dell’esercizio delle funzioni fiscali da parte<br />

del corpo della Guardia di Finanza e delle<br />

agenzie ai fini della vigilanza generale da parte<br />

del ministro stesso.<br />

◆ La Guardia di Finanza è uno speciale corpo<br />

delle forze armate che svolge indagini<br />

ed eventualmente denuncia le irregolar<strong>it</strong>à<br />

fiscali; eserc<strong>it</strong>a inoltre la vigilanza sulle persone<br />

e sulle merci in ingresso e in usc<strong>it</strong>a<br />

dai confini dello Stato.<br />

13


14 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

alla fine degli anni Novanta, il Se.C.I.T. ha svolto funzioni di vigilanza sul personale<br />

degli uffici finanziari e sulla Guardia di Finanza. Con la ristrutturazione dell’Amministrazione<br />

finanziaria avvenuta sul finire del 2000, il Se.C.I.T. è stato interessato da<br />

re<strong>it</strong>erate innovazioni normative. Attualmente esso elabora studi di pol<strong>it</strong>ica economica<br />

e tributaria e di analisi fiscale e, a richiesta del ministro dell’Economia e delle<br />

Finanze, effettua valutazioni sulle modal<strong>it</strong>à complessive dell’esercizio delle funzioni<br />

fiscali da parte del corpo della Guardia di Finanza e delle agenzie.<br />

5. Lo statuto del contribuente<br />

Legge 27 luglio 2000,<br />

n. 212<br />

Statuto del contribuente.<br />

LE TUTELE<br />

DELLO STATUTO<br />

DEL CONTRIBUENTE<br />

Art. 11<br />

legge 212/2000<br />

1. Ciascun contribuente<br />

può inoltrare per iscr<strong>it</strong>to<br />

all’amministrazione<br />

finanziaria, che risponde<br />

entro centoventi giorni,<br />

circostanziate e specifiche<br />

istanze di interpello<br />

concernenti l’applicazione<br />

delle disposizioni tributarie<br />

a casi concreti e personali,<br />

qualora vi siano obiettive<br />

condizioni di incertezza<br />

sulla corretta<br />

interpretazione delle<br />

disposizioni stesse. La<br />

presentazione dell’istanza<br />

non ha effetto sulle<br />

scadenze previste dalla<br />

disciplina tributaria.<br />

L’ESTENSIONE DEL<br />

DIRITTO DI INTERPELLO<br />

Nel 2000 è stato introdotto, con legge ordinaria (legge 27 luglio 2000, n. 212), un<br />

nuovo ist<strong>it</strong>uto, lo statuto del contribuente, che, nelle intenzioni del legislatore,<br />

avrebbe dovuto offrire importanti garanzie ai soggetti passivi.<br />

Lo statuto del contribuente sancisce i principi generali dell’ordinamento tributario, introducendo<br />

obblighi per l’Amministrazione e tutele per il contribuente, in particolare disponendo<br />

che:<br />

◆ l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in<br />

casi eccezionali e con legge ordinaria;<br />

◆ le leggi contenenti disposizioni tributarie devono essere ispirate alla chiarezza testuale e<br />

alla trasparenza;<br />

◆ le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e le relative modifiche si applicano<br />

solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso all’atto della loro entrata<br />

in vigore;<br />

◆ non è consent<strong>it</strong>o introdurre nuovi tributi o estendere l’applicazione di quelli esistenti con<br />

lo strumento del decreto legge;<br />

◆ l’Amministrazione finanziaria deve svolgere un ruolo attivo per far conoscere le disposizioni<br />

vigenti, come pure per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente<br />

degli atti a lui destinati e per informarlo su ogni fatto da cui possa derivare il mancato riconoscimento<br />

di un cred<strong>it</strong>o ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare<br />

o correggere gli atti prodotti;<br />

◆ nella prospettiva della semplificazione degli atti, il contribuente è esonerato dall’obbligo<br />

di produrre documenti già a conoscenza di Amministrazioni pubbliche.<br />

Sono inoltre previste norme più specifiche a tutela dell’integr<strong>it</strong>à patrimoniale del contribuente;<br />

ad esempio, è stabil<strong>it</strong>o che l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per<br />

compensazione; che le disposizioni tributarie non possono introdurre termini di prescrizione<br />

oltre il lim<strong>it</strong>e ordinario.<br />

L’art. 10 della legge ribadisce un principio di portata generale, peraltro ricalcato<br />

sui fondamenti delle obbligazioni e dei contratti: la tutela dell’affidamento e della<br />

buona fede.<br />

Ai sensi della tutela dell’affidamento e della buona fede posta dall’art. 10 dello statuto dei<br />

dir<strong>it</strong>ti del contribuente, «I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati<br />

al principio della collaborazione e della buona fede».<br />

In applicazione di questo principio l’art. 11 amplia la portata, facendone regola<br />

generale, del dir<strong>it</strong>to di interpello del contribuente, in precedenza ammesso soltanto<br />

per una serie lim<strong>it</strong>ata di questioni.


INTERPELLO<br />

La parola è un termine<br />

tecnico fatto derivare<br />

dal verbo interpellare,<br />

che significa<br />

appunto richiedere a<br />

qualcuno un parere,<br />

un consiglio e simili.<br />

IL GARANTE DEL<br />

CONTRIBUENTE<br />

LETTURA<br />

9. Anagrafe tributaria, sanzioni e uffici del fisco<br />

Il dir<strong>it</strong>to di interpello è la facoltà riconosciuta al contribuente di richiedere all’Amministrazione<br />

finanziaria pareri sulla correttezza delle operazioni relative a tutte le materie fiscali,<br />

che lo stesso contribuente si trovi a dover personalmente svolgere.<br />

Le risposte dell’Amministrazione hanno effetto vincolante soltanto per i casi specifici<br />

sottoposti dai singoli richiedenti. Se la risposta non perviene al richiedente entro<br />

120 giorni dalla presentazione dell’interpello, si intende che l’Amministrazione<br />

concorda con l’interpretazione prospettata dagli interessati e conseguentemente non<br />

possono essere ammesse sanzioni nei confronti del richiedente.<br />

L’art. 13 ist<strong>it</strong>uisce il garante del contribuente.<br />

Il garante del contribuente:<br />

◆ è un organo collegiale ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o presso ogni direzione regionale delle entrate, i cui componenti<br />

sono scelti dal presidente della commissione tributaria regionale tra magistrati,<br />

avvocati, notai, professori univers<strong>it</strong>ari, dirigenti dell’Amministrazione finanziaria, con<br />

incarico triennale e rinnovabile per una sola volta;<br />

◆ svolge gli accertamenti richiesti e ne comunica l’es<strong>it</strong>o alla direzione regionale o al comando<br />

della Guardia di Finanza competenti;<br />

◆ ha il potere di accedere agli uffici finanziari, di controllare la funzional<strong>it</strong>à dei servizi di<br />

informazione dei contribuenti, di richiamare l’Amministrazione al rispetto dei suoi doveri.<br />

Questo organo, analogo ad altri organismi creati presso diverse articolazioni della<br />

Pubblica amministrazione, può segnalare i casi più gravi, in cui i comportamenti<br />

dell’Amministrazione abbiano determinato pregiudizio per i contribuenti, per l’eventuale<br />

avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili.<br />

La trasmissione telematica<br />

Per invio telematico si intende l’inoltro,<br />

tram<strong>it</strong>e Internet, di documenti<br />

fiscali da parte del contribuente al<br />

Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />

Per effettuare tale invio il ministero<br />

fornisce due software gratu<strong>it</strong>i,<br />

“Entratel” e “File Internet”, ciascuno<br />

dei quali deve essere utilizzato<br />

da una precisa tipologia di soggetti.<br />

Entratel può essere utilizzato da<br />

contribuenti, società ed enti che<br />

presentano la dichiarazione dei sost<strong>it</strong>uti<br />

d’imposta per più di venti<br />

soggetti, intermediari (professionisti<br />

del settore tributario, CAF e associazioni<br />

di categoria) per la presentazione<br />

delle dichiarazioni, banche o<br />

poste per dichiarazioni proprie o<br />

presentate dai contribuenti agli<br />

sportelli, società che trasmettono<br />

per conto di altre società del loro<br />

gruppo, amministrazioni dello Stato,<br />

intermediari e soggetti delegati<br />

per la registrazione dei contratti di<br />

locazione e di aff<strong>it</strong>to immobili. File<br />

Internet è per i soggetti sopra c<strong>it</strong>ati<br />

che non abbiano l’obbligo di utilizzare<br />

Entratel e per tutti gli altri soggetti<br />

(persone fisiche, enti, associazioni,<br />

c<strong>it</strong>tadini <strong>it</strong>aliani residenti all’estero,<br />

ecc.).<br />

Per quanto riguarda le tipologie di<br />

documenti, la maggior parte di essi<br />

può essere inviata sia con Entratel,<br />

sia con File Internet (dichiarazioni<br />

dei redd<strong>it</strong>i, pagamento delle imposte<br />

con il modello F24, registrazione<br />

dei contratti di locazione con contestuale<br />

pagamento delle imposte,<br />

consultazione dei dati anagrafici,<br />

trasmissione dei questionari relativi<br />

agli studi di settore, trasmissione<br />

comunicazioni all’anagrafe tributaria,<br />

ecc.); altri possono essere inviati<br />

esclusivamente con Entratel (comunicazione<br />

di inizio, cessazione o<br />

variazioni di attiv<strong>it</strong>à Iva e consultazione<br />

delle banche dati del contenzioso<br />

tributario) o con File Internet<br />

(UNICOweb, cioè compilazione e<br />

presentazione via web del modello<br />

UNICO persone fisiche, ecc.).<br />

15


16 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

Sistema tributario<br />

Anagrafe tributaria<br />

(art. 1, primo comma,<br />

D.P.R. 605/1973)<br />

Codice fiscale<br />

Numero di part<strong>it</strong>a Iva<br />

Dichiarazioni tributarie<br />

Fasi di accertamento<br />

sulle dichiarazioni<br />

Accertamento anal<strong>it</strong>ico<br />

Accertamento sintetico<br />

o induttivo<br />

Contenzioso tributario<br />

Giustizia amministrativa<br />

Commissioni tributarie<br />

Categorie di controversie<br />

tributarie<br />

Sanzioni amministrative<br />

Sanzioni penali o pene<br />

UNITÀ 9<br />

Anagrafe tributaria, sanzioni e uffici del fisco<br />

Complesso di regole e di strumenti organizzativi finalizzati alla determinazione e alla riscossione<br />

dei tributi, presenti in uno Stato in un preciso momento.<br />

Raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e<br />

dalle denunce presentate agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti,<br />

nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini<br />

tributari.<br />

Espressione alfanumerica di sedici caratteri o espressione numerica di undici cifre che<br />

identificano, rispettivamente, una persona fisica o un soggetto diverso (società, enti, ecc.).<br />

Codice identificativo, formato di soli numeri, da riportare sui documenti resi obbligatori<br />

ai fini dell’imposta.<br />

Atti scr<strong>it</strong>ti con cui il contribuente deve comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati<br />

relativi a un rapporto giuridico d’imposta.<br />

◆ Nella prima fase si verifica la regolar<strong>it</strong>à formale delle dichiarazioni e si procede all’eliminazione<br />

degli errori di calcolo dell’imposta.<br />

◆ Nella seconda fase si compie il controllo dell’esattezza e della rispondenza al vero<br />

degli importi dichiarati.<br />

Ricostruzione dettagliata e motivata del deb<strong>it</strong>o d’imposta.<br />

È fondato su presunzioni rifer<strong>it</strong>e a parametri ricavati dall’attiv<strong>it</strong>à o dal tenore di v<strong>it</strong>a del<br />

soggetto passivo, o dalla natura e dalle condizioni del presupposto.<br />

Complesso degli atti con cui si regolano le controversie fra i contribuenti e l’Amministrazione<br />

finanziaria.<br />

«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione<br />

per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi leg<strong>it</strong>timi e, in<br />

particolari materie indicate dalla legge, anche dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi».<br />

Organi giurisdizionali competenti per le controversie riguardanti la quasi total<strong>it</strong>à dei tributi.<br />

◆ Controversie di tassabil<strong>it</strong>à (o di dir<strong>it</strong>to), se si tratta di stabilire se l’imposta è dovuta,<br />

ovvero se esiste l’obbligazione tributaria.<br />

◆ Controversie di estimazione (o di fatto), quando la controversia riguarda la definizione<br />

dell’ammontare dell’imponibile.<br />

Colpiscono i comportamenti che arrecano danni non gravi alla Pubblica amministrazione.<br />

Si tratta di sanzioni pecuniarie, distinte in:<br />

◆ soprattasse, ovvero obbligazioni pecuniarie che sono aggiunte al tributo, in percentuale<br />

fissa rispetto al suo ammontare;<br />

◆ interessi di mora, ugualmente obbligazioni pecuniarie aggiuntive, che sono però<br />

calcolate in relazione all’importo del tributo e al tempo trascorso;<br />

◆ pene pecuniarie in senso stretto, che consistono in somme determinate dalla legge<br />

entro un minimo e un massimo.<br />

Colpiscono i reati e comprendono pene pecuniarie e pene detentive.<br />

◆ Le pene pecuniarie, similmente alle sanzioni amministrative, creano l’obbligo di pagare<br />

una somma di denaro. Sono pene pecuniarie l’ammenda e la multa.


Oblazione<br />

Danni provocati dalla lunghezza<br />

dei tempi delle controversie<br />

Condoni tributari<br />

Effetti dei condoni tributari<br />

Amministrazione finanziaria<br />

Struttura dell’organizzazione<br />

centrale dell’Amministrazione<br />

finanziaria<br />

Struttura dell’organizzazione<br />

decentrata dell’Amministrazione<br />

finanziaria<br />

Statuto del contribuente<br />

9. Anagrafe tributaria, sanzioni e uffici del fisco<br />

L’ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma stabil<strong>it</strong>a dal giudice<br />

fra un minimo e un massimo previsti dalla legge; la multa, anch’essa compresa fra<br />

un minimo e un massimo, è stabil<strong>it</strong>a per i reati più gravi, ossia per i del<strong>it</strong>ti.<br />

◆ Le pene detentive comportano la restrizione della libertà del soggetto:<br />

– l’arresto comporta la perd<strong>it</strong>a della libertà per un minimo di 5 giorni fino a un massimo<br />

di 3 anni, da scontarsi in stabilimenti o sezioni speciali, con l’obbligo del lavoro<br />

diurno e l’isolamento notturno;<br />

– la reclusione è prevista per i del<strong>it</strong>ti e va dai 15 giorni ai 24 anni (o ai 30 in casi<br />

gravissimi);<br />

– l’ergastolo è la privazione della libertà per tutta la v<strong>it</strong>a del condannato, con l’obbligo<br />

del lavoro diurno e l’isolamento notturno; come è intuibile, l’ergastolo, la pena<br />

più grave in assoluto, non è applicabile ai reati fiscali.<br />

Pagamento di una somma commisurata a una percentuale del massimo della pena<br />

prevista, pagamento che estingue il reato.<br />

◆ I contribuenti in buona fede rimangono nell’incertezza sul loro deb<strong>it</strong>o o sul loro cred<strong>it</strong>o<br />

nei riguardi del fisco.<br />

◆ Lo Stato non può disporre di entrate certe, e, vista la frequenza dei casi di elusione<br />

ed evasione, resta per lunghi periodi cred<strong>it</strong>ore di somme molto ingenti.<br />

Provvedimenti non omogenei, perché riguardano irregolar<strong>it</strong>à di vario genere, che hanno<br />

in comune la possibil<strong>it</strong>à di effettuare un versamento di denaro per estinguere la<br />

contravvenzione.<br />

◆ Realizzano gett<strong>it</strong>i decrescenti, perché incoraggiano l’evasione e vengono interpretati<br />

come una dichiarazione di incapac<strong>it</strong>à dei Governi di identificare e perseguire i comportamenti<br />

illegali.<br />

◆ Provocano nell’opinione pubblica reazioni che portano a una diminuzione delle entrate<br />

tributarie, perché favoriscono i disonesti e fanno pensare a una diminuzione<br />

dell’interesse delle maggioranze di Governo per la lotta all’evasione.<br />

◆ Comportano danni, sia materiali sia morali, che potranno essere corretti soltanto<br />

con l’impiego di risorse più consistenti e quindi solo tram<strong>it</strong>e un futuro aumento della<br />

spesa pubblica.<br />

◆ Fa capo a un Ministero (o Dicastero), il cui t<strong>it</strong>olare è ovviamente un componente del<br />

Consiglio dei ministri e partecipa alla formazione delle scelte del Governo.<br />

◆ Dal ministro dipendono direttamente i più alti funzionari dell’Amministrazione, come<br />

i segretari generali, che collaborano nel coordinamento degli uffici centrali e<br />

nella gestione delle pol<strong>it</strong>iche impostate dal Governo e dal singolo Dicastero.<br />

◆ Dipartimento delle entrate.<br />

◆ Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.<br />

◆ Dipartimento del terr<strong>it</strong>orio.<br />

◆ Direzione generale degli affari generali e del personale.<br />

◆ Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato S.p.A.<br />

◆ Servizio centrale degli ispettori tributari (Se.C.I.T.).<br />

◆ Guardia di Finanza.<br />

◆ Direzioni regionali delle entrate e agenzie provinciali delle entrate.<br />

◆ Com<strong>it</strong>ati tributari regionali.<br />

◆ Inoltre uffici che svolgono specifiche funzioni dei dipartimenti: centri di servizio delle<br />

imposte dirette e indirette, uffici delle entrate, uffici del terr<strong>it</strong>orio.<br />

Sancisce i principi generali dell’ordinamento tributario, introducendo obblighi per<br />

l’Amministrazione e tutele per il contribuente.<br />

17


18 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

UNITÀ 9<br />

Anagrafe tributaria, sanzioni e uffici del fisco<br />

A. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

8.<br />

L’anagrafe tributaria è gest<strong>it</strong>a da una società a cui i contribuenti possono rivolgersi per informazioni<br />

e consulenze in materia fiscale.<br />

Il codice fiscale di una persona fisica è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da un’espressione numerica di undici cifre.<br />

L’accertamento è l’atto con cui la Pubblica amministrazione compie l’individuazione dell’ammontare<br />

esatto della spesa e del soggetto a cui va effettuato il pagamento.<br />

Le commissioni tributarie sono organi giurisdizionali competenti per le controversie riguardanti la<br />

quasi total<strong>it</strong>à dei tributi.<br />

Il contenzioso tributario è il complesso degli atti con cui l’Amministrazione finanziaria compie gli accertamenti<br />

induttivi.<br />

Si parla di controversie di fatto quando si discute della definizione dell’ammontare dell’imponibile.<br />

La lunghezza dei tempi delle controversie tributarie avvantaggia i conti delle Amministrazioni pubbliche,<br />

perché fa maturare interessi sui cred<strong>it</strong>i e accresce gli importi delle sanzioni.<br />

I condoni tributari sono provvedimenti non omogenei, che hanno in comune la possibil<strong>it</strong>à di effettuare<br />

un versamento di denaro per estinguere la contravvenzione.<br />

B. Scegli la risposta corretta tra quelle indicate.<br />

1. Un sistema tributario è<br />

a un insieme di dati e notizie raccolti ed elaborati dall’Amministrazione<br />

finanziaria in relazione a tutti i rapporti giuridici<br />

d’imposta dei soggetti economici<br />

b una rappresentazione dei rapporti giuridici d’imposta che<br />

intercorrono fra soggetti attivi e passivi all’interno di uno<br />

Stato o di un’Unione di Stati<br />

c una schematizzazione riepilogativa degli atti tram<strong>it</strong>e i quali<br />

il contribuente comunica all’Amministrazione finanziaria i<br />

dati dei propri rapporti giuridici d’imposta o avvia l’eventuale<br />

contenzioso<br />

d un complesso di regole e di strumenti organizzativi finalizzati<br />

alla determinazione e alla riscossione dei tributi, presenti<br />

in uno Stato in un determinato momento<br />

2. Le dichiarazioni tributarie sono<br />

a elaborazioni di dati e notizie raccolti dall’Amministrazione<br />

finanziaria in relazione a una plural<strong>it</strong>à di rapporti giuridici<br />

d’imposta<br />

b espressioni alfanumeriche di sedici caratteri che identificano<br />

i contribuenti e i loro rapporti giuridici d’imposta<br />

c atti scr<strong>it</strong>ti con cui il contribuente deve comunicare all’Amministrazione<br />

finanziaria i dati relativi a un rapporto giuridico<br />

d’imposta<br />

d procedimenti con cui l’Amministrazione fiscale controlla<br />

l’esattezza e la rispondenza al vero degli importi dichiarati<br />

in relazione a un rapporto giuridico d’imposta<br />

3. L’accertamento sintetico o induttivo consiste<br />

a nella verifica formale delle dichiarazioni e degli errori di<br />

calcolo dell’imposta<br />

b nella comunicazione all’Amministrazione finanziaria dell’esistenza<br />

di un certo rapporto giuridico d’imposta da parte<br />

di un ente locale<br />

c nella ricostruzione dettagliata e motivata del deb<strong>it</strong>o d’imposta<br />

in capo a un singolo contribuente<br />

d nella stima del deb<strong>it</strong>o d’imposta tram<strong>it</strong>e presunzioni fondate<br />

su parametri rifer<strong>it</strong>i all’attiv<strong>it</strong>à o al tenore di v<strong>it</strong>a del<br />

contribuente<br />

4. Le commissioni tributarie sono<br />

a organi giurisdizionali competenti per le controversie riguardanti<br />

la quasi total<strong>it</strong>à dei tributi<br />

b pagamenti dovuti all’Amministrazione tributaria o agli uffici<br />

privati di assistenza fiscale per attiv<strong>it</strong>à o consulenze<br />

c organi amministrativi che controllano l’attiv<strong>it</strong>à degli uffici<br />

fiscali ed esprimono pareri sulla legislazione<br />

d sanzioni di carattere pecuniario che vengono aggiunte agli<br />

importi del deb<strong>it</strong>o d’imposta accertato<br />

5. L’oblazione è<br />

a il pagamento di una somma commisurata a una percentuale<br />

del massimo della pena prevista, pagamento con cui<br />

si estingue il reato<br />

b la soprattassa aggiunta al tributo, in percentuale fissa rispetto<br />

al suo ammontare e al r<strong>it</strong>ardo intervenuto nell’estinzione<br />

del deb<strong>it</strong>o d’imposta<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F


9. Anagrafe tributaria, sanzioni e uffici del fisco<br />

c l’atto scr<strong>it</strong>to con cui il contribuente deve segnalare gli errori<br />

di calcolo dell’imposta, per ev<strong>it</strong>are di incorrere in sanzioni<br />

penali detentive<br />

d l’insieme delle procedure che permettono di estinguere la<br />

contravvenzione relativa a un deb<strong>it</strong>o d’imposta originato<br />

da un’interpretazione inesatta delle norme<br />

6. L’Amministrazione finanziaria fa capo<br />

a al presidente della repubblica, come garante del rispetto<br />

dei principi cost<strong>it</strong>uzionali<br />

b al Ministero indicato dalla legge, in base alle scelte pol<strong>it</strong>iche<br />

di cost<strong>it</strong>uzione del Governo<br />

c al Parlamento, in quanto organo competente per l’approvazione<br />

del bilancio e della Legge finanziaria<br />

d alla Corte dei conti, perché è competente per la verifica<br />

della gestione del bilancio da parte del Governo<br />

7. La struttura dell’organizzazione centrale dell’Amministrazione<br />

finanziaria comprende, fra gli altri uffici, anche<br />

a la direzione generale degli affari generali e del personale, il<br />

com<strong>it</strong>ato tributario regionale<br />

b il dipartimento delle entrate, il dipartimento delle dogane e<br />

delle imposte indirette, il dipartimento del terr<strong>it</strong>orio<br />

c l’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il servizio<br />

centrale degli ispettori tributari, la direzione regionale<br />

delle entrate<br />

d il dipartimento del terr<strong>it</strong>orio, la direzione regionale delle<br />

entrate, il com<strong>it</strong>ato tributario regionale<br />

C. Collega a ognuno dei concetti seguenti l’espressione<br />

logicamente corrispondente, scegliendola tra quelle<br />

sotto elencate (scrivi la lettera al posto dei puntini; i<br />

termini possono essere presenti più di una volta).<br />

1. sistema tributario … 2. anagrafe tributaria …<br />

3. codice fiscale … 4. numero di part<strong>it</strong>a Iva …<br />

5. dichiarazioni tributarie … 6. accertamento anal<strong>it</strong>ico …<br />

7. contenzioso tributario …<br />

A pagamento di una somma commisurata a una percentuale<br />

del massimo della pena prevista, pagamento che estingue<br />

il reato; B organi giurisdizionali competenti per le<br />

controversie riguardanti la quasi total<strong>it</strong>à dei tributi;<br />

C complesso degli atti con cui si regolano le controversie<br />

fra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria; D fondato<br />

su presunzioni rifer<strong>it</strong>e a parametri ricavati dall’attiv<strong>it</strong>à o dal<br />

tenore di v<strong>it</strong>a del soggetto passivo, o dalla natura e dalle<br />

condizioni del presupposto; E ricostruzione dettagliata e<br />

motivata del deb<strong>it</strong>o d’imposta; F atti scr<strong>it</strong>ti con cui il<br />

contribuente deve comunicare all’Amministrazione<br />

finanziaria i dati relativi a un rapporto giuridico d’imposta;<br />

G codice identificativo, formato di soli numeri, da riportare<br />

sui documenti resi obbligatori ai fini dell’imposta;<br />

H espressione alfanumerica di sedici caratteri o espressione<br />

numerica di undici cifre che identificano, rispettivamente,<br />

una persona fisica o un soggetto diverso (società, enti,<br />

ecc.); I raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le<br />

notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce<br />

presentate agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e dai<br />

relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono<br />

comunque assumere rilevanza ai fini tributari; L complesso<br />

di regole e di strumenti organizzativi finalizzati alla<br />

determinazione e alla riscossione dei tributi, presenti in uno<br />

Stato in un dato momento<br />

19<br />

D. Completa i seguenti brani, scegliendo i termini<br />

adeguati tra quelli proposti nell’elenco che chiude<br />

l’esercizio (inserisci nello spazio vuoto la lettera<br />

corrispondente al termine prescelto).<br />

1. Fra i danni provocati dalla lunghezza dei tempi delle ...... si<br />

ricorda che: i contribuenti in ...... fede, rimangono nell’incertezza<br />

sul loro deb<strong>it</strong>o o sul loro cred<strong>it</strong>o nei riguardi del<br />

fisco; lo Stato non può disporre di ...... certe, e, vista la<br />

frequenza dei casi di elusione ed ......, resta per lunghi periodi<br />

cred<strong>it</strong>ore di somme molto ingenti.<br />

2. I condoni tributari scontano pesanti conseguenze negative:<br />

realizzano ...... decrescenti, perché incoraggiano l’evasione<br />

e vengono interpretati come una dichiarazione di<br />

incapac<strong>it</strong>à dei Governi di identificare e perseguire i comportamenti<br />

illegali; provocano nell’opinione pubblica reazioni<br />

che portano a una ...... delle entrate tributarie, perché<br />

favoriscono i disonesti e fanno pensare a una diminuzione<br />

dell’interesse delle maggioranze di Governo per la ...... all’evasione;<br />

comportano ......, sia materiali sia morali, che<br />

potranno essere corretti soltanto con l’impiego di risorse<br />

più consistenti e quindi solo tram<strong>it</strong>e un futuro aumento<br />

della spesa pubblica.<br />

A amministrazione; B applicabile; C buona;<br />

D contravvenzione; E controversia; F cresc<strong>it</strong>a; G danno;<br />

H diminuzione; I entrata; L evasione; M gett<strong>it</strong>o; N imposta;<br />

O lec<strong>it</strong>o; P lotta; Q mala; R omogeneo; S pena detentiva;<br />

T spesa; U tributo; V vantaggio<br />

E. Risolvi il seguente semplice problema.<br />

1. Con l’aiuto del testo individua le funzioni di ognuno dei seguenti<br />

atti, documenti o organismi:<br />

a codice fiscale; b dichiarazioni tributarie;<br />

c accertamento induttivo; d commissioni tributarie;<br />

e condoni tributari.


10<br />

UNITÀ<br />

Le imposte dirette<br />

Finestre<br />

Homepage Pol<strong>it</strong>ica Cronaca Economia Esteri Sport Scienza & Tecnologia Spettacoli & Cultura<br />

È equo il riparto del carico<br />

fiscale Irpef tra i diversi redd<strong>it</strong>i?<br />

Se è inequivocabile che il peso progressivamente<br />

raggiunto dall’Irpef nel nostro sistema<br />

è eccessivo, è anche vero che la realtà più<br />

eclatante e più che certa è che è troppo gravoso,<br />

in assoluto e in termini relativi, l’onere sui redd<strong>it</strong>i<br />

di lavoro dipendente: un elemento che rappresenta<br />

ormai la sperequazione principale del nostro sistema<br />

di prelievo.<br />

Dal 1973, anno di entrata in vigore dell’Irpef, le<br />

r<strong>it</strong>enute sul lavoro dipendente (e sulle pensioni)<br />

sono cresciute sistematicamente e sono passate,<br />

negli ultimi 25 anni, dal 66-67% del gett<strong>it</strong>o dell’Irpef<br />

al 74%. Il loro peso rispetto al gett<strong>it</strong>o complessivo<br />

Irpef + sost<strong>it</strong>utiva è passato da un contenuto<br />

52% (inferiore, come si è appena detto, alla<br />

quota di redd<strong>it</strong>o nazionale del lavoro dipendente)<br />

a un ben più robusto 68%. Poiché nel frattempo<br />

in Italia (come nei principali Paesi Ocse) i redd<strong>it</strong>i<br />

da lavoro dipendente si sono ridotti in quota del<br />

Pil in maniera impressionante (14 punti percentuali:<br />

dal 67% al 53%!), si deve concludere che<br />

nel periodo considerato i lavoratori dipendenti<br />

hanno visto contemporaneamente ridursi fortemente<br />

i propri redd<strong>it</strong>i e aumentare fortemente le<br />

proprie imposte. Viceversa il gett<strong>it</strong>o derivante da<br />

redd<strong>it</strong>i di lavoro<br />

dipendente<br />

altri redd<strong>it</strong>i (l’Irpef residua e la sost<strong>it</strong>utiva) si è andato<br />

riducendo rispetto a quello complessivo delle<br />

imposte dirette (dal 37% al 24%), mentre quello<br />

delle r<strong>it</strong>enute sul lavoro dipendente è passato<br />

dal 40% al 52% di tutte le dirette.<br />

È sorprendente che la s<strong>it</strong>uazione descr<strong>it</strong>ta non abbia<br />

provocato rivolte e nemmeno troppe proteste.<br />

Saranno i miracoli della r<strong>it</strong>enuta alla fonte che<br />

rende inconsapevoli di cosa sta accadendo; sta di<br />

fatto che la s<strong>it</strong>uazione che si è creata è assolutamente<br />

paradossale e profondamente ingiusta.<br />

Che fare? Per riequilibrare il sistema sarebbe necessario<br />

ridurre l’Irpef di almeno 3 punti di Pil soprattutto<br />

a favore dei redd<strong>it</strong>i medi e bassi. Si tratta<br />

quindi di recuperare risorse. Da talune parti si<br />

propone un robusto ricorso al prelievo sul patrimonio<br />

(il modello svizzero dove i “ricchi” pagano<br />

molte più tasse che in Italia), e in effetti è impressionante<br />

notare che la Wealth tax Usa rappresenta<br />

l’11,4% del gett<strong>it</strong>o tributario e il 3,1% del Pil,<br />

e la nostra Ici rispettivamente poco più del 2% e<br />

lo 0,6%.<br />

Vi è anche margine per una razionalizzazione della<br />

tassazione dei redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale unificando le<br />

attuali aliquote a un livello intorno al 20%.<br />

liberamente tratto da VINCENZO VISCO, Doppia mossa: taglio Irpef e lotta evasione,<br />

apparso il 25 settembre 2009 sul s<strong>it</strong>o Internet www.ilsole24ore.com<br />

gett<strong>it</strong>o<br />

r<strong>it</strong>enuta alla fonte redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale


10. Le imposte dirette<br />

1. Le imposte dirette e il bilancio dello Stato<br />

PRESUPPOSTI<br />

DELLE IMPOSTE DIRETTE<br />

STOCK<br />

In generale indica accumulo<br />

di beni e di<br />

moneta e, in un senso<br />

più stretto, scorte;<br />

nella definizione di<br />

patrimonio vale, in<br />

contrapposizione al<br />

concetto di flusso (con<br />

cui si designa il redd<strong>it</strong>o),<br />

come nozione di<br />

tutto ciò che può essere<br />

rilevato staticamente,<br />

senza considerare il fattore<br />

tempo.<br />

IL TESTO UNICO DELLE<br />

IMPOSTE SUI REDDITI<br />

D.P.R. 22 dicembre 1986,<br />

n. 917<br />

Testo unico delle<br />

imposte sui redd<strong>it</strong>i.<br />

Le imposte dirette hanno come presupposto le manifestazioni immediate della ricchezza: il<br />

redd<strong>it</strong>o e il patrimonio.<br />

Sappiamo che conseguentemente questa categoria di tributi è ripart<strong>it</strong>a in imposte<br />

sul redd<strong>it</strong>o e imposte sul patrimonio.<br />

Le imposte sul redd<strong>it</strong>o hanno come oggetto il flusso di ricchezza acquis<strong>it</strong>o dal contribuente<br />

in un determinato periodo.<br />

È bene anticipare sub<strong>it</strong>o che nel linguaggio economico si indicano quattro tipi di redd<strong>it</strong>o:<br />

salari, prof<strong>it</strong>ti, rend<strong>it</strong>e e interessi. Le norme tributarie invece utilizzano una terminologia<br />

meno rigorosa, parlando, ad esempio, anche di pensioni, corrispettivi, dividendi, locazioni,<br />

aff<strong>it</strong>ti, ecc.<br />

Le imposte sul patrimonio colpiscono il valore complessivo dello stock di ricchezza o di<br />

specifici beni posseduti dal contribuente in un dato momento.<br />

Si sottolinea che il riferimento al possesso dello stock o del bene va inteso come possesso<br />

che prosegue anche al termine del momento considerato, almeno fino all’istante, anche<br />

immediatamente successivo, in cui si registri una cessione. In termini più diretti, anche se<br />

meno precisi, è possibile dire che le imposte sul patrimonio hanno come oggetto, appunto,<br />

il potere sulle cose, la facoltà, anche solamente potenziale, di eserc<strong>it</strong>are atti di godimento<br />

sui beni.<br />

Le due principali imposte sul redd<strong>it</strong>o del sistema tributario <strong>it</strong>aliano sono state<br />

create con la riforma del 1973 e per più di trent’anni sono state denominate imposta<br />

sul redd<strong>it</strong>o delle persone fisiche (Irpef) e imposta sul redd<strong>it</strong>o delle persone giuridiche<br />

(Irpeg).<br />

L’Ires ha sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, entrando in vigore il 1° gennaio 2004, l’Irpeg.<br />

Sono disciplinate principalmente dal Testo unico delle imposte sui redd<strong>it</strong>i.<br />

Il Testo unico delle imposte sui redd<strong>it</strong>i, comunemente abbreviato in Tuir, è un decreto del presidente<br />

della repubblica (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), che ha coordinato le disposizioni<br />

ist<strong>it</strong>utive delle imposte (D.P.R. 29 settembre 1973, nn. 597 e 598) e le norme successive.<br />

Per la precisione, va ricordato che il Tuir, pur mantenendo la denominazione e i riferimenti<br />

originari, ha sub<strong>it</strong>o nel corso degli anni notevoli interventi, apportati di volta in<br />

volta dagli interventi normativi dei Governi di turno, sulla base delle diverse e specifiche<br />

scelte di pol<strong>it</strong>ica economica.<br />

La stesura iniziale del Testo unico, oltre all’imposta sul redd<strong>it</strong>o delle persone fisiche<br />

(Irpef) e all’imposta sul redd<strong>it</strong>o delle persone giuridiche (Irpeg), introduceva<br />

anche l’imposta locale sui redd<strong>it</strong>i (Ilor).<br />

L’Ilor aveva essenzialmente due funzioni.<br />

La prima è esplic<strong>it</strong>ata nella denominazione: assicurare incassi autonomi agli enti locali.<br />

La seconda era di realizzare una discriminazione qual<strong>it</strong>ativa dei redd<strong>it</strong>i attraverso l’esenzione<br />

dei redd<strong>it</strong>i da lavoro.<br />

Questa categoria di redd<strong>it</strong>i, infatti, non era compresa nella base imponibile di questo tributo,<br />

per una duplice motivazione: da un lato, si riconosceva il costante e ingente sforzo necessario<br />

per guadagnare redd<strong>it</strong>i da lavoro, dall’altro, si prendeva atto che la formazione dei<br />

21


22 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

IL GETTITO DELLE<br />

IMPOSTE DIRETTE<br />

redd<strong>it</strong>i d’impresa ha sempre permesso la documentazione di spese che diminuiscono sensibilmente<br />

l’imponibile e alleggeriscono il carico fiscale per le altre due principali imposte sui<br />

redd<strong>it</strong>i, che, per tutto il periodo di esistenza dell’Ilor, erano Irpef o Irpeg.<br />

Coerentemente con quest’ultima ragione, l’Ilor era stata strutturata come imposta reale,<br />

per la quale erano ammesse soltanto lim<strong>it</strong>ate deduzioni per le piccole imprese. Progressivamente<br />

– ma non senza un defatigante contenzioso – l’esenzione dall’Ilor era stata estesa<br />

anche ai lavoratori autonomi e a quelle categorie di imprese in cui l’attiv<strong>it</strong>à lavorativa<br />

dei t<strong>it</strong>olari risultasse determinante, come nelle imprese artigiane.<br />

In ultima analisi si può dunque r<strong>it</strong>enere che l’Ilor assolvesse alla funzione di discriminare<br />

qual<strong>it</strong>ativamente i redd<strong>it</strong>i, funzione che nessun altro tributo di fatto svolgeva – e svolge –<br />

nel sistema tributario <strong>it</strong>aliano. Per quanto riguarda invece la funzione di assicurare incassi<br />

autonomi agli enti locali, si è registrata una totale frustrazione delle aspettative, perché<br />

il gett<strong>it</strong>o è stato saldamente tenuto dallo Stato, alle prese con la vertiginosa cresc<strong>it</strong>a del<br />

defic<strong>it</strong> e del deb<strong>it</strong>o. Gli enti locali hanno quindi continuato a doversi accontentare delle<br />

assegnazioni di risorse decise e gest<strong>it</strong>e dall’Amministrazione centrale.<br />

