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28 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

I SOGGETTI PASSIVI<br />

Art. 2 D.P.R. 917/1986<br />

Soggetti passivi.<br />

Art. 5 D.P.R. 917/1986<br />

Redd<strong>it</strong>i prodotti<br />

in forma associata.<br />

Art. 230 bis Codice civile<br />

Salvo che sia configurabile<br />

un diverso rapporto,<br />

il familiare che presta in<br />

modo continuativo la sua<br />

attiv<strong>it</strong>à di lavoro nella<br />

famiglia o nell’impresa<br />

familiare ha dir<strong>it</strong>to al<br />

mantenimento<br />

secondo la condizione<br />

patrimoniale della famiglia<br />

e partecipa agli utili<br />

dell’impresa familiare ed ai<br />

beni acquistati con essi<br />

nonché agli incrementi<br />

dell’azienda, anche in<br />

ordine all’avviamento, in<br />

proporzione alla quant<strong>it</strong>à e<br />

qual<strong>it</strong>à del lavoro prestato.<br />

[...]<br />

L’art. 2 del Tuir individua i soggetti passivi di questa imposta.<br />

Sono soggetti passivi dell’Irpef le persone fisiche:<br />

◆ residenti, in relazione ai redd<strong>it</strong>i posseduti sia in Italia sia all’estero;<br />

◆ non residenti, lim<strong>it</strong>atamente ai redd<strong>it</strong>i prodotti nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato.<br />

Sono pertanto soggetti all’imposta, e sono quindi obbligati ai relativi adempimenti,<br />

sia i c<strong>it</strong>tadini <strong>it</strong>aliani, sia gli stranieri che percepiscono redd<strong>it</strong>i prodotti in Italia.<br />

L’art. 2 inoltre definisce dettagliatamente i cr<strong>it</strong>eri per stabilire quali persone fisiche<br />

possono essere considerate residenti, e assoggettare così all’imposta l’intero<br />

ammontare dei loro redd<strong>it</strong>i. Per ev<strong>it</strong>are che il soggetto residente sia tassato due volte<br />

sui redd<strong>it</strong>i prodotti all’estero, sono state sottoscr<strong>it</strong>te convenzioni internazionali<br />

contro le doppie imposizioni. In questi accordi si riconosce, a favore dei soggetti<br />

residenti, un cred<strong>it</strong>o d’imposta pari all’ammontare dei tributi già pagati nello Stato<br />

in cui il redd<strong>it</strong>o è stato prodotto.<br />

Vengono inoltre specificamente disciplinate alcune s<strong>it</strong>uazioni in cui potrebbero<br />

sorgere dubbi sull’imputazione del possesso di redd<strong>it</strong>i.<br />

Per quanto riguarda le società di persone e le associazioni fra artisti e professionisti,<br />

l’art. 5 stabilisce che il redd<strong>it</strong>o deve essere accertato in capo all’agente collettivo,<br />

anche se dotato di autonomia patrimoniale soltanto imperfetta, che produce il<br />

redd<strong>it</strong>o. L’obbligo di dichiarare i redd<strong>it</strong>i prodotti è quindi imposto alle stesse società<br />

di persone o associazioni fra artisti e professionisti.<br />

In coerenza con le caratteristiche fondanti dell’Irpef, però, le società e associazioni<br />

devono imputare i redd<strong>it</strong>i alle persone fisiche, nelle quote defin<strong>it</strong>e dagli accordi<br />

contrattuali, e i singoli soci o associati devono sommare tali quote di prof<strong>it</strong>to agli<br />

altri redd<strong>it</strong>i percep<strong>it</strong>i.<br />

Per fare un esempio, possiamo considerare che una società in nome collettivo, composta<br />

da tre soci, con partecipazioni, rispettivamente, del 60%, 30% e 10%, abbia realizzato in<br />

un determinato periodo d’imposta un redd<strong>it</strong>o imponibile pari a 100.000 €.<br />

La società deve dichiarare il redd<strong>it</strong>o complessivo di 100.000 € ma non deve pagare<br />

l’imposta.<br />

L’Irpef verrà pagata dai singoli soci, i quali sommeranno ai loro eventuali altri redd<strong>it</strong>i<br />

personali il prof<strong>it</strong>to di partecipazione nella società di persone, rispettivamente nella misura<br />

di 60.000, 30.000 e 10.000 €.<br />

Analogamente, anche i redd<strong>it</strong>i prodotti da un’impresa familiare devono essere<br />

dichiarati dall’imprend<strong>it</strong>ore.<br />

Inoltre, sulla base del quarto comma dello stesso art. 5, i redd<strong>it</strong>i prodotti dalle<br />

imprese familiari devono essere imputati al t<strong>it</strong>olare per una quota minima del 51%.<br />

Infatti è esplic<strong>it</strong>amente stabil<strong>it</strong>o che tali redd<strong>it</strong>i possono essere ripart<strong>it</strong>i solo fino a<br />

un massimo del 49% fra tutti i familiari che abbiano prestato la propria attiv<strong>it</strong>à, in<br />

modo continuativo e prevalente, nell’impresa. La ripartizione di questo 49% massimo<br />

va effettuata in proporzione alla quant<strong>it</strong>à e qual<strong>it</strong>à del lavoro, come rec<strong>it</strong>a l’art.<br />

230 bis del Codice civile.<br />

Ai fini delle imposte sui redd<strong>it</strong>i si considerano familiari il coniuge, i parenti entro<br />

il terzo grado e gli affini entro il secondo.<br />

Un esempio può essere cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da un’impresa familiare in cui il t<strong>it</strong>olare lavora insieme<br />

alla moglie e a tre figli. Al termine del periodo d’imposta il redd<strong>it</strong>o prodotto di 100.000 €<br />

dovrà essere ripart<strong>it</strong>o nel modo seguente:<br />

– un minimo di 51.000 € al t<strong>it</strong>olare;<br />

– un massimo complessivo di 49.000 € da ripartirsi fra la moglie e i tre figli, in proporzione<br />

alla quant<strong>it</strong>à e alla qual<strong>it</strong>à del lavoro prestato.

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