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10 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

LA GIUSTIZIA<br />

AMMINISTRATIVA<br />

LE COMMISSIONI<br />

TRIBUTARIE<br />

LE CONTROVERSIE<br />

TRIBUTARIE<br />

La decisione delle controversie è parte della funzione giurisdizionale (o giudiziaria)<br />

ed è affidata alla magistratura. L’art. 25 della Cost<strong>it</strong>uzione definisce, al primo<br />

comma, un principio fondamentale: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale<br />

precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per legge».<br />

Secondo alcune interpretazioni, questo principio è rafforzato dall’affermazione<br />

dell’un<strong>it</strong>arietà dell’esercizio della giurisdizione. Il secondo comma dell’art. 102 sancisce<br />

che «Non possono essere ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i giudici straordinari o giudici speciali».<br />

Già nell’assemblea cost<strong>it</strong>uente si registrava la tendenza a seguire anche l’opposto<br />

cr<strong>it</strong>erio della specializzazione della giurisdizione, che infatti ha trovato espressione<br />

nel primo comma dell’art. 103 per la giustizia amministrativa:<br />

«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la<br />

tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi leg<strong>it</strong>timi e, in particolari<br />

materie indicate dalla legge, anche dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi».<br />

Fra «gli altri organi di giustizia amministrativa» vanno comprese le commissioni<br />

tributarie.<br />

Le commissioni tributarie sono organi giurisdizionali competenti per le controversie riguardanti<br />

la quasi total<strong>it</strong>à dei tributi.<br />

Più precisamente, queste commissioni con funzioni giudiziarie possono esaminare<br />

le controversie tributarie.<br />

Le controversie tributarie possono essere:<br />

◆ controversie di tassabil<strong>it</strong>à (o di dir<strong>it</strong>to), se si tratta di stabilire se l’imposta è dovuta, ovvero<br />

se esiste l’obbligazione tributaria;<br />

◆ controversie di estimazione (o di fatto), quando la controversia riguarda la definizione<br />

dell’ammontare dell’imponibile.<br />

Come nella giustizia ordinaria, a garanzia del c<strong>it</strong>tadino esistono tre gradi di giurisdizione<br />

tributaria. Il contribuente deve avviare il contenzioso presso le commissioni<br />

provinciali; se r<strong>it</strong>iene che il verdetto debba essere ridiscusso, una delle parti<br />

può rivolgersi alle commissioni regionali. Contro le decisioni di queste ultime è<br />

possibile ricorrere alla Corte di cassazione per contestare la correttezza dell’interpretazione<br />

delle norme, ma non più la valutazione di elementi di fatto.<br />

In alcuni casi il contribuente, prima di avviare il contenzioso presso la commissione<br />

tributaria o la magistratura, deve presentare un ricorso amministrativo ordinario,<br />

che consiste in un atto, rivolto ai competenti uffici della Pubblica amministrazione,<br />

con cui il c<strong>it</strong>tadino può opporsi o chiedere la revisione di un provvedimento della<br />

stessa Pubblica amministrazione.<br />

Questi ricorsi non offrono al contribuente le stesse garanzie del contenzioso giurisdizionale:<br />

le commissioni tributarie e la magistratura ordinaria sono infatti indipendenti<br />

rispetto all’Amministrazione finanziaria, mentre, nel ricorso amministrativo,<br />

l’Amministrazione è contemporaneamente parte e giudice.<br />

L’evasione e l’elusione illec<strong>it</strong>a, come pure le irregolar<strong>it</strong>à nelle procedure sono<br />

sottoposte a sanzioni negative (nello specifico, sanzioni fiscali), ovvero conseguenze<br />

pun<strong>it</strong>ive previste dal dir<strong>it</strong>to per chi vìola una norma.<br />

Le leggi rifer<strong>it</strong>e ai singoli tributi stabiliscono sanzioni di maggiore o minore intens<strong>it</strong>à,<br />

in relazione alla grav<strong>it</strong>à che è assegnata dalla stessa norma alle irregolar<strong>it</strong>à<br />

formali, al comportamento doloso o colposo, all’ent<strong>it</strong>à economica del danno.

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