L’Ilor è stata soppressa, con effetto dal 1998, e il T<strong>it</strong>olo III del Tuir abrogato, al momento<br />

dell’introduzione dell’Irap.<br />

Va pure messo in evidenza che nemmeno l’attuale testo del Tuir esaurisce la disciplina<br />

delle imposte sui redd<strong>it</strong>i: l’accertamento, la riscossione e le sanzioni sono<br />

regolati in altre norme, valide anche per altri tributi.<br />

Inoltre l’assetto normativo non è affatto stabile; ogni anno la Legge finanziaria<br />

apporta modifiche più o meno rilevanti, che vanno a incidere sugli aspetti più variegati<br />

delle imposte suddette, dalla determinazione dell’imponibile, alla variazione<br />

delle aliquote, a seconda della manovra che di volta in volta viene varata dall’Esecutivo<br />

in carica.<br />

Le imposte dirette forniscono un consistente gett<strong>it</strong>o alle casse dell’erario.<br />

Le due maggiori imposte, Irpef e Ires, hanno garant<strong>it</strong>o da sole, nel 2006, circa il<br />

90% degli incassi dello Stato per imposte dirette, il che equivale a dire poco meno<br />

della metà del totale delle entrate tributarie.<br />

La quota restante è frazionata fra una ventina di voci rifer<strong>it</strong>e a condoni, a diversi<br />

tipi di tributi sost<strong>it</strong>utivi e a vecchie imposte dirette che continuano a produrre un<br />

LE IMPOSTE DIRETTE NELL’ANALISI ECONOMICA DEGLI INCASSI TRIBUTARI ESPOSTI NEL BILANCIO DELLO STATO<br />

(miliardi di lire per 1990 – milioni di euro per 2000 e 2007)<br />

Tributi<br />

Irpef<br />

Ires<br />

Ilor<br />

R<strong>it</strong>enute sui redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale<br />

Imposta sul patrimonio netto delle imprese<br />

R<strong>it</strong>enuta di acconto o di imposta sugli utili distribu<strong>it</strong>i<br />

dalle persone giuridiche<br />

Condoni<br />

Altre<br />

TOTALE IMPOSTE DIRETTE<br />

IMPOSTE SUCCESSORIE<br />

1990 (L<strong>it</strong>.)<br />

111.384<br />

17.507<br />

21.745<br />

30.447<br />

0<br />

2.404<br />

65<br />

738<br />

184.290<br />

729<br />

dalla Relazione generale sulla s<strong>it</strong>uazione economica del Paese, Volume III, appendice statistica, anni diversi<br />

2000 (€)<br />

117.449<br />

29.023<br />

164<br />

13.687<br />

283<br />

250<br />

74<br />

6.329<br />

167.259<br />

929<br />

2007 (€)<br />

153.832<br />

51.111<br />

16<br />

13.244<br />

6<br />

539<br />

79<br />

4.975<br />

223.802<br />

128


10. Le imposte dirette<br />

gett<strong>it</strong>o, anche se sono state soppresse, in ragione dei forti r<strong>it</strong>ardi con cui le controversie<br />

tributarie costringono l’erario a incassare i cred<strong>it</strong>i. Si noti, peraltro, che fra<br />

questi tributi minori le r<strong>it</strong>enute sui redd<strong>it</strong>i da cap<strong>it</strong>ali valgono da sole più del 5%<br />

del totale delle imposte dirette (il 2,8% del totale del gett<strong>it</strong>o tributario).<br />

2. Le imposte dirette, le Regioni e le autonomie locali<br />

DIFETTI DEL SISTEMA<br />

TRIBUTARIO<br />

– CARENZA DI IMPOSTE<br />

PATRIMONIALI<br />

KALDOR, NICHOLAS<br />

Ungheria–Stati Un<strong>it</strong>i,<br />

1908–1986<br />

Fra le imposte dirette vanno considerati anche alcuni importanti tributi il cui incasso<br />

non compare nel bilancio dello Stato.<br />

Condizioni pol<strong>it</strong>iche ed economiche hanno imped<strong>it</strong>o che l’Ilor svolgesse la funzione<br />

di sostenere effettivamente l’autonomia finanziaria – e, appunto, pol<strong>it</strong>ica – degli enti locali.<br />

La questione è però rimasta nell’agenda delle forze rappresentate in Parlamento e,<br />

a partire dall’inizio degli anni Novanta, si registrano alcune significative innovazioni che<br />

portano alla contemporanea soluzione di due importanti debolezze del sistema.<br />

A differenza dei sistemi tributari di altri Paesi europei paragonabili all’Italia per<br />

popolazione e sviluppo economico, nell’ordinamento <strong>it</strong>aliano si registravano sia la<br />

carenza di imposte patrimoniali, sia l’inadeguatezza di tributi di diretta competenza<br />

degli enti locali.<br />

La carenza di imposte patrimoniali priva il sistema tributario di strumenti utili per:<br />

◆ perfezionare il controllo amministrativo contro l’evasione;<br />

◆ garantire l’equ<strong>it</strong>à della tassazione in base alla capac<strong>it</strong>à contributiva;<br />

◆ ridistribuire la ricchezza, riducendo le disuguaglianze economiche;<br />

◆ incentivare l’impiego delle risorse patrimoniali in investimenti produttivi.<br />

L’esistenza di un’imposta patrimoniale permette, anzi costringe, l’Amministrazione<br />

tributaria a raccogliere e accertare informazioni sulle s<strong>it</strong>uazioni, appunto, patrimoniali<br />

dei contribuenti, sicuramente utili anche per combattere l’evasione delle<br />

imposte sui redd<strong>it</strong>i. Sono facilmente intuibili i motivi: chi nasconde ricchezza difficilmente<br />

ha convenienza economica a lasciarla inutilizzata, ma, in qualche modo, la<br />

investe in t<strong>it</strong>oli mobiliari, in immobili, in beni preziosi.<br />

La capac<strong>it</strong>à contributiva si esprime attraverso differenti manifestazioni della ricchezza,<br />

fra le quali la proprietà di uno stock di beni o di moneta. È di comune<br />

esperienza osservare o essere indirettamente a conoscenza dell’esistenza di patrimoni<br />

di piccole dimensioni, come pure di patrimoni di enorme valore. La capac<strong>it</strong>à<br />

contributiva dei soggetti in possesso di consistenti stock di risorse può rivelarsi perfino<br />

superiore a quella di contribuenti di redd<strong>it</strong>o medio e alto.<br />

Si deve a N. KALDOR un esempio estremamente chiaro e fondato su un caso lim<strong>it</strong>e: in<br />

mancanza di un’imposta sul patrimonio, possono trovarsi a non pagare alcuna imposta<br />

diretta tanto un individuo poverissimo, privo di redd<strong>it</strong>i, quanto una persona estremamente<br />

ricca, che non svolge alcuna attiv<strong>it</strong>à, ma è proprietaria di oro e gioielli per un ingente<br />

valore. Il redd<strong>it</strong>o di questi due soggetti risulta identico, ossia zero, ma ovviamente<br />

non è certo identica la loro capac<strong>it</strong>à contributiva.<br />

Mer<strong>it</strong>a anche ricordare che la redistribuzione della ricchezza non è esclusivamente<br />

un fondamentale obiettivo sociale e pol<strong>it</strong>ico, ma lo stesso sistema economico<br />

può trarre vantaggio dall’aumento della capac<strong>it</strong>à di spesa dei soggetti con redd<strong>it</strong>o<br />

più basso e, conseguentemente, con propensione al consumo più elevata. Questo<br />

effetto pos<strong>it</strong>ivo risulta ancora più consistente se l’imposta colpisce stock di beni<br />

23


24 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

– INADEGUATEZZA DEI<br />

TRIBUTI DI DIRETTA<br />

COMPETENZA DEGLI ENTI<br />

LOCALI<br />

PRINCIPIO DI<br />

SUSSIDIARIETÀ<br />

Art. 5 Trattato C.E.<br />

Nei settori che non sono di<br />

sua esclusiva competenza<br />

la Comun<strong>it</strong>à interviene,<br />

secondo il principio della<br />

sussidiarietà, soltanto se e<br />

nella misura in cui gli<br />

obiettivi dell’azione prevista<br />

non possono essere<br />

sufficientemente realizzati<br />

dagli Stati membri e<br />

possono dunque, a motivo<br />

delle dimensioni o degli<br />

effetti dell’azione in<br />

questione, essere realizzati<br />

meglio a livello comun<strong>it</strong>ario.<br />

1992: ISTITUZIONE<br />

DELL’ICI<br />

non produttivi: si trasforma ricchezza non redd<strong>it</strong>izia in possibil<strong>it</strong>à per lo Stato di<br />

impiegarla per effettuare trasferimenti, incrementando la capac<strong>it</strong>à di spesa e, attraverso<br />

questa, la domanda aggregata.<br />

Quest’ultima considerazione vale anche a spiegare perché un’imposta patrimoniale<br />

può aumentare l’efficienza degli impieghi delle risorse disponibili. A questo si aggiungerebbe<br />

l’incentivazione all’utilizzo della ricchezza in attiv<strong>it</strong>à produttive di redd<strong>it</strong>o: se<br />

il proprietario deve tener conto di un’imposta patrimoniale, può più facilmente considerare<br />

vantaggioso l’impiego della propria ricchezza in un investimento produttivo,<br />

vuoi perché lo Stato potrebbe considerare tale investimento esente dall’imposizione<br />

patrimoniale, vuoi perché il redd<strong>it</strong>o prodotto, pur tassato, permetterebbe al contribuente<br />

di recuperare l’importo del tributo dovuto sulla ricchezza di stock.<br />

A tal propos<strong>it</strong>o giova ricordare che le imposte patrimoniali sui trasferimenti mortis causa<br />

e sulle donazioni, soppresse con effetto dalle successioni aperte e dalle donazioni effettuate<br />

successivamente al 25 ottobre 2001, sono state reintrodotte dal decreto legge<br />

262/2006 e ripristinate dalla Legge finanziaria per l’anno 2007. L’imposta prevede attualmente<br />

l’applicazione di aliquote differenti (e talvolta di una franchigia) a seconda della tipologia<br />

del beneficiario (coniuge, fratelli, sorelle, ecc.).<br />

Storicamente e socialmente fondamentali, tali tributi, nella maggior parte dei Paesi di più<br />

elevata cultura giuridica, economica e quindi fiscale, gravano sugli atti tra vivi (donazione)<br />

o a causa di morte (successioni ered<strong>it</strong>arie), in cui una o più parti ricevono da un soggetto<br />

uno o più dir<strong>it</strong>ti senza doversi assumere sacrifici di corrispondente valore. Le principali<br />

funzioni di tale imposizione sono di incentivare la circolazione delle risorse, offrire<br />

uno strumento per la redistribuzione della ricchezza, rallentare la concentrazione di ingenti<br />

patrimoni nelle mani dei componenti di una stessa famiglia.<br />

L’inadeguatezza di tributi di diretta competenza degli enti locali provoca un sostanziale indebolimento<br />

della loro autonomia amministrativa e pol<strong>it</strong>ica e deprime:<br />

◆ le specifiche funzioni del governo locale nel rispondere ai bisogni e agli interessi dei<br />

c<strong>it</strong>tadini;<br />

◆ le possibil<strong>it</strong>à di controllo dei c<strong>it</strong>tadini e la responsabilizzazione degli amministratori locali;<br />

◆ il pluralismo pol<strong>it</strong>ico garant<strong>it</strong>o dalla formazione, a livello locale, di maggioranze diverse<br />

da quelle al Governo nel Paese;<br />

◆ le opportun<strong>it</strong>à di soddisfare un maggior numero di persone, offerte dal decentramento<br />

delle decisioni.<br />

Anche per questi motivi il Trattato di Maastricht ha recep<strong>it</strong>o il principio di sussidiarietà.<br />

Il principio di sussidiarietà afferma che le attiv<strong>it</strong>à pubbliche devono essere eserc<strong>it</strong>ate sempre<br />

dai livelli inferiori di governo se non esistono ragioni precise e fondate perché siano attribu<strong>it</strong>e<br />

a livelli più accentrati.<br />

Va, per esattezza, ricordato che dal 1973 al 2003 è stata in vigore l’imposta comunale sull’incremento<br />

di valore degli immobili (Invim).<br />

Tuttavia già la denominazione rivela che non era l’intero valore patrimoniale a essere colp<strong>it</strong>o,<br />

ma soltanto la quota di aumento del valore fra una cessione e un’altra, in caso di<br />

vend<strong>it</strong>a o di successione, o, nel caso di soggetti collettivi, al compimento di ogni decennio<br />

dall’acquisizione. Inoltre l’Invim era applicata dallo Stato, che ne devolveva il gett<strong>it</strong>o<br />

ai Comuni.<br />

Alla fine del 1992 viene approvato un decreto legislativo (D.Lgs. 30 dicembre<br />

1992, n. 504) che inizia a porre rimedio alle due carenze del sistema, varando


D.Lgs. 30 dicembre 1992,<br />

n. 504<br />

Ist<strong>it</strong>uzione dell’imposta<br />

comunale sugli immobili.<br />

1997: ISTITUZIONE<br />

DELLE ADDIZIONALI<br />

Art. 50 D.Lgs.<br />

15 dicembre 1997, n. 446<br />

Ist<strong>it</strong>uzione dell’addizionale<br />

regionale all’imposta sul<br />

redd<strong>it</strong>o delle persone fisiche.<br />

– REGIONALE<br />

– COMUNALE<br />

MODIFICA DELL’ART. 119<br />

DELLA COSTITUZIONE<br />

10. Le imposte dirette<br />

un’imposta che colpisce il patrimonio immobiliare e, a un tempo, crea un gett<strong>it</strong>o direttamente<br />

incassato dai Comuni.<br />

Si tratta dell’imposta comunale sugli immobili, comunemente conosciuta come<br />

Ici. È sostanzialmente unanime il parere che i Comuni siano gli enti più idonei ad<br />

accertare e a controllare il patrimonio immobiliare sul terr<strong>it</strong>orio di propria competenza.<br />

L’attribuzione del gett<strong>it</strong>o dell’imposta risponde dunque all’esigenza di verificare<br />

la base imponibile nel modo più efficiente possibile, ma anche di stimolare<br />

l’interesse dell’ente locale a una corretta gestione del terr<strong>it</strong>orio, o, quantomeno, al<br />

contenimento dei fenomeni di abusivismo edilizio che occultano base imponibile<br />

per l’applicazione dell’Ici.<br />

Un decreto legislativo del 1997 (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) introduce altre<br />

due importanti innovazioni.<br />

La prima consiste nella creazione dell’imposta regionale sulle attiv<strong>it</strong>à produttive (Irap),<br />

che entra in vigore nel 1998 e attribuisce alle Regioni un gett<strong>it</strong>o autonomo. Inoltre contribuisce<br />

a semplificare il sistema tributario, abolendo numerosi tributi minori e l’Ilor.<br />

La seconda si fonda sull’ist<strong>it</strong>uzione di addizionali.<br />

L’addizionale – che può essere chiamata anche sovrimposta – consiste in un aumento che<br />

la legge ist<strong>it</strong>uisce in rapporto a un’imposta preesistente, creando un’autonoma obbligazione<br />

tributaria ma rimandando alla disciplina dell’imposta stessa per l’accertamento, la liquidazione,<br />

la riscossione, il contenzioso.<br />

L’art. 50 del decreto legislativo ist<strong>it</strong>uisce l’addizionale regionale dell’Irpef, con lo<br />

scopo di attribuire una sia pur lim<strong>it</strong>ata capac<strong>it</strong>à impos<strong>it</strong>iva alle Regioni.<br />

L’anno successivo, il 1999, la facoltà di applicare un’addizionale dell’Irpef è estesa<br />

anche ai Comuni.<br />

Le sovraimposte cost<strong>it</strong>uiscono autonome obbligazioni tributarie, e il soggetto attivo non<br />

è lo Stato, ma la Regione o il Comune di residenza del soggetto passivo.<br />

Esse sono calcolate come ulteriori percentuali d’imposta sulla stessa base dell’Irpef,<br />

quindi sul totale dell’imponibile accertato per la persona residente, comprendendo dunque<br />

anche i redd<strong>it</strong>i prodotti in altre sedi.<br />

La legge sancisce che l’aliquota dell’addizionale regionale debba essere compresa fra un<br />

valore minimo e uno massimo, ma sono le singole Regioni a fissare, entro tali lim<strong>it</strong>i, la<br />

percentuale con cui i residenti devono calcolare l’addizionale.<br />

Per l’addizionale comunale è previsto un lim<strong>it</strong>e massimo, che la legge ha inizialmente posto<br />

a un livello quasi irrisorio, lo 0,2%.<br />

Queste disposizioni attribuiscono una certa autonomia impos<strong>it</strong>iva alle Regioni e<br />

una potestà molto minore ai Comuni.<br />

Tuttavia queste facoltà possono certamente configurarsi come il cauto avvio di un ampliamento<br />

delle teoriche disponibil<strong>it</strong>à economiche che la maggioranza pol<strong>it</strong>ica di ciascuna<br />

Regione può autonomamente pianificare per dare attuazione alle proprie linee di programma.<br />

Va però anche considerato che il terzo comma dell’art. 50 impone che il provvedimento<br />

di fissazione dell’aliquota deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale<br />

«non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce».<br />

Tale termine è prossimo al momento in cui, pur nel rispetto della normativa<br />

cost<strong>it</strong>uzionale, delle leggi e delle prassi sulla formazione del bilancio dello Stato, è<br />

di regola approvata la Legge finanziaria.<br />

Va ricordato che questa legge, e i provvedimenti collegati, possono non solo modificare<br />

le aliquote delle imposte esistenti, ma anche modificare le assegnazioni di<br />

risorse alle autonomie locali e ai servizi di loro competenza.<br />

Nel 2001 il processo di creazione e allargamento della capac<strong>it</strong>à impos<strong>it</strong>iva degli<br />

25


26 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

APPROFONDIMENTO<br />

enti locali è coronato dalla modifica dell’art. 119 della Cost<strong>it</strong>uzione, riforma che<br />

appunto rafforza l’autonomia finanziaria di tali enti.<br />

L’introduzione di tali addizionali s’inquadra dunque nell’amb<strong>it</strong>o del dibatt<strong>it</strong>o e delle iniziative<br />

pol<strong>it</strong>iche tese, fra l’altro, a incentivare la fiscal<strong>it</strong>à locale. Si ricorda che tale discussione<br />

aveva portato, nei primi anni Settanta, all’ist<strong>it</strong>uzione dell’Ilor e dell’Invim. Ambedue queste<br />

imposte non avevano però in effetti consolidato l’autonomia finanziaria degli enti locali.<br />

Soltanto nel 2001 si registra la riforma dell’art. 119 della Cost<strong>it</strong>uzione, pertanto l’introduzione<br />

delle addizionali, avvenuta fra il 1998 e il 1999, dimostra come il dibatt<strong>it</strong>o fosse<br />

giunto a maturazione ben prima della revisione cost<strong>it</strong>uzionale. La sostanza delle disposizioni,<br />

tuttavia, può anche essere interpretata come una fin troppo cauta applicazione dei<br />

principi finalmente sanc<strong>it</strong>i nella Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Se si considerano tempi e procedure, il controllo dell’attiv<strong>it</strong>à finanziaria resta saldamente<br />

al Governo centrale, che, ad esempio, ogni anno può intervenire successivamente alle delibere<br />

delle Regioni e contrastare le iniziative di maggioranze locali difformi da quella nazionale.<br />

La rilevanza della questione risulta evidente se si considera che la legge 27 dicembre<br />

2002, n. 289 all’art. 3, comma 1, fissava la sospensione degli aumenti delle addizionali e<br />

dell’Irap per i Comuni e le Regioni, fino a quando Stato, Regioni ed Enti locali non avessero<br />

raggiunto un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.<br />

L’anno successivo, il legislatore, con l’art. 2, comma 21 della legge 24 dicembre 2003,<br />

n. 350, decideva di fissare al 31 dicembre 2004 il termine di efficacia della sospensione<br />

degli aumenti.<br />

Attualmente le Regioni hanno facoltà di maggiorare l’aliquota di compartecipazione, fissata<br />

per legge allo 0,9%, fino all’1,4%. Questo aumento, a partire dall’anno 2006, è diventato un<br />

obbligo per quelle Regioni che hanno superato il tetto delle risorse destinate alla San<strong>it</strong>à.<br />

Il testo originario e il testo riformato dell’art. 119 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />

art. 119 [testo originario]<br />

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei lim<strong>it</strong>i stabil<strong>it</strong>i da leggi della Repubblica, che la<br />

coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.<br />

Alle Regioni sono attribu<strong>it</strong>i tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni<br />

per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.<br />

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato<br />

assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.<br />

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modal<strong>it</strong>à stabil<strong>it</strong>e con legge della Repubblica.<br />

art. 119 [testo riformato dall’art. 5 della legge cost<strong>it</strong>uzionale 18 ottobre 2001, n. 3]<br />

I Comuni, le Province, le C<strong>it</strong>tà metropol<strong>it</strong>ane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di<br />

spesa.<br />

I Comuni, le Province, le C<strong>it</strong>tà metropol<strong>it</strong>ane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano<br />

tributi ed entrate propri, in armonia con la Cost<strong>it</strong>uzione e secondo i princìpi di coordinamento della<br />

finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gett<strong>it</strong>o di tributi erariali riferibile<br />

al loro terr<strong>it</strong>orio.<br />

La legge dello Stato ist<strong>it</strong>uisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i terr<strong>it</strong>ori con minore<br />

capac<strong>it</strong>à fiscale per ab<strong>it</strong>ante.<br />

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle C<strong>it</strong>tà<br />

metropol<strong>it</strong>ane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribu<strong>it</strong>e.<br />

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici<br />

e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei dir<strong>it</strong>ti della persona, o per provvedere a scopi diversi<br />

dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in<br />

favore di determinati Comuni, Province, C<strong>it</strong>tà metropol<strong>it</strong>ane e Regioni.<br />

I Comuni, le Province, le C<strong>it</strong>tà metropol<strong>it</strong>ane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribu<strong>it</strong>o secondo<br />

i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indeb<strong>it</strong>amento solo per finanziare<br />

spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prest<strong>it</strong>i dagli stessi contratti.


10. Le imposte dirette<br />

Dal 1° gennaio 2007 i Comuni possono nuovamente deliberare aumenti dell’aliquota di compartecipazione<br />

dell’addizionale comunale all’Irpef (in totale, però, l’aumento non potrà eccedere<br />

il tetto dello 0,8%). I Comuni hanno inoltre facoltà di introdurre soglie di esenzione in<br />

ragione del possesso di specifici requis<strong>it</strong>i redd<strong>it</strong>uali.<br />

Viene introdotto il versamento in acconto dell’addizionale comunale e questo, al pari del saldo,<br />

dovrà essere versato al Comune nel quale risiede il contribuente alla data del 1° gennaio<br />

dell’anno di riferimento.<br />

Il versamento dell’addizionale comunale all’Irpef sarà infine effettuato direttamente ai Comuni,<br />

attraverso appos<strong>it</strong>o codice tributo assegnato a ciascuno di essi.<br />

3. L’Irpef: caratteristiche, presupposti e soggetti passivi<br />

LE CARATTERISTICHE<br />

DELL’IRPEF<br />

Art. 53 Cost<strong>it</strong>uzione<br />

Tutti sono tenuti a<br />

concorrere alle spese<br />

pubbliche in ragione della<br />

loro capac<strong>it</strong>à contributiva.<br />

Il sistema tributario è<br />

informato a cr<strong>it</strong>eri di<br />

progressiv<strong>it</strong>à.<br />

LA CLASSIFICAZIONE<br />

DEI REDDITI<br />

IL PRESUPPOSTO<br />

Art. 1 D.P.R. 917/1986<br />

Presupposto dell’imposta.<br />

IL PERIODO D’IMPOSTA<br />

Art. 7 D.P.R. 917/1986<br />

Periodo di imposta.<br />

L’imposta sul redd<strong>it</strong>o delle persone fisiche (Irpef) è un’imposta generale, personale e progressiva:<br />

◆ generale, perché si applica a tutte le persone fisiche e colpisce tutti i tipi di redd<strong>it</strong>o;<br />

◆ personale, in quanto tiene conto della s<strong>it</strong>uazione personale e familiare del soggetto, e<br />

non colpisce distintamente le singole categorie di redd<strong>it</strong>i percep<strong>it</strong>i, ma la loro somma e<br />

quindi la capac<strong>it</strong>à contributiva globale del contribuente;<br />

◆ progressiva, poiché aumenta più che proporzionalmente rispetto all’incremento del redd<strong>it</strong>o.<br />

L’Irpef è dunque la principale imposta a cui è affidata la realizzazione concreta ed<br />

effettiva dei principi cost<strong>it</strong>uzionali della capac<strong>it</strong>à contributiva e della progressiv<strong>it</strong>à.<br />

Questa imposta è disciplinata nel T<strong>it</strong>olo I del Tuir, con norme riguardanti la<br />

struttura e le modal<strong>it</strong>à applicative, nonché la determinazione delle categorie a cui<br />

vengono attribu<strong>it</strong>i i differenti tipi di redd<strong>it</strong>o.<br />

È il caso di precisare che le categorie non sono defin<strong>it</strong>e in base alla tradizionale<br />

quadripartizione che si articola in salario, prof<strong>it</strong>to, rend<strong>it</strong>a e interesse.<br />

Il Testo unico stabilisce sei categorie. La classificazione dei redd<strong>it</strong>i dell’art. 6,<br />

primo comma, del Tuir identifica le tipologie secondo cr<strong>it</strong>eri rispondenti a esigenze<br />

di efficienza fiscale, in particolare per rendere più agevole l’accertamento.<br />

La classificazione dei redd<strong>it</strong>i dell’art. 6, primo comma, del Tuir prevede sei distinte categorie:<br />

◆ categoria A: redd<strong>it</strong>i fondiari;<br />

◆ categoria B: redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale;<br />

◆ categoria C: redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente;<br />

◆ categoria D: redd<strong>it</strong>i di lavoro autonomo;<br />

◆ categoria E: redd<strong>it</strong>i d’impresa;<br />

◆ categoria F: redd<strong>it</strong>i diversi.<br />

L’art. 1 del Testo unico definisce l’imposta, stabilendo il presupposto dell’Irpef.<br />

Presupposto dell’Irpef «è il possesso di redd<strong>it</strong>i in denaro o in natura rientranti nelle categorie<br />

indicate nell’articolo 6».<br />

L’art. 7 stabilisce il periodo d’imposta, ossia l’arco di tempo preso in considerazione<br />

dalla legge per l’applicazione dell’imposta.<br />

Il periodo d’imposta dell’Irpef è stabil<strong>it</strong>o dall’art. 7, primo comma, che sancisce che «l’imposta<br />

è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma».<br />

27


28 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

I SOGGETTI PASSIVI<br />

Art. 2 D.P.R. 917/1986<br />

Soggetti passivi.<br />

Art. 5 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>i prodotti<br />

in forma associata.<br />

Art. 230 bis Codice civile<br />

Salvo che sia configurabile<br />

un diverso rapporto,<br />

il familiare che presta in<br />

modo continuativo la sua<br />

attiv<strong>it</strong>à di lavoro nella<br />

famiglia o nell’impresa<br />

familiare ha dir<strong>it</strong>to al<br />

mantenimento<br />

secondo la condizione<br />

patrimoniale della famiglia<br />

e partecipa agli utili<br />

dell’impresa familiare ed ai<br />

beni acquistati con essi<br />

nonché agli incrementi<br />

dell’azienda, anche in<br />

ordine all’avviamento, in<br />

proporzione alla quant<strong>it</strong>à e<br />

qual<strong>it</strong>à del lavoro prestato.<br />

[...]<br />

L’art. 2 del Tuir individua i soggetti passivi di questa imposta.<br />

Sono soggetti passivi dell’Irpef le persone fisiche:<br />

◆ residenti, in relazione ai redd<strong>it</strong>i posseduti sia in Italia sia all’estero;<br />

◆ non residenti, lim<strong>it</strong>atamente ai redd<strong>it</strong>i prodotti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />

Sono pertanto soggetti all’imposta, e sono quindi obbligati ai relativi adempimenti,<br />

sia i c<strong>it</strong>tadini <strong>it</strong>aliani, sia gli stranieri che percepiscono redd<strong>it</strong>i prodotti in Italia.<br />

L’art. 2 inoltre definisce dettagliatamente i cr<strong>it</strong>eri per stabilire quali persone fisiche<br />

possono essere considerate residenti, e assoggettare così all’imposta l’intero<br />

ammontare dei loro redd<strong>it</strong>i. Per ev<strong>it</strong>are che il soggetto residente sia tassato due volte<br />

sui redd<strong>it</strong>i prodotti all’estero, sono state sottoscr<strong>it</strong>te convenzioni internazionali<br />

contro le doppie imposizioni. In questi accordi si riconosce, a favore dei soggetti<br />

residenti, un cred<strong>it</strong>o d’imposta pari all’ammontare dei tributi già pagati nello Stato<br />

in cui il redd<strong>it</strong>o è stato prodotto.<br />

Vengono inoltre specificamente disciplinate alcune s<strong>it</strong>uazioni in cui potrebbero<br />

sorgere dubbi sull’imputazione del possesso di redd<strong>it</strong>i.<br />

Per quanto riguarda le società di persone e le associazioni fra artisti e professionisti,<br />

l’art. 5 stabilisce che il redd<strong>it</strong>o deve essere accertato in capo all’agente collettivo,<br />

anche se dotato di autonomia patrimoniale soltanto imperfetta, che produce il<br />

redd<strong>it</strong>o. L’obbligo di dichiarare i redd<strong>it</strong>i prodotti è quindi imposto alle stesse società<br />

di persone o associazioni fra artisti e professionisti.<br />

In coerenza con le caratteristiche fondanti dell’Irpef, però, le società e associazioni<br />

devono imputare i redd<strong>it</strong>i alle persone fisiche, nelle quote defin<strong>it</strong>e dagli accordi<br />

contrattuali, e i singoli soci o associati devono sommare tali quote di prof<strong>it</strong>to agli<br />

altri redd<strong>it</strong>i percep<strong>it</strong>i.<br />

Per fare un esempio, possiamo considerare che una società in nome collettivo, composta<br />

da tre soci, con partecipazioni, rispettivamente, del 60%, 30% e 10%, abbia realizzato in<br />

un determinato periodo d’imposta un redd<strong>it</strong>o imponibile pari a 100.000 €.<br />

La società deve dichiarare il redd<strong>it</strong>o complessivo di 100.000 € ma non deve pagare<br />

l’imposta.<br />

L’Irpef verrà pagata dai singoli soci, i quali sommeranno ai loro eventuali altri redd<strong>it</strong>i<br />

personali il prof<strong>it</strong>to di partecipazione nella società di persone, rispettivamente nella misura<br />

di 60.000, 30.000 e 10.000 €.<br />

Analogamente, anche i redd<strong>it</strong>i prodotti da un’impresa familiare devono essere<br />

dichiarati dall’imprend<strong>it</strong>ore.<br />

Inoltre, sulla base del quarto comma dello stesso art. 5, i redd<strong>it</strong>i prodotti dalle<br />

imprese familiari devono essere imputati al t<strong>it</strong>olare per una quota minima del 51%.<br />

Infatti è esplic<strong>it</strong>amente stabil<strong>it</strong>o che tali redd<strong>it</strong>i possono essere ripart<strong>it</strong>i solo fino a<br />

un massimo del 49% fra tutti i familiari che abbiano prestato la propria attiv<strong>it</strong>à, in<br />

modo continuativo e prevalente, nell’impresa. La ripartizione di questo 49% massimo<br />

va effettuata in proporzione alla quant<strong>it</strong>à e qual<strong>it</strong>à del lavoro, come rec<strong>it</strong>a l’art.<br />

230 bis del Codice civile.<br />

Ai fini delle imposte sui redd<strong>it</strong>i si considerano familiari il coniuge, i parenti entro<br />

il terzo grado e gli affini entro il secondo.<br />

Un esempio può essere cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da un’impresa familiare in cui il t<strong>it</strong>olare lavora insieme<br />

alla moglie e a tre figli. Al termine del periodo d’imposta il redd<strong>it</strong>o prodotto di 100.000 €<br />

dovrà essere ripart<strong>it</strong>o nel modo seguente:<br />

– un minimo di 51.000 € al t<strong>it</strong>olare;<br />

– un massimo complessivo di 49.000 € da ripartirsi fra la moglie e i tre figli, in proporzione<br />

alla quant<strong>it</strong>à e alla qual<strong>it</strong>à del lavoro prestato.


10. Le imposte dirette<br />

4. La base imponibile dell’Irpef<br />

LA BASE IMPONIBILE<br />

Art. 3 D.P.R. 917/1986<br />

Base imponibile.<br />

IL REDDITO<br />

COMPLESSIVO<br />

Art. 8 D.P.R. 917/1986<br />

Determinazione del redd<strong>it</strong>o<br />

complessivo.<br />

NOZIONE DI ONERE<br />

DEDUCIBILE<br />

Deduzione per l’ab<strong>it</strong>azione principale<br />

Il primo comma dell’art. 3 definisce la base imponibile di questa imposta nei seguenti<br />

termini:<br />

«L’imposta si applica sul redd<strong>it</strong>o complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i<br />

redd<strong>it</strong>i posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, e per i non residenti<br />

soltanto da quelli prodotti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato».<br />

L’art. 8, primo comma, stabilisce poi come si calcola il redd<strong>it</strong>o complessivo.<br />

«Il redd<strong>it</strong>o complessivo si determina sommando i redd<strong>it</strong>i di ogni categoria che concorrono a<br />

formarlo».<br />

È stabil<strong>it</strong>o, sempre dall’art. 8, che le eventuali perd<strong>it</strong>e consegu<strong>it</strong>e nell’esercizio di imprese<br />

commerciali non si compensano con il redd<strong>it</strong>o complessivo del contribuente, ma sono<br />

computate in diminuzione dello specifico redd<strong>it</strong>o relativo all’attiv<strong>it</strong>à che le ha prodotte<br />

(redd<strong>it</strong>o d’impresa, di lavoro autonomo) consegu<strong>it</strong>o nel periodo d’imposta e, per differenza,<br />

nei periodi d’imposta successivi non oltre il quinto.<br />

Le perd<strong>it</strong>e invece derivanti dall’esercizio di arti e professioni e quelle relative alle imprese<br />

minori sono interamente deducibili dal redd<strong>it</strong>o complessivo dell’esercizio.<br />

L’art. 10 del Tuir si lim<strong>it</strong>a a elencare una lunga serie di fattispecie concrete senza<br />

fornirci alcuna definizione generale. Si può tuttavia ricostruire una nozione<br />

astratta di onere deducibile.<br />

Un onere deducibile è una spesa sostenuta dal contribuente che la legge permette di sottrarre<br />

dal redd<strong>it</strong>o lordo per tenere conto di s<strong>it</strong>uazioni personali e familiari che l’ordinamento<br />

r<strong>it</strong>iene mer<strong>it</strong>evoli di tutela, a fini sociali o economici.<br />

La disposizione che un onere deducibile possa essere sottratto dal redd<strong>it</strong>o lordo<br />

assicura un vantaggio tanto maggiore quanto più alto è il redd<strong>it</strong>o del contribuente.<br />

Infatti l’onere deducibile determina un risparmio d’imposta che è dato dal suo importo<br />

moltiplicato per l’aliquota più alta che il soggetto è tenuto ad applicare.<br />

ONERI DEDUCIBILI PIÙ COMUNI (art. 10 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)<br />

Contributi previdenziali e assistenziali versati per obbligo di legge e contributi volontari<br />

versati alle forme previdenziali obbligatorie di appartenenza (compresi<br />

quelli per il riscatto o il ricongiungimento di periodi assicurativi)<br />

Contributi previdenziali volontari versati per la previdenza complementare e per le altre<br />

forme pensionistiche individuali (a condizione che il contratto non duri meno di 15 anni)<br />

Contributi previdenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici<br />

Assegni periodici corrisposti al coniuge in caso di separazione, annullamento o<br />

scioglimento del matrimonio, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli<br />

Erogazioni a favore dell’ist<strong>it</strong>uto per il sostentamento del clero cattolico<br />

Erogazioni a favore di altre confessioni religiose che hanno sottoscr<strong>it</strong>to appos<strong>it</strong>e<br />

intese con lo Stato<br />

Contributi alle Comun<strong>it</strong>à ebraiche da parte dei loro appartenenti<br />

Spese mediche e di assistenza specifica per invalid<strong>it</strong>à o handicap gravi e permanenti<br />

Importo pari alla rend<strong>it</strong>a catastale<br />

dell’ab<strong>it</strong>azione<br />

Intero ammontare<br />

Fino a un massimo fissato dalla legge<br />

Fino a un massimo fissato dalla legge<br />

Importo risultante dal provvedimento<br />

del giudice<br />

Fino a un massimo fissato dalla legge<br />

Intero importo<br />

29


30 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

ESCLUSIONI DALLA BASE<br />

IMPONIBILE<br />

Art. 17 D.P.R. 917/1986<br />

Tassazione separata.<br />

LA TASSAZIONE SEPARATA<br />

Ai sensi del terzo comma dell’art. 3 del Testo unico, sono in ogni caso esclusi<br />

dalla base imponibile di tutti i contribuenti:<br />

◆ i redd<strong>it</strong>i espressamente dichiarati esenti dalla legge e i redd<strong>it</strong>i soggetti a r<strong>it</strong>enuta<br />

alla fonte a t<strong>it</strong>olo d’imposta o a imposta sost<strong>it</strong>utiva;<br />

◆ gli assegni periodici spettanti al coniuge per il mantenimento dei figli in caso di separazione,<br />

scioglimento o annullamento del matrimonio;<br />

◆ l’assegno per il nucleo familiare;<br />

◆ la maggiorazione sociale delle pensioni (la cosiddetta integrazione al minimo).<br />

Vanno inoltre considerati altri tipi di redd<strong>it</strong>o che, pur assoggettati all’Irpef, non<br />

concorrono a formare la base imponibile ordinaria: si tratta di redd<strong>it</strong>i che vengono<br />

percep<strong>it</strong>i in un unico ammontare, ma che maturano in più anni.<br />

Tali redd<strong>it</strong>i sono esclusi dalla base imponibile ordinaria perché, se venissero invece<br />

compresi nel redd<strong>it</strong>o complessivo dell’anno in cui sono percep<strong>it</strong>i, farebbero<br />

scattare aliquote più alte di quelle che sarebbero state applicate se fossero stati tassati<br />

nel periodo in cui sono maturati.<br />

I redd<strong>it</strong>i di questo tipo cost<strong>it</strong>uiscono quindi, ai fini dell’Irpef, una base imponibile<br />

autonoma, sottoposta a tassazione separata.<br />

Ai fini della tassazione separata la base imponibile è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dall’ammontare del redd<strong>it</strong>o<br />

consegu<strong>it</strong>o; l’aliquota è però quella corrispondente alla metà del redd<strong>it</strong>o complessivo netto<br />

prodotto nel biennio precedente.<br />

La tassazione separata è prevista essenzialmente per due gruppi di redd<strong>it</strong>i.<br />

