Regolamento Edilizio - Comune di San Donà di Piave
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Capo II° Fognature<br />
Art. 65 Corpi idrici superficiali e artificiali<br />
1. Nei corpi idrici superficiali (elementi <strong>di</strong>stinti significativi <strong>di</strong> acque superficiali quali un<br />
lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte <strong>di</strong> un torrente, fiume o canale,<br />
nonché <strong>di</strong> acque <strong>di</strong> transizione, ecc.) e artificiali ( un corpo idrico superficiale creato da<br />
un’attività umana) è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> immettere <strong>di</strong>rettamente acque reflue derivanti da usi<br />
domestici, industriali ecc. <strong>di</strong>verse da quelle meteoriche.<br />
2. In tali ricettori potranno essere immesse, previa richiesta <strong>di</strong> autorizzazione allo scarico<br />
all’ufficio competente, solo acque depurate per uso domestici e non, secondo quanto previsto<br />
dal vigente regolamento comunale e normativa specifica in materia.<br />
Art. 66 Condotti chiusi<br />
1. Le acque reflue devono essere immesse in condotti chiusi <strong>di</strong> adeguato materiale e <strong>di</strong> idonee<br />
sezioni e pendenza, e convogliate verso opportuni impianti <strong>di</strong> depurazione e quin<strong>di</strong> smaltite in<br />
pubblica fognatura o in altri recapiti, secondo le tipologie <strong>di</strong> scarico previste dallo specifico<br />
regolamento comunale e normative in materia.<br />
Art. 67 Depurazione degli scarichi<br />
1. In assenza <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> fognatura comunale, tutte le acque usate, provenienti da fabbricati<br />
ad uso domestico e non, devono essere depurate e smaltite secondo quanto previsto dallo<br />
specifico regolamento comunale.<br />
2. Il <strong>Comune</strong> del servizio preposto alla tutela dell’ambiente può imporre, ai sensi della vigente<br />
normativa, l’effettuazione <strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> adeguamento (messa a norma) degli impianti fognari per<br />
l’allontanamento e la chiarificazione delle acque reflue, tramite or<strong>di</strong>nanza, riservandosi<br />
l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.<br />
Art. 68 Allacciamenti<br />
1. Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali <strong>di</strong> fognatura (del tipo misto o del tipo<br />
separato per acque reflue e meteoriche), sono concessi dal gestore del servizio idrico integrato<br />
nell'osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nei Regolamenti Comunali o <strong>di</strong> gestione.<br />
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