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10 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />
LA GIUSTIZIA<br />
AMMINISTRATIVA<br />
LE COMMISSIONI<br />
TRIBUTARIE<br />
LE CONTROVERSIE<br />
TRIBUTARIE<br />
La decisione delle controversie è parte della funzione giurisdizionale (o giudiziaria)<br />
ed è affidata alla magistratura. L’art. 25 della Cost<strong>it</strong>uzione definisce, al primo<br />
comma, un principio fondamentale: «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale<br />
precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per legge».<br />
Secondo alcune interpretazioni, questo principio è rafforzato dall’affermazione<br />
dell’un<strong>it</strong>arietà dell’esercizio della giurisdizione. Il secondo comma dell’art. 102 sancisce<br />
che «Non possono essere ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i giudici straordinari o giudici speciali».<br />
Già nell’assemblea cost<strong>it</strong>uente si registrava la tendenza a seguire anche l’opposto<br />
cr<strong>it</strong>erio della specializzazione della giurisdizione, che infatti ha trovato espressione<br />
nel primo comma dell’art. 103 per la giustizia amministrativa:<br />
«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la<br />
tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi leg<strong>it</strong>timi e, in particolari<br />
materie indicate dalla legge, anche dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi».<br />
Fra «gli altri organi di giustizia amministrativa» vanno comprese le commissioni<br />
tributarie.<br />
Le commissioni tributarie sono organi giurisdizionali competenti per le controversie riguardanti<br />
la quasi total<strong>it</strong>à dei tributi.<br />
Più precisamente, queste commissioni con funzioni giudiziarie possono esaminare<br />
le controversie tributarie.<br />
Le controversie tributarie possono essere:<br />
◆ controversie di tassabil<strong>it</strong>à (o di dir<strong>it</strong>to), se si tratta di stabilire se l’imposta è dovuta, ovvero<br />
se esiste l’obbligazione tributaria;<br />
◆ controversie di estimazione (o di fatto), quando la controversia riguarda la definizione<br />
dell’ammontare dell’imponibile.<br />
Come nella giustizia ordinaria, a garanzia del c<strong>it</strong>tadino esistono tre gradi di giurisdizione<br />
tributaria. Il contribuente deve avviare il contenzioso presso le commissioni<br />
provinciali; se r<strong>it</strong>iene che il verdetto debba essere ridiscusso, una delle parti<br />
può rivolgersi alle commissioni regionali. Contro le decisioni di queste ultime è<br />
possibile ricorrere alla Corte di cassazione per contestare la correttezza dell’interpretazione<br />
delle norme, ma non più la valutazione di elementi di fatto.<br />
In alcuni casi il contribuente, prima di avviare il contenzioso presso la commissione<br />
tributaria o la magistratura, deve presentare un ricorso amministrativo ordinario,<br />
che consiste in un atto, rivolto ai competenti uffici della Pubblica amministrazione,<br />
con cui il c<strong>it</strong>tadino può opporsi o chiedere la revisione di un provvedimento della<br />
stessa Pubblica amministrazione.<br />
Questi ricorsi non offrono al contribuente le stesse garanzie del contenzioso giurisdizionale:<br />
le commissioni tributarie e la magistratura ordinaria sono infatti indipendenti<br />
rispetto all’Amministrazione finanziaria, mentre, nel ricorso amministrativo,<br />
l’Amministrazione è contemporaneamente parte e giudice.<br />
L’evasione e l’elusione illec<strong>it</strong>a, come pure le irregolar<strong>it</strong>à nelle procedure sono<br />
sottoposte a sanzioni negative (nello specifico, sanzioni fiscali), ovvero conseguenze<br />
pun<strong>it</strong>ive previste dal dir<strong>it</strong>to per chi vìola una norma.<br />
Le leggi rifer<strong>it</strong>e ai singoli tributi stabiliscono sanzioni di maggiore o minore intens<strong>it</strong>à,<br />
in relazione alla grav<strong>it</strong>à che è assegnata dalla stessa norma alle irregolar<strong>it</strong>à<br />
formali, al comportamento doloso o colposo, all’ent<strong>it</strong>à economica del danno.