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26 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

APPROFONDIMENTO<br />

enti locali è coronato dalla modifica dell’art. 119 della Cost<strong>it</strong>uzione, riforma che<br />

appunto rafforza l’autonomia finanziaria di tali enti.<br />

L’introduzione di tali addizionali s’inquadra dunque nell’amb<strong>it</strong>o del dibatt<strong>it</strong>o e delle iniziative<br />

pol<strong>it</strong>iche tese, fra l’altro, a incentivare la fiscal<strong>it</strong>à locale. Si ricorda che tale discussione<br />

aveva portato, nei primi anni Settanta, all’ist<strong>it</strong>uzione dell’Ilor e dell’Invim. Ambedue queste<br />

imposte non avevano però in effetti consolidato l’autonomia finanziaria degli enti locali.<br />

Soltanto nel 2001 si registra la riforma dell’art. 119 della Cost<strong>it</strong>uzione, pertanto l’introduzione<br />

delle addizionali, avvenuta fra il 1998 e il 1999, dimostra come il dibatt<strong>it</strong>o fosse<br />

giunto a maturazione ben prima della revisione cost<strong>it</strong>uzionale. La sostanza delle disposizioni,<br />

tuttavia, può anche essere interpretata come una fin troppo cauta applicazione dei<br />

principi finalmente sanc<strong>it</strong>i nella Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Se si considerano tempi e procedure, il controllo dell’attiv<strong>it</strong>à finanziaria resta saldamente<br />

al Governo centrale, che, ad esempio, ogni anno può intervenire successivamente alle delibere<br />

delle Regioni e contrastare le iniziative di maggioranze locali difformi da quella nazionale.<br />

La rilevanza della questione risulta evidente se si considera che la legge 27 dicembre<br />

2002, n. 289 all’art. 3, comma 1, fissava la sospensione degli aumenti delle addizionali e<br />

dell’Irap per i Comuni e le Regioni, fino a quando Stato, Regioni ed Enti locali non avessero<br />

raggiunto un accordo sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.<br />

L’anno successivo, il legislatore, con l’art. 2, comma 21 della legge 24 dicembre 2003,<br />

n. 350, decideva di fissare al 31 dicembre 2004 il termine di efficacia della sospensione<br />

degli aumenti.<br />

Attualmente le Regioni hanno facoltà di maggiorare l’aliquota di compartecipazione, fissata<br />

per legge allo 0,9%, fino all’1,4%. Questo aumento, a partire dall’anno 2006, è diventato un<br />

obbligo per quelle Regioni che hanno superato il tetto delle risorse destinate alla San<strong>it</strong>à.<br />

Il testo originario e il testo riformato dell’art. 119 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />

art. 119 [testo originario]<br />

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei lim<strong>it</strong>i stabil<strong>it</strong>i da leggi della Repubblica, che la<br />

coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.<br />

Alle Regioni sono attribu<strong>it</strong>i tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni<br />

per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.<br />

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato<br />

assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.<br />

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modal<strong>it</strong>à stabil<strong>it</strong>e con legge della Repubblica.<br />

art. 119 [testo riformato dall’art. 5 della legge cost<strong>it</strong>uzionale 18 ottobre 2001, n. 3]<br />

I Comuni, le Province, le C<strong>it</strong>tà metropol<strong>it</strong>ane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di<br />

spesa.<br />

I Comuni, le Province, le C<strong>it</strong>tà metropol<strong>it</strong>ane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano<br />

tributi ed entrate propri, in armonia con la Cost<strong>it</strong>uzione e secondo i princìpi di coordinamento della<br />

finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gett<strong>it</strong>o di tributi erariali riferibile<br />

al loro terr<strong>it</strong>orio.<br />

La legge dello Stato ist<strong>it</strong>uisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i terr<strong>it</strong>ori con minore<br />

capac<strong>it</strong>à fiscale per ab<strong>it</strong>ante.<br />

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle C<strong>it</strong>tà<br />

metropol<strong>it</strong>ane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribu<strong>it</strong>e.<br />

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici<br />

e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei dir<strong>it</strong>ti della persona, o per provvedere a scopi diversi<br />

dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in<br />

favore di determinati Comuni, Province, C<strong>it</strong>tà metropol<strong>it</strong>ane e Regioni.<br />

I Comuni, le Province, le C<strong>it</strong>tà metropol<strong>it</strong>ane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribu<strong>it</strong>o secondo<br />

i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indeb<strong>it</strong>amento solo per finanziare<br />

spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prest<strong>it</strong>i dagli stessi contratti.

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