◆ Redd<strong>it</strong>i che si ricollegano all’attiv<strong>it</strong>à lavorativa del contribuente quali:<br />

– il trattamento di fine rapporto e le altre indenn<strong>it</strong>à che si commisurano alla durata del<br />

lavoro (dipendente o assimilato) o che comunque sono percep<strong>it</strong>e in conseguenza della<br />

cessazione del rapporto di lavoro dipendente;<br />

– le somme percep<strong>it</strong>e a t<strong>it</strong>olo di arretrati per il rapporto di lavoro dipendente;<br />

– le indenn<strong>it</strong>à di disoccupazione.<br />

◆ Entrate che si collegano in vario modo ad attiv<strong>it</strong>à commerciali o a operazioni speculative:<br />

– plusvalenze realizzate a segu<strong>it</strong>o di cessione a t<strong>it</strong>olo oneroso di terreni edificabili, di<br />

aziende o di liquidazione di imprese commerciali eserc<strong>it</strong>ate da più di 5 anni;<br />

– redd<strong>it</strong>i da liquidazione di società, riduzione del cap<strong>it</strong>ale e scioglimento del rapporto<br />

sociale di un socio, se la durata del rapporto sociale è superiore a 5 anni;<br />

– indenn<strong>it</strong>à per la perd<strong>it</strong>a di avviamento spettante al conduttore di locali commerciali<br />

per fin<strong>it</strong>a locazione.<br />

5. Le aliquote dell’Irpef e il calcolo dell’imposta lorda<br />

LE ALIQUOTE<br />

L’Irpef è un’imposta progressiva a scaglioni, caratterizzata da una progressiv<strong>it</strong>à che<br />

prevede l’applicazione di aliquote maggiori solo per la parte di redd<strong>it</strong>o eccedente il<br />

lim<strong>it</strong>e massimo dello scaglione precedente. L’imposta comporta dunque l’applicazione<br />

di più aliquote.<br />

Le aliquote dell’Irpef sono state sempre stabil<strong>it</strong>e secondo una progressiv<strong>it</strong>à a scaglioni, ma<br />

il loro valore è stato frequentemente modificato.<br />

Le variazioni delle percentuali da applicare all’imponibile sono state quasi sempre<br />

introdotte con l’intento di aumentare il gett<strong>it</strong>o dell’imposta, prescindendo dalla<br />

funzione redistributiva che potrebbe svolgere un’equa ed efficace parametrazio-


L’IMPOSTA LORDA<br />

Art. 11 D.P.R. 917/1986<br />

Determinazione<br />

dell’imposta.<br />

1996<br />

Fino a L<strong>it</strong>. 7.200.000<br />

Oltre L<strong>it</strong>. 7.200.000<br />

e fino a L<strong>it</strong>. 14.400.000<br />

Oltre L<strong>it</strong>. 14.400.000<br />

e fino a L<strong>it</strong>. 30.000.000<br />

Oltre L<strong>it</strong>. 30.000.000<br />

e fino a L<strong>it</strong>. 60.000.000<br />

Oltre L<strong>it</strong>. 60.000.000<br />

e fino a L<strong>it</strong>.150.000.000<br />

Oltre L<strong>it</strong>.150.000.000<br />

e fino a L<strong>it</strong>.300.000.000<br />

Oltre L<strong>it</strong>.300.000.000<br />

10. Le imposte dirette<br />

ne delle aliquote. In ogni caso, le aliquote sono, con l’imponibile, gli elementi del<br />

prodotto (in senso matematico) con cui si procede al calcolo dell’imposta lorda.<br />

«L’imposta lorda è determinata applicando al redd<strong>it</strong>o complessivo, al netto degli oneri deducibili<br />

indicati nell’articolo 10, le […] aliquote per scaglioni di redd<strong>it</strong>o».<br />

In pratica si moltiplica ogni scaglione di redd<strong>it</strong>o, o una quota di uno scaglione,<br />

per l’aliquota prevista. I prodotti ottenuti devono poi essere sommati. Sono per altro<br />

molto diffuse le tabelle che agevolano queste operazioni.<br />

TRE DELLE PIÙ RECENTI SERIE DI VALORI DELLE ALIQUOTE DELL’IRPEF<br />

10%<br />

22%<br />

27%<br />

34%<br />

41%<br />

46%<br />

51%<br />

2003 - 2004<br />

Fino a € 15.000,00<br />

Oltre € 15.000,00<br />

e fino a € 29.000,00<br />

Oltre € 29.000,00<br />

e fino a € 32.600,00<br />

Oltre € 32.600,00<br />

e fino a € 70.000,00<br />

Oltre € 70.000,00<br />

23%<br />

29%<br />

31%<br />

39%<br />

45%<br />

6. Le detrazioni d’imposta e l’imposta netta<br />

LE DETRAZIONI<br />

D’IMPOSTA<br />

DIFFERENTI EFFETTI<br />

DELLE DEDUZIONI<br />

E DELLE DETRAZIONI<br />

al 1° gennaio 2010<br />

Fino a € 15.000,00<br />

Oltre € 15.000,00<br />

e fino a € 28.000,00<br />

Oltre € 28.000,00<br />

e fino a € 55.000,00<br />

Oltre € 55.000,00<br />

e fino a € 75.000,00<br />

Oltre € 75.000,00<br />

23%<br />

27%<br />

38%<br />

41%<br />

43%<br />

L’erario riconosce al contribuente alcuni abbattimenti d’imposta sull’imposta lorda.<br />

In altri termini, una parte dell’imposta calcolata viene diminu<strong>it</strong>a tram<strong>it</strong>e detrazioni<br />

d’imposta.<br />

Le detrazioni d’imposta sono quegli strumenti tecnici che consentono di realizzare la personal<strong>it</strong>à<br />

dell’imposta, in quanto vengono riconosciuti dal legislatore per tenere conto delle<br />

condizioni familiari ed economiche del singolo contribuente (personal<strong>it</strong>à dell’imposta).<br />

A differenza degli oneri detti “deducibili”, in quanto si deducono direttamente<br />

dal redd<strong>it</strong>o, le detrazioni d’imposta vengono sottratte appunto dall’imposta lorda.<br />

Va sottolineata la differenza fra gli effetti delle deduzioni e delle detrazioni.<br />

La differenza fra gli effetti delle deduzioni e delle detrazioni si osserva particolarmente confrontando<br />

i risultati sul conteggio dell’imposta:<br />

◆ la deduzione dal redd<strong>it</strong>o altera la progressiv<strong>it</strong>à dell’imposta, comportando un maggior vantaggio<br />

per i possessori di redd<strong>it</strong>i più elevati;<br />

◆ la detrazione dall’imposta rende “neutra” e uguale per tutti l’agevolazione riconosciuta,<br />

perché non cambia al variare dell’ent<strong>it</strong>à dell’imponibile o dell’aliquota.<br />

Queste agevolazioni non possono mai trasformarsi in cred<strong>it</strong>i verso lo Stato; pertanto<br />

sono riconosciute soltanto fino a un massimo pari all’imposta lorda dovuta.<br />

31


32 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

LE DETRAZIONI PER<br />

CARICHI DI FAMIGLIA<br />

Art. 12 D.P.R. 917/1986<br />

Detrazioni per carichi di<br />

famiglia.<br />

Art. 433 Codice civile<br />

All’obbligo di prestare<br />

gli alimenti sono tenuti,<br />

nell’ordine:<br />

1) il coniuge;<br />

2) i figli leg<strong>it</strong>timi o<br />

leg<strong>it</strong>timati o naturali o<br />

adottivi, e, in loro<br />

mancanza, i discendenti<br />

prossimi, anche naturali;<br />

3) i gen<strong>it</strong>ori e, in loro<br />

mancanza, gli ascendenti<br />

prossimi, anche naturali;<br />

gli adottanti;<br />

4) i generi e le nuore;<br />

5) il suocero e la suocera;<br />

6) i fratelli e le sorelle<br />

germani o unilaterali, con<br />

precedenza dei germani<br />

sugli unilaterali.<br />

LE DETRAZIONI PER<br />

NATURA DEL REDDITO<br />

Art. 13 D.P.R. 917/1986<br />

Altre detrazioni.<br />

coniuge<br />

figli<br />

figli minori di 3 anni<br />

altri familiari<br />

Le detrazioni d’imposta attualmente vigenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:<br />

◆ detrazioni per carichi di famiglia;<br />

◆ detrazioni per la natura del redd<strong>it</strong>o (defin<strong>it</strong>e nel Testo unico «altre detrazioni»);<br />

◆ detrazioni per oneri.<br />

Mentre le detrazioni per oneri non hanno sub<strong>it</strong>o sostanziali modifiche negli ultimi<br />

anni, le detrazioni per carichi di famiglia e quelle per la natura del redd<strong>it</strong>o sono<br />

state reintrodotte a decorrere dall’anno d’imposta 2007. Le detrazioni per carichi<br />

di famiglia sono previste dall’art. 12.<br />

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano al contribuente in relazione ai familiari indicati<br />

nell’art. 433 del Codice civile che convivono con il contribuente, a condizione che le suddette<br />

persone possiedano un redd<strong>it</strong>o annuo complessivo non superiore a € 2.840,51.<br />

Queste detrazioni, differentemente da quelle previste dall’impianto normativo<br />

precedente la loro abolizione, sono ora concep<strong>it</strong>e in modo da assicurare la progressiv<strong>it</strong>à<br />

dell’imposta: l’importo spettante al contribuente, anziché essere fisso e uguale<br />

per qualunque livello di redd<strong>it</strong>o, ora decresce all’aumentare del redd<strong>it</strong>o, sulla base<br />

di una specifica formula matematica.<br />

Nel nuovo meccanismo di calcolo dell’imposta il comp<strong>it</strong>o di assicurare il principio<br />

cost<strong>it</strong>uzionale della progressiv<strong>it</strong>à del prelievo è stato invece affidato, oltre che<br />

alle nuove aliquote e ai nuovi scaglioni di redd<strong>it</strong>o, a un sistema di detrazioni d’imposta<br />

stabil<strong>it</strong>e in misura diversa in funzione della tipologia di redd<strong>it</strong>o posseduto<br />

(redd<strong>it</strong>o derivante da lavoro dipendente, da pensione, da lavoro autonomo, d’impresa<br />

e così via).<br />

La Legge finanziaria per il 2008 ha poi introdotto, con effetto retroattivo dall’anno<br />

d’imposta 2007, un’ulteriore detrazione a favore delle famiglie numerose: in presenza<br />

di almeno quattro figli a carico, è ora riconosciuta ai gen<strong>it</strong>ori un’altra detrazione<br />

di importo pari a € 1.200.<br />

Le detrazioni per natura del redd<strong>it</strong>o sono previste dall’art. 13 del Tuir.<br />

Le detrazioni per natura del redd<strong>it</strong>o, che il Testo unico definisce «altre detrazioni», spettano<br />

al contribuente sulla base del tipo di redd<strong>it</strong>o percep<strong>it</strong>o e anch’esse sono decrescenti all’aumentare<br />

del redd<strong>it</strong>o dichiarato.<br />

La logica dell’esistenza di tali detrazioni risiede nella ricerca da parte del legislatore<br />

fiscale di attuare una seppur lim<strong>it</strong>ata discriminazione qual<strong>it</strong>ativa dei redd<strong>it</strong>i, ri-<br />

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2010<br />

€ 800 a scalare fino a € 690 per un redd<strong>it</strong>o complessivo fino a € 15.000<br />

€ 690 con redd<strong>it</strong>o complessivo da € 15.001 a € 40.000<br />

€ 690 a scalare con un redd<strong>it</strong>o complessivo da € 40.001 a € 80.000<br />

€ 800 a scalare fino a € 95.000 di redd<strong>it</strong>o complessivo<br />

€ 900 a scalare fino a € 95.000 di redd<strong>it</strong>o complessivo<br />

€ 750 a scalare fino a € 80.000 di redd<strong>it</strong>o complessivo


fino a € 8.000<br />

da € 8.001 a € 15.000<br />

da € 15.001 a € 55.000<br />

LE DETRAZIONI PER<br />

ONERI<br />

Art. 15 D.P.R. 917/1986<br />

Detrazioni per oneri.<br />

Art. 16 D.P.R. 917/1986<br />

10. Le imposte dirette<br />

conoscendo distinte agevolazioni di importo differente in relazione alla natura dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

che produce il redd<strong>it</strong>o.<br />

L’articolo 13 del Tuir elenca tutte le detrazioni spettanti a seconda del tipo di<br />

redd<strong>it</strong>o che confluisce nel redd<strong>it</strong>o complessivo e indica le modal<strong>it</strong>à di calcolo delle<br />

stesse. Come le detrazioni per i familiari a carico, anche quelle per tipo di redd<strong>it</strong>o<br />

spettano in misura decrescente man mano che il redd<strong>it</strong>o aumenta, fino ad annullarsi<br />

a € 55.000 di redd<strong>it</strong>o complessivo. Per calcolare l’importo effettivamente spettante<br />

è necessario far riferimento a distinte formule matematiche indicate dalla normativa.<br />

Proponiamo, a t<strong>it</strong>olo di esempio, una delle tipologie delle suddette detrazioni.<br />

LE DETRAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2010<br />

€ 1.840 con un minimo di € 690 (ovvero di € 1.380 per i contratti a tempo determinato)<br />

€ 1.840 a scalare fino a € 1.380<br />

€ 1.338 a scalare fino a € 0<br />

Notiamo che viene riconosciuta un’esenzione totale dal pagamento dell’imposta<br />

per i redd<strong>it</strong>i fino a € 8.000. I redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente al di sotto di tale soglia<br />

risultano di fatto esenti da imposta, essendo riconosciuta fino a questo importo una<br />

detrazione di € 1.840, pari esattamente all’imposta calcolata applicando a quell’imponibile<br />

l’aliquota del primo scaglione Irpef (€ 8.000 × 23% = € 1.840).<br />

La terza categoria di detrazioni è la detrazione per oneri.<br />

La detrazione per oneri è attribu<strong>it</strong>a in relazione a determinate spese personali o familiari<br />

che non hanno trovato autonoma deduzione dal redd<strong>it</strong>o complessivo.<br />

Alcune tipologie di spese sostenute dal contribuente, per motivi prevalentemente<br />

di carattere sociale, sono considerate più mer<strong>it</strong>evoli di tutela da parte del legislatore<br />

fiscale (pensiamo, ad esempio, alle spese mediche o a quelle per l’istruzione); a esse<br />

la normativa riconosce dunque uno “sconto d’imposta”, pari a una misura percentuale<br />

della spesa effettivamente sostenuta, con un lim<strong>it</strong>e massimo previsto per<br />

ognuna di esse.<br />

A differenza delle due precedenti, questo tipo di detrazione non è stato mai messo<br />

in discussione dalle riforme che hanno interessato la normativa Irpef; per alcuni<br />

anni questa è stata dunque l’unica tipologia di detrazione esistente nel nostro sistema<br />

fiscale.<br />

La manovra fiscale per il 2008 ha modificato integralmente l’art. 16 concernente<br />

le detrazioni per canoni di locazione, detrazioni che hanno come final<strong>it</strong>à il riconoscimento<br />

di un beneficio fiscale a vantaggio dei contribuenti che, impossibil<strong>it</strong>ati all’acquisto<br />

dell’immobile destinato ad ab<strong>it</strong>azione principale, devono sopperirvi mediante<br />

la locazione di immobili di proprietà di terzi. In particolare è riconosciuta<br />

una significativa detrazione ai giovani inquilini di età compresa fra i 20 e i 30 anni<br />

che lasciano la residenza famigliare, a condizione che sia stipulato un contratto di<br />

locazione di una un<strong>it</strong>à immobiliare da adibire ad ab<strong>it</strong>azione principale diversa da<br />

quella nella quale i giovani hanno vissuto con la propria famiglia.<br />

33


34 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

ALCUNI ESEMPI DELLE DETRAZIONI PER ONERI<br />

Spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche, specialistiche o per protesi<br />

Spese per l’accompagnamento, per gli autoveicoli e per i mezzi tecnici e<br />

informatici necessari a facil<strong>it</strong>are il movimento, l’autosufficienza e l’integrazione<br />

dei portatori di handicap<br />

Spese funebri per la morte dei familiari<br />

Spese per l’istruzione<br />

Premi per le assicurazioni sulla v<strong>it</strong>a di durata non inferiore a cinque anni,<br />

stipulate fino al 31 dicembre 2000 – Premi per le assicurazioni contro gli<br />

infortuni<br />

Interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto della prima ab<strong>it</strong>azione<br />

Erogazioni a favore dello Stato o di enti senza scopo di lucro che operano<br />

per la conservazione di beni culturali<br />

Redd<strong>it</strong>o complessivo<br />

Oneri deducibili<br />

Redd<strong>it</strong>o imponibile<br />

Imposta lorda<br />

Detrazione per coniuge a carico<br />

Detrazione per figli a carico<br />

Detrazione da lavoro dipendente<br />

Detrazione per oneri<br />

Imposta netta<br />

Ammontare eccedente un lim<strong>it</strong>e prestabil<strong>it</strong>o<br />

Intero ammontare<br />

Fino a un lim<strong>it</strong>e massimo per ogni decesso<br />

In misura non superiore a quella delle tasse<br />

e contributi degli ist<strong>it</strong>uti statali<br />

Importo complessivo non superiore a un lim<strong>it</strong>e<br />

prestabil<strong>it</strong>o<br />

Fino a un lim<strong>it</strong>e prestabil<strong>it</strong>o<br />

Intero ammontare<br />

Proponiamo di segu<strong>it</strong>o un esempio pratico di determinazione dell’Irpef.<br />

Un contribuente, con a carico moglie e un figlio minore di tre anni, presenta un<br />

redd<strong>it</strong>o complessivo pari a € 36.000,00 così composto:<br />

◆ da redd<strong>it</strong>o di fabbricati per € 10.000,00;<br />

◆ da redd<strong>it</strong>o di lavoro dipendente per € 26.000,00.<br />

Presenta inoltre oneri deducibili pari a € 3.000,00 e oneri detraibili pari a €<br />

356,00.<br />

Determiniamo l’imposta dovuta.<br />

REGOLE IN VIGORE AL 1° GENNAIO 2010<br />

€ 26.000,00 + € 10.000,00 =<br />

€ 3.000,00<br />

€ 36.000,00 − € 3.000,00 =<br />

€ 15.000,00 × 23% = € 3.450,00 +<br />

€ 13.000,00 × 27% = € 3.510,00 +<br />

€ 5.000,00 × 38% = € 1.900,00 =<br />

€ 8.860,00<br />

€ 690,00<br />

€ 95.000,00 − € 36.000,00<br />

= 0,6211<br />

€ 95.000,00<br />

0,6211 × € 900,00 = € 558,99<br />

€ 55.000,00 − € 36.000,00<br />

= 0,475<br />

€ 40.000,00<br />

0,475 × € 1.338,00 = € 635,55<br />

€ 356,00<br />

€ 8.860,00 − € 690,00 − € 558,99 − € 635,55 − € 356,00 =<br />

€ 36.000,00 −<br />

€ 3.000,00 −<br />

€ 33.000,00 −<br />

€ 8.860,00 −<br />

€ 690,00 −<br />

€ 558,99 −<br />

€ 635,55 −<br />

€ 356,00 =<br />

€ 6.619,46 −


APPROFONDIMENTO<br />

10. Le imposte dirette<br />

Perché no alla flat tax<br />

La flat tax è adottata soprattutto dai Paesi ex comunisti. Ma gli argomenti contro sono molto<br />

più numerosi di quelli a favore. E non è vero che sarebbe più semplice.<br />

In questi ultimi anni si è andato sviluppando un<br />

acceso dibatt<strong>it</strong>o sulla cosiddetta flat tax, un’imposta<br />

sui redd<strong>it</strong>i personali caratterizzata da una<br />

sola aliquota. Il dibatt<strong>it</strong>o è acceso in molti dei<br />

Paesi occidentali, sviluppati o meno: si va dagli<br />

USA, dove tradizionalmente c’è maggiore disponibil<strong>it</strong>à<br />

verso una competizione e uno sviluppo<br />

che lascino in secondo piano i temi del<br />

welfare e della coesione sociale, alla Germania,<br />

dove di recente la flat tax è stata proposta come<br />

uno dei possibili obiettivi di legislatura da<br />

parte dello schieramento conservatore, ai Paesi<br />

dell’Est europeo post comunista, che massicciamente<br />

hanno adottato la flat tax (come si<br />

vede dalla tabella a lato).<br />

Aliquote flat tax sui redd<strong>it</strong>i da persone fisiche<br />

Stato Aliquota %<br />

Anno<br />

d’introduzione<br />

Estonia 26 1994<br />

L<strong>it</strong>uania 33 1994<br />

Lettonia 25 1995<br />

Russia 13 2001<br />

Serbia 14 2003<br />

Ucraina 13 2004<br />

Slovacchia 19 2004<br />

Georgia 12 2005<br />

Romania 16 2005<br />

da “The Economist”, 14 aprile 2005<br />

Chi la sostiene<br />

In Italia non sono moltissimi gli aperti sosten<strong>it</strong>ori di una flat tax, ma va pur considerato che la legge<br />

delega di riforma dell’Irpef, approvata dal Parlamento nel 2003 e decaduta senza una sostanziale<br />

attuazione, prevedeva due sole aliquote (23% e 33%), di cui però quella maggiore si applicava<br />

solo a meno dello 0,5% dei contribuenti e per la sola parte del redd<strong>it</strong>o eccedente gli € 100.000.<br />

Dunque, la maggioranza del Parlamento aveva approvato per uno dei grandi Paesi dell’Europa<br />

un’imposta personale estremamente vicina a una flat tax.<br />

Vediamo allora quali sono in sintesi le argomentazioni pro e contro questa struttura d’imposta così<br />

lontana dalle molteplici aliquote e scaglioni vigenti da sempre nell’Europa occidentale.<br />

Gli argomenti a favore e contro<br />

I sosten<strong>it</strong>ori della flat tax la considerano auspicabile per due ordini di motivi.<br />

1. La capac<strong>it</strong>à di un’imposta a una sola aliquota possibilmente bassa, di stimolare l’offerta di lavoro<br />

e l’iniziativa d’impresa, e per questa via lo sviluppo economico e il benessere (medio) della popolazione.<br />

2. La semplic<strong>it</strong>à e la percepibil<strong>it</strong>à sarebbero accompagnate dalla riduzione dei costi di gestione e<br />

controllo, da parte dello Stato, e dei costi di elusione/evasione, da parte dei c<strong>it</strong>tadini.<br />

A corredo di questi due vantaggi, i cultori della flat tax “senza correttivi” sol<strong>it</strong>amente non si soffermano<br />

sugli impatti redistributivi (se non per affermare che lo sviluppo economico alla lunga premia<br />

anche i ceti economicamente più deboli) e considerano modeste le perd<strong>it</strong>e di gett<strong>it</strong>o nel lungo<br />

periodo, proprio in virtù delle c<strong>it</strong>ate pos<strong>it</strong>ive reazioni di comportamento degli agenti economici (lavoro<br />

e impresa).<br />

Gli oppos<strong>it</strong>ori della flat tax, per contro, si basano principalmente su due aspetti.<br />

1. Una sola aliquota annulla, o riduce fortemente, l’azione redistributiva dell’Irpef, essenziale per la<br />

coesione sociale e il “patto di c<strong>it</strong>tadinanza”.<br />

2. Le consistenti perd<strong>it</strong>e di gett<strong>it</strong>o che accompagnano l’introduzione di una flat tax portano inev<strong>it</strong>abilmente<br />

a una più o meno marcata riduzione dello stato sociale, a un aumento di altre tasse più<br />

regressive, a un aumento del defic<strong>it</strong> e del deb<strong>it</strong>o.<br />

Commentando le argomentazioni a favore o contro, è ragionevole pensare a un effetto pos<strong>it</strong>ivo di<br />

un’imposta molto semplificata e con aliquota bassa sulla produzione e sui costi di gestione. Tuttavia<br />

è oggetto di controversia la determinazione di quanto consistenti siano tali effetti. Un’aliquota<br />

unica attorno al 30%, ad esempio, cost<strong>it</strong>uirebbe un incentivo tangibile solo per i redd<strong>it</strong>i medio/alti,<br />

la cui significativa reattiv<strong>it</strong>à pos<strong>it</strong>iva è tutta da dimostrare. Quanto ai costi di gestione, si tratta di<br />

un argomento quasi irrilevante, considerato che i costi di amministrazione di un’imposta come l’Ir-<br />

→<br />

35


36 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

→<br />

pef sono abbastanza rigidi, mentre la spinta a evadere poggia principalmente sulla possibil<strong>it</strong>à di<br />

farlo senza grossi rischi e costi, più che sulla differenza marginale che deriverebbe da una minore<br />

aliquota.<br />

Ma i contro sono maggiori dei pro<br />

Più convincenti paiono invece i motivi di perpless<strong>it</strong>à. Data per necessaria e utile (in ultima analisi<br />

anche ai fini produttivi) un’azione redistributiva del bilancio pubblico, un «sistema tributario informato<br />

a cr<strong>it</strong>eri di progressiv<strong>it</strong>à» (come prescrive la nostra Cost<strong>it</strong>uzione) non può non poggiare su<br />

un’Irpef progressiva, considerato che le altre imposte vigenti sono essenzialmente proporzionali<br />

se non regressive.<br />

Anche la copertura del gett<strong>it</strong>o che un’aliquota unica Irpef genererebbe cost<strong>it</strong>uisce un problema importante.<br />

Contrariamente alle tesi di “autofinanziamento” che secondo alcuni sosten<strong>it</strong>ori una riduzione<br />

dell’Irpef mediante la flat tax conseguirebbe, un recente studio di Mankinw e Weinzierl, consulenti<br />

del presidente Bush, giunge alla conclusione, sotto specifiche e favorevoli ipotesi, che un<br />

taglio delle imposte su cap<strong>it</strong>ale e lavoro può portare, ma solo nel lungo periodo, a un recupero tra<br />

il 50% e il 17%, a seconda della natura del redd<strong>it</strong>o. Si può perciò arguire che anche per i più accesi<br />

sosten<strong>it</strong>ori delle riduzioni fiscali sui redd<strong>it</strong>i personali è preventivabile una netta perd<strong>it</strong>a di gett<strong>it</strong>o,<br />

che andrebbe recuperata o con altre tasse, o con la riduzione di servizi e trasferimenti pubblici (o,<br />

come avvenuto in Italia, con aumenti dei defic<strong>it</strong>, che si lim<strong>it</strong>ano a spostare sulle generazioni future<br />

gli oneri e i problemi).<br />

Qualche considerazione va infine fatta, per la rilevanza delle conseguenze, sulla tesi che la contrarietà<br />

alla flat tax non ha ragione di esistere ove essa fosse accompagnata da deduzioni e detrazioni<br />

che la rendessero progressiva. Si ricorderà che tale tesi ha permeato le riforme Irpef delineate da<br />

Tremonti e approvate dal Parlamento, oltre che qualche intervento e proposta dall’opposizione. È<br />

indubbio che l’introduzione di una franchigia esente, o di deduzioni o detrazioni, fisse o decrescenti,<br />

rende progressiva anche un’imposta con una sola aliquota: se ad esempio i primi € 10.000 sono<br />

esenti e l’aliquota è del 30%, chi guadagna € 20.000 deve un’imposta di € 3.000, mentre chi<br />

guadagna il doppio, cioè € 40.000, deve un’imposta di € 9.000, che è il triplo di € 3.000.<br />

Tuttavia resta centrale stabilire il grado di progressiv<strong>it</strong>à e di azione redistributiva che l’Irpef svolgerebbe;<br />

da questo punto di vista, l’azione svolta da scaglioni e aliquote è generalmente più potente e<br />

più flessibile delle franchigie e/o deduzioni-detrazioni. Per redd<strong>it</strong>i elevati al di sopra di € 200.000,<br />

ad esempio, è quasi irrilevante quali siano le franchigie o deduzioni, mentre è fondamentale qual è<br />

l’aliquota massima applicata: con una flat tax al 25-30%, questi redd<strong>it</strong>i contribuirebbero al finanziamento<br />

della spesa pubblica in maniera nettamente inferiore a quanto fanno ora con l’aliquota<br />

marginale massima al 43%.<br />

Troppo complicati i correttivi per la progressiv<strong>it</strong>à<br />

Ma l’introduzione di consistenti correttivi per la progressiv<strong>it</strong>à annullerebbe anche uno dei vantaggi<br />

attribu<strong>it</strong>i alla flat tax, quello della semplificazione, della percepibil<strong>it</strong>à e della economia di gestione<br />

dell’imposta: basta pensare all’Irpef <strong>it</strong>aliana vigente, con detrazioni e doppie deduzioni decrescenti<br />

con due diverse formule, che rendono oltremodo difficile per il contribuente medio (e anche per<br />

qualche addetto ai lavori) intuire quale sarebbe l’aliquota marginale effettiva che pagherebbe su un<br />

eventuale incremento di redd<strong>it</strong>o. D’altro canto, una struttura Irpef ad aliquote e scaglioni che comprendesse<br />

anche l’aliquota zero conterrebbe di fatto una franchigia senza la necess<strong>it</strong>à di prevedere<br />

detrazioni o deduzioni. In conclusione, sebbene pare convincente che aliquote personali basse sul<br />

redd<strong>it</strong>o siano (a par<strong>it</strong>à di altre condizioni) in qualche misura di incentivo alla produzione, le inev<strong>it</strong>abili<br />

conseguenze in termini di maggiori altre imposte o minori servizi pubblici rendono questa strategia<br />

di dubbio effetto, mentre appare pressoché certo l’indebolimento della fondamentale azione<br />

redistributiva del bilancio pubblico, a causa sia della minore progressiv<strong>it</strong>à delle imposte, sia della<br />

minore presenza di spesa pubblica “sociale”.<br />

È forse principalmente per questi motivi che i Paesi dell’Europa occidentale, supportati da un ampio<br />

consenso dei c<strong>it</strong>tadini, hanno mantenuto strutture dell’imposta personale ben ancorate a scaglioni<br />

e aliquote che vanno dallo 0% al 50% e oltre.<br />

liberamente tratto da FERNANDO DI NICOLA, Perché no alla flat tax,<br />

apparso su una rivista telematica


10. Le imposte dirette<br />

7. Determinazione dell’imposta dovuta<br />

LE RITENUTE D’ACCONTO<br />

IL CREDITO D’IMPOSTA<br />

PARTECIPAZIONE<br />

QUALIFICATA<br />

Le partecipazioni si intendono<br />

qualificate<br />

quando sono superiori:<br />

– al 2% dei dir<strong>it</strong>ti di<br />

voto oppure al 5% del<br />

cap<strong>it</strong>ale o patrimonio<br />

nel caso di s.p.a. quotate<br />

in Borsa;<br />

– al 20% dei voti o al<br />

25% del cap<strong>it</strong>ale o patrimonio<br />

per le altre<br />

s.p.a. e i restanti soggetti<br />

Ires;<br />

– al 25% del patrimonio<br />

per le società di<br />

persone.<br />

L’importo che il contribuente deve versare all’erario non sempre coincide con quello<br />

ottenuto sottraendo le detrazioni dall’imposta lorda. Da quest’ultima vanno infatti<br />

decurtate:<br />

◆ le r<strong>it</strong>enute d’acconto;<br />

◆ il cred<strong>it</strong>o d’imposta per i redd<strong>it</strong>i prodotti all’estero;<br />

◆ gli acconti d’imposta.<br />

Nella maggior parte dei casi, il contribuente subisce in corso d’anno delle r<strong>it</strong>enute<br />

a t<strong>it</strong>olo d’acconto.<br />

Le r<strong>it</strong>enute d’acconto sono versamenti d’imposta effettuati da un soggetto, denominato appunto<br />

sost<strong>it</strong>uto d’imposta, che ne ha preventivamente trattenuto l’importo direttamente alla fonte.<br />

Il redd<strong>it</strong>o assoggettato viene percep<strong>it</strong>o dal contribuente al netto della r<strong>it</strong>enuta,<br />

ma per applicare correttamente la progressiv<strong>it</strong>à dell’Irpef è necessario che l’imponibile<br />

sia considerato per il suo intero ammontare, compreso dunque pure l’importo<br />

che è già stato oggetto della r<strong>it</strong>enuta. Anche in questo caso, per ev<strong>it</strong>are di sottoporre<br />

questi redd<strong>it</strong>i a una doppia tassazione, la r<strong>it</strong>enuta d’acconto sub<strong>it</strong>a viene detratta<br />

dall’imposta.<br />

Pensiamo, ad esempio, a un lavoratore subordinato: ogni mese gli viene decurtato dalla<br />

busta paga un importo a t<strong>it</strong>olo di Irpef che viene versato all’erario dal datore di lavoro,<br />

che agisce come sost<strong>it</strong>uto d’imposta. Ora, solo al termine dell’anno il lavoratore conosce<br />

tutti i redd<strong>it</strong>i da lui percep<strong>it</strong>i nel corso dell’anno stesso, e solo allora può sommarli per<br />

calcolare l’esatto importo di Irpef di competenza. Va da sé che gli acconti d’imposta che<br />

gli sono stati trattenuti mensilmente dal suo datore di lavoro vanno detratti dall’imposta<br />

totale così determinata, altrimenti si verificherebbe una doppia tassazione.<br />

In taluni casi può spettare al contribuente un cred<strong>it</strong>o d’imposta.<br />

Il cred<strong>it</strong>o d’imposta ev<strong>it</strong>a la doppia tassazione quando una parte della base imponibile è già<br />

stata tassata in capo a un altro soggetto giuridico.<br />

Con la riforma avviata dal fisco nell’anno d’imposta 2004, è stato abol<strong>it</strong>o il cred<strong>it</strong>o<br />

d’imposta sui dividendi percep<strong>it</strong>i da società ed enti soggetti all’Ires. Fino all’anno<br />

2003, infatti, la logica segu<strong>it</strong>a dal legislatore fiscale in mer<strong>it</strong>o ai dividendi distribu<strong>it</strong>i<br />

da tali società ed enti era quella della tassazione “per imputazione”, ossia della<br />

tassazione in capo al soggetto percipiente. In pratica, l’utile veniva in un primo momento<br />

tassato in capo alla società, ma tale tassazione cost<strong>it</strong>uiva solo un acconto dell’imposta<br />

dovuta dal socio al momento della percezione del dividendo, il quale poteva<br />

però scomputare il cred<strong>it</strong>o d’imposta (ossia l’imposta già pagata dalla società<br />

per quei dividendi) per ev<strong>it</strong>are la doppia tassazione. L’ottica attuale è invece quella<br />

dell’esenzione, ossia il dividendo viene tassato direttamente e completamente ossia<br />

in capo alla società (o ente) em<strong>it</strong>tente.<br />

In realtà, una tassazione, seppur minima, permane ancora. Il legislatore distingue<br />

tre casi a seconda del percettore.<br />

1. Se si tratta di persona fisica (cioè soggetto passivo Irpef) che percepisce tali dividendi<br />

al di fuori dell’esercizio d’impresa, occorre distinguere ulteriormente:<br />

a. se si tratta di partecipazione qualificata, il dividendo viene tassato del 40%;<br />

b. se la partecipazione non è qualificata, viene operata una r<strong>it</strong>enuta alla fonte a ti-<br />

37


38 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

GLI ACCONTI D’IMPOSTA<br />

tolo d’imposta pari al 12,5% (prima della riforma, al percettore era data la facoltà<br />

di chiedere l’applicazione della r<strong>it</strong>enuta o a t<strong>it</strong>olo d’acconto o a t<strong>it</strong>olo<br />

d’imposta).<br />

2. Se chi percepisce il dividendo è invece una persona fisica nell’esercizio d’impresa,<br />

si ha una tassazione pari al 40%.<br />

3. Infine, se il percettore è un soggetto passivo Ires, viene tassato solo il 5% del dividendo<br />

(in pratica vi è un’esenzione pari al 95%).<br />

Permane, nel Testo unico, la facoltà di usufruire del cred<strong>it</strong>o d’imposta per i redd<strong>it</strong>i<br />

prodotti all’estero, facoltà prevista sulla base di convenzioni internazionali, che<br />

permette di ev<strong>it</strong>are che un soggetto debba scontare, sul medesimo redd<strong>it</strong>o, due tassazioni<br />

imposte da due differenti Paesi, sottraendo all’imposta dovuta allo Stato di<br />

residenza l’importo dei tributi versati per i redd<strong>it</strong>i prodotti all’estero. In alternativa,<br />

in mancanza di opzione, la prassi normale è che i dividendi stessi siano soggetti a r<strong>it</strong>enuta<br />

a t<strong>it</strong>olo d’imposta o a imposta sost<strong>it</strong>utiva.<br />

Dall’imposta lorda vanno infine detratti gli acconti d’imposta.<br />

L’acconto d’imposta è un versamento che la legge impone di effettuare secondo quote percentuali<br />

prestabil<strong>it</strong>e ed entro termini compresi nel periodo d’imposta in cui il redd<strong>it</strong>o si forma,<br />

prendendo come base di calcolo l’importo dell’imposta dovuta per l’anno precedente.<br />

Il versamento degli acconti è obbligatorio per tutti i contribuenti che abbiano<br />

DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO<br />

DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE<br />

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA LORDA<br />

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA NETTA<br />

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA DOVUTA<br />

IL PERCORSO PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA<br />

Cat. A: Redd<strong>it</strong>i fondiari<br />

+ Cat. B: Redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale<br />

+ Cat. C: Redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente<br />

+ Cat. D: Redd<strong>it</strong>i di lavoro autonomo<br />

+ Cat. E: Redd<strong>it</strong>i d’impresa<br />

+ Cat. F: Redd<strong>it</strong>i diversi<br />

= REDDITO COMPLESSIVO<br />

− Oneri deducibili<br />

= REDDITO IMPONIBILE<br />

× aliquota (distintamente per ogni scaglione)<br />

= IMPOSTA LORDA<br />

− Detrazioni: per carichi di famiglia<br />

per la natura del redd<strong>it</strong>o<br />

per oneri<br />

= IMPOSTA NETTA<br />

− Cred<strong>it</strong>i d’imposta: per redd<strong>it</strong>i esteri<br />

per altri casi<br />

− R<strong>it</strong>enute d’acconto<br />

− Acconti d’imposta<br />

= IMPOSTA DOVUTA


10. Le imposte dirette<br />

scontato un importo di Irpef almeno pari al minimo fissato per legge.<br />

È previsto il pagamento in due rate:<br />

◆ la prima, da versare entro lo stesso termine previsto per il pagamento del saldo dell’imposta;<br />

