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48 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

IL CRITERIO DELLA<br />

STABILE ORGANIZZAZIONE<br />

Art. 162 D.P.R. 917/1986<br />

Stabile organizzazione.<br />

STABILE ORGANIZZAZIONE<br />

Sede fissa di affari nella<br />

quale l’impresa eserc<strong>it</strong>a,<br />

in tutto o in parte,<br />

la propria attiv<strong>it</strong>à.<br />

L’ALIQUOTA<br />

LA RIDUZIONE<br />

DELL’ALIQUOTA IRES<br />

16. L’Ici<br />

LE CARATTERISTICHE<br />

DELL’ICI<br />

D.Lgs. 504/1992<br />

Ist<strong>it</strong>uzione dell’imposta<br />

comunale sugli immobili.<br />

Analogamente a quanto previsto per le persone fisiche, i redd<strong>it</strong>i di società, enti e<br />

organizzazioni non residenti sono soggetti all’Ires soltanto se prodotti nel terr<strong>it</strong>orio<br />

dello Stato.<br />

Questo gruppo tuttavia comprende soggetti di natura differente. Pertanto, in<br />

coerenza con le disposizioni previste per le due precedenti categorie, il Capo IV dispone<br />

che il redd<strong>it</strong>o complessivo venga determinato in modo diverso a seconda della<br />

natura e dell’organizzazione dell’ente. Per le società e gli enti commerciali si distinguono<br />

due ulteriori categorie: soggetti che hanno nel terr<strong>it</strong>orio <strong>it</strong>aliano una<br />

stabile organizzazione e soggetti che non hanno tale stabile organizzazione.<br />

Per la prima categoria il redd<strong>it</strong>o prodotto è considerato nella sua global<strong>it</strong>à redd<strong>it</strong>o<br />

d’impresa e viene determinato un<strong>it</strong>ariamente in base al risultato di un appos<strong>it</strong>o<br />

conto economico relativo alla gestione svolta nel terr<strong>it</strong>orio <strong>it</strong>aliano.<br />

Per la seconda categoria, il redd<strong>it</strong>o complessivo si determina sommando i singoli<br />

redd<strong>it</strong>i posseduti e deducendo alcuni oneri.<br />

Infine il redd<strong>it</strong>o complessivo degli enti non commerciali non residenti è determinato<br />

in base ai redd<strong>it</strong>i prodotti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato determinati secondo le norme<br />

applicate agli enti non commerciali residenti nel terr<strong>it</strong>orio. Dal redd<strong>it</strong>o complessivo<br />

è ammessa la deduzione degli oneri indicati per gli enti commerciali privi<br />

di stabile organizzazione.<br />

L’aliquota dell’Ires, attualmente fissata nella misura del 27,5%, è stata oggetto di<br />

ripetuti interventi di modifica, da un lato per ridurre la percentuale di calcolo (e<br />

quindi il carico d’imposta), dall’altro per eliminare le agevolazioni previste originariamente<br />

per le cooperative di produzione e lavoro e altre società considerate mer<strong>it</strong>evoli<br />

di particolare tutela, secondo i principi della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Mer<strong>it</strong>a infatti ricordare che anche con l’Irpeg si era impostata una sia pure parziale discriminazione<br />

qual<strong>it</strong>ativa dei redd<strong>it</strong>i. Esemplare era il caso delle cooperative di produzione e lavoro<br />

che potevano contare normalmente su una riduzione del 50% dell’Irpeg, ed erano considerate<br />

esenti se l’apporto del lavoro personale dei soci non fosse inferiore al 60% del totale<br />

degli altri costi, esclusi quelli per le materie prime.<br />

Il significativo abbassamento dell’aliquota Ires (portata dal 33% nell’anno d’imposta<br />

2007 al 27,5% del 2008) è compensato da un allargamento della base imponibile,<br />

dovuto in modo particolare alla nuova regola sulla indeducibil<strong>it</strong>à degli interessi<br />

passivi. Questi sono infatti deducibili in ciascun periodo d’imposta solo fino a<br />

concorrenza dei proventi finanziari attivi; l’eventuale eccedenza è deducibile nel lim<strong>it</strong>e<br />

del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.<br />

È dunque facilmente ipotizzabile come da tale norma trarranno vantaggi soprattutto<br />

quelle imprese che ricorrono poco al cap<strong>it</strong>ale di cred<strong>it</strong>o: in tal modo esse beneficeranno<br />

appieno della riduzione dell’aliquota senza il relativo allargamento della<br />

base imponibile, e si vedranno così ridurre il carico fiscale complessivo.<br />

L’imposta comunale sugli immobili (Ici) è un’imposta patrimoniale, speciale, reale, proporzionale<br />

e terr<strong>it</strong>oriale:<br />

◆ patrimoniale, perché la base imponibile è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal valore dello stock di immobili posseduto<br />

dal contribuente;<br />

◆ speciale, se si considera che colpisce solo il patrimonio immobiliare;

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