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14 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />
alla fine degli anni Novanta, il Se.C.I.T. ha svolto funzioni di vigilanza sul personale<br />
degli uffici finanziari e sulla Guardia di Finanza. Con la ristrutturazione dell’Amministrazione<br />
finanziaria avvenuta sul finire del 2000, il Se.C.I.T. è stato interessato da<br />
re<strong>it</strong>erate innovazioni normative. Attualmente esso elabora studi di pol<strong>it</strong>ica economica<br />
e tributaria e di analisi fiscale e, a richiesta del ministro dell’Economia e delle<br />
Finanze, effettua valutazioni sulle modal<strong>it</strong>à complessive dell’esercizio delle funzioni<br />
fiscali da parte del corpo della Guardia di Finanza e delle agenzie.<br />
5. Lo statuto del contribuente<br />
Legge 27 luglio 2000,<br />
n. 212<br />
Statuto del contribuente.<br />
LE TUTELE<br />
DELLO STATUTO<br />
DEL CONTRIBUENTE<br />
Art. 11<br />
legge 212/2000<br />
1. Ciascun contribuente<br />
può inoltrare per iscr<strong>it</strong>to<br />
all’amministrazione<br />
finanziaria, che risponde<br />
entro centoventi giorni,<br />
circostanziate e specifiche<br />
istanze di interpello<br />
concernenti l’applicazione<br />
delle disposizioni tributarie<br />
a casi concreti e personali,<br />
qualora vi siano obiettive<br />
condizioni di incertezza<br />
sulla corretta<br />
interpretazione delle<br />
disposizioni stesse. La<br />
presentazione dell’istanza<br />
non ha effetto sulle<br />
scadenze previste dalla<br />
disciplina tributaria.<br />
L’ESTENSIONE DEL<br />
DIRITTO DI INTERPELLO<br />
Nel 2000 è stato introdotto, con legge ordinaria (legge 27 luglio 2000, n. 212), un<br />
nuovo ist<strong>it</strong>uto, lo statuto del contribuente, che, nelle intenzioni del legislatore,<br />
avrebbe dovuto offrire importanti garanzie ai soggetti passivi.<br />
Lo statuto del contribuente sancisce i principi generali dell’ordinamento tributario, introducendo<br />
obblighi per l’Amministrazione e tutele per il contribuente, in particolare disponendo<br />
che:<br />
◆ l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in<br />
casi eccezionali e con legge ordinaria;<br />
◆ le leggi contenenti disposizioni tributarie devono essere ispirate alla chiarezza testuale e<br />
alla trasparenza;<br />
◆ le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e le relative modifiche si applicano<br />
solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso all’atto della loro entrata<br />
in vigore;<br />
◆ non è consent<strong>it</strong>o introdurre nuovi tributi o estendere l’applicazione di quelli esistenti con<br />
lo strumento del decreto legge;<br />
◆ l’Amministrazione finanziaria deve svolgere un ruolo attivo per far conoscere le disposizioni<br />
vigenti, come pure per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente<br />
degli atti a lui destinati e per informarlo su ogni fatto da cui possa derivare il mancato riconoscimento<br />
di un cred<strong>it</strong>o ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare<br />
o correggere gli atti prodotti;<br />
◆ nella prospettiva della semplificazione degli atti, il contribuente è esonerato dall’obbligo<br />
di produrre documenti già a conoscenza di Amministrazioni pubbliche.<br />
Sono inoltre previste norme più specifiche a tutela dell’integr<strong>it</strong>à patrimoniale del contribuente;<br />
ad esempio, è stabil<strong>it</strong>o che l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per<br />
compensazione; che le disposizioni tributarie non possono introdurre termini di prescrizione<br />
oltre il lim<strong>it</strong>e ordinario.<br />
L’art. 10 della legge ribadisce un principio di portata generale, peraltro ricalcato<br />
sui fondamenti delle obbligazioni e dei contratti: la tutela dell’affidamento e della<br />
buona fede.<br />
Ai sensi della tutela dell’affidamento e della buona fede posta dall’art. 10 dello statuto dei<br />
dir<strong>it</strong>ti del contribuente, «I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati<br />
al principio della collaborazione e della buona fede».<br />
In applicazione di questo principio l’art. 11 amplia la portata, facendone regola<br />
generale, del dir<strong>it</strong>to di interpello del contribuente, in precedenza ammesso soltanto<br />
per una serie lim<strong>it</strong>ata di questioni.