◆ la seconda, da versare entro il 30 novembre di ciascun anno.<br />

Per esigenze di cassa, si devono registrare continue modifiche dell’ent<strong>it</strong>à degli acconti<br />

d’imposta.<br />

Questo obbligo ha la funzione di ev<strong>it</strong>are una dispar<strong>it</strong>à di trattamento fra i redd<strong>it</strong>i<br />

soggetti a r<strong>it</strong>enuta, tassati nel momento stesso in cui vengono percep<strong>it</strong>i, e i redd<strong>it</strong>i<br />

che sarebbero assoggettati all’imposta soltanto dopo la chiusura del periodo.<br />

Può accadere che emerga, per effetto dell’ammontare delle r<strong>it</strong>enute sub<strong>it</strong>e e dei<br />

versamenti effettuati, da soli o insieme con i cred<strong>it</strong>i d’imposta, un cred<strong>it</strong>o del contribuente<br />

nei confronti dell’erario. In questo caso vi è la facoltà di compensare i<br />

cred<strong>it</strong>i Irpef con gli importi a deb<strong>it</strong>o dovuti per altre imposte e contributi allo Stato,<br />

agli Enti locali e agli Enti previdenziali.<br />

I cred<strong>it</strong>i Irpef non utilizzati in compensazione possono essere portati in diminuzione<br />

dell’imposta dovuta per l’anno successivo, ovvero può essere chiesto il rimborso.<br />

8. I redd<strong>it</strong>i fondiari<br />

I REDDITI FONDIARI<br />

Art. 25 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>i fondiari.<br />

– DOMINICALI<br />

Art. 27 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>o dominicale<br />

dei terreni.<br />

– AGRARI<br />

Art. 32 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>o agrario.<br />

– DEI FABBRICATI<br />

Art. 36 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>o dei fabbricati.<br />

La persona fisica che possiede un terreno o un fabbricato, a t<strong>it</strong>olo di proprietà o di<br />

altro dir<strong>it</strong>to reale, ha l’obbligo di dichiarare, anche se non percepisce alcun provento<br />

o canone, un redd<strong>it</strong>o fondiario.<br />

I redd<strong>it</strong>i fondiari derivano dai terreni e dai fabbricati s<strong>it</strong>uati nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato che sono,<br />

o devono essere, iscr<strong>it</strong>ti, con attribuzione di rend<strong>it</strong>a, nel catasto dei terreni o nel catasto<br />

edilizio urbano.<br />

I redd<strong>it</strong>i fondiari si distinguono in: dominicali, agrari, dei fabbricati.<br />

Il redd<strong>it</strong>o dominicale corrisponde alla rend<strong>it</strong>a che il terreno può dare per il solo fatto di essere<br />

idoneo alla produzione agricola, in relazione alla sua naturale fertil<strong>it</strong>à, aumentata<br />

eventualmente da opere durevoli di trasformazione (bonifiche, costruzioni rurali, ecc.).<br />

La determinazione del redd<strong>it</strong>o dominicale avviene mediante l’applicazione delle<br />

tariffe d’estimo catastale, rivalutate nella misura dell’80%.<br />

Le tariffe d’estimo catastale considerano il redd<strong>it</strong>o medio ordinario che, in base a cr<strong>it</strong>eri<br />

tecnici, si r<strong>it</strong>iene possibile ricavare dal fondo, tenuto conto delle sue caratteristiche.<br />

«Il redd<strong>it</strong>o agrario è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla parte del redd<strong>it</strong>o medio ordinario dei terreni imputabile<br />

al cap<strong>it</strong>ale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei lim<strong>it</strong>i della potenzial<strong>it</strong>à<br />

del terreno, nell’esercizio di attiv<strong>it</strong>à agricole su di esso».<br />

Al pari del redd<strong>it</strong>o dominicale, anche il redd<strong>it</strong>o agrario è un redd<strong>it</strong>o medio ordinario<br />

che si determina in base alle tariffe d’estimo catastali, rivalutate qui del 70%.<br />

Il redd<strong>it</strong>o dei fabbricati è quello che si può trarre da ogni costruzione, o parte di costruzione,<br />

che sia suscettibile di fornire un redd<strong>it</strong>o autonomo.<br />

Con il termine “costruzione” non si intendono solo i fabbricati in muratura, ma anche<br />

39


40 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

opere di altro genere (ad esempio, i chioschi, le baracche, i recinti, ecc.) purché esse siano<br />

stabilmente fissate o assicurate al suolo e suscettibili di produrre autonomo redd<strong>it</strong>o.<br />

La determinazione del redd<strong>it</strong>o dei fabbricati avviene mediante l’applicazione<br />

delle tariffe d’estimo catastale. Le rend<strong>it</strong>e attualmente in vigore devono essere rivalutate<br />

nella misura del 5% al fine di compensare, seppure parzialmente, i r<strong>it</strong>ardi<br />

con i quali il catasto aggiorna i valori dei fabbricati.<br />

9. I redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale<br />

REDDITI DI CAPITALE<br />

Art. 44 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale.<br />

◆ Per i fabbricati adib<strong>it</strong>i ad ab<strong>it</strong>azione principale il contribuente ha dir<strong>it</strong>to a una deduzione<br />

pari alla rend<strong>it</strong>a catastale dell’immobile e delle sue pertinenze.<br />

◆ Per le altre ab<strong>it</strong>azioni tenute a disposizione del contribuente – le cosiddette seconde case<br />

– è prevista una maggiorazione pari a un terzo, introdotta al fine di scoraggiare i contribuenti<br />

a tenere sf<strong>it</strong>te ab<strong>it</strong>azioni che potrebbero essere locate.<br />

◆ Per gli immobili non locati, diversi dalle ab<strong>it</strong>azioni, il redd<strong>it</strong>o è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla rend<strong>it</strong>a<br />

catastale.<br />

◆ Per gli immobili dati in locazione la determinazione avviene in base al redd<strong>it</strong>o effettivo<br />

netto, qualora sia superiore alla rend<strong>it</strong>a catastale. Tale redd<strong>it</strong>o effettivo netto si calcola<br />

detraendo dalla somma dei canoni di locazione dovuti nel periodo d’imposta una quota<br />

forfettaria del 15% dei canoni stessi, per le spese di manutenzione.<br />

Il Testo unico, agli artt. 44 e seguenti, non fornisce una definizione un<strong>it</strong>aria dei redd<strong>it</strong>i<br />

di cap<strong>it</strong>ale, ma elenca una serie di fattispecie.<br />

Sono considerati redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale:<br />

◆ gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depos<strong>it</strong>i, conti correnti, obbligazioni e t<strong>it</strong>oli<br />

similari;<br />

◆ gli utili distribu<strong>it</strong>i da società di cap<strong>it</strong>ali ed enti commerciali, o derivanti da associazione in<br />

partecipazione in cui l’apporto dell’associato non sia cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o esclusivamente da prestazioni<br />

di lavoro, o distribu<strong>it</strong>i da società che gestiscono masse patrimoniali affidate da terzi<br />

(società fiduciarie);<br />

◆ le rend<strong>it</strong>e perpetue, i compensi per prestazioni di garanzia, i proventi derivanti da movimenti<br />

su t<strong>it</strong>oli o valute, i cap<strong>it</strong>ali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla v<strong>it</strong>a;<br />

◆ gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del cap<strong>it</strong>ale,<br />

esclusi espressamente i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali<br />

pos<strong>it</strong>ivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.<br />

Tuttavia, se i proventi indicati all’art. 44 sono consegu<strong>it</strong>i nell’esercizio d’imprese commerciali<br />

o società, essi cost<strong>it</strong>uiscono componenti pos<strong>it</strong>ivi del redd<strong>it</strong>o d’impresa.<br />

Per questa categoria di redd<strong>it</strong>i l’applicazione dell’imposta avviene di norma con<br />

la r<strong>it</strong>enuta alla fonte:<br />

◆ a t<strong>it</strong>olo d’imposta defin<strong>it</strong>iva – e quindi con esclusione dalla base imponibile ai fini dell’Irpef<br />

–, se i redd<strong>it</strong>i vengono percep<strong>it</strong>i da persone fisiche al di fuori dell’esercizio<br />

d’impresa;<br />

◆ a t<strong>it</strong>olo d’acconto, se i redd<strong>it</strong>i sono percep<strong>it</strong>i da società in nome collettivo o in accomand<strong>it</strong>a<br />

semplice: il redd<strong>it</strong>o concorre a formare la base imponibile per i singoli<br />

soci;<br />

◆ a t<strong>it</strong>olo d’acconto anche per le società ed enti commerciali soggetti a Ires.


10. Le imposte dirette<br />

10. I redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente<br />

REDDITI DI LAVORO<br />

DIPENDENTE<br />

Art. 2094 Codice civile<br />

È prestatore di lavoro<br />

subordinato chi si obbliga<br />

mediante retribuzione a<br />

collaborare nell’impresa,<br />

prestando il proprio lavoro<br />

intellettuale o manuale alle<br />

dipendenze e sotto<br />

la direzione<br />

dell’imprend<strong>it</strong>ore.<br />

Art. 49 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>i di lavoro<br />

dipendente.<br />

Art. 50 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>i assimilati a quelli<br />

di lavoro dipendente.<br />

Tutti i compensi percep<strong>it</strong>i dal contribuente nel periodo di imposta in qual<strong>it</strong>à di lavoratore<br />

subordinato rientrano nei redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente.<br />

I redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro,<br />

con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, ai sensi dell’art. 2094 C.c.<br />

Pertanto cost<strong>it</strong>uiscono redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente:<br />

◆ i compensi che si ricollegano direttamente alla prestazione di lavoro;<br />

◆ le indenn<strong>it</strong>à spettanti al lavoratore a vario t<strong>it</strong>olo (assegno di matern<strong>it</strong>à, indenn<strong>it</strong>à di<br />

disoccupazione, cassa integrazione guadagni, ecc.);<br />

◆ il trattamento di fine rapporto di lavoro e le indenn<strong>it</strong>à analoghe, quando le stesse<br />

non siano assoggettate a tassazione separata;<br />

◆ le pensioni di ogni genere.<br />

Ai redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente sono assimilati altri proventi, fra loro piuttosto<br />

eterogenei.<br />

Da un lato, le loro caratteristiche, dall’altro, ragioni di opportun<strong>it</strong>à pol<strong>it</strong>ica hanno<br />

indotto il legislatore ad assoggettarli allo stesso trattamento fiscale.<br />

Ad esempio, sono assimilati ai redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente, fra gli altri:<br />

◆ i redd<strong>it</strong>i derivanti dai rapporti di collaborazione con compensi prestabil<strong>it</strong>i;<br />

◆ i compensi percep<strong>it</strong>i dai soci lavoratori delle cooperative;<br />

◆ i compensi percep<strong>it</strong>i per incarichi svolti presso terzi da lavoratori dipendenti;<br />

◆ le borse di studio, gli assegni e i sussidi per fini di studio.<br />

Il redd<strong>it</strong>o di lavoro dipendente è determinato, sulla base dell’art. 51 del Tuir, tenendo<br />

conto di tutte le somme e i valori a qualunque t<strong>it</strong>olo percep<strong>it</strong>i nel periodo d’imposta,<br />

anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.<br />

Risulta evidente, nella norma, la preoccupazione di comprendere nella base imponibile<br />

qualsiasi erogazione o prestazione dei datori di lavoro, al fine di prevenire forme di<br />

evasione e di elusione che, considerata la grande diffusione di questo tipo di redd<strong>it</strong>o,<br />

comporterebbero pesanti ripercussioni sul gett<strong>it</strong>o dell’imposta. Pertanto la normativa<br />

entra nel dettaglio anche dei compensi in natura, mentre per alcune specifiche prestazioni,<br />

quali l’uso dell’autovettura, il godimento di alloggi, la concessione di prest<strong>it</strong>i, il<br />

legislatore ha previsto norme specifiche.<br />

Non concorrono invece a formare il redd<strong>it</strong>o di lavoro dipendente una serie di voci quali,<br />

ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro in ottemperanza<br />

a disposizioni di legge; le somme erogate dal datore di lavoro alla general<strong>it</strong>à dei<br />

dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche<br />

da parte di quei familiari per i quali spettano le detrazioni d’imposta, nonché per borse<br />

di studio a favore dei medesimi familiari; le prestazioni delle mense aziendali; i servizi di<br />

trasporto collettivo al luogo di lavoro; il valore delle azioni emesse dalla società datrice di<br />

lavoro o da società controllate o collegate e offerte alla general<strong>it</strong>à dei dipendenti fino a<br />

un lim<strong>it</strong>e di legge, a condizione che non siano riacquistate dal datore di lavoro o dalla società<br />

em<strong>it</strong>tente, o che non siano cedute ad altri prima di 3 anni.<br />

41


42 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

11. I redd<strong>it</strong>i di lavoro autonomo<br />

REDDITI DI LAVORO<br />

AUTONOMO<br />

Art. 53 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>i di lavoro autonomo.<br />

Tutti i compensi percep<strong>it</strong>i dal contribuente nel periodo d’imposta per lo svolgimento<br />

di un’attiv<strong>it</strong>à personale senza vincolo di subordinazione rientrano nei redd<strong>it</strong>i di<br />

lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 53 del Tuir.<br />

I redd<strong>it</strong>i di lavoro autonomo derivano dall’esercizio di arti e professioni, vale a dire dall’esercizio<br />

per professione ab<strong>it</strong>uale, ancorché non esclusivo, compreso l’esercizio in forma<br />

associata.<br />

Il secondo comma dell’art. 53 qualifica inoltre come redd<strong>it</strong>i di lavoro autonomo anche<br />

altri proventi quali quelli derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno<br />

se percep<strong>it</strong>i da parte dello stesso autore o inventore, le indenn<strong>it</strong>à per la cessazione di rapporti<br />

di agenzia ricevute da persone fisiche, i compensi spettanti all’associato in partecipazione,<br />

se l’apporto è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o esclusivamente da prestazioni lavorative.<br />

Il redd<strong>it</strong>o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni è determinato<br />

dalla differenza fra l’ammontare dei compensi (in denaro o in natura)<br />

percep<strong>it</strong>i nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo,<br />

a condizione che le stesse siano inerenti all’esercizio dell’arte o professione.<br />

La deduzione delle spese è pertanto ammessa soltanto nel periodo d’imposta in<br />

cui queste vengono effettivamente pagate, nel rispetto del cr<strong>it</strong>erio di cassa.<br />

12. I redd<strong>it</strong>i d’impresa<br />

ESERCIZIO D’IMPRESA<br />

COMMERCIALE<br />

Per alcuni costi è tuttavia ammessa la deduzione delle quote maturate anno per anno, secondo<br />

il cr<strong>it</strong>erio di competenza:<br />

◆ quote di ammortamento di beni mobili strumentali;<br />

◆ quote delle indenn<strong>it</strong>à di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d’imposta;<br />

◆ quote dei canoni di leasing relativi a beni mobili strumentali.<br />

Sono redd<strong>it</strong>i d’impresa tutti i compensi percep<strong>it</strong>i nel periodo d’imposta che<br />

derivano dall’esercizio d’impresa commerciale.<br />

Per esercizio d’impresa commerciale si intende lo svolgimento per professione ab<strong>it</strong>uale,<br />

ancorché non esclusiva, delle attiv<strong>it</strong>à indicate nell’articolo 2195 C.c., anche quando non<br />

sono organizzate in forma d’impresa.<br />

Il concetto d’impresa commerciale del Testo unico delle imposte sui redd<strong>it</strong>i è più<br />

ampio rispetto a quello accolto dal Codice civile.<br />

Ai sensi delle norme civilistiche si ha impresa commerciale quando sussistono<br />

contemporaneamente due elementi: l’organizzazione imprend<strong>it</strong>oriale e l’esercizio di<br />

una delle attiv<strong>it</strong>à indicate nell’art. 2195 C.c.<br />

In base alle norme fiscali, invece, basta che sia presente uno soltanto fra questi<br />

due elementi.<br />

Inoltre l’attiv<strong>it</strong>à delle società (a esclusione delle società semplici) e quella degli<br />

enti commerciali sono in ogni caso considerate esercizio d’impresa commerciale,<br />

qualunque ne sia l’oggetto.<br />

Il redd<strong>it</strong>o d’impresa deve essere dichiarato dal t<strong>it</strong>olare dell’attiv<strong>it</strong>à nel caso in cui<br />

sia svolta da una persona fisica o da una persona giuridica. Il redd<strong>it</strong>o d’impresa


Art. 56 D.P.R. 917/1986<br />

Determinazione del redd<strong>it</strong>o<br />

d’impresa.<br />

PRINCIPI PER LA<br />

DETERMINAZIONE DEL<br />

REDDITO D’IMPRESA<br />

REGIMI DI CONTABILITÀ<br />

– VARIAZIONI AI<br />

RISULTATI DEL CONTO<br />

ECONOMICO<br />

10. Le imposte dirette<br />

percep<strong>it</strong>o da società commerciali senza personal<strong>it</strong>à giuridica (società in nome collettivo<br />

e in accomand<strong>it</strong>a semplice) deve essere dichiarato dai singoli soci in relazione<br />

alle rispettive quote di partecipazione.<br />

Un’importante nov<strong>it</strong>à della riforma part<strong>it</strong>a nel 2004 è lo spostamento delle norme<br />

riguardanti la determinazione del redd<strong>it</strong>o d’impresa dal T<strong>it</strong>olo I, che disciplina<br />

l’Irpef, al T<strong>it</strong>olo II, che disciplina l’Ires. In pratica ora le norme che riguardano le<br />

modal<strong>it</strong>à per il calcolo del redd<strong>it</strong>o d’impresa si trovano nel T<strong>it</strong>olo II, dedicato all’Ires,<br />

agli artt. 81 e segg. del Testo unico, cui fa rimando l’art. 56 per la determinazione<br />

del redd<strong>it</strong>o d’impresa in capo ai soggetti Irpef, fatte salve alcune norme previste<br />

dagli articoli successivi.<br />

Il redd<strong>it</strong>o d’impresa è determinato anal<strong>it</strong>icamente come differenza fra componenti<br />

pos<strong>it</strong>ivi e componenti negativi di redd<strong>it</strong>o, defin<strong>it</strong>i ai sensi dei principi enunciati<br />

nell’art. 109 del Testo unico:<br />

◆ il principio della competenza afferma che i ricavi, le spese e gli altri componenti<br />

pos<strong>it</strong>ivi e negativi sono imputati al periodo d’imposta in cui sono maturati in modo<br />

certo e determinato, non a quello nel quale si conseguono gli incassi o si sostengono<br />

i pagamenti;<br />

◆ per il principio della documentazione, le spese e gli altri componenti negativi<br />

non sono deducibili se non sono iscr<strong>it</strong>ti nel conto economico dell’esercizio di<br />

competenza;<br />

◆ in base al principio dell’inerenza, le spese e gli altri componenti negativi non sono<br />

deducibili se non si riferiscono alle attiv<strong>it</strong>à o ai beni da cui derivano ricavi o<br />

altri componenti pos<strong>it</strong>ivi di redd<strong>it</strong>o.<br />

Per consentire di verificare a posteriori la determinazione del redd<strong>it</strong>o d’impresa,<br />

il legislatore fiscale ha previsto l’obbligo della tenuta di particolari scr<strong>it</strong>ture contabili,<br />

in aggiunta a quelle civilistiche.<br />

Sulla base delle caratteristiche dell’impresa e, in particolare, dell’ammontare dei<br />

ricavi dichiarati nell’anno precedente, il legislatore fiscale ha previsto:<br />

◆ il regime di contabil<strong>it</strong>à ordinaria per le imprese di maggiori dimensioni e per tutte<br />

le altre imprese che lo vogliono adottare per propria scelta spontanea;<br />

◆ il regime di contabil<strong>it</strong>à semplificata per le imprese di minori dimensioni.<br />

Inoltre la disciplina fiscale prevede che il redd<strong>it</strong>o d’impresa sia determinato apportando<br />

all’utile o alla perd<strong>it</strong>a risultante dal conto economico relativo all’esercizio<br />

chiuso nel periodo d’imposta le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti<br />

all’applicazione di specifici cr<strong>it</strong>eri.<br />

In particolare nel Tuir ai fini fiscali si considerano componenti pos<strong>it</strong>ivi di redd<strong>it</strong>o:<br />

1) i ricavi (art. 85); 2) le plusvalenze patrimoniali (art. 86); 3) le sopravvenienze attive<br />

(art. 88); 4) i dividendi e gli interessi attivi (art. 89); 5) i proventi immobiliari (art. 90).<br />

Si r<strong>it</strong>engono poi, sempre nel Tuir, componenti negativi di redd<strong>it</strong>o:<br />

1) le spese per le prestazioni di lavoro (art. 95); 2) gli interessi passivi (art. 96); 3) gli oneri<br />

fiscali e contributivi (art. 99); 4) gli oneri di util<strong>it</strong>à sociale (art. 100); 5) le minusvalenze<br />

patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perd<strong>it</strong>e (art. 101); 6) gli ammortamenti (artt.<br />

102, 102 bis, 103 e 104); 7) gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105); 8)<br />

gli accantonamenti per rischi su cred<strong>it</strong>i (art. 106); 9) le spese relative a più esercizi (art.<br />

108).<br />

43


44 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

– CONTABILITÀ<br />

SEMPLIFICATA<br />

Art. 18 D.P.R.<br />

29 settembre 1973, n. 600<br />

La contabil<strong>it</strong>à semplificata.<br />

APPLICAZIONE DEGLI<br />

STUDI DI SETTORE<br />

OPZIONE PER LA<br />

TASSAZIONE IRES<br />

13. I redd<strong>it</strong>i diversi<br />

I REDDITI DIVERSI<br />

Art. 67 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>i diversi.<br />

Il regime di contabil<strong>it</strong>à ordinaria potrebbe risultare eccessivamente oneroso per<br />

le imprese che conseguono ricavi e compensi di lim<strong>it</strong>ata ent<strong>it</strong>à.<br />

Pertanto il legislatore ammette alla tenuta della contabil<strong>it</strong>à cosiddetta “semplificata”<br />

le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che abbiano<br />

consegu<strong>it</strong>o ricavi non superiori a importi massimi defin<strong>it</strong>i dalla legge, distintamente<br />

per le imprese che hanno per oggetto la prestazione di servizi e per quelle<br />

che svolgono altre attiv<strong>it</strong>à.<br />

L’impresa in regime di contabil<strong>it</strong>à semplificata è obbligata soltanto alla tenuta dei<br />

registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, a condizione che questi<br />

siano opportunamente integrati in modo da rendere possibile la rilevazione del redd<strong>it</strong>o<br />

netto ai fini fiscali. Siccome le imprese in contabil<strong>it</strong>à semplificata non sono<br />

obbligate alla redazione del bilancio, il risultato netto dell’esercizio deve poter essere<br />

desunto direttamente dai registri obbligatori ai fini dell’Iva: pertanto devono<br />

essere annotate, distintamente dalle altre, tutte le operazioni relative ai componenti<br />

pos<strong>it</strong>ivi e negativi che hanno rilevanza sulla determinazione del redd<strong>it</strong>o, ancorché<br />

irrilevanti ai fini Iva.<br />

L’esonero della tenuta delle scr<strong>it</strong>ture contabili sistematiche previste per la contabil<strong>it</strong>à<br />

ordinaria può tuttavia rendere più difficile il controllo anal<strong>it</strong>ico sulla reale ent<strong>it</strong>à<br />

del redd<strong>it</strong>o imponibile da parte degli uffici fiscali. Per questo motivo le imprese<br />

che tengono la contabil<strong>it</strong>à semplificata possono essere assoggettate a controlli da parte<br />

degli uffici fiscali mediante l’applicazione degli studi di settore elaborati dal ministro<br />

dell’Economia e delle Finanze in relazione ai diversi tipi di attiv<strong>it</strong>à.<br />

Tale forma di controllo consente agli uffici fiscali di “disattendere” i dati contabili dichiarati<br />

dall’impresa, qualora essi manifestino gravi incongruenze rispetto ai dati desumibili<br />

dallo studio di settore di riferimento e permette agli stessi uffici di stabilire “induttivamente”<br />

l’ammontare dei ricavi ai fini della determinazione del redd<strong>it</strong>o e dell’Iva.<br />

Precisiamo che l’applicazione degli studi di settore, ancorché fondamentale per il controllo<br />

e la verifica sulle imprese in contabil<strong>it</strong>à semplificata, non riguarda solo queste ultime<br />

ma, in generale, tutte le imprese con ricavi annui fino a 7,5 milioni di euro.<br />

Una nov<strong>it</strong>à in tema di assoggettamento a imposta dei redd<strong>it</strong>i d’impresa è stata introdotta<br />

con la Legge finanziaria per il 2008. A partire da tale periodo d’imposta è<br />

data facoltà agli imprend<strong>it</strong>ori individuali e alle società di persone in contabil<strong>it</strong>à ordinaria<br />

residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato di optare per l’assoggettamento di tali<br />

redd<strong>it</strong>i a tassazione separata con l’aliquota del 27,5% (ovvero l’aliquota Ires), a<br />

condizione che i redd<strong>it</strong>i prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati<br />

o distribu<strong>it</strong>i. Si tratta in sostanza di uno “spostamento” del centro di imputazione<br />

di tali redd<strong>it</strong>i: sinora essi erano assoggettati a Irpef in capo all’imprend<strong>it</strong>ore o<br />

ai soci, mentre ora si può optare per la tassazione Ires. Gli stessi redd<strong>it</strong>i possono<br />

dunque essere tassati con l’aliquota Ires: nel caso dell’imprend<strong>it</strong>ore individuale, egli<br />

procederà a dichiararli nella propria dichiarazione personale mentre per le società<br />

di persone saranno direttamente queste ultime a tassare il redd<strong>it</strong>o, pertanto i soci<br />

non dovranno dichiarare alcun redd<strong>it</strong>o d’impresa nelle loro dichiarazioni personali.<br />

I redd<strong>it</strong>i che non rientrano espressamente in una delle categorie defin<strong>it</strong>e nel Tuir<br />

confluiscono, per esclusione, nella categoria dei redd<strong>it</strong>i diversi.<br />

I redd<strong>it</strong>i diversi sono redd<strong>it</strong>i fra loro eterogenei, ma accomunati dal fatto di essere percep<strong>it</strong>i<br />

al di fuori dell’esercizio d’imprese, arti o professioni, di non derivare da lavoro dipendente,<br />

e di non essere consegu<strong>it</strong>i da società commerciali.


PARTECIPAZIONI QUALIFICATE<br />

Sono qualificate le<br />

partecipazioni che per<br />

la loro ent<strong>it</strong>à assicurano<br />

una concreta influenza<br />

nella gestione<br />

della società cui si riferiscono.<br />

LETTURA<br />

10. Le imposte dirette<br />

I redd<strong>it</strong>i diversi sono tassativamente indicati dall’art. 67 del Testo unico, come modificato<br />

dal decreto legislativo 461/1997. Le entrate che non vi sono comprese non hanno rilevanza<br />

ai fini dell’imposizione.<br />

Va quindi tenuto presente che possono essere considerati redd<strong>it</strong>i diversi soltanto:<br />

◆ le plusvalenze derivanti dalla lottizzazione e successiva vend<strong>it</strong>a dei terreni;<br />

◆ le plusvalenze derivanti dalla vend<strong>it</strong>a di terreni edificabili;<br />

◆ le plusvalenze consegu<strong>it</strong>e dalla cessione di immobili acquistati da non più di 5 anni e<br />

non adib<strong>it</strong>i ad ab<strong>it</strong>azione principale;<br />

◆ le plusvalenze consegu<strong>it</strong>e dalla vend<strong>it</strong>a di partecipazioni sociali qualificate, di valute<br />

estere, di metalli preziosi;<br />

◆ le vinc<strong>it</strong>e delle lotterie, concorsi a premio e giochi e le altre indenn<strong>it</strong>à assimilabili, tranne<br />

che siano soggetti all’imposta unica sulle vinc<strong>it</strong>e che ha carattere sost<strong>it</strong>utivo;<br />

◆ i redd<strong>it</strong>i che derivano dall’utilizzazione di opere dell’ingegno quando non siano percep<strong>it</strong>i<br />

dallo stesso autore o inventore;<br />

◆ i redd<strong>it</strong>i fondiari non determinabili catastalmente, compresi quelli che derivano dall’aff<strong>it</strong>to<br />

di terreni per usi non agricoli;<br />

◆ i redd<strong>it</strong>i degli immobili s<strong>it</strong>uati all’estero;<br />

◆ i redd<strong>it</strong>i che derivano dall’utilizzazione di opere dell’ingegno quando non siano percep<strong>it</strong>i<br />

dallo stesso autore o inventore;<br />

◆ i redd<strong>it</strong>i derivanti da sub-locazioni di beni immobili, dalla locazione o dal noleggio di<br />

beni mobili, dall’aff<strong>it</strong>to o dalla concessione in uso di aziende;<br />

◆ i redd<strong>it</strong>i derivanti dall’esercizio occasionale di attiv<strong>it</strong>à commerciali o di lavoro autonomo;<br />

◆ le indenn<strong>it</strong>à di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa percep<strong>it</strong>i per attiv<strong>it</strong>à sportive dilettantistiche.<br />

La moral<strong>it</strong>à fiscale da Aristotele a San Tommaso<br />

Il tema dei rapporti tra etica e fisco<br />

affonda le origini nelle prime forme<br />

di civ<strong>it</strong>as. Per gli antichi ebrei occuparsi<br />

delle entrate era attiv<strong>it</strong>à sacra,<br />

riservata ai sacerdoti. Aristotele lega<br />

la materia economica ai fini umani e<br />

apre la questione etica. Per Aristotele<br />

la pol<strong>it</strong>ica è la più importante delle<br />

arti e deve servirsi delle altre scienze<br />

pratiche. Poiché essa ricorre alle altre<br />

scienze e stabilisce che cosa si<br />

debba o non si debba fare, il suo fine<br />

comprende quello delle altre scienze<br />

e si riconosce nel bene umano. Le<br />

parole di Gesù «date a Cesare quel<br />

che è di Cesare e a Dio quel che è di<br />

Dio», sono considerate il fondamento<br />

del rapporto tra Stato e Chiesa e<br />

del modello comportamentale per il<br />

c<strong>it</strong>tadino credente. In materia fiscale,<br />

leg<strong>it</strong>timano il pagamento dei tributi<br />

in base a motivi morali. Il Medioevo<br />

non trascura l’etica fiscale: si<br />

pensi alla Summa Teologica di Tommaso<br />

d’Aquino. In tempi recenti,<br />

l’obbligo tributario è fissato nel dovere-valore<br />

della solidarietà: la nostra<br />

Cost<strong>it</strong>uzione, (art. 2) riconosce<br />

e garantisce i dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />

dell’individuo e richiede l’adempimento<br />

dei doveri inderogabili di solidarietà<br />

pol<strong>it</strong>ica economica e sociale.<br />

La cultura laica, economica o pol<strong>it</strong>ico-giuridica,<br />

ha forn<strong>it</strong>o contributi<br />

fondamentali all’analisi del rapporto<br />

tra etica, economia e fiscal<strong>it</strong>à: si pensi<br />

alla recente proposta di legge n.<br />

4130 Delega al Governo in materia<br />

di fiscal<strong>it</strong>à etica e di promozione dello<br />

sviluppo sostenibile. La rilevanza<br />

del rapporto fra etica e fisco cresce<br />

oggi in parallelo a globalizzazione e<br />

decentramento. Da una parte la fiscal<strong>it</strong>à<br />

si adegua con strumenti tecnici<br />

e normative alle mutate esigenze<br />

e regole economiche, dall’altra il rapporto<br />

fra c<strong>it</strong>tadino e Stato non è più<br />

fondato sulla supremazia e autor<strong>it</strong>à<br />

del secondo sul primo, ma sulla collaborazione.<br />

Indagare il rapporto tra etica e fisco<br />

significa ricercare il sistema tributario<br />

giusto. L’etica tributaria studia la<br />

moral<strong>it</strong>à dell’esercizio del potere<br />

pubblico e del comportamento del<br />

contribuente. Non si può costruire<br />

un sistema tributario giusto senza<br />

che l’imposizione rappresenti un dovere<br />

economico e sociale inderogabile<br />

dell’individuo, in quanto appartenente<br />

a una collettiv<strong>it</strong>à. In passato<br />

l’etica tributaria è stata studiata dalla<br />

teologia e dalla filosofia. Il giurista si<br />

ispira oggi al dir<strong>it</strong>to pos<strong>it</strong>ivo e la Cost<strong>it</strong>uzione<br />

<strong>it</strong>aliana (artt. 2 e 53) sancisce<br />

i principi di un sistema tributario<br />

giusto. Un sistema razionale copre<br />

tutta la materia imponibile senza salti<br />

di imposizione, ne considera l’irretroattiv<strong>it</strong>à<br />

ed ev<strong>it</strong>a pratiche generalizzate<br />

di condono.<br />

liberamente tratto da: “Italia Oggi”,<br />

26 gennaio 2006<br />

45


46 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

Va ricordato come il legislatore conceda al contribuente che realizzi plusvalenze<br />

derivanti dalla vend<strong>it</strong>a di immobili acquistati nell’ultimo quinquennio e non adib<strong>it</strong>i<br />

ad ab<strong>it</strong>azione principale, la possibil<strong>it</strong>à di optare per l’applicazione di un’imposta<br />

sost<strong>it</strong>utiva del 20%.<br />

14. L’Ires: caratteristiche, presupposti e soggetti passivi<br />

LE CARATTERISTICHE<br />

DELL’IRES<br />

IL PRESUPPOSTO<br />

Art. 72 D.P.R. 917/1986<br />

Presupposto dell’imposta.<br />

I SOGGETTI PASSIVI<br />

Art. 73 D.P.R. 917/1986<br />

Soggetti passivi.<br />

L’imposta sul redd<strong>it</strong>o delle società (Ires) è un’imposta generale, personale e proporzionale:<br />

◆ generale, perché si applica a tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche e colpisce tutti i tipi<br />

di redd<strong>it</strong>o;<br />

◆ personale, in quanto sono previste esenzioni e riduzioni di aliquota in relazione alle caratteristiche<br />

giuridiche e alle condizioni economiche del soggetto; colpisce inoltre la somma<br />

dei redd<strong>it</strong>i del contribuente e quindi la sua capac<strong>it</strong>à contributiva complessiva;<br />

◆ proporzionale, poiché si ha un’unica aliquota e, appunto, l’imposta cresce in proporzione<br />

all’incremento del redd<strong>it</strong>o.<br />

Per il vero non tutti gli autori sono concordi nel r<strong>it</strong>enere l’Ires un’imposta personale. Qui si è<br />

fatto prevalere il ragionamento secondo il quale la capac<strong>it</strong>à contributiva va intesa, in riferimento<br />

all’Ires, non tanto in relazione alle condizioni socio-familiari del contribuente (concetto<br />

privo di significato per un soggetto collettivo), quanto alle sue final<strong>it</strong>à. Infatti la legge dispone<br />

un diverso trattamento per le società commerciali a scopo lucrativo rispetto agli enti<br />

non commerciali, quali gli enti di assistenza, volontariato, beneficenza.<br />

L’Ires è disciplinata nel T<strong>it</strong>olo II del Testo unico. L’Ires è in qualche modo parallela<br />

all’Irpef, perché è previsto che si applichi a tutti i redd<strong>it</strong>i non colp<strong>it</strong>i dall’Irpef.<br />

L’Ires ha la funzione di completare l’imposizione generale sul redd<strong>it</strong>o.<br />

L’art. 72 del Tuir, analogamente all’art. 1 per l’Irpef, definisce il presupposto dell’Ires.<br />

«Presupposto dell’imposta sul redd<strong>it</strong>o delle società è il possesso dei redd<strong>it</strong>i in denaro o in<br />

natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6».<br />

Anche per l’Ires il periodo d’imposta normale è l’anno solare, ma l’atto cost<strong>it</strong>utivo<br />

della società o ente può prevedere un diverso esercizio o periodo di gestione.<br />

L’art. 73, primo comma, individua quattro distinti gruppi di soggetti passivi.<br />

Sono soggetti passivi dell’Ires:<br />

◆ le società con personal<strong>it</strong>à giuridica residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato;<br />

◆ gli enti commerciali residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato;<br />

◆ gli enti non commerciali residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato;<br />

◆ le società e gli enti di ogni tipo non residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />

Lo studio del dir<strong>it</strong>to in genere conduce a identificare nello Stato la persona giuridica<br />

per eccellenza. D’altra parte è uno dei principi generali delle obbligazioni che<br />

ogni deb<strong>it</strong>o e ogni cred<strong>it</strong>o si estingue per confusione, ossia quando il deb<strong>it</strong>ore e il<br />

cred<strong>it</strong>ore vengono a coincidere nella stessa persona. Non avrebbe quindi senso r<strong>it</strong>enere<br />

lo Stato deb<strong>it</strong>ore di un’obbligazione tributaria verso il proprio erario.<br />

Conseguentemente non sono soggetti all’Ires gli organi e le amministrazioni dello<br />

Stato, né gli enti pubblici terr<strong>it</strong>oriali, ossia le Regioni, le C<strong>it</strong>tà metropol<strong>it</strong>ane, le<br />

Province e i Comuni.


