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44 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

– CONTABILITÀ<br />

SEMPLIFICATA<br />

Art. 18 D.P.R.<br />

29 settembre 1973, n. 600<br />

La contabil<strong>it</strong>à semplificata.<br />

APPLICAZIONE DEGLI<br />

STUDI DI SETTORE<br />

OPZIONE PER LA<br />

TASSAZIONE IRES<br />

13. I redd<strong>it</strong>i diversi<br />

I REDDITI DIVERSI<br />

Art. 67 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>i diversi.<br />

Il regime di contabil<strong>it</strong>à ordinaria potrebbe risultare eccessivamente oneroso per<br />

le imprese che conseguono ricavi e compensi di lim<strong>it</strong>ata ent<strong>it</strong>à.<br />

Pertanto il legislatore ammette alla tenuta della contabil<strong>it</strong>à cosiddetta “semplificata”<br />

le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che abbiano<br />

consegu<strong>it</strong>o ricavi non superiori a importi massimi defin<strong>it</strong>i dalla legge, distintamente<br />

per le imprese che hanno per oggetto la prestazione di servizi e per quelle<br />

che svolgono altre attiv<strong>it</strong>à.<br />

L’impresa in regime di contabil<strong>it</strong>à semplificata è obbligata soltanto alla tenuta dei<br />

registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, a condizione che questi<br />

siano opportunamente integrati in modo da rendere possibile la rilevazione del redd<strong>it</strong>o<br />

netto ai fini fiscali. Siccome le imprese in contabil<strong>it</strong>à semplificata non sono<br />

obbligate alla redazione del bilancio, il risultato netto dell’esercizio deve poter essere<br />

desunto direttamente dai registri obbligatori ai fini dell’Iva: pertanto devono<br />

essere annotate, distintamente dalle altre, tutte le operazioni relative ai componenti<br />

pos<strong>it</strong>ivi e negativi che hanno rilevanza sulla determinazione del redd<strong>it</strong>o, ancorché<br />

irrilevanti ai fini Iva.<br />

L’esonero della tenuta delle scr<strong>it</strong>ture contabili sistematiche previste per la contabil<strong>it</strong>à<br />

ordinaria può tuttavia rendere più difficile il controllo anal<strong>it</strong>ico sulla reale ent<strong>it</strong>à<br />

del redd<strong>it</strong>o imponibile da parte degli uffici fiscali. Per questo motivo le imprese<br />

che tengono la contabil<strong>it</strong>à semplificata possono essere assoggettate a controlli da parte<br />

degli uffici fiscali mediante l’applicazione degli studi di settore elaborati dal ministro<br />

dell’Economia e delle Finanze in relazione ai diversi tipi di attiv<strong>it</strong>à.<br />

Tale forma di controllo consente agli uffici fiscali di “disattendere” i dati contabili dichiarati<br />

dall’impresa, qualora essi manifestino gravi incongruenze rispetto ai dati desumibili<br />

dallo studio di settore di riferimento e permette agli stessi uffici di stabilire “induttivamente”<br />

l’ammontare dei ricavi ai fini della determinazione del redd<strong>it</strong>o e dell’Iva.<br />

Precisiamo che l’applicazione degli studi di settore, ancorché fondamentale per il controllo<br />

e la verifica sulle imprese in contabil<strong>it</strong>à semplificata, non riguarda solo queste ultime<br />

ma, in generale, tutte le imprese con ricavi annui fino a 7,5 milioni di euro.<br />

Una nov<strong>it</strong>à in tema di assoggettamento a imposta dei redd<strong>it</strong>i d’impresa è stata introdotta<br />

con la Legge finanziaria per il 2008. A partire da tale periodo d’imposta è<br />

data facoltà agli imprend<strong>it</strong>ori individuali e alle società di persone in contabil<strong>it</strong>à ordinaria<br />

residenti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato di optare per l’assoggettamento di tali<br />

redd<strong>it</strong>i a tassazione separata con l’aliquota del 27,5% (ovvero l’aliquota Ires), a<br />

condizione che i redd<strong>it</strong>i prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati<br />

o distribu<strong>it</strong>i. Si tratta in sostanza di uno “spostamento” del centro di imputazione<br />

di tali redd<strong>it</strong>i: sinora essi erano assoggettati a Irpef in capo all’imprend<strong>it</strong>ore o<br />

ai soci, mentre ora si può optare per la tassazione Ires. Gli stessi redd<strong>it</strong>i possono<br />

dunque essere tassati con l’aliquota Ires: nel caso dell’imprend<strong>it</strong>ore individuale, egli<br />

procederà a dichiararli nella propria dichiarazione personale mentre per le società<br />

di persone saranno direttamente queste ultime a tassare il redd<strong>it</strong>o, pertanto i soci<br />

non dovranno dichiarare alcun redd<strong>it</strong>o d’impresa nelle loro dichiarazioni personali.<br />

I redd<strong>it</strong>i che non rientrano espressamente in una delle categorie defin<strong>it</strong>e nel Tuir<br />

confluiscono, per esclusione, nella categoria dei redd<strong>it</strong>i diversi.<br />

I redd<strong>it</strong>i diversi sono redd<strong>it</strong>i fra loro eterogenei, ma accomunati dal fatto di essere percep<strong>it</strong>i<br />

al di fuori dell’esercizio d’imprese, arti o professioni, di non derivare da lavoro dipendente,<br />

e di non essere consegu<strong>it</strong>i da società commerciali.

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