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48 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />
IL CRITERIO DELLA<br />
STABILE ORGANIZZAZIONE<br />
Art. 162 D.P.R. 917/1986<br />
Stabile organizzazione.<br />
STABILE ORGANIZZAZIONE<br />
Sede fissa di affari nella<br />
quale l’impresa eserc<strong>it</strong>a,<br />
in tutto o in parte,<br />
la propria attiv<strong>it</strong>à.<br />
L’ALIQUOTA<br />
LA RIDUZIONE<br />
DELL’ALIQUOTA IRES<br />
16. L’Ici<br />
LE CARATTERISTICHE<br />
DELL’ICI<br />
D.Lgs. 504/1992<br />
Ist<strong>it</strong>uzione dell’imposta<br />
comunale sugli immobili.<br />
Analogamente a quanto previsto per le persone fisiche, i redd<strong>it</strong>i di società, enti e<br />
organizzazioni non residenti sono soggetti all’Ires soltanto se prodotti nel terr<strong>it</strong>orio<br />
dello Stato.<br />
Questo gruppo tuttavia comprende soggetti di natura differente. Pertanto, in<br />
coerenza con le disposizioni previste per le due precedenti categorie, il Capo IV dispone<br />
che il redd<strong>it</strong>o complessivo venga determinato in modo diverso a seconda della<br />
natura e dell’organizzazione dell’ente. Per le società e gli enti commerciali si distinguono<br />
due ulteriori categorie: soggetti che hanno nel terr<strong>it</strong>orio <strong>it</strong>aliano una<br />
stabile organizzazione e soggetti che non hanno tale stabile organizzazione.<br />
Per la prima categoria il redd<strong>it</strong>o prodotto è considerato nella sua global<strong>it</strong>à redd<strong>it</strong>o<br />
d’impresa e viene determinato un<strong>it</strong>ariamente in base al risultato di un appos<strong>it</strong>o<br />
conto economico relativo alla gestione svolta nel terr<strong>it</strong>orio <strong>it</strong>aliano.<br />
Per la seconda categoria, il redd<strong>it</strong>o complessivo si determina sommando i singoli<br />
redd<strong>it</strong>i posseduti e deducendo alcuni oneri.<br />
Infine il redd<strong>it</strong>o complessivo degli enti non commerciali non residenti è determinato<br />
in base ai redd<strong>it</strong>i prodotti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato determinati secondo le norme<br />
applicate agli enti non commerciali residenti nel terr<strong>it</strong>orio. Dal redd<strong>it</strong>o complessivo<br />
è ammessa la deduzione degli oneri indicati per gli enti commerciali privi<br />
di stabile organizzazione.<br />
L’aliquota dell’Ires, attualmente fissata nella misura del 27,5%, è stata oggetto di<br />
ripetuti interventi di modifica, da un lato per ridurre la percentuale di calcolo (e<br />
quindi il carico d’imposta), dall’altro per eliminare le agevolazioni previste originariamente<br />
per le cooperative di produzione e lavoro e altre società considerate mer<strong>it</strong>evoli<br />
di particolare tutela, secondo i principi della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />
Mer<strong>it</strong>a infatti ricordare che anche con l’Irpeg si era impostata una sia pure parziale discriminazione<br />
qual<strong>it</strong>ativa dei redd<strong>it</strong>i. Esemplare era il caso delle cooperative di produzione e lavoro<br />
che potevano contare normalmente su una riduzione del 50% dell’Irpeg, ed erano considerate<br />
esenti se l’apporto del lavoro personale dei soci non fosse inferiore al 60% del totale<br />
degli altri costi, esclusi quelli per le materie prime.<br />
Il significativo abbassamento dell’aliquota Ires (portata dal 33% nell’anno d’imposta<br />
2007 al 27,5% del 2008) è compensato da un allargamento della base imponibile,<br />
dovuto in modo particolare alla nuova regola sulla indeducibil<strong>it</strong>à degli interessi<br />
passivi. Questi sono infatti deducibili in ciascun periodo d’imposta solo fino a<br />
concorrenza dei proventi finanziari attivi; l’eventuale eccedenza è deducibile nel lim<strong>it</strong>e<br />
del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.<br />
È dunque facilmente ipotizzabile come da tale norma trarranno vantaggi soprattutto<br />
quelle imprese che ricorrono poco al cap<strong>it</strong>ale di cred<strong>it</strong>o: in tal modo esse beneficeranno<br />
appieno della riduzione dell’aliquota senza il relativo allargamento della<br />
base imponibile, e si vedranno così ridurre il carico fiscale complessivo.<br />
L’imposta comunale sugli immobili (Ici) è un’imposta patrimoniale, speciale, reale, proporzionale<br />
e terr<strong>it</strong>oriale:<br />
◆ patrimoniale, perché la base imponibile è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal valore dello stock di immobili posseduto<br />
dal contribuente;<br />
◆ speciale, se si considera che colpisce solo il patrimonio immobiliare;