10. Le imposte dirette<br />

Sono esempi di appartenenti ai distinti gruppi i soggetti elencati qui di segu<strong>it</strong>o.<br />

Primo gruppo: società per azioni, in accomand<strong>it</strong>a per azioni, a responsabil<strong>it</strong>à lim<strong>it</strong>ata,<br />

cooperative e società di mutua assicurazione.<br />

Secondo gruppo: enti pubblici e privati non cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i in forma di società con personal<strong>it</strong>à<br />

giuridica per i quali l’esercizio dell’attiv<strong>it</strong>à commerciale rappresenta il fine ist<strong>it</strong>uzionale o<br />

comunque lo strumento principale per il raggiungimento dei loro fini.<br />

Terzo gruppo: enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio<br />

di attiv<strong>it</strong>à commerciali, come gli enti ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i per fini di erogazione, siano essi privati<br />

(fondazioni, associazioni culturali, sportive, religiose, part<strong>it</strong>i pol<strong>it</strong>ici, sindacati) o<br />

pubblici (enti previdenziali, enti di assistenza, aziende san<strong>it</strong>arie locali).<br />

Quarto gruppo: tutte le organizzazioni non residenti, lim<strong>it</strong>atamente ai redd<strong>it</strong>i prodotti nel<br />

terr<strong>it</strong>orio dello Stato, qualunque sia la loro forma organizzativa, il loro scopo ist<strong>it</strong>uzionale<br />

e la natura della loro attiv<strong>it</strong>à, comprese le società di persone.<br />

L’amb<strong>it</strong>o di applicazione dell’imposta è più ampio rispetto a quello che suggerisce<br />

la denominazione: il legislatore ha inteso attribuire all’Ires un carattere<br />

residuale, nel senso di far rientrare fra i soggetti passivi tutti quelli non colp<strong>it</strong>i<br />

dall’Irpef.<br />

15. La base imponibile e l’aliquota dell’Ires<br />

LA BASE IMPONIBILE<br />

Art. 75 D.P.R. 917/1986<br />

Base imponibile.<br />

Il calcolo dell’imposta da versare cambia a seconda del gruppo di soggetti passivi<br />

che si prende in considerazione. Il Testo unico prevede distinte e autonome basi<br />

imponibili.<br />

L’imposta si applica sul redd<strong>it</strong>o complessivo netto determinato secondo disposizioni differenti<br />

a seconda che si tratti di società ed enti commerciali residenti, di enti non commerciali<br />

residenti, di società ed enti non residenti o di enti non commerciali non residenti.<br />

L’art. 81 del Tuir dispone la disciplina della base imponibile per le società ed enti<br />

commerciali residenti, stabilendo che il redd<strong>it</strong>o complessivo delle società e degli<br />

enti commerciali residenti, da qualunque fonte provenga, è considerato redd<strong>it</strong>o<br />

d’impresa ed è determinato secondo i principi stabil<strong>it</strong>i negli articoli successivi (gli<br />

stessi cui fa riferimento il Capo VI del T<strong>it</strong>olo I per la determinazione del redd<strong>it</strong>o<br />

d’impresa per i soggetti Irpef).<br />

Il redd<strong>it</strong>o complessivo degli enti non commerciali residenti, ai sensi dell’art. 143,<br />

è formato dai redd<strong>it</strong>i fondiari, di cap<strong>it</strong>ale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti e<br />

quale ne sia la destinazione, a esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti<br />

a r<strong>it</strong>enuta alla fonte a t<strong>it</strong>olo d’imposta o a imposta sost<strong>it</strong>utiva.<br />

Per questo secondo gruppo di enti, il redd<strong>it</strong>o imponibile viene determinato sulla<br />

base di un procedimento analogo a quello applicato per le persone fisiche.<br />

Mentre infatti per il primo gruppo il redd<strong>it</strong>o complessivo è considerato un<strong>it</strong>ariamente<br />

come redd<strong>it</strong>o d’impresa, nel caso degli enti non commerciali residenti il redd<strong>it</strong>o<br />

non è omogeneo e un<strong>it</strong>ario, ma è formato dall’insieme dei singoli redd<strong>it</strong>i posseduti<br />

dall’ente, anal<strong>it</strong>icamente determinati: redd<strong>it</strong>i fondiari, redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale,<br />

redd<strong>it</strong>i d’imprese marginalmente eserc<strong>it</strong>ate, redd<strong>it</strong>i diversi.<br />

Considerato il fine non commerciale di questi enti, non concorrono in ogni caso<br />

alla formazione del redd<strong>it</strong>o complessivo sia i fondi pervenuti all’ente a segu<strong>it</strong>o di<br />

raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concom<strong>it</strong>anza di celebrazioni, ricorrenze,<br />

o campagne di sensibilizzazione, sia i contributi corrisposti da Amministrazioni<br />

pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attiv<strong>it</strong>à socialmente utili.<br />

47


48 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

IL CRITERIO DELLA<br />

STABILE ORGANIZZAZIONE<br />

Art. 162 D.P.R. 917/1986<br />

Stabile organizzazione.<br />

STABILE ORGANIZZAZIONE<br />

Sede fissa di affari nella<br />

quale l’impresa eserc<strong>it</strong>a,<br />

in tutto o in parte,<br />

la propria attiv<strong>it</strong>à.<br />

L’ALIQUOTA<br />

LA RIDUZIONE<br />

DELL’ALIQUOTA IRES<br />

16. L’Ici<br />

LE CARATTERISTICHE<br />

DELL’ICI<br />

D.Lgs. 504/1992<br />

Ist<strong>it</strong>uzione dell’imposta<br />

comunale sugli immobili.<br />

Analogamente a quanto previsto per le persone fisiche, i redd<strong>it</strong>i di società, enti e<br />

organizzazioni non residenti sono soggetti all’Ires soltanto se prodotti nel terr<strong>it</strong>orio<br />

dello Stato.<br />

Questo gruppo tuttavia comprende soggetti di natura differente. Pertanto, in<br />

coerenza con le disposizioni previste per le due precedenti categorie, il Capo IV dispone<br />

che il redd<strong>it</strong>o complessivo venga determinato in modo diverso a seconda della<br />

natura e dell’organizzazione dell’ente. Per le società e gli enti commerciali si distinguono<br />

due ulteriori categorie: soggetti che hanno nel terr<strong>it</strong>orio <strong>it</strong>aliano una<br />

stabile organizzazione e soggetti che non hanno tale stabile organizzazione.<br />

Per la prima categoria il redd<strong>it</strong>o prodotto è considerato nella sua global<strong>it</strong>à redd<strong>it</strong>o<br />

d’impresa e viene determinato un<strong>it</strong>ariamente in base al risultato di un appos<strong>it</strong>o<br />

conto economico relativo alla gestione svolta nel terr<strong>it</strong>orio <strong>it</strong>aliano.<br />

Per la seconda categoria, il redd<strong>it</strong>o complessivo si determina sommando i singoli<br />

redd<strong>it</strong>i posseduti e deducendo alcuni oneri.<br />

Infine il redd<strong>it</strong>o complessivo degli enti non commerciali non residenti è determinato<br />

in base ai redd<strong>it</strong>i prodotti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato determinati secondo le norme<br />

applicate agli enti non commerciali residenti nel terr<strong>it</strong>orio. Dal redd<strong>it</strong>o complessivo<br />

è ammessa la deduzione degli oneri indicati per gli enti commerciali privi<br />

di stabile organizzazione.<br />

L’aliquota dell’Ires, attualmente fissata nella misura del 27,5%, è stata oggetto di<br />

ripetuti interventi di modifica, da un lato per ridurre la percentuale di calcolo (e<br />

quindi il carico d’imposta), dall’altro per eliminare le agevolazioni previste originariamente<br />

per le cooperative di produzione e lavoro e altre società considerate mer<strong>it</strong>evoli<br />

di particolare tutela, secondo i principi della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Mer<strong>it</strong>a infatti ricordare che anche con l’Irpeg si era impostata una sia pure parziale discriminazione<br />

qual<strong>it</strong>ativa dei redd<strong>it</strong>i. Esemplare era il caso delle cooperative di produzione e lavoro<br />

che potevano contare normalmente su una riduzione del 50% dell’Irpeg, ed erano considerate<br />

esenti se l’apporto del lavoro personale dei soci non fosse inferiore al 60% del totale<br />

degli altri costi, esclusi quelli per le materie prime.<br />

Il significativo abbassamento dell’aliquota Ires (portata dal 33% nell’anno d’imposta<br />

2007 al 27,5% del 2008) è compensato da un allargamento della base imponibile,<br />

dovuto in modo particolare alla nuova regola sulla indeducibil<strong>it</strong>à degli interessi<br />

passivi. Questi sono infatti deducibili in ciascun periodo d’imposta solo fino a<br />

concorrenza dei proventi finanziari attivi; l’eventuale eccedenza è deducibile nel lim<strong>it</strong>e<br />

del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.<br />

È dunque facilmente ipotizzabile come da tale norma trarranno vantaggi soprattutto<br />

quelle imprese che ricorrono poco al cap<strong>it</strong>ale di cred<strong>it</strong>o: in tal modo esse beneficeranno<br />

appieno della riduzione dell’aliquota senza il relativo allargamento della<br />

base imponibile, e si vedranno così ridurre il carico fiscale complessivo.<br />

L’imposta comunale sugli immobili (Ici) è un’imposta patrimoniale, speciale, reale, proporzionale<br />

e terr<strong>it</strong>oriale:<br />

◆ patrimoniale, perché la base imponibile è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal valore dello stock di immobili posseduto<br />

dal contribuente;<br />

◆ speciale, se si considera che colpisce solo il patrimonio immobiliare;


IL PRESUPPOSTO<br />

Art. 1 D.Lgs. 504/1992<br />

Presupposto dell’imposta.<br />

IL SOGGETTO PASSIVO<br />

Art. 3 D.Lgs. 504/1992<br />

Soggetti passivi.<br />

LA BASE IMPONIBILE<br />

Art. 5 D.Lgs. 504/1992<br />

Base imponibile.<br />

10. Le imposte dirette<br />

◆ reale, perché si commisura al valore dei singoli immobili tenendo conto della loro oggettiva<br />

destinazione senza considerare la s<strong>it</strong>uazione personale del contribuente;<br />

◆ proporzionale, ovvero ad aliquota costante;<br />

◆ terr<strong>it</strong>oriale, in quanto è applicata da ciascun Comune lim<strong>it</strong>atamente agli immobili s<strong>it</strong>uati<br />

nel proprio terr<strong>it</strong>orio.<br />

Pertanto chi possiede immobili nel terr<strong>it</strong>orio di Comuni diversi deve adempiere<br />

all’obbligazione tributaria distintamente nei confronti di ciascun Comune.<br />

Si sottolinea ancora la differenza fra il valore (patrimoniale) dell’immobile e quello dei<br />

flussi di ricchezza che lo stesso immobile produce.<br />

Ad esempio, il valore patrimoniale può essere rappresentato dall’importo determinato<br />

dalle valutazioni del catasto o dal prezzo d’acquisto di un appartamento, mentre la rend<strong>it</strong>a<br />

catastale o il canone di locazione dello stesso appartamento cost<strong>it</strong>uiscono un redd<strong>it</strong>o<br />

(rispettivamente presunto ed effettivo), ossia un flusso di moneta che periodicamente<br />

viene percep<strong>it</strong>o dal possessore.<br />

L’imposta comunale sugli immobili è entrata in vigore il 1° gennaio 1993 e, per<br />

alcuni scopi, ha sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o l’Invim. Il gett<strong>it</strong>o è incassato direttamente dai Comuni<br />

nel cui terr<strong>it</strong>orio si verifica il presupposto.<br />

L’art. 1 del decreto legislativo ist<strong>it</strong>utivo ne definisce il presupposto.<br />

Presupposto dell’Ici è il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili a qualunque<br />

uso destinati, compresi quelli strumentali e quelli che sono oggetto dell’attiv<strong>it</strong>à produttiva<br />

dell’impresa.<br />

Il concetto di possesso ai fini dell’Ici – parzialmente differente da quello civilistico –<br />

si ricava dalla definizione di soggetto passivo.<br />

Il soggetto passivo dell’Ici è il possessore del bene, a t<strong>it</strong>olo di proprietà, usufrutto, uso o<br />

ab<strong>it</strong>azione, e in qual<strong>it</strong>à di utilizzatore del bene in leasing.<br />

Quest’ultima condizione (qual<strong>it</strong>à di utilizzatore del bene in leasing) è stata introdotta con<br />

effetto dal 1° gennaio 1998.<br />

Quando l’immobile è posseduto in comunione fra più soggetti l’imposta si applica separatamente<br />

a ciascun soggetto passivo, in relazione alle rispettive quote.<br />

L’imposta è dovuta per anni solari, in proporzione al numero di mesi in cui si è<br />

verificato il possesso dell’immobile.<br />

L’art. 5 del decreto ist<strong>it</strong>utivo definisce la base imponibile.<br />

La base imponibile è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal valore patrimoniale dell’immobile e si calcola sulla base<br />

delle rend<strong>it</strong>e catastali rivalutate e moltiplicate per un coefficiente che varia a seconda<br />

della categoria e della classe attribu<strong>it</strong>e agli immobili in catasto.<br />

Le rend<strong>it</strong>e catastali dei terreni sono rivalutate del 25%, mentre le rend<strong>it</strong>e dei fabbricati<br />

del 5%. I coefficienti di rivalutazione sono pari a:<br />

◆ 100% per le ab<strong>it</strong>azioni comprese nelle categorie A, B e C;<br />

◆ 75% per i terreni;<br />

◆ 50% per gli uffici privati (categoria A10) e per gli alberghi e teatri (categoria D);<br />

◆ 34% per i negozi (categoria C1).<br />

A partire dal periodo d’imposta 2008 è stata abol<strong>it</strong>a l’Ici sull’ab<strong>it</strong>azione principale.<br />

Il decreto legge 93/2008, convert<strong>it</strong>o dalla legge 126/2008, ha infatti previsto che<br />

il tributo in oggetto non debba più essere versato dai proprietari di immobili desti-<br />

49


50 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

L’ALIQUOTA<br />

Art. 6 D.Lgs. 504/1992<br />

Determinazione delle<br />

aliquote e dell’imposta.<br />

L’AUTOTASSAZIONE<br />

17. L’Irap<br />

LE CARATTERISTICHE<br />

DELL’IRAP<br />

D.Lgs. 446/1997<br />

Ist<strong>it</strong>uzione dell’imposta<br />

regionale sulle attiv<strong>it</strong>à<br />

produttive.<br />

nati ad ab<strong>it</strong>azione principale, incluse le pertinenze (box, garage, cantine). L’abolizione<br />

non riguarda però le ab<strong>it</strong>azioni signorili, le ville e i castelli, inclusi rispettivamente<br />

nelle categorie catastali A1, A8 e A9. È evidente la final<strong>it</strong>à della norma di non<br />

gravare su un bene così importante come la prima casa, a eccezione ovviamente di<br />

quelle il cui possesso è indice di un’elevata capac<strong>it</strong>à contributiva.<br />

Si ricorda che l’Ici è stata strutturata per dare una reale capac<strong>it</strong>à impos<strong>it</strong>iva ai<br />

Comuni, ma questa autonomia è lim<strong>it</strong>ata alla determinazione dell’aliquota entro un<br />

minimo e un massimo defin<strong>it</strong>i dallo Stato.<br />

L’aliquota è determinata da ciascun Comune fra un minimo del 4‰ e un massimo del 7‰.<br />

È prevista peraltro la possibil<strong>it</strong>à di applicare un’aliquota ridotta, anche inferiore<br />

al 4‰, per gli immobili adib<strong>it</strong>i ad ab<strong>it</strong>azione principale, e un’aliquota maggiorata<br />

fino al 9‰, ad esempio, sui fabbricati non locati a disposizione da più di 2 anni.<br />

La riduzione rispetto alla soglia minima ha lo scopo di non gravare eccessivamente<br />

sull’ab<strong>it</strong>azione principale del contribuente, quella in cui vive, mentre l’aliquota<br />

maggiorata ha l’obiettivo di disincentivare la tenuta di immobili non ab<strong>it</strong>ati.<br />

L’imposta è applicata per autotassazione e versamento diretto sulla base della<br />

dichiarazione del contribuente. La dichiarazione deve essere presentata entro i termini<br />

che la legge fa decorrere dall’anno nel quale ha inizio il possesso; successivamente<br />

l’obbligo della dichiarazione sussiste solo se vi sono variazioni.<br />

Il versamento deve essere esegu<strong>it</strong>o ogni anno in due rate:<br />

◆ la prima entro il 16 giugno per un importo pari al 50% dell’imposta dovuta per<br />

l’intero anno di riferimento, applicando l’aliquota in vigore l’anno precedente;<br />

◆ la seconda entro il 16 dicembre per l’importo a saldo, determinato applicando all’imponibile<br />

l’aliquota vigente nell’anno in corso e detraendo l’acconto versato.<br />

Ricordiamo infine che, a partire dal 2008, l’Ici versata deve essere indicata nella<br />

dichiarazione dei redd<strong>it</strong>i.<br />

L’imposta regionale sulle attiv<strong>it</strong>à produttive (Irap) è un’imposta sul redd<strong>it</strong>o, generale, reale,<br />

proporzionale e terr<strong>it</strong>oriale:<br />

◆ sul redd<strong>it</strong>o, perché la base imponibile è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal valore del flusso di ricchezza originato<br />

da un’attiv<strong>it</strong>à produttiva;<br />

◆ generale, in quanto colpisce tutte le attiv<strong>it</strong>à produttive svolte in sede regionale;<br />

◆ reale, perché calcolata con esclusivo riferimento alla materia imponibile;<br />

◆ proporzionale, ovvero ad aliquota costante;<br />

◆ terr<strong>it</strong>oriale, in quanto ciascuna Regione può applicarla esclusivamente alle attiv<strong>it</strong>à localizzate<br />

nell’amb<strong>it</strong>o del proprio terr<strong>it</strong>orio.<br />

L’importo dell’Irap è attualmente deducibile, a determinate condizioni, per un<br />

ammontare pari al 10%, sia dall’Irpef sia dall’Ires dovute.<br />

L’Irap è attualmente la più importante imposta il cui gett<strong>it</strong>o affluisce direttamente<br />

alle Regioni. È entrata in vigore il 1° gennaio 1998.<br />

A partire dalla stessa data sono stati abol<strong>it</strong>i i seguenti tributi:<br />

◆ i contributi al Servizio San<strong>it</strong>ario Nazionale;


IL PRESUPPOSTO<br />

Art. 2 D.Lgs. 446/1997<br />

Presupposto dell’imposta.<br />

I SOGGETTI PASSIVI<br />

Art. 3 D.Lgs. 446/1997<br />

Soggetti passivi.<br />

LA BASE IMPONIBILE<br />

Artt. 4 e 5 D.Lgs. 446/1997<br />

Base imponibile e sua<br />

determinazione.<br />

Art. 11 D.Lgs. 446/1997<br />

Le deduzioni.<br />

10. Le imposte dirette<br />

◆ tutti i contributi san<strong>it</strong>ari, compresi quelli a carico dei lavoratori dipendenti;<br />

◆ l’imposta locale sui redd<strong>it</strong>i (Ilor);<br />

◆ l’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni (Iciap);<br />

◆ l’imposta sul patrimonio netto delle imprese;<br />

◆ la tassa sulla part<strong>it</strong>a Iva.<br />

L’art. 2 del decreto legislativo ist<strong>it</strong>utivo ne definisce il presupposto.<br />

Il presupposto dell’Irap è l’esercizio ab<strong>it</strong>uale di attiv<strong>it</strong>à autonomamente organizzate, dirette<br />

alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.<br />

Le attiv<strong>it</strong>à eserc<strong>it</strong>ate dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni<br />

dello Stato, cost<strong>it</strong>uiscono in ogni caso presupposto d’imposta.<br />

In altri termini l’imposta colpisce sia le attiv<strong>it</strong>à lucrative, svolte direttamente nell’esercizio<br />

d’imprese, arti o professioni o da parte di società ed enti commerciali, sia<br />

le attiv<strong>it</strong>à non lucrative svolte dagli enti non commerciali.<br />

L’elenco dei soggetti passivi dell’Irap è sostanzialmente esaustivo di tutte le possibili<br />

forme in cui può essere svolta un’attiv<strong>it</strong>à produttiva di beni o servizi, comprese,<br />

vale la pena di ripeterlo, quelle prive di scopo di lucro.<br />

I soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attiv<strong>it</strong>à produttive sono tutti coloro che eserc<strong>it</strong>ano<br />

una o più attiv<strong>it</strong>à che ne rappresentano il presupposto.<br />

Segnatamente:<br />

◆ le società di cap<strong>it</strong>ali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.);<br />

◆ le società cooperative;<br />

◆ gli enti pubblici e privati che svolgono attiv<strong>it</strong>à commerciale;<br />

◆ le società in nome collettivo e in accomand<strong>it</strong>a semplice;<br />

◆ le persone fisiche che eserc<strong>it</strong>ano attiv<strong>it</strong>à commerciali;<br />

◆ le persone fisiche, le società semplici ed equiparate, che eserc<strong>it</strong>ano arti o professioni;<br />

◆ i produttori agricoli t<strong>it</strong>olari di redd<strong>it</strong>o agrario;<br />

◆ gli enti privati, con o senza personal<strong>it</strong>à giuridica, che non eserc<strong>it</strong>ano attiv<strong>it</strong>à commerciale;<br />

◆ gli organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche nazionali e locali;<br />

◆ le società e gli enti non residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />

Gli articoli 4 e 5 del decreto ist<strong>it</strong>utivo definiscono la base imponibile e le modal<strong>it</strong>à<br />

per il suo calcolo.<br />

La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di<br />

cui alle lettere A e B dell’art. 2425 del C.c. con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10) lettere<br />

c, d, 12) e 13) così come risultante dal Conto economico dell’esercizio.<br />

A prescindere dalle singole norme che determinano separatamente per ciascuna<br />

tipologia di soggetto passivo i proventi e i costi che entrano a formare la base imponibile,<br />

in linea di massima, concorrono a formarla, in quanto indeducibili, gli interessi<br />

passivi e gli oneri del personale dipendente, fatta eccezione per i contributi<br />

per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.<br />

È inoltre prevista una deduzione forfetaria progressiva di importo decrescente<br />

all’aumentare della base imponibile, che si annulla oltre la soglia di € 180.999,91.<br />

Oltre a questi abbattimenti, la Legge finanziaria per il 2007 ha previsto ulteriori<br />

deduzioni che si pongono in alternativa tra di esse (ciò significa che il singolo con-<br />

51


52 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

IL CUNEO FISCALE<br />

CAPITALE DI RISCHIO<br />

È rappresentato dal<br />

cap<strong>it</strong>ale confer<strong>it</strong>o dal<br />

proprietario o dai soci<br />

al momento della cost<strong>it</strong>uzione<br />

o in un momento<br />

successivo della<br />

v<strong>it</strong>a aziendale.<br />

tribuente dovrà optare, sulla base di calcoli di convenienza economica, per la soluzione<br />

più vantaggiosa).<br />

◆ 1a opzione: deduzione forfetaria fino a un massimo di 5 dipendenti<br />

La deduzione spetta nella misura di € 1.850 all’anno per ogni lavoratore dipendente,<br />

fino a un massimo di 5 (nel conteggio non si computano gli apprendisti, i lavoratori<br />

in contratto di formazione e i disabili), per un importo massimo deducibile pari<br />

a € 9.250. Possono avvantaggiarsi di questa deduzione solo i soggetti i cui componenti<br />

pos<strong>it</strong>ivi che concorrono alla formazione della base imponibile non siano superiori<br />

a € 400.000 nel periodo d’imposta considerato.<br />

◆ 2a opzione: deduzione forfetaria e per oneri contributivi<br />

La deduzione opera dapprima sui contributi assistenziali e previdenziali relativi ai<br />

lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che sono<br />

integralmente deducibili dalla base imponibile Irap; in aggiunta è deducibile un<br />

importo forfetario pari a € 4.600 annui per ogni lavoratore a tempo indeterminato<br />

(elevabili a € 9.200 se i lavoratori sono impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,<br />

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).<br />

Le due deduzioni, come detto, spettano in alternativa. Si ricorda inoltre che, come<br />

ulteriore alternativa, è ammessa la totale deducibil<strong>it</strong>à delle spese relative ai soli<br />

lavoratori apprendisti, disabili e in contratto di formazione, oltreché al personale<br />

addetto alla ricerca.<br />

Le disposizioni di cui sopra vanno a inquadrarsi nella più ampia manovra attuata<br />

dall’Esecutivo concernente la riduzione del cosiddetto “cuneo fiscale e contributivo”,<br />

ossia del costo del lavoro. Tale manovra ha lo scopo di ridurre, seppure indirettamente,<br />

il costo del lavoro, incidendo sull’Irap mediante nuove forme di deduzione<br />

avente per oggetto il costo del personale dipendente a tempo indeterminato.<br />

Il legislatore intende in tal modo raggiungere l’ulteriore obiettivo di incentivare<br />

l’assunzione stabile dei lavoratori subordinati, con i conseguenti benefici per tutta<br />

la collettiv<strong>it</strong>à, consentendo un abbattimento dei costi per i datori di lavoro.<br />

Ricordiamo, peraltro, che la normativa inerente la riduzione del cuneo fiscale,<br />

configurandosi come aiuto di Stato, è soggetta all’approvazione da parte della<br />

Commissione Europea.<br />

A parte le eccezioni di cui sopra, l’imponibil<strong>it</strong>à del costo del lavoro e degli interessi<br />

passivi è giustificata dal fatto che l’imposta regionale sulle attiv<strong>it</strong>à produttive<br />

ha lo scopo di sottoporre a tassazione non tanto l’utile netto del soggetto passivo,<br />

quanto il valore della nuova ricchezza prodotta, indipendentemente dal modo in<br />

cui essa viene distribu<strong>it</strong>a fra interessi, salari e prof<strong>it</strong>to.<br />

Quindi l’imposta regionale sulle attiv<strong>it</strong>à produttive grava in misura maggiore su<br />

quelle imprese che hanno elevati costi del personale e su quelle fortemente indeb<strong>it</strong>ate;<br />

favorisce viceversa quelle imprese che ricorrono ai servizi esterni di lavoratori<br />

autonomi e cost<strong>it</strong>uisce un incentivo all’investimento in mezzi propri o alla raccolta<br />

del cap<strong>it</strong>ale di rischio.<br />

L’esperienza dell’applicazione dell’Irap ha confermato che proprio la composizione<br />

della sua base imponibile rende più difficile e rischiosa l’evasione.<br />

Si osserva tuttavia che, nell’Unione Europea, nessun altro Stato ha ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o imposte<br />

di questo genere e che l’Irap può essere considerata per alcuni aspetti un duplicato<br />

dell’imposta sul valore aggiunto (Iva). Appunto riprendendo quest’ultima considerazione,<br />

nel marzo 2005, l’Avvocatura generale presso la Corte di Giustizia<br />

dell’Unione Europea ha defin<strong>it</strong>o l’Irap incompatibile con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, per<br />

violazione dell’art. 33 della VI direttiva comun<strong>it</strong>aria che introdusse l’Iva.<br />

Una sentenza della Corte Ue del 3 ottobre 2006 ha invece giudicato l’Irap com-


L’ALIQUOTA<br />

Art. 16 D.Lgs. 446/1997<br />

Determinazione<br />

dell’imposta.<br />

10. Le imposte dirette<br />

patibile con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, con la motivazione che questa imposta presenta<br />

caratteristiche che la differenziano dall’Iva in quanto non proporzionale al prezzo<br />

dei beni e dei servizi forn<strong>it</strong>i e non strutturata in modo da essere posta a carico del<br />

consumatore finale. La decisione dei giudici comun<strong>it</strong>ari è stata accolta con un sospiro<br />

di sollievo dall’erario <strong>it</strong>aliano, visto che l’Irap apporta alle casse dello Stato un<br />

gett<strong>it</strong>o che supera i 35 miliardi di euro l’anno.<br />

Per i soggetti che svolgono attiv<strong>it</strong>à nel terr<strong>it</strong>orio di più Regioni il valore della produzione<br />

va attribu<strong>it</strong>o proporzionalmente a ogni singola Regione; la ripartizione avviene in relazione<br />

all’ammontare dei compensi corrisposti al personale impiegato nel terr<strong>it</strong>orio regionale.<br />

Ipotizziamo che un’impresa svolga attiv<strong>it</strong>à in Emilia-Romagna e in Toscana, che il valore<br />

della produzione netta sia pari a € 100.000 e che siano corrisposti compensi per<br />

€ 60.000 agli addetti del terr<strong>it</strong>orio dell’Emilia-Romagna e € 20.000 agli addetti del terr<strong>it</strong>orio<br />

della Toscana.<br />

La Regione Emilia-Romagna applicherà l’imposta sulla base imponibile pari a € 75.000,<br />

dato che al personale dipendente che ha lavorato nella Regione sono stati erogati compensi<br />

per il 75% del totale complessivo. Analogamente la Regione Toscana applicherà<br />

l’imposta sulla base imponibile pari a € 25.000.<br />

Come nel caso dei Comuni a riguardo dell’Ici, così le Regioni hanno un lim<strong>it</strong>ato<br />

margine di autonomia impos<strong>it</strong>iva nella facoltà di variare l’aliquota.<br />

L’aliquota è fissata nella misura del 3,9%. Le singole Regioni hanno però la facoltà di variare<br />

la stessa entro il lim<strong>it</strong>e dello 0,92%, differenziandola per tipologia di attiv<strong>it</strong>à e di soggetti<br />

passivi. Sono inoltre previste aliquote ridotte per il settore agricolo e maggiorate per il<br />

settore bancario e quello assicurativo.<br />

53


54 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

Le imposte dirette<br />

Irpef<br />

presupposto<br />

categorie di redd<strong>it</strong>o<br />

periodo d’imposta<br />

soggetti passivi<br />

base imponibile<br />

oneri deducibili<br />

tassazione separata<br />

imposta lorda<br />

detrazioni<br />

detrazioni per carichi di famiglia<br />

detrazioni per la natura<br />

del redd<strong>it</strong>o<br />

10 UNITÀ<br />

Le imposte dirette<br />

Le imposte dirette statali sono l’Irpef e l’Ires. La loro disciplina è contenuta nel Testo<br />

unico delle imposte sui redd<strong>it</strong>i (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).<br />

È l’imposta sul redd<strong>it</strong>o delle persone fisiche (imposta sul redd<strong>it</strong>o).<br />

È generale, perché si applica a tutte le persone fisiche e colpisce tutti i tipi di redd<strong>it</strong>o.<br />

È personale, perché tiene conto della s<strong>it</strong>uazione personale e familiare del soggetto e<br />

come tale non colpisce le singole categorie di redd<strong>it</strong>i in quanto tali, ma la capac<strong>it</strong>à<br />

contributiva globale del contribuente.<br />

È progressiva, perché aumenta più che proporzionalmente rispetto all’incremento del<br />

redd<strong>it</strong>o, sulla base dei principi della capac<strong>it</strong>à contributiva e della progressiv<strong>it</strong>à.<br />

Presupposto dell’imposta sul redd<strong>it</strong>o delle persone fisiche «è il possesso di redd<strong>it</strong>i in<br />

denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6».<br />

◆ Redd<strong>it</strong>i fondiari.<br />

◆ Redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale.<br />

◆ Redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente.<br />

◆ Redd<strong>it</strong>i di lavoro autonomo.<br />

◆ Redd<strong>it</strong>i d’impresa.<br />

◆ Redd<strong>it</strong>i diversi.<br />

«L’imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione<br />

tributaria autonoma».<br />

I residenti, in relazione a tutti i redd<strong>it</strong>i posseduti sia in Italia sia all’estero.<br />

I non residenti, lim<strong>it</strong>atamente ai redd<strong>it</strong>i prodotti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />

L’imposta si applica sul redd<strong>it</strong>o complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da<br />

tutti i redd<strong>it</strong>i posseduti e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel terr<strong>it</strong>orio<br />

dello Stato, al netto degli oneri deducibili.<br />

Sono oneri sostenuti dal contribuente che lo Stato consente di sottrarre dal redd<strong>it</strong>o<br />

lordo, determinando così il redd<strong>it</strong>o imponibile.<br />

Ai fini della tassazione separata, la base imponibile è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dall’ammontare del<br />

redd<strong>it</strong>o consegu<strong>it</strong>o; l’aliquota è però quella corrispondente alla metà del redd<strong>it</strong>o complessivo<br />

netto consegu<strong>it</strong>o nel biennio precedente.<br />

Si ottiene applicando le aliquote agli scaglioni di redd<strong>it</strong>o.<br />

Sono strumenti tecnici che consentono di realizzare la personal<strong>it</strong>à dell’imposta, in quanto<br />

tengono conto delle condizioni familiari ed economiche del singolo contribuente.<br />

Esistono attualmente tre tipi di detrazioni:<br />

◆ per carichi di famiglia;<br />

◆ per la natura del redd<strong>it</strong>o;<br />

◆ per oneri.<br />

Spettano al contribuente in relazione ai familiari indicati nell’art. 433 C.c. che convivono<br />

con il contribuente, a condizione che le suddette persone possiedano un redd<strong>it</strong>o<br />

annuo complessivo non superiore a € 2.840,51.<br />

Defin<strong>it</strong>e dal Testo unico «altre detrazioni», spettano al contribuente sulla base del tipo<br />

di redd<strong>it</strong>o percep<strong>it</strong>o. Anch’esse decrescono all’aumentare del redd<strong>it</strong>o dichiarato.


detrazioni per oneri<br />

r<strong>it</strong>enute d’acconto<br />

cred<strong>it</strong>o d’imposta<br />

acconto d’imposta<br />

redd<strong>it</strong>i fondiari<br />

redd<strong>it</strong>o dominicale<br />

redd<strong>it</strong>o agrario<br />

redd<strong>it</strong>o dei fabbricati<br />

redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale<br />

redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente<br />

redd<strong>it</strong>i di lavoro autonomo<br />

redd<strong>it</strong>i d’impresa<br />

redd<strong>it</strong>i diversi<br />

Ires<br />

presupposto<br />

10. Le imposte dirette<br />

Sono attribu<strong>it</strong>e in relazione a determinate spese personali o familiari che non hanno<br />

trovato autonoma deduzione dal redd<strong>it</strong>o complessivo.<br />

Sono r<strong>it</strong>enute applicate alla fonte dal sost<strong>it</strong>uto d’imposta al contribuente, il quale ha<br />

pertanto la facoltà di detrarle dall’imposta netta al fine di ev<strong>it</strong>are una doppia tassazione.<br />

Meccanismo per ev<strong>it</strong>are la doppia tassazione quando una parte della base imponibile è<br />

già stata tassata.<br />

È fatto obbligo al contribuente di versare un acconto sull’imposta dovuta prima che si<br />

chiuda l’anno nel quale tali redd<strong>it</strong>i sono stati effettivamente percep<strong>it</strong>i.<br />

Sono quelli che derivano dai terreni e dai fabbricati s<strong>it</strong>uati nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato che<br />

sono, o devono essere, iscr<strong>it</strong>ti, con attribuzione di rend<strong>it</strong>a, nel catasto dei terreni o nel<br />

catasto edilizio urbano.<br />

S’identifica con la rend<strong>it</strong>a che il terreno può dare per il solo fatto di essere idoneo alla<br />

produzione agricola, in relazione alla sua naturale fertil<strong>it</strong>à, aumentata eventualmente<br />

da opere durevoli di trasformazione (bonifiche, costruzioni rurali, ecc.).<br />

«È cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla parte del redd<strong>it</strong>o medio ordinario dei terreni imputabile al cap<strong>it</strong>ale<br />

d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei lim<strong>it</strong>i della potenzial<strong>it</strong>à del terreno,<br />

nell’esercizio di attiv<strong>it</strong>à agricole su di esso».<br />

È quello che si può trarre da ogni costruzione, o parte di costruzione, che sia suscettibile<br />

di fornire un redd<strong>it</strong>o autonomo.<br />

Sono quelli derivanti dall’impiego fruttifero di un cap<strong>it</strong>ale.<br />

Derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica,<br />

alle dipendenze e sotto la direzione di altri.<br />

Scaturiscono dall’esercizio di arti e professioni, vale a dire dall’esercizio per professione<br />

ab<strong>it</strong>uale, ancorché non esclusivo, compreso l’esercizio in forma associata.<br />

Sono quelli che derivano dall’esercizio di un’impresa commerciale, ossia dallo svolgimento<br />

per professione ab<strong>it</strong>uale, ancorché non esclusivo, delle attiv<strong>it</strong>à indicate nell’art.<br />

2195 C.c., anche quando non sono organizzate in forma d’impresa.<br />

Sono relativi a redd<strong>it</strong>i fra loro eterogenei, ma accomunati in quanto percep<strong>it</strong>i al di fuori<br />

dell’esercizio d’imprese, arti o professioni; non sono relativi alla posizione del lavoratore<br />

dipendente, né sono consegu<strong>it</strong>i da società commerciali.<br />

È l’imposta sul redd<strong>it</strong>o delle società.<br />

È generale, perché si applica a tutte le persone giuridiche e colpisce tutti i tipi di redd<strong>it</strong>o.<br />

È personale, in quanto si adegua alla capac<strong>it</strong>à contributiva del soggetto colp<strong>it</strong>o.<br />

È proporzionale, perché aumenta proporzionalmente all’aumento del redd<strong>it</strong>o imponibile.<br />

Possesso di redd<strong>it</strong>i in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6<br />

del Tuir.<br />

55


56 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

soggetti passivi<br />

base imponibile<br />

aliquota<br />

Ici<br />

presupposto<br />

soggetto passivo<br />

base imponibile<br />

aliquota<br />

Irap<br />

presupposto<br />

soggetti passivi<br />

base imponibile<br />

valore della produzione netta<br />

aliquota<br />

◆ Società con personal<strong>it</strong>à giuridica residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />

◆ Enti commerciali residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />

◆ Enti non commerciali residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />

◆ Società ed enti di ogni tipo non residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />

È data dal redd<strong>it</strong>o complessivo netto determinato secondo disposizioni diverse a seconda<br />

del soggetto passivo.<br />

Attualmente è fissata nella misura del 27,5%.<br />

È l’imposta comunale sugli immobili. È un’imposta patrimoniale, speciale, reale, proporzionale<br />

e terr<strong>it</strong>oriale.<br />

Possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili a qualunque uso destinati,<br />

compresi quelli strumentali e quelli che sono oggetto dell’attiv<strong>it</strong>à produttiva dell’impresa.<br />

Possessore del bene, a t<strong>it</strong>olo di proprietà, usufrutto, uso o ab<strong>it</strong>azione, e in qual<strong>it</strong>à di<br />

utilizzatore del bene in leasing.<br />

È cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal valore patrimoniale dell’immobile e si calcola sulla base delle rend<strong>it</strong>e<br />

catastali rivalutate e moltiplicate per un coefficiente che varia in base alla categoria e<br />

alla classe attribu<strong>it</strong>e agli immobili in catasto.<br />

È determinata da ciascun Comune fra un minimo del 4‰ e un massimo del 7‰; è<br />

prevista la possibil<strong>it</strong>à di applicare un’aliquota ridotta, anche inferiore al 4‰, per gli<br />

immobili adib<strong>it</strong>i ad ab<strong>it</strong>azione principale e una maggiorata fino al 9‰, ad esempio, per<br />

i cosiddetti fabbricati “sf<strong>it</strong>ti”.<br />

È l’imposta regionale sulle attiv<strong>it</strong>à produttive. È un’imposta sul redd<strong>it</strong>o, generale, reale,<br />

proporzionale e terr<strong>it</strong>oriale.<br />

L’esercizio ab<strong>it</strong>uale di attiv<strong>it</strong>à autonomamente organizzate, dirette alla produzione o allo<br />

scambio di beni o alla prestazione di servizi.<br />

Tutti coloro che eserc<strong>it</strong>ano una o più delle attiv<strong>it</strong>à che ne rappresentano il presupposto.<br />

È cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal valore della produzione netta che deriva dall’attiv<strong>it</strong>à eserc<strong>it</strong>ata nel terr<strong>it</strong>orio<br />

della Regione.<br />

È rappresentato dal valore complessivo dei beni o dei servizi prodotti dal soggetto<br />

passivo, detratto il valore dei beni e servizi utilizzati nella produzione.<br />

L’aliquota è fissata nella misura del 3,9%. Le singole Regioni hanno però la facoltà di<br />

variare la stessa entro il lim<strong>it</strong>e dello 0,92%. Aliquote differenti sono poi previste per il<br />

settore agricolo e per il settore bancario e quello assicurativo.


