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28 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />
I SOGGETTI PASSIVI<br />
Art. 2 D.P.R. 917/1986<br />
Soggetti passivi.<br />
Art. 5 D.P.R. 917/1986<br />
Redd<strong>it</strong>i prodotti<br />
in forma associata.<br />
Art. 230 bis Codice civile<br />
Salvo che sia configurabile<br />
un diverso rapporto,<br />
il familiare che presta in<br />
modo continuativo la sua<br />
attiv<strong>it</strong>à di lavoro nella<br />
famiglia o nell’impresa<br />
familiare ha dir<strong>it</strong>to al<br />
mantenimento<br />
secondo la condizione<br />
patrimoniale della famiglia<br />
e partecipa agli utili<br />
dell’impresa familiare ed ai<br />
beni acquistati con essi<br />
nonché agli incrementi<br />
dell’azienda, anche in<br />
ordine all’avviamento, in<br />
proporzione alla quant<strong>it</strong>à e<br />
qual<strong>it</strong>à del lavoro prestato.<br />
[...]<br />
L’art. 2 del Tuir individua i soggetti passivi di questa imposta.<br />
Sono soggetti passivi dell’Irpef le persone fisiche:<br />
◆ residenti, in relazione ai redd<strong>it</strong>i posseduti sia in Italia sia all’estero;<br />
◆ non residenti, lim<strong>it</strong>atamente ai redd<strong>it</strong>i prodotti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />
Sono pertanto soggetti all’imposta, e sono quindi obbligati ai relativi adempimenti,<br />
sia i c<strong>it</strong>tadini <strong>it</strong>aliani, sia gli stranieri che percepiscono redd<strong>it</strong>i prodotti in Italia.<br />
L’art. 2 inoltre definisce dettagliatamente i cr<strong>it</strong>eri per stabilire quali persone fisiche<br />
possono essere considerate residenti, e assoggettare così all’imposta l’intero<br />
ammontare dei loro redd<strong>it</strong>i. Per ev<strong>it</strong>are che il soggetto residente sia tassato due volte<br />
sui redd<strong>it</strong>i prodotti all’estero, sono state sottoscr<strong>it</strong>te convenzioni internazionali<br />
contro le doppie imposizioni. In questi accordi si riconosce, a favore dei soggetti<br />
residenti, un cred<strong>it</strong>o d’imposta pari all’ammontare dei tributi già pagati nello Stato<br />
in cui il redd<strong>it</strong>o è stato prodotto.<br />
Vengono inoltre specificamente disciplinate alcune s<strong>it</strong>uazioni in cui potrebbero<br />
sorgere dubbi sull’imputazione del possesso di redd<strong>it</strong>i.<br />
Per quanto riguarda le società di persone e le associazioni fra artisti e professionisti,<br />
l’art. 5 stabilisce che il redd<strong>it</strong>o deve essere accertato in capo all’agente collettivo,<br />
anche se dotato di autonomia patrimoniale soltanto imperfetta, che produce il<br />
redd<strong>it</strong>o. L’obbligo di dichiarare i redd<strong>it</strong>i prodotti è quindi imposto alle stesse società<br />
di persone o associazioni fra artisti e professionisti.<br />
In coerenza con le caratteristiche fondanti dell’Irpef, però, le società e associazioni<br />
devono imputare i redd<strong>it</strong>i alle persone fisiche, nelle quote defin<strong>it</strong>e dagli accordi<br />
contrattuali, e i singoli soci o associati devono sommare tali quote di prof<strong>it</strong>to agli<br />
altri redd<strong>it</strong>i percep<strong>it</strong>i.<br />
Per fare un esempio, possiamo considerare che una società in nome collettivo, composta<br />
da tre soci, con partecipazioni, rispettivamente, del 60%, 30% e 10%, abbia realizzato in<br />
un determinato periodo d’imposta un redd<strong>it</strong>o imponibile pari a 100.000 €.<br />
La società deve dichiarare il redd<strong>it</strong>o complessivo di 100.000 € ma non deve pagare<br />
l’imposta.<br />
L’Irpef verrà pagata dai singoli soci, i quali sommeranno ai loro eventuali altri redd<strong>it</strong>i<br />
personali il prof<strong>it</strong>to di partecipazione nella società di persone, rispettivamente nella misura<br />
di 60.000, 30.000 e 10.000 €.<br />
Analogamente, anche i redd<strong>it</strong>i prodotti da un’impresa familiare devono essere<br />
dichiarati dall’imprend<strong>it</strong>ore.<br />
Inoltre, sulla base del quarto comma dello stesso art. 5, i redd<strong>it</strong>i prodotti dalle<br />
imprese familiari devono essere imputati al t<strong>it</strong>olare per una quota minima del 51%.<br />
Infatti è esplic<strong>it</strong>amente stabil<strong>it</strong>o che tali redd<strong>it</strong>i possono essere ripart<strong>it</strong>i solo fino a<br />
un massimo del 49% fra tutti i familiari che abbiano prestato la propria attiv<strong>it</strong>à, in<br />
modo continuativo e prevalente, nell’impresa. La ripartizione di questo 49% massimo<br />
va effettuata in proporzione alla quant<strong>it</strong>à e qual<strong>it</strong>à del lavoro, come rec<strong>it</strong>a l’art.<br />
230 bis del Codice civile.<br />
Ai fini delle imposte sui redd<strong>it</strong>i si considerano familiari il coniuge, i parenti entro<br />
il terzo grado e gli affini entro il secondo.<br />
Un esempio può essere cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da un’impresa familiare in cui il t<strong>it</strong>olare lavora insieme<br />
alla moglie e a tre figli. Al termine del periodo d’imposta il redd<strong>it</strong>o prodotto di 100.000 €<br />
dovrà essere ripart<strong>it</strong>o nel modo seguente:<br />
– un minimo di 51.000 € al t<strong>it</strong>olare;<br />
– un massimo complessivo di 49.000 € da ripartirsi fra la moglie e i tre figli, in proporzione<br />
alla quant<strong>it</strong>à e alla qual<strong>it</strong>à del lavoro prestato.