Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave
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Dopo il rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire, il richiedente può dar corso ai lavori dando<br />
comunicazione al <strong>Comune</strong> del loro inizio, previo compimento <strong>di</strong> tutti gli adempimenti necessari<br />
per l’inizio dei lavori, quali il deposito dei calcoli dei cementi armati, il calcolo degli<br />
isolamenti, ecc., nonché la corresponsione al <strong>Comune</strong> del contributo concessorio.<br />
L'avviso <strong>di</strong> rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire viene pubblicato per estratto all'Albo Pretorio per<br />
quin<strong>di</strong>ci giorni consecutivi dalla data del rilascio del permesso stesso; il provve<strong>di</strong>mento è<br />
<strong>di</strong>sponibile, presso gli uffici comunali previa domanda scritta, secondo quanto previsto dal<br />
regolamento <strong>di</strong> accesso agli atti.<br />
I provve<strong>di</strong>menti inerenti il rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire, devono essere ritirati dai<br />
richiedenti entro centoventi giorni dalla notifica dell’avviso <strong>di</strong> rilascio del provve<strong>di</strong>mento, pena<br />
la decadenza del provve<strong>di</strong>mento stesso.<br />
Tutte le comunicazioni relative ai proce<strong>di</strong>menti potranno essere effettuate in via telematica<br />
anche in sostituzione della posta cartacea e conservano la stessa vali<strong>di</strong>tà legale; i privati<br />
possono delegare all’atto della richiesta del titolo abilitativo il progettista a ricevere per via<br />
telematica , per suo conto e nome, tutte le comunicazioni inerenti al proce<strong>di</strong>mento.<br />
Art. 16 Evidenza del permesso <strong>di</strong> costruire e/o D.I.A.<br />
1. Gli estremi relativi alle denuncie <strong>di</strong> inizio attività, e/o permesso <strong>di</strong> costruire <strong>di</strong> cui ai<br />
precedenti articoli, devono venire evidenziati in apposito cartello in<strong>di</strong>catore esposto in<br />
posizione visibile dalla pubblica via.<br />
2. Detto cartello dovrà contenere le seguenti in<strong>di</strong>cazioni: oggetto e numero del permesso <strong>di</strong><br />
costruire, o denuncia <strong>di</strong> inizio attività, committente, progettista, calcolatore e <strong>di</strong>rettore dei<br />
lavori, impresa costruttrice, denominativi degli impiantisti <strong>di</strong> cui alla L. 46/90 e L. n. 10/91 e<br />
sue successive mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />
Art. 17 Vali<strong>di</strong>tà del permesso <strong>di</strong> costruire<br />
1. In sede <strong>di</strong> rilascio <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire, dovranno essere precisati i termini per l'inizio e<br />
l'ultimazione dei lavori.<br />
2. Il termine per l'inizio dei lavori è fissato in un anno dalla notifica del provve<strong>di</strong>mento;<br />
quello per l'ultimazione non può essere superiore a tre anni dal loro inizio.<br />
3. L’interruzione dei lavori per eventi eccezionali e <strong>di</strong> forza maggiore determina la<br />
sospensione del termine <strong>di</strong> ultimazione dei lavori per la durata dell’interruzione, purché questa<br />
sia debitamente comunicata al <strong>Comune</strong>. Il ritardo nell’esecuzione dei lavori per fatti<br />
sopravvenuti ed estranei alla volontà del titolare del permesso <strong>di</strong> costruire, consente al<br />
Dirigente l’emanazione <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento motivato <strong>di</strong> proroga. Qualora i lavori non siano<br />
ultimati entro il termine stabilito, il titolare deve presentare una Denuncia <strong>di</strong> Inizio Attività<br />
<strong>di</strong>retta a completare la parte non ultimata, secondo quanto previsto dal titolo originario e nel<br />
rispetto <strong>di</strong> quanto previsto dal PRG vigente ed adottato.<br />
Art. 18 Onerosità del permesso <strong>di</strong> costruire e/o D.I.A.<br />
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