1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

10. Le imposte dirette<br />

L’Irpef è un’imposta personale e proporzionale.<br />

Detrazioni e deduzioni sono sinonimi.<br />

B. Scegli la risposta corretta tra quelle indicate.<br />

1. Non sono soggetti passivi Ires<br />

a le s.p.a.<br />

b le s.r.l.<br />

c le cooperative<br />

d le s.n.c.<br />

2. In mer<strong>it</strong>o al redd<strong>it</strong>o d’impresa, il principio dell’inerenza<br />

sancisce che<br />

a i costi e i ricavi sono imputati al periodo d’imposta in cui<br />

sono maturati in modo certo e determinato<br />

b i costi sono deducibili solo se si riferiscono alle attiv<strong>it</strong>à da<br />

cui scaturiscono i ricavi d’impresa<br />

c i componenti negativi non sono deducibili se non sono<br />

iscr<strong>it</strong>ti nel conto economico dell’esercizio di competenza<br />

d non sono deducibili gli accantonamenti al fondo rischi su<br />

cred<strong>it</strong>i per la parte eccedente lo 0,5% dei cred<strong>it</strong>i iscr<strong>it</strong>ti in<br />

bilancio<br />

3. Le spese mediche sostenute dal contribuente<br />

a cost<strong>it</strong>uiscono detrazioni per carichi di famiglia<br />

b cost<strong>it</strong>uiscono detrazioni per natura del redd<strong>it</strong>o<br />

c cost<strong>it</strong>uiscono detrazioni per oneri<br />

d non cost<strong>it</strong>uiscono detrazioni<br />

4. I redd<strong>it</strong>i da pensione sono assimilati<br />

a ai redd<strong>it</strong>i da lavoro dipendente<br />

b ai redd<strong>it</strong>i da lavoro autonomo<br />

10<br />

UNITÀ<br />

Le imposte dirette<br />

A. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.<br />

Sono soggetti passivi Irpef anche i non residenti per i redd<strong>it</strong>i prodotti in Italia e all’estero.<br />

Ai fini fiscali è considerato esercizio d’impresa commerciale lo svolgimento ab<strong>it</strong>uale di una delle attiv<strong>it</strong>à<br />

indicate dall’art. 2195 C.c., anche se non organizzate in forma d’impresa.<br />

L’Ires è un’imposta proporzionale, personale, generale.<br />

Presupposto dell’Ici è l’esercizio ab<strong>it</strong>uale di attiv<strong>it</strong>à autonomamente organizzate, dirette alla produzione<br />

o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.<br />

L’aliquota dell’Irap è identica per tutte le Regioni <strong>it</strong>aliane.<br />

c ai redd<strong>it</strong>i d’impresa<br />

d ai redd<strong>it</strong>i diversi<br />

5. Le r<strong>it</strong>enute d’acconto sub<strong>it</strong>e vanno detratte<br />

a dal redd<strong>it</strong>o complessivo<br />

b dal redd<strong>it</strong>o imponibile<br />

c dall’imposta lorda<br />

d dall’imposta netta<br />

57<br />

6. I versamenti che la legge impone di effettuare secondo<br />

quote prestabil<strong>it</strong>e ed entro certi termini compresi nel<br />

periodo d’imposta in cui il redd<strong>it</strong>o si forma sono chiamati<br />

a oneri deducibili<br />

b cred<strong>it</strong>i d’imposta<br />

c acconti d’imposta<br />

d r<strong>it</strong>enute d’acconto<br />

7. Il redd<strong>it</strong>o dominicale viene dichiarato<br />

a dall’aff<strong>it</strong>tuario<br />

b dal proprietario<br />

c sia dal proprietario sia dall’aff<strong>it</strong>tuario<br />

d da nessuno<br />

8. I redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale non devono essere inser<strong>it</strong>i nella dichiarazione<br />

dei redd<strong>it</strong>i nel caso in cui<br />

a siano stati tassati alla fonte a t<strong>it</strong>olo d’imposta<br />

b siano stati tassati alla fonte a t<strong>it</strong>olo d’acconto<br />

c non siano stati tassati alla fonte a t<strong>it</strong>olo d’imposta<br />

d non siano stati tassati alla fonte a t<strong>it</strong>olo d’acconto<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F


58 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

9. È soggetto passivo dell’Ici<br />

a chi detiene l’immobile a qualsiasi t<strong>it</strong>olo<br />

b il t<strong>it</strong>olare della nuda proprietà sull’immobile<br />

c il possessore dell’immobile, a t<strong>it</strong>olo di usufrutto<br />

d il custode dell’immobile, in assenza del proprietario<br />

10. È presupposto dell’Irap<br />

a l’esercizio ancorché occasionale di attiv<strong>it</strong>à autonomamente<br />

organizzate, dirette alla produzione o allo scambio di<br />

beni o alla prestazione di servizi<br />

b l’esercizio ab<strong>it</strong>uale di attiv<strong>it</strong>à autonomamente organizzate,<br />

dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione<br />

di servizi<br />

c l’esercizio ab<strong>it</strong>uale di attiv<strong>it</strong>à d’impresa, dirette alla produzione<br />

o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi<br />

d l’esercizio ancorché occasionale di attiv<strong>it</strong>à assimilate al lavoro<br />

subordinato, se dirette alla produzione o allo scambio<br />

di beni o alla prestazione di servizi<br />

C. Collega a ognuno dei concetti seguenti l’espressione<br />

logicamente corrispondente, scegliendola tra quelle<br />

sotto elencate (scrivi la lettera al posto dei puntini; i<br />

termini possono essere presenti più di una volta).<br />

1. tassazione separata …<br />

2. Irpef …<br />

3. cr<strong>it</strong>erio di cassa …<br />

4. redd<strong>it</strong>i fondiari …<br />

5. oneri deducibili …<br />

6. redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale …<br />

7. oneri detraibili …<br />

8. cred<strong>it</strong>o d’imposta …<br />

9. cr<strong>it</strong>erio della competenza …<br />

10. studi di settore …<br />

A redd<strong>it</strong>i da lavoro autonomo; B interessi attivi di c/c;<br />

C contributi previdenziali; D duplice tassazione; E redd<strong>it</strong>i<br />

d’impresa; F Tfr; G controllo fiscale; H redd<strong>it</strong>o agrario;<br />

I progressiv<strong>it</strong>à per scaglioni; L detrazione per oneri<br />

D. Completa i seguenti brani, scegliendo i termini<br />

adeguati tra quelli proposti nell’elenco che chiude<br />

l’esercizio (inserisci nello spazio vuoto la lettera<br />

corrispondente al termine prescelto).<br />

1. Ai fini del calcolo dell’Irpef dovuta si sommano tutti i ......<br />

del contribuente; quindi vengono sottratte le ...... per<br />

determinare il redd<strong>it</strong>o ......; applicando le diverse ...... si<br />

calcola l’...... lorda dalla quale si sottraggono le ...... per<br />

arrivare all’imposta dovuta.<br />

2. L’Ires è l’imposta sul redd<strong>it</strong>o delle ...... Il soggetto ...... è<br />

cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalle società di cap<strong>it</strong>ali, dagli enti commerciali e<br />

non commerciali. Soggetto ...... è invece lo Stato. L’Ires è<br />

...... in quanto ha un’aliquota fissa pari al 27,5%.<br />

A aliquote; B attivo; C deduzioni; D detrazioni;<br />

E generale; F imponibile; G imposta; H impresa;<br />

I lordo; L netto; M passivo; N percentuale; O personale;<br />

P progressiva; Q proporzionale; R reale; S redd<strong>it</strong>o;<br />

T società; U speciale; V tassa<br />

E. Risolvi i seguenti semplici problemi.<br />

1. Il sig. Paolo Sonetti ha percep<strong>it</strong>o nel corso del medesimo<br />

periodo d’imposta i seguenti redd<strong>it</strong>i:<br />

– redd<strong>it</strong>o di lavoro dipendente € 28.215,00;<br />

– redd<strong>it</strong>o derivante da una collaborazione a progetto pari<br />

a € 5.798,00;<br />

– redd<strong>it</strong>i di cap<strong>it</strong>ale € 2.581,00.<br />

Gli oneri deducibili e quelli detraibili ammontano rispettivamente<br />

a € 1.487,00 e 751,00.<br />

Determina l’imposta netta del contribuente per il periodo<br />

considerato.<br />

2. Dato un redd<strong>it</strong>o lordo pari a € 20.000,00, è preferibile, a<br />

par<strong>it</strong>à d’importo, godere di una deduzione o di una detrazione?<br />

Motiva la risposta determinando altresì l’imposta<br />

netta nell’ipotesi di:<br />

– una deduzione pari a € 1.000,00;<br />

– una detrazione pari a € 1.000,00.<br />

3. L’impresa familiare del sig. Romano Delgrossi ha prodotto,<br />

nel corso di un dato esercizio, un redd<strong>it</strong>o lordo pari a<br />

€ 150.000,00. Determina l’imposta lorda complessiva di<br />

competenza dell’esercizio nelle due ipotesi che all’impresa<br />

collaborino:<br />

– solo la moglie, con una quota di partecipazione all’utile<br />

pari al 20%;<br />

– la moglie ed entrambi i figli, con quote di partecipazione<br />

all’utile rispettivamente del 20%, 10% e 10%.<br />

Motiva quindi i risultati ottenuti.


Finestre<br />

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L’<br />

11<br />

UNITÀ<br />

Le imposte indirette<br />

Iva, con un gett<strong>it</strong>o che è circa un quarto<br />

del totale delle entrate, rappresenta per<br />

molti Paesi industrializzati e in via di svi-<br />

luppo una delle principali fonti di entrata dei bilanci<br />

statali e delle Amministrazioni che devono<br />

finanziare i piani occupazionali, di riduzione della<br />

povertà, di cresc<strong>it</strong>a economica, di liberalizzazione<br />

del commercio, ecc.<br />

Circa 136 Paesi, dall’Albania allo Zimbawe, dalla<br />

Cina all’Unione Europea, applicano l’Iva, mentre<br />

altri – come gli Stati Un<strong>it</strong>i – applicano tasse sulle<br />

vend<strong>it</strong>e, soprattutto al dettaglio. L’aliquota ordinaria<br />

varia da un massimo del 25% (Danimarca e<br />

Svezia) a un minimo del 4% (Giappone), e molti<br />

Paesi prevedono un’ulteriore aliquota applicabile<br />

a determinate categorie di beni o di contribuenti.<br />

La vasta diffusione dell’Iva trova nella letteratura<br />

specialistica principalmente tre spiegazioni.<br />

In primo luogo l’Iva, al contrario delle vecchie<br />

imposte a cascata sulla produzione, garantisce efficienza<br />

produttiva perché non introduce distorsioni<br />

dei prezzi nei mercati intermedi (nelle transazioni<br />

tra imprese e imprese).<br />

In secondo luogo, nell’Unione Europea, dal 1958<br />

a oggi gli Stati membri sono passati da sei a ventisette.<br />

Il recepimento delle direttive comun<strong>it</strong>arie,<br />

comprese quelle fiscali, è un requis<strong>it</strong>o richiesto<br />

per l’adesione all’Unione Europea e ha contribui-<br />

aliquota<br />

ordinaria<br />

Iva, l’imposta del futuro<br />

liberamente tratto da: “Fisco Oggi”, rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate<br />

imposta<br />

armonizzata<br />

dell’Ue<br />

Spettacoli & Cultura<br />

to al fatto che oggi l’Iva sia la principale imposta<br />

armonizzata dell’Ue.<br />

Infine vi è la necess<strong>it</strong>à, soprattutto per i Paesi ex<br />

comunisti e per quelli in via di sviluppo, di trovare<br />

nuove fonti di gett<strong>it</strong>o in sost<strong>it</strong>uzione di quelle<br />

tradizionali, spesso lacunose, con le quali sostenere<br />

le riforme.<br />

Il gett<strong>it</strong>o delle imposte sui redd<strong>it</strong>i si sta inoltre riducendo<br />

in conseguenza della concorrenza fiscale<br />

e commerciale internazionale. Gli Stati potrebbero<br />

mantenere il livello attuale del gett<strong>it</strong>o<br />

aumentando la pressione fiscale delle imposte indirette.<br />

Per l’Iva, gli studiosi consigliano di adottare<br />

un’aliquota uniforme su un ampio insieme di<br />

beni e servizi, senza troppi regimi speciali, aliquote<br />

differenziate, o larghe esenzioni.<br />

Lo spostamento della tassazione dal redd<strong>it</strong>o<br />

d’impresa al consumo deve associarsi alla massima<br />

ampiezza della base imponibile, per garantire<br />

efficienza e neutral<strong>it</strong>à.<br />

L’Iva cost<strong>it</strong>uirebbe quindi lo strumento per recuperare<br />

l’efficienza fiscale perduta dalle imposte<br />

sul redd<strong>it</strong>o d’impresa. Sarebbe perciò opportuno<br />

affrontare le problematiche dell’Iva a livello internazionale,<br />

magari elaborando in sede Ocse un<br />

modello di convezione in materia di Iva, così come<br />

ne esiste uno per le imposte sul redd<strong>it</strong>o.<br />

In defin<strong>it</strong>iva, l’Iva è l’imposta del futuro.<br />

pressione<br />

fiscale<br />

efficienza<br />

fiscale


60 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

1. La classificazione delle imposte indirette<br />

LE CATEGORIE<br />

DI IMPOSTE INDIRETTE<br />

LE IMPOSTE INDIRETTE<br />

NEL BILANCIO<br />

DELLO STATO<br />

– TRASFERIMENTI<br />

E AFFARI<br />

– MOVIMENTO E SCAMBIO<br />

DELLE MERCI E DEI<br />

SERVIZI<br />

– CONSUMI<br />

Le imposte indirette colpiscono gli atti di scambio, di trasferimento e di consumo.<br />

Le forme di manifestazione della capac<strong>it</strong>à contributiva a cui esse si applicano sono<br />

pertanto molto varie.<br />

Si tratta di una serie molto più vasta rispetto alle due specie di ricchezza, il redd<strong>it</strong>o<br />

e il patrimonio, che sono soggette alle imposte dirette.<br />

In buona sostanza si può quindi r<strong>it</strong>enere che vengano defin<strong>it</strong>e “indirette” tutte le<br />

imposte che non rientrano fra le dirette.<br />

La classificazione adottata per il bilancio dello Stato non è sempre rigorosa, perché<br />

può presentare voci corrispondenti a tributi abrogati e perciò estranei all’attuale<br />

struttura del sistema tributario.<br />

Risulta comunque utile tenere conto che, nei documenti di bilancio, le imposte<br />

indirette sono suddivise in:<br />

◆ imposte sui trasferimenti e sugli affari;<br />

◆ imposte sul movimento e sullo scambio delle merci e dei servizi;<br />

◆ imposte sui consumi;<br />

◆ lotto e lotterie.<br />

La prima categoria comprende le imposte sui trasferimenti e sugli affari.<br />

Le imposte sui trasferimenti e sugli affari gravano sugli atti di trasmissione della proprietà<br />

e di altri dir<strong>it</strong>ti reali e su altre prestazioni a contenuto patrimoniale.<br />

I tributi che vengono compresi in questa categoria non sono omogenei, tanto che<br />

si possono distinguere:<br />

◆ imposte sui trasferimenti a t<strong>it</strong>olo oneroso, che incidono sugli atti che riguardano<br />

le cessioni di dir<strong>it</strong>ti di proprietà o di godimento, come compravend<strong>it</strong>e, locazioni,<br />

aff<strong>it</strong>ti;<br />

◆ imposte riscosse mediante la registrazione degli atti, se il versamento va effettuato<br />

al momento in cui gli atti vengono depos<strong>it</strong>ati e classificati (registrati) presso<br />

i competenti uffici pubblici;<br />

◆ imposte riscosse mediante il bollo, quando il contribuente versa il tributo con il<br />

pagamento della carta o della marca appos<strong>it</strong>e, oppure trasferendo l’importo dovuto<br />

direttamente all’erario.<br />

La seconda categoria è rappresentata dalle imposte sul movimento e sullo scambio<br />

delle merci e dei servizi.<br />

Le imposte sul movimento e sullo scambio delle merci e dei servizi colpiscono le cessioni<br />

di merci e le prestazioni di servizi.<br />

Le imposte rientranti in questa categoria sono molteplici; quelle che assicurano il<br />

maggior gett<strong>it</strong>o erariale sono l’Iva e le imposte di fabbricazione; queste ultime sono<br />

applicate al momento della vend<strong>it</strong>a di alcuni tipi di prodotti determinati dalla legge<br />

ma, poiché vengono comprese nel prezzo finale, sono normalmente pagate dai consumatori<br />

finali.<br />

Nella terza categoria rientrano le imposte sui consumi.<br />

Le imposte sui consumi colpiscono le quote di ricchezza destinate al consumo.<br />

Tra le più significative, sempre in termini di gett<strong>it</strong>o, ricordiamo l’imposta sui tabacchi.


APPROFONDIMENTO<br />

LOTTO E LOTTERIE<br />

11. Le imposte indirette<br />

La ripartizione e il gett<strong>it</strong>o delle imposte indirette<br />

Nella tabella è riportata la ripartizione operata nel bilancio dello Stato delle imposte indirette, con il<br />

relativo gett<strong>it</strong>o, per gli anni dal 2005 al 2007. Gli importi mostrano, con le consistenti differenze,<br />

l’importanza effettiva dei vari tipi d’imposta.<br />

Imposte indirette<br />

Imposte sugli affari<br />

Registro<br />

Bollo<br />

Imposte sul movimento e scambio delle merci e dei servizi<br />

Iva<br />

Oli minerali e loro derivati<br />

Imposte sui consumi<br />

Tabacchi<br />

Lotto e lotterie<br />

Lotto<br />

TOTALE IMPOSTE INDIRETTE<br />

2005<br />

21.394<br />

4.690<br />

5.007<br />

128.468<br />

106.595<br />

21.228<br />

17.752<br />

8.737<br />

12.364<br />

9.524<br />

179.978<br />

2006<br />

23.866<br />

5.133<br />

5.654<br />

137.931<br />

115.884<br />

21.353<br />

18.725<br />

9.588<br />

10.191<br />

6.498<br />

190.713<br />

2007<br />

20.896<br />

5.665<br />

5.578<br />

142.301<br />

121.250<br />

20.337<br />

19.051<br />

10.043<br />

11.800<br />

6.205<br />

194.048<br />

Nell’ultima categoria, quella di lotto e lotterie, i proventi maggiori sono quelli<br />

derivanti dal gioco del lotto e del superenalotto.<br />

2. La natura dell’Iva e il suo funzionamento<br />

LE CARATTERISTICHE<br />

DELL’IVA<br />

IL VALORE AGGIUNTO<br />

da Bilancio dello Stato: incassi realizzati (dati in milioni di euro)<br />

Dati raccolti dalle appendici statistiche alla Relazione generale sulla s<strong>it</strong>uazione economica del Paese presentata al Parlamento dal ministro<br />

dell’Economia e delle Finanze il 9 giugno 2007.<br />

L’imposta sul valore aggiunto (Iva) è la più importante imposta indiretta vigente nel<br />

sistema tributario <strong>it</strong>aliano.<br />

Da anni il suo gett<strong>it</strong>o è superiore alla somma di tutte le altre imposte indirette e<br />

corrisponde a quote che oscillano fra un quarto e un quinto del totale delle entrate<br />

tributarie.<br />

L’Iva è un’imposta generale, reale, proporzionale ad aliquote differenziate, plurifase sul valore<br />

aggiunto:<br />

◆ generale, in quanto colpisce tutti gli atti di consumo, salvo alcune eccezioni;<br />

◆ reale, perché viene calcolata sul valore dei beni o dei servizi ceduti, senza tenere conto<br />

delle condizioni personali di coloro che li scambiano;<br />

◆ proporzionale ad aliquote differenziate, ossia l’aliquota non varia in base al valore dell’imponibile<br />

e nemmeno in relazione alla ricchezza complessiva di cui dispongono i contribuenti;<br />

sono previste diverse percentuali differenziate per tipo di bene o servizio;<br />

◆ plurifase sul valore aggiunto, ossia viene calcolata a ogni cessione del bene, agendo<br />

però sul solo valore aggiunto.<br />

L’Iva si calcola dunque non sul valore pieno del bene o del servizio, bensì solo<br />

sul suo valore aggiunto.<br />

Il valore aggiunto è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’incremento di valore che il bene o il servizio ha incorporato<br />

durante i passaggi dalla produzione al consumo.<br />

61


62 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

D.P.R.<br />

26 ottobre 1972, n. 633<br />

Ist<strong>it</strong>uzione e disciplina<br />

dell’imposta sul valore<br />

aggiunto.<br />

Art. 90 D.P.R. 633/1972<br />

1. Con decorrenza dal 1°<br />

gennaio 1973 cessano di<br />

avere applicazione:<br />

1) l’imposta generale<br />

sull’entrata […]<br />

Con buona approssimazione si dice che l’imposta colpisce il cosiddetto “ricarico”,<br />

cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla differenza fra il prezzo di vend<strong>it</strong>a del singolo bene e il costo di<br />

acquisto o di produzione del bene stesso in ciascuna fase del processo produttivo.<br />

L’Iva è stata introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1973, in applicazione degli impegni<br />

assunti dall’Italia con l’adesione alla Comun<strong>it</strong>à Europea, in particolare per promuovere<br />

la libera circolazione e per ridurre i condizionamenti alla concorrenza sul<br />

mercato europeo. Due direttive comun<strong>it</strong>arie del 1967 indicarono agli Stati membri i<br />

cr<strong>it</strong>eri per sost<strong>it</strong>uire alle preesistenti imposte un sistema uniforme di tassazione del valore<br />

aggiunto. Pertanto l’ist<strong>it</strong>uzione e l’applicazione di tale riforma è stata attuata in<br />

modo sostanzialmente analogo in tutti gli Stati membri e ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o un primo, ma essenziale<br />

passo verso la realizzazione di una maggiore omogene<strong>it</strong>à dei sistemi tributari.<br />

L’Iva ha sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o l’imposta generale sull’entrata (Ige) che aveva sostanzialmente gli stessi<br />

presupposti: scambio di beni e prestazione di servizi.<br />

Le modal<strong>it</strong>à di calcolo dell’Ige erano però molto diverse rispetto all’Iva. In particolare<br />

l’Ige non era un’imposta neutra: essa veniva calcolata sul prezzo pieno del bene a ogni<br />

passaggio che esso subiva, con il conseguente svantaggio che maggiori erano gli scambi<br />

di proprietà del bene, maggiore era l’imposta calcolata. Inoltre non era trasparente: non<br />

sapendo quanti passaggi dovesse subire il bene e il suo prezzo a ogni scambio, non era possibile<br />

conoscere quanto pesasse l’imposta sul prezzo finale del bene. Tali svantaggi concorrevano<br />

a produrre alterazioni della concorrenza fra grandi e piccole imprese, favorendo le<br />

prime a danno delle seconde. Le direttive comun<strong>it</strong>arie prescrissero dunque che le imposte<br />

nazionali sul valore aggiunto fossero strutturate in modo da ridurre al minimo le distorsioni<br />

della concorrenza, sia sul mercato interno sia su quello comun<strong>it</strong>ario e internazionale.<br />

Supponiamo che un bene subisca tre passaggi prima di arrivare al consumatore finale: al<br />

primo passaggio il bene viene venduto a € 100, al secondo passaggio a € 120 e al terzo<br />

passaggio a € 150. Vediamo a quanto ammonta l’imposta complessiva nel caso di applicazione<br />

sia dell’Ige sia dell’Iva, supponendo un’aliquota del 20% in entrambi i casi per<br />

poter operare un confronto.<br />

Ige Iva<br />

1° passaggio 100 x 20% = 20 € 100 x 20% = 20 €<br />

2° passaggio 120 x 20% = 24 € 20 x 20% = 4 €<br />

3° passaggio 150 x 20% = 30 € 30 x 20% = 6 €<br />

Totale imposta 74 € 30 €<br />

Si nota facilmente come l’Ige totale (€ 74) sia molto più elevata dell’Iva (€ 30), la quale, a<br />

ogni passaggio, colpisce il solo valore aggiunto del bene, non il suo prezzo complessivo.<br />

3. Il campo di applicazione, i presupposti e i soggetti passivi dell’Iva<br />

IL CAMPO<br />

DI APPLICAZIONE<br />

Art. 1 D.P.R. 633/1972<br />

1. L’imposta sul valore<br />

aggiunto si applica sulle<br />

cessioni di beni e le<br />

prestazioni di servizi<br />

effettuate nel terr<strong>it</strong>orio dello<br />

Stato nell’esercizio di<br />

imprese o nell’esercizio di<br />

arti e professioni e sulle<br />

importazioni da chiunque<br />

effettuate.<br />

L’art. 1 D.P.R. 633/1972 definisce il campo di applicazione dell’imposta, stabilendo<br />

che l’Iva deve essere applicata solo se risultano contemporaneamente soddisfatti i<br />

presupposti indicati:<br />

◆ cessioni di beni e prestazioni di servizi (presupposto oggettivo);<br />

◆ effettuate nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato (presupposto terr<strong>it</strong>oriale);<br />

◆ nell’esercizio d’imprese, di arti o di professioni (presupposto soggettivo).<br />

Ciò significa che, mancando anche solo uno di questi presupposti, non si ha<br />

applicazione di Iva. Restano perciò escluse, ad esempio, le cessioni di beni e le<br />

prestazioni di servizi effettuate da privati che non siano né imprend<strong>it</strong>ori né professionisti.<br />

Per espressa disposizione legislativa, inoltre, l’Iva è dovuta anche su tut-


IL PRESUPPOSTO<br />

OGGETTIVO<br />

Art. 2 D.P.R. 633/1972<br />

Cessioni di beni.<br />

Art. 3 D.P.R. 633/1972<br />

Prestazioni di servizi.<br />

IL PRESUPPOSTO<br />

TERRITORIALE<br />

Art. 7 D.P.R. 633/1972<br />

Terr<strong>it</strong>orial<strong>it</strong>à dell’imposta.<br />

IL PRESUPPOSTO<br />

SOGGETTIVO<br />

Art. 4 D.P.R. 633/1972<br />

Esercizio di imprese.<br />

11. Le imposte indirette<br />

te le importazioni effettuate da qualunque soggetto. In tal caso, l’obbligo viene assolto<br />

pagando l’Iva in dogana al momento dello sdoganamento delle merci.<br />

Il primo presupposto è il presupposto oggettivo.<br />

Il presupposto oggettivo identifica, oltre alle importazioni, le cessioni di beni e le prestazioni<br />

di servizi che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva.<br />

Per cessioni di beni, secondo l’art. 2, devono intendersi tutti gli atti a t<strong>it</strong>olo oneroso<br />

che abbiano a oggetto il trasferimento della proprietà oppure la cost<strong>it</strong>uzione o<br />

il trasferimento di dir<strong>it</strong>ti reali di godimento su qualunque tipo di bene. La normativa<br />

elenca poi dettagliatamente, allo scopo di ev<strong>it</strong>are equivoci, ulteriori casi che, ai<br />

fini fiscali, sono considerati cessioni di beni e quindi assoggettati a Iva.<br />

Analogamente, l’art. 3 definisce prestazioni di servizi tutte le prestazioni verso<br />

corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione,<br />

agenzia, mediazione, depos<strong>it</strong>o e in genere da obbligazioni di fare, di non fare<br />

e di permettere, quale ne sia la fonte. Anche in questo caso la normativa elenca altre<br />

tipologie di prestazioni di servizi che, se effettuate verso corrispettivo, rientrano<br />

nel campo di applicazione dell’Iva.<br />

Segue il presupposto terr<strong>it</strong>oriale.<br />

Il presupposto terr<strong>it</strong>oriale definisce e delim<strong>it</strong>a il terr<strong>it</strong>orio sul quale le operazioni compiute<br />

danno luogo all’applicazione dell’Iva.<br />

Affinché una cessione di beni possa essere assoggettata all’Iva è necessario che<br />

essa venga effettuata (o almeno che si consideri che sia avvenuta) sul terr<strong>it</strong>orio dello<br />

Stato. Agli effetti del decreto sull’Iva, per “Stato” o “terr<strong>it</strong>orio dello Stato” s’intende<br />

il terr<strong>it</strong>orio della Repubblica <strong>it</strong>aliana.<br />

Per favorire la libera circolazione delle merci, nel quadro della progressiva realizzazione<br />

del mercato unico europeo, oltre a sopprimere i controlli alle frontiere,<br />

il nuovo regime, nel contesto dell’armonizzazione europea dell’imposta sul valore<br />

aggiunto (legge 427/1993), prevede che sia applicato a tutti gli Stati membri dell’Unione<br />

Europea il principio della tassazione nel Paese d’origine.<br />

Dal 1o gennaio 2010, a segu<strong>it</strong>o del recepimento di una direttiva comun<strong>it</strong>aria, sono stati<br />

riformati i cr<strong>it</strong>eri di terr<strong>it</strong>orial<strong>it</strong>à applicabili alle prestazioni di servizi. Scopo principale<br />

della riforma è di semplificare la disciplina, fissando come luogo dell’imposizione quello<br />

in cui avviene il consumo effettivo del servizio. È stato stabil<strong>it</strong>o, infatti, che per i comm<strong>it</strong>tenti<br />

che sono soggetti passivi Iva la tassazione operi nel Paese di stabilimento del<br />

cliente, mentre per i comm<strong>it</strong>tenti privati la tassazione avvenga nel Paese del prestatore<br />

del servizio. Accanto a questa regola generale operano poi diverse deroghe che riguardano<br />

determinati servizi, alcuni “materialmente localizzabili” e altri di natura immateriale.<br />

L’ultimo presupposto è il presupposto soggettivo.<br />

Il presupposto soggettivo identifica i soggetti che, se effettuano operazioni di cui agli artt. 2<br />

e 3, sono obbligati ad applicare l’Iva.<br />

Tali soggetti sono coloro che eserc<strong>it</strong>ano un’attiv<strong>it</strong>à d’impresa oppure un’arte o<br />

una professione e comunque tutti quelli che effettuano un’importazione.<br />

L’art. 4, primo comma, stabilisce che per esercizio d’impresa debba intendersi «l’esercizio<br />

per professione ab<strong>it</strong>uale, ancorché non esclusiva, delle attiv<strong>it</strong>à commerciali o<br />

agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in<br />

forma di impresa, nonché l’esercizio di attiv<strong>it</strong>à, organizzate in forma d’impresa, dirette<br />

alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile».<br />

63


64 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

Art. 2082 Codice civile<br />

È imprend<strong>it</strong>ore chi eserc<strong>it</strong>a<br />

professionalmente<br />

un’attiv<strong>it</strong>à economica<br />

organizzata al fine della<br />

produzione o dello scambio<br />

di beni o di servizi.<br />

Art. 5 D.P.R. 633/1972<br />

Esercizio di arti<br />

e professioni.<br />

La norma richiama la definizione dell’imprend<strong>it</strong>ore data nell’art. 2082 C.c. L’art.<br />

4, tuttavia, intende accogliere e precisare l’interpretazione prevalente dell’art. 2082<br />

C.c., interpretazione che la giurisprudenza aveva ormai consolidato da tempo. Il<br />

soggetto impegnato in più occupazioni è considerato imprend<strong>it</strong>ore per ogni attiv<strong>it</strong>à<br />

che svolge stabilmente (ovvero non occasionalmente).<br />

Ad esempio, chi gestisce un albergo in una local<strong>it</strong>à mar<strong>it</strong>tima svolge un’attiv<strong>it</strong>à d’impresa<br />

anche se l’esercizio resta chiuso nel periodo invernale.<br />

All’art. 5, primo comma, viene poi defin<strong>it</strong>o l’esercizio di arti e professioni. Per<br />

esercizio di arti e professioni va inteso «l’esercizio per professione ab<strong>it</strong>uale, ancorché<br />

non esclusiva, di qualsiasi attiv<strong>it</strong>à di lavoro autonomo da parte di persone fisiche<br />

ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personal<strong>it</strong>à giuridica<br />

cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attiv<strong>it</strong>à stesse».<br />

All’interno delle arti e professioni si considerano principalmente le cosiddette attiv<strong>it</strong>à<br />

liberali, come, ad esempio, quelle di avvocato, di notaio, di medico, ecc.<br />

4. Il funzionamento dell’Iva<br />

IL CONSUMATORE<br />

FINALE<br />

CONTRIBUENTE<br />

DI DIRITTO E DI FATTO<br />

Abbiamo visto che l’Iva è un’imposta plurifase sul valore aggiunto. Essa colpisce il<br />

bene a ogni suo passaggio, “aggredendone” però il solo valore aggiunto. Sappiamo<br />

anche che uno dei presupposti di applicazione dell’imposta, quello soggettivo, sancisce<br />

che è necessaria un’attiv<strong>it</strong>à d’impresa, arte o professione per applicare l’Iva.<br />

D’altra parte, per coloro che eserc<strong>it</strong>ano tali attiv<strong>it</strong>à, l’Iva è neutra: non rappresenta<br />

né un costo, né un ricavo. Dunque, a carico di chi grava l’imposta? Chi ne sopporta<br />

concretamente il costo? L’Iva grava sul consumatore finale.<br />

Per consumatore finale si intende il soggetto che utilizza il bene o usufruisce del servizio.<br />

Chi acquista un bene per rivenderlo o per trasformarlo o per utilizzarlo nella sua<br />

attiv<strong>it</strong>à d’impresa, arte o professione, non sopporta l’onere dell’imposta. Chi invece<br />

acquista un bene per usarlo, ossia l’acquista in qual<strong>it</strong>à di consumatore finale, subisce<br />

il peso dell’imposta. Possiamo dunque identificare due tipologie di contribuenti:<br />

il contribuente di dir<strong>it</strong>to e il contribuente di fatto.<br />

Il contribuente di dir<strong>it</strong>to è rappresentato da quei soggetti che svolgono un’attiv<strong>it</strong>à d’impresa,<br />

arte o professione. Essi non subiscono l’onere dell’imposta.<br />

Il contribuente di fatto è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal consumatore finale, ossia da quel soggetto che utilizza<br />

il bene o usufruisce del servizio per soddisfare un proprio bisogno personale. Esso sopporta<br />

il peso dell’imposta.<br />

Il negoziante che acquista da un grossista gli ab<strong>it</strong>i da rivendere nel suo negozio è<br />

un contribuente di dir<strong>it</strong>to, dunque non sopporta l’onere dell’imposta. L’acquirente<br />

che si reca in quel negozio per acquistare un vest<strong>it</strong>o per uso personale è contribuente<br />

di fatto, dunque è colui sul quale grava effettivamente l’imposta.<br />

Supponiamo che l’impresa Alfa produca frigoriferi. Per semplic<strong>it</strong>à, immaginiamo che l’impresa<br />

Beta, un negozio di rivend<strong>it</strong>a al dettaglio, acquisti da Alfa un solo frigorifero del valore<br />

di € 400 + Iva 20% e lo rivenda al signor Corti, privato, al valore di € 500 + Iva 20%.<br />

Vediamo come funziona il meccanismo dell’Iva.<br />

Alfa e Beta sono contribuenti di dir<strong>it</strong>to. Il signor Corti, consumatore finale, è il contribuente<br />

di fatto.<br />

L’impresa Alfa vende il frigorifero a Beta a € 400 + € 80 di Iva, per un totale di € 480.<br />

Alfa incassa dunque € 480, ma il suo ricavo è di soli € 400: l’Iva incassata sulla vend<strong>it</strong>a


DETRAZIONE D’IMPOSTA<br />

DA IMPOSTA<br />

RIVALSA E DETRAZIONE<br />

Art. 18 D.P.R. 633/1972<br />

1. Il soggetto che effettua la<br />

cessione di beni o<br />

prestazione di servizi<br />

imponibile deve addeb<strong>it</strong>are<br />

la relativa imposta, a t<strong>it</strong>olo<br />

di rivalsa, al cessionario o<br />

al comm<strong>it</strong>tente.<br />

L’IVA COME IMPOSTA<br />

NEUTRA E TRASPARENTE<br />

Art. 19 D.P.R. 633/1972<br />

1. Per la determinazione<br />

dell’imposta dovuta [...] è<br />

detraibile dall’ammontare<br />

dell’imposta relativa alle<br />

operazioni effettuate, quello<br />

dell’imposta assolta o<br />

dovuta dal soggetto<br />

passivo o a lui addeb<strong>it</strong>ata a<br />

t<strong>it</strong>olo di rivalsa […]<br />

TRASLAZIONE<br />

Processo con cui un<br />

soggetto (percosso) trasferisce<br />

l’onere d’imposta<br />

su uno o più soggetti<br />

(incisi).<br />

11. Le imposte indirette<br />

rappresenta per Alfa un deb<strong>it</strong>o nei confronti dell’erario, cui dovrà riversare € 80.<br />

Analogamente, Beta acquista il frigorifero pagando € 480, ma il suo costo è pari soltanto<br />

a € 400: l’Iva pagata cost<strong>it</strong>uisce un cred<strong>it</strong>o di Beta nei confronti dell’erario. Al contrario,<br />

quando Beta rivende il frigorifero al signor Corti al prezzo di € 600, il suo ricavo è di soli<br />

€ 500: l’Iva incassata, pari a € 100, rappresenta un deb<strong>it</strong>o nei confronti dell’erario.<br />

Infine, il signor Corti acquista il frigorifero a € 600: in quanto consumatore finale, egli<br />

non può recuperare l’Iva pagata, che diventa onere a suo carico.<br />

Qual è dunque il meccanismo in virtù del quale l’Iva si applica a ogni passaggio<br />

che il bene subisce, ma il suo peso ricade solo sul consumatore finale?<br />

In Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea il meccanismo posto in essere per<br />

attuare in concreto l’applicazione dell’Iva è quello della detrazione d’imposta da<br />

imposta. In pratica, l’imposta si calcola a ogni passaggio che subisce il bene o servizio,<br />

ma il contribuente di dir<strong>it</strong>to può recuperare interamente l’Iva pagata ai suoi<br />

forn<strong>it</strong>ori sugli acquisti effettuati e, per contro, deve riversare all’erario l’Iva incassata<br />

dai clienti sulle vend<strong>it</strong>e. Per il contribuente di dir<strong>it</strong>to, dunque, l’imposta è neutra.<br />

Chi invece non può recuperare l’Iva pagata è il consumatore finale.<br />

Il meccanismo della “detrazione d’imposta da imposta” è articolato in due strumenti<br />

denominati “rivalsa” e “detrazione”.<br />

La rivalsa consiste nell’obbligo di addeb<strong>it</strong>are l’imposta, che in ogni fase di scambio è calcolata<br />

sul prezzo pieno, a colui che acquista il bene o il servizio.<br />

La detrazione è il dir<strong>it</strong>to di recuperare l’imposta pagata ai propri forn<strong>it</strong>ori, ossia il dir<strong>it</strong>to di<br />

sottrarre l’Iva pagata per le merci acquistate dall’Iva dovuta all’erario sulle merci vendute.<br />

Questo meccanismo rende l’Iva un’imposta neutra e trasparente.<br />

Neutra in quanto non grava sui produttori e sugli intermediari; conseguentemente la sua misura<br />

non è influenzata dal numero di scambi che intervengono fra la produzione e il consumo.<br />

Trasparente perché in ogni fase del ciclo di commercializzazione è facilmente determinabile<br />

il valore totale dell’imposta.<br />

ll signor Ferrari, t<strong>it</strong>olare di un negozio di calzature, in un determinato mese effettua i seguenti<br />

acquisti e vend<strong>it</strong>e:<br />

Acquisti Vend<strong>it</strong>e<br />

Merci € 10.000,00 € 16.000,00<br />

Iva € 2.000,00 € 3.200,00<br />

Totale € 12.000,00 € 19.200,00<br />

Il signor Ferrari potrà dunque determinare la sua posizione nei confronti dell’erario sottraendo<br />

dall’Iva incassata sulle vend<strong>it</strong>e quella pagata sugli acquisti:<br />

Iva sulle vend<strong>it</strong>e (a deb<strong>it</strong>o) € 3.200,00<br />

Iva sugli acquisti (a cred<strong>it</strong>o) € 2.000,00<br />

Iva da riversare all’erario € 1.200,00<br />

Si nota facilmente come il meccanismo di funzionamento dell’Iva rappresenti un<br />

esempio di traslazione dell’imposta: tutti i soggetti che fanno parte del ciclo produttivo<br />

e distributivo di un bene o di un servizio “scaricano” in avanti il peso dell’imposta,<br />

a eccezione del consumatore finale. In questo caso, a differenza di altri in cui tale<br />

comportamento è adottato personalmente e liberamente dal soggetto che vuole sottrarsi<br />

dal subire effettivamente l’imposta, si tratta di traslazione imposta dalla legge.<br />

65


66 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

5. La base imponibile e le aliquote<br />

LA BASE IMPONIBILE<br />

Art. 13 D.P.R. 633/1972<br />

Base imponibile.<br />

LE OPERAZIONI ESCLUSE<br />

LE ALIQUOTE VIGENTI<br />

Quando sussistono tutti e tre i presupposti (soggettivo, oggettivo e terr<strong>it</strong>oriale) l’operazione<br />

è assoggettabile a Iva.<br />

Per determinare l’Iva dovuta è necessario individuare il valore sul quale si dovrà<br />

applicare l’aliquota, cioè la base imponibile.<br />

«La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dall’ammontare<br />

complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali,<br />

compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione».<br />

Concorrono pertanto a formare la base imponibile:<br />

◆ il prezzo o corrispettivo del bene e del servizio;<br />

◆ le spese e le prestazioni accessorie, come, ad esempio, le spese di trasporto, le<br />

spese per l’imballaggio, ecc.<br />

L’art. 15 precisa le «esclusioni dal computo della base imponibile». In particolare<br />

non concorrono a formare la base imponibile:<br />

◆ le somme dovute a t<strong>it</strong>olo di interessi moratori o di penal<strong>it</strong>à per il r<strong>it</strong>ardo o per<br />

l’irregolar<strong>it</strong>à nell’adempimento degli obblighi contrattuali;<br />

◆ il valore dei beni ceduti a t<strong>it</strong>olo di sconto, premio o abbuono in conform<strong>it</strong>à alle<br />

originarie condizioni contrattuali;<br />

◆ le somme dovute a t<strong>it</strong>olo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto<br />

della controparte, se regolarmente documentate;<br />

◆ il valore degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia espressamente previsto il<br />

rimborso all’atto della rest<strong>it</strong>uzione degli stessi.<br />

L’Iva è un’imposta proporzionale, ossia l’aliquota non varia in relazione all’ammontare<br />

della base imponibile. Sono tuttavia previste diverse aliquote allo scopo di<br />

tassare in modo più o meno marcato beni e servizi di tipologie differenti.<br />

Attualmente sono tre le aliquote vigenti:<br />

◆ 20% (aliquota ordinaria);<br />

◆ 10% (aliquota ridotta);<br />

◆ 4% (aliquota ridotta o super-ridotta).<br />

La differenziazione è stata prevista al fine di ridurre il carico fiscale su beni che<br />

sono considerati di largo consumo e sono normalmente utilizzati per soddisfare bisogni<br />

primari o comunque molto popolari.<br />

Il Ministero ha approntato delle tabelle nelle quali sono elencati i diversi beni e<br />

servizi da assoggettare alle aliquote ridotte. Queste tabelle vengono periodicamente<br />

modificate per effetto dell’introduzione sul mercato di nuovi beni e/o servizi; frequente<br />

è il caso di “spostamenti” di beni o servizi da una tabella a un’altra, sulla base<br />

di scelte di pol<strong>it</strong>ica economica operate dall’esecutivo (spesso sono semplici motivi<br />

“di cassa” a dettare queste variazioni).<br />

Per esclusione, i beni e i servizi che non rientrano in tali tabelle vanno assoggettati<br />

all’aliquota ordinaria.<br />

Vediamo nelle tabelle che seguono alcuni esempi.


