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14 MODULO 5 Il sistema tributario <strong>it</strong>aliano<br />

alla fine degli anni Novanta, il Se.C.I.T. ha svolto funzioni di vigilanza sul personale<br />

degli uffici finanziari e sulla Guardia di Finanza. Con la ristrutturazione dell’Amministrazione<br />

finanziaria avvenuta sul finire del 2000, il Se.C.I.T. è stato interessato da<br />

re<strong>it</strong>erate innovazioni normative. Attualmente esso elabora studi di pol<strong>it</strong>ica economica<br />

e tributaria e di analisi fiscale e, a richiesta del ministro dell’Economia e delle<br />

Finanze, effettua valutazioni sulle modal<strong>it</strong>à complessive dell’esercizio delle funzioni<br />

fiscali da parte del corpo della Guardia di Finanza e delle agenzie.<br />

5. Lo statuto del contribuente<br />

Legge 27 luglio 2000,<br />

n. 212<br />

Statuto del contribuente.<br />

LE TUTELE<br />

DELLO STATUTO<br />

DEL CONTRIBUENTE<br />

Art. 11<br />

legge 212/2000<br />

1. Ciascun contribuente<br />

può inoltrare per iscr<strong>it</strong>to<br />

all’amministrazione<br />

finanziaria, che risponde<br />

entro centoventi giorni,<br />

circostanziate e specifiche<br />

istanze di interpello<br />

concernenti l’applicazione<br />

delle disposizioni tributarie<br />

a casi concreti e personali,<br />

qualora vi siano obiettive<br />

condizioni di incertezza<br />

sulla corretta<br />

interpretazione delle<br />

disposizioni stesse. La<br />

presentazione dell’istanza<br />

non ha effetto sulle<br />

scadenze previste dalla<br />

disciplina tributaria.<br />

L’ESTENSIONE DEL<br />

DIRITTO DI INTERPELLO<br />

Nel 2000 è stato introdotto, con legge ordinaria (legge 27 luglio 2000, n. 212), un<br />

nuovo ist<strong>it</strong>uto, lo statuto del contribuente, che, nelle intenzioni del legislatore,<br />

avrebbe dovuto offrire importanti garanzie ai soggetti passivi.<br />

Lo statuto del contribuente sancisce i principi generali dell’ordinamento tributario, introducendo<br />

obblighi per l’Amministrazione e tutele per il contribuente, in particolare disponendo<br />

che:<br />

◆ l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in<br />

casi eccezionali e con legge ordinaria;<br />

◆ le leggi contenenti disposizioni tributarie devono essere ispirate alla chiarezza testuale e<br />

alla trasparenza;<br />

◆ le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e le relative modifiche si applicano<br />

solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso all’atto della loro entrata<br />

in vigore;<br />

◆ non è consent<strong>it</strong>o introdurre nuovi tributi o estendere l’applicazione di quelli esistenti con<br />

lo strumento del decreto legge;<br />

◆ l’Amministrazione finanziaria deve svolgere un ruolo attivo per far conoscere le disposizioni<br />

vigenti, come pure per assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente<br />

degli atti a lui destinati e per informarlo su ogni fatto da cui possa derivare il mancato riconoscimento<br />

di un cred<strong>it</strong>o ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare<br />

o correggere gli atti prodotti;<br />

◆ nella prospettiva della semplificazione degli atti, il contribuente è esonerato dall’obbligo<br />

di produrre documenti già a conoscenza di Amministrazioni pubbliche.<br />

Sono inoltre previste norme più specifiche a tutela dell’integr<strong>it</strong>à patrimoniale del contribuente;<br />

ad esempio, è stabil<strong>it</strong>o che l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per<br />

compensazione; che le disposizioni tributarie non possono introdurre termini di prescrizione<br />

oltre il lim<strong>it</strong>e ordinario.<br />

L’art. 10 della legge ribadisce un principio di portata generale, peraltro ricalcato<br />

sui fondamenti delle obbligazioni e dei contratti: la tutela dell’affidamento e della<br />

buona fede.<br />

Ai sensi della tutela dell’affidamento e della buona fede posta dall’art. 10 dello statuto dei<br />

dir<strong>it</strong>ti del contribuente, «I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati<br />

al principio della collaborazione e della buona fede».<br />

In applicazione di questo principio l’art. 11 amplia la portata, facendone regola<br />

generale, del dir<strong>it</strong>to di interpello del contribuente, in precedenza ammesso soltanto<br />

per una serie lim<strong>it</strong>ata di questioni.

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