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Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave

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Art. 22 Gratuità del permesso <strong>di</strong> costruire e/o D.I.A.<br />

Il contributo <strong>di</strong> cui ai precedenti articoli, relativo alle spese <strong>di</strong> urbanizzazione ed al costo <strong>di</strong><br />

costruzione, non è dovuto:<br />

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, purché siano in<br />

funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'impren<strong>di</strong>tore agricolo<br />

professionale, ai sensi della normativa vigente. Tale requisito viene accertato me<strong>di</strong>ante<br />

certificazione, non anteriore a mesi sei e da produrre alla presentazione della domanda,<br />

del competente Ispettorato Regionale dell’Agricoltura, secondo quanto stabilito<br />

dall’art.88 della L.R.61/85 ed artt.16-17-18-19 del T.U. dell’E<strong>di</strong>lizia D.P.R. 380/2001;<br />

b) per gli interventi <strong>di</strong> restauro, <strong>di</strong> risanamento conservativo, <strong>di</strong> ristrutturazione e <strong>di</strong><br />

ampliamento, in misura non superiore al 20% <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici unifamiliari;<br />

c) per le mo<strong>di</strong>fiche interne necessarie per migliorare le con<strong>di</strong>zioni igieniche o statiche delle<br />

abitazione, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano in<strong>di</strong>spensabili a<br />

seguito dell'installazione <strong>di</strong> impianti tecnologici necessari per le esigenze delle<br />

abitazioni;<br />

d) per gli impianti, per le attrezzature, le opere pubbliche e <strong>di</strong> interesse generale realizzate<br />

dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione eseguite<br />

anche da privati, in attuazione <strong>di</strong> strumenti urbanistici;<br />

e) per le opere da realizzare in attuazione <strong>di</strong> norme e <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti emanati a seguito <strong>di</strong><br />

pubbliche calamità;<br />

f) per gli interventi <strong>di</strong> restauro, <strong>di</strong> risanamento conservativo, <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria,<br />

recinzioni, tombe <strong>di</strong> famiglia.<br />

Art. 23 Onerosità del permesso <strong>di</strong> costruire e/o D.I.A. per opere non residenziali<br />

1. Il titolo abilitativo relativo ad attività industriali od artigianali per opere non residenziali, è<br />

subor<strong>di</strong>nato esclusivamente alla corresponsione <strong>di</strong> un contributo pari all'incidenza degli oneri<br />

<strong>di</strong> urbanizzazione, nonché <strong>di</strong> quelle opere necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei<br />

rifiuti soli<strong>di</strong>, liqui<strong>di</strong> ed eventualmente gassosi, e per la sistemazione dei luoghi.<br />

2. La quota <strong>di</strong> contributo commisurata al costo <strong>di</strong> costruzione non è perciò dovuta per tali tipi<br />

<strong>di</strong> intervento.<br />

3. Per gli annessi rustici vale quanto previsto dalle vigenti normative in materia.<br />

4. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni per attività turistiche, commerciali o <strong>di</strong>rezionali è<br />

subor<strong>di</strong>nata ad un contributo commisurato all'incidenza delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione ed a una<br />

quota del costo <strong>di</strong> costruzione, da stabilirsi con deliberazione del Consiglio Comunale.<br />

5. In particolare si fa riferimento all'art. 81 della Legge regionale 27 giugno 1985 n° 61 e sue<br />

variazioni ed artt.16-17-18-19 del D.P.R. 380/2001 T.U. sull’e<strong>di</strong>lizia<br />

Art. 24 E<strong>di</strong>lizia convenzionata<br />

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