ALCUNI ESEMPI<br />

DI BENI ASSOGGETTATI<br />

ALLE ALIQUOTE DEL 4%<br />

E DEL 10%<br />

11. Le imposte indirette<br />

6. La classificazione delle operazioni Iva e il volume d’affari<br />

LE OPERAZIONI<br />

IMPONIBILI<br />

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 4%<br />

– Latte fresco confezionato per la vend<strong>it</strong>a<br />

al minuto<br />

– Burro, formaggi e latticini<br />

– Ortaggi e piante mangerecce,<br />

esclusi i tartufi<br />

– Frumento, granturco, riso, orzo<br />

– Basilico, rosmarino, salvia<br />

– Olio d’oliva<br />

– Margarina animale o vegetale<br />

– Paste alimentari; crackers e fette biscottate;<br />

pane<br />

– Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi<br />

– Volatili da cortile vivi<br />

– Carni, frattaglie fresche<br />

– Conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,<br />

fagiani<br />

– Pesci freschi (vivi o morti)<br />

– Yogurt, latte fresco<br />

– Miele naturale<br />

– Uva da vino<br />

–Tè<br />

– Salsicce, salami<br />

– Pomodori pelati<br />

– Giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici<br />

– Mangimi semplici di origine vegetale<br />

– Case di ab<strong>it</strong>azione non di lusso<br />

– Apparecchi di ortopedia<br />

– Poltrone e veicoli simili per invalidi<br />

– Gas per uso terapeutico<br />

– Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni<br />

– Prestazioni socio-san<strong>it</strong>arie<br />

– Protesi e ausili inerenti a menomazioni<br />

funzionali permanenti<br />

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 10%<br />

– Zuccheri di barbabietola e di canna<br />

– Cacao in polvere non zuccherato<br />

– Prodotti della panetteria fine, pasticceria<br />

e biscotteria<br />

– Acque, acque minerali<br />

– Birra<br />

– Energia elettrica per uso domestico<br />

– Somministrazioni di alimenti e bevande<br />

– Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo<br />

– Servizi telefonici resi attraverso posti<br />

telefonici pubblici<br />

Non tutte le operazioni che si concretizzano nella vend<strong>it</strong>a di un bene o nella prestazione<br />

di un servizio danno luogo all’applicazione dell’Iva, per diversi motivi. Ecco<br />

allora che il legislatore ha classificato le operazioni Iva in diverse categorie.<br />

Le operazioni imponibili sono quelle che rientrano a pieno t<strong>it</strong>olo nel campo di<br />

applicazione del tributo.<br />

Si tratta di quelle operazioni che creano il presupposto oggettivo per l’applicazione<br />

dell’imposta:<br />

◆ cessioni di beni (art. 2 D.P.R. 633/1972);<br />

◆ prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R. 633/1972);<br />

◆ importazioni da chiunque effettuate.<br />

Tali operazioni:<br />

◆ comportano l’obbligo della fatturazione;<br />

◆ comportano l’obbligo della registrazione delle fatture emesse in appos<strong>it</strong>i registri<br />

obbligatori;<br />

◆ rientrano nella determinazione del volume d’affari (a eccezione delle cessioni di<br />

beni ammortizzabili);<br />

◆ consentono la detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti.<br />

67


68 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

LE OPERAZIONI<br />

NON IMPONIBILI<br />

LE OPERAZIONI ESENTI<br />

OPERAZIONI FUORI<br />

CAMPO DI APPLICAZIONE<br />

DELL’IMPOSTA<br />

VOLUME D’AFFARI<br />

Le operazioni non imponibili sono operazioni alle quali non viene applicata l’Iva<br />

in virtù del principio della non tassazione dei beni destinati al consumo fuori dal<br />

terr<strong>it</strong>orio (ad esempio, le cessioni all’esportazione e le operazioni a esse assimilate,<br />

oltre ai servizi connessi agli scambi internazionali). Per tali operazioni manca dunque<br />

il presupposto terr<strong>it</strong>oriale.<br />

Con questo principio il legislatore ha voluto ev<strong>it</strong>are che nell’amb<strong>it</strong>o degli scambi<br />

internazionali i beni e i servizi subiscano una doppia tassazione, nel Paese d’origine<br />

e in quello di destinazione.<br />

Le operazioni non imponibili, al pari di quanto visto per le operazioni imponibili:<br />

◆ comportano l’obbligo della fatturazione, ma in luogo dell’ammontare dell’imposta<br />

deve indicarsi che si tratta di operazione non imponibile specificando la relativa<br />

norma (artt. 8, 8 bis, 9 D.P.R. 633/1972);<br />

◆ comportano l’obbligo della registrazione delle fatture emesse in appos<strong>it</strong>i registri<br />

obbligatori;<br />

◆ rientrano nella determinazione del volume d’affari;<br />

◆ consentono la detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti.<br />

Le operazioni esenti riguardano prevalentemente prestazioni di servizi che non<br />

sono assoggettate a Iva per motivi di carattere pol<strong>it</strong>ico e sociale o comunque per<br />

motivi di opportun<strong>it</strong>à.<br />

Tra le operazioni esenti, espressamente e tassativamente elencate nell’art. 10<br />

D.P.R. 633/1972, ricordiamo le operazioni di cred<strong>it</strong>o e di finanziamento, le prestazioni<br />

aventi final<strong>it</strong>à culturali, educative e didattiche, le prestazioni san<strong>it</strong>arie, di ricovero<br />

e cura, le prestazioni a favore dei minori e degli anziani.<br />

Le operazioni esenti:<br />

◆ comportano l’obbligo della fatturazione, ma in luogo dell’ammontare dell’imposta<br />

deve indicarsi che si tratta di operazione esente specificando la relativa norma<br />

(art. 10 D.P.R. 633/1972);<br />

◆ comportano l’obbligo della registrazione delle fatture emesse in appos<strong>it</strong>i registri<br />

obbligatori;<br />

◆ rientrano nella determinazione del volume d’affari;<br />

◆ non consentono la piena detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti.<br />

Le operazioni esenti sono quindi operazioni che interrompono il meccanismo della<br />

detrazione d’imposta da imposta, con la conseguenza che il soggetto che pone in essere<br />

un’operazione esente si trova nella posizione di consumatore finale, sopportando<br />

così l’onere dell’imposta eventualmente pagata a monte del processo produttivo.<br />

Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che non possono essere classificate<br />

come operazioni “imponibili”, “non imponibili” o “esenti” sono considerate<br />

operazioni fuori dal campo di applicazione dell’imposta.<br />

Caratteristica comune delle operazioni non rilevanti ai fini Iva è quella di non far<br />

sorgere in capo al soggetto passivo nessuna formal<strong>it</strong>à od obblighi di alcun genere.<br />

Come abbiamo visto, alcune delle operazioni ai fini Iva rientrano a far parte di<br />

una grandezza denominata volume d’affari.<br />

Ma che cos’è il volume d’affari, e a che cosa serve?<br />

Per volume d’affari s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni<br />

di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione con riferimento<br />

a un anno solare. Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni<br />

ammortizzabili.


11. Le imposte indirette<br />

Il volume d’affari è una grandezza che serve a uno scopo principale: definire per il<br />

contribuente la periodic<strong>it</strong>à delle liquidazioni periodiche, come vedremo in segu<strong>it</strong>o.<br />

7. Gli obblighi dei contribuenti e i regimi contabili<br />

OBBLIGHI DEI<br />

CONTRIBUENTI<br />

DICHIARAZIONE DI INIZIO<br />

ATTIVITÀ<br />

PARTITA IVA<br />

operazioni<br />

imponibili<br />

+<br />

LA COMPOSIZIONE DEL VOLUME D’AFFARI<br />

operazioni<br />

non<br />

imponibili<br />

+<br />

operazioni<br />

esenti<br />

cessioni<br />

di beni<br />

strumentali<br />

VOLUME<br />

D’AFFARI<br />

I contribuenti di dir<strong>it</strong>to sono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa<br />

Iva. Tali obblighi si concretizzano nei seguenti adempimenti:<br />

◆ dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attiv<strong>it</strong>à;<br />

◆ emissione della fattura;<br />

◆ registrazione delle fatture emesse e ricevute;<br />

◆ liquidazione e versamento dell’imposta;<br />

◆ dichiarazione annuale;<br />

◆ comunicazione annuale dati Iva;<br />

◆ comunicazione annuale elenco clienti e forn<strong>it</strong>ori.<br />

Premettiamo alla trattazione dei singoli obblighi che qualsiasi comunicazione o dichiarazione<br />

ai fini Iva va effettuata presso l’agenzia delle entrate terr<strong>it</strong>orialmente<br />

competente, ossia l’agenzia provinciale delle entrate. Questa ha “inglobato” i singoli<br />

uffici fiscali, tra cui l’ufficio Iva, presso il quale in passato venivano compiuti tutti gli<br />

adempimenti previsti dalla normativa Iva. Inoltre, tutti gli adempimenti fiscali, salvo<br />

rare eccezioni, vanno ora effettuati telematicamente, ossia attraverso l’utilizzo di strumenti<br />

informatici, e indirizzati all’agenzia delle entrate centrale, con sede a Roma, la<br />

quale “smista” i singoli atti alle agenzie provinciali. Il contribuente può effettuare<br />

personalmente gli invii telematici, ma più spesso si avvale dell’ausilio di intermediari<br />

abil<strong>it</strong>ati, quali Centri autorizzati assistenza fiscale, consulenti del lavoro, commercialisti.<br />

Seguendo un ordine temporale, il primo obbligo si esplica nella dichiarazione di<br />

inizio attiv<strong>it</strong>à.<br />

La dichiarazione di inizio attiv<strong>it</strong>à consiste nella comunicazione dell’inizio di un’attiv<strong>it</strong>à soggetta<br />

a Iva da parte del contribuente all’agenzia delle entrate.<br />

Chi inizia un’attiv<strong>it</strong>à soggetta a Iva deve, entro trenta giorni, darne comunicazione<br />

all’agenzia delle entrate, presentando una dichiarazione che indichi i dati del contribuente,<br />

il tipo di attiv<strong>it</strong>à, la sede e altre informazioni. In segu<strong>it</strong>o a tale dichiarazione,<br />

l’ufficio Iva rilascia il numero di part<strong>it</strong>a Iva, che identifica il contribuente di fronte all’Amministrazione<br />

finanziaria. Tale numero dovrà essere utilizzato per ogni dichiarazione,<br />

comunicazione, emissione di documenti, in pratica per ogni atto ai fini Iva<br />

compiuto dal contribuente.<br />

−<br />

=<br />

69


70 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

FATTURA<br />

NOTE DI VARIAZIONE:<br />

DI ACCREDITO<br />

E DI ADDEBITO<br />

REGISTRAZIONE<br />

LIQUIDAZIONE<br />

CATEGORIE<br />

DI CONTRIBUENTI<br />

Analogamente, chi effettua una variazione (ad esempio, cambia la sede legale,<br />

modifica l’attiv<strong>it</strong>à, varia la compagine sociale) oppure cessa l’attiv<strong>it</strong>à ha l’obbligo di<br />

darne comunicazione.<br />

Il contribuente Iva è poi obbligato, per ogni prestazione, a emettere la fattura.<br />

La fattura è un documento che viene emesso dal cedente in cui si documenta la vend<strong>it</strong>a effettuata<br />

e si procede, nel caso di operazioni imponibili, al calcolo dell’Iva.<br />

Viene emessa in duplice copia: l’originale viene consegnato o sped<strong>it</strong>o all’acquirente,<br />

la copia viene conservata dal vend<strong>it</strong>ore per poi essere registrata.<br />

La fattura, secondo la normativa, deve contenere:<br />

◆ la data di emissione;<br />

◆ il numero progressivo per anno solare;<br />

◆ i dati identificativi dell’em<strong>it</strong>tente e del destinatario;<br />

◆ il numero di part<strong>it</strong>a Iva dell’em<strong>it</strong>tente;<br />

◆ le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell’operazione;<br />

◆ l’aliquota e l’ammontare dell’imposta.<br />

La fattura può essere immediata (emessa all’atto della consegna o spedizione) o<br />

differ<strong>it</strong>a (emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o<br />

spedizione).<br />

Nel caso di fattura differ<strong>it</strong>a è tuttavia necessario che ogni consegna o spedizione<br />

sia accompagnata anche dal Documento di trasporto.<br />

Ricordiamo che un altro documento ai fini Iva è rappresentato dalle note di accred<strong>it</strong>o<br />

e dalle note di addeb<strong>it</strong>o, con le quali il vend<strong>it</strong>ore provvede a rettificare, in aumento<br />

o in diminuzione, una fattura precedentemente emessa, per effetto di sconti,<br />

resi, abbuoni.<br />

Per talune categorie di contribuenti, in luogo dell’emissione della fattura, è previsto<br />

l’obbligo dell’emissione di ricevuta fiscale o scontrino fiscale.<br />

L’emissione delle fatture di vend<strong>it</strong>a e il ricevimento di quelle d’acquisto comportano<br />

il successivo obbligo della registrazione.<br />

La registrazione delle fatture emesse e ricevute consiste nell’annotazione delle stesse nei<br />

rispettivi registri, il registro delle fatture emesse e il registro delle fatture ricevute.<br />

In particolare:<br />

◆ le fatture emesse devono essere annotate, in ordine progressivo, entro 15 giorni<br />

dalla loro emissione se sono fatture immediate, ovvero entro il mese di emissione<br />

se sono fatture differ<strong>it</strong>e;<br />

◆ le fatture ricevute, per contro, devono essere numerate in ordine progressivo di ricevimento<br />

e annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva.<br />

Per determinare la posizione di deb<strong>it</strong>o o cred<strong>it</strong>o verso l’erario, periodicamente il<br />

contribuente effettua la liquidazione dell’Iva.<br />

La liquidazione dell’Iva consiste nell’effettuare la differenza fra l’ammontare complessivo<br />

dell’Iva a deb<strong>it</strong>o risultante dalle fatture emesse in un determinato periodo e l’ammontare<br />

complessivo dell’Iva a cred<strong>it</strong>o che risulta dalle fatture ricevute.<br />

Ai fini Iva i soggetti passivi vengono distinti in due categorie di contribuenti:<br />

contribuenti mensili e contribuenti trimestrali.


DICHIARAZIONE ANNUALE<br />

COMUNICAZIONE<br />

ANNUALE DATI IVA<br />

COMUNICAZIONE<br />

ANNUALE ELENCO CLIENTI<br />

E FORNITORI<br />

11. Le imposte indirette<br />

I contribuenti mensili sono quelli che, con riferimento all’anno solare precedente, hanno<br />

realizzato un volume d’affari:<br />

◆ superiore a € 309.874,14 per le imprese e i soggetti aventi per oggetto prestazioni di<br />

servizi;<br />

◆ superiore a € 516.456,90 per le imprese aventi per oggetto altre attiv<strong>it</strong>à.<br />

Per questi contribuenti gli adempimenti relativi alle liquidazioni e ai versamenti<br />

dell’imposta hanno frequenza mensile.<br />

I contribuenti trimestrali sono quelli che, con riferimento all’anno solare precedente,<br />

hanno realizzato un volume d’affari:<br />

◆ non superiore a € 309.874,14 per le imprese e i soggetti aventi per oggetto prestazioni<br />

di servizi;<br />

◆ non superiore a € 516.456,90 per le imprese aventi per oggetto altre attiv<strong>it</strong>à.<br />

Questi contribuenti possono scegliere di eseguire le liquidazioni periodiche e i<br />

relativi versamenti con cadenza trimestrale, anziché mensile. In tal caso, l’eventuale<br />

somma a deb<strong>it</strong>o va maggiorata di un interesse fisso pari all’1%.<br />

In mancanza di tale opzione, essi rientrano a pieno t<strong>it</strong>olo tra i contribuenti mensili.<br />

Questa facoltà di effettuare i versamenti con cadenza trimestrale è stata prevista<br />

dall’ordinamento allo scopo di favorire i piccoli contribuenti, quelli che in capo a<br />

un mese effettuano poche operazioni, per i quali sarebbe troppo oneroso dover effettuare<br />

la liquidazione mensilmente.<br />

Annualmente, il contribuente Iva deve presentare la dichiarazione Iva annuale.<br />

La dichiarazione annuale dell’Iva deve esporre i dati relativi a tutte le operazioni effettuate<br />

nel corso dell’anno solare precedente, nonché evidenziare i versamenti esegu<strong>it</strong>i.<br />

Nel caso in cui la differenza fra l’ammontare complessivo dell’Iva dovuta e<br />

l’ammontare dei versamenti periodicamente esegu<strong>it</strong>i sia pos<strong>it</strong>iva, il contribuente<br />

è tenuto a versare questa differenza a t<strong>it</strong>olo di saldo.<br />

Al contrario, nel caso in cui la differenza sia negativa, cioè quanto versato è superiore<br />

a quanto effettivamente dovuto, il contribuente potrà dedurre il proprio cred<strong>it</strong>o<br />

dal deb<strong>it</strong>o dell’imposta dell’anno successivo, ovvero utilizzare il cred<strong>it</strong>o per<br />

compensare il pagamento di altre imposte.<br />

La dichiarazione annuale Iva va normalmente presentata contestualmente alla dichiarazione<br />

dei redd<strong>it</strong>i, utilizzando il modello Unico.<br />

Un altro obbligo si esplica nella comunicazione annuale dati Iva.<br />

La comunicazione dati Iva annuale è un documento che riepiloga le operazioni attive e passive,<br />

l’Iva a deb<strong>it</strong>o e quella a cred<strong>it</strong>o, con riferimento all’anno precedente.<br />

Il termine di presentazione è la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a<br />

quello di riferimento.<br />

Tale comunicazione ha sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o le dichiarazioni periodiche Iva, con le quali il<br />

contribuente comunicava all’Amministrazione finanziaria, mensilmente o trimestralmente,<br />

i dati Iva del periodo a oggetto (Iva sulle vend<strong>it</strong>e, Iva sugli acquisti, saldo<br />

da versare o a cred<strong>it</strong>o).<br />

A partire dall’anno 2007, i soggetti passivi Iva devono comunicare annualmente<br />

all’Amministrazione finanziaria l’elenco clienti e forn<strong>it</strong>ori.<br />

71


72 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

L’elenco clienti e forn<strong>it</strong>ori è l’elenco dei soggetti a cui sono state emesse fatture (clienti) e<br />

quello dei soggetti nei cui confronti si sono effettuati acquisti (forn<strong>it</strong>ori), con riferimento alle<br />

operazioni relative all’anno precedente.<br />

Nella comunicazione in oggetto devono figurare:<br />

◆ per i clienti, tutti coloro verso i quali sia stata emessa fattura, siano essi t<strong>it</strong>olari di<br />

part<strong>it</strong>a Iva, enti non commerciali senza part<strong>it</strong>a Iva o privati consumatori;<br />

◆ per i forn<strong>it</strong>ori, solo i soggetti t<strong>it</strong>olari di part<strong>it</strong>a Iva.<br />

Ciascun soggetto deve essere individuato mediante il codice fiscale, la d<strong>it</strong>ta, la<br />

denominazione o ragione sociale o il nome e cognome. Per ciascuna fattura occorre<br />

poi comunicare l’importo complessivo (al netto delle relative note di variazione),<br />

con evidenza dell’imponibile e dell’imposta, delle eventuali operazioni non imponibili<br />

e di quelle esenti.<br />

La presentazione degli elenchi deve avvenire esclusivamente in via telematica entro<br />

60 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale<br />

dati Iva, cioè entro il 29 aprile di ciascun anno.<br />

8. Le imposte di fabbricazione e di consumo (accise)<br />

TIPI DI IMPOSTE<br />

DI FABBRICAZIONE<br />

E DI CONSUMO<br />

D.Lgs. 26 ottobre 1995,<br />

n. 504<br />

Testo unico delle<br />

disposizioni legislative<br />

concernenti le imposte su<br />

produzione e consumi.<br />

CARATTERISTICHE<br />

DELLE IMPOSTE<br />

DI FABBRICAZIONE<br />

E DI CONSUMO<br />

IL PRESUPPOSTO<br />

I SOGGETTI PASSIVI<br />

Sulla base della terminologia comun<strong>it</strong>aria sono denominate “accise” le imposte indirette<br />

sulla produzione e sul consumo delle merci nazionali.<br />

Il Testo unico sulle accise, introdotto dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ha<br />

coordinato numerose norme nazionali, nonché armonizzato le norme nazionali con<br />

le direttive comun<strong>it</strong>arie. Esso disciplina:<br />

◆ le imposte di fabbricazione sugli spir<strong>it</strong>i e sulla birra;<br />

◆ le imposte di fabbricazione sugli oli minerali;<br />

◆ le imposte di consumo sull’energia elettrica;<br />

◆ le imposte di consumo sul gas metano;<br />

◆ le imposte di consumo sugli oli lubrificanti.<br />

Sono invece escluse dal coordinamento e dall’armonizzazione le imposte di fabbricazione<br />

sui tabacchi e sui fiammiferi.<br />

A differenza dell’Iva, l’accisa è un’imposta speciale, in quanto colpisce soltanto<br />

alcuni prodotti.<br />

L’art. 2, primo comma, del Testo unico sulle accise ne disciplina il presupposto.<br />

L’obbligazione tributaria sorge per i prodotti sottoposti ad accisa al momento della fabbricazione<br />

o dell’importazione.<br />

Tuttavia le imposte diventano esigibili soltanto all’atto dell’immissione in consumo<br />

dei beni nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />

I soggetti passivi obbligati al pagamento delle accise formalmente sono tutti i<br />

soggetti t<strong>it</strong>olari del depos<strong>it</strong>o fiscale dal quale avviene l’immissione al consumo, anche<br />

se in genere i soggetti passivi trasleranno o cercheranno di traslare l’imposta sui<br />

consumatori finali.


LA BASE IMPONIBILE<br />

LE ALIQUOTE<br />

11. Le imposte indirette<br />

Per depos<strong>it</strong>o fiscale si intende il luogo nel quale vengono fabbricati, trasformati,<br />

ricevuti o sped<strong>it</strong>i beni soggetti ad accisa. L’apertura del depos<strong>it</strong>o fiscale è subordinato<br />

al rilascio, da parte dell’Ufficio Tecnico di Finanza (U.T.F.) della licenza fiscale,<br />

previo pagamento di un dir<strong>it</strong>to di licenza che deve essere rinnovato ogni anno. Il<br />

depos<strong>it</strong>o fiscale deve inoltre tenere dei particolari registri di carico e scarico dei beni<br />

soggetti ad accisa, preventivamente vidimato dall’U.T.F.<br />

La base imponibile può essere rappresentata dal valore dei beni (come nel caso delle<br />

sigarette), ma più frequentemente è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dalla qual<strong>it</strong>à e quant<strong>it</strong>à dei prodotti.<br />

L’imposta si ottiene applicando alla base imponibile del prodotto l’aliquota corrispondente,<br />

fissata sulla base di tariffe. Il carico fiscale dei diversi beni, particolarmente<br />

elevato (ricordiamo che le imposte di fabbricazione assicurano annualmente<br />

alle casse dello Stato circa il 13% del totale delle imposte indirette), può essere oggetto<br />

di revisioni periodiche da parte del Governo: ricordiamo le modifiche apportate<br />

dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge ist<strong>it</strong>utiva della carbon tax) che ha cambiato<br />

le aliquote riguardanti le accise sull’emissione di prodotti energetici,<br />

penalizzando i più inquinanti (ad esempio, carbone e olio combustibile) a favore di<br />

quelli più rispettosi dell’ambiente (ad esempio, il gas metano).<br />

Salvo particolari disposizioni previste per i singoli prodotti, il pagamento deve<br />

essere effettuato alle Sezioni provinciali di tesoreria.<br />

9. L’imposta di registro<br />

CARATTERISTICHE<br />

DELL’IMPOSTA<br />

DI REGISTRO<br />

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131<br />

Testo unico delle<br />

disposizioni concernenti<br />

l’imposta di registro.<br />

IL PRESUPPOSTO<br />

REGISTRAZIONE<br />

Annotazione degli atti<br />

nei registri tenuti presso<br />

gli uffici dell’Amministrazione<br />

finanziaria<br />

allo scopo di dare certezza<br />

all’esistenza e alla<br />

data degli atti stessi.<br />

DEPOSITO<br />

Attiv<strong>it</strong>à di sottoposizione<br />

dell’atto all’ufficio<br />

competente, affinché<br />

questo provveda<br />

all’assunzione dello<br />

stesso nella propria<br />

sfera giuridica.<br />

L’imposta di registro è stata riordinata dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, comunemente<br />

noto come Testo unico sull’imposta di registro.<br />

A differenza dell’Iva e delle accise, l’imposta di registro è:<br />

◆ un’imposta indiretta sui trasferimenti, in quanto grava sui passaggi di beni patrimoniali;<br />

◆ un’imposta proporzionale con aliquote diverse a seconda del tipo di atto, anche<br />

se sono previsti casi in cui si applica l’imposta in misura fissa.<br />

L’art. 1 del D.P.R. 131/1986 ne disciplina il presupposto.<br />

«L’imposta di registro si applica [...] agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente<br />

presentati per la registrazione».<br />

Tra gli atti da sottoporre a registrazione obbligatoria il legislatore opera una distinzione<br />

fra atti soggetti a registrazione in termine fisso e atti soggetti a registrazione<br />

in caso d’uso.<br />

Gli atti soggetti a registrazione in termine fisso devono essere presentati entro un determinato<br />

numero di giorni (generalmente 20) dalla data di formazione dell’atto.<br />

Tra tali atti ricordiamo le cessioni dei beni immobili, le locazioni, la cost<strong>it</strong>uzione<br />

delle società, l’associazione in partecipazione, la cessione di cred<strong>it</strong>i, ecc.<br />

Gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso devono essere depos<strong>it</strong>ati presso gli uffici giudiziari<br />

o presso le Amministrazioni pubbliche o i rispettivi organi di controllo.<br />

Sono soggetti a registrazione in caso d’uso gli atti formati mediante scambio di<br />

corrispondenza commerciale come, ad esempio, i trasferimenti di beni mobili,<br />

esclusi gli autoveicoli.<br />

73


74 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

I SOGGETTI<br />

LA BASE IMPONIBILE<br />

LE ALIQUOTE<br />

Oltre alla registrazione obbligatoria, la legge prevede la possibil<strong>it</strong>à, per chiunque<br />

ne abbia interesse, di richiedere in qualsiasi momento la registrazione volontaria di<br />

un atto, pagando ovviamente la relativa imposta.<br />

I soggetti obbligati a richiedere la registrazione, indicati nell’art. 10, sono:<br />

◆ le parti contraenti, per le scr<strong>it</strong>ture private non autenticate;<br />

◆ i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari e gli altri pubblici ufficiali per gli atti<br />

da essi compiuti, ricevuti o autenticati;<br />

◆ i cancellieri e i segretari per le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali<br />

alla cui formazione hanno partecipato.<br />

Nel caso in cui i soggetti sopra elencati non provvedano alla registrazione dell’atto,<br />

questa avviene d’ufficio a cura dell’Amministrazione finanziaria e del corpo della<br />

Guardia di Finanza, previa riscossione dell’imposta dovuta.<br />

I soggetti passivi dell’imposta sono coloro che hanno posto in essere o traggono<br />

vantaggio dall’atto soggetto a registrazione.<br />

La base imponibile è il corrispettivo della prestazione prevista dall’atto o dell’oggetto<br />

del contratto, come il prezzo dell’immobile o il valore dei conferimenti.<br />

Le aliquote previste sono numerose, a seconda degli atti di cui si richiede la registrazione,<br />

e possono essere determinate:<br />

◆ in misura fissa, se è indipendente dal valore del bene o del dir<strong>it</strong>to previsto nell’atto;<br />

◆ in misura proporzionale al valore del bene o del dir<strong>it</strong>to, anche se con aliquote<br />

differenziate.<br />

10. L’imposta ipotecaria e l’imposta catastale<br />

D.Lgs. 31 ottobre 1990,<br />

n. 347<br />

Testo unico delle<br />

disposizioni concernenti<br />

le imposte ipotecaria<br />

e catastale.<br />

IMPOSTA IPOTECARIA<br />

TRASCRIZIONE IMMOBILIARE<br />

Annotazione su un registro<br />

pubblico di un<br />

atto, dal quale risulta<br />

che una persona è t<strong>it</strong>olare<br />

di un determinato<br />

dir<strong>it</strong>to reale immobiliare.<br />

IMPOSTA CATASTALE<br />

Le imposte ipotecarie e catastali sono state riordinate e coordinate con le altre imposte<br />

indirette dal Testo unico introdotto con il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.<br />

Tali imposte hanno una struttura molto simile a quella dell’imposta di registro,<br />

tanto è vero che nel testo di legge ne viene fatto esplic<strong>it</strong>o rimando (come ad esempio<br />

per la determinazione della base imponibile, per i soggetti passivi nonché per i<br />

soggetti obbligati a richiedere le formal<strong>it</strong>à); tuttavia si differenziano da questa in<br />

quanto sono imposte speciali: colpiscono infatti solo particolari categorie di atti<br />

che riguardano esclusivamente beni immobili.<br />

Definiamo il presupposto delle imposte ipotecarie.<br />

Cost<strong>it</strong>uiscono presupposto oggettivo per l’applicazione delle imposte ipotecarie le formal<strong>it</strong>à di<br />

iscrizione, rinnovazione e cancellazione esegu<strong>it</strong>e nei pubblici registri immobiliari in dipendenza<br />

di cessioni, successioni, donazioni o cost<strong>it</strong>uzione di ipoteche o dir<strong>it</strong>ti reali su beni immobili.<br />

L’imposta ipotecaria è dunque collegata allo svolgimento delle formal<strong>it</strong>à richieste<br />

dalla legge per assolvere gli obblighi inerenti la pubblic<strong>it</strong>à immobiliare. L’imposta<br />

può avere un’aliquota fissa o proporzionale con diverse aliquote, a seconda del tipo<br />

di atto richiesto.<br />

Le imposte catastali hanno invece un presupposto diverso.<br />

Le volture catastali sono soggette all’imposta catastale.


VOLTURA CATASTALE<br />

Complesso delle operazioni<br />

necessarie per<br />

aggiornare gli atti presso<br />

il catasto dei terreni<br />

e presso il catasto edilizio<br />

urbano.<br />

11. Le imposte indirette<br />

L’imposta catastale è corrisposta quindi per le volture previste dall’ordinamento<br />

in caso di cessioni di beni immobili, che comportano la modificazione della proprietà<br />

o di altri dir<strong>it</strong>ti reali.<br />

Le volture catastali sono soggette all’imposta con un’unica aliquota proporzionale<br />

da calcolarsi sul valore dell’immobile o degli altri dir<strong>it</strong>ti reali immobiliari.<br />

Per le volture esegu<strong>it</strong>e in dipendenza di atti che non comportano il trasferimento<br />

della proprietà di beni immobili né cost<strong>it</strong>uzione o trasferimento di altri dir<strong>it</strong>ti reali<br />

immobiliari, l’imposta catastale è dovuta applicando l’aliquota in misura fissa.<br />

11. L’imposta di bollo<br />

IL PRESUPPOSTO<br />

D.P.R. 26 ottobre 1972,<br />

n. 642<br />

Disciplina dell’imposta di<br />

bollo.<br />

GLI ATTI SOGGETTI<br />

ALL’IMPOSTA DI BOLLO<br />

I SOGGETTI PASSIVI<br />

LA MISURA<br />

DELL’IMPOSTA<br />

FORME DI PAGAMENTO<br />

L’imposta di bollo è un’imposta di origine piuttosto antica, essendo stata introdotta<br />

nel nostro Paese già dal 1862.<br />

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, ha disciplinato organicamente tale imposta, definendone<br />

il presupposto.<br />

L’imposta di bollo si applica su tutti gli atti scr<strong>it</strong>ti civili e commerciali, giudiziali e stragiudiziali,<br />

e gli atti scr<strong>it</strong>ti, i documenti, le stampe e i registri indicati dalla legge.<br />

Si tratta di un arco molto ampio ed eterogeneo di rapporti fra i quali troviamo,<br />

ad esempio, gli assegni circolari, le cambiali, le ricevute bancarie, gli estratti conto<br />

bancari, i registri contabili obbligatori, le notifiche giudiziarie, ecc.<br />

In particolare gli atti soggetti all’imposta di bollo sono classificati in tre categorie:<br />

◆ atti soggetti al bollo sin dall’origine i quali vengono assoggettati all’imposta al<br />

momento dell’emissione, prima di qualsiasi scr<strong>it</strong>turazione (come le cambiali e i<br />

libri contabili obbligatori);<br />

◆ atti soggetti al bollo in caso d’uso, i quali vengono assoggettati all’imposta soltanto<br />

nel momento in cui vengono presentati per la registrazione (come i conti<br />

dei curatori e degli amministratori giudiziali);<br />

◆ atti esenti dal bollo in modo assoluto, i quali sono completamente sottratti all’applicazione<br />

del tributo per ragioni economiche o sociali (come i documenti<br />

elettorali, gli atti e i documenti per l’ammissione, la frequenza e gli esami nella<br />

scuola dell’obbligo).<br />

I soggetti passivi sono tutti coloro che compiono gli atti o sono obbligati alla tenuta<br />

dei documenti che ne cost<strong>it</strong>uiscono il presupposto.<br />

L’imposta di bollo può essere applicata in misura fissa o in misura proporzionale:<br />

◆ è fissa quando l’imposta di bollo colpisce in un’unica misura gli atti e i documenti<br />

senza tener conto del valore in essi indicato (ad esempio, sulle fatture non soggette<br />

a Iva il cui importo superi un certo valore);<br />

◆ è proporzionale quando l’imposta di bollo è calcolata sul valore dell’atto con<br />

un’aliquota costante (ad esempio, sulle cambiali, le quali devono recare valori<br />

bollati per una certa percentuale dell’importo scr<strong>it</strong>to sul t<strong>it</strong>olo).<br />

Il pagamento dell’imposta di bollo, come indicato nell’art. 3 D.P.R. 642/1972,<br />

può essere effettuato in modo ordinario, in modo straordinario e in modo virtuale.<br />

L’imposta di bollo si dice assolta in modo ordinario quando il pagamento del bollo avviene<br />

acquistando la carta bollata.<br />

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76 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

La carta bollata è una speciale carta filigrana che reca impresso il relativo valore<br />

ed è fabbricata e messa in vend<strong>it</strong>a dallo Stato. È cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da un “foglio” composto<br />

di quattro “facciate”. Ogni facciata deve inoltre avere i margini e contenere non più<br />

di venticinque righe, per un totale quindi di cento righe per foglio.<br />

L’imposta di bollo si dice assolta in modo straordinario quando il pagamento del bollo avviene<br />

apponendo all’atto, alternativamente, marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone.<br />

Con provvedimento del 5 maggio 2005 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto, in<br />

alternativa alla marca da bollo, un contrassegno sost<strong>it</strong>utivo emesso con modal<strong>it</strong>à telematiche,<br />

che ha ormai soppiantato le vecchie marche da bollo. La Tariffa allegata<br />

al decreto 642/1972 stabilisce tassativamente i casi nei quali si può procedere al pagamento<br />

in modo straordinario come, ad esempio, per gli estratti conto bancari, gli<br />

assegni circolari, ecc.<br />

L’imposta di bollo si dice assolta in modo virtuale quando il pagamento del bollo avviene<br />

mediante il pagamento al concessionario della riscossione o tram<strong>it</strong>e banca o posta.<br />

I soggetti passivi per utilizzare questo tipo di pagamento devono tuttavia preventivamente<br />

chiedere l’autorizzazione alla Direzione regionale delle entrate. L’autorizzazione<br />

è concessa a tempo indeterminato, salvo revoca o rinuncia. Inoltre gli atti e<br />

i documenti per i quali è stato consent<strong>it</strong>o il pagamento in modo virtuale devono recare<br />

la dic<strong>it</strong>ura indicante gli estremi dell’autorizzazione.<br />

12. Le altre imposte indirette minori<br />

VALORI MOBILIARI<br />

Sono cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i da t<strong>it</strong>oli<br />

emessi da vari soggetti<br />

come, ad esempio, le<br />

azioni, le obbligazioni,<br />

i t<strong>it</strong>oli di Stato, i t<strong>it</strong>oli<br />

rappresentativi di compravend<strong>it</strong>e<br />

a termine di<br />

valuta estera e di merci.<br />

Fra le imposte indirette minori che analizziamo in questo paragrafo, ricordiamo<br />

che il gett<strong>it</strong>o delle tasse di concessione governativa, della tassa sui contratti di borsa<br />

e dell’imposta sulle assicurazioni affluisce allo Stato, mentre il gett<strong>it</strong>o dell’imposta<br />

sulla pubblic<strong>it</strong>à, della Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni)<br />

nonché della Tosap (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) rientra<br />

nell’amb<strong>it</strong>o della finanza locale.<br />

◆ Le tasse di concessione governativa<br />

Le tasse di concessione governativa sono dovute sui provvedimenti amministrativi<br />

che rilasciano licenze, autorizzazioni, patenti, visti, concessioni di brevetti per invenzioni<br />

industriali e marchi commerciali e altro ancora. Si tratta quindi in generale<br />

di tasse corrisposte affinché la Pubblica amministrazione autorizzi l’esercizio di<br />

un’attiv<strong>it</strong>à economica o di un affare. Rientra in questa categoria la tassa sulla vidimazione<br />

iniziale di tutti i registri obbligatori utilizzati dalle società di cap<strong>it</strong>ali e dagli enti<br />

commerciali, così come la tassa sui telefoni radiomobili. Quest’ultima è stata introdotta<br />

dal D.Lgs. 13 maggio 1991, n. 151, convert<strong>it</strong>o dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.<br />

◆ La tassa sui contratti di borsa<br />

La tassa sui contratti di borsa si applica sui contratti che hanno per oggetto valori<br />

mobiliari. La tassa è fissa o proporzionale e può essere pagata, come per l’imposta<br />

di bollo, in modo virtuale, con l’apposizione di marche (modo straordinario) o<br />

con l’utilizzo di appos<strong>it</strong>i foglietti bollati messi in vend<strong>it</strong>a dall’Amministrazione finanziaria<br />

(i cosiddetti “fissati bollati”).<br />

◆ L’imposta sulle assicurazioni<br />

Le imposte sulle assicurazioni, disciplinate dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216,<br />

colpiscono tutte le assicurazioni private (diverse da quelle sulla v<strong>it</strong>a, di cap<strong>it</strong>alizzazione<br />

e dalle rend<strong>it</strong>e v<strong>it</strong>alizie) stipulate o rinnovate dal 2001 nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato<br />

da assicuratori nazionali o stranieri. Le assicurazioni sulla v<strong>it</strong>a, di cap<strong>it</strong>alizzazione


Art. 1882 Codice civile<br />

L’assicurazione è il<br />

contratto col quale<br />

l’assicuratore, verso il<br />

pagamento di un premio,<br />

si obbliga a rivalere<br />

l’assicurato, entro i lim<strong>it</strong>i<br />

convenuti, del danno a esso<br />

prodotto da un sinistro,<br />

ovvero a pagare un cap<strong>it</strong>ale<br />

o una rend<strong>it</strong>a<br />

al verificarsi di un evento<br />

attinente alla v<strong>it</strong>a umana.<br />

11. Le imposte indirette<br />

e le rend<strong>it</strong>e v<strong>it</strong>alizie restano soggette all’imposta solo se i contratti sono stati stipulati<br />

prima del 2001. Sono altresì soggette a imposta le assicurazioni stipulate all’estero<br />

da persone fisiche o giuridiche domiciliate o aventi sede in Italia. I soggetti<br />

passivi sono gli assicuratori, anche se è prassi normale che l’imposta sia traslata sull’assicurato.<br />

L’imposta è dovuta con un’aliquota proporzionale all’ammontare dei<br />

premi incassati dall’assicuratore, anche se con aliquote diverse a seconda del tipo di<br />

polizza, e deve essere versata entro il mese solare successivo a quello dell’incasso.<br />

Gli assicuratori devono tenere un registro nel quale annotare i premi riscossi in<br />

ciascun mese solare, ed entro il 31 maggio di ciascun anno devono presentare al<br />

competente Ufficio del registro la denuncia dell’ammontare complessivo dei premi<br />

incassati nell’esercizio precedente.<br />

◆ L’imposta comunale sulla pubblic<strong>it</strong>à e sulle pubbliche affissioni<br />

L’imposta comunale sulla pubblic<strong>it</strong>à è regolamentata dagli artt. 1-37 D.Lgs. 15<br />

novembre 1993, n. 507 e colpisce la diffusione di messaggi pubblic<strong>it</strong>ari effettuata<br />

attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al<br />

pubblico. Ai fini dell’imposta sono rilevanti soltanto i messaggi diffusi nell’esercizio<br />

di un’attiv<strong>it</strong>à economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero<br />

allo scopo di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.<br />

Sono pertanto escluse tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblic<strong>it</strong>ario<br />

o non ricollegabili ad alcun interesse economico.<br />

◆ La tariffa di igiene ambientale (Tia)<br />

La tariffa di igiene ambientale o Tia è il nuovo sistema di finanziamento comunale<br />

della gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni in sost<strong>it</strong>uzione della<br />

Tarsu, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’introduzione di una tariffa<br />

al posto di una tassa ha come obiettivo di far pagare agli utenti esattamente<br />

nella misura in cui usufruiscono del servizio, così come avviene nella maggior parte<br />

dei Paesi del centro e nord Europa.<br />

La sost<strong>it</strong>uzione graduale della tassa sui rifiuti con la tariffa di igiene ambientale è<br />

già avviata in molti Comuni <strong>it</strong>aliani. A prevederlo è il Testo unico sull’ambiente<br />

(D.Lgs. 152/2006), che ha abrogato il precedente D.Lgs. 22/1997 (meglio conosciuto<br />

come “decreto Ronchi”) e il successivo D.P.R. 158/1999. L’obiettivo è quello<br />

di salvaguardare l’ambiente, incentivare il riciclaggio e premiare la raccolta differenziata.<br />

La tariffa è infatti divisa in due parti: una quota fissa e una variabile.<br />

La quota fissa serve a coprire i costi di esercizio, come i costi di pulizia delle strade,<br />

e gli investimenti in opere; questa quota è suddivisa in base a parametri fissi, come<br />

la superficie occupata o il tipo di attiv<strong>it</strong>à eserc<strong>it</strong>ata (ad esempio, un’attiv<strong>it</strong>à commerciale<br />

o industriale). La quota variabile dipende invece dalla quant<strong>it</strong>à di rifiuti<br />

prodotti da ciascun utente, il quale sarà in tal modo incentivato a produrre un minor<br />

quant<strong>it</strong>ativo di rifiuti o a ricorrere a soluzioni alternative, come la raccolta differenziata.<br />

◆ La tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap)<br />

La tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, regolamentata dagli artt.<br />

38-57 D.Lgs. 507/1993, è dovuta al Comune se la propria Regione o Provincia non<br />

ha ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o l’analogo canone. La tassa è dovuta dai soggetti che richiedono l’occupazione<br />

(temporanea o permanente) a qualsiasi t<strong>it</strong>olo dello spazio pubblico, come nel<br />

caso di fiere, mercati o bar e ristoranti con posti all’aperto. Essa è determinata moltiplicando<br />

la superficie occupata per la tariffa relativa all’occupazione effettuata.<br />

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta entro il 31 gennaio di ogni anno,<br />

mentre per le occupazioni temporanee la tassa è applicata in relazione alle ore di<br />

occupazione e il relativo versamento deve avvenire non oltre il termine previsto per<br />

l’occupazione stessa.<br />

77


78 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

Imposte indirette<br />

Imposte sui trasferimenti<br />

e sugli affari<br />

Imposte sui consumi<br />

Le imposte indirette<br />

nel bilancio dello Stato<br />

Iva<br />

valore aggiunto<br />

presupposti per l’applicazione<br />

dell’Iva<br />

presupposto oggettivo<br />

presupposto terr<strong>it</strong>oriale<br />

presupposto soggettivo<br />

su chi grava l’Iva<br />

contribuente di dir<strong>it</strong>to<br />

contribuente di fatto<br />

rivalsa<br />

detrazione<br />

l’Iva è un’imposta neutra<br />

l’Iva è un’imposta trasparente<br />

base imponibile ai fini Iva<br />

UNITÀ<br />

11<br />

Le imposte indirette<br />

Colpiscono le manifestazioni indirette della capac<strong>it</strong>à contributiva, ossia gli atti di scambio,<br />

di trasferimento e di consumo.<br />

Gravano sugli atti di trasmissione della proprietà e di altri dir<strong>it</strong>ti reali e su altre prestazioni<br />

a contenuto patrimoniale.<br />

Colpiscono le quote di ricchezza destinate al consumo.<br />

◆ Imposte sui trasferimenti e sugli affari.<br />

◆ Imposte sul movimento e sullo scambio delle merci e dei servizi.<br />

◆ Imposte sui consumi.<br />

◆ Lotto e lotterie.<br />

L’Iva è un’imposta generale, reale, proporzionale ad aliquote differenziate e plurifase sul<br />

valore aggiunto.<br />

È cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’incremento di valore che il bene o il servizio ha incorporato durante i<br />

passaggi dalla produzione al consumo.<br />

◆ Presupposto oggettivo.<br />

◆ Presupposto terr<strong>it</strong>oriale.<br />

◆ Presupposto soggettivo.<br />

◆ Cessioni di beni.<br />

◆ Prestazioni di servizi.<br />

◆ Importazioni.<br />

Per la cessione di beni: terr<strong>it</strong>orio dello Stato. Per la prestazione di servizi: terr<strong>it</strong>orio dello<br />

Stato se il comm<strong>it</strong>tente è soggetto passivo Iva; Stato estero se il comm<strong>it</strong>tente è privato.<br />

◆ Esercizio d’impresa.<br />

◆ Esercizio di arti o professioni.<br />

◆ Importazioni da chiunque effettuate.<br />

L’Iva grava sul consumatore finale, ossia su quel soggetto che utilizza il bene o usufruisce<br />

del servizio per soddisfare un suo bisogno.<br />

È rappresentato da quei soggetti che svolgono un’attiv<strong>it</strong>à di impresa, arte o professione.<br />

Questi soggetti non subiscono l’onere dell’imposta.<br />

È il consumatore finale, ossia quel soggetto che utilizza il bene o usufruisce del servizio<br />

per soddisfare un proprio bisogno personale. Egli sopporta il peso dell’imposta.<br />

Consiste nell’obbligo di addeb<strong>it</strong>are l’imposta, che in ogni fase di scambio è calcolata sul<br />

prezzo pieno, a colui che acquista il bene o il servizio.<br />

È il dir<strong>it</strong>to di recuperare l’imposta pagata ai propri forn<strong>it</strong>ori, ossia il dir<strong>it</strong>to di sottrarre<br />

l’Iva pagata per le merci acquistate dall’Iva dovuta all’erario sulle merci vendute.<br />

È neutra in quanto non grava sui produttori e sugli intermediari; conseguentemente la<br />

sua misura non è influenzata dal numero di scambi che intervengono fra la produzione<br />

e il consumo.<br />

In ogni fase del ciclo di commercializzazione è facilmente determinabile il valore totale<br />

dell’imposta.<br />

«È cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore<br />

secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione».


aliquote Iva<br />

operazioni ai fini Iva<br />

volume d’affari<br />

obblighi dei contribuenti<br />

dichiarazione di inizio attiv<strong>it</strong>à<br />

emissione della fattura<br />

registrazione delle fatture<br />

emesse e ricevute<br />

liquidazione Iva<br />

dichiarazione annuale Iva<br />

comunicazione annuale dati Iva<br />

comunicazione annuale elenco<br />

clienti e forn<strong>it</strong>ori<br />

accise<br />

imposta di registro<br />

imposta ipotecaria<br />

imposta catastale<br />

imposta di bollo<br />

imposte indirette minori<br />

11. Le imposte indirette<br />

Le aliquote Iva attualmente vigenti sono tre: 20% (aliquota ordinaria), 10% (aliquota ridotta)<br />

e 4% (aliquota ridotta o super-ridotta).<br />

◆ Operazioni imponibili.<br />

◆ Operazioni non imponibili.<br />

◆ Operazioni esenti.<br />

◆ Operazioni fuori campo Iva.<br />

Ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate<br />

dal contribuente, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare,<br />

escluse le cessioni di beni ammortizzabili.<br />

◆ Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attiv<strong>it</strong>à.<br />

◆ Emissione della fattura.<br />

◆ Registrazione delle fatture emesse e ricevute.<br />

◆ Liquidazione e versamento dell’imposta.<br />

◆ Dichiarazione annuale.<br />

◆ Comunicazione annuale dati Iva.<br />

◆ Comunicazione annuale elenco clienti e forn<strong>it</strong>ori.<br />

Comunicazione dell’inizio di un’attiv<strong>it</strong>à soggetta a Iva da parte del contribuente all’ufficio<br />

Iva terr<strong>it</strong>orialmente competente.<br />

La fattura è un documento, emesso dal cedente, in cui si documenta la vend<strong>it</strong>a effettuata<br />

e si procede, nel caso di operazioni imponibili, al calcolo dell’Iva.<br />

Annotazione delle fatture di vend<strong>it</strong>a e di quelle d’acquisto nei rispettivi registri, il registro<br />

delle fatture emesse e il registro delle fatture ricevute.<br />

Operazione con la quale si procede a effettuare la differenza fra l’ammontare complessivo<br />

dell’Iva a deb<strong>it</strong>o risultante dalle fatture emesse in un determinato periodo e l’ammontare<br />

complessivo dell’Iva a cred<strong>it</strong>o che risulta dalle fatture ricevute.<br />

Deve esporre i dati relativi a tutte le operazioni effettuate e ricevute nel corso nell’anno<br />

solare precedente ed evidenziare i versamenti esegu<strong>it</strong>i.<br />

È un documento che riepiloga le operazioni attive e passive, l’Iva a deb<strong>it</strong>o e quella a cred<strong>it</strong>o,<br />

con riferimento all’anno precedente.<br />

È l’elenco dei soggetti a cui sono state emesse fatture (clienti) e quello dei soggetti nei<br />

cui confronti si sono effettuati acquisti (forn<strong>it</strong>ori).<br />

Imposte indirette sulla produzione e sul consumo delle merci nazionali. L’obbligazione sorge<br />

per i prodotti sottoposti ad accisa al momento della fabbricazione o dell’importazione.<br />

Imposta indiretta sui trasferimenti. Si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli<br />

volontariamente presentati per la registrazione.<br />

Colpisce le formal<strong>it</strong>à di iscrizione, rinnovazione e cancellazione esegu<strong>it</strong>e nei pubblici registri<br />

immobiliari in dipendenza di cessioni, successioni, donazioni o cost<strong>it</strong>uzione di<br />

ipoteche o dir<strong>it</strong>ti reali su beni immobili.<br />

È corrisposta per le volture previste dall’ordinamento in caso di cessioni di beni immobili,<br />

che comportano la modificazione della proprietà o di altri dir<strong>it</strong>ti reali.<br />

Si applica su tutti gli atti scr<strong>it</strong>ti civili e commerciali, giudiziali e stragiudiziali, e gli atti<br />

scr<strong>it</strong>ti, i documenti, le stampe e i registri indicati dalla legge.<br />

Il cui gett<strong>it</strong>o affluisce alle casse dello Stato: tassa di concessione governativa; tassa sui<br />

contratti di borsa; imposta sulle assicurazioni. Il cui gett<strong>it</strong>o affluisce alla finanza locale:<br />

imposta comunale sulla pubblic<strong>it</strong>à e sulle affissioni; Tarsu; Tosap.<br />

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80 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

B. Scegli la risposta corretta tra quelle indicate.<br />

1. Le imposte indirette non colpiscono<br />

a i trasferimenti<br />

b i consumi<br />

c il patrimonio<br />

d gli atti di scambio<br />

2. L’Iva è un’imposta<br />

a proporzionale ad aliquota unica<br />

b proporzionale ad aliquote differenziate<br />

c progressiva continua<br />

d progressiva a scaglioni<br />

3. Il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’Iva identifica<br />

a le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da assoggettare<br />

a imposta<br />

b i soggetti che sono obbligati ad applicare l’Iva<br />

c il terr<strong>it</strong>orio <strong>it</strong>aliano nel quale si applica l’imposta<br />

d il terr<strong>it</strong>orio dell’Unione Europea nel quale si ha applicazione<br />

dell’imposta<br />

4. Il contribuente di fatto<br />

a coincide con coloro che eserc<strong>it</strong>ano un’attiv<strong>it</strong>à d’impresa,<br />

arte o professione<br />

b è colui che utilizza il bene non per uso personale<br />

11 UNITÀ<br />

Le imposte indirette<br />

A. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

6.<br />

7.<br />

Le imposte sui trasferimenti e sugli affari gravano sugli atti di trasmissione della proprietà e di altri<br />

dir<strong>it</strong>ti reali e su altre prestazioni a contenuto patrimoniale.<br />

L’Iva è un’imposta speciale.<br />

Se manca anche solo un presupposto indicato dalla legge, non si ha applicazione dell’Iva.<br />

La detrazione è quel meccanismo in virtù del quale sussiste l’obbligo di addeb<strong>it</strong>are l’Iva a colui che<br />

acquista il bene o il servizio.<br />

Il volume d’affari è dato dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi<br />

effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare,<br />

comprese le cessioni di beni ammortizzabili.<br />

La dichiarazione di inizio attiv<strong>it</strong>à va comunicata all’Agenzia delle Entrate la quale rilascia il numero di<br />

part<strong>it</strong>a Iva.<br />

L’imposta ipotecaria è corrisposta per le volture previste dall’ordinamento in caso di cessioni di beni<br />

immobili, che comportano la modificazione della proprietà o di altri dir<strong>it</strong>ti reali.<br />

c coincide col consumatore finale<br />

d non sopporta l’onere dell’imposta<br />

5. I beni e i servizi soggetti alle aliquote Iva ridotte sono<br />

sol<strong>it</strong>amente quelli<br />

a appena immessi sul mercato<br />

b prodotti da imprese con elevato volume d’affari<br />

c che soddisfano bisogni primari<br />

d che soddisfano bisogni secondari<br />

6. Tra gli obblighi del contribuente Iva non rientra<br />

a la liquidazione periodica Iva<br />

b la dichiarazione periodica Iva<br />

c la dichiarazione annuale Iva<br />

d la dichiarazione di variazione di attiv<strong>it</strong>à<br />

7. Le accise sono imposte<br />

a speciali<br />

b generali<br />

c fisse<br />

d progressive<br />

8. L’imposta di registro si applica<br />

a alle trascrizioni immobiliari<br />

b alle volture catastali<br />

c agli atti scr<strong>it</strong>ti civili e commerciali<br />

d agli atti soggetti a registrazione<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

V<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F<br />

F


11. Le imposte indirette<br />

C. Collega a ognuno dei concetti seguenti il termine<br />

logicamente corrispondente, scegliendolo tra quelli<br />

sotto elencati (scrivi la lettera al posto dei puntini; i<br />

termini possono essere presenti più di una volta).<br />

1. Esercizio di arti o professioni …<br />

2. Lotto e lotterie …<br />

3. Volume d’affari …<br />

4. Fattura differ<strong>it</strong>a …<br />

5. Tassa di concessione governativa …<br />

6. Imposta di bollo …<br />

7. Tosap …<br />

A Operazioni imponibili, non imponibili, esenti;<br />

B finanza locale; C presupposto soggettivo;<br />

D vidimazione libri contabili; E cambiali;<br />

F imposte indirette; G documento di trasporto<br />

D. Completa i seguenti brani, scegliendo i termini<br />

adeguati tra quelli proposti nell’elenco che chiude l’esercizio<br />

(inserisci nello spazio vuoto la lettera corrispondente<br />

al termine prescelto).<br />

1. L’Iva è un’imposta …… perché l’aliquota non varia al<br />

variare della base imponibile; è …… in quanto si calcola<br />

sul valore dei beni o servizi senza tener conto delle<br />

caratteristiche personali di coloro che li scambiano; è ……<br />

perché viene calcolata a ogni cessione del bene; infine è<br />

…… poiché colpisce tutti gli atti di consumo.<br />

2. L’Iva grava sul consumatore finale, ossia sul contribuente<br />

…… e non sul contribuente ……; questo è un caso di<br />

…… dell’imposta, in cui il soggetto …… trasferisce ……<br />

l’onere dell’imposta sul soggetto ……<br />

81<br />

3. L’imposta di registro è un’imposta indiretta sui ……; è<br />

…… con aliquote diverse a seconda del tipo di atto, anche<br />

se sono previsti casi in cui si applica in misura ……<br />

A generale; B di fatto; C plurifase; D fissa; E di dir<strong>it</strong>to;<br />

F proporzionale; G percosso; H in avanti; I traslazione;<br />

L reale; M inciso; N trasferimenti; O proporzionale<br />

E. Risolvi i seguenti semplici problemi.<br />

1. La Bi.Ti.Com. s.r.l. nel corso del mese di marzo ha emesso<br />

fatture per un importo complessivo di € 70.000,00 + Iva<br />

ad aliquota ordinaria. Nello stesso periodo ha registrato le<br />

seguenti fatture di acquisto distinte per aliquota:<br />

◆ € 10.000,00 + Iva aliquota 4%;<br />

◆ € 5.000,00 + Iva aliquota 10%;<br />

◆ € 30.000,00 + Iva aliquota 20%.<br />

Procedi alla liquidazione periodica Iva per il mese di marzo.<br />

2. Identifica se le seguenti operazioni compiute da un imprend<strong>it</strong>ore<br />

sono:<br />

a operazioni imponibili<br />

b operazioni non imponibili<br />

c operazioni esenti<br />

d operazioni fuori campo Iva<br />

(Scrivi al posto dei puntini la lettera corrispondente al tipo<br />

di operazione.)<br />

…… acquisto di un impianto<br />

…… importazione di merci dall’Austria<br />

…… stipula di un mutuo passivo bancario<br />

…… esportazione di prodotti in Francia<br />

…… acquisto di materie prime<br />

…… vend<strong>it</strong>a di prodotti fin<strong>it</strong>i<br />

…… stipula di un’assicurazione privata


82 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

A. Ques<strong>it</strong>i a risposta multipla<br />

Scegli la risposta corretta tra quelle indicate.<br />

VERIFICHE DI FINE MODULO<br />

1. La raccolta su scala nazionale di dati e notizie risultanti<br />

dalle dichiarazioni fiscali, denunce e accertamenti,<br />

prende il nome<br />

a di codice fiscale<br />

b di part<strong>it</strong>a Iva<br />

c di sistema tributario<br />

d di anagrafe tributaria<br />

2. I condoni tributari (due risposte esatte)<br />

a sono obbligatori per tutti i contribuenti<br />

b inducono l’opinione pubblica a credere che il Governo non<br />

combatta più l’evasione<br />

c realizzano gett<strong>it</strong>i crescenti<br />

d vengono ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i per ridurre la pressione tributaria<br />

3. È un’imposta sul redd<strong>it</strong>o, reale, generale, proporzionale<br />

a l’Iva<br />

b l’Irpef<br />

c l’Ires<br />

d l’Irap<br />

4. L’Irap è un’imposta che svantaggia in modo particolare<br />

quei soggetti che presentano<br />

a ingenti costi d’acquisto delle materie prime<br />

b elevati interessi passivi<br />

c un alto costo del personale impegnato nella ricerca<br />

d elevati ricavi di vend<strong>it</strong>a<br />

5. Salvo opzione per taluni contribuenti, la liquidazione<br />

periodica dell’Iva va effettuata<br />

a ogni mese<br />

b ogni trimestre<br />

c ogni semestre<br />

d ogni anno<br />

B. Ques<strong>it</strong>i a risposta singola<br />

Rispondi sinteticamente ai seguenti ques<strong>it</strong>i (un massimo di 5<br />

righe per ognuna delle risposte).<br />

1. Che cos’è un sistema tributario?<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

2. In che cosa si differenziano il codice fiscale e la part<strong>it</strong>a<br />

Iva?<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

3. Che cos’è l’accertamento fiscale?<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

4. Che cosa s’intende per “contenzioso tributario”?<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

5. Quali sono i redd<strong>it</strong>i soggetti all’Irpef?<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

6. Che cosa sono gli acconti d’imposta?<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

7. Quali compensi cost<strong>it</strong>uiscono redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente?<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................


8. Quali sono i soggetti passivi Ires?<br />

MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

9. Che cosa distingue la base imponibile Irap dalla base<br />

imponibile Ires?<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

10. Quali sono i soggetti passivi Irap?<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

11. Quali sono i presupposti di applicazione dell’Iva?<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

12. Che cos’è il volume d’affari e a che cosa serve?<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

................................................................................................<br />

C. Trattazione sintetica di argomenti<br />

83<br />

1. Spiega in che cosa si differenzia l’accertamento fiscale<br />

sintetico rispetto a quello anal<strong>it</strong>ico.<br />

2. Spiega i motivi per cui lo Stato ist<strong>it</strong>uisce i condoni fiscali<br />

e perché il contribuente vi aderisce.<br />

3. Illustra la differenza fra deduzioni e detrazioni d’imposta.<br />

4. Spiega in che cosa si differenzia il redd<strong>it</strong>o agrario da<br />

quello dominicale.<br />

5. Illustra le caratteristiche dell’Ires.<br />

6. Definisci la base imponibile Ici e l’aliquota.<br />

7. Elenca e illustra le operazioni ai fini Iva.<br />

8. Elenca gli obblighi dei contribuenti Iva.<br />

9. Definisci l’imposta di registro, il presupposto e i soggetti<br />

passivi.<br />

10. Illustra le modal<strong>it</strong>à con cui si effettua il pagamento<br />

dell’imposta di bollo.<br />

D. Problemi a soluzione rapida<br />

1. Stabilisci quali tra i seguenti contribuenti possono optare<br />

per la liquidazione Iva trimestrale:<br />

a impresa di pulizie (volume d’affari € 300.000,00)<br />

b industria alimentare (volume d’affari € 480.000,00)<br />

c commercialista (volume d’affari € 400.000,00)<br />

d impresa di facchinaggio (volume d’affari € 450.000,00)<br />

e industria ceramica (volume d’affari € 690.000,00)<br />

f negozio di abbigliamento (volume d’affari € 320.000,00)


84 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

VERSO LA TERZA PROVA<br />

Leggi con molta attenzione ed esegui quanto richiesto negli esercizi.<br />

QUANDO LA REDISTRIBUZIONE PASSA PER L’ADDIZIONALE<br />

Con l’approvazione della Legge finanziaria per il<br />

2007, sono entrate in vigore le nuove regole finanziarie<br />

previste per Regioni ed Enti locali. Tra queste,<br />

accanto a cr<strong>it</strong>eri più restr<strong>it</strong>tivi sui saldi di bilancio<br />

e a una sostanziale riduzione dei trasferimenti<br />

erariali, c’è la possibil<strong>it</strong>à per gli Enti locali di rimettere<br />

in moto la propria autonomia tributaria sulle<br />

addizionali Irpef e Irap, rimasta bloccata dal 2003<br />

a segu<strong>it</strong>o di un intervento d’imperio deciso dal Governo<br />

di allora. Di più, il gioco complesso della rimodulazione<br />

degli scaglioni e della sost<strong>it</strong>uzione<br />

delle deduzioni dall’imponibile con detrazioni dalle<br />

imposte sui redd<strong>it</strong>i personali, deciso con la stessa<br />

Legge finanziaria, ha determinato “naturalmente”<br />

un incremento delle addizionali regionali e locali<br />

sull’Irpef: le detrazioni dall’imposta erariale non riducono<br />

la base di calcolo per l’addizionale, mentre<br />

le deduzioni sì.<br />

Ciò ha generato un aggravio dell’imposizione fiscale<br />

sui redd<strong>it</strong>i personali, che in qualche caso, per il<br />

combinato disposto dell’incremento automatico<br />

dell’addizionale e degli aumenti delle aliquote autonomamente<br />

decisi da Regioni e Comuni, ha condotto<br />

a una totale eliminazione dei vantaggi fiscali<br />

decisi in Finanziaria per i redd<strong>it</strong>i di fascia bassa.<br />

L’addizionale Irpef locale è appunto un’addizionale,<br />

non una sovrimposta, e in quanto tale non può<br />

essere discriminata più di tanto per scaglioni di<br />

redd<strong>it</strong>o, nonostante la possibil<strong>it</strong>à di introdurre<br />

qualche soglia esente. Esemplare è il caso di Bologna<br />

dove il sindaco, ex segretario della Cgil, è sotto<br />

attacco da parte della sua stessa ex organizzazione<br />

per aver deciso, in alternativa all’incremento dell’I-<br />

ci, un aumento dell’addizionale Irpef.<br />

L’argomento dei cr<strong>it</strong>ici, implic<strong>it</strong>o o esplic<strong>it</strong>o, è che<br />

in questo modo si determina un intervento distributivo<br />

in senso contrario all’azione redistributiva<br />

decisa dal Governo con la rimodulazione delle aliquote,<br />

degli scaglioni e delle detrazioni dell’Irpef,<br />

interventi strenuamente difesi dai sindacati e da<br />

componenti della stessa maggioranza (il famoso<br />

“che piangano anche i ricchi”).<br />

Questo argomento non è però corretto, o quanto<br />

meno dovrebbe essere pesantemente qualificato.<br />

Deriva da un doppio assunto, non si sa quanto dovuto<br />

a un pregiudizio ideologico o a una scarsa conoscenza<br />

dei fatti, così riassumibile: 1) la redistribuzione<br />

si attua e si misura solo sul lato del<br />

prelievo, e non su quello della spesa; 2) la redistribuzione<br />

si attua e si misura solo con riferimento all’Irpef.<br />

Entrambi gli assunti sono palesemente<br />

infondati.<br />

In particolare, come strumento distributivo, l’Irpef<br />

è fortemente lim<strong>it</strong>ata da due considerazioni. In primo<br />

luogo, e ovviamente, azioni redistributive attuate<br />

tram<strong>it</strong>e l’Irpef non possono avvantaggiare chi l’Iperf<br />

non la paga perché troppo povero, i famosi<br />

incapienti. Si tratta di circa il 20 per cento della popolazione<br />

dei contribuenti con un imponibile pos<strong>it</strong>ivo.<br />

In secondo luogo, lungi dall’essere basata su<br />

una definizione onnicomprensiva dei redd<strong>it</strong>i, la base<br />

imponibile dell’Irpef è composta solo da una loro<br />

parte assai lim<strong>it</strong>ata, per oltre il 75 per cento redd<strong>it</strong>i<br />

da lavoro dipendente o assimilati. Molti redd<strong>it</strong>i<br />

sono legalmente esclusi dalla base imponibile dell’Irpef<br />

(tutti i redd<strong>it</strong>i da cap<strong>it</strong>ale) o assoggettati a<br />


MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano 85<br />

una tassazione volutamente bassa (tutti i redd<strong>it</strong>i catastalizzati).<br />

Oppure, notoriamente, evasi o elusi.<br />

Inoltre, al di là delle correzioni introdotte dalle detrazioni<br />

per carichi familiari, l’Irpef è basata su<br />

un’imposizione di tipo individuale, che non consente<br />

di capire qual è l’effettiva s<strong>it</strong>uazione economica<br />

del percettore di quei redd<strong>it</strong>i. Per spiegarsi<br />

meglio: anche se possiamo osservare il redd<strong>it</strong>o per<br />

fini Irpef di un certo contribuente, non sappiamo<br />

se questo individuo, ad esempio, possiede altri redd<strong>it</strong>i<br />

non assoggettati a Irpef e quindi tassati ad aliquote<br />

più basse. Oppure è inser<strong>it</strong>o in un nucleo familiare<br />

ricco o può contare su altri trasferimenti da<br />

parte di altri componenti familiari. Il “povero”<br />

contribuente Irpef potrebbe benissimo essere il figlio<br />

o il coniuge di un facoltoso altro contribuente,<br />

il quale magari a sua volta percepisce redd<strong>it</strong>i in larga<br />

misura non soggetti a imposizione Irpef.<br />

Queste considerazioni dovrebbero indurre a qualche<br />

cautela nell’assegnare un peso eccessivo all’Irpef<br />

come strumento redistributivo. E, viceversa, a<br />

rivalutare la redistribuzione effettuata sul lato della<br />

spesa.<br />

Si dà appunto il caso che molte delle attiv<strong>it</strong>à svolte<br />

dai Comuni <strong>it</strong>aliani abbiano un forte impatto redistributivo:<br />

circa il 20 per cento in media della spesa<br />

comunale è destinata al finanziamento di attiv<strong>it</strong>à<br />

1. Definisci i seguenti termini nel significato che assumono nel brano:<br />

a autonomia tributaria<br />

b azione redistributiva<br />

c addizionale Irpef<br />

con final<strong>it</strong>à dichiaratamente sociali, ma ha un’impronta<br />

più o meno marcatamente redistributiva<br />

una larga parte di interventi dell’Ente locale.<br />

Non solo, ma proprio alla luce delle precedenti<br />

considerazioni, nell’elargizione dei servizi, molti<br />

Comuni <strong>it</strong>aliani sono attenti all’effettiva condizione<br />

economica dei possibili beneficiari. Ad esempio, è<br />

diffuso l’uso di indicatori, come l’Isee, che tengono<br />

conto di altri aspetti oltre al redd<strong>it</strong>o per fini Irpef:<br />

in particolare, indicatori di bisogno e indicatori relativi<br />

alla ricchezza posseduta dal c<strong>it</strong>tadino. Si può<br />

anche argomentare che è efficiente che la definizione<br />

della platea dei potenziali beneficiari avvenga a<br />

livello locale, e non sia svolta dallo Stato: il Governo<br />

locale ha gli incentivi e le informazioni migliori<br />

per parametrizzare gli indicatori di bisogno alle<br />

condizioni locali.<br />

Prima di concludere che un aumento delle addizionali<br />

comunali Irpef conduce inev<strong>it</strong>abilmente a un<br />

impatto redistributivo negativo, bisogna quindi<br />

considerare quali spese questo incremento finanzia<br />

e quali alternative in termini di risorse erano a disposizione<br />

dello stesso Comune. Un supplemento<br />

di istruttoria è come minimo necessario.<br />

da MASSIMO BORDIGNON, Esame supplementare per le nuove<br />

addizionali, “Il Sole 24 ore”, 19 gennaio 2007<br />

2. Costruisci uno schema di sintesi delle diverse tipologie di deduzioni e detrazioni attualmente previste nel nostro ordinamento<br />

tributario.<br />

3. Cosa significa che “la sost<strong>it</strong>uzione delle deduzioni dall’imponibile con detrazioni dalle imposte sui redd<strong>it</strong>i personali,<br />

deciso con la Legge finanziaria, ha determinato naturalmente un incremento delle addizionali regionali e locali”, indipendentemente<br />

da una eventuale variazione apportata nelle aliquote da parte di Regioni e Comuni?<br />

L’autore concorda o no sul fatto che un aumento delle addizionali comunali Irpef abbia inev<strong>it</strong>abilmente un impatto redistributivo<br />

negativo? Perché?


Modello 730 - Dati del contribuente e quadro A<br />

Modulistica


Modello 730 - Quadri B, C, D<br />

Modulistica<br />

87


88 Modulistica<br />

Modello 730 - Quadro E


Modello 730 - Quadri F, G, I<br />

Modulistica<br />

89


90 Modulistica<br />

Modello CUD - Rilasciato dal datore di lavoro al dipendente con l’indicazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali (pagina 1)


Modulistica<br />

Modello CUD - Rilasciato dal datore di lavoro al dipendente con l’indicazione dei dati fiscali, previdenziali e assistenziali (pagina 2)<br />

91


92 Modulistica<br />

Modello di dichiarazione Iva - Quadro VA: informazioni sull’attiv<strong>it</strong>à


Modulistica<br />

Modello di dichiarazione Iva - Quadro VE: determinazione del volume d’affari<br />

93


94 Modulistica<br />

Modello Unico - Società di persone: quadro RF (prima pagina)

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